fine, una prima approssimazione può essere raggiunta avendo riguardo alla professionalità
di chi si impegna a svolgere un’attività intellettuale, che non è richiesta nel lavoro
autonomo in genere. Inoltre, ed in ogni caso, la soluzione dipende dalla natura dell’attività
dedotta in contratto, tenendo conto della prevalenza del momento intellettuale su quello
materiale, valutata alla stregua dei criteri forniti dalla tradizione storica e dalla coscienza
sociale.
4
L’aspetto maggiormente significativo, che conferisce una idonea tipizzazione ai due
contratti, si riscontra nella diversa natura dell’opera svolta dal singolo prestatore. Mentre
nel contratto d’opera, questa consiste in una qualsiasi attività che determini una «
modificazione dello stato preesistente di una cosa », realizzandosi con ciò, anche qualora si
tratti di un « servizio », una identificazione dell’attività lavorativa del prestatore con il
risultato oggettivo, nel contratto d’opera intellettuale l’opera, o, più precisamente, la
prestazione, consiste invece nell’attuazione di un determinato comportamento rispetto ad
un risultato.
A differenza del contratto d’opera, nel contratto d’opera intellettuale l’opera del
prestatore rileva, quindi, nel suo aspetto dinamico e strumentale, quale tramite per il
conseguimento di un determinato obiettivo
5
anche se poi nulla toglie che oggetto del
contratto tra professionista intellettuale e cliente possa essere proprio un opus.
6
Sotto diverso profilo sembra possa riproporsi la problematica relativa alla distinzione
del contratto di prestazione d’opera intellettuale, tipicamente inquadrato nella categoria del
lavoro autonomo, dal contratto di lavoro subordinato.
7
Nei suoi aspetti generali, gli elementi di distinzione possono essere colti in modo
agevole, nel senso che il rapporto di lavoro subordinato si esplica all’interno di
un’organizzazione imprenditoriale, mentre il lavoro autonomo si svolge al di fuori di tale
tipo di organizzazione.
Tuttavia la problematica appare più complessa ove si tenga presente che è ormai
pacificamente ammesso che attività tipicamente professionali possano essere svolte come
espressione di lavoro subordinato, ovvero possano essere organizzate in impresa.
8
L’esplicazione di attività intellettuale come contenuto dell’obbligazione contrattuale
attuantesi nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, e quindi entro un’organizzazione
imprenditoriale, non muta la qualificazione dell’oggetto – opera intellettuale – ma richiama
un diverso ambito di disciplina: nel senso che gli elementi del rapporto risultano
diversamente qualificati e quindi diversa ne è la disciplina giuridica.
9
4
SANTORO PASSARELLI, voce Professioni intellettuali, in Noviss. Dig. It., vol. XVI, Torino
1980, p. 23 s.
5
LEGA, le libere professioni intellettuali nelle leggi e nella giurisprudenza, Milano, 1974, p. 506.
6
BALDASSARI, La responsabilità civile del professionista, Milano, 2006, p. 260 s.
7
L’elemento fondamentale di distinzione va ricercato nel fatto che il lavoro subordinato si esplica
nel quadro di un’organizzazione imprenditoriale; peraltro «la discrezionalità dell’attività
professionale non ripugna,, almeno in linea generale al vincolo della subordinazione, la quale va
intesa in senso funzionale, come necessaria conseguenza dell’inserimento del prestatore
nell’organizzazione imprenditoriale», così come osservato da SANTORO – PASSARELLI, op. ult.
cit, p.23.
8
In giurisprudenza, v., Cass., 14 febbraio 1966, n. 441, in Giust. Civ.,1966, p.450, che,
nell’indicare i caratteri del lavoro subordinato prestato da professionisti, pone l’accento sul profilo
dell’inserzione dell’opera professionale nell’organizzazione d’impresa: in tal caso non esclude la
subordinazione il fatto che il professionista agisca in mancanza di direttive tecniche. V. anche
Cass., 10 gennaio 1962, n.10, in Giust. Civ.,1962, I, p. 2248 ss., che assume l’elemento della
collaborazione continua e sistematica nell’altrui impresa il valore di indice presuntivo
dell’esistenza di un lavoro subordinato.
9
GIACOBBE, op. ult. cit., p. 1069.
