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INTRODUZIONE
La protezione giuridica dell’ambiente è un tema che, dagli anni 70’ in poi, è
entrato sempre più frequentemente nell’agenda politica del legislatore europeo e
nazionale. Tale protezione trovava il suo primo ostacolo nell’esatta delimitazione
giuridica del concetto di “ambiente”, che oscillava tra interpretazioni pluraliste e
concezioni unitarie. Ulteriore ostacolo consisteva nel posizionamento del valore
ambientale nel contesto costituzionale. Operazione, questa, che richiede un
ponderato bilanciamento con i molteplici interessi che l’ambiente è in grado di
coinvolgere, quali il diritto alla salute, al lavoro e all’iniziativa economica. In tutto
ciò il legislatore europeo ha ricoperto un fondamentale ruolo di indirizzo. Lo ha
fatto, principalmente, tramite la definizione di principi sostanziali della tutela
dell’ambiente e richiedendo l’adozione di efficaci strumenti di tutela di diritto
penale. A ben vedere, infatti, il sistema di tutela italiano è stato a lungo
caratterizzato da discipline settoriali prive di un funzionale coordinamento e da un
apparato sanzionatorio fondato su fattispecie di tipo contravvenzionale e su
sanzioni amministrative pecuniarie, non in grado di assicurare quell’efficace tutela
che chiedeva il legislatore europeo. L’inefficacia era inoltre alimentata dal fatto
che il nostro ordinamento non prevedesse alcuna forma di responsabilità diretta
della persona giuridica nelle ipotesi di reati ambientali commessi a suo interesse.
Tale lacuna risultava particolarmente rilevante in un ambito, come quello
ambientale, dove i maggiori danni sono causati da attività di carattere industriale
ascrivibili, piuttosto che all’esecutore materiale, ad una generale politica
d’impresa. A tali problematiche si iniziò a far fronte con l’adozione del c.d.
Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006), che ridusse la settorializzazione del
diritto ambientale. Esso disciplina, infatti, diverse matrici ambientali (quali, ad
esempio, rifiuti, acqua, emissioni, rumore) e prevede procedimenti autorizzazioni
in grado di riassumere al loro interno quelli che erano precedentemente trattati
come autonomi titoli abilitativi. Per quanto riguarda, invece, la responsabilità
delle imprese in materia ambientale, il legislatore italiano accolse tardivamente le
6
istanze europee con il d.lgs. n. 121/2011. Questo decreto inserì nella disciplina
sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui al d.lgs.
231/2001, l’art. 25-undecies, il quale aggiunse una serie di reati ambientali nel
catalogo dei reati presupposto. Tra questi, una parte considerevole corrisponde a
fattispecie contravvenzionali sanzionate nel Codice dell’ambiente. La tesi analizza
perciò questo rinnovato sistema di tutela ambientale che, alla responsabilità
personale, aggiunge quella dell’impresa, evidenziandone le criticità.
A tal fine il primo capitolo tratta della nozione giuridica di ambiente per poi
analizzare come il valore ambientale si pone rispetto ad altri valori tutelati dalla
Costituzione, tenendo in considerazione i principi sostanziali elaborati in sede
comunitaria. Il secondo capitolo ripercorre l’iter che ha portato, prima, al
superamento del principio societas delinquere non potest, e poi, all’introduzione
di alcuni reati ambientali nel novero dei reati presupposto della responsabilità
delle persone giuridiche. Il terzo capitolo esamina, invece, gli adempimenti
amministrativi delle imprese in materia ambientale con particolare attenzione ai
procedimenti autorizzatori, prima settoriali e poi di carattere unitario. Infine il
quarto capitolo studia il profilo sanzionatorio delle autorizzazioni ambientali
evidenziandone i collegamenti con la responsabilità delle persone giuridiche. Si
conclude con l’analisi del caso dell’Ilva di Taranto.
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CAPITOLO I
LA NOZIONE GIURIDICA DI AMBIENTE E IL RAPPORTO
CON ALTRI VALORI COSTITUZIONALMENTE TUTELATI
Sommario: 1. La definizione giuridica di ambiente - 2. L'ambiente come oggetto
di tutela giuridica nella giurisprudenza della Corte costituzionale - 3. Ambiente e
salute: il riconoscimento del diritto alla salubrità dell’ambiente - 4. Rapporto tra
tutela dell’ambiente e attività produttiva. Il principio dello sviluppo sostenibile -
5. La necessità di un bilanciamento in concreto tra l’ambiente e gli altri valori
costituzionali - 6. Diritto comunitario dell’ambiente e i principi sostanziali della
tutela - 7. Strumenti giuridici di tutela dell’ambiente.
