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Introduzione
Il presente lavoro è dedicato all’analisi della prova nel processo
tributario ed, in particolare, ai singoli mezzi di prova ammessi ed
esclusi nel procedimento.
Per comprendere la morfologia della prova nel processo tributario
ed il relazionarsi dei poteri istruttori del giudice e delle parti, non è
possibile prescindere da un’indagine sui caratteri del complesso
giurisdizionale di riferimento.
Nel capitolo primo, pertanto, si è inquadrata la giurisdizione
tributaria in una cornice storica, individuandone le origini e lo
sviluppo, dal periodo antecedente l’unità d’Italia fino alle recenti
riforme. Dopo averne delineato le linee evolutive, si è proceduto
alla determinazione della giurisdizione e delle competenze delle
Commissioni tributarie ex D.lgs. n. 545 del 1992 e D. lgs. n. 546
del 1992.
E' stata, poi, analizzata la struttura del ricorso che si propone
innanzi alle Commissioni soffermandosi sui soggetti legittimati,
sugli atti impugnabili e sui requisiti.
Successivamente, si è affrontata la tematica del giudizio di primo
grado per poi esaminare le impugnazioni nonché le eventuali
vicende che producono effetti sull’iter processuale.
5
Sono stati, inoltre, analizzati gli strumenti deflattivi del contenzioso
tributario.
Nel capitolo secondo, ci si è soffermati concretamente sui principi
generali in tema di istruzione probatoria, in ambito tributario, come,
ad esempio, il principio di non contestazione e quello di
acquisizione.
Si è definito il concetto di prova (nei suoi vari significati
terminologici e nelle sue varie tipologie, ad esempio tra quelle
precostituite e costituende, o dirette e indirette).
Si è, poi, approfondita la tematica della ripartizione dell'onere della
prova tra le parti, avendo riguardo, poi, ai poteri istruttori delle
Commissioni tributarie secondo l’art. 7 del D.lgs. n. 546 del 31
Dicembre 1992, quali la facoltà di effettuare accessi, richieste di
dati, richieste d’informazioni e chiarimenti (comma 1); richiedere
relazioni e consulenze (comma 2); richiamando le norme del codice
di procedura civile e delle leggi speciali che regolano gli istituti od
alcuni aspetti di essi.
Si è, inoltre, tenuto conto delle strette connessioni tra processo
tributario e processo civile (dato il rinvio esterno ex art. 1, comma
2, D. lgs. n. 546 del 1992)
Nel terzo capitolo sono stati approfonditi i singoli mezzi di prova,
suddividendoli, dapprima, in prove ammesse ed escluse, per poi
analizzarne singolarmente le caratteristiche facendo un parallelismo
6
della normativa della singola prova, oggetto d’analisi, tra
procedimento civile e procedimento tributario e tenendo conto delle
prove raccolte in sede penale e delle presunzioni.
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Capitolo I
Sommario: 1. Evoluzione e dibattito sulla natura giuridica; 2. Organi del
processo tributario, giurisdizione e competenza; 3. Le parti e la difesa tecnica;
4. Il reclamo, la mediazione ed il ricorso; 5. Atti impugnabili ed oggetto del
processo tributario; 6. Il giudizio di primo grado; 7. Vicende processuali, tutela
cautelare e conciliazione; 8. Impugnazioni ed ottemperanza.
1. Evoluzione e dibattito sulla natura giuridica
La storia del processo tributario può essere vista come un graduale
avvicinamento del c.d. contenzioso tributario al modello del giusto
processo
1
.
Con il termine contenzioso tributario
2
si individua l’insieme degli
istituti che regolano la risoluzione delle liti in materia tributaria.
Il termine acquisisce il più ampio significato di processo tributario
a seguito di una complessa evoluzione storica e diventa un concetto
autonomo e idoneo a costituire il polo di richiamo per tutto il
contenzioso fiscale
3
.
1
Sul tema: TESAURO F., Manuale del processo tributario, Torino, 2009, cit. pag. 3 il quale
precisa che «la storia del processo tributario può essere vista come un lento, graduale
avvicinamento del c.d. contenzioso tributario al modello del giusto processo, o del processo
tout court. A tale evoluzione o “normalizzazione” hanno contribuito sia la dottrina, sia la
giurisprudenza, sia la legislazione»; ID., Giusto processo e processo tributario, Rass. trib.,
2006, pag. 11; SOCCI A.M. – SANDULLI P., Manuale del nuovo processo tributario,
Bologna, 1997, pagg. 187 e ss.
2
Si veda GLENDI C., voce Contenzioso Tributario, in Enc. Giur. Treccani, vol. VIII, Roma,
2001, pag. 1.
3
Si veda GLENDI C., voce Processo (Processo tributario), in Enc. Giur. Treccani, vol. XXIV,
Roma, 1991, pag. 1.
8
Nel periodo antecedente l’unità d’Italia, il contenzioso era
condizionato dal modello postrivoluzionario francese e, pertanto, si
attribuiva la competenza per le imposte dirette all’amministrazione
e per quelle indirette ai giudici ordinari
4
.
Il primo criterio è stato implicitamente formulato dalla legge n.
3708 del 1859, in base alla quale le controversie tra
l'amministrazione ed il cittadino, erano attribuite ai Tribunali del
contenzioso amministrativo
5
; sulle rimanenti materie, non
enumerate nella legge n. 3708 del 1859, restava ferma la
competenza dell'amministrazione
6
.
