Prefazione
in particolare dall’ultimo indulto del 1990, anno in cui erano 31.053 le unità,
passando a 61.264 del 2006, a fronte di una capienza di 42.952 persone.
Questi numeri hanno fatto riflettere su tipo di riforme e di misure da
prendere, non solo per porre rimedio al problema del sovraffollamento negli
istituti, ma anche per la dubbia certezza della pena e per le conseguenze che
questo provvedimento avrebbe avuto sulla popolazione detenuta e sulla
sicurezza dei cittadini.
Nei prossimi capitoli si affronteranno gli effetti che ha sortito il
provvedimento sulle carceri italiane, le differenze che esso ha prodotto tra la
popolazione dei detenuti italiana e quella straniera e il grado di recidiva che ne
è seguito. Si focalizzerà inoltre l’attenzione su chi è rientrato in carcere
tornando a scontare una misura alternativa precedentemente concessa, su chi,
rientrando, sconta la condanna detentiva classica e le diverse conseguenze
derivanti da tali circostanze. E’ importante riflettere su quest’ultimo punto
poiché diverse condizioni di pena avranno certamente effetti contrapposti che
consentono di comprendere i motivi che portano a recidivare maggiormente
una categoria anziché l’altra.
Si analizzerà poi il ruolo dell’opinione pubblica nel trattare l’argomento
indulto e le conseguenze del potere mediatico sulla percezione del rischio da
parte dei cittadini.
In seguito, prendendo in considerazione precedenti indulti e amnistie a
partire dai dati resi pubblici dal Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria (DAP) e da vari studi compiuti dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR), si proverà a determinare il tasso di recidiva nel corso degli
anni, le caratteristiche dello stesso, la tendenza e le cause che portano alla
recidiva degli stranieri e degli italiani. Sarà data risposta alla domanda: “Quale
relazione esiste tra l’aumento dei reati ed il numero di indulti concessi e quale
tra i rientri in carcere e le scarcerazioni per amnistia?”.
Nell’ultima parte di questo lavoro sarà infine svolto un confronto critico tra
le statistiche nazionali e quelle locali prodotte dai dati raccolti nella casa
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Prefazione
circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce. Lo scopo è quello di trarre alcune
prime conclusioni riguardo alle misure da attuare per attenuare o, meglio,
prevenire le conseguenze negative del provvedimento. Per l’autrice risulta
imprescindibile la necessità di sottolineare già fin d’ora come il
coinvolgimento degli operatori carcerari e la possibilità di promuovere progetti
tra enti di giustizia e territorio possano fornire un aiuto concreto alla
realizzazione degli obiettivi dichiarati.
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Capitolo 1:
L’indulto nella storia
Capitolo 1:
L’indulto nella storia
1.1 Introduzione.
Ormai da tempo la situazione del sistema penitenziario è costituita da gravi
e insostenibili emergenze, come confermano anche i recenti dati del nostro
Paese, sia per quanto riguarda i detenuti,sia le strutture carcerarie inadeguate e
le condizioni in cui operano i soggetti istituzionali che in tali istituti operano.
Per tali motivi tendono ad emergere nuovamente i temi che riguardano le
amnistie e gli indulti che attualmente sono in primo piano nello scenario
politico e sociale, in particolar modo per quello che riguarda i tanti appelli
rivolti a mettere in rilievo i problemi riguardanti il mondo carcerario.
Fin dai primi provvedimenti di indulto succedutisi nel corso della storia,
l’atteggiamento nei confronti di essi è stato sempre sfavorevole a causa di un
giudizio di fondo contestabile: attraverso questi provvedimenti si riduce certo il
grave problema dello sfollamento delle carceri, ma certo non si può dare alcuna
soluzione ai critici problemi del sistema penale-penitenziario italiano.
È necessario attuare una radicale riforma del sistema penitenziario senza la
quale si attuerebbero solo dei provvedimenti tampone che possono risolvere i
problemi sempre solo in modo parziale e mai definitivo.