3
Le differenze più significative, sotto il profilo della disciplina, tra l’ipotesi di
prestazione intellettuale effettuata nell’ambito di un contratto d’opera e prestazione
intellettuale inserita in un rapporto di lavoro subordinato riguardano:
a) la nullità del rapporto per difetto di iscrizione del professionista all’albo: mentre nel
caso di lavoro autonomo, la norma applicabile è l’art. 2231 c.c., in virtù del quale il
professionista non iscritto non ha diritto al compenso per la prestazione svolta, nel caso di
lavoro subordinato trova invece applicazione la norma di cui all’art. 2126, la quale,
consentendo la produzione degli effetti del contatto nullo per il periodo in cui il rapporto
ha avuto esecuzione (eccettuati i casi di nullità per illiceità della causa o dell’oggetto),
consente al professionista di conseguire il corrispettivo dell’attività prestata
10
;
b) l’entità del compenso spettante al professionista: nel caso in cui il prestatore d’opera
intellettuale svolga la sua opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui, il compenso può
essere determinato in misura forfetaria o globale. La deroga ai minimi tariffari è
giustificata dalla natura subordinata del rapporto, al quale non sembra congruo estendere le
garanzie previste per il lavoro autonomo, intese a tutelare interessi di categoria.
11
10
Così Cass., 14 gennaio 1976, n. 127, in Prev. Soc., 1976, p. 1259, secondo cui , con riferimento
ad un caso di rapporto di lavoro giornalistico, l’art. 2231 ha vigore solo nell’ambito del contratto
d’opera professionale e non in quello di lavoro subordinato, ove trova applicazione l’art. 2126.
11
DE ANGELIS, Il contratto d’opera professionale, in A.A. V.V., Le professioni intellettuali,
Torino, 1987, p. 144.
4
2. La forma.
La legge non prevede oneri formali per la stipulazione del contratto e, poiché
sovente, nella prassi, il contratto di prestazione d’opera intellettuale si stipula mediante
semplice conferimento verbale, la giurisprudenza
12
ha stabilito che la prova
testimoniale del conferimento dell’incarico può essere ammessa al di là dei limiti di
valore indicati dall’art. 2721c.c.
13
. Anzi non trattandosi di un negozio per il quale sono
richieste forme solenni, la sua conclusione può essere dimostrata con ogni mezzo di
prova legale.
14
Inoltre la giurisprudenza
15
e la dottrina
16
distinguono il contratto di prestazione
d’opera intellettuale dalla procura al difensore, atto a quello successivo, non richiesto
per il difensore-assistente, bensì soltanto per il difensore-rappresentante, che si
configura sia come documentazione del contratto, sia come atto processuale.
Diversamente dal contratto di cui sopra, per la procura non vige il principio della
libertà di forma: la procura generale deve essere conferita con atto pubblico o con
scrittura autenticata (art. 83, c. 2 c.p.c. ); la procura speciale può essere rilasciata e
apposta in calce o a margine degli atti che la legge ( art. 83, c. 3 c.p.c.) indica.
17
Anche il cosiddetto contratto di clientela, cioè di affidamento al libero
professionista di tutte le pratiche che dovessero insorgere in un dato arco temporale,
non necessita di forma scritta, per cui deve ritenersi concluso nel luogo in cui il cliente
e il legale hanno raggiunto, anche verbalmente, l’accordo, e non nel luogo nel quale
l’uno rilasci all’altro una scrittura o documentazione del già raggiunto accordo.
18
Nel caso in cui il cliente del professionista sia un’amministrazione pubblica, il
contratto di prestazione d’opera intellettuale deve essere stipulato in forma scritta, a
pena di nullità.
19
Ciò al fine di identificare il contenuto della volontà negoziale e
consentire il controllo dell’autorità tutoria.
20
Il contratto, sottoscritto dal rappresentante esterno della amministrazione e dal
professionista, deve essere conforme a quanto previsto dall’atto interno della pubblica
amministrazione con cui si autorizza il conferimento dell’incarico al prestatore
d’opera.
21
In proposito, secondo la giurisprudenza, la manifestazione di volontà della
pubblica amministrazione di obbligarsi non può desumersi da facta concludentia, ma
12
Così Cass., 5 giugno 1996, n. 5264, in Danno e resp., 1996, p. 581; App. Firenze, 3 luglio 1964,
Giur. Toscana ,1964, p. 674.
