7
1. LE ORIGINI DELLA NOZIONE E LE RISOLUZIONI SUL
CRIMINE DI GENOCIDIO
1.1. La nozione e i primi casi di genocidio nella storia
Nel saggio “Axis Rule in Occupied Europe”, del 1944, Raphaël Lemkin
introdusse il termine “genocidio”, formato dall‟unione della parola greca genos,
ossia razza o etnia, e dell‟espressione latina cide, derivante dal verbo caedere, che
significa uccidere. Questo nuovo termine indica il piano coordinato e diretto alla
distruzione dei pilastri essenziali della vita di un gruppo nazionale, con il fine
ultimo di annientarlo.
Il genocidio, per l‟autore, è composto da due fasi: la prima consiste nella
distruzione del modello comportamentale e dei valori nazionali del popolo
oppresso, mentre la seconda è volta all‟imposizione del proprio schema socio-
culturale da parte dell‟oppressore. Questo disegno mira alla disintegrazione delle
istituzioni politiche, sociali e culturali, nonché economiche e confessionali del
gruppo nazionale perseguitato, portando finanche all‟eliminazione fisica degli
individui che appartengono a tale gruppo
1
.
Lemkin accennò anche al concetto di “depersonalizzazione della vittima”, per
prendere in prestito un‟espressione in seguito coniata dalla penalista francese
Mireille Delmas-Marty
2
, poiché evidenziò come il genocidio fosse diretto contro i
membri di un gruppo nazionale in quanto tali e non a causa delle loro qualità
individuali.
Basandosi sull‟esperienza delle atrocità compiute dalla Germania nazista nei
territori occupati, il giurista polacco classificò quelle che considera le diverse forme
di genocidio, prendendo in considerazione:
- il genocidio politico, perpetrato sostituendo le istituzioni del territorio
occupato con quelle dell‟occupante;
1
R. LEMKIN, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation - Analysis of Government - Proposals for
Redress, Washington, 1944, p. 80.
2
A. CASSESE, Lineamenti di diritto internazionale penale, Vol.(I) Diritto sostanziale, Bologna, 2005, p. 168.
8
- il genocidio sociale, che consiste nella demolizione del complesso di norme
sociali che regolano la vita di un determinato gruppo, colpendo, inoltre,
l‟intellighentsia locale;
- il genocidio culturale, che si effettua annientando il patrimonio delle
conoscenze di un popolo, dalla lingua ai testi nazionali;
- il genocidio economico, che si esprime sradicando le istituzioni economiche
che sono alla base del sistema di una popolazione;
- il genocidio biologico, che ha luogo utilizzando tutti i mezzi necessari per
impedire a una etnia di riprodursi, attuando una politica di depopolazione;
- il genocidio psichico, che si attua debilitando il gruppo, mediante la
discriminazione razziale, il costante pericolo di vita e lo sterminio di massa;
- il genocidio religioso, che consiste nell‟eliminazione dell‟influenza della
confessione predominante in un popolo, ove questa giochi un ruolo
determinante nelle vita di questi individui;
- il genocidio morale, che annichilisce la resistenza spirituale del gruppo,
tramite la creazione di un‟atmosfera estenuante
3
.
La storia ha dimostrato come il sistema di repressione e persecuzione diretto dal
Reich nazista in Europa, durante la seconda guerra mondiale, abbia indotto la
Comunità Internazionale a istituire dei meccanismi volti alla tutela dal delitto di
genocidio, attraverso la redazione della Convenzione per la Prevenzione e la
Repressione del Crimine di Genocidio del 9 dicembre 1948.
Le atrocità commesse dal regime hitleriano
4
, sfociate in una politica volta allo
sterminio del popolo ebraico, non sono state le prime a poter essere classificate
come atti di genocidio. Nella storia, purtroppo, si sono verificati altri crimini dello
stesso genere che hanno anticipato la campagna nazista. L‟eccidio di circa un
milione di persone della popolazione armena da parte del movimento dei Giovani
Turchi nel 1915 è, infatti, considerato il primo evento riconducibile al crimine di
genocidio del secolo scorso. Molti storici hanno persino ricondotto la scelta di
Hitler di attuare la cosiddetta “Soluzione Finale” al massacro del 1915: il Führer,
3
R. LEMKIN, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation - Analysis of Government - Proposals for
Redress, cit., p. 82-90.
4
Per approfondirne la storia politica si veda: D. F. Crew, Hitler and the Nazis, Oxford, 2005, p. 39-142.
