1. La perdita di chance: principi
generali.
Il risarcimento del danno per perdita di una
chance rappresenta una tematica che
suscita oggi un sempre maggiore interesse.
La giurisprudenza ha infatti identificato
questa nuova tipologia di pregiudizio
inserendola nel sistema della responsabilità
civile con proprie caratteristiche.
La teorizzazione di questa nuova tipologia
di danno, si inserisce nel più generale
processo di allargamento delle frontiere del
danno risarcibile, processo che si è spinto
fino al punto di accordare la risarcibilità a
situazioni giuridiche soggettive diverse dai
diritti soggettivi assoluti e, segnatamente,
2
ai diritti relativi e alle stesse aspettative
legittime.
1
I Giudici affermano che la chance, intesa
come concreta ed effettiva occasione
favorevole di conseguire un determinato
bene, “non è una mera aspettativa di fatto,
ma un’entità patrimoniale a sé stante,
giuridicamente ed economicamente
suscettibile d’autonoma valutazione (quale)
perdita della possibilità di conseguire un
qualsivoglia risultato utile”.
2
La perdita di chance non costituisce
dunque un caso di sottrazione al
patrimonio del danneggiato d’utilità già
acquisite, né rappresenta un’ipotesi
d’utilità future, ma certe.
1
Si rimanda, sul punto, a GALGANO, Le
mobili frontiere del danno ingiusto, in
Contratto e impresa, 1985,I, ove l’Autore
equipara l’area del danno risarcibile
all’immagine dell’universo in espansione.
2
Cass. 18 marzo 2003, n. 3999, in Giur. It.,
2003, 1783, con nota di SUPPA.
3
Chi perde una chance perde non un
incremento patrimoniale ma una speranza
d’incremento patrimoniale.
La perdita di chance non è una deminutio
patrimonii, quanto, piuttosto, una
deminutio spei.
Si può affermare che questa perdita
costituisce un danno autonomo? E se si, è
risarcibile? E in che modo?
Per rispondere a tali quesiti è necessario
una breve disamina sulla natura di questo
tipo di danno.
L’art. 1223 del codice civile stabilisce che,
sia nel caso di inadempimento contrattuale,
sia nel caso di illecito aquiliano (in virtù
del richiamo presente nell’art. 2056), il
risarcimento del danno deve comprendere
“così la perdita subita dal creditore come il
mancato guadagno, in quanto siano
4
conseguenza immediata e diretta
dell’inadempimento o del ritardo”.
Le due categorie di danno sono
tradizionalmente definite “danno
emergente” e lucro cessante”.
1.2. La chance come lucro cessante.
Il danno emergente si distingue dal lucro
cessante perché il primo tipo di danno
sottrae, distrugge o riduce beni od utilità
già esistenti nel patrimonio del
danneggiato; il secondo tipo di danno
invece lascia di fatto inalterato il
patrimonio del debitore, ma gli impedisce
di conseguire l’utilità che certamente
avrebbe conseguito in assenza dell’evento
dannoso.
5
Dunque il danno emergente e il lucro
cessante si distinguono per la natura dei
beni che colpiscono: rispettivamente,
presenti o futuri.
Il danno presente e quello futuro si
distinguono per il momento in cui si
verificano, individuato non con riferimento
alla condotta illecita ma con riferimento
alla liquidazione.
Il lucro cessante è risarcibile a condizione
che il danneggiato provi che le utilità
future sarebbero state verosimilmente
acquisite, in assenza dell’evento dannoso.
Analogamente, si riteneva che anche la
perdita di chance fosse risarcibile, ma solo
a condizione che il danneggiato fornisse la
prova che, ove l’evento dannoso non si
fosse verificato, egli avrebbe
verosimilmente realizzato la speranza o la
probabilità perduta.
6
Prova, questa, estremamente difficile se
non impossibile, giacché la perdita di
chance è per definizione non perdita della
cosa ma perdita della speranza della cosa.
Il danneggiato dunque secondo questa tesi
avrebbe avuto l’onere di fornire due prove
di verosimiglianza: una prima, sulla
circostanza che senza l’evento dannoso egli
avrebbe potuto cogliere la chance; una
seconda prova di verosimiglianza sulla
circostanza che la possibilità sperata si
sarebbe verosimilmente realizzata.
E’ evidente che non sarebbe mai
risarcibile la perdita di chance, in quanto
mai potrebbe fornirsi questa doppia prova
di verosimiglianza.
La catalogazione della chance al genere del
lucro cessante conduce quindi all’idea che
da questo si differenzia solo per la
maggiore incertezza circa la verificazione
7
del pregiudizio; quindi, osservando la
chance dal punto di vista del lucro
cessante, questa non può mai essere
risarcibile, poiché non solo non è possibile
dimostrare che l’utilità sarebbe stata
conseguita, ma neppure che sono certi i
presupposti per conseguirla
.3
Il concepire la perdita di chance con
un’ipotesi di lucro cessante è tesi assai
affascinante, ma oggi pressoché
abbandonata.
1.3. La chance come lucro cessante.
Diversa prospettiva si apre qualora si
consideri la chance quale perdita della
3
E’ questa la tesi di BOCCHIOLA, in Riv. Trim.
