ﻳ ﺎﻴﻟﺎﻄﻳإ ﻲﻓ راﺮﻘﺘﺳﻻا نوﺪﻳﺮﻳ ﻦﻳﺬﻟا ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟا ﻦﻳﺮﺠﻬﻤﻟا نأ ﺐﺒﺴﺑ ﻲﻓﺎﺿا ﺪﻴﻘﻌﺗ كﺎﻨه ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﺔﻨﻳﺎﺒﺘﻣ ناﺪﻠﺑ ﻦﻣ نﻮﺗﺄ
ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﻦﻣ ﻲﺣﻮﺘﺴﻤﻟا ﻦﻴﻧاﻮﻘﻟا . مﺪﻘﻳ دﻮﺟﻮﻟا اﺬه ،كﺮﺘﺸﻣ ﻲﻨﻳد ءﺎﻤﺘﻧا ﻪﻌﻤﺠﻳ ﺎﻴﻟﺎﻄﻳإ ﻲﻓ ﻲﻣﻼﺳﻹا دﻮﺟﻮﻟا نأ ﻊﻣ ﻚﻟﺬﻟ
ﺎﻬﻨﻴﺑ ﺎﻤﻴﻓ ﺎﻴﻓاﺮﻐﺟ ةﺪﻴﻌﺑو ﺎﻬﺗﺎﻓﺎﻘﺛو ﺎﻬﻨﻴﻧاﻮﻗ ﻲﻓ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ناﺪﻠﺑ ﻊﻣ ﻦﻴﻨﻃاﻮﻣ . ﻬﻴﻠﻋ ﺔﻴﻟﺎﻄﻳﻹا ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا ﻩﺬه ﻲﻓ ﻦﻴﻳﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا ﺎ :
ﻦﻴﻴﻟﺎﻄﻳإ ﻦﻴﻨﻃاﻮﻣ ﻦﻣو ﺐﻧﺎﺟأ ﻦﻴﻨﻃاﻮﻣ ﻦﻣ ﺔﻧﻮﻜﻤﻟاو ،ﺪﻠﺒﻟا ﻞﺧاد ةﺪﺟاﻮﺘﻤﻟا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻔﺋﺎﻄﻟا ﻊﻣ اراﻮﺣ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺐﺠﻳ ﺔﻬﺟ ﻦﻣ
ىﺮﺧﻷا ﻒﺋاﻮﻄﻟا ﻊﻣ ﻢﺘﻳ يﺬﻟا ﺲﻔﻧ نﻮﻜﻳ نأ ﺐﺠﻳ راﻮﺤﻟا اﺬهو ،ﺎﻀﻳأ . ﻲﻋاﺮﺗ نأ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓ ﺔﻣﺰﻠﻣ ﺔﻟوﺪﻟا ىﺮﺧأ ﺔﻬﺟ ﻦﻣ
ﻻﺎﺼﺗﻻانوﺮﺟﺎﻬﻤﻟا ﺎﻬﻨﻣ ﻲﺗﺄﻳ ﻲﺘﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻊﻣ ﺔﻴﺴﻣﻮﻠﺑﺪﻟا ت.
