7
1.1 QUINTO MUCIO SCEVOLA
Quinto Mucio Scevola, che possiamo definire come
l’elaboratore della cosiddetta Praesumptio muciana che
sarà l’oggetto di questa trattazione, può essere considerato
come uno dei più grandi giuristi dell’ epoca romana.
I dati biografici su di lui sono molto scarsi e ciò che si
sa, oltre la sua nascita dalla famiglia aristocratica dei Mucii
Scevola probabilmente nel 140 a.C., quando il padre Publio
scrive i suoi decem libelli, lo si può desumere dalle date
della sua carriera politica; ciò rende difficile anche la
datazione delle sue opere.
Iniziò la sua carriera politica nel 109 a.C. (quando
probabilmente fu questore), fu poi pretore nel 98, console
nel 95, proconsole in Asia nel 94, e poi molto
probabilmente pontefice massimo.
Inoltre, della sua attività politica, si conosce la sua
appartenenza alla fazione popolare capeggiata da Mario;
questa suo schierarsi gli costò prima il ferimento proprio ai
funerali di Mario nell’86 a.C. e poi la vita durante la guerra
8
civile nell’82, ucciso dai seguaci di Lucio Cornelio Silla,
che si opponeva al partito popolare.
Fu maestro di Cicerone, dall’ 87 a.C. (dopo la morte
di Quinto Mucio l’augure), che nel De Amicitia
1
dice di
essere stato educato proprio da questi.
Ma Quinto Mucio, più che come uomo politico, è
ricordato come giurista.
La sua formazione giuridica dovette iniziare molto
presto, probabilmente sotto la guida paterna come accadeva
nelle famiglie aristocratiche.
Anche per quanto riguarda la sua attività di giurista si
sa poco, e purtroppo ancora meno si conosce delle sue
opere: gli vengono attribuite solo il manuale di Ius civile in
18 libri e un Liber singularis Horon.
Tra queste due, la sua maggiore opera, quella a cui
deve la sua fama, è il manuale di Ius civile, che rappresenta
la prima esposizione sistematica del diritto civile romano
2
.
1
“De Amicitia”, I, 1: Quinto Mucio l'augure (cugino del Quinto Mucio autore
della presunzione muciana) raccontava spesso,…. Quando morì, passai alla
scuola di Scevola il pontefice, (è lui) l'uomo che oserei definire il più grande
della nostra città per intelligenza e senso di giustizia…
2
Cicerone invece indica Servio Sulpicio Rufo come il più antico sistematore
dello ius civile romano.
9
Purtroppo di questo manuale, che può essere
considerato alla base di tutto il diritto europeo di tradizione
romanistica, ci è giunto pochissimo: solo un breve
frammento del testo originale
3
e un certo numero di
citazioni non del tutto fedeli.
Probabilmente il manuale fu in circolazione fino al
III sec. d.C. (infatti nel II sec. Sesto Pomponio
4
Gaio
5
, e il
giurista-antiquario Lelio Felice
6
scrissero dei commentari
su di esso, ma neanche di questi ultimi due sappiamo
molto), ma non riuscì a giungere ai compilatori
giustinianei, che sicuramente ne avrebbero estratto alcuni
frammenti.
A questi giunse però fortunatamente il commento in
39 libri di Pomponio, un commento di tipo lemmatico in cui
si trovavano con molta fedeltà alcuni passi dell’opera
muciana, e tramite l’inserimento di questi frammenti nei
Digesta siamo riusciti a sapere qualcosa di quest’opera.
3
Gell. 6.15.2; Pal. I, 758.
4
“Ad Quintum Mucium”
5
“Ex Quinto Mucio”
6
“Ad Quintum Mucium”
10
La composizione del manuale dovrebbe risalire
7
al
periodo che va dal 95 a.C., anno del consolato di Mucio,
all’86, data in cui rimane ferito in un attentato, e in cui
inizia l’ultimo, difficile periodo della sua vita, fino
all’assassinio nell’82.
Nell’opera l’autore dimostra la sua attività di
respondente, che è evidente dall’andamento casistico della
trattazione, ma oltre ad una semplice raccolta di responsa
Quinto Mucio vuole costruire qualcosa di ben più
ambizioso.
Infatti la grandezza del suo manuale, ciò che ne ha
fatto una pietra miliare della storia giuridica europea e ha
fatto dell’autore uno dei più grandi giuristi romani, sta nel
metodo usato da Mucio, cioè quello dialettico della
διαίρεσις, o per genera et species. Il metodo non era nuovo,
era stato già usato per esempio da Manlio Manilio
8
, ma la
novità sta nell’uso sistematico che ne viene fatto, in quanto
il manuale è costruito interamente su di esso.