Provando a ripercorrere le politiche penali succedutesi nel nostro Paese
dall’Italia post-unitaria ad oggi, si constata che si è sempre fatto costantemente
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Capitolo 1:
L’indulto nella storia
appello a provvedimenti di clemenza per gestire e spesso illudersi di affrontare
grazie ad essi i limiti posti dal nostro sistema penale, tentando di operare dei
riequilibri della giustizia che andavano rompendosi.
Un dato importante a conferma della nostra tesi, è quello che va dal
decennio 1990 al 2002, in cui l’assenza di provvedimenti ha fatto aumentare, o
meglio raddoppiare la popolazione detenuta e il sistema processuale-penale si
avvicinasse a uno stato di immobilità. Questo dato continua a permanere nel
nostro sistema, dal momento che alle alte domande di giustizia corrisponde una
scarsa quantità di risposte che l’ordinamento italiano non riesce a dare.
Ed è per questo che, in altri paesi e in altri contesti culturali, aggiustamenti
e riequilibri vengono “fisiologicamente” implementati all’interno del sistema di
giustizia penale stesso: si pensi alla valvola di sicurezza data dalla facoltatività
dell’azione penale ovvero alla larga “negoziabilità” della pena e del processo.
E’ per questo che l’intervento della politica si fa sempre più urgente, in
assenza del quale il sistema penale da solo si renderebbe ancora più inefficace
rendendo poco credibile il sistema della giustizia stessa, delegittimandosi.
Di conseguenza la giustizia diventerebbe selettiva, privilegiando chi è
economicamente e culturalmente avvantaggiato e in grado di accettare e
resistere ai lunghi tempi d’attesa dei processi, questo a discapito di quelle fasce
deboli che non possono aspettare lunghi anni in attesa di un processo.
I provvedimenti di clemenza da soli non possono certo operare ad attuare
delle importanti riforme penali ormai da tempo attese, ma anzi costiutiscono
solo la pigrizia del legislatore ad attuare delle soluzioni più efficienti.
Ricordiamo che nel 1992 è stato modificato l’art. 79 della Costituzione che
riguardava le modalità di concessione dell’indulto e amnistia. In origine
l’articolo stabiliva che questi provvedimenti di clemenza fossero concessi dal
Presidente della Repubblica su una legge di delega delle Camere; con questa
modifica ora è necessario per approvare i singoli articoli, la maggioranza dei 3
terzi del Parlamento. Questo era un modo per frenare le svariate concessioni di
amnistia e indulto verificatesi fino al 1992, ritenute troppo frequenti.
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Capitolo 1:
L’indulto nella storia
Prima di procedere, è utile elencare i provvedimenti di clemenza che hanno
caratterizzato la storia repubblicana (tabella 1.1).
I provvedimenti di amnistia e indulto concessi dal 1 gennaio 1942 ad oggi
Regio decreto 17 ottobre 1942, n. 1156. Concessione di amnistia e indulto
Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96. Amnistia e indulto per reati comuni, militari e annonari
Decreto Luogotenente 26 ottobre 1944, n. 17. Concessione di amnistia e indulto per reati in
materia finanziaria
Decreto Lgt. 8 giugno 1945. Applicazione degli articoli 1 e 2 del Regio Decreto 5 aprile 1944,
n. 96, nei territori liberati dopo il 4 aprile 1944
Decreto Lgt. 17 novembre 1945, n. 719. Amnistia per reati politici antifascisti.