13
Ex art. 2721 “la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto
eccede i 2,85 €. Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto,
tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.”
14
Cass., 27 gennaio 1964 n. 197,in Giur. It., 1964, I, 1, c. 407.
15
Cass., 5 giugno 1996, n. 5264, Danno e resp., 1996, p. 581.
16
FERDINANDO MAZZARELLA, voce Avvocato e Procuratore, II) Diritto Processuale, in Enc.
Giur. Treccani, vol. IV, p. 8.
17
FERDINANDO MAZZARELLA, op. ult. cit., p. 8: La procura può essere generale ( ad lites ) o
speciale ( ad litem ). E’ generale la procura che legittima il difensore a compiere gli atti senza
riferimento o limitazione ad un particolare processo; è speciale quella che si riferisce invece, invece
ad un processo, o ad un atto, particolare
18
Cass., 27 aprile 1991 n. 4662, Rep. Giust. Civ., 1991, Lavoro autonomo, n. 8.
19
SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1982, vol. I, p. 667; in senso conforme
v. anche CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2003, p. 541.
20
MUSOLINO, Il contratto d’opera professionale, Milano, 1999, p. 36.
21
Cass., 27 giugno 1994, n. 6182, Foro it., 1994, I, c. 1387.
5
deve essere espressa nel rispetto delle forme che regolano il procedimento di
formazione e di manifestazione della volontà della stessa pubblica amministrazione,
ossia con l’osservanza della forma scritta ad substantiam. Si precisa inoltre che la
forma scritta è richiesta anche per il contratto d’opera professionale quando ne sia parte
una pubblica amministrazione, a tal fine essendo irrilevante l’esistenza di una delibera
dell’organo collegiale dell’ente pubblico che abbia deciso il conferimento dell’incarico
al professionista, ove non risulti trasfusa in un atto contrattuale, da cui possa desumersi
la concreta instaurazione del rapporto nei suoi elementi costitutivi.
22
22
Cass., 6 febbraio 1997,n. 1117, in Giust. civ.,1997, I, p. 1557.
6
3. I soggetti.
Parti del contratto di prestazione d’opera intellettuale, individuato nella disciplina
dettata dall’art. 2230 c.c., sono il prestatore d’opera - o professionista, nel senso ampio che
l’espressione può assumere - da un lato, ed il cliente o committente, dall’altro.
23
In relazione al primo, ribadita la natura autonoma della sua prestazione, occorre
distinguere tra liberi professionisti appartenenti a categorie c.d. «protette» dalla legge, per
le quali è predisposta, ai fini dell’esercizio della professione, l’iscrizione in appositi albi e
liberi professionisti per i quali non è prescritto analogo obbligo. Questa seconda categoria
costituisce la regola in un sistema che privilegia l’autonomia privata e il libero esercizio
del lavoro, come risulta dall’art. 2229, comma 1, ai sensi del quale “la legge determina le
professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o
elenchi”.
24
Tale iscrizione, richiesta per quelle categorie di professionisti la cui attività riveste una
particolare rilevanza sociale, presuppone il possesso di precise attitudini tecniche, di
preparazione professionale e di titoli di studio, costituendo in tal modo una garanzia
dell’idoneità e della capacità professionale degli iscritti. L’iscrizione negli albi, operando
l’assunzione del professionista in una particolare istituzione od organizzazione, con la
conseguente attribuzione di uno status particolare, può essere definita come provvedimento
di ammissione.
25
Come già detto, secondo la legge, l’iscrizione, quando è prevista, è necessaria per
l’esercizio della professione intellettuale, ond’è da ritenere che essa costituisca un requisito
soggettivo e più precisamente condizioni la capacità giuridica del professionista. Pertanto il
contratto d’opera professionale posto in essere da chi non è iscritto negli albi deve ritenersi
nullo per mancanza della capacità giuridica di una delle parti.
26
L’art. 2231, oltre a prevedere, al primo comma, che “quando l’esercizio di un’attività
professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguitala chi
non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione”; prevede, al secondo
comma, che “la cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto
del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato
all’utilità del lavoro compiuto”.