9
infatti, era profondamente convinto che l‟Olocausto sarebbe stato dimenticato dalla
comunità internazionale come gli omicidi di massa degli armeni.
Infine, almeno altri tre casi rientrano nella definizione giuridica attuale di
genocidio: lo sterminio dei curdi nella provincia di Dersim, sempre ad opera dei
turchi, a cavallo fra il 1937 e il 1938; il massacro della popolazione Hutu da parte
dei Tutsi in Burundi nel 1972; e l‟ecatombe, che ha visto ancora i curdi fra le
vittime, perpetuata nella campagna di Anfal da parte del regime di Saddam Hussein
del 1988
5
.
1.2. Dalla Commissione sui Crimini di Guerra delle Nazioni Unite
alla Conferenza di Londra
La dichiarazione di Mosca del 1° novembre 1943 è generalmente considerata il
documento determinante nell‟intraprendere il perseguimento dei crimini di guerra
da parte dei paesi alleati. Tuttavia, all‟esplicito riferimento alle prove relative alle
atrocità commesse dai nazisti non seguiva alcun diretto richiamo né all‟aspetto
razzista né al coinvolgimento di specifici gruppi nazionali, etnici e religiosi
6
. La
Commissione delle Nazioni Unite di Inchiesta sui Crimini di Guerra, istituita
immediatamente prima della dichiarazione di Mosca
7
, era composta dai
rappresentanti della maggior parte delle potenze alleate e presieduta da Sir Cecil
Hurst del Regno Unito, il quale, inizialmente, accettò di utilizzare l‟elenco dei reati
previsti dalla Responsibilities Commission istituita durante la Conferenza di Pace di
Parigi del 1919.
Ai fini dell‟azione penale internazionale, sebbene l‟elenco del 1919 includesse
anche il reato di «denazionalizzazione», la Commissione non ritenne, inizialmente,
che il suo mandato ricomprendesse anche i procedimenti giudiziari relativi allo
sterminio degli ebrei europei. Sebbene il progetto di convenzione per l‟istituzione
5
D. F. ORENTLICHER, Genocidio, in R. GUTMAN e D. RIEFF (a cura di), Crimini di guerra. Quello che
tutti dovrebbero sapere, Roma, 1999, p. 166.
6
“Declaration on German Atrocities”, Department of State Publication 2298, Washington: Government
Printing Office, 1945, p. 7-8.
7
A. J. KOCHAVI, Prelude to Nuremberg: allied war crimes policy and the question of punishment, Chapel
Hill, NC, 1998, p. 27-36.
10
di una corte sui crimini di guerra delle Nazioni Unite, preparato nel tardo 1944, si
limitasse a prevedere che si perseguissero i crimini contro le leggi e le consuetudini
di guerra, sin dalle prime fasi dei suoi lavori, diversi furono gli sforzi per
estenderne la giurisdizione, in modo da ricomprendere le atrocità commesse contro
i gruppi etnici, non solo nei territori occupati, ma anche all‟interno della stessa
Germania
8
.
Nel maggio 1944, la Commissione Giuridica della Commissione delle Nazioni
Unite di Inchiesta sui Crimini di Guerra presentò un progetto di risoluzione alla
Commissione plenaria, sollecitandola a ampliare il suo mandato, e ad indirizzarsi
anche verso i crimini commessi contro qualsiasi persona a prescindere dalla
nazionalità, fosse anche apolide, dalla razza, dal credo religioso o politico, e dal
luogo in cui erano stati commessi i crimini
9
. Tuttavia, la Commissione ritenne che
queste raccomandazioni dovessero essere rimandate ai governi alleati.
Il 22 gennaio 1945, il Segretario di Stato, il Segretario alla Guerra e il
procuratore generale degli Stati Uniti pubblicarono un memorandum intitolato
“Trial and Punishment of War Criminals”
10
, redatto per perseguire i leader
tedeschi per le atrocità commesse anche prima della guerra e contro i propri
cittadini
11
. Dall‟aprile 1945 fra gli americani circolava un documento nel quale si
enunciavano i reati imputati ai nazisti, e tra questi vi era il programma volto alla
persecuzione delle minoranze in Germania e nei paesi occupati, condotta al fine di
sopprimere l‟opposizione al regime nazista, distruggendo e indebolendo alcuni
ceppi razziali
12
. In seguito, tuttavia, questo riferimento venne ridimensionato.
