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mercati sui quali l’impresa agisce, tanto maggiore è il numero delle
società che compongono il gruppo.
Le imprese di gruppo
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si sono sviluppate nel corso del XX secolo. La
loro comparsa ha rappresentato, sul terreno dell’organizzazione
giuridica dell’attività economica, una innovazione altrettanto profonda
quanto l’avvento nel XIX secolo, della società per azioni, quale tipo di
società caratterizzato dalla divisione del capitale sociale in azioni e
dalla responsabilità limitata dei soci. Come è stato acutamente
evidenziato da autorevole Dottrina
3
, fra l’uno e l’altro evento c’è un
evidente rapporto di continuità e tuttavia c’è una sensibile differenza,
che è poi all’origine delle difficoltà che si incontrano nella sistemazione
concettuale, e nella comprensione stessa, di questa nuova realtà
dell’organizzazione imprenditoriale.
La società per azioni era stata una creazione legislativa; e solo con
norma di legge si era potuto dare vita ad un tipo di società nel quale la
partecipazione dei soci era tramutata in un valore di scambio,
2
Galgano F., in Le Società – Trattato diretto da F. Galgano, Torino 2001, pag. 67 sottolinea
che “la maggiore difficoltà concettuale che si incontra nell’affrontare i problemi giuridici
dei gruppi di società sta nel comprendere come l’unità del gruppo si combini con la
pluralità delle società che lo compongono. Questa difficoltà non si supera ascrivendo
unità e pluralità a campi diversi: qualificando l’unità del gruppo, secondo un diffuso
luogo comune, come unità solo economica, di regola irrilevante per il diritto; e
predicando che il giurista deve limitarsi a prendere atto della giuridica scomposizione del
gruppo in una pluralità di società, salvo che espresse norme di legge non diano
eccezionalmente, rilievo unitario al gruppo. Un simile modo di considerare il fenomeno è
altrettanto fuorviante quanto il supporre che la scomposizione dell’impresa in una
pluralità di società sia un dato giuridico e soltanto giuridico, privo di significato per
l’economista. Bisogna all’opposto dire che l’unità economica del gruppo è rilevante per il
diritto, così come la pluralità delle società che lo compongono è tutt’altro che
insignificante dal punto di vista dell’economia”.
3
Vedasi, Galgano F., in Le Società – Trattato diretto da F. Galgano, cit., pag. 25.
3
liberamente circolabile come cosa mobile, ed a tutti i soci era dato di
fruire del beneficio della responsabilità limitata al capitale conferito.
Nell’epoca precedente queste prerogative erano state eccezionalmente
concesse, come nel caso della Compagnia delle Indie del XVII e XVIII
secolo, con graziosi provvedimenti sovrani; nel XIX secolo esse
diventano caratteri propri di un ordinario tipo di società, variamente
denominato come società anonima o come società per azioni o come
company o come corporativo, che si affianca alle tradizionali società di
persone, quale forma di società adatta alle grandi imprese dell’era
industriale, richiedenti l’investimento di ingenti capitali ed implicanti
l’assunzione di elevati rischi. La divisione del capitale in valori
negoziabili poteva procurare l’afflusso del risparmio alle iniziative
produttive; la responsabilità limitata, rendendo il patrimonio
personale dei soci indenne dai rischi dell’impresa, agiva come
incentivo all’investimento azionario.
Il gruppo di società è, all’opposto, frutto dell’inventiva imprenditoriale:
non già creazione legislativa, bensì creazione dell’autonomia privata
4
.
Il gruppo di società nasce dalla valorizzazione di potenzialità implicite
nella forma giuridica della società per azioni, che l’inventiva
4
In merito alla carenza di una disciplina normativa di gruppo, autorevole Dottrina aveva
ritenuto che dal momento che “sussiste l’opportunità di “offrire” vari tipi di gruppo,
differenziati in base all’assenza o alla presenza e al grado di presenza di poteri istituzionali
e/o di coordinamento del gruppo, e alla coerente previsione di diversificati regimi di
tutela dei soggetti coinvolti, anche in termini di trasparenza e di prevenzione, va
coerentemente respinto in limite ogni intervento normativo ispirato a intenti punitivi o a
logiche di insabbiamento”; cfr. Minervini G., in I gruppi di società, atti del convegno
internazionale di studi, Venezia 16-18 novembre 1995, a cura di Balzarini P., Carcano G.,
Mucciarelli G., vol. II, Milano 1996, pag. 1586.
