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giudice ordinario la sola cognizione del diritto soggettivo e non esistendo
ancora un giudice amministrativo, faceva difetto un’autorità giudiziaria
che assicurasse la tutela dell’interesse legittimo. Solamente dopo la legge
del 1865 comincia a registrarsi un’evoluzione che prende le mosse dalla
creazione di un giudice per l’interesse legittimo con la legge n. 5992 del
1889, istitutiva della sezione IV del Consiglio di Stato, chiamata ad
assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti vantati dai privati nei
confronti della pubblica amministrazione. A partire da tale legge si
approda al varo della Costituzione che riconosce la tutela del cittadino
anche nei confronti della pubblica amministrazione. Con questo primo
passo verso la riconsiderazione degli interessi legittimi, si attribuisce al
giudice amministrativo il solo potere di annullare l’atto illegittimo, senza
così consentire al cittadino di essere risarcito per il pregiudizio causategli.
Nonostante ancora non si considerasse un vero e proprio
risarcimento del danno, la sola riconsiderazione del dogma
dell’irrisarcibilità degli interessi legittimi, lasciò un marcato segno per la
giurisprudenza a seguire.
2. Il rilievo del decreto legislativo n. 80 del 1998
Una spinta decisiva verso la demolizione del dogma
dell’irrisarcibilità è derivata dall’evoluzione del quadro normativo.
Il D. Lgs. n. 80 del 1998, interpretando estensivamente la legge
delega n. 59 del 1997, che prevedeva l’estensione della giurisdizione del
giudice amministrativo alle controversie in materia di edilizia, urbanistica
e di servizi pubblici, con gli articoli 33-34-35, attribuisce tali materie alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, stabilendone il
risarcimento del danno ingiusto, comprendendo anche la reintegrazione in
forma specifica. Sarà la Corte Costituzionale nella sentenza 17 luglio 2000
n. 292 a spiegare come il Parlamento nel 1997 si fosse limitato ad
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attribuire al giudice amministrativo, nelle materie dell’edilizia,
dell’urbanistica e dei servizi pubblici, il risarcimento del danno, senza
devolvere le tre materie alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, mettendo ancor più in rilievo l’autorizzazione di
quest’ultimo a risarcire la lesione di interessi legittimi. A completare il
quadro della risarcibilità degli interessi legittimi, è la legge n. 205 del 2000
che convalida le disposizioni contenute nel D. Lgs n. 80 del 1998 facendo
così cadere l’originaria riserva a favore del giudice ordinario per quanto
riguarda i diritti patrimoniali consequenziali.
Se precedentemente il danno ingiusto presupponeva la lesione di
un diritto soggettivo e all’atto amministrativo veniva attribuito l'effetto di
degradare il diritto soggettivo a interesse legittimo, così da escludere il
risarcimento derivante da un danno prodotto dall’atto amministrativo; ora,
con il riconoscimento della risarcibilità dell’interesse legittimo, la teoria
dell’affievolimento perde ogni consistenza pratica.
L’approdo alla risarcibilità diretta dell’interesse legittimo
consente di riconoscere una tutela equivalente a quella del diritto
soggettivo, senza avallare trasformazioni delle posizioni soggettive. Il
“muro” verrà definitivamente abbattuto dalla sentenza n. 500 del 1999 che
vede nell’articolo 35 del D. Lgs. n. 80 del 1998 una “decisa scelta di
campo compiuta dal legislatore, nel senso del superamento del tradizionale
sistema del riparto della giurisdizione in riferimento alla dicotomia diritto
soggettivo – interesse legittimo, a favore della previsione di un riparto
affidato al criterio della materia. In particolare, per quel che concerne il
giudice amministrativo, viene delineata una nuova giurisdizione esclusiva
su determinate materie: nuova perché nel contempo esclusiva, nel
significato tradizionale di giurisdizione amministrativa indifferentemente
estesa alla cognizione degli interessi legittimi e dei diritti, e piena, in
quanto non più limitata all’eliminazione dell’atto illegittimo, ma estesa alla
reintegrazione delle conseguenze patrimoniali dannose dell’atto perché
comprensiva del potere di disporre il risarcimento del danno ingiusto”.
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3. Sentenza n. 500 del 1999: punto di arrivo o punto di partenza?
La decisiva e monumentale Sentenza SS.UU., 22.7.99, n 500,
ha sovvertito la regola, storicamente sostenuta, della irrisarcibilità
dell’interesse legittimo; irrisarcibilità fondata sull’inapplicabilità della
normativa contenuta nell’articolo 2043 c.c. alle ipotesi di lesione degli
interessi legittimi.
Nonostante la dottrina definisse da tempo “pietrificata”
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la
giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito all’applicabilità
dell’articolo 2043 c.c. agli interessi legittimi, la Suprema Corte,
rivendica un costante cammino verso un’interpretazione elastica del
principio ivi contenuto.
Con questa Sentenza, si pone fine ad un regime differenziato di
responsabilità della pubblica amministrazione rispetto ai privati, i quali
sono stati da tempo chiamati a rispondere non solo della lesione di diritti
soggettivi assoluti (diritti reali e della personalità), ma altresì della lesione
di diritti di credito e di situazioni giuridiche qualificabili di interesse
legittimo (mere aspettative e situazioni di fatto), secondo
un’interpretazione dell’elemento del danno ingiusto contenuto nell’articolo
2043 c. c., che ne ha ampliato progressivamente la nozione.
