5
La sincronia delle due normative, quella sul procedimento
amministrativo e quella sull’autorità Antitrust, non è casuale ed è indicativa
del profondo ripensamento dei rapporti fra Stato e cittadino
1
, nel caso della
legge 241, e fra Stato e fenomeno economico, nel caso della legge 287
2
.
Appare quindi significativo analizzare quale relazione intercorra fra
il nuovo assetto dei rapporti fra cittadino e istituzione pubblica e il nuovo
assetto organizzativo all’interno dello Stato-apparato, modificato in maniera
radicale proprio con l’introduzione della figura delle autorità indipendenti e,
in particolare modo, dell’AGCM.
1
In particolare A. LUCE in Il procedimento amministrativo ed il diritto di partecipazione nella
legge 241/90 in Diritto processuale amministrativo 1996 pp. 552-554 sottolinea l’importanza
della introduzione della procedimentalizzazione dell’azione amministrativa come elemento di
tutela della libertà del cittadino rispetto alla formazione della volontà della p.a e quindi, sotto tale
profilo, assume rilevanza fondamentale la partecipazione dell’interessato al procedimento stesso.
In generale sui caratteri “rivoluzionari” della l. 241/90 vedi F. FIGORILLI Il contraddittorio nel
procedimento amministrativo: dal processo al procedimento con pluralità di parti, Napoli, 1996.
2
Vedi F. MERUSI Democrazia e autorità indipendenti, Bologna, 2000 pp. 11-12: da un intervento
basato sulla programmazione, sul finanziamento pubblico delle imprese, sull’impresa pubblica si
è passati improvvisamente e drasticamente a ragionare su privatizzazioni, mercato, concorrenza e,
di conseguenza, su i garanti di tali elementi, cioè sulle autorità indipendenti. Vedi anche M.
CLARICH Per uno studio sui poteri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato in
Diritto Amministrativo 1993 p.81 e C. FRANCHINI Le autorità indipendenti come figure
organizzative nuove in I Garanti delle regole a cura di S. Cassese e C. Franchini, Bologna, 1996,
anche se in tal caso il riferimento è in generale al fenomeno delle autorità. Non sempre di novità
assoluta si parla in dottrina: PREDIERI in Il prorompere delle autorità indipendenti, Firenze,
1998, pp. 5 e ss. parla del passaggio da un’amministrazione di tipo piramidale ad una settoriale
basata su “amministrazioni-atolli”, in linea con l’art. 5 della Cost. con un richiamo suggestivo alla
filosofia di regolazione corporativa; PAJNO in L’esercizio di attività in forme contenziose in I
garanti delle regole a cura di S. Cassese e C. Franchini, Bologna, 1996, si rifà al vecchio
strumento dell’amministrazione contenziosa previsto dall’ art. 3 della l. 2248/1865 All. E,
utilizzato però con funzioni nuove, cioè al fine di tutelare il mercato come valore della collettività.
S. PASSARO in Le amministrazioni indipendenti, Torino, 1996, pag 23 parla addirittura del
fenomeno degli enti di regolazione di specifici settori come di una forma di “pubblicità non
statuale”, ovvero di una realtà di amministrazione “comunitaria” cioè “non esaurentesi nella
organizzazione giuridica dell’apparato burocratico, ma che deve ad un rapporto osmotico con la
società la sua forza ed il suo stesso fondamento”.
6
Più specificamente, andranno analizzati in questo capitolo i riflessi
che il sorgere di questi nuovi organismi amministrativi, caratterizzati da una
particolare indipendenza
3
nei confronti dell’Esecutivo, e la loro natura
particolare, possono aver prodotto a livello procedimentale, in particolare
nel caso dell’AGCM. Infatti proprio in relazione a tale ente ci si trova
davanti all’esempio più “puro”
4
di autorità amministrativa indipendente di
garanzia.
3
Anche se PASSARO, op. cit., pp. 38 e ss.individua il profilo caratterizzante di tali organismi
soprattutto nella nozione di autonomia, ovvero nella potestà di taluni organismi di emanare norme
costitutive dello stesso ordinamento giuridico generale.
