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dell’impresa contribuisce ad un armonico sviluppo dell’economia del paese
ed il suo controllo, oltre ad essere un obbligo giuridico, è, nello stesso
tempo, anche una necessità interna all’impresa per il raggiungimento dei
propri obiettivi.
La finalità principale della revisione è, quindi, quella di accertare la
rispondenza del bilancio alla reale situazione patrimoniale ed economica
della società cui si riferisce. Essa si realizza monitorando, verificando e
controllando a priori, in corso d’opera e a posteriori, i processi decisionali
che interessano i fenomeni di gestione e, per tale ragione, la revisione
contabile è definita come la disciplina del controllo.
L’iter della revisione si conclude quando il revisore, dopo aver svolto
tutti i controlli e gli esami necessari, esprime il suo parere sul bilancio della
società revisionata in un documento specifico, chiamato relazione finale,
che rappresenta l’argomento centrale di questo lavoro.
Al fine di dare un quadro esaustivo del processo di revisione che
conduce alla redazione della relazione finale, innanzitutto, è stato trattato lo
sviluppo che l’attività di revisione dei conti ha avuto in Italia nel corso di
questi anni. Infatti, la revisione aziendale ha subito una profonda
evoluzione che dal carattere originario, prevalentemente contabile, volto a
valutare la correttezza dei valori prodotti dal sistema amministrativo e
aziendale, si è esteso allargando il suo campo di applicazione. In
particolare, la revisione ha assunto un contenuto più completo e rispondente
all’ottica globale del sistema aziendale perché non si fa più solo riferimento
all’aspetto documentale dei fatti amministrativi e ai principi che guidano
una corretta rilevazione contabile, ma è anche necessaria una comprensione
della singola realtà economico-aziendale.
In tale contesto, è stata inoltre analizzato il ruolo della responsabilità
del revisore dei conti sul giudizio che deve esprimere in merito al bilancio
sottoposto a revisione. A riguardo è opportuno chiarire che la società di
revisione non partecipa alla gestione e alle scelte degli amministratori
6
dell’impresa, di conseguenza essa non può sindacare sull’opportunità delle
scelte effettuate oppure impedire che gli amministratori compiano delle
specifiche operazioni. La società di revisione deve solo accertare che il
bilancio rifletta gli effetti delle operazioni aziendali intraprese e che di
questi venga data notizia secondo quanto previsto dalla normativa. Quindi,
la responsabilità della redazione del bilancio spetta agli amministratori,
mentre ai revisori compete la responsabilità del giudizio professionale
espresso sul bilancio nella relazione finale. Si tratta di una responsabilità
civile, penale, amministrativa e professionale che non può prescindere
dall’individuazione degli obblighi cui la società di revisione deve
adempiere.
Di rilevanza crescente è, inoltre, l’indipendenza del revisore intesa
come strumento attraverso il quale egli può dimostrare di svolgere i propri
compiti con obiettività ed oggettività. A riguardo, il presente lavoro ha
tenuto debitamente conto dell’attuale sistema di incompatibilità del
revisore.
Successivamente, nel secondo capitolo è stato sviluppato
l’argomento centrale che è la relazione finale del revisore dei conti e le
diverse tipologie di giudizio che egli può esprimere sul bilancio soggetto a
revisione. La relazione costituisce il risultato finale di un processo in cui il
soggetto incaricato della funzione del controllo contabile deve innanzitutto
esaminare le scritture contabili, la contabilità sociale ed il bilancio
d’esercizio nonché, ove redatto, il bilancio consolidato e, in seguito,
esprimere un giudizio professionale sugli stessi. Il ruolo fondamentale della
relazione è strettamente connesso al ruolo dell’attività di revisione:
comunicare agli stakeholders la conformità o meno del bilancio alle
disposizioni che ne disciplinano i criteri di redazione, tutto ciò in base alla
normativa nazionale del Testo Unico della Finanza e alla Comunicazione
Consob del 1999 in merito alla struttura della relazione di revisione.
