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INTRODUZIONE
Questo studio intende analizzare la sussistenza giuridica e le implicazioni
legislative del diritto all’oblio, divenuto oggi attualissimo. Una definizione di
tale diritto la fornisce la Cassazione civile che lo indica come:
“il giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta
ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata
pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata”
1
.
Il diritto all’oblio, in conseguenza dei mutamenti avvenuti negli ultimi decenni
nel campo dell’informazione telematica, acquisisce sempre più importanza,
configurandosi innanzitutto come un particolare risvolto del diritto alla privacy.
E’ chiaro infatti che la digitalizzazione dei quotidiani e la loro indicizzazione
nei motori di ricerca, rende impossibile cancellare avvenimenti del passato e di
conseguenza i dati personali riconducibili alle persone coinvolte in
quell’avvenimento. Ciò porta indiscutibilmente ad una opposizione tra il diritto
di cronaca, invocato dalle testate giornalistiche, e quello alla privacy, alla cui
tutela si appellano i soggetti coinvolti.
Su un altro versante il diritto all’oblio si sviluppa a corollario della tutela
dell’identità personale. La nascita dei social network ha provocato una
moltiplicazione della quantità di dati personali presenti online. Il rischio è quello
di perdere il controllo su tali dati che, archiviati sulla rete a tempo indeterminato,
possono compromettere l’immagine attuale e la reputazione del singolo
individuo con pesanti ripercussioni a livello sociale e professionale.
In mancanza di una disciplina organica sull’applicazione e sui limiti del diritto
all’oblio, in Italia sempre più spesso, negli ultimi anni, sono stati gli interventi
1
Cassazione civile 09.04.1998, n. 3679
5
della Cassazione civile e del Garante per la protezione dei dati personali a
tentare di chiarire i confini legislativi di tale tutela. La dottrina prevalente in tal
senso è stata quella di riconoscere alla persona che lo chiede la cancellazione
dei dati personali nei casi in cui manchi un collegamento della notizia passata,
la cui reiterazione deve essere concretamente utile, con la realtà attuale, sempre
nel rispetto della continenza espositiva dei fatti
2
.
Ciò che invece è ancora in divenire è una chiara disciplina sulle responsabilità
dei motori di ricerca nella tutela del diritto all’oblio. Su tale questione è stata la
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la recente sentenza C-131/12 del
maggio 2014, a tentare un chiarimento. Il caso di specie ha riguardato il ricorso
di un cittadino spagnolo contro il quotidiano La Vanguardia ma ha finito per
coinvolgere anche Google, colpevole di aver indicizzato la notizia contestata.
La CGUE ha risposto capovolgendo la dottrina fin lì prevalente e ponendo come
responsabile principale della violazione del diritto all’oblio il motore di ricerca.
Secondo la Corte infatti le modalità con cui Google organizza, registra e
indicizza dati sono definibili come “trattamento di dati personali” e di questo
“trattamento” è responsabile proprio la società di Mountain View.
Questa decisione, apparentemente rivoluzionaria, ha destato comunque
perplessità: per l’esperto di diritto della rete Deborah Bianchi, la possibilità di
appellarsi direttamente al motore di ricerca senza passare dal gestore del sito
web source che ha originato i dati, rischia di mettere in pericolo la libertà di
informazione sulla rete
3
. Questa osservazione ha trovato consenso tra molti
esperti di diritto della rete che invocano una direttiva più trasparente sul potere
discrezionale lasciato ai motori di ricerca.
Chiariti gli aspetti legislativi del diritto all’oblio e preso atto della complessità
di tale argomento, si ritiene necessario iniziare questo lavoro nel primo capitolo
con una riflessione sulle implicazioni delle nuove tecnologie dell’era digitale
2
Cassazione civile 09.05.2013, n.16111
3
Diritto all’oblio, Bianchi: “La sentenza Ue? Rafforza il potere di Google”, maggio 2014,
www.corrierecomunicazioni .it
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sul vissuto quotidiano dei singoli individui ed in particolare sulla trasformazione
del rapporto tra memoria e oblio.
Si provvederà poi nel secondo capitolo ad analizzare le fonti legislative del
diritto all’oblio ed in particolare la tutela dell’identità personale e il diritto alla
riservatezza in una prospettiva storica. Contestualmente verrà approfondita
l’ampia legislazione comunitaria e nazionale sulla protezione dei dati personali.