4
R. GAROFOLI, Il procedimento innanzi alle autorità indipendenti e l’accesso ai loro atti in Le
autorità indipendenti a cura di F. Caringella e R. Garofoli, Roma, 2000, p. 102.
7
2. Cenni sul modello classico di amministrazione e
nuove prospettive: l’art. 95 e l’art. 97 della
Costituzione
Il “prorompere” del fenomeno delle amministrazioni indipendenti
5
ha prodotto numerose discussioni in dottrina
6
circa il loro l’inquadramento
giuridico all’interno del sistema amministrativo disegnato dalla
Costituzione.
Elemento fondamentale della loro struttura è infatti la relazione di
“indipendenza” rispetto al potere esecutivo. Nel caso particolare
dell’AGCM, l’art. 10 della legge 287/90 si pone come cardine della
disciplina dei rapporti fra Governo ed Autorità
7
. Tale relazione si struttura
su diversi profili:
indipendenza genetica: mediante il comma 1 infatti viene
attribuita alla sola legge l’istituzione dell’ente, mentre al comma
2 viene disciplinata la nomina dei membri dell’organo collegiale
e la loro irrevocabilità al comma 3;
5
Denominate anche Autorità o Istituzione Pubbliche Indipendenti ( vedi ddl Mazzella ).
6
Infatti, ed in maniera piuttosto singolare, il dibattito si è svolto quasi esclusivamente in ambito
dottrinario, in quanto la giurisprudenza si è sempre mostrata abbastanza costante nel negare una
rilevanza particolare alle indubbie peculiarità del fenomeno delle Authorities: vedi TAR Lazio sez.
I 15 Aprile 1999 n. 873 in TAR, 1999, I, 1622 e ss., Cons. di Stato nella Commissione speciale
29 Maggio 1998, n. 998/97, in Cons. di Stato, 1998, 1483. Forse tale “sordità” alle tendenze più
estreme della dottrina va ricondotta al pericolo che un eccessivo accento sulle caratteristiche
atipiche del fenomeno potrebbe produrre a livello di compatibilità costituzionale.
7
A. PAJNO, op. cit., p. 134 indica la disciplina della legge 287 come il modello di relazione di
indipendenza che deve intercorrere fra Governo e autorità indipendenti in generale, allorché
esercitino la propria attività in forme contenziose.
8
indipendenza funzionale: sempre al comma 2 viene garantita
l’indipendenza ai membri nell’esercizio delle loro funzioni;
indipendenza organizzativa e gestionale: prevista ai commi 6 e 7
Rispetto al sistema precedente dell’organizzazione dei poteri, basato
sulla piramidale struttura ministeriale, questa disciplina si pone in un certo
qual modo in posizione antagonista, e ciò ha sollevato dubbi sulla
legittimità costituzionale di tale relazione.
Il modello cavouriano classico infatti è stato ripreso nella nostra
Costituzione all’art. 95, che individua la p.a come un apparato dipendente
dal Governo
8
, in funzione servente degli indirizzi politici dello stesso ed
organizzato secondo il sistema dei dicasteri. Tale struttura si confaceva
particolarmente ad un modello di amministrazione di tipo autoritativo che
poteva esercitare il suo potere, comprimendo gli interessi del cittadino in
favore degli interessi della collettività, solo dopo aver ottenuto la
legittimazione democratica ex ante mediante il circuito politico-elettorale.
In questa visione il seguente art. 97 riguardante l’organizzazione della p.a.
in base ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità veniva visto
come un limite esterno da contrapporre, come garanzia per il cittadino, al
carattere autoritativo di tale attività amministrativa. In base a questa visione
tradizionale, oggi sicuramente anacronistica, la mancanza di legittimazione
democratica nel farsi dell’attività amministrativa veniva recuperata, da una
8
Art. 95 comma 1 e 2 Cost. .
9
parte ex ante mediante il collegamento con il potere politico ( e qui viene in
rilievo l’art. 95 ), dall’altra ex post mediante il sindacato giurisdizionale
sull’atto da farsi in base ai principi derivanti dall’art. 97 ( anche in via
mediata per mezzo del principio di legalità ). In poche parole, questa
visione classica non ammette, in base ad una visione rigida del principio di
separazione dei poteri, l’esistenza di un potere amministrativo svincolato
dal modello individuato dall’art. 95 Cost
9
.