4
imprenditoriale porta alle estreme conseguenze
5
. La configurazione
della partecipazione sociale come valore di scambio permette il
controllo fra società: chiunque può acquistare o sottoscrivere azioni;
così può una società acquistare o sottoscrivere azioni di un’altra
società, ed in misura tale da consentirne il controllo, ossia l’esercizio
di una influenza dominante nell’assemblea dell’altra, che perciò
diventa strumento dell’azione della prima. A questo modo una
medesima attività economica può frazionarsi in una pluralità di
società, tutte fra loro legate da un rapporto di controllo azionario, che
ne assicura la guida unitaria, ciascuna destinata ad un singolo settore
dell’impresa o ad uno specifico mercato in cui essa opera
6
.
Il primo dei vantaggi che si conseguono dalla formazione di un gruppo
deriva dalla distinta soggettività giuridica delle società operanti sotto il
controllo delle holding. In linea di principio, questa è terza rispetto ai
5
Autorevole Dottrina ha affermato che “se si ammette che la società appartenente a un
gruppo sia una società speciale e debba essere governata da una disciplina speciale, allora
si afferma pure che essa non è una società, nel senso che al termine compete nel diritto
comune, ma un istituto nuovo e diverso”, cfr. D’Alessandro F., in I gruppi di società, atti del
convegno internazionale di studi, Venezia 16-18 novembre 1995, a cura di Balzarini P., Carcano
G., Mucciarelli G., vol. II, Milano 1996, pag. 1091.
6
Galgano F., in Le Società – Trattato diretto da F. Galgano , cit., pag. 27. L’Autore evidenzia
altresì che “nei sistemi di common law la data di nascita dei gruppi suole farsi risalire ad
una legge del New Jersey del 1896 che per prima ammise la possibilità per una
corporativo di acquistare azioni di un’altra società, in precedenza esclusa perché atto ultra
vires. In civile law, in assenza del principio anglosassone della capacità speciale delle
persone giuridiche, le partecipazioni in altre società, fino al conseguimento del controllo,
si erano potute liberamente sviluppare senza bisogno di alcuna norma di legge
permissiva. I gruppi di società salgono alla ribalta della legislazione in una fase ormai
avanzata della loro espansione. Così, in Italia con il R. D. 13 novembre 1931 n. 1434, che
anticipava l’articolo 2361 del codice civile del 1942, ammettendo che una società potesse,
senza dover modificare il proprio oggetto sociale, assumere partecipazioni in altre società
aventi il medesimo oggetto”.
5
rapporti giuridici che le società controllate abbiano posto in essere;
sicché coloro che abbiano acquistato ragioni di credito nei loro
confronti non hanno titolo per invocare la responsabilità patrimoniale
della capogruppo. Da questo punto di vista si può dire che
l’organizzazione dell’impresa nelle forme del gruppo di società si
colloca in rapporto di continuità storica con il conseguimento del
beneficio della responsabilità limitata: questa consentì di tenere
indenne il patrimonio personale dell’imprenditore dai rischi
dell’attività imprenditoriale; il gruppo di società consente di fruire più
intensamente del beneficio della responsabilità limitata, attua la
cosiddetta diversificazione dei rischi, perché rende fra loro separati i
rischi relativi ai vari settori imprenditoriali, impedendo che le avverse
vicende di un settore si comunichino al patrimonio destinato agli altri
settori o al patrimonio della holding.
La scomposizione dell’impresa in una pluralità di società raggiunge gli
estremi limiti quando si separano fra loro, facendone oggetto di
separate società le due fondamentali funzioni imprenditoriali: l’attività
di direzione da un lato e l’attività di produzione o di scambio dall’altro
lato. Si dà luogo ad una società capogruppo – che si definisce in tal
caso come holding “pura” – che non svolge alcuna attività di
produzione o di scambio e si limita ad amministrare le proprie
partecipazioni azionarie, ossia a dirigere le società del proprio gruppo
(società che assumono, per contrapposizione, il nome di società
operanti).
