1
Introduzione
La responsabilità civile e penale medica, ovvero in campo sanitario, è da sempre
stata oggetto di dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, stante la difficoltosa
soluzione ermeneutica dei molteplici ed articolati quesiti che essa pone.
Tanto che in questo settore, negli ultimi anni, è intervenuto anche il Legislatore,
invero con una disciplina frammentaria che ha dato luogo a molte critiche ed ha
aperto a nuovi questi.
Il presente elaborato si propone, in particolar modo, di affrontare la tematica della
responsabilità civile e penale del Medico Radiologo e del Tecnico Sanitario di
Radiologia Medica (di seguito abbreviato come TSRM).
A tal fine, nel primo Capitolo sarà opportuno svolgere una preliminare
esposizione sul ruolo della Radiologia, facendo cenno alla sua genesi con la
scoperta nel 1865 dei c.d. “Raggi X” per opera del Fisico tedesco Wilhelm
Conrad Röntgen, e ripercorrendo, seppur minimamente, l’excursus storico
dell’utilizzo di questa nuova invenzione (si pensi alla Radiologia Militare o alla
Medicina Nucleare), fino ad arrivare al suo impiego attuale, definendola e
circoscrivendone l’ambito applicativo in campo diagnostico e/o terapeutico.
Poi, ci si concentrerà sulla normativa attinente le due figure professionali
suesposte.
La giurisprudenza e la Dottrina maggioritaria ritengono che si possano,
pacificamente e uniformemente, applicare le norme ricavate dai Codici Civile e
Penale, in particolar modo alle ipotesi di responsabilità del Medico Radiologo,
purché si ravvisino gli estremi di comportamenti “scorretti”.
Per quanto riguarda, invece, il TSRM, si richiamerà una normativa più dettagliata,
poiché il suo profilo professionale è stato oggetto di varie disposizioni normative
e regolamentari; si pensi, a titolo meramente indicativo, alla lontana L. del 1927 n.
1264, in cui vennero sanciti i principi fondamentali per l’esercizio delle
Professioni Sanitarie, fino ad arrivare alla più vicina L. n. 43 del 2006, con cui
venne stabilito il definitivo riconoscimento delle Professioni Sanitarie quali
Professioni Intellettuali.
2
Tuttavia, si vedrà come questi riferimenti normativi non esauriscono il novero
della disciplina di queste due figure professionali. Anzi, si noterà come esistono
dei veri e propri interventi normativi ad hoc che tendono a disciplinare
dettagliatamente ogni loro singolo elemento occupazionale e non solo sul piano
della responsabilità.
Ed infine, in questa prima parte dell’elaborato, si esaminerà la ripartizione dei
compiti e delle competenze del Medico specialista e del Tecnico Sanitario di
Radiologia Medica.
Nel secondo Capitolo verrà effettuata una analisi di tipo biunivoca, poiché, da un
lato si percorreranno i tratti salienti della responsabilità civile del Radiologo e del
TSRM, e dall’altro quelli che assurgono alla responsabilità penale degli stessi.
In prima battuta sarà utile richiamare l’importanza che investe il consenso
informato nell’esercizio dell’attività medica.
Di fatto, se non vengono rispettati i parametri di validità del consenso informato,
questo, come si vedrà, potrà dar luogo a una responsabilità sia in sede civile
quanto in sede penale.
Prima di affrontare compiutamente i profili della responsabilità civile e penale del
Medico Radiologo e del TSRM, si farà un cenno alla responsabilità, per così dire
maggiormente ampia, della struttura sanitaria, in specie nei casi di
disorganizzazione e di carenze strutturali.
Fino ad arrivare, poi, nella prima parte del secondo Capitolo, ad enucleare nello
specifico i tratti della responsabilità civile del Medico Radiologo e del TSRM.
Continuando con l’esame della seconda parte del secondo Capitolo, qui si
affronteranno le spiccate eterogenee questioni attinenti alla responsabilità penale.
La disamina poggerà le sue argomentazioni prettamente su due innovazioni
normative, piuttosto recenti, la Legge Balduzzi, n. 189/2012, e il Disegno di
Legge Gelli (dal nome del suo relatore), tuttora in esame presso la Commissione
Sanità del Senato, che ha dato luogo, nel novembre 2016, ad alcuni importanti
emendamenti del DDL vagliato.
Quanto alla Legge Balduzzi, ciò che emergerà è che verranno in particolar modo
messe in luce le problematiche inerenti l’art. 3, sottolineando come è stato
“coloritamente” criticato e che non ha avuto, pertanto, univoco assenso.
