2
si rapporta oggi, quali norme essa ha adottato a riguardo e quali azioni concer-
nenti le lingue ha intrapreso nel corso della sua storia.
Nel secondo capitolo, studieremo come le singole istituzioni, gli organismi
e le agenzie affrontano la diversità linguistica al loro interno, nei regolamenti e
nella prassi. Inoltre, esamineremo in profondità i servizi linguistici di interpreta-
zione e traduzione che assicurano l'implementazione del multilinguismo.
Nel terzo capitolo, ci fermeremo a riflettere su quali sono le ragioni che
stanno alla base delle diverse scelte che i vari organismi dell'Unione europea
hanno compiuto relativamente al multilinguismo e cercheremo di fare un'analisi
dei costi e dei benefici del multilinguismo stesso.
Infine, applicheremo la griglia concettuale costruita nel capitolo terzo per
analizzare la "contraddizione" nel caso specifico del Parlamento europeo nella
prospettiva del prossimo allargamento. Definiremo la "contraddizione" in termini
di relazione fra costi economici e costi politici del multilinguismo e vaglieremo
diversi modelli possibili di regime linguistico alla luce di questa relazione.
1
EBLUL (2003) - European Bureau for Lesser Used Languages – Ufficio Europeo per le lingue meno
diffuse.
3
~ CAPITOLO I ~
- L'Unione europea e il multilinguismo -
«Si c'était à refaire, je recommencerais par la culture
2
» sembra avesse
detto Jean Monnet, uno dei "padri fondatori" delle Comunità europee, riferendosi
alla costruzione comunitaria. In realtà Monnet non fece mai questa battuta; essa è
frutto di un fraintendimento delle parole di Jack Lang - l'ex Ministro della Cultu-
ra della Francia di Mitterand - che nel 1982, lamentandosi del fatto che non gli
fosse stato reso possibile convocare una riunione dei suoi omologhi comunitari,
sostenne che se Monnet fosse tornato ad interrogarsi, probabilmente avrebbe ri-
cominciato a pensare l'Europa a partire dalla cultura (Mammarella e Cacace,
1999: 95).
Apocrifa o meno che sia, la battuta mantiene intatto il suo significato
chiave: è riduttivo pensare e progettare l'Europa solamente a partire da principi di
efficienza economica e di riconciliazione politica; l'Europa non può essere una
vera "comunità" se non si tiene in primaria considerazione e non si valorizza il
passato, la cultura e la volontà dei popoli che ne fanno parte.
Probabilmente questa consapevolezza non mancava ai "padri fondatori"
delle Comunità, se è vero che lo stesso Jean Monnet ebbe a dire, questa volta re-
almente, «nous ne coalisons pas des Etats, nous unissons des peuples
3
»; ma le
gravi necessità post-belliche, le reciproche diffidenze fra Stati appena usciti da
una terribile guerra e il pragmatismo "funzionalista", fecero sì che si preferisse
iniziare dal carbone e dall'acciaio, piuttosto che dalla cultura o da qualunque altro
campo. D'altra parte, bisogna considerare che la formulazione di una politica a
livello sopranazionale in settori così vicini al nucleo dell'identità nazionale come
la cultura, presenta delle indubbie difficoltà e, come notano ancora Mammarella
2
«Se fosse da rifare, ricomincerei dalla cultura.». Traduzione mia.
4
e Cacace (1999: 96), «qualsiasi connotazione culturale nei primi approcci comu-
nitari avrebbe probabilmente bloccato sul nascere ogni iniziativa.».
