III
Introduzione
La scelta di affrontare un argomento di questo tipo nella mia tesi scaturisce principalmente
dal mio interesse per la materia fallimentare, nonché per il fatto che nel corso del mio
primo anno da praticante Dottore commercialista mi sono concentrato principalmente su
questa materia e pertanto ho ritenuto interessante approfondire un tema inerente,
ampliando l’analisi anche ad aspetti di diritto societario.
Questo elaborato è stato suddiviso in quattro principali macroargomenti. Inizialmente, ho
concentrato la mia attenzione sull’evoluzione dell’istituto del concordato preventivo,
andando ad approfondire ed esporre l’evoluzione della normativa con le principali riforme
che ne hanno modificato la disciplina sin dal suo ingresso nell’ordinamento nazionale. In
secondo luogo, ho voluto approfondire gli obblighi e le responsabilità degli organi sociali,
andando a distinguere tra gli obblighi che gli amministratori sono tenuti a rispettare
nell’ambito della gestione dell’impresa e gli obblighi a carico del collegio sindacale al fine
di una corretta attività di vigilanza e controllo. Ho ritenuto necessaria una breve
trattazione in questo senso volta ad individuare gli obblighi la cui violazione può essere
posta alla base di un’azione di responsabilità nei loro confronti. Una volta individuati gli
obblighi, l’esposizione prosegue trattando la disciplina civilistica delle diverse azioni di
responsabilità ex art. 2392, 2393, 2394 e 2394-bis c.c., nonché i principali dubbi
interpretativi e pratici sorti negli anni ed eccepiti dalla dottrina e giurisprudenza quali
l’individuazione del termine prescrizionale, ovvero l’identificazione del nesso causale ed i
criteri per la quantificazione del danno risarcibile.
Una volta individuate le basi della disciplina civilistica, all’interno della terza sezione
dell’elaborato, ho affrontato il tema centrale della mia analisi, ossia l’esercizio delle azioni
di responsabilità nell’ambito del concordato preventivo. In tale sede sono stati esposti gli
ormai a breve superati dubbi e problemi inerenti alla legittimazione della società e dei
creditori all’esercizio delle azioni di responsabilità a loro attribuitegli dalla legge che, negli
anni passati, hanno impegnato sia la dottrina e la giurisprudenza. Queste questioni, come
vedremo, sono risolte dal legislatore riformatore con l’approvazione del d.lgs. 12 gennaio
2019, n. 14 “Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” a decorrere dal 15 agosto 2020.
IV
All’interno dell’ultima sezione, infatti, ho ritenuto rilevante trattare il nuovo Codice della
crisi d’impresa, data la sua portata innovativa che ha operato finalmente la tanto auspicata
riforma organica della legge fallimentare, pur sempre portando con sé particolari
problematiche e dubbi interpretativi. In questo ultimo capitolo ho voluto evidenziare
inizialmente i lavori della Commissione Rordorf che hanno posto le basi per la nascita del
Codice. In seguito, oltre all’analisi delle modifiche apportate in tema di responsabilità degli
organi sociali nell’ambito concordatario, ho ritenuto d’interesse esporre anche quelle che
sono le novità principali apportate dal nuovo testo normativo all’ordinamento
concorsuale, quali le procedure di allerta volte alla preventiva emersione e risoluzione
della crisi d’impresa, la disciplina della responsabilità nei gruppi d’impresa in crisi, il nuovo
ruolo dell’attestatore e del Tribunale nella valutazione del piano di concordato ed altre
tematiche che saranno approfondite in seguito.
L’obiettivo di fondo del mio elaborato, essendo stato redatto in parte prima
dell’approvazione del Codice della crisi ed in parte dopo, riguarda sostanzialmente
l’individuazione delle azioni di responsabilità e di come i soggetti danneggiati, dai
comportamenti negligenti ovvero illeciti degli organi sociali, possano rivalersi al fine di
ottenere un congruo risarcimento. Analizzando sia il caso della società in bonis sia, come
più frequentemente accade, qualora la società sia assoggettata ad una procedura
concorsuale che, come ben sappiamo, rappresenta il momento in cui emergono e vengono
messi alla luce gli atti dannosi commessi dagli amministratori. Infine, ho voluto cercare di
fare chiarezza con riguardo alla nuova disciplina concorsuale esponendo anche le principali
critiche sorte in seguito alla sua promulgazione, tematica tuttavia ancora oggetto di studio
ed idonea ad essere ulteriormente modificata in forza della delega concessa al Governo
che prevede l’emanazione di interventi correttivi volti a rendere più omogenea la
disciplina.
Per rendere più chiara e specifica l’analisi, nel corso di tutto l’elaborato sono stati esposti
vari pareri sia dottrinali che giurisprudenziali ed al tal fine ho preso in considerazione
diversi manuali ed elaborati dottrinali, nonché svariate riviste specialistiche in ambito
giuridico e diverse sentenze e relazioni elaborate dalla giurisprudenza.