3
Dal Disegno di Legge Gelli discende che è intervenuto precipuamente al fine di
rimediare a due problematiche piuttosto cogenti: la mole del contenzioso medico
legale e il fenomeno della “Medicina difensiva”, ovvero per aumentare le garanzie
e le tutele di coloro che esercitano una professione sanitaria e al contempo per
assicurare il paziente, che si ritiene essere leso, di essere risarcito dei danni
eventualmente subìti in tempi brevi e certi. Invero, dall’esame della normativa si
vedrà che anche questo Disegno di Legge non è esente da critiche, anzi,
quest’ultime sono state rinfocolate, tanto che è possibile ritenere che potrebbe
esser visto con intenso favore dai sanitari piuttosto che dai cittadini che si
ritengono essere danneggiati.
Dopo, saranno analizzati i tratti peculiari della responsabilità penale del Medico
Radiologo e del TSRM, annoverando le ipotesi ed i casi concreti in cui tale
responsabilità possa configurarsi a loro carico e le relative normative di
riferimento.
Verranno etichettate anche tutte le ipotesi in cui il TSRM commette il reato di
esercizio abusivo della professione, ex art. 348 c.p.
Ed in chiusura di questo secondo Capitolo, verrà esaminata l’interessante
motivazione della sent. del Tribunale di Lucca n. 1282/2014, noto come caso
Marlia-Barga.
La vicenda si concluse con una decisione pienamente assolutoria dei Dirigenti
sanitari e dei due TSRM. I Dirigenti furono assolti dal reato loro ascritto di rifiuto
di atti d’ufficio, ex art. 328 c.p., mentre i TSRM dal reato di esercizio abusivo
della professione medica, ex art. 348 c.p., cui furono comunque imputati in
concorso e poi parimenti assolti anche i Dirigenti.
Inoltre, nel terzo Capitolo, si prenderà in considerazione la responsabilità
d’èquipe. Soffermandosi, in particolar modo, sulla difficoltà intrinseca di ricercare
un’unica responsabilità individuale tra i vari componenti l’équipe medica. A tal
fine verrà analizzata l’importanza del principio di affidamento, vedendo come
esso opera, e la posizione di garanzia di cui sono titolari i Medici e il Dirigente di
secondo livello nei confronti dei loro assistiti.
4
Ovvero, si analizzerà più specificatamente la responsabilità del Medico Radiologo
e del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica quando operano congiuntamente,
quindi nelle ipotesi in cui interagiscono, le quali non sono affatto rare.
Una cooperazione tra questi due professionisti potrebbe emergere già dalla
definizione che ha dato la Società Italiana di Radiologia Medica (di seguito
abbreviata SIRM) dell’Atto Medico Radiologico, (la prestazione professionale
specialistica per eccellenza in campo Radiologico). La SIRM lo ha definito come
quell’atto che “ha finalità diagnostiche e/o terapeutiche e consta di una serie di
momenti di competenza dello specialista, Medico Radiologo, strettamente
interdipendenti ed inscindibili tra loro, con interfaccia con altre figure
professionali”
1
, in primis, appunto con il TSRM.
Per completare il quadro, verranno nuovamente analizzati, e in modo più
approfondito, i compiti specifici individuali del Radiologo e del TSRM,
richiamando le normative e le Linee guida cui debbono attenersi. Tra quest’ultime
si annoverano le ultime LG del 2015, recepite nell’art. 6 del D.lgs. 187/2000,
attinenti alle pratiche radiologiche clinicamente sperimentate, il cui primario
scopo è quello di proteggere il paziente ed il personale dall’esposizioni alle
radiazioni ionizzanti, ma anche queste, come risulterà nel prosieguo, hanno
evocato delle problematiche, in primis, quelle attinenti al fatto che non possiedono
come linea direttrice lo scopo di perseguire tali finalità.
Inoltre, in proposito, si vedrà quale rilevanza assumono gli importanti principi in
materia, ossia il principio di giustificazione e quello di ottimizzazione, che devono
essere pedissequamente rispettati ed applicati idoneamente dai professionisti
esaminati nell’elaborato.
1
Documenti SIRM, “L’Atto Medico Radiologico”, 2009, in http://www.sirm.org.
5
Capitolo 1: Inquadramento normativo della Radiologia
§ 1. 1 Il ruolo della Radiologia
§ 1. 1. 1 Profili storici della Radiologia
La storia della Radiologia nasce durante il 1895, anno in cui la Medicina cominciò
ad impiegare l’invenzione del Fisico tedesco Wilhelm Conrad Röntgen
2
, di
Würzburg, avente ad oggetto l’individuazione dei cosiddetti “Raggi X” (così
denominati in quanto fino ad allora erano sconosciuti).