7
Al fine di fornire un quadro completo della disciplina della relazione
del revisore, è stata successivamente approfondita l’evoluzione che la
revisione ha subito negli Stati Uniti d’America e in Europa, partendo dalle
origini e arrivando fino ai giorni nostri. E’ stato trattato, con particolare
attenzione, il processo di armonizzazione dell’attività di revisione in
Europa, teso alla riduzione delle notevoli divergenze presenti nelle
normative nazionali inerenti il controllo dei conti.
In seguito, sono stati delineati gli elementi costitutivi della relazione
del revisore, sviluppata a livello internazionale in base a quanto disposto dal
principio di revisione internazionale n. 700.
La parte rilevante del lavoro riguarda, infine, l’esame di due casi
concreti che mettono in evidenza l’importanza della relazione finale di
revisione, emessa al termine delle procedure di controllo. In particolare, si
tratta di un confronto tra due società leader nel mercato automobilistico,
ossia la Fiat S.p.A. e la General motors Corporations. L’esame dei due casi
consente al lettore di verificare praticamente il processo di revisione del
bilancio, attuato nell’ambito delle due società e di confrontare le due
relazioni finali redatte in due paesi differenti (Italia e Stati Uniti
d’America).
Nell’ambito delle conclusioni del lavoro sono state evidenziate le
peculiarità del documento finale del revisore contabile, nonché le criticità
emerse dall’analisi dei due casi.
Primo capitolo
8
CAPITOLO 1
PROFILI STORICI DELLA RELAZIONE FINALE E
RESPONSABILITA’ DEL REVISORE NELLA
ATTIVITA’ DEL CONTROLLO CONTABILE
1.1 Le origini della revisione
La parola revisione è una traduzione impropria di auditing che
letteralmente deriva dal latino audire, cioè ascoltare. Essa si riferisce ai
cosiddetti auditors ossia ai soggetti che ascoltavano i rendiconti del bilancio
delle pubbliche amministrazioni con la funzione di verificare la veridicità
delle informazioni presenti nei documenti e di convalidare il corretto
comportamento degli amministratori nella gestione delle risorse.
La revisione del bilancio da parte di società di revisione rappresenta
il punto di arrivo di un lungo dibattito che nasce con la creazione delle
prime società di capitali e, conseguentemente, con l’esigenza di
controllarle. Infatti, il controllo ha ragion di esistere per la separazione tra
la proprietà e la gestione della società affidata a soggetti diversi dai
proprietari, che di fatto non riuscivano a partecipare ai processi decisionali.
È proprio questa distinzione tra amministrazione e proprietà che fa nascere
l’esigenza, nei membri estranei all’amministrazione, di avere un rendiconto
sulla gestione ma anche un controllo su di essa al fine di tutelare gli
interessi della proprietà.
Il problema del controllo sulla gestione sociale venne affrontato con
cura nelle prime compagnie olandesi nel XVII° secolo, precisamente nel
1602 con la nascita della Compagnia olandese delle Indie Orientali. Essa fu
la prima società ad istituire al suo interno una sorta di organo di
sorveglianza, composto da azionisti, con la funzione di controllare la
Primo capitolo
9
gestione e i conti, ma anche di dare suggerimenti agli amministratori sulla
gestione sociale.
Nonostante già in Inghilterra, nel periodo compreso tra il 1400 e il
1500, si parlasse di revisione, nel resto dell’Europa l’organo di sorveglianza
nacque in un secondo tempo, diffondendosi negli Stati Uniti e in Germania,
agli inizi del 1800, in coincidenza dell’espansione industriale e
commerciale. In quel periodo, si effettuavano rilevanti investimenti
riguardanti soprattutto il risparmio privato e proprio per tutelare il
risparmiatore-investitore, si pensò di tenerlo informato periodicamente
sull’andamento della gestione e dei risultati delle aziende nelle quali
affluivano i suoi risparmi. Iniziò ad avvertirsi l’esigenza di una revisione
indipendente dei dati contabili che fosse compiuta da professionisti
qualificati per verificarne l’esattezza e l’attendibilità dei dati a favore non
solo dei soci ma anche dei terzi. Per rispondere a questa esigenza il British
companies act nel 1848 sancì il principio generale della verifica
indipendente delle scritture contabili delle società, riconoscendo la funzione
pubblica della certificazione del bilancio da parte di professionisti
qualificati in possesso di specifici requisiti. Nel 1862, sempre il British
companies act si dotò dell’istituto degli auditors ossia di professionisti che
avevano come compito quello di esaminare i documenti contabili ed
esprimere il proprio giudizio sulla conformità di questi ai fatti in essi
rappresentati, sulla base dell’esame svolto.
