1
P PR RE EM ME ES SS SA A
Con il presente lavoro si vuole esaminare in che modo la regolamentazione
dell’intermediazione finanziaria italiana si è evoluta nel corso degli ultimi
vent’anni, sia attraverso le norme nazionali sia attraverso le norme comunitarie,
con particolare riferimento agli obblighi comportamentali cui sono tenuti gli
intermediari finanziari il cui ruolo è essenziale per l’efficienza del mercato e un
armonico sviluppo dei rapporti con gli investitori.
Negli ultimi anni si è assistito ad una crescita degli investimenti da parte dei
risparmiatori, siano essi investitori retail, investitori professionali o controparti
qualificate, con la conseguente maggiore necessità di una regolamentazione del
mercato borsistico sia italiano sia mondiale, attraverso una precisa legislazione in
materia di investimenti e di obblighi di condotta onde evitare inefficienze del
mercato causate da comportamenti dolosi o colposi di quei soggetti, operanti
all’interno del mercato stesso, che dispongono di una maggiore conoscenza degli
strumenti finanziari e che hanno accesso a informazioni non disponibili a tutti gli
investitori.
Al fine di illustrare e di interpretare le regole di comportamento e le responsabilità
degli intermediari finanziari, si procederà, inizialmente, con un’introduzione
cronologica dell’evoluzione normativa che la materia in esame ha subito con
l’avvicendarsi delle varie legislazioni, per poi procedere ad un’analisi più
dettagliata inerente i vari obblighi che gravano sui soggetti abilitati, ossia i criteri
generali di diligenza, correttezza e trasparenza, gli obblighi informativi, i conflitti
d’interesse, le responsabilità da prospetto informativo e, per concludere, con la
responsabilità che si assume l’intermediario finanziario nel momento in cui si
2
affida al promotore per lo svolgimento dell’attività di offerta fuori sede di
strumenti finanziari.
Si analizzeranno, inoltre, le responsabilità che hanno avuto gli istituti bancari, il
Consorzio PattiChiari e le agenzie di rating nell’ultima crisi finanziaria nella
vendita delle obbligazioni della banca d’affari americana Lehman Brothers.
Le regole di comportamento che disciplinano la materia in esame si sono
sviluppate anche grazie ad una consistente partecipazione della giurisprudenza,
tramite varie sentenze dei Tribunali italiani e della Corte di Cassazione, che
talvolta hanno fatto propri gli orientamenti dottrinali degli esperti del settore
finanziario.
Lo scopo di tale analisi è di poter giungere ad esprimere un’opinione se le leggi in
materia siano sufficienti e idonee a garantire sia una tutela degli interessi del
pubblico degli investitori, sia un’efficienza e un regolare funzionamento del
mercato finanziario.
Una parte delle osservazioni contenute nel presente derivano dall’esperienza a
termine maturata da chi scrive in Unicredit Banca, durante la quale si sono
osservati i comportamenti tenuti dai dipendenti verso i clienti investitori,
soprattutto durante la vendita di strumenti finanziari.
3
C CA AP PI IT TO OL LO O 1 1 – – I In nt tr ro od du uz zi io on ne e: : i il l c co on nt te es st to o n no or rm ma at ti iv vo o d de el ll la a d di is sc ci ip pl li in na a d de eg gl li i
i in nt te er rm me ed di ia ar ri i f fi in na an nz zi ia ar ri i
1.1. Evoluzione normativa. La Legge 2 gennaio 1991 n.1.
Al fine di illustrare e di interpretare le regole di comportamento e le responsabilità
degli intermediari finanziari è doveroso definire cronologicamente l’evoluzione
normativa che la materia in esame ha affrontato con l’avvicendarsi delle varie
legislazioni.
Con l’approvazione della Legge 2 gennaio 1991 n. 1 (c.d. “Legge SIM”) sono stati
delineati sia un’organica disciplina dei comportamenti delle nuove “società
d’intermediazione mobiliare”
1
(c.d. “SIM”) sia il concetto di “polifunzionalità”
dell’esercizio
2
delle “attività d’intermediazione mobiliare”
3
(chiamate servizi
d’investimento dopo il recepimento delle direttive n. 93/22/CEE e n. 93/6/CEE)
svolte sul mercato mobiliare, oltre che dalle nuove società d’intermediazione
mobiliare anche dai tradizionali intermediari ed operatori di tale mercato
4
.
