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Capitolo 1 - Introduzione
1.1 - Introduzione alla Valutazione d'Impatto Ambientale,
le sue caratteristiche e la sua procedura.
L'uomo da sempre sfrutta il territorio utilizzandone le sue risorse ed intervenendo su
di esso. Qualsiasi tipo di azione che l'uomo genera sul territorio comporta
inevitabilmente degli effetti che possono essere positivi o negativi. Lo sviluppo della
nostra società e delle attività ad essa correlate, hanno comportato la realizzazione di
molte opere sul territorio come strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, centrali
per la produzione e trasporto di energia. Nella storia recente la realizzazione di tali
opere ha comportato in molti casi gravi ricadute in campo ambientale. L'ambiente è
una matrice complessa caratterizzata da acqua, aria, suolo, flora e fauna. All'interno
di questo panorama è situato l'uomo. Compromettere gravemente le condizioni
ambientali significa quindi arrecare danno anche alla salute umana.
A seguito di queste problematiche è nato il concetto di “sviluppo sostenibile” che
significa garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non
comprometta la qualità della vita e delle possibilità alle generazioni future. Anche
l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la
migliore applicazione possibile del principio di sostenibilità ambientale dove
nell'ambito della scelta di interessi pubblici e privati deve essere sempre considerata
la tutela dell'ambiente, della salute umana e del patrimonio culturale. Data la
complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umana , il
principio di “sviluppo sostenibile” deve consentire di individuare un equilibrato
rapporto fra le risorse ambientali da risparmiare e da trasmettere, per salvaguardare e
migliorare la qualità dell'ambiente anche in futuro.
Il cuore della valutazione d'impatto ambientale è quello di raggiungere questo
obbiettivo di sostenibilità ambientale sviluppato nell'articolo 3-quater del Decreto
Legislativo 16 Gennaio 2008. n 4.
La Valutazione d'impatto ambientale (V .I.A), è una procedura tecnico amministrativa
finalizzata a valutare preliminarmente i possibili effetti o impatti che un opera può
generare sull'ambiente nelle sue fasi di costruzione, esercizio e dismissione.
La V .I.A è una procedura amministrativa in quanto è strettamente regolata dalla legge
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con il coinvolgimento di diversi enti pubblici. Tecnica perchè nello studio d'impatto
ambientale viene richiesta ed è necessaria la competenza di diversi esperti in campo
scientifico. Il termine preliminarmente è l'essenza della V .I.A. Come spiegato
nell'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo n.4 16 Gennaio 2008, la V .I.A viene
applicata prima che l'opera venga realizzata, studiando quindi i possibili impatti che
essa genera sull'ambiente. Prevedendo gli impatti si possono adottare delle tecniche
per ridurre il più possibile gli effetti negativi.
Per Impatto si intende qualsiasi azione o intervento che modifica lo stato ambientale
preesistente.
1.2 - Inquadramento normativo della V .I.A.
Come spiegato la V .I.A è strettamente correlata alla legge: ai vertici vige la normativa
della comunità europea, la direttiva 85/337 CEE del 1985.
Essa è costituita da due allegati: nell'allegato 1 rientrano quei progetti da sottoporre
obbligatoriamente a V .I.A: raffinerie di petrolio, dighe, porti marittimi commerciali e
elettrodotti aerei. Viceversa nell'allegato 2 vi sono tutti quei progetti da sottoporre
alla verifica d'impatto ambientale come industrie di prodotti minerali e industrie per
la trasformazione e produzione di metalli.
Dalla direttiva comunitaria discende la normativa nazionale con il Decreto
Legislativo n.4 del 16 Gennaio 2008. Nella normativa nazionale si individuano
l'allegato 2 dove rientrano le opere da sottoporre obbligatoriamente a V .I.A di
competenza statale e l'allegato 3 dove sono evidenziati tutte quelle opere da
sottoporre a V .I.A ma di competenza regionale. Queste ultime sono opere di entità
minore rispetto a quelle di competenza statale. Alcune opere di competenza statale
sono ad esempio centrali nucleari, autostrade e aeroporti con piste di atterraggio
superiori ai 1500 metri.