Si proseguirà successivamente nel terzo capitolo ad esaminare le sentenze
della Corte di Cassazione e del Garante per la protezione dei dati personali sulla
dottrina del diritto all’oblio, per valutarne al meglio l’evoluzione giuridica nella
legislazione italiana. Allo stesso tempo si affronteranno la proposta di legge
Lussana
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e la recente “Dichiarazione dei diritti in internet”.
Successivamente si farà riferimento ad altri ordinamenti legislativi, in
particolare quello francese e quello statunitense, per poter così procedere ad un
confronto fra le diverse applicazioni del diritto all’oblio. Un tema che acquista
particolare importanza in conseguenza della caratteristica aterritorialità della
rete internet che spesso è causa di uno scontro fra i diversi ordinamenti.
Dopo tale premessa il quinto capitolo sarà dedicato alla recente sentenza della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul caso Google Spain che ha
rivoluzionato inequivocabilmente le prospettive sulla tutela dell’oblio. In tal
senso si valuterà come quella sentenza ha modificato il rapporto di potere fra gli
utenti e il motore di ricerca e quali sono state le soluzioni proposte da Google
dopo la decisione della Corte.
In conclusione nel sesto e ultimo capitolo si tenterà di prevedere i prossimi
sviluppi sul diritto all’oblio con un occhio particolare al nuovo Regolamento sul
trattamento dei dati personali al vaglio del Consiglio Europeo. Infine si
proporranno alcune possibili soluzioni a livello tecnico e giuridico utili a
individuare strumenti efficaci per la salvaguardia della privacy e dell’identità
personale dei singoli individui.
4
Camera dei deputati, proposta di legge n. 2455 del 20.05.2009
7
L’argomento risulta particolarmente interessante, attuale e in continuo
divenire. Ciò che però risulta ancor più rilevante è il fatto che il diritto all’oblio,
in un mondo continuamente iperconnesso, può riguardare ognuno di noi e si
lega direttamente alle conseguenze imposte dalle nuove tecnologie.
Conseguenze tutt’altro che secondarie. Per il sociologo Alberto Abruzzese
infatti:
"La rete ha cambiato il rapporto tra il soggetto e la propria identità. Finora si
riusciva a modificarla e a mostrarsi agli altri per come si voleva. Adesso invece
basta un semplice richiamo su un motore di ricerca per far riaffiorare cose che
vorremmo dimenticare. E con cui però dobbiamo continuare a fare i conti"
5
.
5
08.08.2014 www.repubblica.it
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CAPITOLO 1
LA RIVOLUZIONE DIGITALE: COME CAMBIA
IL RAPPORTO FRA MEMORIA E OBLIO
1.1 Le conseguenze della modernità: la memoria come norma e l’oblio
come eccezione
Pc e smartphone, informazione online, motori di ricerca e social network. Le
innovazioni dell’era digitale e del web 2.0 hanno profondamente modificato
tutti gli aspetti del nostro vissuto quotidiano incidendo in particolare sulla
trasformazione delle categorie di spazio e di tempo. Le reti sociali frutto delle
nuove tecnologie ci permettono una connessione globale travalicando i limiti
spaziali tipici dell’era premoderna. Allo stesso modo, grazie alla facilità di
archiviazione e memorizzazione, l’informazione in formato digitale diventa
potenzialmente illimitata e senza tempo. Ed è proprio in conseguenza di
quest’ultimo mutamento che si trasforma indissolubilmente il rapporto tra
memoria e oblio.
Nell’era preindustriale l’uomo poteva affidarsi solo alla propria memoria
interna per custodire informazioni e ricordi. L’unica modalità di trasferimento
delle informazioni rimaneva il linguaggio, attraverso il quale avveniva il
passaggio della memoria fra le generazioni. L’oralità però, influenzata dalla
diversa interpretazione individuale del racconto, comprometteva l’integrità del
ricordo e ciò rendeva l’oblio predominante e la memoria sottoposta ai limiti
fisiologici del cervello umano.