Come conseguenza di tale ricostruzione, l’Autorità non potrebbe
essere parte della pubblica amministrazione in ragione della sua posizione
nei confronti del potere esecutivo: infatti elemento caratterizzante è proprio
la sua indipendenza di tipo sia strutturale che funzionale, ovvero sia da un
punto di vista della struttura organizzativa che da quello, sicuramente più
pregnante, dell’ “esercizio autoreferenziale di una propria funzione”
10
.
Tuttavia, sviluppando tale assunto, si pone il problema del
riconoscimento costituzionale
11
di un tale ente, che, da una parte, non
potrebbe essere ricondotto alla pubblica amministrazione in forza della sua
posizione di indipendenza genetico-strutturale, dall’altra non potrebbe
essere inserito nel potere giurisdizionale, laddove eserciti forme affini ad
9
R. PEREZ, Autorità indipendenti e tutela dei diritti, in Rivista trimestrale di diritto pubblico,
1996, pp. 115 e ss. .
10
PASSARO, op. cit., p. 36.
11
V. CERULLI IRELLI in Autorità indipendenti: c’è bisogno di una riforma? in Ciclo di seminari
sulle autorità indipendenti di regolazione e di garanzia tenuto dall’ISAE , Roma 25.01.01; C.
MELLONE in Il procedimento amministrativo davanti all’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, aprile 2001 in www.diritto&diritti.it riferisce dei vari tentativi della dottrina di far
rientrare in un’ottica di legittimazione politico-rappresentativa la posizione dell’Autorità
nell’ordinamento amministrativo, mediante un supposto “accordo istituzionale democraticamente
qualificato fra Parlamento e Governo”.
10
esso, in forza dell’esplicito divieto dell’art. 102 Cost. circa l’istituzione di
giudici speciali.
L’impasse derivante da questa visione tradizionale della pubblica
amministrazione è stata risolta anche grazie ad un fruttuoso riferimento ad
altri modelli di amministrazione della concorrenza, in particolare quelli
della Commissione Ce e della Federal Trade Commission americana, oltre
che ad un generale ripensamento dell’attività amministrativa in settori,
quale quello della concorrenza, che investono aree “pervase di valori
costituzionali” in cui “sono in gioco libertà particolarmente privilegiate del
cittadino”
12
.
La prima esperienza di regolazione antitrust, prevista dallo Sherman
Act del 1890, si avvalse, per la propria applicazione, dello strumento
dell’independent commission, sul modello dell’ancora recentissima
Interstate Commerce Commission istituita pochi anni prima nel 1887
13
.
Tale strumento si rivelò particolarmente utile nell’opera di regolazione del
mercato in un’ottica di tutela di interessi diffusi rispetto alle “insidie
provenienti dai poteri forti” e al riparo “dalla corruzione e dalle frodi”,
permettendo un “processo decisionale fondato sull’esperienza tecnica e
sull’imparzialità”
14
.
12
G. MORBIDELLI, Sul regime amministrativo delle autorità indipendenti, in Le autorità nei
sistemi istituzionali ed economici a cura di A. PREDIERI, Firenze, 1997, vol. I, p. 157.
13
Per una sistematica in chiave diacronica dello sviluppo del modello delle independent
commission si veda M. D’ALBERTI, voce AUTORITA’ INDIPENDENTI in Enciclopedia
giuridica Treccani 1995; per una ricostruzione in chiave costituzionalistica comparata si veda
invece M. DI BENEDETTO, L’autorità garante della concorrenza, Bologna, 2000, pp. 20-46 .
14
M. D’ALBERTI, op. cit. .
11
Ancora più decisiva ai fini della costruzione del modello di tutela
della concorrenza in Italia è stata l’esperienza della Commissione Europea
in base agli artt. 81 e 82 del Trattato CE, con cui, per la prima volta, si è
introdotta in Italia una normativa antitrust, anche se per i soli fenomeni di
rilevanza europea
15
.
