Le pene inflitte alle persone morali, condannate sia in quanto complici che in
quanto autori, erano lo scioglimento e l’interdizione di ricostituzione e la
confisca del patrimonio.
La terza aveva un contenuto in materia economica che ricalcava le prime due.
I temperamenti da parte della giurisprudenza si concretarono in qualche
decisione che ammetteva la responsabilità penale delle persone giuridiche per
infrazioni “materiali”, represse “indipendentemente da qualsiasi intenzione” e
il cui autore è designato dalla legge o dal regolamento in base ad una qualità
giuridica, come quella di “proprietario” o di “datore di lavoro”, qualità che
possono incombere su di una persona morale.
Gli argomenti sostenuti contro la responsabilità penale delle persone giuridiche
Gli argomenti addotti contro l’introduzione di questo principio possono essere
raggruppati in quattro punti.
Innanzitutto, un raggruppamento è una finzione giuridica, incapace di una
volontà personale, condizione irrinunciabile perché sussista una responsabilità
penale.
Poi, in diritto civile, il riconoscimento giuridico del raggruppamento
presuppone l’esistenza di un oggetto sociale, che non può in alcun modo
consistere nella commissione dell’infrazione, in quanto, per definizione, le
forme associative devono perseguire finalità riconosciute e approvate
dall’ordinamento giuridico.
Un ente non può essere destinatario di una pena, essendo questa, per sua
natura, applicabile solo alle persone fisiche.
E, infine, la responsabilità penale delle persone giuridiche è in netto contrasto
con il principio della personalità delle pene, poiché essa finisce con il punire
indistintamente i membri di un raggruppamento, anche coloro i quali non
abbiano avuto alcuna parte nella realizzazione dell’infrazione.
Argomenti a favore
Dalla fine del XIX° secolo e per tutto il XX°, ciascuno dei precedenti
argomenti è stato confutato da una parte sempre più importante della dottrina
e in misura via via crescente.
Infatti, la modificazione della struttura economica francese e l’espansione del
numero e delle dimensione delle persone giuridiche in ogni settore di attività
economica hanno favorito l’emergenza e lo sviluppo di una corrente dottrinale
forte, convinta della necessità di considerare la persona morale non più come
una semplice finzione di diritto, ma anche come una realtà giuridica.
E’ parso sempre più evidente che la persona giuridica avesse una propria
volontà che, distinta da quella dei suoi membri, si esprimeva attraverso atti o
decisioni giuridicamente autonomi.
A partire da questo momento, la teoria della finzione giuridica è stata
progressivamente abbandonata, anche sulla base dell’argomentazione secondo
cui la medesima era già stata superata in diritto civile e, dunque, non vi erano
ragioni per mantenerla in diritto penale.
L’argomento, del resto piuttosto debole, della specialità fu scartato facilmente.
Se è evidente che la commissione di un’infrazione non può entrare nell’oggetto
sociale “dichiarato” di una persona giuridica, l’attività di questa può, tuttavia,
dare luogo alla commissione dell’infrazione, che è pertanto oggetto “occulto”
o “accidentale” della persona morale.
Così anche l’obiezione fondata sull’argomento delle pene. Se la persona
giuridica dispone di diritti e di un patrimonio, essa può essere destinataria di
una sanzione che sopprima o limiti i suoi diritti e il suo patrimonio.
Si è, infatti, puntato sulle teorie che riconoscono alla pena non solo una
funzione di emenda, ma anche una funzione di prevenzione e di intimidazione.
Infine, il principio di personalità e individualità della responsabilità penale fu
prima relativizzato e in seguito contestato.
Si è affermato, ad esempio, che tutte le pene possono avere ripercussioni sui
terzi innocenti: l’incarcerazione di una persona o la sua condanna ad una
cospicua ammenda possono privare la sua famiglia dei mezzi di
sostentamento. Non per questo si è mai gridato alla lesione del principio della
personalità delle pene, poiché la pena non è inflitta direttamente nei confronti
dei membri della famiglia del condannato.
La condanna della personne morale, distinta da quella, eventuale, dei suoi
membri, non costituisce un ritorno ad una responsabilità penale collettiva.
PERCHÉ L’INTRODUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE DELLE PERSONE
GIURIDICHE
Qualche argomento fu sviluppato solo a favore della introduzione del
principio.