Durante la Conferenza di San Francisco, precisamente il 16 maggio 1945, fu redatto
un progetto, su proposta inglese, che prevedeva un organo giurisdizionale
competente per giudicare le atrocità e i reati commessi dal 1933 in violazione di
8
A. J. KOCHAVI, Prelude to Nuremberg: allied war crimes policy and the question of punishment, cit., p.
143-151.
9
UNITED NATIONS INFORMATION ORGANIZATION, United Nations War Crimes Commission, Londra,
1944, p. 176.
10
F. SMITH, The American Road to Nuremberg: The Documentary Record, 1944–1945, Stanford, CA, 1982,
p. 117-122.
11
A. J. KOCHAVI, Prelude to Nuremberg: allied war crimes policy and the question of punishment, cit., p.
160.
12
F. SMITH, The American Road to Nuremberg: The Documentary Record, 1944–1945, cit., p. 152-155.
11
qualsiasi disposizione applicabile di diritto interno, sia nelle potenze dell‟Asse sia
negli Stati satellite, comprese le atrocità e le persecuzioni razziali o religiose
13
.
Alla Conferenza di Londra, che ebbe inizio il 26 giugno 1945, gli Stati Uniti
presentarono un testo che richiamava la clausola Martens, prevista nelle
convenzioni dell‟Aja
14
, secondo la quale:
“le popolazioni e i belligeranti restano sotto la salvaguardia e sotto l‟imperio dei
principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti fra le nazioni civili,
dalle leggi di umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica"
15
.
È da sottolineare come l‟inserimento di questa clausola e i documenti relativi
alle riunioni non lascino alcun dubbio sulla volontà delle quattro potenze di
insistere sul nesso tra la guerra e le atrocità commesse dai nazisti contro la
popolazione ebraica tedesca. Per questo, le potenze vincitrici si consideravano
autorizzate a perseguire i suddetti crimini. Gli Stati Uniti e, presumibilmente, anche
le altre potenze erano, tuttavia, molto preoccupate che le eventuali azioni
giudiziarie tese a reprimere i crimini contro le minoranze all‟interno della Germania
avrebbero stabilito un principio di diritto internazionale applicabile anche nei loro
paesi, in cui le minoranze erano trattate ingiustamente. La Francia fu la sola
delegazione a esprimere delle preoccupazioni per questa visione degli Stati Uniti,
espressa dal rappresentante speciale del Presidente e futuro procuratore capo a
Norimberga, il giudice Robert H. Jackson, che metteva in stretta relazione la guerra
di aggressione e la punizione di tali crimini. Parlando a nome della delegazione
francese, il Professor Gros mise appunto in dubbio la necessità del nesso tra la
persecuzioni di questi crimini e i conflitti armati.
I delegati alla Conferenza di Londra continuarono a scambiarsi i vari progetti di
risoluzione, anche se, praticamente, tutti i progetti si basavano sulla proposta del
giudice Jackson di stabilire una connessione tra i crimini in questione e il conflitto
13
“Proposed Amendments by the United Kingdom Delegation to the United States Draft Protocol”, in Report
of Robert H. Jackson, United States Representative to the International Conference on Military Trials,
Washington: US Government Printing Office, 1949, p. 86-88.
14
I testi delle Convenzioni dell‟Aja del 1899 e del 1907 sono consultabili all‟indirizzo:
http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/lawwar.asp
15
Preambolo alla Convenzione (IV) relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre (l‟Aja, 18 ottobre 1907),
in E. Greppi e G. Venturini, Codice di Diritto Internazionale Umanitario, Torino, 2007, p. 3.
12
armato internazionale. Il 31 luglio 1945, gli Stati Uniti presentarono una nuova
definizione dei crimini sui quali il Tribunale, in seguito, sarebbe stato competente.
Per la prima volta le atrocità commesse durante la seconda guerra mondiale furono
definite: “Crimini contro l‟umanità”.
In una nota a margine della presentazione del testo, il giudice Jackson spiegò
come nella definizione di crimini contro l‟umanità rientrasse la punizione delle
discriminazioni perpetrate contro gli ebrei e le altre minoranze da parte del regime
nazista, indistintamente all‟interno e all‟esterno della nazione tedesca, sia prima sia
durante la guerra. Tuttavia, la necessità di un nesso tra tali crimini e la guerra
rimase.
