5
INTRODUZIONE
In una societ complessa, in continua trasformazion e come la nostra, molti
sono i mutamenti che stanno segnando la nostra epoca e che incidono sulla vita
quotidiana. In questo mio lavoro di ricerca ho voluto porre particolare attenzione
verso un argomento: il sostegno e la difesa dei diritti umani in ambito minorile,
scendendo piø a fondo in un ambito, relativamente nuovo, che riguarda le pratiche
di partecipazione alla vita sociale da parte dei minori che si trovano in una
situazione di disagio e che sono presi in carico dai servizi.
Oggi, nel Terzo Millennio, si Ł consapevoli che senza il rispetto dei diritti
individuali non c Ł nazione, comunit o societ che possa essere davvero libera e
democratica; i minori fino agli inizi dello scorso secolo sono stati considerati
come soggetti non partecipanti alla vita sociale, soggetti la cui voce non era
presa in considerazione. Oggi, grazie ai numerosi strumenti normativi in loro
favore, i minori possono finalmente occupare la posizione giuridico sociale che
appartiene loro, contribuendo al miglioramento della societ in cui vivono non
solo gli adulti, come la vera forza del futuro.
Questa mia dissertazione, nella sua ovvia parziali t , intende, dunque,
offrire uno strumento volto a sottolineare gli sviluppi avuti nel corso di questi anni
in ambito del diritto minorile e nello specifico con riferimento al diritto di ogni
bambino a partecipare attivamente alla costruzione di una societ piø giusta in cui
vivere; Ł questo un compito complesso dal quale nessun contributo pu rimanere
escluso.
Gli obiettivi prefissati sono stati, quindi, relativi allo sviluppo di una
panoramica sulla dottrina normativa internazionale e nazionale riguardante la
tutela e la promozione dei diritti del minore; l analisi e valutazione del problema
relativo al riconoscimento di una soggettivit giur idica legata al minore e di
conseguenza, la sua capacit di partecipare alla vi ta sociale grazie a strutture e
progetti che implementano tale attivit ; infine pre ndere coscienza dell importanza
6
che rivestono i tanti progetti, sia in ambito internazionale che nazionale, che
pongono alla base l interesse del bambino e la sua capacit di discernimento. In
particolare, oggetto del mio studio, sono quelli che riguardano i minori in una
situazione di disagio.
La dissertazione presenta, organizzati per ampi raggruppamenti, le seguenti
sezioni:
• Il profilo storico - giuridico attraverso il quale i diritti dei minori si sono
evoluti; principali temi trattati sotto questo profilo sono stati la CRC del
1989 e tutti i riferimenti normativi che a questa si sono ispirati, con
particolare attenzione al contesto italiano.
• Gli aspetti prettamente metodologici riguardanti il nuovo significato
assegnato e riconosciuto all infanzia e al valore della promozione della
partecipazione sociale di bambini e adolescenti.
• Una panoramica di pratiche partecipative svolte sotto impulso normativo
internazionale che ha avuto come principali interpreti gli adolescenti.
• Analisi e commento in dettaglio di due progetti Qu ality4children 1 e
Funky Dragon 2 che hanno visto la partecipazione, nel particolare, di
minori disagiati, quali possono essere tutti quei soggetti accolti in
comunit famiglie. Filosofia, obiettivi e attivit promosse, illustrando la
metodologia di intervento e di ricerca in entrambi i casi.
Fonti di conoscenze sono state:
Il tema Ł stato analizzato grazie al supporto del materiale cartaceo ed
elettronico, consentendo di cogliere l importanza e la consistenza nella realt del
mondo di oggi. Dati e cifre hanno fornito il supporto scientifico delle idee per
comprendere la specificit delle tematiche affronta te. La gran parte delle fonti
utilizzate provengono dalle preziose pubblicazioni del Centro nazionale di
documentazione e analisi per l infanzia e l adolesc enza, inoltre spunti riflessivi mi
sono stati offerti dai numerosi articoli di esperti, tratti da lavori precedenti sul
tema.
