L’evoluzione normativa
Direttiva 84/450:
• intervento di tipo comunitario
• direttiva molto semplice e generale che
indicava gli strumenti cui lo Stato poteva
ricorrere
Decreto Legislativo n°74 del 1992: 9 articoli
• articolo 1 illustra le finalità del decreto
• articolo 2 da delle definizioni
• articolo 3 fornisce gli elementi di valutazione
• articolo 4 tratta la trasparenza della pubblicità
• articolo 5 la pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la
sicurezza dei consumatori
• articolo 6 riguarda la tutela di bambini e adolescenti
• articolo 7 tratta la tutela amministrativa e giurisdizionale
• articolo 8 riguarda l’autodisciplina
• articolo 9 l’entrata in vigore
DPR n°284 del 2003
Regolamento recante le norme sulle procedure istruttorie
dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato in
materia di pubblicità ingannevole e comparativa
Decreto Legislativo n°206 del 2005
Il cosiddetto Codice del Consumo
Il Titolo III Pubblicità e altre Comunicazioni Commerciali
dall’Articolo 18 all’Articolo 27 tratta la pubblicità ingannevole
e comparativa
Articolo 26 del Codice del Consumo: Tutela
amministrativa e giurisdizionale
SOGGETTI: I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni , il Ministro delle attività
produttive, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti
istituzionali, possono chiedere l’intervento dell’Autorità.
PROVVEDIMENTO MOTIVATO DI SOSPENSIONE L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la
sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di
particolare urgenza. In ogni caso si apre l’istruttoria.
RICHIESTA DI PROVE L'Autorità può disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei
dati di fatto contenuti nella pubblicità..
DECISIONE L'Autorità provvede con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di
pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del
pubblico o la continuazione di quella già iniziata.
SANZIONE Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria.
CASO DI INOTTEMPERANZA In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di
rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nei
casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non
superiore a trenta giorni.
GIUDICE ORDINARIO È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza
sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in
materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore e del marchio d'impresa protetto.
L’autodisciplina
L'autodisciplina è il fenomeno per il quale una pluralità di soggetti,
accomunati dall'esigenza di conformare il proprio comportamento a
regole di correttezza, decide di sottomettersi a norme di
comportamento comuni, nonché a norme strumentali volte a far
rispettare le prime mediante appositi meccanismi coercitivi.
Il CAP ha lo scopo di assicurare che la pubblicità, nello svolgimento del
suo ruolo particolarmente utile nel processo economico, anche come
mezzo di competizione tra concorrenti, venga realizzata come
servizio per il pubblico con speciale riguardo alla sua influenza sul
consumatore.
Lo IAP è l’Istituto di Autodisciplina pubblicitaria.
Gli enti che costituiscono lo IAP si impegnano a osservare e a far
accettare dai loro associati le norme del Codice da loro stessi
formulate, a diffondere la conoscenza delle decisioni
autodisciplinari, nonché ad adottare adeguati provvedimenti nei
confronti degli associati che non si attengano ad esse.
Il Giurì
Il Giurì ha funzioni essenzialmente giurisprudenziali.
È l’organismo dell’autodisciplina dotato di potestà giurisdizionale.
COMPETENZA: realizzare l’affermazione dell’ordinamento
giuridico autodisciplinare nel caso concreto, su iniziativa del
Comitato di Controllo o di chiunque vi abbia interesse.
COMPOSIZIONE: si tratta di un giudice collegiale, composto di
giuristi ed esperti in comunicazione che delibera con estrema
celerità e le cui decisioni sono esecutive e non suscettibili di
impugnazione.
L’organo esercita la propria potestà nell’ambito di uno schema
processuale ridotto all’essenziale ma che garantisce i principi
fondamentali della legittimazione attiva e passiva, della
contestazione che assicuri alle parti la conoscenza del caso, del
contradditorio, della difesa, della motivazione e comunicazione
della decisione.
Il Comitato di Controllo
La funzione essenziale è di tipo tutorio.
