CAPITOLO I
IL POTERE GESTORIO 1.1 IL SOCIO AMMINISTRATORE In tema di s.r.l., la figura del socio
amministratore ha subito una trasformazione radicale in
seguito alla riforma 2
.
Secondo la disciplina del codice civile del 1942
le funzioni societarie dovevano svolgersi sulla base di
una ripartizione netta, attraverso il riconoscimento in
via esclusiva del potere di amministrazione al consiglio
2 Riforma del diritto delle società di capitali e cooperative di cui
al D. Lgs. 17 Gennaio 2003, n.17 e successive modificazioni 13
di amministrazione, con spazi ristrettissimi di
intervento della assemblea , la quale, in nessun caso,
avrebbe potuto avocare a sé il potere di gestione, stante
la permanenza della responsabilità esclusiva degli
amministratori verso i terzi anche in caso di rinuncia da
parte della società all'esperimento dell'azione sociale di
responsabilità 3
.
La ricostruzione della figura del socio
amministratore poteva effettuarsi esclusivamente in
base ad un artificio, ovvero mediante l'analisi
combinata dei poteri dell'assemblea, da una parte, e del
consiglio di amministrazione, dall'altra, ipotizzando la
3 Sotto la vigenza del codice civile del 1942, stante
l'appiattimento della disciplina della s.r.l. su quella della s.p.a.,
fosse del tutto pacifico che il socio di s.r.l. non fosse
depositario di alcune funzione gestoria in quanto tale, dovendo,
secondo la concezione dominante in dottrina e giurisprudenza,
ad ogni funzione, corrispondere un'organo distinto operante
secondo il principio di collegialità.
Secondo l'ordinamento prevalente si riteneva che il principio di
collegialità rappresentasse il giusto contrappeso al “privilegio”
della responsabilità limitata dei soci nonché garanzia di
ponderatezza delle decisioni per la tutela dei creditori sociali.
Di qui l'organizzazione corporativa come condizione di
esistenza giuridica della società cfr. GALGANO F., Il
principio di maggioranza nelle società personali, Padova,
Cedam, 1960 .
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coincidenza soggettiva tra soci ed amministratori 4
.
L'interposizione organica dell'assemblea e del
cda operanti secondo il principio di collegialità 5
rendeva la persona del socio di per sé ininfluente,
attuandosi il medesimo processo di spersonalizzazione
tipico della s.p.a.
Si tratta ora di verificare quale posizione il
legislatore italiano abbia assunto rispetto ai principi
enunciati all'art. 3 della legge delega che fissa le
seguenti linee guida:
• Ampia autonomia statutaria • Libertà di forme organizzative 4 Secondo la disciplina abrogata, il potere “deliberativo” dei soci
in materia di gestione era riferibile solamente alla “collettività
dei soci” identificabile con un organo a base collegiale.
5 Contrariamente all'orientamento prevalente esposto nel testo v.
ABBADESSA P., Deliberazioni senza assemblea nelle società
di capitali , in Riv. Dir. Comm., 1968, I, p.330 ss.; ID., Gli
organi di gestione della società per azioni: riflessioni critiche,
in Il diritto delle società per azioni: problemi, esperienze,
progetti, a cura di ABBADESSA P. e ROJO A., Milano,
Giuffrè, 1993.
A favore di una interpretazione estensiva del dettato dell'art.
2364 n.4 c.c. nel codice abrogato v. CAMPOBASSO G.F.,
Diritto Commerciale, vol. 2, Diritto delle società , Torino, Tute,
2002, p. 371 secondo cui può ritenersi possibile la riserva in
via statutaria a favore dei soci di poteri deliberativi in materia
di gestione.
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• Ampia autonomia statutaria
riguardo alle strutture
organizzative, ai procedimenti
decisionali della società e agli
strumenti di tutela degli
interessi dei soci 6
Il legislatore italiano sembra uniformarsi alle
scelte di recente operate da altri ordinamenti di
approntare una disciplina legale di tipo suppletivo per
le società chiuse, lasciando alle parti ampia libertà di
manovra nella selezione delle regole da adottare a
presidio dell'organizzazione interna ed attribuendo al
legislatore medesimo un ruolo residuale.
La fonte principale della disciplina della nuova
s.r.l. diviene quindi l'atto costitutivo quale espressione
della autonomia contrattuale dei soci all'interno del
quale, tra l'altro, è possibile convogliare gran parte
6 La verifica dovrà altresì riguardare le modalità di esplicazione
del principio di “rilevanza centrale del socio” alla luce del
processo di sostanziale abolizione della organizzazione
corporativa già auspicato nei lavori preparatori (v. Progetto
Mirone) e riconfermato nella Relazione governativa al testo
della riforma.
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delle pattuizioni che sotto la vigenza della disciplina
abrogata le parti erano costrette a negoziare in sede
parasociale 7
8
.
Nella nuova s.r.l. viene recuperato il ruolo di
assoluta centralità della persona del socio nell'ambito di
una organizzazione non più necessariamente articolata
per organi, con ripartizione rigida delle funzioni tra
assemblea e cda, ma con attribuzione diretta ai soci
medesimi di poteri in materia di amministrazione
sovraordinati e potenzialmente illimitati.
Ciò avviene attraverso la combinazione degli
artt. 2475 c.c. e 2479 c.c.; in tema rispettivamente di
amministrazione e di decisioni dei soci.
