Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit medica
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ruolo essenziale l apporto conoscitivo e le competenze tecniche offerte dal
professionista.
In mancanza di una disciplina codicistica dettagliata sulla nozione di professione
intellettuale, essenziale Ł l apporto della dottrina, la quale ha individuato alcuni
elementi caratteristici della suddetta attivit . In particolare la prestazione del
professionista intellettuale consisterebbe nell esercizio di un attivit caratterizzata
dall impiego di intelligenza e cultura in misura prevalente rispetto al lavoro
manuale4, contraddistinta per l autonomia‚ la discrezionalit , la personalit ,
l intellettualit e la professionalit .
L autonomia comporta la facolt da parte del professionista di esercitare la
propria attivit in una sfera di piena libert , con la possibilit di determinare gli
ambiti e gli spazi entro cui muoversi ed effettuare le proprie scelte5. La nozione di
autonomia non va intesa in senso assoluto, al punto di renderla equivalente al
concetto di libera professione, potendo essa coesistere con un rapporto di lavoro
subordinato.
La discrezionalit consiste nel potere del professionista di scegliere quali
comportamenti tenere e quali mezzi tecnici adottare che egli ritenga
maggiormente idonei a realizzare il risultato sperato; tale ambito di scelta coesiste
con il rispetto delle regulae artis, le quali fungono da paramentro per la
determinazione della condotta esigibile.
4
BALDASSARRI, La responsabilit civile del professionista ‚ in Trattati a cura di Paolo Cendon,
Milano, 2006, 1 ss.
5
BALDASSARRI, La responsabilit civile del professionista ‚ cit., 8.
Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit medica
8
Il requisito della personalit ha una sua consacrazione legislativa nell art. 2232
c.c., il quale dispone testualmente nella sua prima parte: Il prestatore d opera
deve eseguire personalmente l incarico assunto . La personalit Ł un elemento
che attiene alla natura fiduciaria del rapporto tra cliente e professionista, nel quale
rileva l intuitus personae, senza per implicare l infungibilit (oggettiva e
soggettiva) della prestazione6. Il requisito della personalit , inteso come eleme nto
fondante di una relazione fiduciaria, determina l insorgere di obblighi di
riservatezza, informazione, fedelt , venendo cos a d incidere sul fondamento della
responsabilit del professionista.
L obbligo di esecuzione personale della prestazione non toglie la possibilit
riconosciuta al professionista di avvalersi di sostituiti o ausiliari:
nell adempimento della propria prestazione - continua l art. 2232 - il
professionista potr avvalersi dell ausilio di sostituiti o ausiliari sotto la propria
responsabilit e direzione , semprechŁ sia consentita dal contratto o dagli usi e
non sia incompatibile con l oggetto della prestazione . Il fatto che il legislatore
ponga limiti rigorosi alla spersonalizzazione dell attivit , costituisce prova della
rilevanza dell esecuzione personale dell incarico d a parte del professionista
intellettuale.
Il principio di personalit Ł stato per lungo tempo considerato un ostacolo alla
possibilit di esercizio della prestazione intellet tuale da parte di enti collettivi,
anche alla luce del divieto sancito dall art. 2 della Legge n. 1815 /1939: sulla base
6
Si veda PERULLI, Il lavoro autonomo. Contratto d opera e professioni intellettuali, Milano, 1996,
515-516.
Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit medica
9
dell impostazione legislativa previgente, si riteneva che - in caso di esercizio
collettivo della professione - dovesse necessarimanete farsi ricorso al contratto
d appalto. Con l abrogazione del suddetto divieto, avvenuto con Legge 7 agosto
1997 n. 266, il principio di personalit deve essere reinte rpretato in senso
funzionale, come possibilit che si possa instaurar e una relazione fiduciaria tra
cliente e chi si assume l obbligo di eseguire la prestazione7.
Si parla di intellettualit della prestazione, ad indicare l importanza assunta dalla
cultura e dalla intelligenza del soggetto che la svolge. Tale carattere Ł strettamente
legato alla professionalit .
Secondo parte della dottrina8 un ulteriore peculiarit che contraddistingue le
professioni intellettuale Ł costituita dalla professionalit ‚ intesa come stabilit
dell attivit svolta in maniera abituale e continua tiva. In base ad un diverso
indirizzo il termine professione dovrebbe intendersi come attivit valutabile
tecnicamente anche se non esercitata in modo stabile e continuativo; a sostegno di
tale orientamento, si pu notare come la disciplina codicistica di cui agli artt. 2230
e ss. non menzioni il carattere occasionale o stabile dell attivit come limite
all applicabilit dei suddetti articoli.
