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articolo se taluno presente legittimamente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma
legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere
a) la propria o altrui incolumità
b) i beni propri o altrui,quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatti sia
avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale,
professionale o imprenditoriale.
Art. 54 stato di necessità
“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di
salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona,pericolo da lui
non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia
proporzionato al pericolo” […]
La legittima difesa e lo stato di necessità rispondono ad esigenze di autotutela
dell’individuo che venendo in entrambi i casi a trovarsi nella necessità di salvare se
stesso od altri da un pericolo è legittimato a reagire, ma inserendo esplicitamente il
requisito della proporzione in entrambi le fattispecie il legislatore compie una scelta di
fondo
3
ed introduce un fattore di equilibrio e misura per evitare reazioni spropositate.
Proporzione significa infatti giusta misura, giusta convenienza
4
, ma è ovvio che la
definizione di ciò che è giusto e di ciò che è ingiusto non può avvenire secondo rigidi
criteri matematici. Si tratta di una ricerca che lascia adito ad una certa discrezionalità:
nel caso concreto il comportamento che può apparire proporzionato in una
determinata situazione potrà apparire sproporzionato in un’altra a seconda delle
3
Francesco Palazzo, Corso di diritto penale,Parte generale,Torino, 2005, p. 402 ss. Il legislatore compie una scelta in senso
personalistico, richiedendo la proporzione la legge vuole evitare reazioni spropositate da parte degli aggrediti che si
risolvano in mere vendette o ritorsioni. L’aggredito potrà difendersi nei limiti di una reazione proporzionata al tipo di
7
diverse condizioni in cui si verifica l’episodio
5
.
Nelle due scriminanti la situazione che caratterizza l’opporsi degli interessi in conflitto
è differente: nella legittima difesa il soggetto reagisce ad un’offesa ingiusta ad un
qualsivoglia diritto
6
(personale o patrimoniale) e la sua condotta reattiva si dirige
contro l’aggressore. Nello stato di necessità la situazione è parzialmente diversa,
perché manca un’aggressione
7
, il soggetto agisce per sottrarsi al pericolo di un
danno grave alla persona, ma la sua azione difensiva ricade su un terzo estraneo ed
innocente rispetto alla causazione del pericolo.
La legge, nel richiedere la proporzione tra difesa e offesa nella legittima difesa,
esprime un orientamento personalistico
8
per cui il responsabile dell’aggressione non
può essere alla mercè di colui che reagisce per il solo fatto di essersi posto contro la
legge, sanzionando cosi comportamenti reattivi eccessivi.
A maggior ragione la proporzione tra fatto e pericolo, nello stato di necessità, ha un
ruolo fondamentale per valutare quando e in che limiti sia ammessa la soccombenza
della posizione di un terzo innocente.
L’ordinamento formula a priori quindi una valutazione diversa per ciascuna delle due
scriminanti: nella legittima difesa considera il bene salvaguardato prevalente rispetto
offesa subita, ma non oltre.
4
Molari , Profili dello stato di necessità, Padova, 1964, p. 77.
5
Ad es. due situazioni astrattamente identiche potranno essere considerate diversamente a seconda degli elementi concreti
che le caratterizzano quali le modalità dell’aggressione, le caratteristiche fisiche dei soggetti coinvolti, le circostanze di
luogo e tempo etc .
6
L’art 52 Cp usa il termine generico diritto, che s’identifica non con il diritto soggettivo strictu sensu,ma con qualunque
situazione giuridica soggettiva attiva (potestà, diritto potestativo, interesse legittimo…). La facoltà di difesa è applicabile a
tutti i diritti indistintamente tanto personali quanto patrimoniali, tenendo solo conto che l’art 2 del CEDU limita la liceità
dell’omicidio per legittima difesa ai soli casi di attacco a beni quali la libertà o la vita delle persone.