27
A volte l’incarico è conferito congiuntamente a più professionisti riuniti in collegio;
nella professione forense l’ipotesi del collegio di difesa è tenuta presente dal legislatore
agli effetti del compenso: art. 62, legge forense. Altre volte un siffatto incarico è conferito
per gradi successivi, in costanza del rapporto, come nel caso del consulto, nel settore
dell’arte medica o delle consulenze tecniche speciali in altri settori. In questi casi occorre
appurare attentamente come e da chi l’incarico è stato conferito ai consulenti.
Soggetto erogatore delle prestazioni, se queste possono esser svolte impersonalmente,
può essere la società di professionisti o l’associazione dagli stessi costituite per l’esercizio
collettivo e impersonale della professione.
28
23
GIACOBBE, op. ult. cit., p. 1075 s.
24
DE ANGELIS, op. ult. cit., p. 149.
25
ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, vol. I, Milano, 1958, p. 260; SANDULLI, Manuale
di diritto amministrativo, Napoli, 1962, p. 313; PISCIONE, Ordini e collegi professionali,
Milano,1959, p. 54 e ss.
26
RIVA SANSEVERINO, Del lavoro, in “Commentario del Codice Civile”, a cura di Scialoja e
Branca, libro V, Bologna e Roma, 1963, p. 193 ss.
27
SANTORO PASSARELLI, op. ult. cit., p. 24
28
LEGA, op. ult.cit., Milano, 1984, p. 555 s.
7
L’altro soggetto del rapporto è il cliente. Etimologicamente la parola sta ad indicare chi
versa in una situazione di bisogno in quanto dipende (obbedisce, è subordinato) da un’altra
persona. Alcuni ritengono che tale termine derivi dal participio presente del verbo clinare
(chinare o pendere verso qualcuno, clinans o per alliterazione cliens), altri ritengono che
derivi dal verbo cluére (obbedire).
29
Per cliente (o committente) del prestatore d’opera intellettuale si deve intendere la
persona fisica o giuridica che, stipulando il relativo contratto, conferisce al professionista
l’incarico, persona che non è necessariamente il soggetto nel cui interesse viene eseguita la
prestazione d’opera intellettuale.
30
Può infatti accadere che il cliente conferisca l’incarico
con l’intesa che le prestazioni vadano a vantaggio di un terzo, assumendo in proprio
l’obbligo di corrispondere il compenso al professionista, eventualmente riservandosi di
dare le istruzioni del caso per l’esecuzione delle prestazioni. In questo caso sorgono
rapporti :
a) fra il professionista e il soggetto che gli ha conferito l’incarico;
b) fra il professionista e il beneficiario delle prestazioni;
c) fra chi ha conferito l’incarico e il suddetto beneficiario.
Il primo rapporto è regolato dalle norme sul contratto d’opera intellettuale, in massima
parte contenute nel codice civile ( artt. 2230 ss.) e fa sorgere l’obbligo a carico del
conferente l’incarico di corrispondere il compenso e di rimborsare o anticipare le spese
occorrenti. Quanto al rapporto fra il beneficiario delle prestazioni e il professionista, può
darsi che il primo debba necessariamente collaborare col secondo allo scopo di permettere
la realizzazione dell’oggetto del contratto, oppure debba rilasciargli un mandato a operare
per lui (ad esempio se si tratta di lite promuovibile solo con il ministero di un avvocato o
procuratore legale). Il terzo rapporto si aggancia dal di fuori a quello professionale e può
presentare varia natura (negotiorum gestio, patto di gestione della lite, obbligo legale di
assistenza e altro).
31
3.1. Il professionista intellettuale.
Il peso di una tradizione quasi secolare investe di forti ipoteche le riflessioni in tema
di prestazione di attività intellettuale. L’origine «liberale» delle professioni, l’indipendenza
e la discrezionalità che costituiscono un connotato costante dell’attività professionale,
«l’autorità culturale» dell’uomo di scienza, in sintesi l’idealizzazione della figura del
professionista rappresenta il filtro più o meno cosciente, ma quasi sempre costante che ha
accompagnato nel corso del tempo, le scelte legislative, l’elaborazione dottrinale, le
decisioni giurisprudenziali. Attraverso la retorica della «missione sociale », dell’attività
disinteressata del professionista si è venuto via via a consolidare una sorta di privilegio per
l’intero ceto professionale, che trova ancora oggi i suoi riscontri nella normativa del codice
civile e nella interpretazione ad essa data, ma che sembra non essere giustificato
dall’attuale realtà.