Decreto Lgt. 29 marzo 1946, n. 132. Amnistia e condono per reati militari
Decreto Lgt. 29 marzo 1946, n. 133. Indulto per alcuni reati di mancato conferimento degli
ammassi
Decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4. Amnistia e indulto per reati comuni, politici e
militari
Decreto Presidenziale 27 giugno 1946, n. 25. Amnistia per reati finanziari
Decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 244. Estensione dell’amnistia, dell’indulto e della
grazia ai condannati in territori attualmente sottratti all’Amministrazione italiana
Decreto C.P.S. 1 marzo 1947, n. 92. Amnistia e indulto per reati militari in occasione del
giuramento alla Repubblica delle Forze Armate
Decreto C.P.S. 8 maggio 1947, n. 460. Amnistia e indulto per reati riguardo ai quali vi è stata
una sospensione del procedimento o della esecuzione per causa di guerra
Decreto C.P.S. 25 giugno 1947, n. 513. Amnistia e indulto per reati commessi in relazione con
vertenze agrarie
Decreto Presidente della Repubblica 9 febbraio 1948, n. 138. Amnistia per reati finanziari
D.P.R. 28 febbraio 1948, n. 138. Amnistia per reati finanziari
D.P.R. 27 dicembre 1948, n. 1464. Concessione di amnistia e indulto in materia di detenzione
abusiva di armi
D.P.R. 26 agosto 1949, n. 602. Concessione di amnistia e indulto per reati elettorali
D.P.R. 23 dicembre 1949, n. 929. Concessione di amnistia e condono in materia annonaria
D.P.R. 23 dicembre 1949, n. 930. Concessione di indulto
D.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922. Concessione di amnistia e indulto
D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460. Concessione di amnistia e indulto
D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5. Concessione di amnistia e indulto
D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332. Concessione di amnistia e indulto
D.P.R. 25 ottobre 1968, n. 1084. Concessione di amnistia e indulto
D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283. Concessione di amnistia e indulto
D.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834. Concessione di amnistia in materia di reati finanziari
D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413. Concessione di amnistia e indulto
D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744. Concessione di amnistia e indulto
D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525. Concessione di amnistia per reati tributari
D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43. Concessione di amnistia per reati tributari
D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865. Concessione di amnistia e indulto
D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75. Concessione di amnistia
D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394. Concessione di indulto
Legge n. 207, 3 agosto 2003. Concessione del cosiddetto “indultino”
Legge n. 241, 31 luglio 2006. Concessione di indulto
Tab. 1.1: Provvedimenti di clemenza nella storia repubblicana.
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Capitolo 1:
L’indulto nella storia
Attraverso un excursus storico riguardante i provvedimenti succedutisi in
Italia nel corso della storia, vedremo come questi strumenti non siano stati
utilizzati nel limite della penalità ma a piacimento delle forze politiche, e che
un’analisi di questi provvedimenti non sia accompagnata da dati oggettivi.
Per quanto riguarda il periodo che va dal 1900 al 1943 sono stati emanati
148 provvedimenti di clemenza, 3, 4 disposizioni per anno, e tra amnistie e
condoni altri 58 erano stati emessi tra il 1865 e il 1899. quindi alla luce di
questi dati si può affermare che nell’Italia repubblicana si è verificata una
sensibile diminuzione degli atti clemenziali.
E ‘ importante sottolineare come alcuni di questi provvedimenti furono
emessi durante la seconda guerra mondiale che terminò nel 1945. Questo dato
ci permette di stabilire che i 3 provvedimenti sono anteriori a tale data, nelle
condizioni di estrema precarietà in cui versava il nostro Paese; infatti tutti i
provvedimenti, tranne quello del 1944, risultano emessi dal Luogotenente del
Regno, come a sottolineare la transitorietà del periodo che li contrassegna.
Importante elemento per capire se esiste una linea di tendenza nella
legislazione clemenziale dell’Italia repubblicana che va dal 1944 al 1946 che
sancì la fine della monarchia,è la data del 1988 che concluse un irreversibile
periodo storico del nostro Paese.
