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PREFAZIONE
La politica di coesione, giunta ormai all‟inizio della quarta edizione, si
conferma uno dei pilastri fondamentali dell‟Unione europea.
La credibilità di una grande costruzione politica a più livelli esige
infatti la solidarietà all‟interno non meno dell‟apertura e della
competitività nei confronti dell‟esterno.1
La presente tesi intende dare un panorama dell‟evoluzione e delle
linee essenziali della politica di coesione analizzando altresì i risultati
precedenti e le aspettative attuali di tale politica nella regione
Abruzzo.
Il primo capitolo descrive la struttura e gli strumenti della compagine
UE giungendo poi a tratteggiare l‟emersione e l‟affermazione della
politica di coesione.
Il secondo capitolo è incentrato sull‟analisi della passata generazione
della politica di coesione 2000-2006 e descrive tutti gli strumenti
(Fondi) utilizzati per la sua attuazione.
Il terzo ed ultimo capitolo è dedicato alla politica di coesione per il
periodo 2007-2013 con un‟angolazione nazionale, avendosi riguardo a
1
Francesco Mastronardi-Giampiero Valeriani;La politica di coesione nell’Europa dei 27. Le risorse
strutturali comunitarie per il periodo 2007-2013,edizioni giuridiche Simone,2007.
6
come l‟Italia, come Stato membro, interiorizza la competenza
comunitaria e procede alla sua attuazione.
La nuova generazione di fondi è descritta nella sua lunga e complessa
formazione e nell‟architettura che ne è derivata, con i suoi elementi di
continuità e i suoi tratti di discontinuità, a cominciare dall‟approccio
strategico.
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CAPITOLO I
NASCITA E SVILUPPO DELL‟UNIONE EUROPEA
Sommario: 1.1: Le origini
1.2: Composizione strutturale dell‟Unione Europea
1.3: Gli strumenti di legislazione dell‟ UE
8
1.1 Le origini
Fino a pochi anni dopo la fine della seconda Guerra Mondiale,
l‟attività politica e statale era basata ancora sulle Costituzioni e sulle
legislazioni nazionali.
Solo il declino economico e politico del vecchio continente ha creato
le premesse per un nuovo ordine europeo.
Gli sforzi di unificazione europea hanno portato ad una miriade di
organizzazioni complesse: l‟OCSE (organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico), L‟UEO (unione dell‟Europa
occidentale), la NATO (North Atlantic Treaty Organization ), il
Consiglio d‟Europa e L‟Unione Europea.
La prima pietra per la costituzione di una Comunità europea venne
posta dall‟allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman, con la
Dichiarazione del 9 maggio 1950, nella quale presentava il piano
elaborato in collaborazione con Jean Monnet, che prevedeva
l‟unificazione dell‟industria carbosiderurgica europea in una
Comunità.
Il piano Schuman divenne realtà il 18 Aprile 1951 a Parigi, con la
conclusione del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone
e dell‟acciaio (CECA), entrato in vigore il 23 Luglio del 1952, ad
9
opera dei sei Paesi fondatori (Belgio, Repubblica Federale di
Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi).
Alcuni anni più tardi gli stessi Stati istituivano, sulla base dei Trattati
di Roma del 25 marzo 1957, la Comunità economica europea (CEE) e
la Comunità europea per l‟energia atomica (CEEA o Euratom).
Nel 1973 aderirono Regno Unito, Danimarca e Irlanda seguiti nel ‟76
e ‟77 da Grecia, Spagna e Portogallo.
La creazione dell UE con il Trattato di Maastricht siglato il 7 febbraio
1992, ma entrato in vigore il 1° novembre 1993, ha segnato una nuova
tappa nel processo di unificazione europea.
Nel 1995 aderirono all‟UE Austria, Finlandia e Svezia.
Il primo sviluppo ai fine della realizzazione dell‟Unione è
rappresentato dal Trattato di Amsterdam, siglato il 2 ottobre 1997 ed
entrato in vigore il 1° maggio 1999.
Alla fine del ‟99, il Consiglio di Helsinki, dichiara la Turchia Stato
candidato all‟adesione.