32
Nessuna norma del codice civile definisce il concetto di professione intellettuale, nelle
leggi regolatrici di attività lato sensu professionali, l’espressione “professione intellettuale”
non compare mai, mentre il termine professione è adoperato indifferentemente per
designare attività intellettuali e attività manuali, attività non imprenditoriali e attività
29
Ernout – Meillet, Dictionnaire ètimologique de la langue latine, Paris, 1959, p.127.
30
MUSOLINO, op. ult. cit., p. 115.
31
LEGA, op. ult. cit., 553 s.
32
FORTINO, La responsabilità civile del professionista, Milano, 1984, p. 35 s.
8
d’impresa.
33
Nonostante la «notoria imprecisione della semantica legislativa»
34
, nella
sistematica codicistica il contratto d’opera intellettuale assume una configurazione
peculiare, che lo distacca nettamente da tipi contrattuali simili, quale il contratto d’opera
manuale.
La diversità profonda di regolamentazione sembra avere a ratio giustificatrice la natura
intellettuale della prestazione, che presenta una tale carica di pervadenza da stravolgere i
consueti parametri in base ai quali sorgono diritti, obblighi, facoltà delle parti.
35
Illuminante e centrale appare in questo senso l’art. 2233, comma 2, c.c. che, nel
disciplinare la misura del compenso, stabilisce che “in ogni caso essa debba essere
adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”, mentre i canoni previsti
per la retribuzione del lavoro manuale sono il “risultato ottenuto” e “il lavoro normalmente
necessario” ex art. 2225 c.c.
Inoltre l’ambito dell’obbligazione del professionista sembra essere limitato, dall’art.
2232 c.c., all’esecuzione personale dell’opera, mentre nell’art. 2224 c.c., relativo al
contratto d’opera manuale si stabilisce che l’esecuzione dell’opera deve «procedere»
secondo le condizioni stabilite nel contratto e a regola d’arte e che «il committente può
fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali
condizioni».
Il quadro si completa con il tanto discusso art. 2236, che sottrae alla normale
responsabilità per colpa il professionista, se «la prestazione implica problemi tecnici di
speciale difficoltà».
36
Prendendo poi in considerazione, specificamente, il rapporto cliente-professionista, si
nota come questo presenti alcuni caratteri che sono comuni ad altri rapporti di diritto
comune e cioè l’intellettualità della prestazione, l’intuitus personae, la professionalità e
l’onerosità, caratteri che presentano alcuni aspetti particolari.
Così l’intellettualità delle prestazioni, che si riscontra anche nel rapporto di lavoro
impiegatizio, è qui portata a un grado di rilevante intensità, soprattutto attraverso il suo
aspetto umanistico, che deriva dall’esigenza di un continuo contatto umano fra
professionista e cliente a causa della natura intima degli interessi che il secondo affida alla
tutela del primo.
Il carattere umanistico emerge con evidenza specialmente nelle professioni liberali di
antica tradizione come le sanitarie, le forensi, la notarile; in queste professioni per la difesa
dell’interesse del cliente, non è sufficiente il possesso delle capacità di ordine tecnico, ma
sono necessarie doti di introspezione psicologica, e di sensibilità umana, supportate da una
cultura umanistica.
37
Tale polivalenza di doti del professionista contribuisce ad attribuire
un particolare carattere al rapporto professionale che si svolge più in ésprit de finesse che
in ésprit de géometrie.
38
La considerazione dell’intuitus personae, che non sempre ha eguale rilievo nel
rapporto di lavoro subordinato, fa catalogare il contratto del libero professionista fra i
contratti di fiducia o di affidamento. Il cliente infatti si rivolge a un determinato
professionista, scegliendolo fra altri, perché nutre fiducia in lui a causa delle sue doti
professionali di moralità, di attitudine ed altre, e ritiene perciò che il suo interesse verrà
33
IBBA, la responsabilità professionale, in AA. VV., Le professioni intellettuali, Torino, 1987, p.
13.
34
CAVALLO, lo status professionale, I, parte generale, Milano, 1967, p. 208.
35
GALGANO, L’imprenditore, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico
dell’economia, II, L’impresa, Padova, 1978, p. 30.