7
CAPITOLO 1
PROFILO STORICO GIURIDICO
1.1. Norme a livello internazionale e nazionale che riconoscono i diritti del
fanciullo e, nello specifico l importanza della loro partecipazione come
soggetti attivi della societ .
Il riconoscimento dei diritti dei minori si Ł notevolmente sviluppato solo di
recente e nasce dall evoluzione del concetto di bambino, del modo in cui gli adulti
lo vedono, del ruolo che di volta in volta gli assegnano nella societ . Oggi noi
sappiamo che un bambino Ł portatore di diritti, ma se ripercorriamo per sommi
capi la nostra storia sociale, ci accorgiamo che il posto occupato dai bambini Ł
stato molto marginale, almeno fino al 19 secolo. F u solo con la nascita della
famiglia borghese e la rivoluzione industriale che si forma una nuova cultura del
bambino diventando a poco a poco oggetto primario dell’amore materno,
destinatario di cure e attenzioni. (K. A. Annan,Segretario Generale delle
NU,1997, riportato su:Les droits des enfants,crØer une culture des droits de
l homme, brochure d information n 3 in Haut Commiss ariat aux Droits de
l Homme, Tous les droits de l Homme :nos droits t ous, CinquantiŁme
Anniversaire de la DŁclaration Universelle des Droitsde l Homme-1948/1998,
Nations Unies, New York et GenŁve, 1998.)
Nel 20 secolo l’attenzione per il bambino si allarga allo stato e agli
organismi sovranazionali. L organismo internazionale che si occup di bambini
per la prima volta fu sicuramente il Comitato di Protezione per l’Infanzia,
costituito dalla Societ delle Nazioni nel 1919.
Successivamente, nel 1924, fu proclamata la prima Dichiarazione dei Diritti
dell’Infanzia che precisa la responsabilit degli adulti nei confronti dei minori.
8
Ulteriore data importante Ł quella del 1946 in cui nasce l’Unicef, una
struttura creata dall’ONU,
specializzata per l’infanzia e che nel
1953 diventa una organizzazione
internazionale
permanente. Nel 1959
l’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite proclama all’unanimit la
Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia
che in dieci principi precisa gli
obiettivi da perseguire per proteggere
e aiutare i bambini. E’ un passo molto
importante anche se ancora il
bambino viene considerato oggetto di cure e non soggetto di diritto [R. Takanisci
(1978); S.N. Hart e Z. Pavolic (1991); J.M. Hawes (1991)].
La svolta avviene, nel 1989, con la adozione da parte dell’Assemblea
Generale dell’ONU della Convenzione internazionale sui Diritti dell’infanzia
(Convention on the Rights of the Child), punto di riferimento, per tutta una serie
di iniziative legislative e operative, interne agli stati o sovranazionali, a beneficio
dell’infanzia. I suoi principi sono stati inseriti nel testo di numerose costituzioni
nazionali, e sono stati immessi nei programmi di studio di vari paesi. Ad essa
fanno esplicito riferimento la Convenzione europea sull’esercizio dei Diritti
dell’Infanzia (1996) e la Carta africana sui diritti e il benessere dei bambini; la
Convenzione dell’Aia per la tutela dei minori, in materia di adozioni internazionali
(1993); la Dichiarazione di Madrid sugli aiuti umanitari (1995); la Dichiarazione
di Stoccolma contro lo sfruttamento sessuale dei bambini (1996); la Convenzione
ILO n. 182 sulle peggiori forme di sfruttamento minorile (1999); la Risoluzione
del Parlamento europeo sul traffico dei bambini (maggio 2001).