7
Il pericolo può nascere anche da una condotta antigiuridica di chi tenti ad es. di uccidere. Ma l’azione giustificata da stato di
necessità sarà quella rivolta contro un innocente e probabilmente ignaro proprietario di una motocicletta, parcheggiata sul
luogo dell’aggressione e utilizzata dal minacciato per allontanarsi e mettersi in salvo.in tal caso Tizio aggredito potrà
invocare la legittima difesa verso Caio che cerca di ucciderlo e lo stato di necessità verso Mevio proprietario del mezzo. La
situazione di stato di necessità in conseguenza potrà coesistere con quella di legittima difesa : l’agente beneficerà della
seconda scriminante, quando la sua azione si dirige contro l’aggressore; beneficerà della prima, allorchè egli lede o mette in
pericolo il bene di un terzo.Lo stato di necessità non potrà invece esser invocato da chi abbia tenuto un atteggiamento
provocatorio o di aggressione, neanche sotto il profilo dell’eccesso colposo che non può sussistere allorchè difettano i
presupposti della causa di giustificazione di cui vengono oltrepassati i limiti.
8
Questa lettura del requisito si è fatta strada dopo l‘entrata in vigore della Costituzione nel 1948 in armonia con i nuovi
valori democratici in essa espressi . All’indomani dell’entrata in vigore del Codice Rocco la Dottrina vedendo nell’istituto
della legittima difesa un delegazione della potestà di polizia dallo Stato ai cives, sceglie un’interpretazione della
proporzione come bilanciamento tra i mezzi a disposizione dell’aggredito e quelli usati, che favorendo la posizione
8
a quello sacrificato, nello stato di necessità considera questi due beni
equivalenti,essendo più riprovevole l’offesa proveniente da un soggetto consapevole,
piuttosto che fatti dannosi non volontariamente causati da chi è costretto dalla
necessità . Questa diversa valutazione incide anche sul giudizio di proporzionalità tra
i due interessi in gioco nelle rispettive norme dando all’interprete la possibilità di
effettuare un giudizio comparatistico maggiormente elastico nella legittima difesa
9
La proporzione ha segnato quindi nel tempo la misura dell’accettabile reazione
difensiva, ma è un elemento che è stato inteso diversamente a seconda delle
premesse dogmatiche che gli hanno fatto via via da sfondo
10
.
È importante determinare con precisione quali sono gli estremi del giudizio in parola
data la diversa formulazione degli artt. 52 e 54 cp.
In Dottrina l’orientamento prevalente sostiene che la proporzione debba intercorrere
tra gli interessi
11
o i beni in conflitto,è necessario però verificare se i termini del
rapporto di proporzione
12
siano costituiti soltanto dai beni o dagli interessi o anche da
qualcosa di diverso. A sollevare dubbi è la terminologia usata dal legislatore che
parla di “offesa” e “difesa” e non di “bene in pericolo” o “bene leso dalla reazione”.
Nella legittima difesa la situazione che concreta la minaccia è indicata col termine
“offesa” che significa violazione del bene o dell’interesse altrui, è l’entità della lesione
quindi il criterio alla cui stregua va valutata la proporzione dell‘azione dell‘agente.
Col termine “difesa” si fa riferimento alla condotta reattiva il cui valore come termine
di giudizio discende dal nocumento che essa produce. La variabile che agisce sulla
dell’aggredito annulla nella sostanza il limite della proporzione.
9
Nello stato di necessità il bene salvaguardato è considerato sullo stesso piano di quello sacrificato, perché manca una
aggressione contra ius e quindi il giudizio di bilanciamento sarà rigido. Nella legittima difesa il giudizio potrà esser più
elastico nel senso che sarà possibile che il rapporto tra i beni sia leggermente sbilanciato a favore del bene da proteggere
perché il rapporto tra i beni in gioco non è di perfetta equivalenza come nello stato di necessità .
10
Vedi capitolo III per gli approfondimenti storici,dalla teoria del bilanciamento dei mezzi di Vannini dei primi
anni ‘30 alla teoria del bilanciamento dei beni della Dottrina dominante (Padovani,Antolisei etc), a quella
delle limitazioni etico-sociali di Roxin.
11
Gallo,Appunti di diritto penale vol. II ,Torino ,2000, p.220.
12
Grosso Difesa legittima e Stato di necessità , Milano, 1964, p 25 e ss.
9
proporzione è pur sempre l’interesse violato e quindi il bene leso dalla condotta
reattiva è il vero estremo del rapporto in parola.