In Italia, le origini del controllo legale dei conti risalgono al 1808
quando venne esteso anche nel nostro paese il codice di commercio
francese e la relativa disciplina rimase pressoché immutata quando si
costituì il codice di commercio del 1865. Nel 1866, per la crisi nelle
maggiori borse europee, che si fece sentire anche in Italia, il governo istituì
con R.D. n. 2966 un nuovo organo di controllo delle società ossia l’ufficio
sindacato che aveva come compito principale quello di garantire
l’osservanza della legge e dell’atto costitutivo da parte delle società. Passata
Primo capitolo
10
la crisi e con l’economia che andava riprendendosi, si diffusero sempre più i
principi liberisti e la richiesta di abolire ogni ingerenza governativa e,
conseguentemente, nel 1869 si abolirono le autorizzazioni governative.
Successivamente, con il codice di commercio del 1882 si stabilì che il
controllo sulle società anonime (le attuali società per azioni) non poteva
essere affidato ai soci ma a soggetti esterni, delegati dagli azionisti. Per essi
non era previsto il possesso di nessun requisito professionale nello
svolgimento dell’attività rivolta, essenzialmente, a controllare che il
comportamento degli amministratori e dei soci si svolgesse nel rispetto
delle norme giuridiche e dei principi dettati nello statuto societario.
Sin dall’inizio emersero delle lacune evidenti quali la mancanza :
- di un profilo professionale adeguato all’attività da svolgere;
- di indipendenza dell’organo controllore rispetto ai soggetti da
controllare essendo nominati dalla stessa maggioranza;
- di un’operatività oggettiva, cioè un’organizzazione di persone e di
mezzi.
Queste tre lacune emersero dopo il fallimento di alcune grandi
società e, conseguentemente, nacque l’esigenza di creare delle norme più
specifiche in merito all’attività del controllo contabile per tutelare non
soltanto gli investitori ma in generale tutta la collettività.
Un primo tentativo di regolamentazione della revisione si ebbe con
la normativa del R.D.L. n. 1548 del 24 luglio 1936 che istituì il ruolo dei
revisori ufficiali dei conti ( RUC ), tenuto dal Ministero di Grazia e
Giustizia e contenente i nominativi di coloro che potevano far parte dei
collegi sindacali. Con il RUC si fece un primo passo in avanti cercando di
istituire una categoria professionale anche se questa normativa è stata
oggetto di molte critiche per la mancata richiesta di qualifiche professionali
come requisito essenziale dei soggetti che dovevano svolgere l’attività di
revisione contabile.
Primo capitolo
11
Un ulteriore passo in avanti si ebbe con la legge n. 1966 del 23
novembre 1939 e con il suo decreto di attivazione n. 531 del 22 aprile 1940,
attraverso i quali si attuò un primo riferimento legislativo in merito a
ordinamento e funzioni della società di revisione. Questa legge disciplinò le
società fiduciarie e le società di revisione, ossia quelle società che
“comunque denominate, si propongono sotto forma di impresa, di
assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi, l’amministrazione e
la revisione contabile di aziende e la rappresentanza di portatori di azioni e
di obbligazioni.”
1
1.2 L’evoluzione legislativa della revisione in Italia
La vera svolta significativa del controllo societario fu la legge n. 216
del 07 giugno 1974, con la quale si istituì la Commissione Nazionale per la
Società e la Borsa, denominata Consob. Con essa, inoltre, furono
modificate alcune norme in tema di società per azioni e fu emanata una
legge delega in materia di revisione e certificazione dei bilanci delle società
con azioni quotate in borsa introducendo il controllo esterno dei revisori.