7
Secondo Schiavone, in “Giuristi e nobili nella Roma repubblicana. Il secolo
della rivoluzione scientifica nel pensiero giuridico antico”, Bari, 1987.
8
Manlio Manilio, insieme a Publio Mucio Scevola e a Giunio Bruto era
considerato uno dei fondatori dello Ius civile.
11
Probabilmente Quinto Mucio si è rifatto non solo al
precedente impiego del metodo fatto in ambito giuridico,
ma ha tenuto conto anche delle opere di Aristotele e
Platone, che da tempo già circolavano a Roma.
Il motivo di questa «rivoluzione» operata dall’autore è
stata individuata erroneamente da alcuni studiosi facendo
riferimento al clima intellettuale dell’epoca tardo-
repubblicana in cui vive ed opera Quinto Mucio; così però,
e qui sta l’errore, si induce a ritenere che egli abbia voluto
imitare i testi greci, seguendo quasi una “moda letteraria”,
e impoverendo la tradizione giuridica romana antica.
Questi autori non tengono forse conto che già da
tempo era in atto un fenomeno complesso nella cultura
romana: erano stati assorbiti metodi e strumenti della
cultura greca, fondendoli e integrandoli con i metodi
tradizionali. Ed è proprio questo che fa Quinto Mucio nel
suo manuale, che innova la tradizione giuridica precedente
senza mai discostarsene del tutto.
L’ordine delle materie trattate è ricostruibile solo in
parte, ma si vede comunque come nel modo di organizzare
12
la trattazione il metodo dialettico non è usato; questo è
usato solo all’interno della trattazione dei vari istituti presi
in esame.
Savigny nota proprio la sua capacità di annodare il
nuovo all’antico, le nuove forme giuridiche a quelle
antiche. Inoltre, secondo l’autore, la sua grandezza sta nel
comprendere che la custodia del sapere giuridico
tramandato è non meno importante della sua riduzione
dialettica, in una società, come quella romana dell’epoca,
amministrata da un ceto di notabili.
L’altra opera che gli si attribuisce è il Liber singularis
Horon, o Horoi, un testo di cui non si conosce nulla ma che
doveva appartenere al genere delle definitiones; si ritiene
che alla fine dell’età repubblicana la letteratura didattico-
teorica romana avesse la sua massima espressione proprio
in quest’opera, come lo era il suo manuale per il genere.
Quest’opera, che comunque è arrivata fino all’epoca
giustinianea, in quanto i Digesta ne riproducono sei passi, è
stata a lungo ritenuta una falsificazione; oggi si ritiene, che
se non è opera di Mucio, comunque è stata composta
13
attingendo a suoi materiali, e quindi rispecchia il suo
pensiero.
Quelle altre notizie che abbiamo del Mucio giurista ce
lo descrivono come compositore, durante il suo periodo di
pontificato, del giuramento che entrò a far parte del rito
dell’adrogatio; è ritenuto poi inventore della Cautio
Muciana, un particolare negozio formale di garanzia che da
lui prende il nome.
La sua importanza la si può vedere anche nelle
citazioni che nei fanno giuristi a lui successivi; infatti, per
esempio in Ulpiano, il suo nome lo si può trovare ben sedici
volte, come in D. 32.55.pr.-10, tratto dalla sua opera Ad
Sabinum
9
, Paolo lo cita cinque volte, Gaio tre, solo per
citare alcuni dei più grandi giuristi romani.
Dopo la sua morte, Servio Sulpicio Rufo, suo acerrimo
avversario
10
, sottopose il suo manuale di Ius civile ad una
dura critica in un’opera intitolata proprio Reprehensa
Scaevolae Capita o Notata Mucii, ma quest’opera e il
9
Qui si parla del lignum come possibile oggetto di legati.
10
Pomponio (in “Liber singulari Enchiridii”, L.178, D. 1.22.43) narra un
curioso aneddoto sulla rivalità tra questi due giuristi: infatti dice che Servio
Sulpicio Rufo abbia intrapreso lo studio del diritto dopo essere stato insultato
proprio da Quinto Mucio per non aver capito un responso che questi gli aveva
dato.
14
positivo giudizio datogli da Cicerone, amico di Servio e
avversario di Quinto Mucio, che pure lo aveva iniziato allo
studio del diritto, non può sminuire il valore del suo
manuale e l’importanza della figura di Quinto Mucio nella
storia del diritto antico e moderno.
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1.2 LA DONNA AL TEMPO DI QUINTO MUCIO
L’epoca di Quinto Mucio è, per quanto riguarda la
condizione femminile, un periodo di transizione. Infatti, era
in atto una trasformazione della condizione sia giuridica
che patrimoniale della donna all’interno della famiglia,
dovuta a mutamenti legislativi e sociali.