L’idea che la proporzione non possa prescindere dal riferimento ai beni giuridici in
conflitto si rafforza tenendo conto di quanto dispone l’art. 2 del CEDU che, dopo
aver sancito il diritto di ognuno alla vita (1° comma), precisa“ la morte non si
considera inflitta in violazione di questo articolo nel caso in cui essa deriva dal ricorso
alla forza resosi assolutamente necessario 1) per assicurare la difesa della persona
contro ogni violenza illegale […]
La deroga postula,in termini restrittivi, che l’omicidio non può esser scriminato se non
per difendere interessi personali e questo implica che la proporzione tenga conto dei
beni.
La proporzione si fonda sul raffronto fra l’interesse minacciato e quello leso inseriti
nella situazione conflittuale in cui si trovano coinvolti ,perché un raffronto fatto in
astratto potrebbe portare a sottovalutare l’intensità delle lesioni.
Nel caso di beni omogenei una lesione gravissima non è ovviamente proporzionata
ad una di minima entità, anche qualora sia in gioco l’unico bene integrità fisica, nel
caso di beni eterogenei un raffronto meramente astratto condurrebbe a risultati
artificiosi,infatti ammesso che il valore relativo dei beni debba sempre desumersi dal
limite massimo della sanzione comminata, ne discenderebbe ad esempio che il bene
vita è sempre superiore al bene integrità sessuale minacciato da un tentativo di
violenza : soluzione difficile da sottoscrivere.
Il raffronto tra i beni in conflitto rappresenta sicuramente il punto di partenza da cui
deve prender le mosse il giudizio di proporzione
13
. È necessario tener presente
l’importanza dei beni secondo una gerarchia che colloca al vertice gli interessi di
rilevanza costituzionale, in posizione subordinata quelli penalmente tutelati,ma non
13
Digesto delle discipline penalistiche, Vol. III ,Torino,2005, p 512.
10
riconducibili al piano dei valori costituzionali e infine i beni di rilevanza extrapenale.
L’esigenza di un giudizio ad ampio raggio è immanente al concetto di proporzione tra
“difesa” e “offesa” dato che questi due termini di riferimento non si limitano ad
indicare l’oggetto conclusivo dell’aggressione e della difesa,ma richiamano il
complesso della situazione aggressiva e della reazione difensiva. In tal senso il
giudizio di proporzione riguarda si gli interessi, ma in quanto inseriti nella vicenda
conflittuale concreta.
Sarà necessario tener conto altresì della gravità della lesione minacciata ed
inferta,senza tralasciare il valore specifico che quel bene assume per un determinato
soggetto. La perdita o la lesione di un dito infatti non avrà lo stesso valore per un
celebre musicista e per un pensionato come il furto di una somma non avrà lo stesso
valore se si tratta degli ultimi risparmi di un disoccupato o degli spiccioli di un
banchiere benestante.
La proporzione deve quindi investire in primo luogo il pericolo attuale, la cui differente
intensità potrà determinare un differente apprezzamento sia dell’offesa che della
difesa. L’ingiustizia della offesa è poi a sua volta suscettibile di caratterizzare in
misura ben differente la congruità della difesa a seconda del modo in cui essa si
prospetti : altro è reagire ad un rapinatore armato altro è neutralizzare un bambino
che punti la pistola senza conoscerne la pericolosità. Nei confronti di offese
incolpevoli e provocate dallo stato di necessità la difesa deve esser mantenuta entro
i limiti di un’autotutela rigidamente intesa,perchè in tali ipotesi esula quel profilo
teleologico della scriminante che è dato dalla difesa indiretta dell’ordinamento.
Il giudizio di proporzione è un giudizio dinamico che implica una valutazione ad
ampio raggio che riguarda il rapporto di valore dei beni in gioco, l’astratta valutazione
dell’omogeneità dei mezzi, le modalità dell’attacco, i rapporti di forza tra aggressore
ed aggredito, l’intensità dell’offesa minacciata e gli sviluppi dell’azione difensiva
11
anche in rapporto al contegno dell’aggressore etc. etc
Il giudizio di proporzione sarà altresì influenzato anche dall’elemento della costrizione
tenendo conto del modo con cui l’alternativa tra difendersi e subire l’offesa si è posta
per il soggetto.