Infatti, si sostenne che il principio di responsabilità penale delle giuridiche
doveva essere introdotto anche solo per ovviare alla inequità e all’assurdità
della sua inesistenza in uno Stato dalla grande tradizione giuridica come la
Francia.
Nei rapporti della Commissione dei lavori parlamentari, si legge anche il
riferimento agli esempi provenienti da Paesi come la Gran-Bretagna, gli Stati
Uniti d’America e il Canada e il riferimento al “senso della storia”, dal
momento che in questa direzione si stava comunque andando, poiché le
persone giuridiche potevano già essere condannate dal Consiglio della
Concorrenza e dal Consiglio Superiore dell’Audiovisione a pene definite “para-
penali”.
Si tratta, poi, di considerare anche il dato di una realtà criminologica in cui si
registra che proprio le persone giuridiche hanno i mezzi economici che
consentono loro di porre in essere le infrazioni più gravi e con maggiori
ripercussioni sulla collettività. Si pensi ai reati ambientali, ai danni all’ordine
economico o alla sanità pubblica.
In questo senso si è espressa anche la Camera dei Deputati, come si può
leggere nell’esposto dei motivi della legge di riforma del Code pénal:
“l’immunità attuale delle persone giuridiche è tanto più scioccante quanto la
considerazione del fatto che esse sono il più delle volte, per l’impiego dei
mezzi di cui dispongono, all’origine di danni gravi alla salute pubblica,
all’ambiente, all’ordine economico o alla legislazione sociale. La decisione che
è all’origine dell’infrazione è presa dagli stessi organi sociali. (…) Conviene,
dunque, l’introduzione, in questi casi specifici, e con la previsione di pene
pecuniarie e privative di diritti appropriati, della responsabilità penale delle
persone morali.”
Il legislatore è stato guidato anche dall’esigenza di riaffermare il principio di
uguaglianza.
Il secondo obiettivo perseguito con la riforma era, infatti, quello di
circoscrivere in limiti che fossero più equi la responsabilità personale dei
dirigenti sociali, allo scopo di assicurare il pieno rispetto del principio secondo
cui “ognuno risponde esclusivamente per il fatto proprio”.
Su questo punto, l’esposto dei motivi della legge di riforma è assolutamente
chiaro. Vi si sostiene, infatti, che “l’istituzione della responsabilità penale delle
persone giuridiche permetterà di far scomparire la presunzione di
responsabilità penale che pesa, a tutt’oggi, sui dirigenti quanto alla
commissione di infrazioni di cui essi possono fin’anche arrivare ad ignorare
l’esistenza”.
Le persone giuridiche di diritto pubblico
La responsabilità penale delle persone giuridiche di diritto pubblico non era
stata considerata dal Governo, nella proposta di legge di riforma del codice
penale, seguendo il parere del Consiglio di Stato.
Nemmeno la dottrina vi si era mai veramente interessata.
Essa fu introdotta su iniziativa dei deputati della Camera che stimarono che il
principio di uguaglianza imponesse di non creare uno status giuridico
particolare in favore delle personnes morales de droit public.
L’uguaglianza, però, non fu perfetta. I parlamentari dimostrarono comunque
una certa sensibilità ad argomentazioni forti sostenute in opposizione alla
estensione del principio alle persone di diritto pubblico.
Con la riforma, infatti il giudice penale poteva giudicare dell’attività della
Pubblica Amministrazione.
L’Assemblea Nazionale stessa affermò, nel corso dei lavori parlamentari, che
“le persone giuridiche di diritto pubblico sono depositarie di una parte della
potestà pubblica e a tale titolo esse dispongono di prerogative che vi si
accompagnano. Esse non potrebbero essere sottoposte ad un controllo della
giurisdizione penale senza che ciò comportasse una lesione grave al principio
di separazione dei poteri pubblici”.
L’art. 121-2 del nouveau Code pénal
La responsabilità penale delle persone giuridiche è posta dall’art. 121-2 del
nouveau Code pénal, in questi termini:
“le persone giuridiche, ad esclusione dello Stato, sono penalmente
responsabili, nei casi previsti dalla legge o dal regolamento, per le infrazioni
commesse per il loro conto, dai loro organi o rappresentanti.