La situazione generale oggi è molto diversa da quella che spinse i governi
di Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Olanda, alla creazione, nei
primi anni cinquanta, della Comunità Europea per il Carbone e l'Acciaio (d'ora in
poi CECA), e, pochi anni dopo, alla fondazione della Comunità Economica Eu-
ropea (d'ora in poi CEE) e della Comunità Europea per l'Energia Atomica (d'ora
in poi Euratom). Torneremo a suo tempo sui passaggi storici dell'esperienza co-
munitaria lungo la nostra ricerca; per il momento comunque è il caso di soffer-
marci su un punto in particolare: l'approccio comunitario verso la cultura è cam-
biato nel tempo, e conseguentemente si è modificato il rapporto che le istituzioni
comunitarie trattengono con le lingue europee, l'elemento più evidente e forse es-
senziale di quella fondamentale caratteristica dell'Europa che è la sua diversità
culturale. È solo a partire dal Trattato di Maastricht (1992-1993) che vengono e-
laborate le basi giuridiche per porre in essere delle politiche culturali comunita-
rie, dato che:
«nei settori della formazione e della cultura la competenza della Comunità
all'inizio si ricavava solo in via indiretta, sulla base ed entro certi limiti del-
le disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, delle merci e
dei servizi e in materia di politica sociale. Prima del 1993 le competenze
specifiche erano sporadiche, per esempio nel settore della formazione pro-
fessionale (art. 151 TCE) oppure, dopo l'Atto Unico Europeo (AUE), ai sen-
si dell'articolo 164 erano dirette a dare impulso alla formazione e alla mobi-
lità dei ricercatori della Comunità. Per giunta la portata di queste competen-
ze dirette e indirette all'inizio era molto discussa.». Beutler, Bieber, Pipkorn,
Streil e Weiler (2001 : 604) – Enfasi mie.
Di conseguenza, in campo linguistico l'azione europea si risolveva sostan-
zialmente nel favorire l'integrazione economica eliminando gli ostacoli che le
"barriere linguistiche" comportavano alla libera circolazione delle merci, delle
persone dei servizi e dei capitali, e nello stabilire un certo tipo di regime lingui-
stico per il funzionamento delle istituzioni stesse (vedi infra).
3
«Noi non coalizziamo degli Stati, noi uniamo dei popoli.». Traduzione mia.
5
Nell'affrontare il tema del multilinguismo delle istituzioni dell'Unione Eu-
ropea (d'ora in poi UE o Unione), dobbiamo tenere conto di questo mutamento di
sensibilità e dobbiamo sempre avere presenti i diversi aspetti della "questione
linguistica europea", perché parlare di lingue è comunque parlare anche di cultu-
ra, anche quando si studiano i costi di traduzione o la discriminazione linguistica.
Conviene quindi iniziare questo testo con un capitolo di natura descrittiva
nel corso del quale andremo ad abbozzare il quadro d'insieme e a definire i diver-
si ambiti di studio: da un lato daremo alcune definizioni operative e scopriremo
quali sono i principi che governano il regime linguistico comunitario, e dall'altro
accenneremo brevemente, per poi lasciarle sullo sfondo, quali sono state le prin-
cipali iniziative europee in campo linguistico.
1. DEFINIZIONI E SPECIFICAZIONI
1.1. - Il sistema normativo di riferimento
Nell'ambito della creazione delle norme abbiamo diversi livelli di articola-
zione dei poteri decisionali; per quello che interessa i nostri scopi considereremo
un'articolazione su quattro livelli integrati: internazionale, comunitario, naziona-
le, regionale.
In particolare per quanto riguarda l'ambito le norme del sistema giuridico
comunitario
4
, Tesauro (2001: 1) ci ricorda che esse hanno origine diversa:
• Internazionale: si tratta dei trattati istitutivi e delle successive integra-
zioni e modificazioni.
• Comunitaria: si tratta degli atti delle istituzioni, cioè gli organi che
formano la struttura istituzionale delle Comunità.
4
Tesauro stesso (ibidem) definisce il sistema giuridico comunitario come «il complesso delle norme che
disciplina i rapporti tra gli Stati membri delle Comunità europee, le istituzioni comunitarie e i singoli.».
6
• Nazionale: si tratta delle leggi e gli atti che gli Stati membri pongono
in essere per dare corretta attuazione del sistema giuridico complessi-
vo.
Per quanto concerne la descrizione del regime linguistico comunitario, an-
dremo a studiare le norme del sistema giuridico comunitario di origine interna-
zionale e comunitaria.
1.2. – Gli status linguistici
Distinguere i piani di riferimento è importante per i nostri scopi perché
anche le lingue europee possono essere studiate su diverse dimensioni in rapporto
ai livelli di analisi del contesto comunitario. In questo senso, nella nostra ricerca
distingueremo almeno tre status di lingue:
• Le lingue comunitarie, definite come «le lingue in cui sono redatti i
trattati, e le lingue ufficiali e di lavoro della Comunità
5
.» (Labrie,
1993: 40).