1
1. Evoluzione e disciplina dell’istituto del concordato preventivo
1.1. Dall’origine del concordato preventivo fino alla riforma del 2005, al “Decreto
sviluppo” e “Decreto del fare”
Il concordato preventivo è un istituto giuridico diretto a risolvere la situazione di crisi
dell’impresa, prima che questa venga dichiarata fallita. Con questa procedura concorsuale
l’imprenditore ricerca un accordo con la maggioranza dei creditori in modo tale da
superare la situazione di crisi in cui versa garantendo ai suoi creditori un soddisfacimento
migliore rispetto a quello che risulterebbe nel caso di una procedura di fallimento. Questo
strumento di risoluzione della crisi è entrato a far parte del nostro ordinamento con la
legge del 24 maggio 1903, n. 197, intitolata “Il concordato preventivo ed i piccoli
fallimenti”¸ traendo origine dall’istituto della moratoria disciplinato dagli artt. 819-829 del
Codice di Commercio.
Lo strumento della moratoria veniva suddiviso tra moratoria antecedente e successiva alla
sentenza dichiarativa di fallimento ed era stato concepito basandosi sul presupposto che
la ragione del dissesto fosse riconducibile ad uno squilibrio momentaneo tra attività liquide
e passività scadute. La sua finalità era quella di superare la crisi d’impresa tramite un
accordo con i creditori e, con il loro successivo voto favorevole, la concessione di dilazioni
di pagamento. Vigeva inoltre a favore del debitore, durante il periodo della moratoria
1
,
una sospensione degli atti esecutivi perseguiti dai creditori; tuttavia, quest’ultimo poteva
essere soggetto ad azioni da parte dei creditori nel periodo che intercorreva tra il deposito
della domanda di monitoria e la sentenza di concessione.
Con la legge del 24 maggio 1903, n. 197 si abrogava la disciplina della moratoria ed entrava
in vigore l’istituto del concordato preventivo per cui il legislatore ha imposto vincoli
stringenti che hanno portato, in seguito, ad una scarsa applicazione di questo nuovo
strumento.
1
Il Codice di Commercio prevedeva in tema di moratoria un termine della dilazione che poteva essere
concessa dai creditori non superiore a 6 mesi.
2
Il legislatore del 1903 aveva imposto tre principali vincoli che, se non rispettati, impedivano
al Tribunale di concedere la convocazione dei creditori. Queste condizioni perentorie
consistevano in
2
:
- La legale costituzione della società e la regolare tenuta dei libri dell'azienda, così da
poterne accertare, con relativa sollecitudine, l'attivo e il passivo, almeno per il
triennio anteriore al ricorso, anche perché non è imposta l'insinuazione e la
verificazione dei singoli crediti come lo è nel fallimento;
- La mancanza di colpe da parte del debitore concordatario, vittima dell'alea
commerciale, non artefice volontario del proprio dissesto;
- L'offerta da parte del debitore di serie garanzie, reali o personali, di poter pagare
almeno il 40 per cento del capitale dei crediti non privilegiati e non garantiti da
pegno o ipoteca, i quali invece devono essere pagati per intero. Mancando queste
condizioni, ove il debitore risulti insolvente, il tribunale deve d'ufficio dichiararne il
fallimento.
Qualora le condizioni sopra riportate fossero rispettate il Tribunale, valutato anche il
contenuto dell’accordo, procedeva alla convocazione dei creditori e nominando
contestualmente un giudice, delegato a compiere l’istruttoria processuale, ed un
commissario giudiziale, incaricato della vigilanza, non solo della procedura, ma anche
dell’esecuzione del concordato con lo scopo di garantire che la pattuita percentuale di
soddisfacimento dei creditori fosse rispettata
3
. In questa, ormai superata, versione del
concordato preventivo il debitore conservava l’amministrazione dei suoi beni e poteva
compiere tutte le operazioni di ordinaria amministrazione.
Il 16 marzo 1942 entrava in vigore il Regio Decreto n. 267 che, ancora oggi, regola la legge
fallimentare ed agli artt. 160-186 disciplina l’istituto del concordato, modificato
sostanzialmente rispetto alla normativa previgente. Il testo originario dell’art. 160 della
legge fallimentare
4
prevedeva le condizioni necessarie per poter accedere al concordato
2
Bolaffio L. – “Il concordato preventivo secondo le sue tre leggi disciplinatrici” – UTET, 1925; A. Rocco – “Il
concordato nel fallimento e prima del fallimento: trattato teorico-pratico” – Fratelli Brocca editore, Torino
1902.