L‟accordo per il perseguimento e la punizione dei maggiori criminali di guerra
delle potenze dell‟asse contenente lo Statuto del Tribunale Militare Internazionale
di Norimberga (IMT) fu formalmente adottato l‟8 agosto 1945 e sottoscritto dai
rappresentanti delle quattro potenze alleate. A questo accordo aderirono anche altri
diciannove Stati che, sebbene non avessero un ruolo chiave per le attività del
Tribunale, espressero comunque il loro supporto
16
. Nell‟ottobre del 1945,
ventiquattro capi nazisti vennero rinviati a giudizio e il loro processo iniziò il mese
successivo. Questo si concluse quasi un anno più tardi con la condanna di
diciannove imputati, dodici dei quali furono condannati a morte per impiccagione
17
.
1.3. L’assenza di una definizione di “genocidio” nello Statuto del
Tribunale Militare Internazionale e nella Legge n. 10 del
Consiglio di Controllo
Basandosi sull‟articolo 6(c), dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale,
che definisce i crimini contro l‟umanità:
“CRIMES AGAINST HUMANITY: namely, murder, extermination, enslavement,
deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population,
16
Australia, Belgio, Cecoslovacchia, Danimarca, Etiopia, Grecia, Haiti, Honduras, India, Lussemburgo,
Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Panama, Paraguay, Polonia, Uruguay, Venezuela e Jugoslavia.
17
Le esecuzioni furono undici, poiché l‟imputato Martin Bormann riuscì a scappare e fu condannato a morte in
contumacia.
13
before or during the war, or persecutions on political, racial or religious grounds in
furtherance of or in connection with any crime within the jurisdiction of the
International Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country
where perpetrated”
18
,
l‟accusa addebitava agli imputati atti di deliberato e sistematico genocidio, ossia,
gli atti di sterminio di gruppi razziali e nazionali diretti contro le popolazioni civili
di alcuni territori occupati, al fine di distruggere determinate razze, classi sociali,
gruppi nazionali e religiosi, e in particolare volta all‟annientamento degli ebrei, dei
polacchi e degli zingari. La Commissione delle Nazioni Unite sui Crimini di Guerra
ha, in seguito, osservato che l‟accusa ha così cercato di introdurre e di stabilire un
nuovo tipo di crimine internazionale
19
.
Sebbene nella sentenza finale del processo per i grandi criminali di guerra,
emessa fra il 30 settembre e il 1° ottobre 1946, il termine genocidio non venisse
mai citato, è stato dettagliatamente descritto quello che in realtà tale crimine
rappresentava, tanto che Lemkin, successivamente, ribadì questo concetto oltre a
criticare la scelta del Tribunale di aver adottato un‟interpretazione restrittiva del suo
Statuto. Egli scrisse:
“The evidence produced at the Nuremberg trial gave full support to the concept of
genocide. However, the International Military Tribunal gave a narrow interpretation
to its Charter and decided that acts committed before the outbreak of the war were
not punishable offenses”
20
.
Tuttavia, più di cinquant‟anni dopo, il Tribunale Penale Internazionale per il
Ruanda, nella sentenza Kambanda
21
, ha osservato che i crimini perseguiti dal
Tribunale di Norimberga avrebbero potuto costituire il crimine di genocidio, ma
non potevano essere definiti come tali poiché il suddetto crimine fu definito solo in
seguito:
18
http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp#art6
19
United Nations War Crimes Commission, History of the United Nations War Crimes Commission and the
Development of the Laws of War, London, 1948, p. 197.
20
R. LEMKIN, "Genocide as a Crime under International Law", in American Journal of International
Law (1947), Volume 41(I), p. 145-151.
21
Consultabile all‟indirizzo: http://www.unictr.org/tabid/128/Default.aspx?id=24&mnid=4
14
“The Chamber holds that crimes against humanity, already punished by the
Nuremberg and Tokyo Tribunals, and genocide, a concept defined later, are crimes
which particularly shock the collective conscience. The Chamber notes in this regard
that the crimes prosecuted by the Nuremberg Tribunal, namely the holocaust of the
Jews or the "Final Solution", were very much constitutive of genocide, but they
could not be defined as such because the crime of genocide was not defined until
later”
22
.
Nel dicembre del 1945, gli Stati Uniti, l‟Unione Sovietica, la Gran Bretagna e la
Francia approvarono una versione leggermente modificata dello Statuto del
Tribunale Militare Internazionale, ossia la “Legge n. 10 del Consiglio di
controllo”
23
. Questa, ha rappresentato la base giuridica sia per una serie di processi
tenutisi dinanzi ai tribunali militari, sia per i procedimenti successivi da parte dei
tribunali nazionali tedeschi. La Legge n. 10 si richiama, in gran parte, alla
definizione di crimini contro l‟umanità contenuta nello Statuto del Tribunale di
Norimberga, ma ha omesso il riferimento ad altri reati di competenza del tribunale,
eliminando in tal modo il nesso di tali crimini con la guerra.
