6
sostanziale, i presupposti, gli effetti ed alcuni caratteri dell'azione de
qua.
È doveroso premettere alla trattazione dell'istituto brevi cenni
sull'evoluzione storica della disciplina dell'azione revocatoria
fallimentare, per comprendere sia quali sono stati gli sviluppi del
sistema delle revocatorie fallimentari, sia per conoscere gli
antecedenti dei problemi tanto dibattuti attualmente.
Gli argomenti trattati nel presente lavoro sono rappresentati
dalla natura e funzione dell'azione de qua, nonostante che lo studio di
tale argomento riguardi la teoria generale dell'istituto; infatti la
soluzione dei quesiti in parola si dimostrerà essenziale per la
risoluzione di molti problemi pratici.
L'oggetto dell'indagine è peraltro "sospeso" tra il vecchio ed il
nuovo.
L'istituto della revocatoria fallimentare è infatti quello
certamente più studiato del diritto fallimentare, fin dai tempi del
codice del commercio.
La prima affermazione è dimostrata dalla vastità dei contributi
dottrinali inerenti alle varie problematiche che sono sorte in seno
all'istituto. L'attenzione degli studiosi è dovuta a diversi ordini di
motivi: in primo luogo, la vigenza ultracinquantenaria della legge
fallimentare ha permesso agli autori di proporre tesi sempre più
raffinate per la ricostruzione dell'istituto, tanto che è stato ipotizzato
l'impossibilità di aggiungere altro a quanto era stato detto già quindici
7
anni or sono
1
; in secondo luogo, la frammentaria disciplina riservata
dal legislatore all'azione de qua permette un certo spazio di manovra
nella scelta del sentiero esegetico da percorrere.
L'argomento è, però, al contempo nuovo perché verrà analizzato
nell'ambito della novellata disciplina dell'amministrazione
straordinaria.
Data la novità della procedura è sembrato opportuno esporre le
linee generali dell'amministrazione straordinaria per poter meglio
collocare la revocatoria fallimentare nel nuovo sistema venutosi così a
creare.
La ricostruzione dell'istituto avverrà avvalendosi di quanto già è
stato detto in seno al fallimento, perché l'azione in questione, come si
dirà nel prosieguo, subisce solo piccole variazioni che intaccano
parzialmente alcuni caratteri originari. Hanno contribuito a questa
scelta anche la rara dottrina che si è occupata dell'argomento e
l'inesistenza della giurisprudenza su di esso. I punti in cui si
presentano delle differenze, anche inerenti alla vecchia disciplina,
sono stati debitamente evidenziati.
La strada seguita mi sembra in sintonia con una buona
metodologia giuridica e avallata dalla dottrina pronunciatasi sul punto.
Nella trattazione delle varie parti si cercherà di sviscerare le
diverse questioni di dettaglio poste sia in dottrina sia in giurisprudenza
1
A. BONSIGNORI, Il fallimento, in Trattato di diritto commerciale e diritto
pubblico dell’economia diretto da F. Galgano, IX, Padova, 1986, 441.
8
per enucleare gli orientamenti dominanti su ogni punto, senza
trascurare, però, quelli minoritari.
L’esigenza di sintesi e la mole sia dei contributi dottrinali sia
delle sentenze sul punto hanno costretto a non dare troppo spazio ai
dettagli delle varie argomentazioni, cercando così di mettere in
evidenza i punti comuni costituenti la struttura portante
dell’impalcatura ermeneutica utilizzata.
9
2. L’AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA DELLE GRANDI
IMPRESE IN STATO D'INSOLVENZA.
2.1. I precedenti.
Il sistema concorsuale delineato dal legislatore del ’42 si è
ampliato alla fine degli anni ’70 con l’ingresso nel nostro ordinamento
dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
La nuova procedura è stata introdotta per arginare la non felice
congiuntura economica in cui operavano le imprese, cercando di
sollevare quelle di certe dimensioni dalla logica “darwiniana” del
fallimento. In questo modo si cercò di evitare la propagazione delle
difficoltà economiche dalla singola impresa al tessuto connettivo del
sistema economico.