COMPETENZA: promuovere davanti il Giurì azioni nell’interesse dei
consumatori e della pubblicità come istituzione. Può chiedere al
soggetto interessato, la prova della veridicità delle affermazioni
formulate nei messaggi. A richiesta della parte interessata, esprime
in via preventiva il proprio parere circa la conformità alle norme del
CAP che tutelano l'interesse del consumatore, della pubblicità
sottopostagli in forma definitiva ma non ancora diffusa. Detto
parere viene espresso sotto riserva della validità e completezza dei
dati e delle informazioni fornite dalla parte richiedente e non può
investire i profili di mera natura concorrenziale. L'approvazione del
Comitato attribuisce al richiedente una serie di vantaggi: oltre
quello base di un riconoscimento di correttezza del messaggio,
anche quello di valersi di ciò nei confronti di chiunque avanzi
riserve verso l'annuncio da diffondere e, infine, quello dell'impegno
del Comitato di Controllo a non agire d'ufficio contro la pubblicità
approvata.
COMPOSIZIONE: organo collegiale di composizione
prevalentemente tecnica.
Caso Wind Opzione Noi 2
MESSAGGI:
Wind Noi 2: per attivazioni entro il 30/4/04 costo mensile di 2 € gratis fino a fine anno
e, per nuovi clienti, costo di attivazione di 7 € gratis. L'offerta è fruibile da
telefonini dual band"
Parli gratis con un numero Wind. Per sempre
Fino a 500 minuti gratis in un mese
Dal 9 febbraio ogni mese, e per sempre, fino a 500 minuti di telefonate nazionali
gratuite verso il numero di telefonino Wind che preferisci! Se attivi Noi 2 entro il
30 aprile 2004: gratis fino alla fine dell'anno il costo di 2 €. E se non sei ancora
cliente Wind e attivi una nuova SIM Wind sempre entro il 30 aprile 2004: gratis
anche il costo di attivazione di 7 €
COMMENTO:
La promozione comunicava una durata per SEMPRE, ma dopo meno di un
anno la società telefonica ha aumentato il canone da pagare per conservare
la promozione e ha diminuito i minuti che il cliente avrebbe avuto a
disposizione.
In tutti i messaggi oggetto di segnalazione la precisazione relativa all'esistenza
ed alla quantificazione del limite superiore relativo alla gratuità dell'offerta
era accompagnata dalla dicitura "per sempre", lasciandosi così intendere che
tale caratteristica delle condizioni economiche dell'offerta fosse destinata a
perdurare nel tempo, in maniera da caratterizzare permanentemente il
piano tariffario dell'utente che avesse aderito all'offerta "NOI 2".
L'utilizzo del termine "per sempre", inserito nel contesto della definizione delle
condizioni economiche dell'offerta pubblicizzata, non può essere ritenuto,
come sostenuto da Wind, funzionale a chiarire che l'opzione pubblicizzata
non consisteva in un'usuale offerta promozionale destinata ad avere una
scadenza. Infatti tale offerta, per quanto accessoria al profilo tariffario del
cliente, prometteva un bonus di traffico chiaramente delimitato in senso
quantitativo, lasciando intendere che si trattasse di una caratteristica
permanente.
DECISIONE:
La pubblicità è stata considerata ingannevole.
Si ritiene che la riduzione del bonus di traffico da 500 a 400 minuti, per quanto
possa non rivelarsi censurabile in relazione alle disposizioni regolamentari
riguardanti la correttezza del comportamento commerciale dell'operatore
verso la clientela, è da ritenersi in contrasto con le disposizioni contenute
nel Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto le modalità con cui sono state
pubblicizzate nei messaggi segnalati le condizioni di fornitura del servizio
appaiono idonee ad indurre in errore i destinatari degli stessi, inducendoli
all'adesione ad un'offerta in base a caratteristiche prospettate come
permanenti, ma di fatto soggette a modifica unilaterale da parte
dell'operatore pubblicitario.