ﻦﻴﻤﻠﺴﻣ ﺮﻴﻐﻟا لﺎﺟﺮﻟاو تﺎﻤﻠﺴﻤﻟا ءﺎﺴﻨﻟا ﻦﻴﺑ تﺎﻧاﺮﻘﻟا ﺔﻴﻀﻗ ﺄﺸﻨﺗ دﺪﺼﻟا اﺬه ﻲﻓ . تﻼﺋﺎﻋ لﺎﻘﺘﻧاو ةﺮﺠﻬﻟا ةﺮهﺎﻇ ﺮﻴﺛﺄﺘﺒﻓ
ﻲﺗاﻮﻠﻟا تﺎﻤﻠﺴﻤﻟا تﺎﻴﺒﻨﺟﻷا ءﺎﺴﻨﻟا دﺪﻋ ﻞﺼﻳ ،ةﺪﻳﺪﺟ تﻼﺋﺎﻋ ﻦﻳﻮﻜﺗ ﺎﻬﻟ ﺔﺠﻴﺘﻨآ ﺎﻴﻟﺎﻄﻳإ ﻰﻟا ﺔﻠﻣﺎآ وذ ﻢﻗر ﻰﻟا ﺎﻴﻟﺎﻄﻳإ ﻲﻓ ﻦﺸﻌﻳ
رﺎﺒﺘﻋا . ﻦﻴﻧاﻮﻗ ﺐﺴﺣ ،ﻢﻠﺴﻣ ﺮﻴﻏ ﻞﺟر ﻦﻣ جاوﺰﻟا ﺎﻴﻟﺎﻄﻳإ ﻲﻓ تﺎﻤﻴﻘﻤﻟا تﺎﻤﻠﺴﻤﻟا تﺎﻴﺒﻨﺟﻷا ءﺎﺴﻨﻟا ﻊﻴﻄﺘﺴﺗ ﻻ نﺎﻴﺣﻷا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ
ﻦهدﻼﺑ . ﺰﺘﺗ نأ ﻊﻴﻄﺘﺴﺗ ﺎﻴﻟﺎﻄﻳإ ﻲﻓ ﺔﻤﻴﻘﻤﻟا ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ﺔﻨﻃاﻮﻤﻟا ﻚﻟﺬﻟ ،ﺔﻴﻟﺎﻄﻳﻹا ﺔﻟوﺪﻟا ﻦﻴﻧاﻮﻗ ﻲﻓ ارﺮﻘﻣ ﺲﻴﻟ ﻊﻧﺎﻤﻟا اﺬه ﺐﺴﺣ جو
ﺎﻗﻼﻃا ﻦﻳﺪَﻳ ﻻ وأ ىﺮﺧأ ةﺪﻴﻘﻋ يأ ﻦﻳﺪَﻳ ﻞﺟر ﻦﻣ ﻲﻧﺪﻤﻟا فﺮﻌﻟا . ﻲﺒﻨﺟأ ﻦﻃاﻮﻣ يأ ﻦﻣ ﺐﻠﻄﺗ ﺔﻴﻟﺎﻄﻳﻹا ﺔﻟوﺪﻟا نﻷ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﺮﻬﻈﺗ
ﻲﻠﺳﻷا ﻩﺪﻠﺑ ﻦﻣ ﺎﺤﻳﺮﺼﺗ ﻲﻟﺎﻄﻳإ ﻦﻃاﻮﻣ ﻦﻣ جاوﺰﻟا ﺪﻳﺮﻳ . ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻊﻴﻄﺘﺴﺗ ﻻ ﻲﻣﻼﺳا ﺪﻠﺑ ﻦﻣ ﻲﺗﺄﺗ ﺔﻤﻠﺴﻣ ﺔﻨﻃاﻮﻣ اﺬﻜه
ﻟ ﺎهﺪﻠﺑ ﻦﻣ جاوﺰﻟا ﺢﻳﺮﺼﺗﺎهﺪﻠﺑ نﻮﻧﺎﻗ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ حﻮﻤﺴﻣ ﺮﻴﻏ جاوﺰﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬه نﻷ ،ﻢﻠﺴﻣ ﺮﻴﻏ ﻲﻟﺎﻄﻳإ ﻦﻃاﻮﻣ ﻦﻣ جوﺰﺘﺗ ﻲﻜ.
