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pratici in materia di responsabilità professionale
dell’odontoiatra, anche alla luce della nuova normativa
comunitaria.
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CAPITOLO I
LA RESPONSABILITA’ MEDICA.
LA RESPONSABILITA’ IN GENERALE.
Il codice civile, alla fine del libro IV , negli articoli 2043 e
segg, sanziona sotto la denominazione di fatti illeciti, le
azioni lesive degli altrui diritti assoluti e le considera come
fonti di risarcimento.
Vi è inoltre un altro particolare comportamento che genera
responsabilità civile che consiste in quella violazione
dell’altrui diritto che si attua con l’inadempimento di
precedenti obbligazioni.
Non ogni attività illecita costituisce fattispecie generatrice di
responsabilità civile.
Elemento costitutivo non è solo l’agire illecitamente, ma
agire causando un danno ad altri, e l’ordinamento civile si
preoccupa che questo danno sia risarcito.
Dalla disamina dell’illecito civile rimane estranea la
valutazione penale.
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Infatti, si tratta di due campi distinti, come diversi sono gli
scopi perseguiti dalle due legislazioni, la civile e la penale.
Con la prima si vogliono tutelare gli interessi privati e si
mira alla reintegrazione di singoli diritti lesi in una finalità
di composizione di interessi.
Con la seconda si tutela un prevalente interesse pubblico,
con la finalità di punizione per reprimere le violazioni
d’ordine giuridico generale tenendo presente il bene della
conservazione sociale, anche se si possono verificare ipotesi
in cui uno stesso fatto può costituire insieme un illecito
civile e penale. Quest’ultimo si configura quando il fatto
riveste i caratteri delle singole fattispecie previste dalla
legge penale.
Non è soltanto l’attività illecita che può causare
responsabilità civile.
L’elemento dell’antigiuridicità, che corrisponde
all’ingiustizia del danno arrecato è espressamente
considerato in casi particolari sufficiente fonte di
responsabilità, indipendentemente dall’altro presupposto che
è la colpevolezza, si pensi al caso della responsabilità che
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colpisce il proprietario del veicolo per i danni causati dalla
circolazione del mezzo che avviene a sua insaputa.
Nondimeno, la tendenza ad estendere il campo della
riparazione non può sovvertire la regola che collega la tutela
risarcitoria all’azione generale di risarcimento fondata sulla
responsabilità per lesione di un diritto.
L’antigiuridicità costituisce presupposto essenziale di ogni
illecito e, sulla base di questo presupposto, si può fare una
distinzione fondamentale tra illecito extracontrattuale e
illecito contrattuale.
Si ha illecito extracontrattuale o “aquiliano” se si viola un
diritto o una situazione giuridica tutelata in modo assoluto,
cioè verso tutti i consociati;
si ha illecito contrattuale o da inadempimento se si viola un
diritto relativo.
In entrambi i casi si risponde mediante il risarcimento dei
danni prodotti.
Si deve tenere presente che comunque l'espressione
contrattuale, riferita alla seconda delle due ipotesi di
responsabilità, non deve far pensare alla necessaria
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sussistenza di un contratto, integrandosi gli estremi della
categoria di responsabilità in oggetto anche quando si
verifichi comunque l'esistenza di un pregresso rapporto
obbligatorio, a prescindere dalla fonte dell'obbligo violato:
delitto, contratto, atto unilaterale, o altro.
Invero, la regola che viene applicata in tema di onere della
prova è nettamente diversa, in ordine all’illecito contrattuale,
esiste una presunzione di colpa per chi non ha adempiuto la
propria obbligazione, presunzione che viene a cadere solo
quando il debitore dimostri che l’inadempimento o il ritardo
non sono a lui imputabili.
Per l‘illecito extracontrattuale invece, la presunzione non
esiste, e chi pretende il risarcimento dei danni deve
dimostrare la colpevolezza di colui che egli afferma essere
l’autore dell’atto illecito a causa diretta del danno.
Un ulteriore rilevante differenza di disciplina giuridica
riguarda il diverso termine di prescrizione della
responsabilità : cinque anni per l’illecito extracontrattuale,
dieci anni per l’illecito contrattuale.
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In ordine alla natura della responsabilità medica, non vi sono
mai stati dubbi sul fatto che il medico risponde a titolo di
responsabilità contrattuale nel caso in cui presta la sua
attività all’interno di una struttura privata, mentre si è aperta
un ampia discussione nel caso in cui presta la sua attività
all’interno di una struttura pubblica.
Per orientamento consolidato la giurisprudenza
1
ha ritenuto
per decenni che si trattasse di responsabilità
extracontrattuale, in quanto l’Amministrazione deve
conformare la sua attività alle leggi e al principio del
“neminem laedere”.
Il comportamento colposo del dipendente produttivo di
danni a terzi implica, in virtù del rapporto organico che lo
vincola all’Amministrazione, responsabilità diretta
extracontrattuale di questa verso il terzo.