Le collettività territoriali non sono responsabili penalmente che per le
infrazioni commesse nell’esercizio di attività suscettibili di essere oggetto di
una delega di servizio pubblico.
La responsabilità delle persone giuridiche non esclude quella delle persone
fisiche, autrici o complici, degli stessi fatti.”
1
Capitolo 1
Campo di applicazione
della responsabilità penale delle persone giuridiche
Disponendo nel suo primo allineato che: “le persone morali, ad esclusione
dello Stato, sono responsabili penalmente (…), nei casi previsti dalla legge e
dai regolamenti”, l’articolo 121-2 istituisce una responsabilità penale generale
per quanto riguarda i soggetti considerati, ma speciale sotto l’aspetto delle
infrazioni per le quali essi sono suscettibili di essere imputati.
UNA RESPONSABILITÀ GENERALE PER QUANTO RIGUARDA I SOGGETTI.
ESCLUSIONI ESPLICITE ED IMPLICITE.
Il principio posto dal legislatore del nouveau Code pénal è che tutte le persone
giuridiche possono veder coinvolta la propria responsabilità penale; dunque
tutti gli enti associativi dotati di personalità giuridica.
La individuazione del campo soggettivo di applicazione del principio è stato
uno dei principali punti di discussione in seno alla commissione parlamentare
di revisione del Code pénal. Se la responsabilità penale delle persone giuridiche
a oggetto commerciale, finanziario, industriale è stata subito ammessa, più
difficile ne è stata la estensione sia alle persone giuridiche di diritto privato a
scopo non lucrativo (associazioni, partiti politici, sindacati…), sia (e
soprattutto) alle persone giuridiche di diritto pubblico (le “collectivités
territoriales” e gli enti pubblici, in particolare).
Il dibattito ha trovato definitivamente conclusione con la totale imposizione
del principio di uguaglianza su tutti gli altri: l’articolo 121-2 trova applicazione
per tutte le persone giuridiche, che siano di diritto privato o pubblico, francesi
o straniere; anche se con una eccezione e qualche limite.
2
Le persone giuridiche di diritto privato
Per quanto riguarda le persone giuridiche di diritto privato, occorre dire che è
stato sicuramente in loro riferimento che la responsabilità penale delle
personnes morales è stata introdotta nell’ordinamento francese.
In primis, quelle con scopo lucrativo che, avendo per oggetto la creazione del
profitto, sono maggiormente esposte alla responsabilità penale. Si tratta
principalmente delle società commerciali, di capitali e di persone, anche a
statuto cooperativo o agricolo, le società unipersonali e i gruppi di interesse
economico. Ma sono anche considerate le persone giuridiche a scopo non
lucrativo, quali le associazioni regolarmente dichiarate alla Prefettura, con o
senza il riconoscimento del interesse pubblico, le fondazioni, le associazioni
religiose, i sindacati, i partiti e i gruppi politici.
Sono, poi, ugualmente esposte alla responsabilità penale, le persone giuridiche
di diritto privato la cui costituzione non sia volontaria, ma prevista dalla legge
o dai regolamenti, come le istituzioni rappresentative dei dipendenti, i sindacati
dei proprietari, le masse di obbligazionisti, gli ordini professionali per coloro
secondo i quali essi non vanno considerati persone giuridiche di diritto
pubblico.
Per alcune di esse, però, (partiti e gruppi politici, sindacati, istituzioni
rappresentative del personale) l’articolo 131-39 del Code pénal prevede uno
status particolare, in quanto alcune delle pene più gravi (scioglimento e, in un
certo modo, sottoposizione a sorveglianza giudiziaria) non possono essere loro
comminate.
Le persone di diritto pubblico
Per le persone di diritto pubblico occorre fare una distinzione.
Esse, ad esclusione dello Stato sono penalmente responsabili, ma con un
temperamento previsto in riferimento alle sole collettività territoriali e ai loro
raggruppamenti che, come vedremo, non possono essere dichiarate
penalmente responsabili, se non per reati commessi nell’esercizio di attività
suscettibili di essere oggetto di una delega di servizio pubblico.