In conformità alla Legge n. 10 del Consiglio di Controllo Alleato per la
Germania, nei tribunali militari degli Stati Uniti sono stati celebrati dodici processi
volti a giudicare i crimini commessi da vari elementi della gerarchia militare e
civile nazista, tra i quali spiccano quelli per alcuni comandanti delle SS, del corpo
degli ufficiali e di diversi medici
24
. Molti dei principi giuridici che sono stati
esaminati hanno dimostrato l‟emergente accettazione del termine “genocidio”.
L‟art. II(1)(c) della Legge n. 10 del Consiglio di Controllo Alleato prevedeva fra i
crimini di sua competenza i:
Crimini contro l‟umanità. Atrocità e reati, inclusi, ma senza limitarsi a, l‟assassinio,
lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano
commesso ai danni di una qualsiasi popolazione civile, ovvero le persecuzioni per
motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o persecuzioni - abbiano esse
22
http://www.unictr.org/Portals/0/Case/English/Kambanda/decisions/kambanda.pdf
23
Il testo della legge è riprodotto in: P. DE STEFANI (a cura di), Raccolta di strumenti di diritto internazionale
umanitario, penale e dei rifugiati, Padova, 2007.
24
I documenti e le sentenze dei dodici processi sono riprodotti in: F. M. BUSCHER, The US War Crimes Trial
Program in Germany, 1946–1955, Westport, CT, 1989, p. 3 ss.
15
costituito o meno una violazione del diritto interno del Paese dove sono state
perpetrate
25
.
Nel processo Ohlendorf
26
, il procuratore ha esplicitamente usato la parola
“genocidio” nell‟atto d‟accusa, come poi avrebbe fatto il Tribunale nella sua
sentenza, per descrivere le attività delle Einsatzgruppen in Polonia e in Unione
Sovietica
27
.
Entrambi gli strumenti giuridici citati, lo Statuto del Tribunale Militare
Internazionale e la Legge n. 10 del Consiglio di Controllo Alleato, non prevedevano
il crimine di genocidio come una fattispecie autonoma, poiché esso costituiva una
sottocategoria fra i crimini contro l‟umanità. Tuttavia, sia l‟art. 6(c) dello Statuto
sia l‟art. II(1)(c) della Legge n. 10, avevano una portata tale da consentire la
punibilità dei delitti di genocidio come crimini contro l‟umanità
28
.
1.4. La Risoluzione 96(I) dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
dell’11 dicembre 1946
La sentenza del processo di Norimberga fu emessa fra il 30 settembre e il 1°
ottobre 1946, mentre la prima sessione delle Nazioni Unite, riunitasi in seguito a
Lake Success, New York, era ancora in corso. Cuba, India e Panama chiesero che la
questione del genocidio venisse messa in agenda
29
: tuttavia, la materia fu discussa
brevemente, per poi essere sottoposta alla Sesta Commissione dell‟Assemblea
Generale, dove, il 22 novembre 1946, gli stessi tre Stati proposero una bozza di
risoluzione sul genocidio
30
. Il giurista cubano Ernesto Dihigo, che presentò il
suddetto progetto di risoluzione, osservò che il processo di Norimberga non aveva
punito determinati atti di genocidio, poiché commessi prima dell‟inizio della guerra
e, temendo l‟impunità per tali fatti a causa del principio nullum crimen sine lege,
25
http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/L10_ccg_crguerra_pace_umanita_1945.pdf
26
Per approfondire gli aspetti del processo: M. SALTER, Nazi War Crimes, US Intelligence and Selective
Prosecution at Nuremberg, New York, 2007, p. 11 ss.
27
W. A. SCHABAS, Genocide in International Law, New York, 2009, p. 48-49.
28
A. CASSESE, Lineamenti di diritto internazionale penale, Vol.(I) Diritto sostanziale, cit., p. 121.
29
UN Doc. A/BUR.50.
30
UN Doc. A/C.6/SR.22 (Dihigo, Cuba).
16
egli chiese che il genocidio venisse dichiarato crimine internazionale, aggiungendo
che questo era lo scopo del progetto di risoluzione.