Alcuni provvedimenti che analizzeremo sono delle estensioni territoriali di
precedenti disposizioni di clemenza alle quali esse fanno rinvio senza altre
aggiunte: ciò dicasi per il D.Lgt. 26 aprile 1944, che estese l’amnistia e
l’indulto dell’aprile del 1944 ai reati commessi durante il periodo
dell’amministrazione militare alleata nei territori ad essa sottoposti, nonché per
il D.L.Lgt. 8 giugno 1945, che estese l’applicazione dello stesso
provvedimento di clemenza ai territori liberati dal nemico dopo il 5 aprile
1944; così dicasi, infine, per il D.L.C.P.S. 18 gennaio 1947 che stabilì
l’estensione di tutti i precedenti provvedimenti di amnistia, di indulto e di
grazia a tutti coloro che erano stati condannati dall’Autorità Giudiziaria italiana
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Capitolo 1:
L’indulto nella storia
e che si trovassero in territori all’epoca dei fatti sottratti all’amministrazione
dello Stato.
Si tratta di tre provvedimenti che fanno riferimento al principio della
sovranità e della giurisdizione italiana davanti a situazioni in cui si poteva
incorrere in dei dubbi di applicabilità e nelle quali non si configura un vero e
proprio intento di clemenza che non sia quello espresso nei provvedimenti ai
quali si riferiscono.
Ricercando le ragioni che hanno condotto il legislatore ad emanare
provvedimenti di clemenza, si nota che non sono estranee al disegno
legislativo, l’emigrazione con i suoi problemi, la renitenza alla leva e le
diserzioni, mentre, con le conquiste coloniali, sorge la necessità di fare
apprezzare la clemenza sovrana a coloro che hanno combattuto per lo Stato.
Ancora, dopo l’8 settembre del 1943, riacquistata una sia pur limitata sovranità
nazionale, il primo provvedimento dell’aprile 1944, che sarà poi esteso agli
altri territori liberati, è marcato dalla necessità di dare formale ratifica alle
liberazioni spontanee conseguite alla caduta del fascismo e alle recuperate
libertà politiche: sicché è ovvio che tale amnistia venga concessa per tutti i
reati “determinati dall’intento di liberare la Patria dall’occupazione tedesca o di
ridare al popolo le libertà soppresse e conculcate dal regime fascista”. Nel
novembre del 1945 la clemenza è estesa ragionevolmente ai reati commessi
prima e dopo l’avvento della dittatura, “in lotta contro il fascismo e per
difendersi o sottrarsi alle persecuzioni”. Una particolare attenzione per coloro
che hanno combattuto mostrando coraggio o riportando serie invalidità è
prestata nel successivo decreto del marzo 1946.
Non verranno presi in considerazione, invece, quei provvedimenti che non
attengono strettamente alla materia penale, anche se certe volte possono
riguardare la conseguenza indiretta di accertamenti eseguiti in sede penale. Ciò
si può dire per il condono delle sanzioni disciplinari concesso con il D.L.P. 24
giugno 1946 n. 10, per il D.C.P.S. 20 agosto 1947 n. 1510 (relativo peraltro
alle sole infrazioni alle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari), per il
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Capitolo 1:
L’indulto nella storia
D.L. 12 febbraio 1948 n. 95, emesso per celebrare la nuova Costituzione dello
Stato.
Nello stesso ordine di idee, non possono essere prese in considerazione le
due leggi 30 luglio 1959 n. 559 e 31 ottobre 1963 n. 1458, con cui fu stabilito il
condono, in materia tributaria, delle sanzioni non aventi carattere penale. Così
come il D.P.R. 14 aprile 1948 n. 511 con cui, in occasione della prima
provvisoria sistemazione dei territori situati sulla linea dell’ancora incerto
confine tra Italia e Jugoslavia, fu concesso il condono delle pene, in corso di
espiazione in Italia, a favore dei cittadini jugoslavi.
Sottratti così questi atti al totale generale, si può dire che, a partire dal 1944
ad oggi, i provvedimenti di clemenza in materia penale, sono stati all’incirca
trenta.
Tuttavia, nel novero di questi, si impone un’ulteriore specificazione per ciò
che concerne i reati finanziari.
