INTRODUZIONE
In una fase congiunturale sfavorevole come quella che stiamo vivendo, sia i privati sia
le imprese possono perdere tutta o parte della propria ricchezza costruita negli anni: in
una fase di crisi vi è infatti la tendenza a ridurre gli investimenti e a proteggere il
proprio patrimonio. Spesso il fine elusivo indirizza le idee degli individui a prediligere
strumenti giuridici sempre più inattaccabili e fiscalmente più convenienti.
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Tuttavia, il
periodo di difficoltà economica rappresenta il momento peggiore per proteggere il
proprio patrimonio, poiché ogni atto dispositivo può essere travolto dall’azione
revocatoria (art. 2901 c.c.).
Ai sensi dell’art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde delle proprie obbligazioni
con i suoi beni presenti e futuri, sarebbe opportuno rimanere nullatenenti fino alla morte
per non subire alcun attacco creditorio. Spesso molte persone decidono di intestare i
beni ai propri familiari, ma nemmeno tale scelta risulta saggia, dal momento che gli
stessi familiari possono disporre dei beni senza previo consenso del vecchio titolare o
tali beni possono essere aggrediti da loro creditori.
Cosa occorre fare, allora, per proteggere il proprio patrimonio? È necessario mantenere
la titolarità dei beni o è sufficiente averne solo il possesso? E se è sufficiente solo il
possesso, bisogna assegnare fiduciariamente la titolarità ad un parente oppure a un
soggetto professionale con un istituto giuridico adeguato? In un siffatto contesto si
colloca il trust, un istituto giuridico di common law con notevoli potenzialità e vantaggi
sia durante la vita sia dopo la morte, non solo in termini di protezione patrimoniale, ma
anche di tutela dell’individuo.
Occorrerà quindi riscostruire il trust, muovendo dalla convenzione dell’Aja e dal suo
riconoscimento nell’ordinamento italiano. L’attenzione si concentrerà dunque sulle
problematiche insite nel possibile uso distorto di questo strumento là dove manchi un
interesse meritevole di tutela e sulle possibili alternative offerte dal nostro ordinamento.
La parte finale dell’indagine sarà dedicata all’applicazione del trust per determinati
scopi, come ad esempio il trust di garanzia a supporto della crisi di impresa o a favore
di determinati beneficiari, come ad esempio i soggetti deboli di cui alla legge n.104/92.
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Cfr. Corti, s.d.
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Infine, si discuterà di un caso realmente accaduto a un’anziana signora e
particolarmente rilevante per le potenzialità dell’istituto del trust.
CAPITOLO 1
IL TRUST
1.1 PREMESSA
Il trust è un istituto ormai riconosciuto a livello internazionale ed ha le sue origini in
Inghilterra, nel 1096, quando i cavalieri proprietari terrieri partivano per le crociate e
trasferivano i beni di famiglia ai nobili, affinché questi provvedessero ad utilizzarli in
loro assenza per il mantenimento della loro famiglia. Sempre nell’anno mille si diffuse
in Inghilterra il sistema di common law, un sistema normativo basato sull’unificazione
del diritto a livello territoriale e sui precedenti giudiziari formulati dalle varie sentenze
dei giudici.
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Il trust consisteva, originariamente, in uno strumento che consentiva a chi non poteva, o
non voleva, provvedere alla gestione dei propri beni, di trasferirli a un soggetto che,
dopo aver amministrato e gestito quei beni, provvedeva a trasferirli a quei soggetti
beneficiari indicati dal proprietario iniziale.
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Il trust non è stato però tutelato dalla common law fino al 1400, e quindi, chi riceveva il
bene prima di quella data, poteva tenerlo senza che i beneficiari avessero un rimedio
legale per difendersi contro la violazione della volontà del fondatore del trust. Il trust è
stato inizialmente impiegato per eludere le tasse che gravavano sul patrimonio, poiché il
beneficiario che non diventava proprietario del bene non doveva pagare alcuna imposta.
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Oggi, invece, sono ben altre le finalità che devono giustificare l’istituzione di un trust,
e l’aspetto fiscale può divenire solo una conseguenza.
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Tra queste finalità vi sono:
l’accudimento di un soggetto disabile, in stato di bisogno o con incapacità, la gestione
di una donazione a un ente benefico, la realizzazione del passaggio generazionale di
un’azienda, garantire una situazione debitoria o disciplinare la ristrutturazione di
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Cfr. Occari, s.d.
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Cfr. Zanchi, 2016
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Cfr. Zanchi, 2016
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Cfr. Carmine, 2019
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un’impresa in crisi, risolvere liti ereditarie, gestire immobili indivisibili, proteggere il
patrimonio prima dell’inizio di un’attività imprenditoriale o semplicemente quando il
disponente non ha dei potenziali beneficiari ed è solo.
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Come si può notare, sono innumerevoli i motivi per cui può essere istituito un trust: tale
istituto non ha uno schema negoziale rigido e si presta a svariate soluzioni giuridiche
più o meno articolate. L’aspetto peculiare dell’istituto, comune a tutte le sue
applicazioni, è dato dal fatto che, con il conferimento, si producono gli effetti tipici
della segregazione, ovvero il distaccamento di un nucleo di beni da una parte più ampia
al fine di far fronte a una causa destinatoria. I beni conferiti sono pertanto inattaccabili
sia dai creditori del disponente, sia dai creditori del soggetto che ha ottenuto i beni per
soddisfare le esigenze dei beneficiari indicate nell’atto di trust. Pertanto, questi beni
rimarranno una massa separata per far fronte al vincolo destinatorio.