• Le lingue nazionali, definite come «le lingue considerate lingue uffi-
ciali
6
o lingue nazionali
7
in ciascuno degli Stati membri
8
.» (Labrie,
1993: 40).
• Le lingue regionali (o minoritarie o meno diffuse), definite come «le
lingue praticate tradizionalmente su di un territorio di uno Stato dai cit-
5
«Les langues dans lesquelles les traités sont rédigés, [et] les langues officielles et de travail de la Com-
munauté». Traduzione mia.
6
A prescindere dal contesto (nazionale, sopranazionale, ecc.), una lingua “ufficiale” è propriamente una
«lingua che può essere utilizzata nei rapporti con le autorità pubbliche e nei documenti ufficiali (compresi
quelli di natura commerciale)». EBLUL (2003) – http://www.eblul.org/wow/ofisiel.htm. «Langue qui
peut être utilisée dans les rapports avec les autorités publiques et dans les documents officiels (y compris
commerciaux).». Traduzione mia.
7
In generale negli Stati-nazione europei vi è un'identificazione fra lingua nazionale (lingua della Nazio-
ne) e lingua ufficiale (v. sopra). Vi sono poi casi più complessi in cui vi è la compresenza di più lingue
nazionali-ufficiali su un medesimo territorio (Belgio), oppure casi in cui un lingua sia ufficiale solo su
una parte del territorio (il catalano in Spagna, v. infra) o casi in cui, come l'Irlanda (v. infra), vi è una lin-
gua nazionale (il gaelico) è anche "prima lingua ufficiale" dello Stato (Parlamento europeo, 1990: 12) ma
un'altra lingua ufficiale (l'inglese) è prevalente nell'uso generale.
8
«Les langues réputés avoir le statut de langues officielles ou de langues nationales dans chacun des
Etats membres». Traduzione mia.
7
tadini di quello Stato che costituiscono un gruppo numericamente infe-
riore al resto della popolazione dello Stato, e le lingue diverse dalla/e
lingua/e ufficiale/i di quello Stato. Questa espressione non comprende
né i dialetti
9
della/e lingua/e ufficiale/i dello Stato né le lingue dei mi-
granti.»
10
- Articolo 1 della Carta delle lingue minoritarie (Consiglio
d'Europa, 1992).
Una stessa lingua può coprire uno status diverso a seconda del contesto
considerato: ad esempio la lingua tedesca è sia lingua comunitaria che lingua na-
zionale, ma è anche lingua regionale con riferimento alla minoranza germanofo-
na in Alto Adige.
1.3. – Testi ufficiali, testi autentici e traduzioni ufficiali.
L'Unione europea è uno spazio multilingue e anche le istituzioni europee
lavorano regolarmente con diverse lingue. A tale proposito è importante distin-
guere tre tipologie di testo che possono fare parte delle disposizioni normative in
contesti multilingue (Van Calster, 1997: 364
11
):
• Testi ufficiali: si tratta di quei testi in cui il legislatore ha mostrato la
sua intenzione, cioè i testi adottati dopo la procedura legislativa com-
pleta, oppure, nel caso dei trattati internazionali, i testi sui quali le parti
9
La distinzione fra lingua e dialetto non è affatto semplice e univoca. Criteri diversi di definizione pos-
sono essere usati. Toso (1996 : 29) sostiene che forse il criterio di distinzione più adatto è quello politico:
una comunità inizia a parlare una lingua e non più un dialetto quando proclama il diritto alla propria spe-
cificità.
10
«Par l'expression “langues régionales ou minoritaires”, on entend les langues: pratiquées tradition-
nellement sur un territoire d'un Etat par des ressortissants de cet Etat qui constituent un groupe numéri-
quement inférieur au reste de la population de l'Etat; et différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de
cet Etat; elle n'inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat ni les langues des mi-
grants.». Traduzione mia.
11
«Official Texts are those in which the legislator has shown its intention, i.e. the texts adopted after the
complete legislative procedure, or, for international treaties , the texts upon which the contracting parties
have reached consensus and which have been signed and authenticated by them. Authentic text(s) are
those which are deemed to prevail in case of a difference or incompatibility between the different ver-
sions. Official Translations are translations which, after the coming into force of the law or the treaty,
are prepared by the government(s) or by an official(international) body.».Traduzione e adattamento miei.