Passati brevemente in rassegna gli elementi caratteristici delle professioni
intellettuali elaborati dalla dottrina, Ł necessario ora procedere all analisi del
contratto d opera intellettuale come strumento normale dell esercizio della attivit
7
CAFAGGI, Responsabilit del professionista , in Digesto sez. civ., XVII, 1998, 167.
8
Vedi SANTORO PASSARELLI, Professioni intellettuali, in Novissimo Digesto, XIV, Torino, 1967,
24.
Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit medica
10
professionale9, la cui disciplina trova la propria collocazione all interno del Titolo
III, libro V del codice civile, dedicato al lavoro autonomo. Il legislatore, accanto
al contratto d opera regolato nel Capo I, regola pure il contratto d opera
intellettuale nel successivo Capo II.
I due tipi contrattuali, pur distinti per natura e disciplina, hanno un loro stretto
collegamento alla luce dell art. 2230 del codice, i l quale stabilisce l applicabilit
delle disposizione del Capo I al contratto d opera intellettuale in quanto
compatibili. A questo proposito contratto d opera e contratto d opera
professionale possono considerarsi come due species appartenenti allo stesso
genus, ciascuna dotata di caratteristiche e peculiarit sue proprie10.
Il contratto d opera intellettuale pu definirsi co me quel contratto in forza del
quale un soggetto (professionista intellettuale) assume l obbligo nei confronti di
un altro soggetto (cliente) di eseguire dietro compenso od onorario [ ] una
prestazione di contenuto, per l appunto, intellettuale 11. Rispetto al contratto
d opera si contraddistingue per la diversa natura della prestazione: mentre il primo
ha ad oggetto necessariamente la realizzazione di un risultato (un opus) - tale che
in caso di mancata realizzazione si configurer un inadempimento del prestatore -
nel contratto d opera intellettuale l attivit dovu ta consiste in un comportamento
diligente ed esperto, unito all impiego di mezzi idonei a realizzare uno scopo, e il
9
ASSANTI, Le professioni intellettuali e contratto d opera, cit., 843.
10
ASSANTI, Le professioni intellettuali e contratto d opera, cit., 851.
11
Vedi GABRIELLI, La r.c. del professionista: generalit , in La responsabilit civile , Torino, 1998,
230.
Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit medica
11
mancato raggiungimento del fine desiderato comporter l inadempimento del
professionista solo se questo sia conseguenza di colpa o dolo a lui imputabili.
Queste ultime considerazioni rimandano alla diversa natura della obbligazione
nascenti dai due tipi contrattuali e cioŁ alla distinzione tra obbligazione di mezzi e
di risultato, che ci apprestiamo ad analizzare.
2. L’obbligazione del medico. Natura.
Il medico Ł un professionista intellettuale, titolare di laurea in medicina e
chirurgia, abilitato ad esercitare assistenza sanitaria in funzione di prevenzione,
diagnosi e cura; l esercizio di tale attivit presu ppone il superamento di prove
volte ad accertare le competenze tecniche e l iscrizione presso l albo
professionale12.
La responsabilit del medico costituisce terreno d elezione privilegiato della
discussa categoria dogmatica che distingue le obbligazioni di mezzi e le
obbligazioni di risultato13. Tale classificazione tradizionalmente accolta d alla
giurisprudenza e sottoposta ad una recente critica da molta parte della dottrina - si
basa sull idea che esistano due tipi di obbligazione, cui corrispondano due distinti
12
Vedi BALDASSARRI, La responsabilit civile del professionista ‚ cit., 1092.
13
La distinzione, elaborata alla fine degli anni venti in Francia da Demouge, tra obligation de
moyen e obligation de rŁsultat ha incontrato grande successo nella dottrina e nella giurisprudenza
ed Ł stata ricostruita autorevolmente in Italia da Luigi Mengoni. Vedi MENGONI, Obbligazioni di
mezzi e obbligazioni di risultato, in Riv. dir. comm., 185 ss., 280 ss., 366 ss.
Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit medica
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criteri di responsabilit : l art. 1176 per le obbli gazioni di mezzi, l art. 1218 per le
obbligazioni di risultato14.