Nel 2001 il Trattato di Nizza consolida ed esemplifica le procedure
decisionali della Comunità e rende più efficace il sistema
giurisdizionale.
Per un‟Europa pronta alla concorrenza mondiale, il Consiglio europeo
decide di adottare, nel 2000, la cosiddetta Strategia di Lisbona, che
10
prevede un‟apertura di tutti i settori dell‟economia e non, alla
concorrenza, all‟innovazione e all‟investimento.
Dal 1° gennaio 2002 nei 12 Paesi membri ha corso legale una nuova
moneta denominata Euro.
Infine, un Trattato del 2004 propone una Costituzione per l‟Europa e
mira a riunire ben 50 anni di Trattati europei.
Il 1°maggio 2004 l‟UE integra dieci nuovi Paesi: Cipro, Malta,
Ungheria, Polonia, Slovacchia, Lettonia, Estonia, Lituania.
E nel 2007 è la volta dell‟ingresso di Bulgaria e Romania.
Dopo tutte le adesioni dei suddetti Stati, attualmente la Comunità
conta 27 Paesi membri.
I criteri di ammissione nella Comunità sono stati:
- criterio politico : stato di diritto, rispetto dei diritti umani e
democrazia;
- criterio economico: capacità concorrenziali ed economia di
mercato funzionante;
- capacità di assumersi gli oneri derivanti dall‟adesione all‟UE.
Ciò che distingue l‟UE dalle associazioni internazionali tradizionali è
che la stessa riunisce Stati membri che hanno rinunciato a parte della
loro sovranità a favore dell‟Unione.
11
1.2: Composizione strutturale dell’Unione Europea
L‟UE è istituzionalmente composta da 10 organi di natura politica, e
socio - economica.
IL PARLAMENTO EUROPEO: ( Art 189-201 del Trattato CE )
Il Parlamento è l‟organo rappresentativo della cittadinanza europea,
partecipa alla funzione legislativa in binomio col Consiglio2.
Il PE era originariamente composto da 142 membri, passati poi a 626
prima che il Trattato di Nizza portasse il numero a 785 in
considerazione dell‟opportunità di limitare l‟espansione del numero
dei parlamentari in occasione di nuovi ampliamenti della Comunità.
I membri del PE sono suddivisi per Paesi di provenienza e la
ripartizione tiene conto essenzialmente della popolazione di ciascuno
Stato, oltre che dell‟importanza economica e politica di questo nella
Comunità.
L‟elezione dei deputati avviene a suffragio universale con metodo
proporzionale ( su base regionale o nazionale ).
2
J.Ginested, Le Parlament européen,Paris 1963; E.Vinci Il Parlamento europeo,Milano,1968.
12
Esso ha sede ufficiale a Strasburgo, ma alcune tornate3 supplementari
di due giorni si svolgono anche a Bruxelles mentre il suo segretariato
generale risiede a Lussemburgo.
I lavori del Parlamento vengono svolti nelle sue undici lingue ufficiali:
danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese,
portoghese, spagnolo, svedese e tedesco.
Istituzioni di rilevanza all‟interno del PE sono:
- Il Presidente: dirige le attività parlamentari, presiede le sedute
plenarie, rappresenta il Parlamento in tutte le relazioni esterne.
- I gruppi politici: attualmente sono presenti sette gruppi politici
nei quali sono iscritti i deputati; ma sussiste un numero di
deputati “ non iscritti “; le loro funzioni sono quelle di
esaminare le relazioni delle commissioni parlamentari, dettare
le questioni per le tornate e per l‟ordine del giorno.
- Le commissioni parlamentari: sono diciassette e svolgono i
lavori di preparazione per le sessioni parlamentari con il
compito di redigere dei pareri. Possono essere create
commissioni d‟inchiesta e temporanee ed esistono, inoltre,
commissioni parlamentari miste e delegazioni interparlamentari.
3
Il termine “tornata” indica un gruppo di riunioni tenute periodicamente sul medesimo argomento.
13
- Il Segretariato generale: assiste il Consiglio in materia
amministrativa.