1
Società per azioni con sede legale e amministrativa in Italia, le quali svolgono attività
d’intermediazione mobiliare (vedi nota 3); sono iscritte in un apposito albo istituito presso la
Consob e sono sottoposte alla vigilanza di tale ente concernente gli obblighi di correttezza e
d’informazione ed alla regolare negoziazione dei valori mobiliari sul mercato mobiliare; sono
abilitate in regime di “quasi monopolio” allo svolgimento dell’intera gamma di servizi
d’investimento.
2
Art. 2 Legge n. 1/1991 – Esercizio dell’attività d’intermediazione mobiliare. 1) L’esercizio
professionale nei confronti del pubblico delle attività di cui all’art. 1 è riservato alle società
d’intermediazione mobiliare, salvo quanto previsto negli articoli 16, 17, 18 e 19 ed è soggetto alle
disposizioni della presente legge. (…)
3
Art. 1 Legge n. 1/1991 – Attività d’intermediazione mobiliare. Per attività d’intermediazione
mobiliare s’intende: a) negoziazione di valori mobiliari per conto proprio (dealing) o per conto
terzi (brokerage); b) collocamento e distribuzione di valori mobiliari con (underwriting) o senza
(selling) preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti
dell’emittente; c) gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari; d)
raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari; e) consulenza in materia di valori
mobiliari; f) sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività anche di carattere
promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale
dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto che procede al collocamento, di cui
all’articolo 18-terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974 n°95, convertito con modificazioni,
dalla Legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni.
4
Fino all’emanazione della Legge SIM, i soli intermediari finanziari riconosciuti (legge bancaria
del 1939), che potevano consentire di accedere al pubblico risparmio al singolo investitore, erano
4
In tale ambito, la Legge SIM definisce gli standard generali di comportamento e
le regole di condotta più importanti per lo svolgimento delle attività, che si
richiedeva di osservare sia alle nuove figure di intermediari finanziari sia agli altri
soggetti autorizzati e, sulla base di questa impostazione, finisce con il delineare
un’organica disciplina in materia di comportamenti degli intermediari finanziari,
potendo scindere, all’interno di questa, i livelli di intervento di portata più
generale da quelli più precisi
5
.
Quindi, conformemente con l’impostazione adottata, l’obbiettivo della tutela
dell’investitore non professionale non è stata conseguita con la sola introduzione
di norme di validità, ossia con norme che assicurano i requisiti dell’atto e ne
sanciscono la nullità, ma anche con l’introduzione di norme che riguardano i
comportamenti dell’intermediario finanziario. Il modello di tutela dell’investitore,
delineato all’interno della Legge SIM dagli artt. 6 e 9, si componeva di un nucleo
centrale di regole di comportamento inerenti allo svolgimento delle attività
d’intermediazione, che trovavano puntuale specificazione in standard di condotta
circoscritti in norme primarie e regolamentari
6
.
Tali articoli rappresentano i principi generali di riferimento per le regole più
precise, ma si presentano ispirati a fini in parte differenti, poiché s’intendeva
raggiungere il duplice scopo di consentire le attività di vigilanza e di assicurare
banche, società fiduciarie e agenti di cambio. In dettaglio, secondo la legge bancaria 1939, le
società fiduciarie avevano la funzione di gestire e amministrare beni patrimoniali per conto terzi,
generalmente intestando tali beni alla società stessa; inoltre, erano soggette a vigilanza ministeriale
e autorizzazione amministrativa per svolgere la propria attività. Con l’emanazione della Legge n.
1/1991, è stato disciplinato che le società fiduciarie debbano essere iscritte in una sezione speciale
dell’albo delle società d’intermediazione mobiliare prima di prestare l’esercizio della gestione
patrimoniale. Successivamente, con il D. Lgs. n. 415/1996 è stato stabilito loro l’obbligo di
trasformarsi in società d’intermediazione mobiliare per continuare a svolgere tale attività.
5
F. ANNUNZIATA, Regole di comportamento degli intermediari e riforme dei mercati mobiliari,
Milano, 1993, pag. 269.