1. La definizione giuridica di ambiente
Il termine “ambiente” indica un concetto complesso e di difficile determinazione,
in virtù del suo carattere poliedrico e multidimensionale
1
. L’esigenza della
dottrina e della giurisprudenza di definire il significato delle parole e dei concetti
che utilizza ha suscitato un lungo dibattito circa l’individuazione di una nozione di
ambiente apprezzabile in termini giuridici e che non risulti troppo generica e
sfuggente. Oltre alla finalità di per sé scientifica, tal esigenza risponde anche alla
necessità pratica di evitare che la mancata messa a fuoco di questo concetto possa
portare a un difetto di effettività nella tutela dell’ambiente. La prima elaborazione
1
“Nel concetto di ambiente sono individuabili almeno tre dimensioni: la dimensione relazionale
tra più fattori sia naturali che antropici; la dimensione spaziale o geografico territoriale, che
impone di differenziare i molti ambienti – geografico, antropico, biologico, fisico – cui si può fare
riferimento; la dimensione temporale o diacronica, che tiene conto della continua evoluzione dei
mutamenti relazionali ambientali” in GRASSI S., Problemi di diritto costituzionale dell'ambiente,
Milano, Giuffrè, 2012, p. 1.
8
dottrinaria in tal senso fu del giurista Massimo Severo Giannini
2
negli anni 70’,
cui si riconduce la cosiddetta teoria pluralista. Egli osservava come il concetto di
ambiente includesse beni di varia appartenenza e di diversa utilizzazione,
sottoposti a regimi giuridici distinti, ciascuno regolato da una propria disciplina.
Per Giannini la nozione di ambiente, dal punto di vista giuridico, può essere
assunta in una triplice accezione: a) in riferimento alla normativa e alla
dimensione naturalistica, in aderenza anche alla considerazione costituzionale a
favore del paesaggio espressa nell'art. 9 Cost
3
.; b) spaziale, in riferimento alla
normativa a protezione delle risorse ambientali dal degrado conseguente agli
inquinamenti e altri inconvenienti dovuti in larga parte alle attività dell'uomo; c)
urbanistica, in riferimento all'assetto ed alla gestione del territorio. Si sosteneva
quindi che quella di ambiente non fosse una nozione giuridica autonoma e
concreta, bensì la somma di più profili giuridicamente rilevanti ma distinti
4
;
mancava un centro di riferimento che fosse portatore del relativo interesse e la
nozione di ambiente aveva solo valore descrittivo. Questa concezione si
rispecchiava nella poliedricità della normativa ambientale, suddivisa in più settori,
finalizzata alla protezione di profili specifici ed eterogenei (igiene, salute, arte,
assetto del territorio), solo in senso lato riconducibili all’ambiente e alla sua
protezione come bene autonomo
5
. Nel panorama legislativo nazionale era assente,
quindi, un qualsiasi elemento idoneo a conferire sistematicità alla materia. Allo
stesso modo a livello internazionale ed europeo, fino all’inizio degli anni 80, si
2
GIANNINI M.S., Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Rivista trimestrale di
diritto pubblico, 1973.
3
L’art. 9 Cost. recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
4
A tal proposito v. CECCHETTI M., Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente, Milano,
Giuffré, 2000, p. 14, secondo il quale la tutela dell’ambiente in quegli anni viene ancora concepita
come un «contenitore nominalistico di interessi diversi ciascuno con una propria autonoma
configurazione, del tutto privi di un denominatore comune».
5
La concezione pluralista trovava conforto anche nella giurisprudenza costituzionale (Corte cost.
29-12-1982, n. 239) dell’epoca, che ha attribuito all’ambiente una tutela settoriale, ed in alcune
pronunce dei giudici amministrativi (ex multis, Cons. St. 11-4-1991, n. 257) che hanno affermato
la presenza di una pluralità di beni (l’aria, l’acqua, il suolo, il paesaggio, la flora, la fauna etc…)
oggetto di tutele giuridiche distinte e differenziate.