Il PE ha ottenuto sempre maggiori poteri nel corso della sua esistenza,
particolarmente ad opera del Trattato di Maastricht del ‟92 e del
Trattato di Amsterdam del ‟97.
Inizialmente il Trattato UE attribuiva un potere deliberativo molto
ridotto al Parlamento, situazione rimasta sostanzialmente inalterata
fino all‟entrata in vigore dell‟ Atto Unico Europeo, che ha istituito la
procedura di cooperazione per l‟adozione di certi atti del Consiglio e
la procedura di parere conforme per la stipulazione di accordi di
associazione alla Comunità.
L‟Atto Unico Europeo - AUE, ha pertanto attribuito un ruolo spesso
determinante al parere del PE.4
Alla procedura di cooperazione il Trattato UE affianca una nuova
procedura intesa a rafforzare il ruolo del Parlamento europeo nel
processo decisionale comunitario; indicata come procedura di
codecisione durante il negoziato che ha portato al Trattato di
Maastricht, essa ha successivamente perso, su richiesta britannica,
4
M.Udina, Natura e poteri dell’assemblea parlamentare delle Comunità europee, in Dir int., 1971.
G.Biscottini, Considerazioni sull’evoluzione del Parlamento europeo,in Dir.int.,1971
C.Romanelli Grimaldi, Il Parlamento europeo Padova 1977.
14
questa denominazione per assumere nel Trattato UE quella più neutra
di “ procedura di cui all‟art. 251”.
La procedura di cui all‟art. 251 non differisce nelle fasi iniziali da
quella di cooperazione, se non per una partecipazione più incisiva
della Commissione la quale si trova in rapporto diretto con il
Parlamento per quanto riguarda sia la proposta sia l‟informazione
circa la sua posizione. Inoltre in questa procedura la formulazione di
una posizione comune da parte del Consiglio è solo eventuale, e ha
luogo qualora il Consiglio non adotti l‟atto accogliendo gli
emendamenti proposti dal Parlamento nel suo parere o prendendo nota
della mancata proposizione di emendamenti. Quando è adottata una
posizione comune, il Parlamento ha tre mesi per deliberare, decorsi i
quali l‟atto si considera adottato definitivamente qualora vi sia
approvazione o inattività del PE; l‟atto proposto si considera non
adottato qualora il PE abbia invece respinto la posizione comune a
maggioranza assoluta dei componenti.
Allorché infine il Parlamento abbia proposto emendamenti alla
posizione comune sempre a maggioranza assoluta dei componenti, il
Consiglio può accettarli entro un termine di tre mesi e adottare l‟atto
in questione, a maggioranza qualificata o all‟unanimità se vi è un
parere negativo della Commissione sugli emendamenti. Se tutti gli
15
emendamenti non sono invece accettati dal Consiglio, il suo
Presidente, d‟intesa col Presidente del Parlamento, convoca il
Comitato di conciliazione il cui compito è di giungere ad un accordo
su un progetto comune, richiamandosi alla posizione comune in base
agli emendamenti proposti dal Parlamento; se un accordo viene
raggiunto, Consiglio e Parlamento dispongono di sei settimane per
approvarlo, mentre l‟atto si considera non adottato in mancanza di
approvazione da parte di una delle due istituzioni.
A differenza della procedura di cooperazione, quella di codecisione
inverte il ruolo delle due istituzioni e attribuisce al Parlamento un vero
e proprio diritto di veto sulle proposte che non condivide, così da
aumentare in modo considerevole il ruolo del PE nel procedimento
normativo comunitario.
Il Parlamento e il Consiglio fungono inoltre da autorità di bilancio.
Altre funzioni del Parlamento europeo sono quella consultiva ( da
parte del Consiglio e della Commissione ) e quella di controllo ( solo
nei confronti della Commissione ).5
5
F.Pocar, Parlamento europeo, in Enc.Dir,XXXI,1981.
R.Adam, L’adozione di atti comunitari in cooperazione con il Parlamento europeo, in Riv.dir.int.,1989.
16
IL CONSIGLIO DELL‟UNIONE EUROPEA: ( Art 202-210 Trattato
CE ).