6
M. SALVATORE, Servizi d’investimento e responsabilità civile, Milano, 2004, pag. 260.
5
l’adempimento degli obblighi degli intermediari: infatti, mentre l’articolo 9
7
costituiva una disposizione la cui funzione fondamentale era di circoscrivere e
fondare il potere regolamentare della “Commissione nazionale per le società e la
borsa” (c.d. “Consob”)
8
in materia di emanazione di regole di condotta più
analitiche di quelle già previste a livello legislativo, la funzione dell’articolo 6 era
quella di regolare il corpo fondamentale e rigido delle regole di comportamento
con norme di livello primario.
Da tale articolo, in unione con l’art. 9, venivano dedotte le linee guida più
importanti della disciplina posta a garanzia della correttezza dei comportamenti
degli intermediari nello svolgimento delle loro attività.
Tuttavia, l’art. 6 non delinea soltanto criteri generali di comportamento, ma
stabilisce regole di condotta più importanti che richiedono al legislatore italiano di
comportarsi in maniera più analitica e dettagliata
9
.
L’art. 6
10
, denominato “Principi generali e regole di comportamento”, riveste i
panni di un corpo centrale ed essenziale di regole di livello generale, applicabili a
prescindere dall’attività esercitata dall’intermediario finanziario e, allo stesso
tempo, costituisce l’elemento con cui giudicare l’esercizio del potere
regolamentare di competenza delle Autorità di Vigilanza, in particolar modo della
Consob.
7
Art. 9 Legge n. 1/1991 – Vigilanza sulle società d’intermediazione mobiliare.
8
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa è stata istituita con la Legge 7 giugno 1974,
n. 216: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante
disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari”. È
un’autorità dotata di personalità giuridica con la Legge n. 281/1985, autonomia amministrativa
indipendente la cui attività è rivolta alla tutela degli interessi degli investitori, all’efficiente tutela
del risparmio circa i prodotti oggetto degli investimenti e i relativi emittenti, alla trasparenza, allo
sviluppo e il buon funzionamento del mercato mobiliare italiano.
9
F. ANNUNZIATA, op. cit., 1993, pag. 270.
10
Art. 6 Legge 1/1991 – Principi generali e regole di comportamento. 1. Nello svolgimento delle
loro attività le società d’intermediazione mobiliare: a) devono comportarsi con diligenza,
correttezza e professionalità nella cura dell’interesse del cliente (…).
6
Come stabilito dall’art. 9 “la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, determina
(…) le regole di comportamento che le società d’intermediazione mobiliare
devono osservare nello svolgimento delle attività per le quali sono autorizzate,
anche con riferimento allo svolgimento congiunto di più attività. Tali regole,
conformemente ai principi enunciati nell’art. 6, devono tra l’altro ispirarsi
all’obbiettivo di garantire: a) la trasparenza dei prezzi di acquisto e di vendita; b)
che nello svolgimento delle suddette attività non si abbia scambio d’informazioni
e di responsabilità di gestione tra chi opera nelle diverse attività; c) l’interesse
del cliente nella scelta da parte dell’intermediario dei tempi e delle modalità di
esecuzione degli ordini; d) il rispetto delle istruzioni ricevute dal cliente; e) il
rispetto delle modalità di negoziazione prescritte per i mercati regolamentati; f)
la tenuta d’idonee registrazioni relative alle transazioni eseguite che devono
essere conservate per periodi prestabiliti; g) che non sia consentito moltiplicare
le transazioni senza vantaggio per il cliente
11
.
Si ritiene, dunque, che nell’interpretazione dell’art. 6, sia necessario distinguere i
“principi” dalle “regole”, e quindi constatare se, nell’art. 9, secondo comma, siano
stati raggiunti gli “obbiettivi” nel rispetto di quei “principi”.
Per tale motivo, sarebbe necessario un ulteriore distinguo tra “principi” e
“obbiettivi”, ma qualsiasi tentativo sarebbe sostanzialmente fuorviante poiché
trascurerebbe il fatto che la stessa elencazione dell’art. 9 rappresenta una
ripetizione, o al massimo una specificazione, di quanto contenuto all’art. 6.
11
Art. 9 secondo comma, Legge 1/1991 – Vigilanza sulle società d’intermediazione mobiliare: La
CONSOB, d’intesa con la Banca d’Italia, determina, con proprio regolamento da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, le regole di comportamento che le società d’intermediazione mobiliare devono
osservare nello svolgimento delle attività per le quali sono autorizzate, anche con riferimento allo
svolgimento congiunto di più attività. (…)
7
In realtà, i “principi” di cui all’art. 6 e gli “obbiettivi” di cui all’art. 9 devono
essere valutati come la rappresentazione dei criteri generali ai quali sia gli
intermediari autorizzati sia l’Autorità di Controllo nella disciplina regolamentare
devono attenersi
12
.