Successivamente, con il D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975 venne rese
obbligatoria la revisione e la certificazione del bilancio per le società con
azioni quotate in borsa, si istituì l’albo speciale delle società di revisione
tenuto dalla Consob e si fissarono i requisiti necessari per l’iscrizione
all’albo.
L’iscrizione delle società di revisione ha rappresentato, quindi, sin
dalla sua origine, il presupposto fondamentale per poter svolgere la
funzione di controllo delle modalità di tenuta della contabilità sociale, di
redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato nelle società
quotate in Borsa. Questa funzione, poi, si completò con l’eventuale
certificazione dei bilanci delle società che rappresenta l’espressione
1
l. 23 novembre 1939, n. 1966, art. 1
Primo capitolo
12
formale, in caso di un suo contenuto favorevole, della correttezza legale di
questi documenti e della conformità alla legge.
Il legislatore italiano usa il termine di certificazione di bilancio cioè
di attestazione della sua attendibilità per far riferimento all’opinione
rilasciata da un professionista nella relazione di certificazione, nella quale
esprime il proprio giudizio. Questo schema, previsto dall’articolo 4 del
D.P.R. 136/75, veniva raccomandato dalla comunicazione Consob
83/03583 del 24 marzo 1983, in seguito integrato nel 1987 “al fine di
migliorare e facilitare la comprensione del lettore incrementando al
contempo la portata informativa della relazione”
2
. Questa integrazione
chiedeva di fornire nel paragrafo precedente l’espressione del giudizio, ogni
riserva, eccezione e rilievo che atteneva ad elementi ritenuti essenziali
dell’informativa di bilancio, nonché un giudizio su quanto rilevato e le
motivazioni per le quali si rilasciava la certificazione di bilancio nonostante
la presenza di rilievi.
La legge n. 72 del 19 marzo del 1983 recepì una norma comunitaria,
la IV direttiva CEE, la quale prevedeva che il bilancio e la relazione
rilasciata dal revisore, dessero un quadro fedele della situazione
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico delle società. Questa
normativa insieme al provvedimento Consob 1079/82, volto a
raccomandare l’uso dei principi contabili, condizionò lo sviluppo
dell’attività di revisione in quegli anni. In seguito, con la legge n. 428 del
29 dicembre 1990 si recepì l’VIII direttiva CEE contenente delle norme
importanti sul controllo legale dei conti dalla quale scaturì il decreto
legislativo n. 88 del 27 gennaio 1992. Questo decreto disciplina i soggetti
che svolgono l’attività del controllo contabile, in particolare definisce i
requisiti di ammissione di coloro che sono legittimati a svolgere l’attività di
revisione contabile, previsti sia per il revisore persona fisica che per le
società di revisione. Inoltre, con esso si istituisce un registro detto registro
2
nota in Comunicazione Consob 87/02794 del 23 febbraio 1987, parte introduttiva.
Primo capitolo
13
dei revisori contabili, tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia, nel quale
compaiono i nomi dei soggetti che in Italia possono svolgere questa attività.
Di conseguenza, dopo il recepimento in Italia della IV e dell’VIII
direttiva CEE, l’articolo 4 del D.P.R. 136/75 è stato ritoccato per
coordinarlo con la nuova disciplina ed è stato anche raccomandato dalla
Consob con la comunicazione n. 94001751 del 01 marzo 1994. Con essa è
stata introdotta la possibilità di poter formulare ben otto diverse tipologie di
giudizio ossia:
• un’opinione positiva senza rilievi;
• un’opinione positiva con rilievi per dissensi rispetto ad un
trattamento contabile;
• un’opinione positiva con rilievi per limitazioni relative al
procedimento di revisione;
• un’opinione positiva senza rilievi in presenza di richiamo
d’informativa;
• un’opinione positiva senza rilievi in presenza di incertezze
significative;
• un’opinione avversa;
• impossibilità ad esprimere un giudizio dovuto a gravi limitazioni al
procedimento di revisione;
• impossibilità ad esprimere un giudizio dovuta alla presenza di
rilevanti effetti connessi ad incertezze.
