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CAPITOLO PRIMO: NOZIONE ED EVOLUZIONE STORICA DELLA
TEORIA DELLA PRESUPPOSIZIONE
1. La questione
Nell’ambito dei loro rapporti, i contraenti regolano i loro interessi alla luce delle rispettive
sfere patrimoniali, le quali si devono rapportare con la dimensione naturalistica cui ap-
partengono tutti i beni, materiali o immateriali. I diritti, i beni o i servizi che sono oggetto
di scambio contrattuale non possono mai dirsi completamente sotto il controllo di ciascun
consociato: si pensi a come il possesso di un bene o l’organizzazione dei mezzi produttivi
possano essere esposti al mutare della realtà che li circonda, a causa dell’incidenza della
stessa sul loro valore economico, inteso sia in relazione agli interessi dei contraenti, sia a
livello assoluto. A maggior ragione, la recente evoluzione tecnologica contribuisce a ren-
dere ancora più complesse le operazioni contrattuali, e ancora più esposte alle circostanze,
agli atti e alle vicende che interferiscono con la loro esecuzione
1
.
I problemi che si atteggiano in tal maniera riguardano, oltre gli istituti codificati che per-
mettono di reagire al mutamento o alla falsa percezione delle circostanze
2
, la c.d. «pre-
supposizione», la quale trova il suo riconoscimento in dottrina e giurisprudenza. Tale fi-
gura ricorre nel momento in cui un determinato presupposto di fatto o di diritto, riferibile
a una situazione (passata, presente o futura) di carattere oggettivo – la cui esistenza o
meno non deriva dalla volontà dei contraenti e non costituisca oggetto delle loro specifi-
che obbligazioni –, può essere ritenuto come comune ai contraenti e determinante ai fini
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Vedi BESSONE, A. D’ANGELO, voce Presupposizione, in Enc. Dir., XXXV, 1986, pag. 347.
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Si pensi alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e per impossibilità sopravvenuta, nonché
all’errore per falsa rappresentazione della realtà.
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del mantenimento del vincolo contrattuale
3
, nonostante nulla si dica di esso all’interno di
alcuna clausola contrattuale. Il fenomeno oggetto dello studio può derivare da una so-
pravvenienza, ovvero da una rappresentazione della realtà, la quale poi si è rivelata diffe-
rente da quella che le parti avevano in sede di conclusione o di esecuzione del contratto
(c.d. falsa presupposizione)
4
. Le due fattispecie si possono esemplificare rispettivamente
così: il sopravvenire della cancellazione di un evento può incidere sul contratto di loca-
zione di un balcone, la cui esecuzione è fissata proprio il giorno dell’evento, il quale è il
presupposto (taciuto) del contratto; la successiva scoperta di un testamento si riflette sul
contratto di divisione ereditaria concluso tra i coeredi
5
.
La questione relativa alla presupposizione, nel momento in cui il presupposto mancante
è fondamentale per un contraente, può essere tradotta in un’opera di bilanciamento di
interessi dell’ordinamento: da un lato, l’interesse a volersi liberare dal vincolo della parte
che vede cadere un presupposto fondante del contratto, seppure questo non sia menzio-
nato nel regolamento contrattuale; dall’altro, l’esigenza di tutelare l’affidamento di con-
troparte e, parallelamente, la certezza dei traffici giuridici.
Uno tra gli obiettivi del presente lavoro è quello di evidenziare come talvolta, a seconda
delle soluzioni prospettate per la figura, non tutte queste esigenze siano rispettate: ne di-
scende che il tentativo di trovare un punto di incontro tra questi interessi non sia sempre
agevole.
Nella prospettiva di mettere ordine al bilanciamento di interessi che implica la presuppo-
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Secondo la definizione che ne dà la manualistica, che si differenzia solo sotto il profilo terminologico,
traendo spunto dalle diverse pronunce della Corte di Cassazione, le quali riflettono ormai oggi una nozione
pacificamente condivisa della fattispecie della presupposizione. In particolare, la definizione qui prospettata
è ispirata a quanto riportato in GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2019, pag. 947.