3
Le persone giuridiche straniere
Non facendo l’articolo 121-2 distinzioni al riguardo, è da ritenere che le
persone giuridiche straniere sono penalmente responsabili (del resto ciò è
espressamente previsto dal codice di procedura penale). In conformità con le
disposizioni del codice sull’efficacia della legge penale nello spazio, la loro
responsabilità penale potrà essere fatta valere davanti ad un giudice francese
sia quando l’infrazione sia stata commessa in Francia (anche in uno solo dei
suoi elementi costitutivi), sia quando, commessa all’estero, sia stata ai danni di
una vittima francese o costituisca una di quelle contemplate espressamente
all’articolo 131-10 (attentato agli interessi fondamentali della nazione,
falsificazione di sigilli dello Stato, falso in moneta avente corso legale…).
La nazionalità della persona giuridica straniera deve essere determinata, a
priori, con riguardo alle norme di diritto privato e commerciale, anche se il
diritto penale può manifestare la sua autonomia per evitare possibili frodi. In
principio, dovrebbe essere applicato il criterio del luogo della sede sociale,
quindi, sussidiariamente, quello del luogo della direzione effettiva o della
cittadinanza delle persone che controllano la società.
Anche la responsabilità penale delle persone giuridiche straniere solleva molti
problemi, di ordine teorico e pratico.
Innanzitutto, qualora la persona giuridica non abbia alcuno stabilimento in
Francia, occorrerebbe stabilire se il riconoscimento della personalità giuridica
debba essere effettuato secondo le norme di diritto francese o secondo le
norme dello Stato di cui essa abbia nazionalità. Secondo la dottrina prevalente,
questa questione extrapenale andrebbe risolta in base al diritto dello Stato di
appartenenza
1
. Ma è anche vero che appare ugualmente logico e semplice,
secondo altra parte della dottrina, che un gruppo associativo straniero possa
essere considerato soggetto di diritto penale dal momento in cui esso venga
considerato soggetto di diritto civile per l’ordinamento francese, potendo
concludere contratti, stare in giudizio, avere responsabilità civile.
Altro problema è se i limiti e le esclusioni previste dall’articolo 121-2 del Code
pénal per le persone giuridiche di diritto pubblico debbano o meno trovare
applicazione anche per le persone giuridiche straniere. Infatti, tali limiti sono
stati introdotti solo allo scopo di tener fede al principio di separazione delle
autorità amministrative e giudiziarie (principio che non si ritrova sempre in
altri ordinamenti) ovvero, secondo altri, per proteggere la sovranità dello Stato.
Si potrebbe per questa via arrivare ad ammettere che uno Stato estero possa
1
M. Delmas-Marty, Personnes morales étrangères et françaises : questions de droit pénal
international, rev. soc., 1993, p.255.
4
essere condannato (per crimini contro l’umanità, ad esempio) dalla
giurisdizione repressiva francese, particolarmente se vi fossero vittime francesi
o se vi fosse un caso di complicità per istruzione in atti di terrorismo compiuti
in Francia o su aeromobili francesi.
Questa tesi trova, comunque, un ostacolo insormontabile nelle norme di
diritto internazionale pubblico.
La dottrina si interroga anche su come configurare la condizione di reciprocità
di incriminazione nell’ipotesi in cui un delitto sia commesso all’estero da
persona giuridica, francese o straniera; cioè, se essa implichi o meno la
necessità che la responsabilità penale delle persone giuridiche sia riconosciuta
anche nello Stato in cui il fatto è stato commesso. E in caso affermativo
occorrerebbe risolvere l’ulteriore difficoltà derivante dalla previsione in altri
Stati, quali la Germania, di un tipo di responsabilità amministrativa di natura
parapenale per le persone giuridiche.
In effetti, il Code pénal impone, nel caso di commissione di un’infrazione da
parte di una persona giuridica francese all’estero, trattandosi di delitti, la
condizione di reciprocità di incriminazione, in forza dell’articolo 113-6.
Alla domanda se tale condizione comporti il necessario riconoscimento di
responsabilità penale della persona giuridica nello Stato estero, le posizioni in
dottrina sono diverse.
Ad una soluzione affermativa
2
, si potrebbe essere tentati di obiettare che, per
quanto riguarda la materia criminale, nulla impedisce che, in mancanza di
questa esigenza di reciprocità di incriminazione, si persegua una persona
giuridica francese per un crimine commesso in uno Stato straniero la cui
legislazione non ne preveda la responsabilità penale. Lo stesso dovrebbe
potersi dire per la materia dei delitti.