Il 25 gennaio 1996 a Strasburgo il Consiglio d’Europa ha aperto alla firma e
alla ratifica degli Stati la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti da parte dei
9
minori. Essa mira a promuovere un’ampia partecipazione del minore nei
procedimenti familiari che lo concernono riconoscendogli il diritto ad essere
sempre ascoltato, ad essere rappresentato in giudizio da un proprio rappresentante,
a rivestire, in alcuni casi, il ruolo di parte nei procedimenti che investono la sua
persona. L’elaborazione di questa Convenzione, durata oltre quattro anni, ha inizio
nel 1990 sulla base della Raccomandazione n.1121 dell’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa e sulla spinta della Convenzione sui diritti del fanciullo del
1989 realizzata dalle Nazioni Unite. La Convenzione europea ambisce, infatti, ad
essere considerata un completamento della Convenzione di New York, in
particolare del suo articolo 12 in cui si afferma il diritto del bambino ad essere
ascoltato in tutte le procedure giudiziarie o amministrative che lo concernono e in
tal senso, sulla base della Raccomandazione n.1121, vuole porsi come strumento
giuridico complementare e specifico dell’area europea in materia di diritti dei
minori. L’idea di minore che la Convenzione propone Ł quella di un soggetto
capace di agire autonomamente, nei procedimenti che lo riguardano, per la tutela
dei suoi diritti, ed Ł frutto di un lungo e contrastato cammino nel quale i minori
hanno visto progressivamente riconosciuta la propria soggettivit di fronte al
diritto. Tale cammino Ł stato notevolmente accelerato dalla Convenzione di New
York che, per prima, ha individuato nel minore un soggetto di diritti e non un
oggetto di diritti. La Convenzione europea recepisce appieno questo principio che
la Convenzione sui diritti del fanciullo sostiene, e tenta di applicarlo in un campo
piø specifico: le procedure familiari che riguardano un minore. Di seguito i
principali articoli (Bulgarelli 2003).
L’art. 1 stabilisce che l’oggetto della convenzione riguarda a) la promozione
dei diritti del bambino; b) la concessione di diritti processuali; c) la facilitazione
del loro esercizio in modo che essi da soli, o tramite altre persone o organi,
possano essere informati ed
autorizzati a partecipare ai procedimenti davanti ad un’autorit giudiziaria
che li interessano. E cioŁ quelli concernenti l’esercizio della responsabilit
parentale, l’affido ed il diritto di visita, che incidono sui diritti relazionali della
10
personalit del fanciullo riconosciuti dagli artt. 5, 9, 12, 19 co. 2, della Conv. di
New York. Dunque va distinto un triplice contenuto. Il primo, generale, riguarda
la promozione dell’esercizio dei diritti del bambino, di tutti i diritti dunque. Essa
dovr essere realizzata attraverso organi nazionali le cui funzioni minime sono
previste nell’art. 12. Il secondo concerne il riconoscimento di diritti processuali,
(artt. 3 e 6) che consegue necessariamente alla titolarit dei diritti sostanziali della
personalit poichØ tutti, dunque anche i bambini, possono tutelare i propri diritti
in giudizio (art. 24 Cost.).
Il contenuto di tali diritti processuali scaturisce dal diritto, riconosciuto in
via generale al fanciullo capace di discernimento dall’ art. 12 della Convenzione di
New York del 1989, di esprimere liberamente la propria opinione su ogni
questione che lo interessa. Essi realizzano anche l’autonomia della posizione
giudiziaria del minorenne rispetto a quella dei genitori.
Infine la Convenzione accanto al riconoscimento dei diritti processuali
prevede come rimedio alla condizione di debolezza del bambino la figura del c.d.
rappresentante, cioŁ di una persona come un avvocato, (oppure un organo)
nominata per agire davanti all’autorit giudiziaria a favore del bambino, chiamata
a facilitare l esercizio dei suoi diritti, comunque a sostenerlo in una situazione ove
all asimmetria con gli adulti si aggiunge la situazione di conflitto tra i suoi
genitori ed il confronto con l autorit (art. 2 let t. c).
Sono stati redatti poi recentemente i testi di due protocolli opzionali alla
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, che attualmente sono aperti
alla ratifica degli stati dopo l’approvazione dell’Assemblea generale delle Nazioni
Unite, il 20 maggio 2000: il Protocollo sul coinvolgimento dei minori nei conflitti
armati e il Protocollo sulla vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia
minorile.