Alla fine degli anni settanta si è venuto consolidando un
orientamento opposto, in base al quale il consenso del
paziente al trattamento effettuato nell’ambito della struttura
1
Cass. Civ. 17/05/1965 n° 926, Cass. Civ. 5/01/1979 n°31, in Giurisprudenza
Italiana 1979 I pag. 954
11
ospedaliera pubblica implica un rapporto contrattuale con
questa.
2
Successivamente è maturato un terzo indirizzo che ammette
entrambi i tipi di responsabilità, perché le due forme
possono concorrere e vanno ricondotte entrambi alle ipotesi
di responsabilità diretta della persona giuridica pubblica,
risalendo all’Ente la responsabilità del comportamento
lesivo del diritto altrui, tenuto dal medico nell’esercizio delle
sue funzioni di dipendente in virtù di un rapporto organico.
3
Inizialmente le ragioni della prevalenza dell’orientamento
extracontrattuale, piuttosto che non contrattuale, erano
rinvenute soprattutto in due argomentazioni : essere l’attività
sanitaria ospedaliera finalità pubblica statuale, ed essere
preclusa al paziente la scelta del medico che effettua la
prestazione.
Alla fine degli anni settanta la Suprema Corte ha optato
esplicitamente per la natura contrattuale
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, fondata sul
consenso del paziente al trattamento sanitario e questo
2
Cass. Civ. 25/07/1950 in Responsabilità Civile Previdenziale 1968 pag. 243.
3
Cass. Civ. 13/11/1970, N°2392 in Giurisprudenza Italiana 1971 I pag. 622.
4
Cass. Civ. 21/12/1978 n°6141 in Foro Italiano 1979 I pag. 4.
12
orientamento è stato ripetutamente confermato
5
anche se
non mancano pronunce che ammettono la coesistenza di
entrambi i tipi di responsabilità.
6
Quanto alla determinazione del danno risarcibile, vi è
una ulteriore differenza da apprezzare, ricollegata al
mancato richiamo, nell'articolo 2056 cod. civ.
7
, dell'articolo
1225 cod. civ.
8
Infatti l'articolo 2056, disciplinante la
valutazione dei danni nell'illecito extracontrattuale, richiama
al 1° comma le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227
cod. civ.
9
, relativi rispettivamente alla configurazione del
risarcimento del danno emergente e del lucro cessante in
5
Cass. Civ. 01/03/1988 n° 2144, In Foro Italiano 1988 I pag. 2296
6
Tribunale di Ascoli Piceno 7 Dicembre 1995 in Diritto del Lavoro 1996 pag. 220.
7
Art.l056. - Valutazione dei danni
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni
degli articoli 1223, 1226 e 1227.
Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del
caso.
8
Art. 1225. - Prevedibilità del danno
Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è
limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.
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Art. 1223. - Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così
la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano
conseguenza immediata e diretta.
Art. 1226. - Valutazione equitativa del danno
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal
giudice con valutazione equitativa.
Art. 1227. - Concorso del fatto colposo del creditore
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è
diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono
derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare
usando l'ordinaria diligenza.
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quanto conseguenza immediata e diretta, la valutazione
equitativa del giudice in mancanza della possibilità di
provare il danno nel suo esatto ammontare, la proporzionale
diminuzione del risarcimento dovuto per concorso colposo
del creditore nonché, infine, l'esclusione del diritto al
risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto
evitare usando l'ordinaria diligenza.
E' agevole pertanto notare, in questo breve excursus dei
criteri di risarcimento del danno da inadempimento
contrattuale, richiamati dall'articolo 2056 cod. civ., la
mancanza dell'ulteriore criterio della prevedibilità del danno
di cui all' articolo 1225 cod. civ., secondo il quale il
risarcimento è limitato al danno prevedibile nel tempo in cui
è sorta l'obbligazione ove l'inadempimento o il ritardo non
dipendano dal dolo del debitore.
Sicché la limitazione ai danni prevedibili fissata dalla norma
appena richiamata, non si applica all'illecito
extracontrattuale; con riguardo a quest'ultimo la valutazione
del danno risente piuttosto dell'esatta configurazione del
criterio di causalità tra l'atto e l'evento dannoso, sul quale si
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svolgeranno osservazioni più approfondite nel paragrafo
relativo.
Peraltro, secondo alcuni
10
, nell'ottica di una tesi di parziale
vanificazione delle consistenti differenze di disciplina tra le
due forme di responsabilità, la formulazione dell'articolo
1225 cod. civ. consentirebbe, nonostante il suo mancato
richiamo ad opera dell'articolo 2056 cod. civ., l'estensione
della norma anche all' illecito “aquiliano” sulla base della
sussistenza dell' identità di ratio.
A sostegno di tale argomentazione si cita anche il caso
dell'affermata applicabilità dell'articolo 2236 cod. civ.
all'illecito extracontrattuale
11
, precisando che il mancato
esplicito richiamo della norma non significa l'affermazione
dell'assoluta impossibilità di applicazione della norma
stessa, non costituendo ostacolo insormontabile la semplice
mancata indicazione.