Nel sistema comunitario la legittimazione dell’attività
amministrativa in base al sistema del circuito politico-rappresentativo è
sempre stata scarsa, mentre ha avuto sempre maggiore rilevanza il profilo
tecnocratico dell’indipendenza
16
( e forse anche di contrapposizione ) della
Commissione
17
rispetto all’organo che per lungo tempo ( fino al recente
rafforzamento dei poteri del Parlamento Europeo ) ha rappresentato l’unico
organo dotato di legittimazione politica della struttura costituzionale
comunitaria, ovvero il Consiglio. In questa esperienza, il deficit di
legittimazione democratica è stato efficacemente risolto mediante il forte
controllo della legalità procedurale dell’attività amministrativa della
Commissione svolto dalla Corte di Giustizia e, in seguito, anche dal
Tribunale di Prima Istanza
18
.
15
F. MERUSI in Democrazia e autorità indipendenti, op. cit., p. 21 sottolinea il fortissimo impatto
che ha avuto l’introduzione del sistema di tutela del mercato di matrice comunitaria su tutta la
concezione, anche costituzionale, dell’intervento dello stato nell’economia; si parla addirittura di
“abrogazione” implicita della diversa concezione dell’iniziativa economica prevista all’art. 41
comma 3 Cost. .
16
Art. 213 comma 2 Trattato CE.
17
B. BEUTLER, R. BIEBER, J. PIPKORN, J. STREIL, J.H.H. WEILER, L’Unione europea –
Istituzioni, ordinamento e politiche, Bologna, 1998, pp. 182-183, che però indica nella nomina da
parte degli stati l’elemento effettivo che garantisce la legittimazione dell’operare della
Commissione.
18
G. BERTI, Amministrazione e costituzione, in Diritto Amministrativo 1993 p. 467 .
12
Ci si basa in entrambi i casi quindi su una concezione di pubblica
amministrazione completamente diversa da quella ministeriale che ha
invece caratterizzato per quasi 150 anni la struttura amministrativistica
italiana, con la non trascurabile parentesi dell’ente pubblico economico
19
.
In questa nuova ottica, l’art. 95 della Cost. rappresenta solo uno dei
possibili modelli in cui si può strutturare l’attività amministrativa ( cioè di
cura dell’interesse pubblico ) dello Stato, accanto al quale rimane, sullo
sfondo, il modello più generale di amministrazione delineato dall’art. 97
comma 1 e 98 della Cost.
20
I
In base a tale modello, in ogni caso l’attività amministrativa va
svolta con i peculiari caratteri della legalità, imparzialità e buon andamento,
per cui va comunque ricercata una distinzione fra potere di indirizzo
politico
21
e attività amministrativa; quest’ultima consistente
nell’applicazione concreta, caso per caso, delle direttive politiche, da parte
di un pouvoir administratif, non subordinato al potere politico, ma regolato
direttamente dalla legge
22
. Verso l’attuazione di tale nuovo modello di
19
G. VISENTINI,La legalità nell’organizzazione dell’economia, in Tre lezioni, quaderni Luiss,
CERADI Roma, 1995 ha addirittura accennato alla configurabilità di taluni enti pubblici, come in
particolare l’ENEL prima della sua privatizzazione, come prototipi di autorità amministrativa
indipendente.
20
R. GAROFOLI, p. 96; tuttavia l’autore nel seguito del saggio, sulla base delle funzioni esercitate
piuttosto che della collocazione istituzionale, giunge alla problematica conclusione dell’esclusione
della natura amministrativa dell’organo in questione. A. PAJNO, op. cit., invece vede i due
modelli di amministrazioni come contrapposti, per cui, accanto al modello classico, recessivo, si
va sviluppando un modello, antitetico, basato sul principio di separazione dal Governo.
21
Proveniente dagli organi rappresentativi e “libera nel fine”, vedi MORBIDELLI, Le autorità nei
sistemi istituzionali ed economici, op. cit. p. 155.
22
M. NIGRO, La pubblica amministrazione fra costituzione formale e costituzione materiale, in
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1983, pp. 163-164; E. CASETTA, Manuale di
diritto amministrativo, 1999 Milano, pp.38-39.
13
amministrazione si pone come pietra miliare la legge 241, che ha posto la
procedimentalizzazione dell’attività amministrativa come elemento
necessario per sopperire alla progressiva perdita di legittimazione
23
“dall’alto” ( cioè dagli organi di indirizzo politico ).