In quanto professionista intellettuale, quella del medico viene comunemente
considerata come obbligazioni di mezzi (o di diligenza): in tale contesto - sostiene
Mengoni - l oggetto del diritto di credito vantat o dal paziente non Ł l effettivo
soddisfacimento primario dell interesse del creditore, bens un comportamento
idoneo a dare principio ad un processo di mutamento ( o di conservazione) 15 in
relazione ad un risultato utile, l esito del quale dipende da fattori esterni e non
pienamente controllabili; il debitore dunque non promette un risultato, bens solo i
mezzi , le misure che siano idonee a raggiungerlo 16.
Nell obbligazione del medico, quindi, il «risultato» dovuto non coincide con la
guarigione, bens con un complesso di misure idonee a favorire la guarigione e
nello svolgimento di un attivit che deve obiettiva mente tendere al
soddisfacimento dell interesse del paziente; in breve nella buona cura17.
PerchØ possa dirsi adempiuta la sua obbligazione, il medico deve porre in essere
un comportamento professionalmente adeguato nel rispetto del dovere di
14
Vedi NIVARRA, La responsabilit civile dei professionisti (medici , avvocati, notai): il punto
sulla giurisprudenza , in Europa e dir. priv., 2000, 518 ss.
15
MENGONI, Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, cit. 189. L autore mette in risalto la
relativit dei concetti di «mezzo» e «risultato», sottolineando come un fatto valutato come mezzo
in ordine ad un fine successivo rappresenta gi un risultato quando sia considerato in se stesso,
come termine finale di una serie teleologica piø limitata ; inoltre l interesse-presupposto
dell obbligazione Ł sempre orientato al mutamento o conservazione di una situazione iniziale, ma
non sempre il contenuto del rapporto obbligatorio coincide con la sua realizzazione .
16
MENGONI, Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, cit. 189. Talvolta la tutela
giuridica Ł circoscritta ad un interesse strumentale: in tali ipotesi il fine tutelato (risultato dovuto)
non Ł che un mezzo nella serie teleologica che costituisce il contenuto dell interesse primario del
creditore .
17
MENGONI, Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, cit. 189.
Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit medica
13
diligenza ex art. 1176, 2 comma cc: si tratta dell e diligenza del professionista
medio, esercente la propria attivit con scrupolo ed ade guata preparazione,
comprendente la conoscenza di tutti i rimedi che non siano ignoti alla scienza ed
alla pratica della medicina. Di modo che il mancato raggiungimento del risultato
sperato dal paziente non assume alcuna rilevanza sul piano della responsabilit ,
nel caso in cui il medico abbia agito diligentemente.
In base allo schema consolidato peraltro attualme nte superato dalle Sezioni
unite della Cassazione18 - nelle obbligazioni di risultato la diligenza ha un ruolo
circoscritto: il debitore risponde se non prova che il ritardo o l inadempimento Ł
dovuto a impossibilit a lui non imputabile (art. 1 218); nelle obbligazioni di mezzi
essa assume rilevanza in relazione alla determinazione della quantit e qualit
dell attivit dovuta e viene a costituire il criter io per valutare se vi sia stato esatto
adempimento: perchØ il debitore risponda, Ł necessario che il creditore provi in
giudizio la mancata diligenza, l imprudenza o l imp erizia del medico.
Peraltro, a partire dalla sentenza delle Sezioni unite del 2001 n. 1353319, integrata
da tre importati sentenze del 200420, la giurisprudenza stabilisce che posta la
natura contrattuale della responsabilit del medico dipendente e della struttura
essa Ł soggetta al regime dell art. 1218 c.c.: di conseguenza spetter al paziente-
creditore l onere di allegare la colpa-inadempimento del medico debitore e non
18
Cfr. da ultimo Cass., 11-1-2008, n. 577, in Danno e resp., 2008, 788. VINCIGUERRA, Nuovi (ma
provvisori?) assetti della responsabilit medica, in Danno e resp., 2008, 795.
19
Cass., 30-10-2001, n. 13533, in Foro it., 2002, 769, con nota di LAGHEZZA.
20
Cass., 19-5-2004, n. 9471; Cass., 28-5-2004, n.10297; Cass., 21-6-2004, n. 11488, tutte riportate
da DE MATTEIS, La responsabilit medica ad una svolta? , in Danno e resp., 2005, 23 ss.
Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit medica
14
anche di provarla, mentre il medico (o la struttura) dovranno dare la prova della
dovuta diligenza o del fortuito, indipendentemente dalla natura facile o difficile
della prestazione.