Perciò, gli artt. 6 e 9 devono essere considerati di uguale importanza dato che
l’uno rappresenta, sotto molti profili, una specificazione dell’altro.
Per quanto attiene la distinzione tra i “principi” e le “regole”, di cui agli artt. 6 e
9, essa risulta particolarmente difficoltosa in quanto non è di facile intuizione
scorgere i criteri interpretativi per identificare i due livelli; più precisamente, sul
piano generale si può asserire che i “principi” dovrebbero raffigurare norme di
portata generale, riguardanti l’esercizio di ogni attività in essere all’art. 1, Legge
n. 1/1991, e, inoltre, rispetto alle “regole”, dovrebbero integrare norme di più
ampia formulazione, come clausole e criteri generali. Perciò, sembra ragionevole
affermare che le “regole” sono da identificarsi nelle norme regolamentari, mentre
tutto ciò che è contenuto nelle norme primarie è da considerarsi “principio”
13
.
Considerando la formulazione letterale degli artt. 6 e 9 della Legge SIM, appare
evidente che la clausola generale in materia di comportamento degli intermediari
sia rappresentata, come disposto dall’art. 6, lett. a), dal rispetto dei doveri generali
di diligenza, correttezza e professionalità ai quali gli intermediari autorizzati
devono attenersi nello svolgimento della propria attività
14
; l’ampia portata di
questa norma, la rende idonea a ricomprendere tutti gli altri “principi”, poiché, tali
12
F. ANNUNZIATA, op. cit., 1993, pag. 273.
13
F. ANNUNZIATA, op. cit., 1993, pag. 273 e ss..
14
Art. 6, lett. a), Legge 1/1991 – Principi generali e regole di comportamento: Nello svolgimento
delle loro attività le società d’intermediazione mobiliare devono comportarsi con diligenza,
correttezza e professionalità nella cura dell’interesse del cliente.
8
doveri costituiscono una specificazione del generale obbligo di comportamento di
cui all’art. 6.
Un secondo principio di comportamento, disciplinato dall’art. 6 lettere b), c), e),
g) e dall’art. 9, secondo comma, può essere identificato nell’obbligo di
informazione e di trasparenza nei confronti del cliente, secondo il quale gli
intermediari autorizzati devono preoccuparsi di assicurare e garantire ai propri
clienti la più ampia e completa informazione in materia sia di investimenti sia di
clausole contrattuali.
Un terzo principio di portata generale, disciplinato dall’art. 6 lettera g) e dall’art.
9, secondo comma, lettera g), riguarda l’esigenza di regolamentare le situazioni di
conflitto d’interessi, obbligando l’intermediario ad adottare comportamenti
specifici idonei ad attenuare il rischio che le situazioni di conflitto comportano.
Un quarto principio, art. 6 lettere d) e f) e art. 9 lett. d), riguarda gli obblighi di
cooperazione imposti all’intermediario nei confronti del cliente, evitando che
l’intermediario si limiti all’esecuzione di istruzioni impartitegli dal cliente, in
funzione di mero esecutore anziché consulente.
Un’analisi specifica di tali principi di comportamento verrà svolta nel capitolo
successivo.
1.2. Evoluzione normativa. Il D. Lgs 1º settembre 1993, n. 385: Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia
Il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, “Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia”, ha attribuito per la prima volta nell’ordinamento
italiano un assetto organico agli intermediari finanziari.
9
La nuova legge bancaria ripartiva gli intermediari finanziari in abilitati ex lege,
iscritti all’elenco generale di cui all’art. 106
15
e iscritti all’elenco speciale di cui
all’art. 107
16
.
Nel primo elenco sono raggruppati tutti gli intermediari che svolgono la propria
attività in via prevalente non nei confronti del pubblico
17
, mentre nel secondo
rientrano quei soggetti caratterizzati da un rischio sistemico
18
.
Gli intermediari finanziari vengono posti sullo stesso livello delle banche, anche
se continuano a differenziarsi da quest’ultime per il fatto di non poter svolgere
nello stesso momento sia la raccolta di risparmio tra il pubblico sia l’esercizio del
credito [Come disciplinato dall’art. 10, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 385/1993,
l’esercizio dell’attività bancaria è riservato alle banche e, tale attività, è intesa
come la raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito]. Essi,
possono esercitare solamente attività finanziaria, con eccezione di riserve di
attività previste dalla legge
19
.