Come detto di entità minori risultano le opere di competenza regionale come: cave e
torbiere con più di 500.000 metri cubi di materiale estratto, impianti di smaltimento
di rifiuti non pericolosi. Nella direttiva comunitaria e nella normativa nazionale è
presente l'allegato in cui rientrano i progetti da sottoporre a verifica d'impatto
ambientale, che per la normativa nazionale è l'allegato 4 del D.Lgs n.4 del 16
Gennaio 2008. Infine si individuano le leggi regionali, per lo specifico caso del
Piemonte è la Legge Regionale 40 14 dicembre 1998. Il D.Lgs n.4 16 Gennaio 2008
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ha apportato modifiche al D.Lgs N 152. Nonostante queste modifiche si parla di
testo unico ambientale, che contiene tutte quelle informazioni in materia ambientale
quali anche i criteri e le metodologie in materia di Valutazione impatto ambientale.
1.3 - I protagonisti nella V .I.A
La valutazione d'impatto ambientale ha inizio quando il proponente vuole realizzare
un'opera sul territorio. Se l'opera rientra in quelle da sottoporre obbligatoriamente a
V .I.A, viene presentata l'apposita domanda all'autorità competente che è sempre un
organo pubblico come Stato, Regioni, Provincie e raramente i Comuni. Il proponente
può essere un soggetto pubblico o privato.
L'autorità competente valuterà il progetto ed esprimerà il giudizio di compatibilità
ambientale.
Nella valutazione del progetto intervengono altri enti che sono direttamente
interessati alla realizzazione dell'opera ASL, ENEL,SNAM ai quali viene chiesto di
esprimere un parere in materia. L'autorità competente nomina al suo interno uno staff
di tecnici, che valuteranno la documentazione ed esprimeranno un parere sui diversi
aspetti ambientali. Questo staff di tecnici prende il nome di “organo tecnico”.
L'ARPA è quell'ente che lavora sempre a stretto contatto con l'organo tecnico. Infine
nell'autorità competente viene nominato un dirigente che prende il nome di
Responsabile del Procedimento, ha il compito di coordinare il gruppo di lavoro e
prendere la decisione finale.
I rappresentanti dei vari enti interessati, l'autorità competente e i suoi vari tecnici si
riuniscono per discutere il progetto nella “Conferenza dei Servizi”. Generalmente
prima della Conferenza dei Servizi viene effettuato un sopraluogo preventivo in sito
per al conoscere meglio la situazione. Nella maggior parte dei casi la prima
conferenza dei servizi è illustrativa e viene presentato il tipo di opera ed enunciati i
possibili impatti, che si generano sull'ambiente. In base al tipo di opera alle sue
caratteristiche progettuali possono essere richieste integrazioni, cioè relativa
relazione documentazione mancante o incompleta.
La procedura di valutazione impatto ambientale ha una durata massima di 150 giorni
salvo la richiesta di integrazioni. L'autorità competente può soltanto richiedere una
sola volta le integrazioni durante il procedimento ed il proponente ha l'obbligo di
fornire le integrazioni entro 60 giorni, prorogabili di altri 60 giorni. I tempi della
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procedura vengono congelati per 90 giorni a decorrere dalla presentazione delle
integrazioni da parte del proponente. Occorre evidenziare un fatto molto importante,
espresso nella direttiva 2003/35/CEE del 26 Maggio 2003, che prevede la
partecipazione del pubblico nella procedura di V .I.A. Il proponente è obbligato a
rendere pubblica l'attività dell'opera che vuole realizzare con le sue relative
caratteristiche ed effetti sul territorio, attraverso una sintesi non tecnica, che verrà
divulgata su quotidiani a diffusione nazionale, regionale o provinciale in base al tipo
di opera di competenza statale o regionale. Il proponente può rendere segreta parte
del progetto al pubblico rispettando le norme vigenti in materia, le quali però saranno
prese in esame dall'autorità competente. Il pubblico può esprimere pareri ed
osservazioni entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione. Questi pareri ed
osservazioni verranno presi in considerazione durante la Conferenza dei Servizi.