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1.2 LA CONVENZIONE DELL ’AJA E LA SCELTA
DELLA LEGGE REGOLATRICE
La convenzione de l’Aja si pone l’obiettivo di stabilire delle disposizioni comuni
relative alle possibili leggi applicabili ai trusts e di risolvere i problemi più importanti
relativi al loro riconoscimento nei vari ordinamenti (art. 1 Conv. Aja). Con la ratifica ad
opera della legge n.364 del 16/10/1989 della Convenzione dell’Aja del 1/07/1985 sulla
legge applicabile ai trusts, l’Italia ha riconosciuto questo istituto di common law nel
proprio ordinamento. Per trust si intendono tutti << i rapporti giuridici istituiti da una
persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati
posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine
specifico >> (Art. 2 Conv. Aja) Il trust è dunque caratterizzato dai seguenti elementi: i
beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del
trustee, i beni in trust sono intestati al trustee e il trustee è investito del potere e onerato
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Infatti, in quest’ultimo caso, potrebbe sorgere il timore da parte del soggetto in solitudine che un tutore nominato dal
tribunale si occupi di lui quando sorge il rischio di possibili circuizioni da malintenzionati (art.643 c.p.), poiché da un
lato il soggetto debole viene tutelato con istituti tipici del nostro ordinamento, ma dall’altro il tutore potrebbe ridurre
il suo tenore di vita e nel peggiore dei casi potrebbe accompagnarlo in una casa di riposo contro la sua volontà. Cfr.
Carmine, 2019
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Il trust potrebbe essere assimilato al nostro ordinamento giuridico come una combinazione di un contratto di
affidamento fiduciario e un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., istituti opportunamente spiegati nel prosieguo
della trattazione, ma tale analogia potrebbe essere molto riduttiva, poiché tale strumento ha delle peculiarità che lo
contraddistinguono notevolmente dagli istituti del nostro ordinamento. Cfr. Amore, La trascrizione ex art. 2645 ter
c.c, 2014
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dell’obbligo di amministrare, gestire e disporre dei beni in conformità alle disposizioni
contenenti nell’atto di trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.
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Dagli art. 2 e 13 della Convenzione, sembra potersi evincere che la scelta della legge
italiana, come legge regolatrice, determini l’inapplicabilità della Convenzione, poiché
nel nostro ordinamento non sarebbe presente una legislazione sul trust.
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Tuttavia,
appare legittimo ritenere che la legge sul “Dopo di noi” abbia introdotto una (prima)
legge regolatrice italiana del trust a favore dei soggetti con disabilità
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, e ciò ne
conferma il riconoscimento del nostro ordinamento.
L’art. 6 della convenzione prevede la scelta della legge regolatrice
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da parte del
disponente e, qualora egli non ne scelga alcuna, il trust sarà regolato dalla legge con la
quale ha collegamenti più stretti secondo il criterio del luogo di amministrazione,
l’ubicazione dei beni in trust, la residenza del trustee o lo scopo del trust. (art. 7 Conv.
Aja).
L’art. 8 della Convenzione elenca le funzioni della legge regolatrice e, in particolare, si
occupa della nomina, dimissione e revoca del trustee, dei diritti e degli obblighi del
trustee, il diritto del trustee di delegare tutto o in parte l’esercizio dei propri poteri, il
potere del trustee di amministrare, investire e disporre dei beni in trust, i limiti relativi
alla durata del trust, i poteri di accantonare il reddito e i rapporti tra trustee e
beneficiari, tra cui quello di modificare o cessare il trust.
È importante che il trust venga istituito in conformità alla legge regolatrice scelta,
perché da ciò ne deriva il riconoscimento dell’istituto e il conseguirsi dell’effetto di
segregazione tra il patrimonio conferito in trust e quello nella disponibilità del
disponente o del trustee (Art. 11 Conv. Aja). La libera volontà del disponente della
scelta regolatrice non deve però essere in contrasto con il limite oggettivo dell’art 15.
della Convenzione, che << non deve ostacolare l’applicazione delle disposizioni di
legge previste dalle regole di conflitto del foro, […], in particolare nelle seguenti
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Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario
non è necessariamente incompatibile con l’esistenza del trust. (art.2 Conv. Aja)
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Una sentenza del Tribunale di Velletri (n. 407 del 7/03/2005) ritiene che le parti, nell’esercizio della loro autonomia
privata, possono derogare quanto disposto dall’art. 2740 c.c., laddove gli interessi perseguiti siano meritevoli di tutela
e l’esistenza del vincolo sia adeguatamente trascritto.
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Cfr. Amore, Trust, vincoli di destinazione e affidamento fiduciario nella legge del "Dopo di noi", 2019
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La legge regolatrice è quella legge che disciplina il funzionamento del trust in tutti quei casi in cui non sono
previste specifiche disposizioni nell’atto di trust.
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