Ecco come si presentavano gli schemi della relazione di
certificazione, emessi dalla società di revisione, secondo quanto previsto
dalla comunicazione Consob n. 94/001751 del 01 marzo 1994:
Primo capitolo
14
schema 1: rilascio della relazione di certificazione sulla base di un’opinione positiva senza
rilievi
Relazione di certificazione ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 31 marzo 1975, n.136.
agli azionisti della XXX s.p.a.
1. Abbiamo assoggettato a revisione contabile il bilancio d’esercizio ( o consolidato ) della società XXX
chiuso al … Abbiamo inoltre controllato la concorrenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
2. Il nostro esame è stato svolto secondo i principi e criteri per il controllo contabile raccomandati dalla
Consob ed effettuando i controlli che abbiamo ritenuto necessari per le finalità dell’incarico conferitoci. Per il
giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo
quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione di certificazione da noi ( da altro revisore )
emessa in data …
3. A nostro giudizio, il bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società, in
conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio ( o consolidato ). Pertanto, rilasciamo
certificazione al bilancio della XXX s.p.a. al …
Luogo e data di emissione
- Ragione sociale della società di revisione
- Nome cognome e qualifica della persona che sottoscrive
- Firma
schema 2: rilascio della relazione di certificazione sulla base di un’opinione positiva con
rilievi per dissensi rispetto ad un trattamento contabile
Relazione di certificazione ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 31 marzo 1975, n.136.
agli azionisti della XXX s.p.a.
1. Abbiamo assoggettato a revisione contabile il bilancio d’esercizio ( o consolidato ) della società XXX
chiuso al … Abbiamo inoltre controllato la concorrenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
2. Il nostro esame è stato svolto secondo i principi per il controllo contabile raccomandati dalla Consob ed
effettuando i controlli che abbiamo ritenuto necessari per le finalità dell’incarico conferitoci. Per il giudizio
relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto
richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione di certificazione da noi ( da altro revisore ) emessa in
data….
3. ( Descrizione dei fatti che originano il dissenso del revisore rispetto ai trattamenti contabili adottati nel
bilancio o agli errori nella loro applicazione, con quantificazione degli effetti se del caso al netto
dell’incidenza fiscale ).
4. A nostro giudizio, nonostante gli effetti di quanto riportato nel precedente paragrafo 3, il bilancio nel
suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società, in conformità alle norme che disciplinano il
bilancio d’esercizio ( o consolidato ). Pertanto, rilasciamo certificazione al bilancio della XXX s.p.a. al …
Luogo e data di emissione
- Ragione sociale della società di revisione
- Nome cognome e qualifica della persona che sottoscrive
- Firma
Primo capitolo
15
schema 3: rilascio della certificazione sulla base di un’opinione positiva con rilievi per
limitazioni relative al procedimento di revisione
Relazione di certificazione ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 31 marzo 1975, n.136.
agli azionisti della XXX s.p.a.
1. Abbiamo assoggettato a revisione contabile il bilancio d’esercizio ( o consolidato ) della società XXX
chiuso al … Abbiamo inoltre controllato la concorrenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
2. Il nostro esame è stato svolto secondo i principi per il controllo contabile raccomandati dalla Consob ed
effettuando i controlli che abbiamo ritenuto necessari per le finalità dell’incarico conferitoci. Per il giudizio
relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto
richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione di certificazione da noi ( da altro revisore ) emessa in
data…
3. ( Descrizione delle limitazioni al procedimento di revisione ).
4. A nostro giudizio, nonostante gli effetti di quanto riportato nel precedente paragrafo 3, il bilancio nel
suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società, in conformità alle norme che disciplinano il
bilancio d’esercizio ( o consolidato ). Pertanto, rilasciamo certificazione al bilancio della XXX s.p.a. al …
Luogo e data di emissione
- Ragione sociale della società di revisione
- Nome cognome e qualifica della persona che sottoscrive
- Firma
schema 4: rilascio della certificazione sulla base di un’opinione positiva senza rilievi in
presenza di richiamo d’informativa
Relazione di certificazione ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 31 marzo 1975, n.136.
agli azionisti della XXX s.p.a.