ﻦﻴﻤﻠﺴﻣ ﺮﻴﻏ لﺎﺟر و تﺎﻤﻠﺴﻣ ءﺎﺴﻧ ﻦﻴﺑ ةﺮﻴﺜآ تﺎﺠﻳز ناﺮﻗ ﺎﻴﻟﺎﻄﻳإ ﻲﻓ ﺪهﺎﺸﻧ ،اﺬه ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ . ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ةﺬﺨﺘﻤﻟا لﻮﻠﺤﻟا
ﻮﻠﺤﻟا ﻩﺬه نﻮﻜﺗ تﻻﺎﺤﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻓو ،ٌﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ناﺮﻘﻟا مﺎﻤﺗﻻ نﺎﺟوﺰﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا قﺎﻄﻧ ﻦﻋ جرﺎﺧ ل . ﺪﺟاﻮﺘﻳ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻰﺿﻮﻔﻟا مﺎﻣأ
ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﻩﺬﻬﻟ ﻞﺣ دﺎﺠﻳا ﺎﻳروﺮﺿ ﺢﺒﺼﻳ نﺎﺟوﺰﻟا ﺎﻬﻴﻓ . ﺔﻟوﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﺘﻟا نﺎﺴﻧﻻا قﻮﻘﺣ ﻦﻣ ﺾﻌﺑ ماﺮﺘﺣا ﻢﺘﻳ ﻻ اﺬه ﻞﺜﻣ قﺎﻴﺳ ﻲﻔﻓ
نﺎﺴﻧﻻا قﻮﻘﺤﻟ ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻴﺒﻠﻟ ﺎﻬﻴﻨﺒﺗ ﻖﻓو ،ﺎﻬﻨﻤﻀﺗ نأ ﺔﻴﻟﺎﻄﻳﻹا . ﻞﺜﻣ ﻲﻓ نأ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻻﺎﺑ ﻦﻴﺑ دﺎﺴﻔﻟا ﺮﺸﺘﻨﻳ نأ ﺮﻄﺧ كﺎﻨه ﻊﺿﻮﻟا اﺬه
ﺔﻟوﺪﻟا مﺎﻈﻨﻟ ﻞآﺎﺸﻣ اﺬﻜه ﺎﻘﻟﺎﺧ ،ﺔﻴﻟﺎﻄﻳﻹا ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﻦﻴﻌﺑﺎﺘﻟا وأ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا تارﺎﻔﺴﻟا ﻲﻔﻇﻮﻣ . ﺔﻟوﺪﻟا ﻞﺧﺬﺗ نأ يرورﺎﻀﻟا ﻦﻣ اﺬﻬﻟ
ﺟﻷا لوﺪﻟا ﻊﻣ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻲﻓو ،ﺎﻴﻟﺎﻄﻳإ ﻲﻓ ﻦﻴﻤﻘﻤﻟا ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟا ﻒﺋاﻮﻃ ﻊﻣ عﻮﺿﻮﻤﻟا اﺬه لﻮﺣ راﻮﺣ ﻲﻓ ﺔﻴﻟﺎﻄﻳﻹا ﻲﺘﻟا ﺔﻤﻠﺴﻤﻟا ﺔﻴﺒﻨ
تاﺮﺟﺎﻬﻤﻟا ءﺎﺴﻨﻟا ﺎﻬﻨﻣ مﺪﻘﺗ . ﺔﻴﻀﻘﻠﻟ ﻊﻳﺮﺳ ﻞﺤﺑ ﺢﻤﺴﺗ تﺎﺣاﺮﺘﻗا ﺔﻏﺎﻴﺻ ﻦﻜﻤﻳ ﻰﺘﺣ اﺬه ﻞآ . اﺮﻴﺧأ ﺢﻤﺴﻳ نﻮﻧﺎﻗ ﻊﺿﻮﺑ ،اﺬﻜه
ﺎﻬﻴﺿارأ ﻞﺧاد اﺮﺒآأ ﺎﻃﺎﺒﻀﻧا ﺔﻴﻟﺎﻄﻳﻹا ﺔﻟوﺪﻟا ﻦﻤﻀﺘﺳ ،ﻂﻠﺘﺨﻣ جاوﺰﺑ . نﺎﻴﺒﻟا ﻪﺼﻨﻳ ﺎﻣ ﻖﻓو ،ﺎﻬﻴﻨﻃاﻮﻣ قﻮﻘﺣ ﺔﻳﺎﻤﺣ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻻﺎﺑ
ﺤﻟ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟانﺎﺴﻧﻻا قﻮﻘﺣ ﺔﻳﺎﻤﺤﻟ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﻻاو نﺎﺴﻧﻻا قﻮﻘ.