Partendo da questi Raggi X, Röntgen ne elaborò un tipo onnicomprensivo nuovo e
totalmente eterogeneo, il quale divenne oggetto del suo studio per molti anni, sino
alla consacrazione ricevuta nel 1901 con il conferimento del Premio Nobel per la
Fisica.
La maestosa scoperta del Fisico tedesco consentirà, per la prima volta nella storia,
di poter vedere attraverso gli oggetti e, soprattutto, all’interno del corpo umano.
Con questa grande invenzione giunse per il Fisico anche la fama ed il
riconoscimento mondiale, che lo collegherà a questa importantissima scoperta
scientifica.
La storia della Radiologia Militare
Come è noto numerosissimi furono gli impieghi dell’invenzione di Röntgen e
larghissimo uso ne verrà fatto, ad esempio, in ambito militare.
Il primo utilizzo dei Raggi X, in tale circoscrizione, avvenne a soli cinque mesi
dalla loro scoperta ad opera del Tenente Colonnello Giuseppe Alvaro, presso
l’Ospedale Militare di Napoli.
2
WILHELM CONRAD RÖNTGEN (Lennep, 27 marzo 1845 – Monaco di Baviera, 10 febbraio
1923) è stato un importante Fisico tedesco, nonché docente e capo del Dipartimento di Fisica
dell’Università Julius-Maximilian di Würzburg, in Germania.
6
La scoperta di Röntgen venne impiegata nello specifico per cercare, il 1 marzo del
1986, proiettili e frammenti di granate all’interno del corpo di due soldati a cui
furono inflitte delle ferite nella battaglia di Adua durante la guerra dell’Abissina
3
.
La storia della Radioterapia
Strettamente connessa alla scoperta dei Raggi X, è la nascita e lo sviluppo della
Radioterapia, ovvero l’impiego di questa tecnologia per il trattamento dei tumori
cutanei e della mammella; invero, tale metodologia è adoperata anche per la cura
di altre tipologie neoplastiche.
Tale disciplina nasce già ad un anno dalla scoperta dei Raggi X, nel 1896, e venne
attribuita al Medico americano E. H. Grubbè
4
. La Radioterapia viene utilizzata in
ambito tumorale in quanto trova fondamento nell’assorbimento delle radiazioni da
parte dei tessuti irradiati e negli effetti biologici da esse determinati; ovvero, il
fenomeno principalmente importante post irradiazione è la modificazione della
replicazione cellulare, dal semplice ritardo alla totale inibizione, tanto che, come
specificato supra, questo effetto è sfruttato a scopo terapeutico per inibire la
crescita delle cellule neoplastiche. Passi importanti continuano ancora
compiutamente ad esserci nell’ambito di tale tecnologia che dispone odiernamente
di nuovi trattamenti, macchinari e, in genere, di innovative strumentazioni.
La storia della Medicina Nucleare
Occorre, infine, leggermente estrinsecare in questa parte dell’elaborato anche la
storia afferente alla Medicina Nucleare.
3
Tali informazioni sono state reperite nell’opera di ALV ARO, I vantaggi pratici della scoperta di
Röntgen in Chirurgia, nel Giornale Medico del Regio Esercito, 44, 385-394, 1896.
4
EMIL HERMAN GRUBBE (Chicago, 1° gennaio 1875 – Chicago, 26 marzo 1960) è stato un
Medico statunitense. Probabilmente il primo americano ad usare i Raggi X nel trattamento del
cancro. La storia della scoperta viene pienamente documentata nel GRUBBE, X-Ray Treatment:
Its Origins, Birth and Early History, St. Paul and Minneapolis, MN: Bruce Publishing Company,
1949.
7
Tra i molteplici usi a cui vennero sottoposti i Raggi scoperti da Röntgen emergono
significativi anche gli studi del Dott. Joseph Gilbert Hamilton
5
, eseguiti in
relazione agli effetti biologici delle radiazioni.
Queste ricerche lo portarono nel 1936 ad effettuare per primo un’iniezione di
materiale radioattivo su un paziente malato di leucemia
6
.
L’utilizzo clinico dei traccianti radioattivi, che è alla base della Medicina
Nucleare, ha raccolto notevoli risultati nella Diagnostica Strumentale e nella
terapia delle affezioni neoplastiche attraverso l’uso di radiazioni ionizzanti
7
.