9
sono avute solo una serie di normative sui singoli profili. Lo scenario giuridico
iniziò a cambiare nella seconda metà degli anni 80 a seguito della crescente e
diffusa sensibilità riguardo al problema ambientale. L’aumento quantitativo
dell’inquinamento fece sorgere una nuova esigenza di tutela che non poteva essere
soddisfatta dalle normative e dagli organismi precedenti. Associazioni di categoria
e forze politiche si fecero portatrici della questione ambientale e sorsero, ad ogni
livello di governo, da quello locale a quello internazionale, organismi con
competenze in materia ambientale. In Italia, momento fondamentale di questo
processo, fu l’emanazione della legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente nel
1986
6
. Essa determinò un’interazione fra quelle che erano considerate le singole
componenti dell’ambiente favorendo il passaggio da una nozione di ambiente
meramente descrittiva (intesa come mera sintesi addizionale di vari elementi) ad
una nozione unitaria e di sistema, nell’ambito del quale si integrano
sistematicamente e si coagulano discipline pertinenti a diversi ambiti settoriali.
Ecco così che si andò affermando la c.d. concezione monista volta alla
promozione di una nozione unitaria di ambiente e alla teorizzazione del bene
giuridico ambientale. In questo processo ha svolto, come si vedrà, un ruolo
preminente la giurisprudenza della Corte Costituzionale che, nonostante l’assenza
di esplicite disposizioni in Costituzione, ha affermato più volte come la tutela
ambientale costituisca un valore fondamentale dell’ordinamento. L’intervento più
rilevante sotto il profilo della definizione di “ambiente” è quello contenuto nella
sentenza n. 210/87
7
. In essa la Corte opera un esplicito richiamo ad una
“concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e
culturali” precisando che “esso comprende la conservazione, la razionale gestione
ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte
le sue componenti), l’esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici, terrestri
e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale
6
Legge 8 Luglio 1986, n. 349.
7
Corte costituzionale, 28 maggio 1987, n. 210.
10
ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni”. Nonostante i
dubbi espressi in dottrina circa il reale contributo interpretativo della Corte
8
, non
si può negarle il merito di aver rafforzato la linea di tendenza che ricostruisce la
nozione di ambiente in termini unitari
9
. Un altro importante contributo alla
determinazione di una nozione giuridica di ambiente è stato quello compiuto nel
d.lgs. n. 152 del 2006 (T.U. ambiente) con il quale il legislatore ha mirato al
riordino, al coordinamento e all’integrazione di gran parte delle disposizioni
legislative vigenti in materia ambientale. La prima definizione si ricava dall’art 5,
lett. c) del decreto, dove si legge che per impatto ambientale s’intende
l’alterazione qualitativa e/o quantitativa dell’ambiente, inteso come “sistema di
relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici, paesaggistici,
architettonici, culturali ed economici
10
”. Una seconda definizione sarebbe, invece,
deducibile dall’art. 300 comma 1 del decreto, in cui il legislatore ha precisato che
“è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o
indiretto, di una risorsa naturale o dall’utilità assicurata da quest’ultima”. La
presenza di due definizioni, peraltro nessuna delle due inserita nella parte relativa
alle disposizioni comuni, “costringe a dubitare del fatto che fosse effettivamente
nei piani del legislatore del 2006 superare l’impasse dell’assenza di una nozione
giuridica unitaria di ambiente nel nostro ordinamento”
11
. Fermo restando che il
decreto sotto il profilo sistematico appare tutt’altro che ispirato ad una logica
unitaria (basti scorrere l’indice per rendersi conto della suddivisione in più parti di
detto corpus normativo, ciascuna delle quali è diretta a regolare specifici aspetti
della tutela dell’ambiente ed è dotata di una propria autonomia in quanto
caratterizzate dalla presenza di norme generali), la stessa analisi dei contenuti di
8
BORGONOVO RE D. in Corte costituzionale ed ambiente, in Rivista giuridica dell’ambiente, 1989,
p. 475, afferma come non si tratta di una definizione di ambiente ma semmai di una “descrizione
alquanto abborracciata di fattori naturali e di comportamenti o interventi incidenti su questi ultimi”
che rischia perciò di essere scarsamente utile.
9
In tal senso v. CARAVITA B., Diritto pubblico dell’ambiente, Bologna, Il Mulino, 1990, p. 49-50.
10
Circa il legame tra la questione ambientale e i fattori economici v. Infra § 4.
11
BOLOGNINI S., La definizione giuridica di ambiente: una chimera?, in Rivista diritto e
giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2007, n. 12, cit. p. 733.