La distinzione teorica non incide propriamente sulla distribuzione dell onere
probatorio, bens sul contenuto della prova dovuta dal creditore: per le
obbligazioni di mezzi l inosservanza delle regole tecniche, la mancata di ligenza
(colpa del debitore); per le obbligazioni di risultato la mancanza del risultato
dedotto nell obbligazione.
Gi da alcuni decenni la dottrina - sulla scorta de ll insegnamento di Luigi
Mengoni - non manca di sottolineare le incongruenze teoriche della suddetta
distinzione mezzi-risultato21, precipuamente nel settore della responsabilit
medica, ove si dubita l inquadramento della presta zione del medico tra le
obbligazioni di mezzi valga realmente a definire il relativo regime di
responsabilit 22. In particolare tale bipartizione ha subito un erosione, soprattutto
a seguito di alcuni interventi della Cassazione, volti ad evitare che sotto lo
schermo dell obbligazione di mezzi si potesse conseguire un impunit di fatto del
medico, anche nel caso di risultato sperato facil mente realizzabile.
La prima pronuncia della Suprema Corte che ha posto le basi per una revisione
critica della dicotomia tra obbligazioni di mezzi e di risultato Ł stata la sentenza
21
Sempre MENGONI, Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, cit., 188, il quale cos si
esprime: Una distinzione delle obbligazioni che en unci l idea di un risultato dovuto soltanto con
riguardo a una categoria, ha il grave difetto di lasciar credere che, nei rapporti appartenenti alla
categoria opposta (obbligazioni di mezzi), oggetto del diritto di credito sia solo un contegno del
debitore, per sØ considerato .
22
Vedi QUADRI, La responsabilit medica tra obbligazioni di mezzi e di risultato, in Danno e
resp., 1999, 1171.
Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit medica
15
della Cassazione 21 dicembre 1978 n. 614123, la quale ha dato rilievo alla
distinzione tra interventi «di facile esecuzione» ed interventi che implichino la
«soluzione di problemi tecnici di speciale difficolt », riconnettendo al grado di
difficolt dell intervento un differente regime pro batorio. L intervento Ł di facile
esecuzione quando non richieda una particolare abilit , esse ndo sufficiente una
preparazione professionale ordinaria ed il rischio di esito negativo o addirittura
peggiorativo Ł minimo ; qualora il cliente provi in giudizio che l intervento
effettuato era di facile esecuzione e che ne Ł conseguito un risultato peggiorativo
non pu non presumersi la inadeguata o non diligen te esecuzione della
prestazione , in base ad una regola di comune esper ienza basata sull id quod
plerumque accidit.
Il ragionamento della Cassazione dunque, pur considerando quella del medico
come obbligazione di mezzi, procede ad una diversa distribuzione dell onus
probandi in relazione al grado di difficolt della prestazi one eseguita, attraverso la
tecnica delle presunzioni: una volta provata dal cliente la facilit dell intervento e
un risultato peggiorativo, spetter al medico dar l a prova contraria e cioŁ di aver
eseguito adeguatamente e diligentemente la prestazione professionale e che l esito
peggiorativo fu causato dal sopravvenire di un evento imprevisto e imprevedibile
23
Cass., 21-12-1978, n. 6141, in Giur. it., 1979, 953. Si trattava di un intervento chirurgico volto
correggere un plantismo plantare di un soggetto, seguito da un ingessatura maldestra dell arto, la
quale aveva provocato un infezione e la conseguente distorsione del piede sinistro. In
conseguenza del grave errore tecnico nel corso dell operazione di ingessatura, l attore aveva subito
una perdita della capacit lavorativa pari al 30%. La domanda veniva respinta sia in primo grado
(Tribunale di Napoli) che in appello.
Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit medica
16
secondo l ordinaria diligenza professionale ; al co ntrario lo stesso dovr
rispondere anche in caso di colpa lieve.
Se l intervento Ł di difficile esecuzione - richiedendo una notevole abilit e
comportando un alto margine di rischio - Ł il cliente a dover provare con
precisione e particolareggiatamente il modo di esecuzione dell intervento
operatorio nelle sue varie fasi, nonchØ [ ] delle o perazione postoperatorie ; ed il
regime di responsabilit sar quello attenuato dell art. 2336 c.c., limitato al dolo o
alla colpa grave del medico.