In tale ottica ha particolare rilevanza la cosiddetta problematica del commodus
discessus espressione con cui si fa riferimento alle ipotesi in cui il soggetto poteva
senza rischio alcuno sottrarsi al pericolo con la fuga, non potendosi quindi dire che
nel caso di specie fosse “costretto” a reagire. Tradizionalmente la nozione del
commodus discessus è stata accompagnata dall’idea che fosse un limite alla sua
rilevanza per l’esclusione della difesa legittima il caso della fuga “disonorevole”, tale
da costituire manifestazione di viltà e suscitare biasimo nei confronti dell’aggredito.
Oggi, a fronte di una visione cosi rigida, si preferisce una soluzione più articolata che
riposa sull’assunto per cui la reazione difensiva resta del tutto legittima e quindi
proporzionata se la fuga - pur costituendo una reale alternativa - esporrebbe
tuttavia l’aggredito a rischi analoghi o addirittura maggiori di quelli creati
dall’aggressione oppure a rischi diversi, ma egualmente gravi per lui o per i terzi. Vi
sarà un vero e proprio obbligo di fuga di fronte al pericolo di offesa che proviene
da bambini od incapaci, unica reazione da considerarsi proporzionata visto che non
c’è necessità di riaffermare il proprio diritto attraverso altri tipi di reazioni difensive. Il
giudizio sulla necessità della reazione è quindi strettamente connesso al calcolo della
proporzione fra i beni in conflitto in quanto determina i presupposti dei limiti della
difesa.
La legittima difesa, proprio in quanto riaffermazione del diritto
14
ripete la sua
legittimazione dal suo svolgersi nel rispetto dei valori che sono alla base
14
Fiore, Diritto penale, Parte generale, vol. I,Torino ,2005, p 331, è generalmente riconosciuto che alla base della non
punibilità dell’azione commessa in stato di legittima difesa , vi sia un duplice fondamento : il diritto di autotutela del
singolo e le esigenze di difesa del diritto, inteso come ordinamento giuridico obiettivo, contro l’illecito.. Chi difende i
12
dell’ordinamento giuridico, in base a tale argomentazione Fiore ritiene che per
stabilire l’esistenza della proporzione tra difesa e offesa sia necessario far riferimento
al contegno a cui si atterrebbero in quel caso gli organi di tutela della forza
pubblica. Sarà ovviamente necessario farsi carico anche delle differenze tra difesa
privata e pubblica dovute al diverso grado di professionalità, addestramento e
autorità. Al privato non potrà esser richiesta la stessa freddezza nel predisporre la
difesa e la stessa capacità di neutralizzazione dell’aggressore della forza pubblica,
ma sarà sufficiente che la difesa si svolga nel rispetto dei valori essenziali che sono
alla base dell’ordinamento.
La situazione che concreta la minaccia è indicata nell’ art. 54 cp col termine
“pericolo”, ma nonostante la diversità di dicitura rispetto alla legittima difesa in cui si
parla“offesa”, non sembra che le nozioni siano differenti. Varrà quindi quanto detto
sopra : il termine indica la violazione del bene o interesse leso
15
.
Il termine “pericolo” ha comunque suscitato qualche perplessità,a prima vista
potrebbe sembrare che il legislatore parlando nell’art. 52 di “offesa” e nell’art. 54 di
“pericolo” abbia inteso statuire che mentre nella legittima difesa la condotta reattiva
deve essere proporzionata alla gravità del male minacciato, nel stato di necessità
deve esser commisurata all’intensità del pericolo.
Questa lettura però non convince perché anche ammettendo che sia lecito graduare
il pericolo sotto il profilo della intensità, è manifestamente assurdo che nello stato di
necessità il danno minacciato non conti agli effetti della proporzione e conti soltanto
il grado col quale il pericolo si presenta: in tal modo la quasi certezza di un
nocumento minimo dovrebbe legittimare una reazione superiore a quella permessa
dalle semplice possibilità di un danno molto rilevante.
propri interessi giuridicamente tutelati da un attacco ingiustificato,difende allo stesso tempo anche la validità
dell’ordinamento.
15
Vedi quanto detto a pag. 4 a proposito “offesa”.