8
contraenti hanno raggiunto un consenso e che sono stati firmati e au-
tenticati dalle parti stesse.
• Testi autentici (o facenti fede): si tratta dei testi che prevalgano in ca-
so di differenze o incompatibilità fra le varie versioni.
• Traduzioni ufficiali: si tratta di quelle traduzioni che sono preparate
dai governi o da un organismo (internazionale) ufficiale, dopo che la
legge o il trattato sono entrati in vigore.
Questa distinzione è di particolare importanza per le conseguenze che può
avere una diversa appellazione di una versione di un testo nelle controversie da-
vanti alla Corte di Giustizia
12
.
1.4. – Alcune chiarificazioni sul termine "multilinguismo"
Prima concludere questo paragrafo e di passare al prossimo restano da fare
alcune ulteriori precisazioni. Anzitutto bisogna chiarire il significato della parola
"multilinguismo". Per le esigenze di questo testo definiremo un contesto "multi-
lingue" come un contesto in cui sono in uso più di tre lingue
13
. Useremo come si-
nonimo di multilingue il termine "plurilingue", anche se nella letteratura specia-
lizzata c'è chi usa questo termine solamente per definire un contesto trilingue
(Gobbo, 1998: 216). Per quanto riguarda i singoli individui, definiremo multilin-
gue chi ha un repertorio linguistico di più di tre lingue (multilinguismo indivi-
duale).
Tuttavia il termine può caricarsi di una sfumatura in più; come notano
Wagner, Bech e Martínez (2002: 1):
«nel contesto dell'Unione Europea, il temine "multilingue" ha assunto un si-
gnificato che va al di là della sua definizione letterale di "parlare o usare
molte lingue" o "scritto o stampato in diverse lingue". Per noi, il multilin-
12
Su questo argomento in particolare e sulle modalità di risoluzione dei problemi interpretativi con testi
plurilingui, cfr. Van Calster (1997).
13
A questo proposito però v. Truchot (1994: 22).
9
guismo è un principio fondamentale con il significato addizionale di "pari
diritti per tutte le lingue ufficiali".
14
» - Enfasi mia.
La questione dei "pari diritti per tutte le lingue ufficiali" rimanda ancora
una volta alla forte connotazione culturale delle lingue, che si affianca alla loro
valenza strumentale, e al valore stesso che si dà alla diversità europea, vista come
"tesoro" da valorizzare e preservare. Detto in altri termini, "multilinguismo" non
si riferisce più soltanto al comportamento o all'atteggiamento dell'usare più di tre
lingue, ma prende anche il senso di "credere nell'uguaglianza delle lingue". In-
somma, il multilinguismo oltre che una pratica può essere inteso anche come un
valore.
1.5. - Alcune chiarificazioni sul termine "regime linguistico"
Successivamente è opportuno chiarire subito il significato del termine
"regime linguistico delle Comunità". In senso proprio si tratta dell'insieme del-
le disposizioni così come definite nel Regolamento n° 1 votato dal Consiglio del-
la CEE il 15 aprile 1958 come applicazione dell'art. 290 del Trattato sulla Comu-
nità Europea (TCE) e dell'art. 190 del Trattato che istituisce Euratom (vedi infra);
a questa definizione ci si riferirà parlando di regime linguistico delle Comunità.
Tuttavia, in un senso più ampio, si potrebbe intendere il regime linguistico
delle Comunità come il complesso organico di norme adottato per garantire la
certezza del diritto e l'efficienza delle regole e degli strumenti comunitari, costi-
tuito dalle disposizioni del Regolamento n°1, dall'insieme di regole disciplinanti
l'utilizzo delle lingue descritto nei vari regolamenti interni o di procedura delle
istituzioni, e dalle decisioni intorno alle lingue dei trattati.
14
«In the context of the European Union, the word “multilingual” has taken on a meaning that goes be-
yond its dictionary definition of “speaking or using many languages”, or “written or printed in many
languages”. For us, multilingualism is a fundamental principle with the additional meaning of “equal
rights for all official languages”.». Traduzione mia. Gli autori di questo testo lavorano come traduttori
nelle istituzioni comunitarie.