Per avere un panorama piø chiaro di come il diritto internazionale dei
bambini si sia evoluto fino ai giorni nostri, possiamo utilizzare lo schema
proposto da due autori molto importanti: Philip Alston e John Tobin (2005). Essi
11
hanno dedicato uno studio al riguardo suddividendo le fasi di sviluppo della
tematica riguardante i diritti del bambino in cinque periodi storici ben definiti:
1) La prima fase va dal 1901 al 1947. Nel corso del secolo precedente una
gamma di movimenti per proteggere i bambini nella casa, sul lavoro, ed in tempo
di guerra, ha contribuito ad una veloce attenzione sulla situazione difficile dei
bambini come individui nei loro diritti propri piuttosto che come la propriet di
uno dei loro genitori, o di un avvocato. Ma questi movimenti hanno formulato
raramente delle loro agende in termini di diritti dei bambini. L invisibilit relativa
ai bambini cambi drammaticamente nel primo trimest re del ventesimo secolo. I
piø importanti fattori riguardavano le reazioni alla situazione difficile dei bambini
lavoranti sfruttati, l’orrore dello sfruttamento sessuale e in particolare circa la
situazione dei bambini in tempo di guerra e il fenomeno della tratta degli schiavi
bianchi. Una delle organizzazioni che per prima focalizz i diritti del minori fu
l OIL nel 1919. Le convenzioni di OIL iniziali comprendevano il lavoro notturno
dei giovani (Convenzione industriale) del 1919, la convenzione di et minima
(mare-agricoltura), del 1920-21; e l’esame medico dei giovani (mare) del 1921.
Nelle zone di sfruttamento della schiavitø, tutte le zone in cui i bambini erano
vittime, la lega delle nazioni svolgeva un ruolo importante. Infatti la lega aveva il
controllo generale sull’esecuzione degli accordi riguardo al traffico di donne ed
bambini e nel traffico di oppio ed altre droghe pericolose. Nel 1923 Ł stata
adottata ad opera di Eglantyne Jebb (Save the Children) la Dichiarazione sui diritti
del bambino. Il seguente venne adottata dalla lega delle nazioni. Sinteticamente
vale la pena di ricordarne i capisaldi: il bambino deve essere dotato sia
materialmente che spiritualmente dei mezzi richiesti per uno sviluppo normale; il
bambino che ha fame deve essere alimentato, il bambino che Ł ammalato deve
essere aiutato, il bambino che Ł ha problemi deve essere aiutato, il bambino che ha
problemi con la giustizia deve essere ripreso e l’orfano deve essere soccorso e
protetto; il bambino deve essere il primo a ricevere aiuto in tempo d afflizione; il
bambino deve essere protetto da ogni forma di sfruttamento; il bambino deve
essere considerato come avvenire nella storia. Secondo lo storico del UNICEF,
12
l’approvazione della dichiarazione ha contrassegnato l istituzione di un
movimento internazionale sulla difesa dei diritti del bambino.
2) La seconda fase va dal 1948 al 1977. Questa fase, Ł iniziata con la
creazione delle Nazioni Unite nel 1945, ha posto in essere maggiore enfasi sulla
costruzione e il consolidamento dei diritti dell’uomo complessivamente, con la
non-differenziazione dei diritti dei bambini da altri diritti dell’uomo. Dalla
prospettiva dei diritti del bambino, il successo principale fu il consolidamento del
corpo di legge emerso durante la prima fase. La Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo del 1948, accenna ai bambini in due posti. Il primo Ł l’articolo 25,
che afferma che la maternit e l’infanzia sono tit olari di un diritto di cura e
assistenza speciali. Tutti i bambini, nati fuori o dentro il matrimonio, godranno del
la stessa protezione sociale. Il secondo Ł articolo 26 (3) il quale riconosce che i
genitori hanno una diritto primario a scegliere il tipo di formazione che sar dato i
loro bambini. La Dichiarazione americana del Dirit ti e doveri dell’uomo, adottata
circa sette mesi prima della dichiarazione universale, ha preso lo stesso metodo
protettivo, ma Ł andata piø avanti nella spiegazione delle funzioni verso i bambini.