In base al titolo VI, “Trasparenza delle condizioni contrattuali”, vengono regolate
le norme in materia di trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie, in
15
Art. 106, D. Lgs. n. 385/1993 – Elenco generale. 1. L’esercizio nei confronti del pubblico delle
attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di
prestazione di servizi di pagamento e d’intermediazione in cambi è riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall’UIC. (…)
16
Art. 107, D. Lgs. n. 385/1993 – Elenco speciale. 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca
d’Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all’attività svolta, alla dimensione e al
rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari
finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia. (…)
17
Art. 113, D. Lgs. n. 385/1993 – Soggetti non operanti nei confronti del pubblico. 1. L’esercizio
in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell’art. 106, comma 1, è
riservato ai soggetti iscritti in un’apposita sezione dell’elenco generale. Il Ministro del tesoro
emana disposizioni attuative del presente comma. 2. Si applicano l’art. 108 e, con esclusivo
riferimento ai requisiti di onorabilità, l’art. 109.
18
È il rischio che fa riferimento all’andamento del ciclo economico del mercato.
19
A. DONVITO, G. RODDI, L. FERRAJOLI, F. SILLA, Commentario alla nuova legge bancaria,
Milano, 1993, pag. 191.
10
origine contenute nella Legge n. 154/1992, e in quelle di credito al consumo, in
origine disciplinate dagli artt. 18-24 della Legge n. 142/1992.
Le norme relative alle operazioni bancarie e finanziarie trovano riferimento
all’interno della legge all’art. 115, nella quale vengono disciplinati i soggetti
destinatari della normativa sul principio di trasparenza, ossia banche, intermediari
finanziari e altri soggetti, che il Ministro dell’economia e delle finanze può
individuare, in considerazione dell’attività svolta [art. 115, 2° comma, D. Lgs. n.
385/1993 – Ambito di applicazione].
Per i soggetti indicati nell’art. 115, in base all’art. 116
20
, “Pubblicità”, vengono
posti doveri di carattere informativo nei confronti dei possibili beneficiari di
prodotti bancari e strumenti finanziari, riguardo le condizioni economiche dei
contratti e le rispettive clausole, prima che diventino vincolanti, da eseguire
mediante la pubblicità delle stesse in ciascun locale “aperto al pubblico”.
L’informazione, tuttavia, non è l’unico onere a carico dell’intermediario, in
quanto vi sono obblighi informativi durante la fase negoziale e durante lo
svolgimento del rapporto
21
.
Come accennato, il Testo Unico Bancario pone regole precise in materia di
trasparenza negoziale, regolando in modo puntuale tutti gli accordi, relativi ai
servizi bancari e finanziari, redatti da intermediari finanziari (o banche) con i
risparmiatori. Antecedentemente alla norma sul principio della trasparenza, il
contratto tra un intermediario finanziario (o una banca) e un cliente veniva redatto
20
Art. 116, D. Lgs. n. 385/1993 – Pubblicità.
1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi d’interesse, i prezzi, le spese per
le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai
servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli
interessi. Non può essere fatto rinvio agli usi. (…)
21
M. PORZIO, F. BELLI, G. LOSAPPIO RISPOLI, M., FARINA, V. SANTORO, Testo unico bancario:
commentario, Milano, 2010, pag. 957.
11
secondo i regolamenti del codice civile, ossia dalle condizioni generali dei
contratti, dalle norme bancarie, oltre che dai principi generali in tema contrattuale
e dai singoli istituti del codice civile.
Con il Testo Unico Bancario, le regole sulla forma sono disciplinate dall’art.
117
22
, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, e sono applicate anche al “contratto quadro”
relativo ai servizi di pagamento.
Secondo il 1° comma, i contratti devono essere stipulati per iscritto e una copia
deve essere consegnata al cliente.
Se dovesse essere omessa la forma scritta vi è l’annullabilità del contratto (art.
117, 3° comma) e, tali invalidità, secondo l’art. 127, 2° comma, possono essere
fatte valere solo dal cliente (c.d. nullità relativa)
23
.