Le “multinazionali” o “transnazionali” presentano questa struttura:
esse danno luogo ad una proliferazione di società, tante quanti sono i
mercati esteri nei quali l’impresa opera, tutte controllate dalla società
nazionale. Si consegue così il vantaggio di separare i rischi del
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mercato estero da quelli del mercato nazionale e, inoltre, di separare
fra loro i rischi relativi a ciascuno dei mercati esteri. E si consegue
l’ulteriore vantaggio di poter dislocare le diverse società del gruppo in
paesi opportunamente scelti, in rapporto alla convenienza che
ciascuno di essi offre sotto i diversi aspetti delle risorse materiali o del
costo del lavoro o del mercato dei capitali o del trattamento fiscale.
Altro vantaggio che deriva dall’organizzazione dell’impresa nella forma
del gruppo di società risiede nella trasformazione che si determina
entro l’organizzazione imprenditoriale, essendo spezzata la gerarchia
dell’impresa ed attribuita una, sia pure relativa, autonomia
decisionale ai managers preposti ai diversi settori o alle diverse fasi del
processo produttivo o distributivo, o ai diversi mercati entro i quali
l’impresa opera, essendo essi elevati alla condizione di amministratori
di separate società, in quanto tali investiti di proprie responsabilità
civili e penali. L’antico rapporto gerarchico nell’impresa che pone
l’imprenditore a capo dell’impresa e da cui fa dipendere
gerarchicamente i suoi collaboratori, è così sostituito un rapporto che
possiamo definire come dialettico, di reciproco convincimento, di
concertazione.
All’attività di direzione vera e propria del gruppo, di regola si associano
nella holding altre attività che si sogliono definire come di assistenza
alle società che compongono il gruppo. Si può distinguere al riguardo
fra assistenza tecnica e assistenza finanziaria: la prima fa sì che
determinate funzioni imprenditoriali, che per loro natura dovrebbero
svolgersi entro le singole società, vengano accentrate presso la
holding: così, ad esempio, una apposita divisione interna alla holding
elabora, per tutte le società del gruppo, le tecniche di redazione dei
bilanci; un’altra apposita divisione opera quale centro specializzato
7
nell’innovazione tecnologica ed il discorso si può ripetere per il
marketing, per il controllo di produzione, e così via. L’organizzazione
dell’impresa nella forma del gruppo di società comporta questa
giuridica conseguenza, che ciascuna di queste attività si traduce in
rapporti contrattuali fra società, aventi per oggetto servizi di
consulenza
7
.
L’assistenza finanziaria della holding riguarda la provvista dei mezzi
finanziari necessari alla controllata; e può assumere rilievo esterno al
gruppo come quando dà luogo al rilascio da parte della holding, di
fideiussioni o lettere di patronage per procurare il credito bancario alle
società del gruppo.
2. Gruppo in senso orizzontale (o paritetico)
La nozione di gruppo di società, nella sua più estesa accezione,
comprende due diversi fenomeni che vanno sotto il nome,
rispettivamente, di gruppo in senso orizzontale, basato su accordi
paritetici fra più società, e di gruppo in senso verticale, basato sul
rapporto di controllo fra più società, così come definito dall’articolo
2359.
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Autorevole Dottrina ha voluto evidenziare che, oltre ad innegabili vantaggi derivanti
dall’attività dei gruppi societari, occorre porre attenzione anche alle modaltià di esercizio
del controllo e ai suoi effetti sul corretto funzionamento del mercato; in particolare, “il
problema dei gruppi non può essere affrontato senza un analitico esame dei profili di
efficienza e di inefficienza connessi alla loro attività; in particolare, non possono essere
ignorati i problemi attinenti anzitutto al corretto funzionamento del mercato mobiliare”;
per ulteriori approfondimenti in merito, Denozza F., in I gruppi di società, atti del convegno
internazionale di studi, Venezia 16-18 novembre 1995, a cura di Balzarini P., Carcano G.,
Mucciarelli G., vol. II, Milano 1996, pag. 1151.