Le buone intenzioni del legislatore, però, non si tradussero in
uno strumento giuridico idoneo allo scopo.
Sin dai primi tempi della sua vigenza la procedura de qua fu
oggetto di pesanti critiche da parte della dottrina per vari ordini di
10
motivi: dalla infelice formulazione tecnica fino alla inefficace tutela
dei creditori, principio cardine del sistema concorsuale
1
.
Come se questo non bastasse, nell’ambito di questa
frammentaria disciplina, il legislatore è intervenuto con modifiche ed
integrazioni, che hanno contribuito al disorientamento dell’interprete e
ad agevolare solo qualche categoria di creditori e non solo questi.
2.2. Genesi.
Le critiche della dottrina e degli operatori non portarono alla
tanto sospirata rivisitazione della procedura.
Il legislatore ha provveduto all’emanazione della nuova
disciplina della procedura in oggetto (non perché si fosse verificata la
condizione di cui all’art. 6 ter della legge Prodi – che prevedeva la
vigenza della legge fino alla riforma delle società
2
– bensì) solo perché
le osservazioni della Commissione Europea stavano prendendo la
forma di procedura d’infrazione
3
.
1
Per un’ampia analisi dell’argomento v.: A. CAVALAGLIO,
L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in S. SATTA,
Diritto fallimentare
2
, a cura di R. Vaccarella e P. F. Luiso, Padova, 1990.
2
Per la critica all’improprietà di tale condizione v.: G. ALESSI, La riforma
dell’amministrazione straordinaria, in Fallim., 1998, 113.
3
Per un’attenta ricostruzione della vicenda relativa alle iniziative degli
organi comunitari sull’argomento v. V. NAPOLEONI, Finalità e filosofia della
11
Le censure della Commissione Europea sono così sintetizzabili:
violazione del divieto di aiuti di stato ex art. 93, par. 2, del Trattato
CE, a causa della garanzia del Tesoro sui debiti contratti per la
continuazione dell’attività dall’impresa sottoposta alla procedura;
discrezionalità dell’amministrazione pubblica nella concessione di tali
aiuti; esenzioni fiscali di vario genere; facilitazioni economiche per le
imprese sottoposte alla procedura non fruibili da quelle in fallimento.
Inoltre l’istituzione comunitaria ha rimarcato che la procedura falsava
la concorrenza permettendo la permanenza sul mercato di imprese
altrimenti destinate alla cessazione dell’attività.
L’ iter legislativo che ha dato vita alla nuova disciplina si è
sviluppato in più fasi: prima è stata emanata la legge delega del 30
luglio 1998, n. 274, i cui criteri direttivi hanno poi costituito l’ossatura
del decreto legislativo dell’8 luglio 1999, n. 270.
Al nuovo testo normativo si possono muovere i seguenti rilievi
di carattere generale.
Nella stesura dell’articolato si è provveduto ad utilizzare una
onomastica più tecnica per l’identificazione dell’istituto. Il documento
normativo presenta un’organicità degna di una legge del suo “rango”,
infatti conta ben 110 articoli. Si è cercato di evitare una superfetazione
di norme cercando di rinviare, dove possibile, alle disposizioni della
legge fallimentare.
nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria, in S. BONFATTI, G.
FALCONE (a cura di), La riforma dell’amministrazione straordinaria, Roma,
2000, 21 ss., in part. 24 ss.
12
Tuttavia l’ultima caratteristica della nuova legge rischia di far
confluire nella novellata disciplina l’annosa questione già sorta nella
vigenza della previgente disciplina.