Questa rapida evoluzione è stata possibile grazie al continuo sviluppo scientifico
della strumentazione, finalizzato alla rivelazione ed alla misurazione delle
radiazioni, alla produzione di nuovi e più specifici radiocomposti utilizzabili in
Diagnostica e in Radioterapia, grazie ad una migliore e più approfondita
conoscenza dei processi metabolici dei vari organi, ed infine, dalle alterazioni
funzionali che in essi si producono in condizioni patologiche
8
.
Allo stato attuale l’aggiornamento ultimo in materia concerne: le moderne
tecniche di Tomografia per emissione (SPET e PET), i nuovi radiofarmaci per
indagini in vivo (molecole per studi di perfusione, anticorpi monoclonali e
traccianti cellulari marcati), e, in ultimo, la terapia della neoplasia di origine della
cresta neurale mediante mataiodiobenzilguanidina-131 l (131l-MIBG)
9
.
5
JOSEPH GILBERT HAMILTON (11 novembre 1907 – 18 febbraio 1957) è stato un Professore
americano di Fisica Medica, Medicina Sperimentale, Medicina Generale, ed infine, di Radiologia
Sperimentale.
6
Così nel testo di GRUBBE, X-Ray Treatment: Its Origins, Birth, and Early History, St. Paul and
Minneapolis, MN: Bruce Publishing Company, 1949.
7
Per un approfondimento in materia si rinvia al libro di A. TAYLOR, D. SCHUSTER, N.
ALAZRAKI, Manuale di Medicina Nucleare, Minerva Medica, 2003.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
8
§ 1. 1. 2 La Radiologia: caratteristiche e profili scientifici
Attualmente, in Italia la Radiologia Medica risulta essere univocamente quella
branca della Medicina che si occupa in maniera determinativa della produzione e
dell’interpretazione, a fini diagnostici e/o terapeutici, di immagini radiologiche
10
.
Viene altresì denominata “Radiologia Diagnostica” o “Radiodiagnostica”.
Questi termini sono essenzialmente ugualitari e derivano dal principio comune
che permette di ottenere immagini radiologiche, ovvero utilizzare particolari
radiazioni ionizzanti (i c.d. Raggi X)
11
.
Tuttavia oggi, più precisamente, si è soliti utilizzare la locuzione “Diagnostica per
Immagini”
12
.
Tale scienza si connota per l’impiego di tecniche finalizzate alla produzione di
immagini mediche a scopo diagnostico, distinguendole in base al principio fisico
che permette di ottenerle
13
.
All’interno delle scienze per immagini possiamo annoverare: la Radiologia, che è
quella branca che utilizza i Raggi X per produrre le immagini radiografiche e le
immagini TC (Tomografia computerizzata), l’ecografia, la quale utilizza
ultrasuoni e la risonanza magnetica che fa uso del fenomeno fisico della risonanza
dei nuclei atomici.
Occorre ancora distinguere la PET (Tomografia ad emissione di positroni)
14
e la
Scintigrafia che rientrano nella c.d. Medicina Nucleare in quanto utilizzano
isotopi radioattivi, anziché radiazioni ionizzanti, allo scopo di produrre immagini.
Infine, è necessario distinguere finanche la branca della Medicina che concerne la
produzione e l’utilizzo di radiazioni ionizzanti a scopi terapeutici, id est la
10
Per la definizione di Radiologia v. Radiologia, in Tesauro del nuovo soggettario, BNFC, marzo
2013.
11
Così www.treccani.it.
12
Cfr. S. MIGNANI, P . TORRICELLI, M. ZOMPA TORI, Manuale di Diagnostica per Immagini,
Ed. Esculapio, 2008.
13
La classificazione di seguito riportata è stata ripresa dalle Linee guida nazionali di riferimento
della diagnosi per immagini, reperibile sul sito www.sirm.org.
14
Per un utile approfondimento cfr. Imaging Atlas of PET-CT, in www.med.harvard.edu.
9
Radioterapia. Essa si basa sul principio secondo cui alcuni tipi di radiazioni
ionizzanti, a determinati dosaggi, risultano citotossiche per i tessuti biologici
umani (patologici e fisiologici)
15
.
La Radiologia ha subìto negli ultimi cinquanta anni uno sviluppo travolgente in
ambito diagnostico e terapeutico, essendo stata oggetto di una fruttificazione
proficua in campo sanitario; tanto che occupa oggi un ruolo fondamentale ed
imprescindibile nella diagnosi e nel trattamento di un numero sempre maggiore di
patologie umane
16
.
Allo stato attuale, le figure professionali che in Italia si occupano precipuamente
della Radiologia in ambito clinico sono essenzialmente due: il Medico Radiologo
specialista ed il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (abbreviato con la sigla
TSRM)
17
.