Risale a questo periodo l’istituzione delle Commissioni tributarie
per l’applicazione del tributo mobiliare, introdotto con la legge n.
1830 del 1864
7
.
Dopo la formazione del nuovo Stato italiano, il problema della
regolamentazione unitaria delle controversie tra cittadini e Stato fu
risolto con la legge n. 2248 del 1865
8
.
4
Si vedano: GLENDI C., voce Contenzioso Tributario, cit., pag. 1; RUSSO P., Contenzioso
tributario, in Dig. Disc. Priv., sez comm., vol III, Torino, 1988, pag. 475.
5
Costituiti dai Consigli di governo in sede provinciale e dal Consiglio di Stato in sede di
appello.
6
Cfr. CAMMEO F., Commentario delle leggi sulla giustizia amministrativa: Volume I –
Ricorsi amministrativi, giurisdizione ordinaria, Milano, 1910, pag. 412.
7
Le Commissioni erano infatti incaricate «di tutte le operazioni occorrenti per appurare e
determinare in prima istanza le somme dei redditi e dell’imposta dovuta dai contribuenti dal
comune o consorzio» (art. 21). Potevano rettificare gli elenchi trasmessi dall’agente
finanziario; valutare le eventuali osservazioni degli interessati ed assunte le prove opportune,
procedevano a deliberare «sulla somma di reddito effettivo che debba essere attribuita ai
singoli contribuenti» e «sulla traduzione di ciascun reddito effettivo in reddito imponibile»
(art. 24). Contro tali deliberazioni era ammesso appello alla commissione provinciale (art. 25).
9
L’allegato E della suddetta legge aboliva i tribunali del contenzioso
amministrativo ed attribuiva le controversie su diritti soggettivi ai
giudici ordinari, compresi quelli tributari.
Una prima disciplina organica del processo tributario fu dettata dal
T.U. 24 Agosto 1877, n. 4021 e dal regolamento n. 560 del 1907.
Il titolo V del T.U.
9
disciplinava le Commissioni amministrative e i
ricorsi all’autorità amministrativa e giudiziaria.
Il contribuente poteva chiedere di comparire all’udienza ma non era
dato pieno rispetto al contraddittorio, in quanto solo il procuratore
delle imposte aveva facoltà di intervenire alle adunanze della
commissione.
Un momento fondamentale dell’evoluzione delle Commissioni
Tributarie, da organi amministrativi a organi aventi natura
giurisdizionale, è rappresentato dell’emanazione del R.D.L. n.
1639
10
del 7 Agosto 1936, e del R.D. n. 1516
11
dell’8 Luglio 1937,
che hanno previsto una disciplina applicabile, con le dovute
differenze, sia alle imposte dirette che indirette. Era un sistema di
giudizio complesso e disorganico che prevedeva, addirittura, un
8
Legge 20 marzo 1865, n. 2248. Legge sul contenzioso amministrativo (All. E), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1865.
9 L’art. 42 disponeva che «Delle controversie che sorgono fra il contribuente e l’agente per
l’accertamento dei redditi, sui quali l’imposta si riscuote mediante ruoli, decidono le
Commissioni amministrative ; dal terzo c. e seguenti veniva descritta la composizione delle
Commissioni. 10
Riforma degli ordinamenti tributari. 11
Riforma sulla costituzione e sul funzionamento delle Commissioni amministrative per le
imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari.
10
processo in sei gradi di giudizio
12
, che portò a considerare le
Commissioni come giudici speciali
13
.
L’entrata in vigore della Costituzione repubblicana mutò la
situazione. L’art. 102, infatti, vietava l’istituzione di giudici speciali
(principio dell’unità della giurisdizione) prescrivendo la revisione
di quelli esistenti
14
. L'art. 103 prevedeva la conservazione di alcuni
giudici speciali amministrativi preesistenti alla Carta Costituzionale
e la VI disposizione transitoria prevedeva l’obbligo per il legislatore
ordinario di provvedere, entro cinque anni, alla revisione degli
organi di giurisdizione speciale esistenti al momento dell’entrata in
vigore della Costituzione, salvo le giurisdizioni del Consiglio di
Stato, della Corte dei Conti e dei tribunali militari.
Ci si chiese, allora, se occorreva sopprimere le Commissioni o
adeguarle alla disciplina costituzionale.
La Corte Costituzionale (sent. n. 6 e 10 del 1969) dichiarò legittime
le Commissioni Tributarie in quanto organi amministrativi
15
1 2 Sul tema COLLI VIGNARELLI A., I poteri istruttori delle Commissioni tributarie, Bari,
2002, pag. 9. 13
Cfr. PERRUCI U., Le Commissioni tributarie sono giudici speciali?, Boll. Trib., 2008, pag.
1746. 14
Si veda TESAURO F., voce Contenziozo Tributario in Digesto Discipl. Privat. – Sez-
Comm., Torino, 2007, pagg. 495 e ss. «La Costituzione “cristallizzò” lo status quo, avrebbe
cioè autorizzato la permanenza delle giurisdizioni preesistenti, vietando solo le nuove
giurisdizioni speciali».
15
Successivamente la Corte mutò il proprio indirizzo dichiarando che ( si veda la sent. n. 215
del 1976 ) le Commissioni Tributarie pur avendo natura giurisdizionale, non dovessero
comunque essere ritenute contrastanti con l’art. 102 della Costituzione poiché istituite nel
1937, cioè prima della entrata in vigore della Costituzione stessa.