Nel corso del dibattito, l‟Arabia Saudita sollecitò la preparazione di un nuovo
testo per poi presentare un progetto di Convenzione sul genocidio. A sostegno di
questa iniziativa, l‟Unione Sovietica propose al Consiglio Economico e Sociale
(ECOSOC) di iniziare i lavori preparatori per l‟elaborazione di una convenzione
contro le discriminazioni razziali
31
.
Il progetto di risoluzione, così come predisposto dalla sotto-commissione e
approvato senza modifiche dalla Sesta Commissione, fu adottato l‟11 dicembre
1946 all‟unanimità dall‟Assemblea Generale. La Risoluzione 96 (I) dichiara:
“Genocide is a denial of the right of existence of entire human groups, as homicide
is the denial of the right to live of individual human beings; such denial of the right
of existence shocks the conscience of mankind, results in great losses to humanity in
the form of cultural and other contributions represented by these human groups, and
is contrary to moral law and to the spirit and aims of the United Nations.
Many instances of such crimes of genocide have occurred when racial, religious,
political and other groups have been destroyed, entirely or in part.
The punishment of the crime of genocide is a matter of international concern.
The General Assembly, therefore
Affirms that genocide is a crime under international law which the civilized world
condemns, and for the commission of which principals and accomplices – whether
private individuals, public officials or statesmen, and whether the crime is
committed on religious, racial, political or any other grounds – are punishable;
Invites the Member States to enact the necessary legislation for the prevention and
punishment of the crime;
Recommends that international co-operation be organized between States with a
view to facilitating the speedy prevention and punishment of the crime of genocide,
and, to this end,
Requests the Economic and Social Council to undertake the necessary studies,
with a view to drawing up a draft convention on the crime of genocide to be
submitted to the next regular session of the General Assembly”
32
.
La Risoluzione 96(I) stabilisce diverse norme. In primo luogo, l‟Assemblea
Generale afferma che il genocidio è un crimine di diritto internazionale, del quale
31
Tale proposta, in seguito, divenne un emendamento formale.
32
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/033/47/IMG/NR003347.pdf?OpenElement
17
sia i privati cittadini sia i funzionari statali possono essere ritenuti responsabili. La
risoluzione dell‟11 dicembre 1946 ha, poi, il pregio di eliminare qualsiasi nesso tra
il genocidio e i conflitti armati, così come era stato, invece, sancito dallo Statuto e
dalla giurisprudenza di Norimberga. L‟inserimento del genocidio fra i crimini di
diritto internazionale comportò che i colpevoli fossero soggetti a procedimenti
giudiziari, anche quando non vi fosse stata violazione della legge nazionale in
vigore al momento del reato. La Risoluzione, tuttavia, non stabilisce quale sia la
giurisdizione competente per perseguire tale violazione.
La Risoluzione 96(I) propone anche alcuni elementi di definizione del crimine
di genocidio, in particolare per quanto riguarda i gruppi protetti. È interessante
notare che il primo progetto di risoluzione elencasse i quattro gruppi, ossia quelli
nazionali, razziali, etnici e religiosi, che sarebbero stati successivamente inseriti
nell‟articolo II della convenzione, adottata due anni dopo. Tuttavia, la sotto-
commissione della Sesta Commissione rielaborò il progetto di risoluzione
modificando l‟elenco. La versione finale approvata dall‟Assemblea si riferiva,
quindi, ai gruppi razziali, religiosi, politici e altri. La terminologia sembra, dunque,
essere stata modellata sulla definizione di crimini contro l‟umanità presente
nell‟articolo 6(c) dello Statuto di Norimberga, che parlava, appunto, di
persecuzione per motivi politici, razziali e religiosi, con la solo differenza che la
Risoluzione 96(I) include anche la protezione di eventuali altri gruppi.
Pertanto, la Risoluzione dell‟Assemblea Generale raccomandò che la
prevenzione e la punizione del genocidio rientrasse nel diritto internazionale. Ma, a
causa dello scarso sviluppo del diritto internazionale penale al momento della sua
adozione, l‟Assemblea Generale riconobbe come ulteriori strumenti fossero
necessari. Le conclusioni della Risoluzione 96(I) prevedono, dunque, la redazione
di un nuovo progetto di convenzione.
1.5. Il progetto del Segretariato Generale dell’ONU
All‟inizio del 1947, il Segretario Generale trasmise la Risoluzione 96(I), nella
quale il genocidio era stato dichiarato un crimine di diritto internazionale, al
Consiglio Economico e Sociale, con la raccomandazione a intraprendere gli studi