Il Medico Radiologo
18
è uno specialista che, anche in collaborazione con altri
Medici specializzati, si occupa principalmente della gestione diagnostica e
terapeutica del paziente, sfruttando le metodologie diagnostiche.
Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
19
, invece, svolge una funzione ausiliaria
del Medico, collaborando nello svolgimento tecnico-pratico degli esami
diagnostici, occupandosi in particolare della produzione delle immagini
biomediche, che verranno poi lette ed analizzate dal Medico Radiologo, affinché
quest’ultimo possa redigere la diagnosi scritta sul referto radiologico.
15
Così sempre secondo le Linee guida nazionali suindicate.
16
E’ interessante ricordare che, il primo Istituto di Radiologia del Policlinico di Roma venne
istituito nel 29/04/1936, ove fu presente all’inaugurazione il Benito Mussolini, come si ricava dal
sito www.archivioluce.it. Invero, la prima radiografia ufficiale scattata in Italia fu quella di una
mano (con anello) eseguita nel corso di una lezione, svolta il 25 gennaio del 1896 dal Prof. Roiti,
all’Istituto di Studi Superiori di Firenze.
17
Le due figure saranno oggetto di specifico approfondimento nei paragrafi successivi e
complessivamente nell’elaborazione della tesi.
18
Il percorso formativo per il Medico Radiologo è: sei anni di studi accademici, con cui è possibile
conseguire la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e quattro o cinque anni di formazione
specialistica in Radiologia Diagnostica e Interventistica.
19
Il percorso formativo del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica è: tre anni di studi che
terminano con la Laurea Triennale, appartenente alla classe delle Lauree Sanitarie. In seguito,
verrà ricordato che tale Professionista Sanitario potrà acquisire ulteriori competenze e maggiore
specializzazione, proseguendo le opportunità di studio previste dall’ordinamento legislativo in
atto, tenendo conto che si tratta, comunque, di una sua una scelta personale e discrezionale (es. il
Master).
10
§1. 2 Inquadramento normativo della Radiologia
In tema di inquadramento normativo della Radiologia, occorre partire dalle norme
previste dai Codici Civile e Penale, ordinariamente applicate in ambito medico.
Dal punto di vista civile la disciplina – specialmente per ciò che concerne la
responsabilità – del Medico Radiologo e del Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica viene ricondotta dalla giurisprudenza e dalla Dottrina maggioritaria
nell’alveo dei parametri previsti dagli artt. 2229 – 2238 del Codice Civile per
qualificare e determinare la prestazione, l’esecuzione dell’opera e tutti gli altri
aspetti (tra cui spicca la responsabilità in senso civile) dell’esercizio dell’attività
radiologica.
A tal proposito, si evidenzia come la giurisprudenza abbia affermato che “ricorra
la responsabilità, ex art. 2236 c.c., del Medico Radiologo il quale, all’esito di una
radiografia alla mammella in involuzione adiposa con sovvertimento della
struttura ghiandolare, non abbia prescritto alla paziente ulteriori esami
diagnostici e clinici, impedendo così la diagnosi precoce di un cancro al seno”
20
.
E’ rilevantemente emerso che la condotta imperita del Medico Radiologo possa
paventare l’insorgenza di una responsabilità civile, in tal senso anche in sede
penale, laddove quest’ultimo abbia dato erronea lettura dell’esame radiologico,
omettendo di ravvisare la presenza della neoplasia.
Nel caso analizzato dall’Autore, la prestazione fornita dal Medico non comportava
la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, anzi, pareva piuttosto
trattarsi di prestazione medica c.d. “di facile esecuzione”
21
, tale per cui, a maggior
veduta, non può trovare applicazione la regola di cui all’art. 2236 c.c.
22
.
20
Così Trib. di Orvieto, 15/05/1997 in Rass. Giur . Umbria, 1997, 732 nota di FIORE.
21
Sull’applicazione giurisprudenziale della limitazione della responsabilità in caso di prestazione
difficoltosa si rinvia a FOGLIA, Errata diagnosi del Medico: il problema causale e la chance
perduta, in Nuova Giur . Civ., 2011, 5, 10446, ma anche BONINI, Professioni intellettuali, società
di mezzi e contratto atipico per la fornitura di materiali necessari alla professione, in Nuova Giur .
Civ., 2001, 6, 10720.
22
Sul tema sempre FOGLIA, Il prisma della prestazione medica e l’azzeramento dell’art. 2236
c.c., in Nuova Giur . Civ., 2010, I, 369.