36
FORTINO, op. ult. cit., p. 36.
37
LEGA, op. ult. cit., p. 529 ss.
38
Questa nota distinzione introdotta dal PASCAL riferisce l’ésprit de geometrie alle scienze esatte,
l’ésprit de finesse a tutte le attività dello spirito.
9
adeguatamente tutelato. Si verifica quindi un affidamento del cliente al professionista ,
affidamento che è necessitato dal carattere di monopolio legale della professione.
39
La personalità, e quindi l’infungibilità, della prestazione, se per un verso costituiscono
elementi di qualificazione del rapporto, per altro verso, incidono sulla specifica disciplina
del contratto; infatti, l’infungibilità della prestazione d’opera professionale, giustificata
dalla natura fiduciaria del rapporto, fa sì che l’errore sull’identità della persona del
professionista sia essenziale
40
( cfr. art. 1429 c.c.), e che la morte di quest’ultimo dia luogo
sempre all’estinzione del rapporto.
41
In ragione della natura personale della prestazione, il contratto di prestazione d’opera
intellettuale si qualifica come intuitu personae, non soltanto nell’ipotesi in cui sia richiesta,
ai sensi dell’art. 2229 c.c., l’iscrizione del prestatore in appositi albi o elenchi, ma in tutte
le situazioni nelle quali il contratto abbia per oggetto la prestazione di attività intellettuale.
Sotto questo profilo si qualificano le cause di estinzione del rapporto, che si determinano
non soltanto in caso di morte del professionista, ma anche in conseguenza della
cancellazione dall’albo, quando la relativa iscrizione si ponga come obbligatoria.
Il carattere personale della prestazione non contrasta con l’attuazione di essa anche
attraverso la collaborazione di soggetti diversi, sempre che la responsabilità sia
riconducibile al professionista e non si tratti di prestazione incompatibile con l’apporto di
più soggetti.
42
Altra conseguenza, derivante dal carattere personale della prestazione, è la
non cedibilità del contratto.
43
Quanto al carattere della professionalità è indubbio che esso è qui presente e si
ricollega allo scopo che il professionista persegue esercitando la professione. Invero, la
professionalità caratterizza i rapporti che hanno per oggetto l’esplicazione di un’attività
che viene svolta abitualmente e con relativa continuatività al fine di realizzare un guadagno
o un lucro e che, con riguardo alle attività lavorative, permette all’agente di provvedere ai
bisogni essenziali propri e della sua famiglia.
Con riferimento al rapporto di lavoro del libero professionista, l’elemento
dell’abitualità va inteso considerando la natura del rapporto stesso il quale si svolge in
regime di libertà. Quanto al guadagno o lucro, esso è connaturato a ogni prestazione
lavorativa, la quale non si presume mai gratuita. Tuttavia, nella libera professione, a volte
le prestazioni vengono erogate gratuitamente per motivi sociali altamente apprezzabili
(carità, beneficenza, assistenza sociale, amicizia, parentela).
44
Si può quindi affermare che in via normale il rapporto è oneroso, ma non lo è sempre e
necessariamente, anche perché in alcuni pochi casi il professionista ha l’obbligo di prestare
la sua assistenza senza compenso come nel caso del gratuito patrocinio svolto dagli
avvocati, e dell’attività svolta dagli spedizionieri doganali in favore dei lavoratori che
rimpatriano, a differenza di quanto si verifica nel settore del lavoro subordinato.
45
39
LEGA, op. ult. cit., p. 530 s.
40
PIETROBON, L’errore nella dottrina del negozio giuridico, Padova, 1963, p. 450 ss.
41
SANTORO PASSARELLI, op. ult. cit., p. 25.
42
GIACOBBE, op. ult. cit., p. 1075.
43
MESSINEO, il contratto in genere, I, Milano, 1968, p. 795.
44
GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, Napoli, 1963, p. 68; BIGIAVI, la
professionalità dell’imprenditore, Padova, 1948, p. 9 ss., ritiene che l’attività non imprenditoriale,
quale è l’esercizio della libera professione, può essere determinata anche da scopi scientifici o
umanitari ed essere gratuita.
45
Cass., 17 ottobre 1961, n. 2185, in Mass. giur. lav., 1961, p. 459.
10