Il 26 ottobre 1944 furono emessi due decreti-legge luogotenenziali con
numerazione progressiva, 261 e 262, diretto il primo al condono delle
soprattasse e delle pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie, l’altro
concessivo di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria. Nel giugno
1946, meno di due anni dopo, furono emanati altri tre decreti di eguale
contenuto e, in aggiunta, un altro diretto a condonare le pene pecuniarie per
violazioni alle norme in materia valutaria e sul commercio dell’oro. Nei primi
mesi del 1948 con i decreti numero 32 e 138, furono concessi ancora e
rispettivamente indulto e amnistia di eguale contenuto. Come si vede, ben sette
provvedimenti esprimono l’intento clemenziale del legislatore nei confronti di
infrazioni di una categoria tutt’affatto particolare, anche se scarsamente
indicativi di una presa di coscienza di fenomeni criminologici e appaiono
inidonei ad esprimere una linea di tendenza che non sia quella, piuttosto
trasparente, di una periodica regolarizzazione di una certa categoria di soggetti.
Conclusione che riceve conforto dalla constatazione che i provvedimenti di
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Capitolo 1:
L’indulto nella storia
clemenza in materia sono rinvenibili con una cadenza quasi regolare anche
negli anni precedenti il 1944.
Passando all’esame degli altri provvedimenti, si constata subito che essi
comportano quasi sempre la concessione congiunta di amnistia e indulto: ne
fanno eccezione il D.L.Lgt. 17 novembre 1945 n. 719 in materia di reati
politici antifascisti, il D.L.Lgt. 29 marzo 1946, n. 133, che concedeva il
condono per alcuni reati di mancato conferimento agli ammassi, il D.P.R. 23
dicembre 1949 n. 930, che recava una ipotesi di generale indulto, a
complemento peraltro del decreto della stessa data, di amnistia e di condono
per reati annonari in genere.
Nell’ambito dei provvedimenti che comportano la contemporanea
applicazione di amnistia e indulto, vanno evidenziati alcuni decreti che
limitano l’ambito di operatività dei provvedimenti stessi a talune categorie di
reati. Così il D.L.Lgt. 29 marzo 1946 n. 132 si riferiva esclusivamente ai reati
militari, il D.C.P.S. 8 maggio 1947 n. 460 riguardava i soli reati per i quali vi
fosse stata sospensione del procedimento o dell’esecuzione per causa di guerra,
il D.C.P.S. 25 giugno 1947 n. 513 si riferiva ai reati commessi in relazione a
vertenze agrarie, il D.P.R. 27 dicembre 1948 n. 1464 era circoscritto alle
abusive detenzioni di armi, il D.P.R. 26 agosto 1949 n. 602 ai soli reati
elettorali, il D.P.R. 23 dicembre 1949 n. 929 ai reati in materia annonaria, di
ammassi e contingentamenti.
Da questa precisazione deriverebbe la conseguenza che gli altri
provvedimenti dovrebbero essere di portata assai ampia, non limitata a
categorie di persone o di reati, ma non è così: l’intestazione non deve trarre in
inganno e più avanti vedremo perché.
1.2 Provvedimenti di clemenza e politiche penali.
Interesse potrebbero suscitare i provvedimenti di sola amnistia o di solo
indulto, anche se i due provvedimenti, come si è detto, sono sempre stati
emanati insieme.
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Capitolo 1:
L’indulto nella storia
Gli unici provvedimenti, di sola amnistia, furono quelli del 1982 e 1983, ed
esclusivamente per reati finanziari. Prima della riforma costituzionale del 1992,
emanata per ovviare all’uso indiscriminato che si era fatto fino ad allora dei
provvedimenti di clemenza, era ovviamente più semplice emanarlo, a
differenza che dopo, dal momento che sono richiesti la maggioranza
parlamentare dei due terzi e soprattutto un giusto “clima” politico e
determinate condizioni. Solo partendo da questo dato, potrà sembrare più
chiara la volontà dell’allora legislatore di amnistiare determinati reati e,
pertanto, di tutelare una determinata categoria di soggetti.