Infatti, un retaggio negativo della nuova disciplina è il rinvio
alle disposizioni della liquidazione coatta amministrativa in quanto
compatibili (art. 36
4
). È un rilievo di non poco conto che le norme di
una procedura diretta alla liquidazione mal si attagliano ad una
procedura la cui funzione è quella di risanamento. Si potrebbe
superare tale rilievo se si osserva che il legislatore delegato nella sua
dettagliata regolamentazione ha rinviato alle norme del R. D. 267 del
’42 solo per evitare ridondanze; e non bisogna dimenticare che il
programma di cessione è preordinato alla sola liquidazione delle
attività aziendali.
In dottrina si è lamentata la mancata partecipazione degli
studiosi della materia alla stesura del testo
5
.
Positiva è l’integrale abrogazione della legge 95/79 e di tutte le
leggi e leggine che si sono susseguite nell’ambito della disciplina
dell’amministrazione straordinaria. La caduta di tali norme ha
risparmiato solo l’art. 2 bis, ovverosia la norma che permette i
censurati aiuti di stato, che sarà riformulata in coerenza con la
disciplina comunitaria di cui agli artt. 92 e seguenti del Trattato CE.
4
Gli articoli di cui non è indicato il relativo provvedimento legislativo sono
da considerarsi del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.
5
A. CAVALAGLIO, La disciplina delle revocatorie, in S. BONFATTI, G.
FALCONE (a cura di), La riforma dell’amministrazione straordinaria, cit., 179.
13
2.3. Natura e finalità.
Alcuni rilievi critici, in precedenza mossi alla legge Prodi, non
saranno più riproponibili alla nuova disciplina dell’amministrazione
straordinaria.
Era dubbio se la procedura disciplinata dalla legge 95/79 fosse
una procedura autonoma o una mera variante della liquidazione coatta
amministrativa; ma nella novellata regolamentazione si è chiaramente
sottolineato che trattasi di un’autonoma procedura concorsuale sia
nella legge delega (art. 1, com. 2, let. a) che nel decreto legislativo
(art. 1).
Si discuteva se l’amministrazione delle grandi imprese in crisi
fosse una procedura amministrativa o giurisdizionale, ma la dottrina
che si è pronunciata sull’argomento ritiene che si è notevolmente
incrementato il tasso di “giurisdizionalità” della procedura
6
.
Era dubbio se si trattasse di una procedura tendente alla
conservazione o alla liquidazione dell’impresa; adesso si evince che si
tratta di una procedura conservativa
7
, non solo dall’art. 1 della legge
6
C. M. RUGGERI, Brevi considerazioni sulla legge delega di riforma della
A. S., in Fallim., 1998, 1212; V. NAPOLEONI, Finalità e filosofia della nuova
disciplina dell’amministrazione straordinaria, cit., 32 ss.; R. VIVALDI,
Insolvenza e grandi imprese, in Fallim., 2000, 132; L. GUGLIELMUCCI, Una
procedura concorsuale amministrativa sotto controllo giudiziario, in Fallim.,
2000, 133 ss. Contra G. RAGUSA MAGGIORE, Prime note sulla nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria, in Dir. Fallim., 1999, I, 653 ss.
7
Sul punto v.: R. VIVALDI, Insolvenza e grandi imprese, cit., 126.
14
delegata, ma anche dal suo ampio articolato. La conservazione è vista
nell’ottica del «“bene-impresa” quale entità oggettiva distinta
dall’imprenditore, nella duplice valenza di fonte unitaria di
produzione e di fattore di mantenimento di posti di lavoro»
8
.
2.4. La dichiarazione dello stato d’insolvenza.
La nuova disciplina ha una struttura “bifasica”, in quanto si ha
la prima fase, ossia la dichiarazione dello stato d’insolvenza, nella
quale si accertano i presupposti della procedura e, dopo uno studio
delle possibilità di recupero dell’attività aziendali, si decide in ordine
alla possibilità di procedere all’eventuale fase della vera e propria
amministrazione straordinaria oppure alla conversione in fallimento.