Tuttavia, è anche vero che per conoscere della sussistenza della condizione di
reciprocità di incriminazione occorre avere considerazione delle cause di
esclusione della responsabilità penale contemplate nella legislazione dello Stato
estero, le quali possono essere utilmente eccepite dal reo. Si potrebbe ritenere
che l’assenza del principio di responsabilità penale sia assimilabile, in qualche
modo, ad una tale causa di esclusione
3
. Al riguardo la dottrina ha posizioni
discordanti.
2
G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc : Droit pénal general, Dalloz, ed. 1997, p. 253.
3
M. Delmas-Marty, op. cit.
5
Infine, il riconoscimento della responsabilità penale delle persone giuridiche
straniere solleva il problema delle difficoltà di esecuzione della pena nei loro
riguardi. A questo proposito si possono ricordare, però, alcune convenzioni
internazionali intercorse tra diversi Stati per garantire l’esecuzione delle
condanne penali straniere e che fanno proprio riferimento alle persone
giuridiche. Una di queste è stata sottoscritta da 9 Paesi della Unione europea,
tra cui anche la Francia, nel 1991.
Gli enti associativi privi di personalità giuridica
L’articolo 121-2 si applica alle sole persone giuridiche. Rimangono, quindi,
fuori dal suo campo di applicazione le imprese e gli enti di qualsiasi natura
privi per la loro forma giuridica di tale personalità.
In particolare, le società di fatto e le società in partecipazione non potranno
essere dichiarate penalmente responsabili. Qualora più società si associassero
per formare una nuova società in partecipazione e designassero un
rappresentante comune per assicurare, ad esempio, la sicurezza di un stesso
cantiere, l’infrazione penale commessa da tale rappresentante implicherebbe la
responsabilità penale dell’insieme di tutte le società e non quella della sola
società in partecipazione, priva di personalità giuridica.
La stessa soluzione si impone anche per i gruppi di società che non potranno
essere condannati in quanto tali, anche se sarà possibile, per i casi di complicità
o di corresponsabilità, sanzionare penalmente le singole società che ne siano
parte, incriminandole per il fatto commesso principalmente da una di loro.
L’esigenza della personalità giuridica appare logica e risponde a ragioni di
efficienza e sicurezza.
Nel primo progetto di riforma del codice del 1978, invece, si era proposto il
più ampio concetto di “raggruppamenti” o “enti collettivi”, poi abbandonato,
perché giudicato troppo vago, dalla commissione di revisione del 1986. Infatti,
si ritiene che questo non sia il caso in cui il diritto penale possa manifestare la
sua autonomia, arrivando a riconoscere una personalità giuridica che non ci sia
per il diritto civile. Si arriverebbe a punire una persona che non ha identità ed
esistenza giuridica; né del resto ciò avrebbe qualche utilità: una simile persona
non ha diritti e patrimonio su cui infliggere una pena. E questo al costo della
chiarezza e della certezza insite nella nozione di personalità giuridica per la
delimitazione del campo di applicazione della responsabilità penale.
6
Per quanto riguarda il riconoscimento della personalità giuridica che avvenga
non per disposizione di legge o regolamentare, ma per l’applicazione da parte
della giurisprudenza del principio della realtà, consacrato da una sentenza della
Cassazione civile nel 1954 e secondo il quale “la personalità giuridica non è
solo una creazione della legge, ma appartiene a qualsiasi gruppo che sia
espressione di un collettività e che esprima interessi leciti e meritevoli, dunque,
di tutela”, la dottrina ne esclude la trasposizione in materia penale, non fosse
che per il fatto che vi si fa riferimento specifico alla tutela degli interessi leciti,
quando, per definizione, la commissione di un’infrazione penale, soprattutto se
intenzionale, presuppone un oggetto illecito.
Persone giuridiche in stato di formazione
La maggior parte delle persone giuridiche non addivengono ad esistenza
giuridica se non dopo un periodo di formazione regolamentata per legge
(società commerciali e gruppi di interesse economico) dopo il quale esse
possono fare propri gli atti dei fondatori, o dopo il compimento di particolari
formalità (la dichiarazione in prefettura per le associazioni).
Sembra che, per gli atti compiuti in queste fasi di formazione, non possa
essere fatta valere altra responsabilità che quella dei fondatori, persone fisiche.