10
G. VISENTINI, Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Enc. giur.
Treccani, Roma 1990, 4; in senso negativo R. SCOGNAMIGLIO, in Novissimo
digesto ital., voce Responsabilità civile, XV, Torino, 1968, 672 e segg.
11
Sul punto si era già espressa favorevolmente Cass. civ., sez. un., 6 maggio 1971,
n. 1282, sul punto si veda M. ANTINOZZI, Responsabilità medica, in Dir. e prat.
assicur., 1988, 171.
15
A prescindere dall'accennata contrapposizione dottrinale
sull'asserita possibilità di superamento
12
della distinzione
tradizionale tra responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale, nel segno dell'auspicabile uniformità di
disciplina, e venendo ad un ulteriore profilo attinente al tema
di fondo, si discute in giurisprudenza come peraltro già
indicato, cosi come in dottrina sulla configurabilità del
concorso delle due responsabilità.
12
Cfr. sul punto anche l'opinione favorevole di P. RESCIGNO, op. cit., 206 e segg.,
nonché la posizione di F. GIARDINA, Responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale: una distinzione attuale?.In Riv. critica dir. privato, 1987, 79 e
segg. Secondo quest'ultimo Autore anche la stessa configurazione del possibile
concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sarebbe da intendere
come segno della difficoltà di mantenere una distinzione suscettibile di
superamento. La stessa difficoltà rappresentata dalla tradizionale distinzione tra
obbligazioni di mezzi e di risultato, in corso di superamento, contribuirebbe a
sottolineare la fondatezza della sua tesi, suffragata anche dal progressivo
avvicinamento in punto di onere della prova.
16
LA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO
Va rilevato che negli ultimi anni gli aspetti giuridici
dell’attività medica sono al centro dell’attenzione e indice
evidente di tale situazione è il numero crescente di convegni
e di lavori monografici e trattatistici sull’argomento.
13
La responsabilità degli interessi in gioco nell’attività medica
ha indotto ad una rimeditazione dottrinale e
giurisprudenziale nonché ad una ridefinizione
giurisprudenziale delle problematiche giuridiche che essa
coinvolge.
Il primo oggetto di riflessione è stato il rapporto che lega il
medico al paziente.
Tale ricostruzione è stata operata alla luce dei valori
fondamentali di tutela della persona, della sua libertà e della
salute quale condizione imprescindibile per il suo sviluppo,
determinando come risultato il rispetto innanzitutto
dell’autodeterminazione del paziente.
13
E. Quadri. La responsabilità medica tra obbligazioni di mezzi e di risultato. In : Il
Rischio in medicina oggi e la responsabilità professionale, Giuffrè 2000 pag. 127
17
Tanto è che in Francia con la legge del 29 luglio 1994 n°653
si è arrivati ad introdurre il principio secondo cui “ il
consenso dell’interessato deve essere ottenuto
preventivamente per qualsiasi intervento terapeutico”.
In pressoché tutte le professioni intellettuali, il cliente, o
meglio il creditore della prestazione professionale, viene più
o meno indirettamente posto di fronte a scelte, comportanti
valutazioni tra costi e benefici, sempre più ardue e
complesse da comprendere, per assumere le quali risulta
fondamentale, oltre che la sua cultura generale, la corretta
informazione da parte del professionista. È certo che la
funzione del professionista è, tra le altre, quella di prestare la
propria opera in settori che, richiedendo particolari
competenze, necessitano della guida di uno specialista della
materia, ma ciò non toglie che gli effetti della condotta di
quest'ultimo si riverberano sempre e comunque in capo al
cliente, andando ad incidere in modo consistente su interessi
patrimoniali e non patrimoniali dello stesso, fondando perciò
l'obbligo, in capo al professionista, di informare
correttamente il “creditore - cliente” dei vantaggi e dei rischi
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che la metodologia d'azione scelta comporta, con sufficiente
probabilità.
Così l'Avvocato che decida per l'una o l'altra strategia
difensiva, dovrebbe illustrare al cliente l'opportunità della
scelta e metterlo in guardia rispetto ai possibili rischi che
tale condotta potrebbe comportare, non rimanendo del tutto
esente da responsabilità a fronte di una scelta rischiosa che,
distaccandosi notevolmente dalla comune pratica forense,
provocasse danni ai quali il legale stesso non avesse fatto
preventivamente cenno alcuno al proprio cliente.
Per venire alla figura professionale d'interesse in questa
trattazione, trattandosi di prestazione professionale che
coinvolge direttamente da un lato beni della vita di rilevanza
primaria, se non il bene della vita stesso, dall'altro materie di
pressoché assoluta ignoranza da parte del paziente, il dovere
di informare in modo completo quest'ultimo, emerga con
forza e intensità del tutto peculiari.