3
Introduzione.
La questione delle unioni matrimoniali tra donne musulmane e uomini non musulmani
assume particolare importanza nell'attuale società italiana. Infatti l'Italia è caratterizzata oggi, più
che in altri periodi storici, dalla presenza di tradizioni e culture varie e differenti, conseguente agli
intensi flussi migratori che vi si sono diretti a partire circa dagli anni '80. In questa situazione
risultano inevitabili il confronto e l'interazione tra l'elemento autoctono e l'elemento immigrato, che
si trovano a compartire uno stesso spazio e a formare insieme una nuova società. Tale processo di
rimescolamento della popolazione e di riedificazione della società non avviene in modo rapido e
indolore, in quanto le varie parti che entrano in contatto (la popolazione italiana autoctona e le varie
popolazione immigrate) si trovano a dover rinunciare ognuna ad elementi della propria cultura e a
doverne accettare di nuovi. Nello sviluppo di tali dinamiche risulta fondamentale l'apporto offerto
dal fenomeno delle cosiddette "coppie miste", ossia coppie formate da persone che appartengono a
"gruppi" (Stati, etnie, culture, religioni) differenti.
Il fenomeno della coppia mista infatti propone ad un livello basilare l'incontro tra le due
società a cui appartengono i due sposi, i quali ne divengono quasi dei rappresentanti, e il cui
matrimonio può rappresentare esso stesso l'unione delle rispettive culture. E allo stesso modo in cui
si assiste al sorgere di grandi difficoltà e resistenze nell'incontro di due culture diverse, così nel caso
di matrimonio tra due elementi provenienti da gruppi differenti subentra una serie di fattori
contrastanti che rendono altrettanto difficile tale tipologia di unione. L'elemento religioso si rivela
particolarmente problematico per questo tipo di coppie, soprattutto nel momento in cui esse
decidano di ufficializzare la propria unione tramite il matrimonio.
Storicamente infatti il matrimonio interreligioso è sempre stato considerato perlomeno
sconveniente da tutte le cosiddette "religioni del Libro" (Ebraismo, Cristianesimo ed Islam). Nella
visione più tradizionalista della religione ebraica ancora attualmente il matrimonio interreligioso da
parte di un credente ebreo è considerato come un rifiuto della propria fede religiosa. Una visione
più modernista invece si limita a sconsigliare tale tipo di unione, riconoscendo che il fedele ebreo
che vive in una società multireligiosa può contrarre matrimonio interreligioso senza per questo
subire l'isolamento da parte della comunità.
Nel Codice di diritto canonico che regola la comunità cristiano-cattolica, la disparitas cultus
compare ancora oggi come impedimento al matrimonio, anche se nei casi di matrimonio
interreligioso può essere concessa una dispensa qualora sussistano determinate condizioni
1
. Tali
1
Codice di diritto canonico, can. 1086: "È invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa
cattolica o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto formale, e l'altra non battezzata.
4
condizioni sono innanzitutto la sussistenza di una "causa giusta e ragionevole
2
" per cui si dovrebbe
permettere il matrimonio, la promessa da parte cattolica di non allontanarsi dopo il matrimonio
dalla propria fede religiosa, e l'accettazione da parte di entrambe le parti (la cattolica e la non
cattolica) dei fini e delle proprietà del matrimonio secondo la religione cattolica.
A sua volta la religione islamica proibisce all'uomo musulmano il matrimonio con una
donna pagana o politeista, ma lo permette invece con una donna kitabiyyah, appartenente cioè ad
una delle tre fedi "del Libro". Al contrario non permette il matrimonio della donna musulmana con
un uomo non musulmano, anche qualora questi appartenga alla "gente del Libro".