Poi alla fine del 1800 la nascita dei giornali favorisce la creazione di una
memoria esterna che permette agli individui di fissare con più intensità la traccia
9
degli avvenimenti nella propria mente. La diffusione di quotidiani e libri e il
contemporaneo aumento del tasso di alfabetizzazione fra le masse sviluppa
inoltre una memoria sociale e collettiva che contribuisce a costruire un
significato condiviso degli eventi oggetto delle notizie, dando ai lettori
l’impressione di far parte di una comunità immaginata che possiede valori
comuni e che partecipa a fatti lontani anche migliaia di chilometri
semplicemente leggendo la notizia e accettandone l’interpretazione offerta dal
giornale
6
. Come ci ricorda Elena Esposito infatti:
“forme di memoria genuinamente sociali si sviluppano solo con la disponibilità
di tecnologie della comunicazione: dalla scrittura e dalla stampa fino ai recenti
media elettrici ed elettronici che si rendono via via più indipendenti dalla
memoria individuale dei sistemi psichici, e segnano allo stesso tempo degli
incrementi nelle prestazioni della memoria”
7
.
Dunque l’esternalizzazione della memoria attraverso i giornali e i libri amplifica
l’intensità del ricordo e lo fissa su un supporto artificiale, la carta, dando la
possibilità a tutti gli individui, e non solo a chi l’ha prodotto, di registrare quel
ricordo e di condividerne il significato. Ciò aumenta le possibilità di non far
cadere nella dimenticanza un’informazione, ma non è ancora sufficiente per
ribaltare definitivamente il rapporto tra memoria e oblio. La natura stessa del
giornale infatti impone alla carta stampata di dare priorità solo ad un numero
limitatissimo di notizie. Ciò vuol dire che molte altre, alcune delle quali rilevanti
ma scartate per esigenze di spazio o di mercato, sono destinate all’oblio.
C’è infine un’altra ragione per credere che la diffusione della stampa non
abbia reso la memoria assoluta e totalizzante: pur esistendo infatti archivi
cartacei di tutte le pubblicazioni giornalistiche risulta comunque difficile, se non
6
Alberto Salarelli, Diritto all’oblio e archivi online dei quotidiani: alcune considerazioni sulla memoria
sociale ai nostri tempi, in JLIS.it, vol. 5 n. 1, 2014
7
Elena Esposito, La memoria sociale, Laterza, Roma 2001. pag.19
10
impossibile, risalire ad una particolare e specifica informazione in un tempo che
sia determinato e limitato. Per questi motivi la memoria dei giornali, seppur più
stabile di quella umana, resta assoggettata al predominio dell’oblio.
Tutto cambia con le tecnologie digitali: i supporti informatici di
memorizzazione dei dati, gli archivi online dei giornali, i motori di ricerca e i
social network registrano una quantità potenzialmente infinita di informazioni
creando una memoria digitale stabile che arriva ad annullare il concetto stesso
di oblio.
Dai primi computer alle moderne tecnologie, i supporti della memoria
informatica hanno progressivamente migliorato le loro prestazioni e il loro
costo, rendendo possibile salvare e archiviare centinaia di gigabyte di dati con
semplicità e a basso costo. Oggi gli hard disk integrati nei computer hanno una
capacità di memorizzazione talmente alta che per il manager della Microsoft
Gordon Bell sarà impossibile riuscire a consumarne tutta la capacità.
Nonostante esista la reale possibilità di perdere i dati salvati sui supporti
informatici (si pensi ad esempio all’obsolescenza di alcune tecnologie di
memorizzazione come i floppy disc oggi non più leggibili dai nostri computer)
le moderne tecniche di archiviazione ci permettono di salvare ogni tipo di
informazione digitale e di ritrovarla con estrema facilità, ampliando
notevolmente le capacità della nostra memoria.
Allo stesso modo dopo la nascita del World Wide Web nel 1991, giornali e
case editrici hanno iniziato a creare contenuti online e contemporaneamente a
digitalizzare le pubblicazioni cartacee del passato permettendo agli utenti di
reperire con facilità informazioni altrimenti inaccessibili.
Nel sito del “Corriere della Sera”, uno dei primi quotidiani a offrire tale
servizio, si legge:
“L’archivio storico del Corriere della Sera rappresenta un inestimabile
patrimonio che racconta la storia del giornale e, di riflesso, quella sociale,
politica e culturale dell’Italia. Il Corriere della Sera rende disponibile a tutti i