Inoltre, secondo l’art. 119
24
, 1° comma, Testo Unico Bancario, gli intermediari
finanziari sono obbligati a fornire ai propri clienti, solo per i contratti di durata,
informazioni inerenti l’andamento del contratto.
22
Art. 117, D. Lgs. n. 385/1993 – Contratti.
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere
stipulati in altra forma.
3. Nel caso d’inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i
contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. (…)
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la
determinazione dei tassi d’interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che
prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso d’inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si
applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o
di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle
passive; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le
corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
23
A. DONVITO, G. RODDI, L. FERRAJOLI, F. SILLA, Commentario alla nuova legge bancaria,
Milano, 1993, pag. 203 e ss..
24
Art. 119, 1° comma, D. Lgs. n. 385/1993 – Comunicazioni periodiche alla clientela. 1. Nei
contratti di durata i soggetti indicati nell’articolo 115 forniscono per iscritto al cliente, alla
scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione completa e
chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della
comunicazione.
12
In altre parole devono fornire in forma scritta al cliente, alla scadenza del
contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione completa e
chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
Spetterà al CICR
25
il compito di specificare le modalità e il contenuto della
comunicazione.
In proposito la legislazione postula i principi di comprensibilità e di completezza
in modo da rendere uniforme tutta la totalità delle comunicazioni periodiche
annuali ai risparmiatori.
1.3. Evoluzione normativa. Il D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415: Il Decreto
Eurosim.
Il D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (c.d. “Decreto Eurosim”) è stato emanato per il
recepimento delle direttive comunitarie n. 93/22/CEE e n. 93/6/CE, in materia,
rispettivamente di “servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari”
26
e di
“adeguatezza patrimoniale delle imprese d’investimento e delle banche”
27
.
25
Comitato Interministeriale per il Credito e il risparmio che ha compiti di vigilanza sul credito e
sulla tutela del risparmio.
26
La direttiva 93/22/CEE è stata approvata dal Consiglio del 10 maggio 1993 relativa ai servizi
d’investimento nel settore dei valori mobiliari; tale direttiva diede attuazione al principio del
mutuo riconoscimento ed a quello della licenza unica, riconoscendo la possibilità per le banche
comunitarie di stabilire una succursale nel territorio della Repubblica Italiana (art. 15, terzo
comma, T.U. bancario) o di esercitare direttamente le attività ammesse al mutuo riconoscimento
senza stabilimento di una succursale sul territorio (art. 16, terzo comma, T.U. bancario). (Cfr. L.
ZITIELLO, Decreto Eurosim: la disciplina degli intermediari e delle attività, in Le Società, 1996,
pag. 1010). Delinea, inoltre, le rispettive competenze dello Stato d’origine e di quello ospitante,
attribuendo, rispettivamente, l’emanazione e il rispetto delle norme prudenziali al primo (secondo
l’art. 10) e le norme di comportamento al secondo (secondo l’art. 11).
27
La direttiva 93/6/CEE è stata approvata dal Consiglio del 15 marzo 1993 in materia di
adeguatezza patrimoniale delle imprese d’investimento e degli enti creditizi; tale direttiva prevede
un’organizzazione delle norme per quanto concerne l’autorizzazione e la continuazione delle
attività delle imprese d’investimento. L’obbiettivo principale è di consentire alle imprese
d’investimento autorizzate allo svolgimento della propria attività dalle Autorità competenti del
loro Stato membro di origine e sottoposte alla vigilanza delle medesime autorità di stabilire
succursali e di prestare liberamente servizi negli altri Stati membri (Cfr. G. F CAMPOBASSO,
Manuale di diritto commerciale, Milano, 2007, pag. 467).
13
Tale decreto, abrogandola, ha rinnovato totalmente la disciplina dettata solo 5 anni
prima dalla Legge n. 1/1991, tanto da farla apparire come una sorta di relitto
storico
28
.
29
Il capo III del titolo I del Decreto Eurosim, stabilisce la disciplina in materia di
svolgimento dei servizi da parte dei soggetti abilitati
30
e, specificamente, l’art. 17,
sul modello della Legge SIM, determina quali siano i criteri generali di
comportamento cui sono tenute le imprese d’investimento e le banche,
introducendo, però, rilevanti innovazioni per quanto concerne sia il profilo
sostanziale sia il profilo terminologico.