Per quanto riguarda la situazione contemporanea, gli Stati a maggioranza islamica
3
sono
perlopiù caratterizzati da una forte influenza del potere religioso sul potere statuale, per cui le leggi
dello Stato sono ispirate alla legge religiosa e ad essa si conformano. Di conseguenza nei Codici di
diritto di famiglia di quasi tutti gli Stati a maggioranza islamica è stabilito l'impedimento al
matrimonio per diversità di religione nei confronti della donna musulmana che desideri contrarre
matrimonio con un uomo che professi un diverso credo religioso. Tale impedimento non dà luogo a
particolari limitazioni nei confronti della donna musulmana fintantoché ella risieda in uno Stato
islamico, in cui la maggior parte degli uomini sia di religione islamica e in cui il peso delle
tradizioni sia forte. Il problema invece assume rilevanza assai maggiore e inedita nel momento in
cui la donna musulmana si venga a trovare in un Paese in cui la maggioranza della popolazione non
sia islamica. È il caso, appunto, della donna musulmana che decida di vivere in Italia.
La situazione italiana per quanto riguarda l'istituto del matrimonio è complessa. In Italia
infatti esiste una separazione fondamentale tra potere civile e potere religioso, per cui le leggi dello
Stato sono organizzate in Codici riguardanti tutti i cittadini residenti in Italia a prescindere dalla
loro appartenenza religiosa. Ciò vale anche per le questioni di famiglia, e quindi, tra le altre, per il
matrimonio. Nel territorio dello Stato italiano però sono presenti diverse comunità religiose, la più
diffusa delle quali è quella cristiano – cattolica. Molte di queste comunità possiedono un distinto
Codice di norme, a regolare la condotta dei propri fedeli, interessando tutti gli aspetti della loro vita,
tra cui la famiglia e, di conseguenza, il matrimonio. Alcune norme delle comunità religiose, anche
in materia di matrimonio, entrano però in contrasto con i principi stabiliti dalla legge dello Stato
italiano.
Non si dispensi da questo impedimento se non dopo che siano state adempiute le condizioni di cui ai cann.
1125 e 1126."
2
Cfr. Codice di diritto canonico, can. 1125.
3
L'espressione "Stati a maggioranza islamica" si riferisce a Stati la cui popolazione segua per la maggior parte la
religione islamica e le cui leggi siano ispirate al diritto islamico.
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Tuttavia la separazione del potere civile da quello religioso permette in Italia un tipo di
matrimonio, quello civile, che segue le norme stabilite dallo Stato, e che a sua volta può assumere
carattere religioso, attenendosi in questo caso alle disposizioni stabilite dalle varie comunità
religiose, o può non assumerlo, attenendosi così alle sole disposizioni previste dalla legge dello
Stato. Così, per esempio, l'impedimento della disparitas cultus, stabilito dal Codice di diritto
canonico per il credente cattolico che non ottiene dispensa da parte dell'autorità cattolica
competente, non ha valore nel caso in cui la coppia interreligiosa decida di sposarsi con il solo rito
civile, il quale permette il matrimonio a tutti i cittadini senza distinzione di appartenenza religiosa.
L'esistenza di potere civile e di tradizioni religiose in Italia rende necessario comunque un
dialogo continuo tra lo Stato italiano e le varie comunità religiose presenti nel suo territorio. Anche
a livello legislativo si impone un confronto tra le leggi civili e le varie leggi religiose, affinché le
prime tutelino e favoriscano l'esistenza e l'attività delle comunità religiose e le seconde non
agiscano in contrasto con i principi dello Stato. Così lo Stato italiano stabilì a partire dal 1984 dei
patti, chiamati "Intese", con la maggior parte delle comunità religiose presenti nel suo territorio.
Con la comunità che tra i cittadini italiani conta più fedeli, la cattolica, lo Stato italiano non
ha mai stabilito un'Intesa analogamente a tutte le altre comunità. Nel 1929 però lo Stato aveva già
stabilito con il Vaticano (e quindi con uno Stato straniero, non con una comunità religiosa presente
al suo interno) un "Concordato", rinnovandolo in seguito nel 1984, affinché i due Stati, Repubblica
italiana e Santa Sede, regolassero i propri rapporti. I due successivi Concordati quindi, pur
presentandosi come accordi tra due Stati distinti, generano delle conseguenze all'interno del sistema
legislativo italiano, distinguendo così la Chiesa cattolica da tutte le altre comunità religiose presenti
in Italia.