Sembra, infatti, impossibile concepire, in nome dell’autonomia del diritto
penale, una persona giuridica “virtuale” che potrebbe non venire mai ad
esistenza. Né è pensabile imputare fatti, relativi ad atti commessi prima che
venga ad esistenza, alla persona giuridica successivamente costituitasi. La
soluzione contraria viene paragonata all’ipotesi in cui si volesse incriminare un
figlio per il delitto commesso dalla madre durante la sua gestazione.
Diversamente, se la persona giuridica, venuta ad esistenza, fa propri gli atti
illeciti dei fondatori, la sua responsabilità penale potrà essere fatta valere. Ciò
può avvenire in due casi.
Per il delitto di ricettazione: se, per esempio, i rappresentanti prendessero per il
conto della persona giuridica beni oggetto di un furto commesso dai
fondatori.
Oppure, la reiterazione degli atti dei fondatori può configurare nuova
commissione dello stesso illecito, per esempio: impiego di lavoratori in condizioni
contrarie alla dignità della persona umana.
7
Persone giuridiche in stato di liquidazione
La scomparsa della persona giuridica apre, salvo eccezioni, una fase di
liquidazione durante la quale essa ha una “sopravvivenza” e che comporta, in
caso di infrazioni, che la persona in stato di liquidazione possa essere
penalmente condannata.
Problema diverso è posto dall’articolo 133-1 del nouveau Code pénal che
dispone che lo scioglimento della persona giuridica impedisca o fermi
l’esecuzione della pena, ma che, in tal caso, si dia luogo al recupero
dell’ammenda o all’applicazione della confisca. Esso fa riferimento
all’esecuzione della pena e quindi non impedisce la persecuzione e la condanna
della personne morale in stato di liquidazione, anche se le pene irrogabili
saranno in conseguenza limitate.
Nel caso in cui vi sia fusione di due o più persone giuridiche (A e B si fondono
in C) o che vi sia fusione-assorbimento (D è assorbita da E), casi in cui lo
scioglimento (A, B e D sono scomparse) non sia preceduto da liquidazione, la
nuova persona giuridica non potrà vedersi imputate le infrazioni commesse da
quelle assorbite o fuse.
Così si è pronunciata la Chambre Criminelle
4
, sulla base dell’art. 121-1 del
codice, secondo cui “ognuno non è responsabile che per il fatto proprio”.
Di qui la denuncia da parte della dottrina di possibilità di frode alla legge.
Va comunque sottolineato che l’ipotesi di fusione non è da confondere con
l’ipotesi di trasformazione della società nel corso della sua esistenza (modifica
dello statuto, della sede sociale, della natura..). una tale trasformazione non
comporta la sua dissoluzione, non nasce una nuova società e il suo passato
penale non viene cancellato.
UNA RESPONSABILITÀ SPECIALE PER QUANTO RIGUARDA I REATI
Data la novità di un simile istituto per il diritto francese, nel timore degli effetti
della propria innovazione, il legislatore del nouveau Code pénal non ha
introdotto una responsabilità penale delle persone giuridiche generale, che
valesse per l’insieme di tutte le infrazioni contenute nel codice. La scelta è
stata, invece, per l’applicazione di un principio di specialità, con la disposizione
4
Cass. Crim., 20 giugno 2000 : Bull. crim.., n° 237.
8
dell’articolo 121-2 per cui le persone morali sono penalmente responsabili “nei
casi previsti dalla legge e dai regolamenti”.
Dunque, perché sia fatta valere, la responsabilità penale di una persona
giuridica deve essere oggetto di una espressa previsione da parte della norma
che definisce e reprime l’illecito penale. Essa può essere norma di legge, se
l’infrazione costituisce un crimine o un delitto, o norma regolamentare, se si
tratta di una contravvenzione. Ciò investe il legislatore, o il potere
regolamentare, del compito di valutare per ogni singola infrazione, in sede di
tipizzazione delle fattispecie di reato, l’opportunità di prevedere una tale
responsabilità.
Questo limite alla generalità del principio, che vede opposta gran parte della
dottrina, presenta come vantaggio quello di evitare che si possano verificare
situazione di assurdità; ad esempio, non sarebbe immaginabile incriminare una
persona giuridica per violenza carnale, per ferimento o omicidio.