Non si tratta , evidentemente, solo del
sovvertimento dell'ordine gerarchico degli “organi”
sociali a favore della sovranità dei soci, bensì della
7 V. in tal senso COSTI R., I patti parasociali nella nuova s.r.l.,
in La nuova disciplina della società a responsabilità limitata a
cura di V. Santori, Milano, Giuffrè, 2003, p.321
8 L'approntamento in via legislativa di una disciplina suppletiva
è dettata dalla duplice esigenza di rendere effettivo il principio
di autonomia privata (attraverso il potere di deroga alle regole
suppletive ) nonché di riduzione dei costi di transazione
mediante la previsione di uno “standard form” o modello di
adesione operante nel silenzio delle parti.
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presa d'atto della base personale della s.r.l.
Nella nuova s.r.l. , si spezza il legame tra rischio
e modello organizzativo, lasciando al socio la piena
libertà di scegliere tra le diverse opzioni messe a
disposizione dal legislatore quanto alla allocazione
delle funzioni deliberative e di amministrazione, senza
precludergli il beneficio della limitazione del rischio 9
.
Naturalmente, a questa attribuzione del potere di
gestione da parte dei soci, a prescindere dall'investitura
formale dei medesimi quali amministratori , si combina
una corrispondente attribuzione del principio di
responsabilità.
Si deve quindi ritenere che la responsabilità
degli amministratori riguardi non solo coloro che
formalmente siano investiti di tale potere, ma anche dei
soci che si siano ingeriti, seppure occasionalmente,
nella amministrazione della società 10
.
9 ENRIQUES L. ,Scelte pubbliche e interessi particolari nella
riforma delle società di capitali, in Mercato concorrenza
regole, 2005, fasc. 1 , pp. 145-192
10 A tal punto si veda art. 2476 c.c. penultimo comma con
riferimento all'avocazione delle funzioni gestorie da parte dei
soci.
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La s.r.l. diviene quindi un tipo caratterizzato
dalla centralità della persona del socio, il quale,
diversamente dall'azionista, non assume importanza
solo per il capitale che è capace di apportare nella
società , che lo legittima al comando dell'impresa,
quanto piuttosto per il maggiore valore che crea il suo
diretto coinvolgimento attivo nella gestione
dell'impresa in una compagine tendenzialmente ristretta
ed omogenea.
1.2 PLURALITA' E MODELLI DI
AMMINISTRAZIONE L'accentuare del carattere personale della s.r.l.
ed il maggior spazio riconosciuto all'autonomia
statutaria ha indotto il legislatore a consentire anche
forme di amministrazione pluripersonale , più simili a
quelle tipiche delle società di persone.
Quando l'amministrazione viene affidata a più
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persone, la collegialità è la regola , ma l'atto costitutivo
può derogare ad esso, prevedendo sia forme di
amministrazione pluripersonale congiunta, che forme di
amministrazione pluripersonali disgiunte; solo per
alcune tassative deliberazioni 11
,gli amministratori sono
obbligati ad operare con sistema maggioritario.
I possibili modelli di amministrazione personale
sono dunque tre:
• Quello tradizionale di tipo collegiale;
• Modello dell'amministrazione
pluripersonale disgiuntiva;
• Modello dell'amministrazione
pluripersonale congiuntiva;
Quindi si può scegliere tra:
• Un'amministratore unico (organo
unipersonale); può essere sia un socio
che un terzo.
11 Le deliberazioni per le quali si è obbligati ad operare con
sistema maggioritario sono:
• La redazione dei progetti di bilancio
• La fusione
• La scissione • L'aumento del capitale sociale da parte degli
amministratori 20
• Un organo amministrativo
pluripersonale di natura collegiale
(consiglio di amministrazione);
composto da soci, da terzi o da entrambi
i tipi.
• Un organo amministrativo
pluripersonale non collegiale (una
pluralità di amministratori), i quali
possono agire disgiuntamente,
congiuntamente, o disgiuntamente per
determinate operazioni e
congiuntamente per altre 12
.
E' possibile altresì la contaminazione, nel caso
di amministrazione pluripersonale non collegiale, tra
poteri attribuiti in via congiunta e poteri attribuiti in via
disgiunta.
Al potere di amministrazione o di gestione, che
consiste nel potere di assumere le decisioni relative al
12 Si ritiene ammissibile anche la previsione statutaria secondo
cui, in presenza di più amministratori, essi funzionino quale
organo collegiale (Consiglio di Amministrazione) per la
gestione su alcune materie, e in deroga al principio di
collegialità per altre materie.
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compimento degli atti inerenti al patrimonio della
società, si collega il potere di rappresentanza della
società, che consiste invece nel potere di agire in nome
e per conto della società in esecuzione delle decisioni
gestionali.
In certi casi, i due poteri sussistono in capo allo
stesso soggetto 13
; in altri casi, la decisione e la
rappresentanza spettano a soggetti diversi 14
;
Anche a tale riguardo, esistono soluzioni
intermedie, in quanto il Consiglio di Amministrazione
può attribuire ai propri membri o ad alcuni di essi la
qualifica di Consigliere Delegato, stabilendo che u
singolo consigliere, per gli atti rientranti in certe
categorie o in certe materie, possa decidere e agire in
modo autonomo 15
.
13 Per esempio, l'Amministratore Unico può decidere di
acquistare un'immobile con il denaro della società, e può anche
sottoscrivere, in nome e per conto della società, il relativo atto
di acquisto
14 Per esempio, se la s.r.l. è amministrata da un CdA la decisione
sarà adottata con delibera collegiale dell'intero organo
amministrativo, e l'atto conseguente sarà compiuto dal
Presidente del CdA, che ha la rappresentanza della società.
15 Ciò, in ogni caso, non determina la perdita del potere
decisionale sulle stesse materie da parte del CdA nel suo
complesso.
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