4
CAMARDI, Economie individuali e connessione contrattuale. Saggio sulla presupposizione, Milano, 1997,
pag. 323, articola il problema della presupposizione con abile ricostruzione delle due situazioni che danno
vita all’istituto. In particolare, la c.d. falsa presupposizione esiste al momento del contratto, ma viene rico-
nosciuta in sede di esecuzione dello stesso.
5
Cass., 5 aprile 1975, n. 1217, in Foro it., 1977, I, c. 2340, ripresa da PIETROBON, voce Presupposizione,
in Enc. giur. Treccani, Roma, 1981, pag. 1991 ss.
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sizione, il legislatore italiano (come del resto anche altri legislatori continentali) non pre-
vede nessuna fattispecie, e di conseguenza nessun apparato rimediale. Tuttavia, dove il
diritto positivo non arriva, supplisce il lavoro di dottrina e giurisprudenza, le quali ten-
dono a ricostruire sistematicamente il problema e a utilizzare gli strumenti dell’interpre-
tazione analogica e dell’applicazione dei principi generali dell’ordinamento
6
, al fine di
arrivare a trovare una collocazione e un apparato rimediale alla presupposizione.
L’obiettivo comune delle elaborazioni degli studiosi e delle corti è quello di rispondere a
due domande: in primo luogo, se e come considerare rilevanti, ai fini dell’efficacia del
contratto, le circostanze presupposte dal contratto, ma non espresse nel contenuto nego-
ziale; in secondo luogo, su quale fondamento giuridico poggiare nel caso di risposta af-
fermativa al primo quesito
7
.
In merito alla risposta al primo quesito, la nozione di presupposizione ha seguito di pari
passo l’evoluzione storica della concezione del contratto
8
. Infatti, le origini della teoria
della presupposizione coincidono con il momento in cui la tradizione giuridica degli or-
dinamenti di civil law prende le distanze dall’assolutezza del principio pacta sunt ser-
vanda, secondo il quale tutto ciò che è espresso nel contenuto contrattuale deve essere
rigidamente rispettato, non trovando alcuno spazio la possibilità di apprestare un rimedio
a situazioni in cui una parte sia frustrata dal mutamento o dalla conoscenza errata della
realtà fattuale.
Nella tradizione a noi più vicina, una classica impostazione italiana, ormai ampiamente
superata, aderisce alla visione secondo cui una circostanza come quella che dà vita alla
presupposizione sarebbe irrilevante, dovendo le parti sempre manifestare il proprio punto
di vista (clare loqui)
9
. Tale filone rispecchia un pensiero risalente circa la causa del con-
6
La descrizione del lavoro che gli interpreti devono intraprendere per assicurare il c.d. principio di com-
pletezza dell’ordinamento è ripresa da CAMARDI. op. cit., pag. 13-14.
7
SERIO, voce Presupposizione, in Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ., XIV, Torino, 1996, pag. 294 ss.
8
Come esposto in apertura della ricostruzione in BESSONE, A. D’ANGELO, op. cit., pag. 326.
9
CARRESI, Il contratto, in Tratt. Dir. Civ. e Comm., diretto da CICU e MESSINEO, Milano, 1987, pag. 275.
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tratto, identificabile solo ed unicamente nella funzione economico-sociale tipica di cia-
scuna struttura
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: in conseguenza di ciò, ogni riferimento agli interessi concreti dei con-
traenti giuridicamente irrilevante, essendo gli stessi relegati nella sfera dei motivi.
Il superamento di una siffatta concezione della causa negoziale, sostituita con la c.d.
causa concreta, permette l’ingresso nel portale delle fattispecie rilevanti anche a quei
presupposti di fatto che le parti comunemente ritengono determinanti per la conclusione
(ed esecuzione) del contratto, i quali rispecchiano interessi propri e concreti dei con-
traenti, che si accompagnano a quelli tipici del contratto che regola il loro rapporto.