La fase della dichiarazione dello stato d’insolvenza è
caratterizzata da un tasso di “giurisdizionalità” superiore alla vecchia
procedura, in quanto l’unico atto richiesto al ministro dell’industria è
il parere sulla relazione del commissario governativo circa le
possibilità di recupero dell’attività aziendali.
8
V. NAPOLEONI, Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza: i chiaroscuri della riforma, in Nuove Leggi Civili Comm.,
1999, 107; G. RAGUSA MAGGIORE, Prime note sulla nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria, cit., 655.
15
In questo frangente il tribunale è chiamato a pronunciarsi
sull’accertamento dello stato d’insolvenza e la relativa procedura è
regolamentata grosso modo come nel fallimento.
Il commissario governativo - che, insieme al giudice delegato,
al ministro dell’industria e al tribunale costituiscono gli organi della
procedura
9
in questa fase – entro trenta giorni dalla sua nomina, che è
contenuta nella sentenza dichiarativa dello stato d’insolvenza, deve
redigere una relazione inerente sia alle cause, le quali hanno
determinato la decozione, sia alla valutazione motivata circa
l’esistenza di concrete possibilità di recupero dell’attività aziendale. Il
tribunale, vista detta relazione e il parere del ministro, decide se aprire
la procedura o provvedere alla conversione della stessa in fallimento.
La dottrina ha criticato la mancata previsione circa la
consultazione dei creditori per esprimere il loro parere
sull’opportunità di aprire la procedura
10
.
9
Sul punto v.: P. FILIPPI, Dichiarazione dello stato d'insolvenza. Gli organi
della procedura, effetti e provvedimenti immediati, (artt. 13-22 d. lgs. n. 270/99),
in S. BONFATTI, G. FALCONE (a cura di), La riforma dell’amministrazione
straordinaria, cit., 53 ss.
10
C. M. RUGGERI, Brevi considerazioni sulla legge delega di riforma
della A. S., in Fallim., 1998, 1212. Di contrario avviso sembra: V. NAPOLEONI,
Finalità e filosofia della nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria, cit.,
33.
16
2.5. I presupposti.
L’amministrazione straordinaria viene aperta qualora vengano
integrati il presupposto oggettivo e quello soggettivo.
Il presupposto soggettivo è composto da due elementi.
Il primo elemento risulta essere il presupposto soggettivo
classico delle procedure concorsuali, ossia la qualità di imprenditore
commerciale.
Il secondo elemento consiste in un requisito dimensionale
dell’impresa. Infatti, solo le imprese con più di duecento dipendenti
possono essere ammesse alla procedura de qua (nella vecchia Prodi
erano trecento). Nel computo di tale elemento vanno presi in
considerazione i lavoratori subordinati che da almeno un anno sono
alle dipendenze dell’impresa, compresi anche quelli ammessi al
trattamento di integrazione guadagni
11
.
Si è ritenuto, invece, che il requisito dimensionale soggettivo
vada valutato in seno al gruppo, qualora la holding abbia la
partecipazione totalitaria nelle società del gruppo, e sulle stesse si sia
esercitata una direzione unitaria, ed infine che tra di esse ci sia stato
un continuo scambio di dipendenti
12
.
11
Giustamente ribadito da Trib. Perugia, 1° marzo 2000, in Fallim., 2000,
575.
12
Trib. Cuneo, 11 febbraio 2000, in Fallim., 2000, 447.
17
La dottrina che si è occupata della questione ha duramente
criticato tale interpretazione estensiva, se non creativa, dell’art. 2.
13
Si è criticata la scelta di tale soglia minima, per due ordini di
motivi: in primo luogo un requisito così basso permetterà l’accesso
alla procedura di un numero notevole di aziende con possibile impasse
dell’organo centrale deputato alla vigilanza; in secondo luogo tale
soglia dimensionale non è in armonia con l’orientamento comunitario
in materia di qualificazione di grande impresa
14
.
Il presupposto oggettivo della procedura è caratterizzato da
diversi elementi.