Ma ciò non può essere pienamente condivisibile, per lo meno su un piano
strettamente giuridico, nella misura in cui ben potrebbe accadere che la
responsabilità penale della persona giuridica possa, invece, essere fatta valere
per simili reati qualora fossero commessi dai dirigenti di un’impresa che
assoldassero un uomo per l’omicidio resosi indispensabile in un affare di
racket. La questione va considerata in uno con le condizioni di operatività della
responsabilità penale della personne morale, le quali presuppongono sempre
che vi sia l’intervento di un organo o rappresentante, persona fisica.
Per contro, la previsione della specialità del principio obbliga il legislatore ad
interrogarsi di volta in volta sulla opportunità o meno della introduzione per
ogni specifica infrazione della responsabilità penale delle persone giuridiche
nell’insieme dell’intero quadro legislativo del diritto penale. Questo modo di
operare oltre ad essere lungo e faticoso porta anche con sé la possibilità di
errori e di contraddizioni.
Lo stesso legislatore ha invertito tendenza estendendo, con la legge del 12
giugno 2001, n° 2001-504, sulla prevenzione e la repressione dei movimenti
settari, in via generica la responsabilità penale delle persone giuridiche, per i
crimini contro la vita umana, le violenze e le aggressioni sessuali.
La maggior parte delle infrazioni per le quali la responsabilità penale delle
persone giuridiche è contemplata è contenuta nel codice, nei libri dal II al VI,
anche se tale responsabilità è stata estesa ad altre infrazioni introdotte da leggi
speciali.
9
Reati contemplati dal Code pénal
Da un punto di vista formale, il legislatore del codice ha usato 4 diverse
tecniche per presentare le disposizioni contenenti la responsabilità penale delle
persone giuridiche. In alcuni casi tali disposizioni sono oggetto di un articolo
distinto inserito nella sezione che riguarda l’infrazione repressa (è la tecnica
usata per i crimini e delitti contro la persona). In altri casi, le disposizioni sono,
invece, inserite in una sezione che riguarda le pene complementari e la
responsabilità penale delle persone giuridiche (è la tecnica prevista per i crimini
e delitti contro i beni e contro la Nazione, lo Stato e la pace pubblica). A volte
la responsabilità penale delle personnes morales è contenuta nell’ultimo
allineato di un articolo (metodo usato per le contravvenzioni). Infine, l’articolo
che la contiene può essere posto a chiusura del titolo che disciplina l’infrazione
incriminata.
Crimini e delitti contro la persona (libro II)
Il secondo libro del Code pénal concernente i crimini e delitti contro la
persona, prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche per 37
infrazioni su 89.
Per i crimini contro l’umanità (art 213-3), l’omicidio (art 221-7) e gli atti di
violenza involontari (art 222-21), ma non per l’omicidio e gli atti di violenza
volontari; per il traffico di stupefacenti e il riciclaggio (art 222-42); per il nuovo
delitto della messa in pericolo di morte causato ad altri, concepito
prevalentemente allo scopo di reprimere le mancanze più gravi in materia di
sicurezza allorché siano dolose, anche se senza conseguenze (art 222-2); le
sperimentazioni mediche (art 223-9), le discriminazioni (art 225-4),
sfruttamento della prostituzione (art 225-12); per le condizioni di lavoro e di
alloggio contrarie alla dignità umana, ipotesi nuova che mira a colpire coloro
che assumono lavoratori clandestini (art 225-16); per il “bizutage”, reato di
“iniziazione” di recentissima introduzione ad opera della legge del 1998 sui
reati sessuali (art 225-16-3); per i danni alla vita privata e alla rappresentanza
della persona (art 226-7 e art 226-9); per la denuncia calunniosa (art 226-12), i
danni alla persona relativi a dati di archivi o trattamenti informatici (art 226-
24), i danni alla persona derivanti da studi genetici delle sue caratteristiche o
dalla identificazione della sua mappa genetica (art 226-28), infrazione
introdotta con la legge del 1994 sul rispetto del corpo umano; per i danni
procurati alla filiazione (art 227-14) e per la corruzione di minore, la
pornografia infantile, la diffusione di messaggi pornografici o violenti e la
violenza sessuale a danno dei minori (art 227-28-1), responsabilità aggiunta
con la legge del 1998 sui reati sessuali.