L’articolo 7 prevede che tutti i bambini hanno diritto alla protezione, alla cura ed
al sussidio speciale , mentre l’articolo 30 asserisce che Ł dovere di ogni persona
aiutare, sostenere, istruire e proteggere i propri bambini secondari ed Ł dovere dei
bambini rispettare sempre i loro genitori e aiutarli, sostenerli e proteggerli quando
hanno bisogno. Quasi due anni dopo la dichiarazion e universale venne adottata la
Convenzione Europea sui diritti umani essa non fa menzione specifica dei
bambini. Ma l’importanza principale della dichiarazione del 1948 consisteva nella
relativa rinascita di un interesse nei diritti dei bambini. Inoltre ha contrassegnato
l’inizio di una forza d’incitamento concordata tra NU e IUCW, quest ultimo
formato nel 1946 con i fondi dell Unione internazionale dei bambini e
l’Associazione internazionale per la promozione del benessere dell’infanzia. La
dichiarazione 1959 sui diritti del bambino era approfondita in parecchi ambiti
rispetto alle precedenti. Ma forse l’importanza principale risiede semplicemente
nel fatto che ha dato un vasto rilievo al concetto dei diritti dei bambini in se.
13
Quando, nessuno dei principali strumenti internazionali sui diritti dell’uomo,
compresa la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e i due Patti
internazionali sui diritti dell’uomo (che erano allora soltanto nella versione
provvisoria), usava il termine diritti del bambino , la dichiarazione del 59 lo
fece. La dichiarazione rimane oggi significativa per (i) l enfasi sul benessere dei
bambini ( il bambino ha bisogno dell’amore e della comprensione ); (ii) la
priorit relativa all assistenza nelle situazioni d i emergenza ( il bambino in tutte
le circostanze sar la prima persona a ricevere pro tezione"), (iii) il mantenimento
dell’enfasi sul bambino e sui suoi diritti; e (iv) il riconoscimento del ruolo chiave
di altri soggetti: ( invita i genitori, uomini e do nne come individui e le
organizzazioni volontarie, le autorit locali e i governi nazionali a riconoscere
questi diritti e tentare d’ottenere il loro rispetto ").
3) La terza fase va dal 1978 al 1989. Questo periodo principalmente Ł stato
caratterizzato dal emersione di una forte coscienza sui diritti dei bambini a livello
internazionale3.Nell anno 1979, il governo polacco propose la progettazione della
Convenzione sui diritti del bambino. Malgrado le aspirazioni molto limitate della
copia presentata dalla Polonia alla Commissione dei Diritti Umani nel 1978,
questo passo iniziale dimostr un passo molto impor tante. Cominci un processo
graduale di sviluppo della Convenzione all interno dell’agenzia internazionale
principale che trattava bambini, l UNICEF. Allo stesso tempo, alcune ONG sono
state incoraggiate alla riorganizzazione dei loro programmi in termini di diritti dei
bambini.
4) La quarta fase va dal 1989 al 2000. Questa fase Ł iniziata con un grande
entusiasmo per diritti dell’uomo in generale. L’ottimismo generato dalla caduta del
muro di Berlino, e aumentata l’efficacia del regime internazionale dei diritti
dell’uomo ha generato un clima propizio per le iniziative multilaterali in questo
tema. I diritti dei bambini si sono adattati bene dentro il nuovo ethos. Come
abbiamo visto nella fase precedente l UNICEF aveva dato un notevole appoggio
per il progetto di convenzione ed negli anni 90, ha dato una spinta diplomatica
volta ad incoraggiare e facilitare la ratifica della nuova Convenzione. Ci non Ł