4
Il governo è stato incaricato, con la Legge del 3 ottobre 2001, n.
366, a riformare la disciplina delle società di capitali e società
cooperative, degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le
società commerciali e ad introdurre una disciplina di procedura per
la definizione dei procedimenti in materia societaria.
La riforma del sistema delle società di capitali è ispirata ad una
serie di principi generali: innanzitutto persegue come obiettivo
prioritario quello di «favorire la nascita, la crescita, e la
competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai
mercati interni e internazionali dei capitali»; inoltre essa valorizza il
carattere imprenditoriale delle società, semplifica la loro disciplina,
amplia gli ambiti della autonomia statutaria, adegua la disciplina
dei modelli societari alle esigenze delle imprese, disciplina i gruppi
di società e le forme partecipative di società in differenti tipi
associativi
2
.
Viene così enunciato un fondamentale principio di politica
economica e giuridica, che sarà presente nel nuovo ordinamento
delle società e che assegna alla riforma una direzione precisa: un
principio di «imprenditorializzazione» delle attività produttive con
struttura societaria, cioè di incentivazione del mercato alla scelta
delle società capitalistiche.
2
Articolo 2 Legge del 3 ottobre 2001, n. 366.
5
Per attuare questo principio il legislatore ha intrapreso una duplice
linea riformatrice: una diretta alla regolamentazione con norme
tassative, all’interno di un sistema di tutele di coloro che sono
coinvolti da rapporti societari; l’altra volta alla deregolamentazione,
al fini di favorire l’autonomia privata e, di conseguenza, la
flessibilità organizzativa
3
.
La riforma del diritto societario modifica anche le norme sul
bilancio di esercizio.
Il bilancio di esercizio è un documento contabile redatto con
chiarezza che deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato
economico dell’esercizio.
Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico,
dalla nota integrativa e deve essere corredato dalla relazione sulla
gestione degli amministratori e dalla relazione dei sindacati.
Le novità riguardano tutta la materia ed in particolare i principi di
redazione, i prospetti dello stato patrimoniale e del conto
economico, la nota integrativa, i criteri di valutazione, il bilancio in
forma abbreviata.
La disciplina del bilancio (artt. 2423-2435-bis cod. civ.) era stata
già modificata nel 1991 per dare attuazione alla quarta e alla
settima direttiva CEE, con la riforma del 2003 sono state apportate
ulteriori modifiche per risolvere alcuni problemi che erano rimasti
3
Santosuosso D., La riforma del diritto societario, Milano, 2003, pag. 1-2.
6
insoluti. In particolare è stato risolto il problema dei rapporti fra
disciplina civilistica e normativa fiscale in tema di bilancio, infatti
sono state eliminate le interferenze fiscali, sono state precisate la
formazione e l’utilizzo del patrimonio netto, sono state ampliate le
ipotesi nelle quali è ammesso il ricorso al bilancio in forma
abbreviata; è stato inoltre disposto il trattamento di alcune
operazioni ignorate nella precedente disciplina, consistenti nelle
operazioni valutarie, negli strumenti finanziari derivati, nei pronti
contro termine e nel leasing
4
.
La disciplina sul bilancio di esercizio è contenuta nell’art. 6 delle
legge delega n. 366 del 2001 secondo la quale la redazione dei
bilanci deve essere riformata in conformità ai seguenti principi:
1. eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa
fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica della
relativa disciplina e stabilire le modalità con le quali, nel rispetto
del principio di competenza, occorre tener conto degli effetti della
fiscalità differita;
2. prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio netto
che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro
formazione e al loro utilizzo;
4
Campobasso G. F., La riforma delle società di capitali e delle cooperative,
Torino, 2003, pag. 145-146.
7
3. dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle
operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari
derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione
finanziaria e delle altre operazioni finanziarie;
4. prevedere le condizioni in presenza dalle quali le società, in
considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere
finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi
contabili riconosciuti internazionalmente;
5. ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso a uno schema
abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico
semplificato
5
.
Per l’entrata in vigore delle nuove norme in materia di bilancio
sono previste le seguenti regole:
- i bilanci inerenti ad esercizi chiusi anteriormente al 1° gennaio
2004, devono essere redatti sulla base della normativa
precedente;
- i bilanci concernenti esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 ed il
30 settembre 2004, possono essere redatti secondo le
disposizioni precedenti o sulla base della normativa disposta
dalla riforma;
- i bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo il 30 settembre 2004,
devono essere redatti secondo le nuove disposizioni.