La dottrina ha espresso interpretazioni differenti in ordine alla sentenza citata:
secondo un prima linea ermeneutica tale pronuncia rappresenterebbe un artificio,
un espediente retorico piuttosto maldestro 24, che determina la conversione della
obbligazione medica in obbligazione di risultato. Infatti la presunzione che viene
ricollegata alla dimostrazione dell esito peggiorativo e la constatazione che essa
possa essere superata solo dimostrando una causa estranea, inducono a concludere
che l esito favorevole dell intervento debba consid erarsi risultato dovuto 25;
l oggetto dell obbligazione in sostanza non consist erebbe piø nella osservanza
della diligenza richiesta ex art. 1776, 2 comma, m a nel buon esito
dell operazione26. Vi Ł poi chi (soprattutto tra le file della professione medica) fa
sentire la propria voce, denunciando come la responsabilit medica si stia
affiancando ad una dimensione para-oggettiva, essendosi trasformato il richiamo
24
CASTRONOVO, Profili della responsabilit medica , in Vita not., 1997, 1227.
25
In questi termini ad esempio QUADRI, La responsabilit medica tra obbligazioni di mezzi e di
risultato, cit., 1173.
26
MAZZAMUTO, Note in tema di responsabilit civile del medico , in Europa e dir. priv., 2001, 520.
Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit medica
17
alla diligenza ex art. 1176, 2 comma in una sorta di norma in bi anco27. A
sostegno di questa impostazione vi sarebbe la costante utilizzazione in sede
processuale del principio res ipsa loquitur, circostanza che farebbe presumere
l intenzione da parte dei giudici di salvare formalmente la fondatezza della
distinzione dogmatica e nel contempo scavalcarla al fine di accordare maggiore
tutela al paziente danneggiato.
La critica ora esaminata coglie nel segno la recente evoluzione della
giurisprudenza sulla questione, tendente al superamento dello schema dogmatico
mezzi-risultato: nonostante esso abbia rivestito un importante valenza descrittiva
e ricostruttiva sul piano dell individuazione dell oggetto della prestazione, rispetto
al quale valutare l adempimento del debitore28, Ł evidente come si tratti di una
discussa dicotomia , il cui rigore necessita di es sere attenuato.29 In altre parole la
reiterazione della distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato rappresenta
una formula tralaticia, che nasconde l elaborazione di un diverso regime di
responsabilit 30.
27
Vedi FRATI, DI LUCA, CORRADO, DELL ERBA., La diligenza, il medico, la struttura sanitaria, in
Riv. it. med. leg., 2006, 464 ss.
28
In questo senso vedi PARADISO, La responsabilit medica: dal torto al contratto , in Riv. dir.
civ., 2001, 329, il quale pur rifiutando la distinzione mezzi - risultato sul piano della disciplina,
censura un atteggiamento eccessivamente radicale da parte della dottrina prevalente, la quale
nell ansia di liberarsi di una categorizzazione in gombrante, commette poi l errore di respingere in
toto la configurazione e assimila in un unica figura tutte le obbligazioni, a prescindere dal loro
contenuto [ ] .
29
Si vedano rispettivamente Cass., 8-8-1985, n. 4394, in Foro it., 1986, 121 e Cass., 6-2-1998, n.
1286, in Danno e resp., 1998, 343.
30
MAZZAMUTO, in tema di responsabilit civile del medico , cit., 519.
Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit medica
18
A partire dalla sentenza n. 11488 del 200431, la Cassazione pone le basi per il
superamento della dicotomia mezzi- risultato, fissando un inversione dell onere
della prova a carico del medico o della struttura, indipendentemente dalla natura
facile o difficile dell intervento. Si dovr attend ere l intervento a Sezioni unite del
200832, perchØ si possa assistere al definitivo commiato della distinzione in
esame33: i giudici stabiliscono che distinzione tra obbli gazioni di mezzi ed
obbligazioni di risultato, che se pu avere una fun zione descrittiva, Ł
dogmaticamente superata, quanto meno in tema di riparto dell’onere probatorio
[ ] : infatti si tratta di una classificazione spe sso utilizzata al fine di risolvere
problemi di ordine pratico, quali la distribuzione dell’onere della prova e
l’individuazione del contenuto dell’obbligo alla quale non pu piø riconoscersi
fondamento34.