Caso Tim Maxi Carta Vacanze
MESSAGGI:
Il messaggio diffuso tramite il servizio 119 si sostanzia in una registrazione che
simula una conversazione tra due persone durante la quale si afferma:
"Hai presente Maxxi TIM Sempre?" "Si l'offerta che al costo di 15 € ti fa parlare ben
400 minuti!" " Si proprio quella… quest'estate se attivi la carta Maxitim Sempre
Vacanze avrai sempre 400 minuti al costo di 8 €, 100 per chiamare i tuoi amici Tim
e 300 per tutti i fissi dall'Italia" "Le novità non finiscono qui. Anche la carta
Maxxi Tim Messaggi Vacanze è estremamente conveniente! Al costo di soli 6 € e
non 10 potrai inviare 400 sms e 100 mms verso tutti i telefonini di qualsiasi gestore
e verso tutti gli indirizzi e-mail" "Certo se ci fosse la possibilità sia di parlare che di
inviare messaggi" " Ma certo che c'è. Basta acquistare la Carta Maxxi Carta
Vacanze Messaggi + Sempre e a soli 10 €, […] portai attivare contemporaneamente
le due carte!" "La promozione dura 30 giorni dall'attivazione e potrai riacquistarla
fino all'8 agosto"
COMMENTO:
Nelle richieste di intervento si lamenta che i messaggi ometterebbero di
informare i destinatari della circostanza che per l'offerta "Maxxi Tim
Sempre" alla scadenza dei 400 minuti offerti con la promozione prima dei
trenta giorni di durata dell'offerta stessa, le telefonate verrebbero
maggiorate di 25 centesimi al minuto e non sarebbe possibile scegliere altri
piani tariffari.
DECISIONE:
La pubblicità non è stata considerata ingannevole.
In merito alle presunte omissioni informative dei messaggi segnalati
concernenti i costi delle telefonate che risultino eccedere i minuti compresi
nell'offerta, si segnala che, come emerge dalle risultanze istruttorie, i
messaggi consentono di comprendere in maniera esaustiva le caratteristiche
dell'offerta pubblicizzata.
I messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente provvedimento, diffusi
dalla società Telecom Italia Mobile S.p.A., non costituiscono, per le ragioni
esposte in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi
degli articoli 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92.
Caso Vodafone Ti regaliamo 600 euro
di chiamate
MESSAGGIO:
Passa a Vodafone. Avrai 600 € di telefonate in regalo
COMMENTO:
La richiesta di intervento pervenuta in data 7 luglio 2005, integrata da ultimo in
data 10 agosto 2005, con la quale un'associazione di consumatori ha
segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n.
74/92, di un messaggio apparso su vari quotidiani a tiratura nazionale tra il
23 giugno ed il 1° luglio 2005 e di un messaggio diffuso mediante
tabellonistica.
Per la precisione la promozione di Vodafone propone per chi fa la mobile number
portability fino a 600 € di chiamate gratuite, un rimborso di tutte le chiamate
fatte nel primo mese, e poi una seconda opzione prevede, per i primi due
mesi, un rimborso di 10 € ogni ricarica di importo uguale o superiore a 25 €
di ricarica effettuata dal cliente.
Le associazioni dei consumatori contestano il fatto che per avere i 600 €, in due
mesi bisogna spenderne 300 e ricaricarne 750. In sostanza, tirare fuori 1050 €
in due mesi per averne 600 da spendere in un anno.
DECISIONE:
La pubblicità è stata considerata ingannevole.
CONSIDERATO che i messaggi segnalati prospettano la possibilità di ottenere 600 € di
telefonate in regalo passando a Vodafone, non evidenziando con chiarezza che di tale
traffico telefonico si potrebbe beneficiare solo attraverso complesse prestazioni a
titolo oneroso ed ulteriori rispetto alla mera portabilità del proprio numero;
che tale prospettazione di traffico telefonico in regalo a fronte del semplice passaggio a
Vodafone attiene ad aspetti essenziali per le valutazioni economiche dei consumatori
e che, già ad una prima delibazione della fattispecie, i messaggi pubblicitari appaiono
inidonei ad indicare in modo chiaro ed immediatamente percepibile le condizioni
effettive di fruibilità della promozione pubblicizzata;
che i messaggi segnalati fanno parte di una campagna pubblicitaria relativa ad una
promozione pubblicizzata attraverso diversi mezzi di comunicazione tra i quali
stampa, affissionali e rete Internet e attualmente commercializzata;
che dagli elementi acquisiti non risulta univocamente accertata la data di effettiva
cessazione della diffusione della tabellonistica segnalata;
per questi motivi è stata deliberata la sospensione provvisoria dei messaggi inclusi nella
suindicata campagna pubblicitaria e caratterizzati dai contenuti in motivazione
evidenziati.