5
Articolo 6 Legge del 3 ottobre 2001, n. 366.
8
Il rispetto delle nuove regole rappresenta solo una parte degli
strumenti a disposizione delle imprese. Infatti l’Unione Europea ha
deciso di adottare dei provvedimenti al fine di migliorare la
comparabilità dei bilanci redatti dalle società, in particolare da
quelle quotate, cioè quelle i cui titoli sono negoziati in un mercato
regolamentato.
L’Unione Europea ha stabilito di non emanare distinti principi
contabili ma di recepire quelli già internazionalmente riconosciuti,
quali sono i principi emanati dallo IASB (International A ccounting
Standards Board).
L’applicazione dei principi contabili internazionali è prevista dal
regolamento comunitario n. 1606/2002 che obbliga tutte le società
dell’Unione Europea, quotate in un mercato regolamentato, a
redigere, al più tardi a partire dal 2005, il bilancio consolidato
conformemente ai principi emanati dallo IASB. Tuttavia è prevista
una proroga al 2007 nelle seguenti due ipotesi:
- imprese che attualmente redigono i bilanci in base ai principi
contabili riconosciuti in ambito internazionale;
- imprese quotate solamente in mercato regolamentato di un
qualsiasi Stato membro
6
.
6
Pozzoli M. Roscini Vitali F., Guida operativa al nuovo diritto societario, Milano,
2003, pag. 93-96.
9
Capitolo Primo.
I principi di redazione.
La redazione del bilancio deve essere eseguita osservando dei
principi fondamentali, che possiamo considerare come delle
clausole generali.
Tali principi sono: la chiarezza e la rappresentazione veritiera e
corretta. Infatti l’art. 2423, 2° comma del cod. civ. stabilisce che: “Il
bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società e il risultato economico dell’esercizio”.
Con l’espressione “rappresentare in modo veritiero e corretto” viene
solo chiesto ai redattori del bilancio di operare correttamente nelle
stime, non si pretende dai redattori né si promette ai lettori una
verità effettiva.
Queste clausole sono integrate da altri principi di redazione del
bilancio, che sono indicati dall’art. 2423-bis del cod. civ. il quale
stabilisce che: “Nella redazione del bilancio devono essere osservati
i seguenti principi:
10
1. la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e
nella prospettiva della continuazione dell’attività;
2. si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura dell’esercizio;
3. si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza
dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del
pagamento;
4. si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura si questo;
5. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono
essere valutati separatamente;
6. i criteri di valutazione non possono essere modificati da un
esercizio all’altro.
Deroghe ai principi enunciati al n. 6 del comma precedente sono
consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la
deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico”
7
.
Con la riforma del bilancio attuata dall’art. 6 della Legge delega n.
366/2001 l’art. 2423-bis c.c. viene integrato al primo comma, n. 1,
nel punto in cui, alla disposizione secondo cui la valutazione delle
7
Campobasso G. F., La riforma delle società di capitali e delle cooperative,
Torino, 2003, pag. 146-147.
11
voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, viene aggiunta l’espressione “nonché
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o
del passivo considerato”
8
.
Il legislatore per funzione economica dell’elemento dell’attivo e del
passivo ha voluto riferirsi ad una caratteristica dell’evento, che
deriva dalla destinazione che gli viene attribuita dall’azienda, che è
diversa da impresa a impresa e che cambia con il passare del
tempo anche all’interno della stessa impresa.
Di conseguenza un evento che oggi ha un valore economico in
futuro, in un contesto diverso, può non averlo più
9
.
Questa è la prima importante novità apportata dalla riforma, che
rappresenta il cosiddetto principio di prevalenza della sostanza
sulla forma in base al quale di un’operazione o di un contratto
bisogna considerare oltre alla forma giuridica anche l’effetto
economico.
Nel senso che in sede di redazione del bilancio e nell’esposizione di
alcuni eventi è necessario, nel caso in cui è possibile, far prevalere
piuttosto che la qualificazione giuridica la sostanza economica
dell’evento.
8
Quattrocchio L.,Le novità in tema di bilancio di esercizio,in Le società, n. 2 bis,
2003, pag. 361.