Si stava passando da una famiglia di tipo patriarcale,
in cui il pater familias era l’unico soggetto sui iuris e che
quindi poteva avere un patrimonio, ad un tipo di famiglia in
cui anche la donna poteva essere avere capacità giuridica e
patrimoniale, sia rispetto alla famiglia d’origine, sia
rispetto a quella che veniva a formare con il marito.
Tutto questo avvenne proprio nel periodo di Quinto
Mucio, quando la donna acquistò capacità giuridica rispetto
alla famiglia d’origine e incominciò a diffondersi sempre
più il matrimonio libero o sine manu, che possiamo definire
come la causa determinante di questi cambiamenti, e con
cui la donna rimaneva sui iuris e non era più sottoposta alla
potestà maritale.
16
Ciò comportava che potesse avere aspettative
sull’eredità paterna (mentre prima, quando con il
matrimonio cum manu, usciva dalla famiglia del padre non
aveva più alcun diritto a succedere a questo), e che potesse
avere un suo patrimonio personale distinto da quello del
marito.
Questo tipo di matrimonio, che non si diffuse a
seguito di mutamenti legislativi, ma per un semplice
costume sociale, fu all’inizio visto come un fattore di
destabilizzazione dell’ordine sociale, come si può vedere
nelle orazioni di Catone il Censore.
Come già detto, la capacità giuridica della donna e la
diffusione del matrimonio libero fanno sì che i coniugi
inizino la vita comune ognuno con il proprio patrimonio; in
questo modo però, si poteva creare confusione tra questi
patrimoni non regolati da alcuna norma, in quanto era
proprio questo tipo di matrimonio a non essere regolato da
norme giuridiche.
Tenendo conto anche del fatto che il patrimonio della
coppia era considerato socialmente e moralmente comune
17
(come ci attesta anche Cicerone in De officiis 1.17.154
11
) e
di fatto spesso lo era, potevano sorgere controversie sulla
proprietà dei beni difficilmente risolvibili non solo tra i
coniugi, ma anche tra questi ed i terzi con cui entravano in
relazione, difficoltà accentuate proprio dalla mancanza di
norme a cui fare riferimento nei casi dubbi.
La confusione tra i patrimoni poteva anche essere
generata dalla prassi per cui le mogli affidavano ai mariti
l’amministrazione dei propri beni, prassi anche questa
riportata da Cicerone e da Catone.
Con questo tipo di matrimonio si modifica anche la
funzione della dote, non più destinata a ricompensare la
donna della perdita delle aspettative sull’eredità paterna,
ma destinata a contribuire agli oneri del matrimonio
gravanti sul marito.
Possiamo inoltre ritenere, visto il crescente numero di
divorzi e visto l’obbligo sancito prima (dal 230 a.C.)
tramite cautiones, e poi, dall’inizio del II sec. con l’actio
rei uxoriae, di restituire la dote dopo il divorzio (e farebbe
11
De Off. 1.17.154: Nam cum sit hoc natura commune animantium, ut habeant
libidinem procreanti, prima societas in ipso coniugio est, proxima in liberis,
deinde una domus,, communia omnia; id autem est principium urbis et quasi
seminarium rei publicae...
18
ritenere ad alcuni autori che si sarebbero potute creare
questioni se la dote fosse rimasta di proprietà della donna
durante il matrimonio), che la dote potesse servire anche
per garantire alla donna un patrimonio con cui sopravvivere
dopo il matrimonio.
E’ in questo contesto di norme e di prassi non
normative così complesso che si trova ad operare Quinto
Mucio, ed è per risolvere questi problemi che elabora la sua
nota presunzione.
19
1.3 CRONOLOGIA POLITICO GIURIDICA DELL’EPOCA
MUCIANA
140 Nascita di Q. Mucio Scevola.
133 Tribunato della plebe di Tiberio Gracco.
131 La lex Papiria tabellaria stabilisce la segretezza del
voto nei comizi legislativi.
124 Tribunato della plebe di Gaio Gracco.
123-122 Lex Acilia repetundarum.
121 Senatus Consultum Ultimum e repressione antigraccana
guidata dal console Lucio Opimio; Gaio Gracco si fa
uccidere.
112 Guerra contro la Numidia.
109 Questura di Q. Mucio Scevola.
107 Consolato di Gaio Mario.
106 Lex Servilia Caepionis iudiciaria.
102 Mario sconfigge i Teutoni ad Aquae Sextiae.
101 Mario sconfigge i Cimbri presso i Campi Raudii.
98 Pretura di Q. Mucio Scevola.