Nell'ultima fase della procedura di V .I.A il responsabile del procedimento, analizzato
il progetto, raccolte le osservazioni del pubblico e quelle degli enti interessati è in
grado di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale. Questo giudizio può
essere positivo, negativo, interlocutorio negativo e positivo con prescrizioni.
Quest'ultimo è quello che viene maggiormente utilizzato perchè l'obbiettivo della
V .I.A non è quello di bocciare il progetto ma quello di realizzarlo adottando tecniche
e misure atte a ridurre al massimo gli impatti sull'ambiente.
1.4 - Caratteristiche dell'impatto e le Mitigazioni.
Per impatto intendiamo qualsiasi azione o intervento che modifica lo stato
ambientale preesistente. Gli impatti sull'ambiente e sulla salute umana possono
essere positivi, negativi, a breve, medio e lungo termine, diretti e indiretti, reversibili
e irreversibili ed infine locali regionali e globali. Per ridurre il più possibile gli effetti
negativi vengono adottati e realizzati interventi di tipo tecnico, gestionale e
costruttivo, detti di mitigazione. Per parlare di impatto deve essere presente una
sorgente, uno spazio ed infine un recettore. Lo spazio è quello compreso fra la
sorgente ed il recettore. Le mitigazioni devono essere previste e progettate
rispettando il seguente ordine: prima verso sorgente, poi verso lo spazio e se non si
rientra ancora nei limiti di legge si applica al recettore.
Le mitigazioni sono interventi di tipo tecnico gestionale che si differenziano in base
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alle caratteristiche della sorgente, dello spazio e del recettore. Per capire meglio
questo concetto si possono fare alcuni esempi: se si vuole ridurre il rumore derivante
da un infrastruttura lineare come un’autostrada viene generalmente adottato asfalto
fonoassorbente oppure se si vuole ridurre l'emissione di inquinanti in atmosfera
derivanti da un attività industriale possiamo collocare filtri sui camini di emissione.
Questi erano esempi pratici di mitigazione alla sorgente.
1.5 - La struttura dello Studio d'impatto Ambientale. (S.I.A)
L'autorità competente per valutare l'opera che si prende in esame si basa sullo studio
d'impatto ambientale. Redarre uno studio d'impatto comporta generalmente costi
molto elevati a causa della sua complessa realizzazione,a questo proposito le spese
sono interamente a carico del proponente.
Possiamo affermare che il S.I.A sia la parte principale della V .I.A,di cui secondo
l'articolo 22 del testo unico ambientale, costituisce il documento tecnico scientifico
all'interno del quale vengono riportate le analisi e le motivazioni dei potenziali
impatti prodotti dall'opera, i quali devono essere descritti il più oggettivamente
possibile rispettando la realtà.
Per redarre un S.I.A occorre necessariamente un lavoro di equipe composta da tecnici
specializzati nei diversi settori ambientali e una figura con una preparazione
interdisciplinare che coordini il gruppo di lavoro. La struttura di un S.I.A è
predisposta secondo le indicazioni descritte dall'allegato 7 del testo unico ambientale.
Un S.I.A è costituito da elementi introduttivi come la descrizione sommaria delle
finalità dell'opera e delle motivazioni che hanno portato alla sua progettazione. I
contenuti principali di un S.I.A sono il Quadro di riferimento Programmatico,
Progettuale e Ambientale.
Su ogni territorio esistono vincoli, piani e programmi che regolano la possibilità di
utilizzo e sfruttamento del territorio da parte dell'uomo. Questo è molto importante
perchè nel momento in cui il proponente vuole realizzare un nuova opera sul
territorio occorre verificare preliminarmente se tale è opera non sia in contrasto con
tutte le norme vigenti sull'area di realizzazione. Il quadro di riferimento
programmatico di un S.I.A contiene dunque tutte le informazioni necessarie per
capire come l'opera si inserisce nel contesto territoriale rispetto agli strumenti
normativi e di pianificazione territoriale vigenti sul quel preciso territorio. Il quadro