3
“Il concordato preventivo” – Enciclopedia Italiana, Treccani, 1931
4
Art. 160, testo originario R.D. 16 marzo 1942 n. 267:
3
preventivo che, presupponendo lo stato d’insolvenza
5
, imponevano all’imprenditore: di
essere regolarmente iscritto all’interno del registro delle imprese e di aver tenuto una
regolare contabilità per il biennio precedente; che nei 5 anni precedenti non sia stato
dichiarato fallito o non sia stato ammesso ad un’altra procedura di concordato preventivo;
che non sia stato condannato per reati di bancarotta o delitto contro il patrimonio, la fede
pubblica, l’economia e l’industria. Per quanto concerne invece la proposta di concordato,
sempre all’interno del testo originario dell’art. 160 legge fallimentare, il legislatore del
1942 ha predisposto, al secondo comma, due condizioni alternative:
- la possibilità di offrire garanzie reali o personali in modo tale da garantire un
pagamento pari al 40% dell’ammontare dei crediti chirografari entro 6 mesi dalla
data di omologazione del concordato e nel caso di una dilazione superiore ai 6 mesi
queste garanzie offerte devono garantire anche il pagamento degli interessi legali
oltre i 6 mesi;
- la possibilità di offrire ai creditori, come forma di adempimento per i debiti nei loro
confronti, la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della
proposta, tranne quelli indicati dall’art. 46, pur sempre rispettando il limite minimo
di soddisfacimento del 40%.
Con questa nuova normativa il legislatore ha introdotto una duplice possibilità per il
debitore in stato di crisi, ovvero: la scelta tra concordato per garanzia o concordato con
“L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza, fino a che il suo fallimento non è dichiarato, può proporre
ai creditori un concordato preventivo secondo le disposizioni di questo titolo se:
1) è iscritto nel registro delle imprese da almeno un biennio o almeno dall'inizio dell'impresa, se questa ha
avuto una minore durata, ed ha tenuto una regolare contabilità per la stessa durata;
2) nei cinque anni precedenti non è stato dichiarato fallito o non è stato ammesso a una procedura di
concordato preventivo;
3) non è stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia
pubblica, l'industria o il commercio.
La proposta di concordato deve rispondere ad una delle seguenti condizioni:
1) che il debitore offra serie garanzie reali o personali di pagare almeno il quaranta per cento dell'ammontare
dei crediti chirografari entro sei mesi dalla data di omologazione del concordato; ovvero, se è proposta una
dilazione maggiore, che egli offra le stesse garanzie per il pagamento degli interessi legali sulle somme da
corrispondere oltre i sei mesi;
2) che il debitore offra ai creditori per il pagamento dei suoi debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel suo
patrimonio alla data della proposta di concordato, tranne quelli indicati dall'art. 46, sempreché la valutazione
di tali beni faccia fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti almeno nella misura
indicata al n. 1.”
5
Art. 5 c.2 legge fallimentare: ”Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i
quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.”
4
cessione dei beni. Nel sistema previgente era stata esclusa la possibilità di soddisfare i
creditori di un concordato tramite la cessione di beni, data l’evidente aleatorietà insita
nella vendita e, più specificatamente, nella somma ricavabile con la cessione. In seguito
all’introduzione di questa duplice tipologia di concordato è nata nella prassi la figura
atipica della proposta “mista” di concordato preventivo. Questa forma di concordato,
presente ancora oggi, consiste nella combinazione delle due figure tipiche di concordato
consentendo al debitore di prevedere all’interno della sua proposta sia una cessione di
tutti i suoi beni, tranne quelli indicati all’art. 46 l. fall., sia la possibilità di un’integrazione
con l’offerta di garanzie reali o personali.
Questa disciplina, inizialmente attuata come strumento per accedere gradualmente alla
successiva procedura di fallimento, anziché con l’obbiettivo di superare la situazione di
crisi, ha subito numerose modifiche nel corso degli anni e, grazie anche alla possibilità di
beneficiare degli effetti protettivi del patrimonio previsti ex art. 168 legge fallimentare
6
, è
diventata una grande opportunità per l’imprenditore in stato di crisi
7
di garantire la
continuità della sua attività.
La disciplina del concordato preventivo, dopo essere rimasta immodificata per oltre 60
anni, ha visto nel d.l. 14 marzo 2005 n. 35 (c.d. Decreto competitività), convertito in l. 14
maggio 2005 n. 80, una prima grande riforma che ha completamente ridisegnato la
disciplina delle procedure concorsuali portando la normativa italiana “al passo con
l’Europa”
8
. Il legislatore italiano ha finalmente cambiato prospettiva per quanto riguarda
il concordato preventivo abbandonando l’ideale sanzionatorio e concentrandosi
prevalentemente sulla salvaguardia dell’impresa intesa come valore economico da
tutelare
9
, lasciando il fallimento quale extrema ratio per l’imprenditore insolvente.
Analizzeremo di seguito, molto brevemente, gli elementi della riforma di più rilevante
importanza con riguardo al concordato preventivo: il primo punto concerne
6
Baroncini V. - “Inibitorie delle azioni dei creditori e automatic stay” – Giappichelli, 2017
7
Lo Stato di crisi, introdotto con la riforma alla l. 80/2005, consiste in un concetto più ampio che include al
suo interno anche lo stato d’insolvenza. Verrà trattato in seguito in maniera più approfondita quando si
analizzeranno i presupposti oggettivi e soggettivi per accedere la procedura di concordato
8
Citazione del Ministro della Giustizia Roberto Castelli, contenuta nell’articolo di A. Signorini - “Il Giornale” -
23 dicembre 2005.
9
Alessi G., De Sensi V. – “La riforma della legge fallimentare” – LUISS, 2002