Tale articolo stabilisce cinque “criteri generali” di svolgimento dei servizi
d’investimento, i quali ricalcano quanto disposto dall’art. 11
31
della direttiva
comunitaria n. 93/22/CEE; essi considerano sia i profili relativi ai rapporti tra
intermediari e investitori sia i profili relativi all’organizzazione e alle procedure
aziendali.
Tuttavia, l’art. 17 non ricalca letteralmente l’art. 11 della direttiva comunitaria,
presentando differenze lessicali e terminologiche.
28
A. PATRONI GRIFFI, Il “Decreto Eurosim” e l’offerta fuori sede di strumenti finanziari e di
servizi d’investimento, in Giur. Comm., 1997, pag. 5.
29
Cfr. l’art. 66, D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, riguardo l’abrogazione delle disposizioni della
Legge n. 1/1991. Il primo comma dell’art. 66, individua le norme delle Legge n. 1/1991 sottoposte
ad abrogazione differita, ossia rimangono in vigore fino all’emanazione di norme regolamentari da
parte delle autorità competenti. Il secondo comma stabilisce l’abrogazione di tutte le norme della
Legge n.1/1991 ad eccezione dell’art. 4, 2°comma, dell’art. 7, 4°comma, dell’art. 9, commi 12, 13,
14, 15, 16, dell’art. 16, 3°comma, dell’art. 19, 2°comma, dell’art. 20, commi 9 e 10, e dell’art. 21.
30
Art. 2, D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 – Soggetti abilitati. 1. L’esercizio professionale nei
confronti del pubblico dei servizi d’investimento è riservato alle imprese d’investimento e alle
banche, ai sensi delle disposizioni del presente decreto. (…)
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Art. 11, Direttiva 93/22/CEE del Consiglio del 10 maggio 1993 relativa ai servizi
d’investimento nel settore dei valori mobiliari. 1. Gli Stati membri elaborano le norme di
comportamento che le imprese d’investimento devono osservare in permanenza. Tali norme
devono porre in atto almeno i principi di cui ai trattini seguenti e devono essere applicate in modo
da tenere conto della natura professionale della persona a cui è fornito il servizio. (…)
14
Considerando l’art. 11 della direttiva europea, il legislatore comunitario si è infatti
limitato a definire i principi cui gli Stati membri dovranno ispirarsi nell’elaborare
le regole di condotta, senza compiere una vera e propria opera di armonizzazione,
stabilendo che le imprese d’investimento debbano rispettare le regole di
comportamento e di condotta dello Stato membro di appartenenza del proprio
cliente e non i principi del proprio Paese di origine
32
.
Interpretando l’art. 17 si osserva come si tratti di principi e regole di carattere
generale, ossia senza alcun cenno alla varietà dei servizi finanziari e
d’investimento, in modo da poter essere applicabili a tutti i soggetti autorizzati
allo svolgimento dei propri servizi. In altre parole, nell’art. 17 vengono stabilite
norme di comportamento generali alle quali gli intermediari autorizzati devono
conformarsi per assicurare la correttezza del comportamento delle imprese
d’investimento e delle banche.
Tali regole generali possono essere ripartite in tre categorie: 1) principi di
carattere generale, cui deve essere uniformato il comportamento dei soggetti
abilitati, ossia diligenza, correttezza e trasparenza, in modo da garantire sia
l’interesse dei clienti sia l’integrità dei mercati
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; 2) regole riguardanti gli obblighi
informativi, ossia informare l’investitore in modo da permettere allo stesso di
esprimere scelte adeguate in materia di investimenti, e regole concernenti le
32
G. FERRARINI e P. MARCHETTI, La riforma dei mercati finanziari, Milano, 1998, pag. 418.
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A differenza della formulazione dell’art. 6, comma 1°, lett. a), Legge n. 1/1991, nell’art. 17 D.
Lgs. n. 415/1996, vi è un ampliamento della tutela, ossia non più orientata soltanto verso il singolo
investitore, ma alla generale stabilità della società d’intermediazione e al buon funzionamento dei
mercati. Inoltre, in suddetto articolo, vi è l’introduzione del criterio della “trasparenza” che va a
sostituire quello della “professionalità”, poiché la diligenza, secondo le norme di diritto comune,
nell’adempimento delle obbligazioni inerenti allo svolgimento di un’attività professionale, deve
essere valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata (cfr. art. 1176, 2° comma, codice
civile), e quindi non può essere disgiunta dalla professionalità ai fini del criterio di responsabilità.