9
Bauer R., Gli effetti della riforma societaria su bilancio e governo d’impresa,
Milano, 2003, pag. 45.
12
In tal modo, dato che la sostanza rappresenta la vera natura di
ogni evento, viene fornita, tramite il bilancio, una descrizione più
veritiera possibile della situazione della società.
Quindi, durante il procedimento di formazione del bilancio, è
fondamentale che per ogni evento venga individuata la sua
sostanza economica.
Per comprendere come viene accertata la sostanza economica di un
evento consideriamo come esempio quello del mandatario senza
rappresentanza, il quale acquista beni in nome proprio ma per
conto del mandante: per rilevare tale operazione in base al
principio di prevalenza della sostanza sulla forma il mandatario
dovrà contabilizzare solo il ricavo derivante dall’attività
d’intermediazione, e non il costo di acquisto dei beni e il ricavo
derivante dalla vendita degli stessi
10
.
Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma è stato
introdotto in quanto la Legge delega 366/2001 prevede la revisione
della disciplina del bilancio per alcune importanti operazioni, quali
la locazione finanziaria, i pronti contro termine e gli strumenti
finanziari derivati.
10
Busani A., La riforma delle società S.r.l. , Il nuovo ordinamento dopo il D .Lgs.
6/2003, Milano, 2003, pag. 604-605.
13
Queste operazioni, infatti, secondo le disposizioni vigenti, vengono
registrate considerando gli aspetti formali dei contratti sottostanti,
invece in base alla riforma queste operazioni devono essere
rappresentate in bilancio secondo la realtà economica sottostante
gli aspetti formali.
Come visto, infatti, la riforma ha integrato l’art. 2423-bis del codice
civile con l’espressione “nonché tenendo conto della funzione
economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato”.
Dato che la modifica introdotta dalla riforma riguarda l’art. 2423-
bis c.c., che disciplina i principi di redazione del bilancio, essa è di
carattere generale. Pertanto viene applicata non solo alle operazioni
menzionate precedentemente, ma a tutti gli accadimenti economici,
di conseguenza su tutta la disciplina del bilancio di esercizio.
Tuttavia, dato che, la prevalenza della sostanza sulla forma viene
attuata quando è possibile, ne deriva che, in certi casi, vi potrebbe
essere la prevalenza di norma legali che non consentono
l’applicazione di tale principio.
Nel nostro Paese, infatti, è presente un sistema di «civil law», cioè
un insieme di norme, per cui l’applicazione del principio potrebbe
essere subordinata a queste norme. Mentre nei Paesi anglosassoni,
detti di «common law», la soluzione dei problemi è affidata alla
prassi, cioè all’esperienza.
14
Di conseguenza, il principio di prevalenza della sostanza sulla
forma, nei Paesi come l’Italia, dove per risolvere i vari problemi
vengono applicate un insieme di leggi, non viene subito compreso e
non viene usato facilmente.
Mentre nei Paesi di «common law», nei quali i problemi vengono
risolti mediante l’esperienza, il principio è ben conosciuto
11
.
Per il nostro ordinamento tale disposizione di carattere generale
non è una novità, in quanto era già presente nel D. Lgs. n.
87/1992, che disciplina i bilanci bancari. Infatti l’art. 7, quarto
comma, di tale decreto stabilisce che “i conti di bilancio devono
essere redatti privilegiando, dove è possibile, la rappresentazione
della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle
operazioni su quello della contrattazione”
12
.
Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma è ripreso anche
dal principio contabile nazionale n. 11, riguardante il bilancio di
esercizio, le sue finalità e i suoi postulati.
Il principio contabile n. 11 stabilisce, infatti, che di ogni evento
bisogna considerare nono solo i suoi aspetti formali ma anche
quelli sostanziali, affinché il bilancio descriva in modo veritiero e
corretto ogni evento della gestione .
11
Pozzoli M. Roscini Vitali F., Guida operativa al nuovo diritto societario, Milano,
2003, pag. 119-121 e Bauer R., Gli effetti delle riforma societaria su bilancio e
governo d’impresa, Milano, 2003, pag. 45.
12
Fico D., Le novità in tema di bilancio d’esercizio introdotte dalla riforma del
diritto societario, in Le società, n. 4, 2003, pag. 545.