Rimaneva incomprensibile il motivo per cui l’applicabilità
dell’articolo 2043 c.c. dovesse rimanere circoscritta ai soli diritti
soggettivi, permettendo allo stesso tempo, trasfigurazioni di interesse
legittimo in diritto soggettivo, creando delle vere e proprie finzioni
giuridiche rese possibili riportando l’attenzione del giudice verso il c.d.
interesse materiale sotteso all’interesse legittimo.
L’interesse legittimo non è però una situazione soggettiva
meramente processuale rispetto alla quale non è ipotizzabile un danno, ma
2
M. NIGRO, La responsabilità per lesione di interessi legittimi. Introduzione, in
Foro amm. 1982, 1671.
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si costruisce intorno all’aspettativa del privato verso un bene della vita. Per
questo la Cassazione parte dalla definizione innovativa di interesse
legittimo: “ L’interesse legittimo va quindi inteso come la posizione di
vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita
oggetto di un provvedimento amministrativo e consistente
nell’attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto
esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione
dell’interesse al bene”
3
. L’interesse legittimo emerge insomma solo di
fronte al potere amministrativo che può soddisfarlo
4
. Quella finzione
giuridica che si fondava quindi sulla necessità di non modificare
l’interpretazione dell’articolo 2043 c.c. viene meno con tale pronuncia
della Cassazione che aggiungerà: “una volta stabilito che la normativa
sulla responsabilità aquiliana ha funzione di riparazione di un danno
ingiusto, e che è ingiusto il danno che l’ordinamento non può tollerare che
rimanga a carico della vittima, ma che va trasferito sull’autore del fatto, in
quanto lesivo di interessi giuridicamente rilevanti, quale che sia la loro
qualificazione formale, ed in particolare senza che assuma rilievo
determinante la loro qualificazione in termini di diritto soggettivo, risulta
superata in radice, per il venir meno del presupposto formale, la tesi che
nega la risarcibilità degli interessi legittimi quale corollario della
tradizionale lettura dell’articolo 2043 c.c.[…]. La lesione di un interesse
legittimo al pari di quello di un diritto soggettivo o di un altro interesse
giuridicamente rilevante, rientra nella fattispecie della responsabilità
aquiliana solo ai fini della qualificazione del danno come ingiusto”.
La risarcibilità degli interessi legittimi dipende in concreto
dall’accertamento dell’effettività del danno e della sua “ingiustizia”,
3
Cass. Civ., sez. un., n. 500 del 1999, punto 5.
4
Come giustamente ribadiscono anche le Sezioni Unite, non rilevano qui le diverse
qualificazioni che sono state attribuite all’interesse legittimo a fronte anche dei
diversi poteri esercitabili dalla P.A., ciò che interessa è la tutela riconosciuta alla
situazione giuridica quale categoria generale:la risarcibilità o meno è principio a
priori, se poi il caso concreto rientri o meno nella fattispecie sarà compito del giudice
stabilirlo. Ciò che qui interessa è la risarcibilità dell’interesse legittimo, quali e
quanti siano gli interessi legittimi è altra questione.
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dall’esistenza di un nesso causale tra l’evento e il comportamento
illegittimo della pubblica amministrazione e dalla sussistenza di una
componente di dolo o colpa di quest’ultima. Dalla percezione netta della
centralità del danno, e dalla nuova lettura che viene data della formula
“danno ingiusto” contenuta nell’articolo 2043 c.c. che considera “ingiusto”
il danno arrecato senza una causa di giustificazione, quindi non iure, trae
origine l’orientamento della Corte di definire l’area di risarcibilità
riconoscendo alla norma sulla responsabilità aquiliana il carattere di norma
primaria: essa non è norma (secondaria), volta a sanzionare una condotta
vietata da altre norme (primarie). Da qui la conseguenza essenziale,
soprattutto in riferimento all’opinione tradizionale che configurava la
responsabilità aquiliana come sanzione di un illecito, che ha il suo
fondamento in una condotta illecita, lesiva di una posizione giuridica
tutelata erga omnes da altra norma primaria. Alla qualificazione formale
della posizione giuridica vantata dal singolo, la Corte ha sostituito il danno
ingiusto in virtù del quale non è più rilevante ai fini risarcitori la
distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo.
L’insegnamento fondamentale della Corte è che la vera funzione
della normativa sulla responsabilità aquiliana è quella di riparazione del
danno ingiusto mediante la traslazione di questo dal danneggiato al
danneggiante, nel caso in cui l’interesse leso della vittima sia
giuridicamente rilevante e comparativamente prevalente rispetto a quello
perseguito dall’autore del fatto lesivo, in modo che appaia priva di
giustificazione la sua realizzazione.
Al quesito se la sentenza n. 500 del 1999 possa considerarsi un
punto di arrivo o un punto di partenza, si può, senza dubbio, rispondere
riprendendo un celebre commento di Luisa Torchia: “La foresta
pietrificata dell’irrisarcibilità degli interessi legittimi si è trasformata nel
mobile bosco di Birnam”
5
. Tutto viene riconsiderato, ridefinito, tutto è in
movimento...e ciò non può che rappresentare un solido punto di partenza.
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TORCHIA, La risarcibilità degli interessi legittimi: dalla foresta al bosco di
Birnam ne Il giornale di Diritto amministrativo 1999, 9, 832 – 850.