In particolare i Concordati trattano anche del matrimonio, riconoscendo reciprocamente una
forma di matrimonio religioso (cattolico) che gode anche di effetti civili: nasce così il cosiddetto
"matrimonio concordatario". Malgrado l'esistenza dei due Concordati, il dibattito tra Stato italiano e
Chiesa cattolica continua, rendendo il rapporto tra le due istituzioni costantemente dialettico e
aperto al confronto sulle questioni più varie.
In questa situazione, già di per sé complessa, si innesta negli ultimi venti - trent'anni un
nuovo interlocutore, che con il tempo è diventato sempre più importante all'interno della società
italiana: si tratta dell'Islam, o meglio, della comunità di immigrati e, fondamentali per la presente
trattazione, di immigrate di religione musulmana. La religione islamica infatti in epoca recente
inizia a diffondersi in Italia soprattutto a causa dell'aumento dei flussi migratori verso il nostro
Paese, e della stabilizzazione di intere comunità professanti la fede islamica all'interno del suo
territorio. Attualmente l'Islam è la seconda religione più diffusa in Italia, e conta tra i suoi fedeli non
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soltanto cittadini stranieri immigrati, ma anche ex cittadini stranieri divenuti cittadini italiani a tutti
gli effetti e cittadini di origine italiana convertiti. Per questo motivo la comunità islamica si
configura nella realtà italiana attuale come un importante interlocutore, al pari (giuridicamente, non
numericamente) della Chiesa cattolica e delle altre comunità religiose con cui lo Stato italiano è
chiamato a discutere.
La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che gli immigrati musulmani che
decidono di stabilirsi in Italia provengono da Stati diversi tra loro, nei quali, pur vigendo spesso una
legislazione che si ispira alla Shar'ia, la cosiddetta "legge religiosa islamica" (anche se, come si
vedrà, tale definizione non risulta totalmente pertinente), le norme giuridiche, comprese quelle
matrimoniali, presentano differenze a seconda dello Stato che le stabilisce. Per cui se la presenza
islamica in Italia è accomunata da una stessa appartenenza religiosa, essa comprende cittadini di
Stati diversi, non soltanto lontani geograficamente tra loro, ma soprattutto caratterizzati da culture
tra loro disomogenee e da leggi differenti. In questa situazione lo Stato italiano si trova attualmente
a dover agire su due livelli: da una parte deve sviluppare un dialogo con la generica comunità
islamica presente all'interno del Paese, composta da cittadini stranieri, ma anche da molti cittadini
italiani (e che in realtà si suddivide in varie comunità islamiche), analogamente a come agisce nei
confronti delle altre comunità religiose; allo stesso tempo d'altra parte, per quanto riguarda i singoli
cittadini stranieri che risiedono in Italia, lo Stato è tenuto ad occuparsi dei contatti diplomatici con i
vari Paesi da cui provengono gli immigrati.
In questo scenario ha origine la questione delle unioni matrimoniali tra donne musulmane e
uomini non musulmani. Secondo la legge dei numerosi Stati di provenienza, le donne musulmane
residenti in Italia non possono sposare un uomo che professi una diversa fede religiosa. Questo tipo
di impedimento tuttavia non è condiviso dalle leggi dello Stato italiano, secondo le quali una
cittadina straniera residente in Italia può sposarsi mediante rito civile con un uomo (italiano e non)
di qualsiasi fede religiosa.
Il problema tuttavia esplode poiché lo Stato italiano richiede a qualsiasi cittadino o cittadina
stranieri che intenda sposarsi con un cittadino o cittadina italiani una dichiarazione di nulla osta da
parte del Paese di provenienza del nubendo straniero. Infatti l'articolo 116 del Codice Civile italiano
stabilisce che: "Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale
dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che
giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio."
Così, la cittadina di un Paese a maggioranza islamica che appartenga alla religione islamica
rischia di non ottenere dal proprio Paese il nulla osta al matrimonio con un cittadino italiano non
musulmano, in quanto tale tipo di matrimonio non è permesso dalla legge del proprio Paese.
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