L esame fin qui sviluppato richiede una visuale di piø ampio respiro entro cui
leggere le ragioni profonde che hanno spinto gli operatori del diritto ad un
radicale mutamento dell indirizzo interpretativo o come criticamente sottolinea
qualcuno a vere proprie acrobazie argomentative : si tratta del risultato di un
processo volto ad accrescere la tutela al paziente, dando attuazione al valore
costituzionale della tutela della salute (art. 32 Cost.), profilo essenziale della
31
Cass., 21-6-2004, n. 11488, riportata da DE MATTEIS, La responsabilit medica ad una svolta? ,
in Danno e resp., 2005, 23 ss. La sentenza, peraltro, continua a considerare formalmente quello del
medico quale obbligazione di mezzi; tuttavia le scelte effettuate fanno deporre a favore del
superamento della distinzione in esame, poichØ grava in ogni caso sul medico la dimostrazione di
non essere incorso in colpa o in colpa grave, sia che si tratti di interventi facili o difficili.
32
Cass., 11-1-2008, n. 577, cit.
33
NICOLUSSI, Sezioni sempre piø unite contro la distinzione fra obbligazioni di risultato e
obbligazioni di mezzi. La responsabilit del medico , in Danno e resp., 2008, 873.
34
Cfr. NICOLUSSI, Sezioni sempre piø unite contro la distinzione fra obbligazioni di risultato e
obbligazioni di mezzi. La responsabilit del medico , cit., 871.
Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit medica
19
persona umana ed interesse della collettivit 35. Solo ponendo al centro questo
rilievo che Ł stato riconosciuto al diritto alla salute negli ultimi decenni si pu
cogliere un minimo comun denominatore che riconduce ad unit le differenti linee
direttrici registrate negli ultimi tempi riguardo alla responsabilit medica.
3. La responsabilit per inadempimento: violazione delle regole connesse al
corretto esercizio della professione medica.
Il mancato o inesatto adempimento dell obbligazione nascente dal contratto di
opera professionale stipulato con il cliente genera l insorgere di una responsabilit
contrattuale (art. 1218 c.c.) a carico del medico; come Ł stato chiarito nel
paragrafo precedente, in questo campo il parametro per valutare l adempimento
non coincide con il conseguimento del risultato sperato (guarigione) ma con
l osservanza dell obbligo di comportamento, che imp one al medico di osservare
tutte le regole corrispondenti al corretto esercizio della professione medica. Di
conseguenza il medico Ł chiamato a rispondere contrattualmente qualora la
violazione delle regole tecniche connesse all esercizio della pratica medica abbia
determinato un danno.
Posta la natura rischiosa dell attivit medica e la circostanza che non tutti i fattori
siano controllabili dall attivit umana, l unico st rumento avente una funzione
preventiva consiste nella predisposizione di obblighi di condotta nei confronti del
35
STANZIONE, Attivit sanitaria e responsabilit civile, in Danno e resp., 2003, 693.
Capitolo 1- Natura e caratteri dell attivit medica
20
medico e sul rispetto delle regole dell arte medica (regulae artis), intese come
quel complesso di nozioni universalmente accettate dalla scienza medica per
comune consenso o consolidata sperimentazione, nelle cognizioni generali e
fondamenti attinenti alla professione, nell uso dei mezzi manuali o strumentali36.
Il principale titolo di responsabilit del medico Ł dunque quello contrattuale (1218
c.c.), derivante dall inadempimento di un contratto di opera professionale od
anche di un contratto atipico di spedalit ; ma anche nel caso in cui un contratto tra
medico e paziente non vi sia, la giurisprudenza ultimamente tende a riconoscere
una responsabilit contrattuale in capo al sanitari o per la violazione di un
obbligazione nascente da contatto sociale.
Il discorso in esame rimanda, appunto, alla natura contrattuale od
extracontrattuale della responsabilit del medico, al problema del cumulo ed alla
evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni che ha portato - a partire dalla
sentenza della Cassazione N. 589 del 199937 - ad un processo di
contrattualizzazione del rapporto medico-paziente .
36
BALDASSARRI, La responsabilit civile del professionista ‚ cit., 1105 ss. D altra parte la
presenza, in ogni caso, di regole universalmente accettate dalla comunit scientifica, non pu che
costituire un artificio, dietro al quale si cela la circostanza dell incertezza scientifica quale fattore
di complessit nell accertamento della responsabili t medica. Cfr. T ARUFFO, Le prove scientifiche
nella recente esperienza statunitense, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, 220; CANZIO, Prova
scientifica, ricerca della verit e decisione giu diziaria nel processo penale, da
http://appinter.csm.it/incontri/relaz/12450.pdf.
37
Cass., 22-01-1999, n. 589, in Danno e resp., 1999, 294.