In altre parole, l’evoluzione della concezione della causa può essere considerata l’apertura
del varco che permette l’entrata della presupposizione tra gli elementi giuridicamente ri-
levanti.
Da tale punto di partenza, possono gettarsi le basi per dare risposta al secondo quesito, in
merito al fondamento giuridico da trovare a un istituto che richiede cittadinanza nel nostro
ordinamento (come in quelli continentali).
A tale ultimo fine si propone, in primo luogo, senza ambizione di completezza, di illu-
strare il confronto tra le diverse dottrine classiche della presupposizione, partendo dalla
sua origine, l’ordinamento tedesco, e arrivando a tirare le somme di una discussione (ita-
liana) che ancora oggi è accesa, sia a livello teorico che a livello pratico.
Per esaminare al meglio le diverse caratteristiche del fenomeno, l’indagine si sposterà
sulla costruzione della figura nella giurisprudenza, sul fondamento teorico e sulla pro-
spettiva rimediale perseguita dalle corti. Infatti, l’istituto presenta non poche oscillazioni
nelle elaborazioni giurisprudenziali.
Successivamente, si tratterà del problema della presupposizione nello specifico ambito
dei contratti di durata
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. Infatti, la questione si presenta di rilievo nei contratti a esecuzione
10
Sul superamento della teoria della causa vedi COSTANZA, Della Condizione (artt. 1353-1361), in Comm.
Cod. Civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1997, art.1353.
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Per una spiegazione della classificazione dei contratti in relazione alla durata delle prestazioni si rimanda
al cap. III.
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istantanea, ma di maggior significato in rapporti esposti al mutamento delle circostanze
economiche e fattuali, quali i rapporti di lungo termine: tali contratti hanno una impor-
tanza esponenziale nell’assetto socioeconomico moderno, in quanto strumenti che fron-
teggiano in maniera adeguata gli interessi di soggetti che rivestono un ruolo centrale
nell’economia, quali le imprese. Nell’ottica della centralità di questo tipo di rapporti, le
sopravvenienze giocano un ruolo fondamentale: si discute su come dare ad esse rilevanza,
e su quali caratteri esse debbano assumere affinché possano dar luogo a un rimedio per la
parte penalizzata dal corso degli eventi. La presupposizione, includendo nel proprio alveo
la mancanza sopravvenuta del presupposto, si inserisce nel problema delle sopravve-
nienze in generale.
Continuando con le considerazioni pratiche del problema, si esamineranno alcuni dei più
recenti casi pratici e le relative soluzioni adottate dalla giurisprudenza nell’ambito dei
contratti di durata, confrontando le diverse soluzioni possibili in tema di presupposizione
e sopravvenienze nei contratti di durata.
Da ultimo, prendendo le mosse dalla posizione della più recente dottrina
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e sviluppando
anche la questione in una direzione comparatistica con progetti di studio internazionale,
si cercherà di affrontare il problema della ricerca di rimedi diversi dai canonici rimedi
ablativi, per valutare la loro efficacia a livello giuridico e socioeconomico.
2. La genesi e lo sviluppo della nozione di presupposizione secondo la Pandetti-
stica: dal «dogma della volontà» alla «base negoziale»
Per quanto concerne l’evoluzione storica della presupposizione, occorre puntualizzare
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Si assiste oggi, come si vedrà, a tentativi di risolvere i disturbi derivanti dalle sopravvenienze tramite
rimedi diversi dai canonici rimedi che portano allo scioglimento del vincolo (c.d. ablativi). Tramite cioè
rimedi manutentivi, che cercano una rinegoziazione tra le parti di un contratto turbato, ovvero un adegua-
mento del contratto ad opera dell’autorità giudiziaria.