L'elemento principale è lo stato di insolvenza. Le disposizioni
del D. Lgs. 270/99 hanno confermato la tesi che vedeva lo stato
d’insolvenza e la temporanea difficoltà ad adempiere come due facce
della stessa medaglia, le quali si differenziano solo da un punto di
vista quantitativo. Infatti, ci potremmo trovare di fronte ad
un’insolvenza irreversibile che comporterà l’adozione del programma
13
M. FABIANI, Il requisito dimensionale soggettivo per l’accesso alla
nuova amministrazione straordinaria, in Foro Ital., 2000, I, 3234 ss.; G. LO
CASCIO, La prima applicazione della nuova legge sull’ amministrazione
straordinaria (D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270), in Fallim., 2000, 449 ss.
14
V. NAPOLEONI, Finalità e filosofia della nuova disciplina
dell’amministrazione straordinaria, cit., 35 ss.; L. ROVELLI, Luci ed ombre della
nuova legge sull'amministrazione straordinaria, in Fallim., 2000, 45 ss.
18
di cessione ed un’insolvenza reversibile che sarà composta tramite
l’indirizzo di risanamento
15
.
Il secondo elemento è il requisito patrimoniale secondo cui
l’indebitamento dell’impresa deve soddisfare contemporaneamente
due condizioni: esso deve essere non inferiore ai due terzi dei ricavi
inerenti alle vendite e alle prestazioni dell’ultimo esercizio e ai due
terzi dell’attivo patrimoniale.
Tale elemento è stato oggetto di critiche dalla dottrina, in
quanto la sua quantificazione sarebbe in contrasto con il successivo
componente del presupposto oggettivo e farebbe accedere alla
procedura solo le imprese che sono state più brave ad indebitarsi
16
.
Ulteriore requisito oggettivo da accertarsi, in sede di apertura
dell’amministrazione straordinaria, è quello relativo alla concreta
prospettiva di recupero dell’equilibrio economico delle attività
imprenditoriali a norma dell’art. 27.
Compito principale del commissario giudiziale è proprio quello
di indagare sulla possibilità di conseguire un risanamento lato senso
dell’impresa, nell’ottica di preservare la stessa dall’inutile
dissolvimento.
15
Sul punto v.: R. VIVALDI, Insolvenza e grandi imprese, cit., 129; S.
PACCHI PESUCCI, Alcune riflessioni in tema di insolvenza, impresa e complesso
aziendale, derivanti dalla lettura della legge delega per l'emanazione della nuova
legge sull'amministrazione straordinaria, in Giurispr. Com., 1999, I, 313 ss.
19
La novellata procedura si distingue dalla precedente per questo
requisito meritocratico, il quale fa in modo che non vi sia un mero
automatismo per l’ingresso all’amministrazione straordinaria e che
tale istituto non si trasformi in uno strumento assistenziale.
2.6 L’amministrazione straordinaria.
Nell’ambito della seconda fase le redini della procedura
passano al commissario straordinario di nomina ministeriale e al
ministro dell’industria, che provvede alla vigilanza dell’attività del
primo. L’intervento del tribunale e del giudice delegato è limitato alle
questioni di carattere strettamente giurisdizionale
17
.
La ratio di questo avvicendamento non appare molto chiara, in
quanto sarebbe più razionale ed efficiente affidare lo svolgimento
della procedura a chi conosce già la situazione in cui si trova
l’impresa.
16
V. NAPOLEONI, Finalità e filosofia della nuova disciplina
dell’amministrazione straordinaria, cit., 36/7; L. ROVELLI, Luci ed ombre della
nuova legge sull'amministrazione straordinaria, cit., 47.
17
Sul punto v.: M. RISPOLI FARINA, Prime riflessioni sulla "nuova"
amministrazione straordinaria con particolare riguardo agli organi e alla
procedura, in S. BONFATTI, G. FALCONE (a cura di), La riforma
dell’amministrazione straordinaria, cit., 133 ss.