Dir. e proc. Civ., 1976, 78; dello stesso avviso è
BIANCA, Dell’ inadempimento delle obbligazioni,
in Commentario a cura di Scialoja-Branca,
Bologna-Roma, 1980, sub art. 1223.
8
possibilità di conseguire un risultato utile,
anziché quale perdita del risultato utile.
La giurisprudenza ha affermato che “la
perdita della possibilità di conseguire un
risultato utile configura una lesione del
diritto all’integrità del proprio patrimonio,
la cui risarcibilità è conseguenza del
verificarsi di un danno emergente da
perdita di possibilità attuale e non di un
futuro risultato utile”.
4.
La perdita di chance, quindi, produce un
danno che consiste non nella perdita di un
risultato finale, il quale era soltanto
sperato, ma nella perdita concreta della
possibilità, dell’opportunità, della
speranza; perdita che è attuale e concreta.
5
4
App. Roma 17 febbraio 1998, in Giur. It., I, II,
640, 1991.
5
In questo senso si vedano, CALAMANDREI,
Limiti di responsabilità del legale negligente,
in Riv. Dir. Proc. Civ., 1931, II, 260; DE
CUPIS, Il risarcimento della perdita di una
chance, in Giur.it., 1984, I, 1830.
9
Il possessore di un biglietto della lotteria
di capodanno, ad esempio, non è
certamente miliardario, ma sicuramente ha
un vantaggio di natura patrimoniale
rispetto a chi non ne sia in possesso.
La perdita di chance, pertanto, si considera
come “un’attitudine attuale del soggetto e
non futura, costituente economicamente
una componente del patrimonio
professionale del soggetto, in modo molto
simile ad un avviamento professionale
dello stesso”.
6
Il passaggio obbligato, per aderire a tale
impostazione teorica, era quello di
accantonare la concezione secondo cui solo
6
Cass. 21 luglio 2003, n. 11322, in Foro it.,
2004, I,155, con nota di FAELLA; nel caso di
specie, ad un calciatore dilettante, gravemente
infortunato in un incidente stradale, chiamato
a far parte della rosa dell’Under 21 è stata
rigettata la richiesta di condanna sotto il
profilo della perdita di chance, poiché si è
ritenuto che il danno non fosse certo. Ha
ritenuto l’estensore che quella convocazione di
per sé non fosse sufficiente a dimostrare che il
giovane calciatore avrebbe intrapreso la
carriera di professionista.
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la lesione del diritto assoluto poteva dar
luogo a risarcimento: snodo superato dal
giudice di legittimità, il quale ha da tempo
affermato che anche la lesione del diritto di
credito e dell’aspettativa legittima,
costituisce danno risarcibile.
7
Quando si verifica il danno, l’utilità si
considera già presente nel patrimonio del
danneggiato proprio nella forma della
possibilità di conseguire un risultato
favorevole.
La chance, quindi, viene considerata
risarcibile di per sé, poiché ad essa viene
attribuito un valore economico, il quale,
esistendo già nel patrimonio del
danneggiato, va qualificato come danno
emergente.
7
Cass.civ., 4 maggio 1982 n. 2765, in Foro
it., 1982, I, 2864; Cass. Civ. 19 novembre
1983 n. 6906, id., 1984, I, 1830.
11
Ulteriore conseguenza è che il danno da
perdita di chance è un danno presente e
non un danno futuro.
La perdita della possibilità di guadagnare
un risultato utile si risolve per esempio, in
una lesione della libertà contrattuale, e
pertanto in danno emergente da perdita di
una possibilità attuale.
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1.4. Condizioni per la risarcibilità della
perdita di chance: la prevedibilità
del danno.
E’ importante rilevare che, per accertare la
sussistenza della chance, occorre che la
possibilità di realizzare il risultato
favorevole si possa conseguire in
8
Coll. Arbitrale Roma, 21 maggio 1996, in
Arch. Opere Pubbl., 1998, 293.
12
percentuale superiore al 50%: diversamente
verrebbe a mancare la certezza del danno.
9.
Tale giudizio prognostico sulla possibilità
di conseguire il risultato utile, tuttavia, non
attiene ai criteri per determinare e
liquidare il danno, giacché l’oggetto del
risarcimento non è dato dall’equivalente
monetario del risultato non ottenuto.
Attiene, invece, alla sussistenza stessa
dell’evento di danno, il quale solo a queste
condizioni potrà essere stimato e liquidato
in seguito.
La chance, dunque, deve presentare un
sufficiente grado di certezza del danno
subito, da valutarsi secondo le circostanze
del caso, con il criterio della causalità
giuridica.
.10
9
Lo ha affermato per la prima volta BOCCHIOLA,
in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1976, 101.
10
Cfr. Cass. 25 settembre 1998, n. 9598, in Danno
e resp. 534, con nota di VIOLANTE, La chance di
un giro di valzer (sul danno biologico
dell’aspirante ballerino): “la cosiddetta perdita di
chance costituisce un ipotesi di danno
patrimoniale futuro; come tale essa è risarcibile a
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