Il Consiglio - noto anche come Consiglio dei Ministri Europei - è
composto da ventisette membri, ciascuno dei quali rappresenta uno
degli Stati che fanno parte della Comunità.
I rappresentanti devono essere “ a livello ministeriale ”, non è perciò
necessario che si tratti di ministri, purchè siano persone facenti parte,
anche a livello inferiore, della compagine governativa.
La nuova formulazione consente agli Stati membri di inviare alle
sedute del Consiglio anche componenti del governo di enti territoriali,
quali le regioni e i Länder tedeschi.
Il Consiglio costituisce l‟istituzione più importante delle Comunità
europee, almeno sotto il profilo delle competenze normative. Esso
infatti, alle condizioni previste dal Trattato, da un lato “ provvede al
coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati
membri”, dall‟altro “ dispone di un potere di decisione”.6
A differenza dei poteri deliberativi spettanti ad altre istituzioni, quelli
del Consiglio hanno carattere decisionale vero e proprio; il potere
decisionale del Consiglio non è peraltro illimitato nei settori in cui si
6
I.Telchini, Il Consiglio nelle Comunità europee, Milano, 1965, pp.123-240.
17
articola l‟intervento delle Comunità, ma è subordinato all‟osservanza
delle condizioni poste dai Trattati.
Quindi il Consiglio può deliberare senza una proposta della
Commissione soltanto quando i Trattati lo prevedono, salva la
possibilità di sollecitare proposte da parte della stessa Commissione.
Il Consiglio pertanto non può deliberare senza il parere del Parlamento
europeo quando esso è richiesto e, soprattutto dopo l‟entrata in vigore
del Trattato UE, lo stesso è tenuto a seguire le procedure di
codecisione e di cooperazione regolate dagli artt. 251- 252 nei casi in
cui sono previste, nonché la procedura di parere conforme nella
stipulazione di accordi con Stati terzi.7
LA COMMISSIONE EUROPEA: ( Art 211 – 219 Trattato CE ).
Fra le istituzioni tra cui è ripartita la funzione normativa delle
Comunità europee, la Commissione è indubbiamente quella che
insieme al Parlamento offre le maggiori garanzie di autonomia rispetto
agli Stati membri, anche se dispone di un minore potere deliberativo
specialmente quando esercita i poteri e le competenze che le sono
devolute dai Trattati istitutivi della CE e della CEEA8; maggiori poteri
7
S.Buerstedde, Der Ministerrad in konstitutionnellen System der Europäischen
Gemeinschaften,Bruges,1964; F.Tortora De Falco, Il Comitato dei rappresentanti permanenti dai Trattati
istitutivi alla prassi comunitaria, Napoli, 1980.
8
N.Condorelli Braun, La Commission des “Neuf”, in Rev.mar.com.,1973; U.Draetta, La Commissione
18
ha invece la Commissione quando adempie alle funzioni affidate dal
Trattato istitutivo della CECA all‟Alta Autorità.
La Commissione è nominata di comune accordo dai governi degli
Stati membri. Il numero dei suoi componenti ha subito nel tempo varie
modifiche per cui dagli originari nove membri il numero degli stessi, a
seguito dei successivi ampliamenti della Comunità, è stato portato agli
attuali ventisette.
La Commissione si è data il proprio regolamento interno in piena
autonomia, naturalmente nel rispetto delle norme dei Trattati; una
limitazione a questa autonomia è tuttavia prevista dal Trattato a
proposito delle modalità di adozione delle deliberazioni che devono
sempre essere prese a maggioranza del numero dei suoi membri.
Pur trattandosi di un organo collegiale, la cui responsabilità è
collettiva, un ruolo particolare compete al suo Presidente.
Il primo comma dell‟ articolo 219 del Trattato CE dispone che “la
Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo
Presidente”; la disposizione è intesa a rafforzare il ruolo politico della
Commissione nel contesto comunitario e al tempo stesso ad aumentare
l‟indipendenza dagli Stati membri.
europea dopo Nizza, in Dir. Unione eur.,2001,pp. 815-826.