1. Abbiamo assoggettato a revisione contabile il bilancio d’esercizio ( o consolidato ) della società XXX
chiuso al … Abbiamo inoltre controllato la concorrenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
2. Il nostro esame è stato svolto secondo i principi per il controllo contabile raccomandati dalla Consob ed
effettuando i controlli che abbiamo ritenuto necessari per le finalità dell’incarico conferitoci. Per il giudizio
relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto
richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione di certificazione da noi ( da altro revisore ) emessa in
data…
3. A nostro giudizio, il bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società, in
conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio ( o consolidato ). Pertanto, rilasciamo
certificazione al bilancio della XXX s.p.a. al …
4. ( Descrizione dei fati che si intendono evidenziare e richiamo a quanto in proposito detto dagli
amministratori ).
Luogo e data di emissione
- Ragione sociale della società di revisione
- Nome cognome e qualifica della persona che sottoscrive
- Firma
Primo capitolo
16
schema 5: Rilascio della certificazione sulla base di un’opinione positiva senza rilievi in
presenza di incertezze significative
Relazione di certificazione ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 31 marzo 1975, n.136.
agli azionisti della XXX s.p.a.
1. Abbiamo assoggettato a revisione contabile il bilancio d’esercizio ( o consolidato ) della società XXX
chiuso al … Abbiamo inoltre controllato la concorrenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
2. Il nostro esame è stato svolto secondo i principi per il controllo contabile raccomandati dalla Consob ed
effettuando i controlli che abbiamo ritenuto necessari per le finalità dell’incarico conferitoci. Per il giudizio
relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto
richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione di certificazione da noi ( da altro revisore ) emessa in
data…
3. A nostro giudizio, il bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società, in
conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio ( o consolidato ). Pertanto, rilasciamo
certificazione al bilancio della XXX s.p.a. al …
4. ( Descrizione dei fati che si intendono evidenziare e richiamo a quanto in proposito detto dagli
amministratori ).
Luogo e data di emissione
- Ragione sociale della società di revisione
- Nome cognome e qualifica della persona che sottoscrive
- Firma
schema 6: mancato rilascio della certificazione per opinione avversa
Relazione di certificazione ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 31 marzo 1975, n.136.
agli azionisti della XXX s.p.a.
1. Abbiamo assoggettato a revisione contabile il bilancio d’esercizio ( o consolidato ) della società XXX
chiuso al … Abbiamo inoltre controllato la concorrenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
2. Il nostro esame è stato svolto secondo i principi per il controllo contabile raccomandati dalla Consob ed
effettuando i controlli che abbiamo ritenuto necessari per le finalità dell’incarico conferitoci. Per il giudizio
relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto
richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione di certificazione da noi ( da altro revisore ) emessa in
data…
3. ( Descrizione dei fatti che originano i dissensi del revisore rispetto ai trattamenti contabili adottati nel
bilancio o agli errori nella loro applicazione, con quantificazione degli effetti se del caso al netto
dell’incidenza fiscale ).
4. A nostro giudizio, a causa della rilevanza degli effetti di quanto riportato nel precedente paragrafo 3, il
bilancio nel suo complesso non è stato redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società. Pertanto, non rilasciamo
certificazione al bilancio della XXX s.p.a. al …
Luogo e data di emissione
- Ragione sociale della società di revisione
- Nome cognome e qualifica della persona che sottoscrive
- Firma
Primo capitolo
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schema 7: mancato rilascio della certificazione per impossibilità ad esprimere un giudizio
dovuta a gravi limitazioni al procedimento di revisione
Relazione di certificazione ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 31 marzo 1975, n.136.
agli azionisti della XXX s.p.a.