Dubbi, invece, di costituzionalità sono stati levati con l’approvazione nel
2003 del cosiddetto “indultino”. Questo perché, preso atto dell’impossibilità di
raggiungere la maggioranza parlamentare prevista dalla Costituzione riguardo
alle leggi che concedono l’indulto o l’amnistia, è stato in suo luogo emanato un
provvedimento ordinario che qualcuno ha ritenuto essere elusivo del disposto
costituzionale in materia di indulto, data l’automaticità della sua concessione.
Infine, l’unico provvedimento di indulto, è stato approvato, anche questo
con procedimento legislativo ordinario, nel luglio 2006. Il quale sicuramente
non sarà servito a ridurre il carico giudiziario, per il quale è necessaria
l’amnistia, ma quantomeno ha reso più vivibili le carceri, con effetti positivi
sulle condizioni di vita e umane dei detenuti, lasciando, ovviamente, in vita le
conseguenze civili del reato o le pene accessorie.
Si è detto che la storia clemenziale della Repubblica italiana inizia nel 1948,
ma la mancanza di dati statistici penitenziari riferiti a tale periodo, permette di
osservare i primi provvedimenti solo da un punto di vista legislativo. Per
comprendere le politiche che hanno caratterizzato i decreti e gli eventuali
effetti sulla popolazione carceraria, bisogna partire dal D.P.R. 26 agosto 1949
n. 602, concessione di amnistia e indulto per reati elettorali. Oltretutto, anche in
relazione a tale periodo, pochi sono i dati statistici che permettano una
valutazione.
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Capitolo 1:
L’indulto nella storia
Questo breve excursus dei provvedimenti, ha consentito di rilevare alcuni
aspetti ancora attuali, in quanto probabilmente costanti e insopprimibili
nell’evolversi delle vicende umane e, di conseguenza, statuali.
Il primo è quello dell’enormità dei numeri: 138 fra leggi di delega, decreti
presidenziali, decreti legislativi o ministeriali e altre fonti normative; segno di
una evidente necessità di una risposta “politica” a questioni che, data la vastità
del numero degli interessati, non sono suscettibili di soluzione affidata alla
mera politica “criminale”. Il secondo, e forse il più importante, è rappresentato
dall’essere i principali provvedimenti di amnistia e indulto collocati
temporaneamente al culmine o al termine di snodi significativi della nostra
storia recente. E si è visto come non sia stato certo un caso che uno dei primi
atti della neonata Repubblica italiana sia quel decreto presidenziale 22 giugno
1946, n. 4, che reca come titolo “Concessione di amnistia e indulto per reati
comuni, politici e militari”. Atto significativo, concordato proprio fra i Padri
della Repubblica, che non partiva certo dalla necessità di svuotare le carceri,
ma da quella di consentire a tutti gli italiani di riprendere il cammino interrotto
dalle vicende tragiche che avevano devastato l’Italia ed il mondo. Amnistia e
indulto poi reiterati con il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre
1953, n. 922, che si colloca alla fine dell’altrettanto difficile dopoguerra e in
qualche modo portati a compimento dal decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1959, n. 460, ove, all’articolo 1, primo comma, lettera a),
si concede l’amnistia “per i reati politici ai sensi dell’articolo 8, del codice
penale, commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946” (si badi senza
limitazioni né soggettive né oggettive) e, alla lettera b), per gli stessi reati
“nonché per i reati elettorali commessi successivamente al 18 giugno 1946”.
Nello stesso senso vanno letti, evidentemente, i provvedimenti di amnistia e
indulto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1968, n.
1084, e 22 maggio 1970, n. 283, i quali, posti al culmine e al termine della
prima fase dei movimenti studenteschi e operai di quel tempo,
programmaticamente fanno riferimento alla applicabilità dei benefìci ai reati
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