11
dette definizioni induce a rafforzare le riserve circa la possibilità di identificare
una definizione di ambiente unica ed univoca. Mentre, infatti, dall’art. 5 lett. c)
emerge una concezione dell’ambiente unitaria che tiene conto di fattori antropici
ed economici
12
; il dettato dell’art. 300 comma 1, restringendo la definizione alle
sole risorse naturali con esclusione della componente umana, rileva invece una
concezione settoriale. Inoltre deve segnalato come quest’ultima disposizione, più
che volta a fornire una definizione giuridica univoca di ambiente, sia tesa a dare
una definizione di danno ambientale
13
. Poiché quest’ultimo è identificato con il
deterioramento di una risorsa naturale, l’ambiente non può che coincidere con le
risorse naturali. Se il nostro legislatore si fosse limitato a tale disposizione senza
definire le risorse ambientali, sarebbe stato compito dell’interprete conciliare tale
sinteticità con quanto definito all’art 5, lett. c). Sennonché, all’art. 302 comma 10,
le risorse naturali vengono definite a loro volta, come le specie e gli habitat
naturali protetti, l’acqua e il territorio, circoscrivendo così la definizione di
ambiente a soltanto alcune delle sue componenti comunemente riconosciute. Da
quanto detto emerge una sostanziale ambiguità circa la questione di una
definizione giuridica univoca di ambiente. Al fine di ovviare a tale impasse è stato
evidenziato come le caratteristiche oggettive dell’ambiente possano essere
rappresentate in modo più efficace, sotto il profilo definitorio, se il giurista accetta
di adottare un approccio interdisciplinare che si mostri aperto al contributo delle
12
Inoltre il contenuto della definizione fornita dall’art. 5 lett. c), “sembra includere troppi elementi
nella nozione di ambiente, il che renderà, peraltro, probabilmente ancora più difficile districarsi nel
già di per sé complicato groviglio di competenze di cui all’art. 117 Cost”; cit. BOLOGNINI S., op.
ult. cit., cit., p. 734. Il legislatore costituzionale ha infatti distinto fra la legislazione in materia di
“tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, riservata alla competenza esclusiva
dello Stato, e legislazione finalizzata alla “valorizzazione dei beni culturali e ambientali”, collocata
invece al comma terzo dell’articolo 117, e quindi attribuita alla competenza concorrente di Stato e
regioni.
13
A tal fine il legislatore si è chiaramente rifatto all’art. 2, par. 2, della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale dove quest’ultimo viene definito come “un mutamento negativo
misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa
naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente ”.
12
scienze ecologiche
14
. Un tale contributo appare necessario di fronte ad un concetto
come quello di ambiente che risulta ontologicamente indeterminabile in astratto e
di per sé non riconducibile in enunciati prescrittivi
15
. Nonostante l’ineludibile
vexata quaestio circa la determinatezza in termini propriamente giuridici, una
definizione ricavabile attraverso il contributo delle scienze ecologiche riesce a
rendere evidente la caratteristica peculiare dell’oggetto della tutela dell’ambiente,
che proprio nell’indeterminabilità a priori trova la sua principale connotazione.
Sposando la tesi di M. Cecchetti e S. Grassi
16
risulta evidente che la ricerca a tutti
costi di una nozione giuridica di ambiente si rivela, in fondo, un falso problema. Il
ruolo del diritto in questa materia si esplica più che altro nella determinazione
della natura giuridica dell’interesse alla tutela dell’ambiente e nell’individuazione
dei principi che devono sovraintendere ad ogni forma di giuridificazione di tale
interesse. Proprio in questa direzione si muovono le elaborazioni giurisprudenziali
della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell’Unione europea.
2. L'ambiente come oggetto di tutela giuridica nella giurisprudenza della
Corte costituzionale
Come accennato, ciò cui il diritto non poteva esimersi era elaborare una
qualificazione giuridica dell’oggetto della tutela dell’ambiente, ovverosia
individuare la natura giuridica da riconoscere all’interesse verso la protezione
dell’ambiente. In quest’ottica il vero salto di qualità viene conseguito tramite la
14
Cfr. CARAVITA B., op. ult. cit., pp. 50 e ss.
15
In tal senso CECCHETTI M., Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente, Milano, Giuffré,
2000, p. 5 : “Grazie alle elaborazioni dell’ecologia, che ricostruisce l’ambiente come l’insieme
delle condizioni fisico-chimiche e biologiche che permette e favorisce la vita degli esseri viventi, è
possibile ritenere che l’ambiente consista nell’equilibrio ecologico, di volta in volta, della biosfera
o dei singoli ecosistemi di riferimento e che dunque la tutela dell’ambiente vada intesa come tutela
dell’equilibrio ecologico della biosfera o degli ecosistemi considerati”.
16
Rispettivamente: op. ult. cit. e Problemi di diritto costituzionale dell’ambiente, Milano, Giuffrè,
2012.