1. Abbiamo assoggettato a revisione contabile il bilancio d’esercizio ( o consolidato ) della società XXX
chiuso al … Abbiamo inoltre controllato la concorrenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
2. Il nostro esame è stato svolto secondo i principi per il controllo contabile raccomandati dalla Consob
ed effettuando i controlli che abbiamo ritenuto necessari per le finalità dell’incarico conferitoci. Per il
giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo
quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione di certificazione da noi ( da altro revisore )
emessa in data…
3. ( Descrizione delle limitazioni al procedimento di revisione ).
4. A causa della rilevanza delle limitazioni alle nostre verifiche esposte nel precedente paragrafo 3, non
siamo in grado di esprimere un giudizio se il bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e
rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della
società. Pertanto, non rilasciamo certificazione al bilancio della XXX s.p.a. al …
Luogo e data di emissione
- Ragione sociale della società di revisione
- Nome cognome e qualifica della persona che sottoscrive
- Firma
schema 8: mancato rilascio della certificazione per impossibilità ad esprimere un giudizio
dovuta alla presenza di rilevanti effetti connessi ad incertezze
Relazione di certificazione ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 31 marzo 1975, n.136.
agli azionisti della XXX s.p.a.
1. Abbiamo assoggettato a revisione contabile il bilancio d’esercizio ( o consolidato ) della società XXX
chiuso al … Abbiamo inoltre controllato la concorrenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
2. Il nostro esame è stato svolto secondo i principi per il controllo contabile raccomandati dalla Consob
ed effettuando i controlli che abbiamo ritenuto necessari per le finalità dell’incarico conferitoci. Per il
giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo
quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione di certificazione da noi ( da altro revisore )
emessa in data…
3. ( Descrizione dei fatti ai quali si riferisce l’incertezza e richiamo di quanto in proposito detto dagli
amministratori ).
4. A causa della rilevanza degli effetti connessi alle incertezze descritte nel precedente paragrafo 3, non
siamo in grado di esprimere un giudizio se il bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e
rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della
società. Pertanto, non rilasciamo certificazione al bilancio della XXX s.p.a. al …
Luogo e data di emissione
- Ragione sociale della società di revisione
- Nome cognome e qualifica della persona che sottoscrive
- Firma
Primo capitolo
18
1.3 Il decreto legislativo n. 58 del 1998
L’evoluzione normativa più importante è rappresentata dal decreto
legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, denominato Testo Unico della
Finanza ( TUF ) o ancora legge Draghi, introdotto in attuazione della legge
di delega n. 52 del 6 febbraio 1996. Attualmente, esso regolamenta la
materia del controllo contabile, trattata precedentemente dal D.P.R. 136/75
che è stato abrogato ad eccezione di un solo articolo che è rimasto in vita,
precisamente l’articolo 3. L’intervento legislativo non ha riguardato
soltanto la disciplina delle società di revisione ma anche l’intera
organizzazione delle società quotate nei mercati regolamentati.
In riferimento al controllo contabile, si verifica una sostanziale
revisione delle funzioni del collegio sindacale, delle società di revisione e
della Consob tanto da affermare che con questo decreto è cambiata la
normativa sulla revisione contabile sia delle società di revisione che delle
altre società inserite nell’intermediazione finanziaria. La novità più
importante che è stata introdotta è la ripartizione dei compiti tra il collegio
sindacale e la società di revisione, eliminando la sovrapposizione di ruoli,
che si era creata con il D.P.R. del 1975. Infatti, con il d.lgs. n. 58 è stato
affidato ai revisori, in via esclusiva, il controllo contabile analitico, mentre
al collegio sindacale sono stati assegnati i compiti di vigilanza sulla legalità
della gestione e sull’adeguatezza della struttura organizzativa societaria.
Questa scelta di affidare alla sola società di revisione la funzione del
controllo contabile è sorta per l’esigenza di concentrare il controllo su
soggetti esterni ed indipendenti, dotati di un’approfondita conoscenza
professionale.
Pertanto, per le società che hanno sede in Italia e sono quotate sul
mercato regolamentato italiano oppure europeo è stata attuata una
separazione tra le funzioni di controllo dei conti, spettanti alle società di
revisione, e quelle di sorveglianza, spettanti ai sindaci. Per tutte le altre
società che non sono quotate sul mercato regolamentato europeo si verifica