24
Rispetto all’affermazione di tale modello di amministrazione, il
fenomeno delle autorità indipendenti rappresenta un’esperienza avanzata
25
,
in cui il legislatore ha deciso di andare oltre sulla via della separazione dal
potere politico in vista della peculiare attività affidata a tali organismi
26
. In
particolare, parte della dottrina ravvisa nel carattere di tutela diretta di
23
MORBIDELLI, op. cit., parla dello sviluppo della procedimentalizzazione per sopperire alla
progressiva perdita da parte della legge della capacità di predeterminare la composizione dei
conflitti di interessi all’interno di una società sempre più complessa; un affievolimento del
principio di legalità che di conseguenza produce una perdita di legittimazione “democratica”
dell’azione della p.a. che viene così recuperata mediante lo schema della partecipazione all’interno
del procedimento ( si parla di “crisi del rapporto classico tra legge ed atto amministrativo” ).
Tuttavia lo sviluppo del profilo procedimentale andrebbe forse ascritto anche all’affievolimento
del rapporto con l’organo di indirizzo politico ( vedi il d.lgs 29/1993 che tende ad individuare una
sempre più marcata distinzione fra dirigenza e indirizzo politico, limitando anche gli strumenti di
ingerenza del secondo sul primo ); A. PERINI, Autorità amministrative indipendenti e tutela
giurisdizionale, in Diritto amministrativo, 1994, p. 90 individua in tale tendenza un
“rinvigorimento della posizione soggettiva del privato nei confronti dell’amministrazione
pubblica”. determinante per la perdita della posizione di supremazia che la p.a. assumeva in base
al precedente modello.
24
F. MERUSI, Democrazia e autorità indipendenti, op. cit., p. 28 individua tale perdita di legame
con il Governo centrale come un processo che ha eroso il principio dell’unità dell’esecutivo sin
dall’introduzione degli enti territoriali e che con le autorità indipendenti svolge una tappa
successiva. MORBIDELLI, op. cit., p. 153 afferma come sia ormai impossibile una nozione
unitaria di amministrazione.
25
Il Documento Conclusivo dell’Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti
compiuta dalla I commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati si riferisce proprio
all’art. 97 come elemento di continuità col sistema amministrativistico costituzionale da parte del
fenomeno delle autorità indipendenti.
26
Dietro alle autorità indipendenti vi sarebbe un’esigenza di “neutralizzazione del settore, di
scorporo dello stesso dalla linea e dagli apparati della vita amministrativa, in ragione certo della
tecnicità della materia, ma anche di sue particolari caratteristiche e implicazioni politiche, le quali
richiedono strutture dotate di indipendenza in funzione di garanzia oltre che di efficienza” vedi M.
NIGRO, La riforma della vigilanza sulle assicurazioni e la posizione dell’Isvap, in
Giurisprudenza commerciale 1984 p.1044, vedi anche A. PERINI, op. cit., p. 78.
14
diritti fondamentali
27
costituzionalmente garantiti l’elemento che ha indotto
il legislatore all’utilizzo dello strumento delle authorities.
Nel caso specifico dell’AGCM la finalità è quella della tutela del
diritto di iniziativa economica, della “democrazia economica”,
individuabile nell’art. 41 della nostra Costituzione
28
e comunque nella
considerazione che l’appartenenza alle Comunità Europee ha prodotto
l’affermazione del mercato ( e della sua regolazione, stante l’utopia della
visione iper-liberista della mano invisibile) come valore anche nel nostro
ordinamento, sebbene con le sue opportune attenuazioni
29
.
A questo punto il passo successivo è quello di chiedersi se,
nell’attività di tutela di diritti fondamentali, in particolare del diritto di
iniziativa economica, di parità di condizioni nell’accesso ai mercati, di
efficiente allocazione delle risorse e di tutela dei consumatori , sia possibile
27
F. MERUSI, Giustizia amministrativa e autorità amministrative indipendenti, in Atti delle
“Giornate di studio sulla giustizia amministrativa dedicate al. prof. Eugenio Cannada-Bartoli su
Diritti, interessi e amministrazioni indipendenti”, Siena, 31 maggio – 1° giugno 2002, pp. 1 e 2
del dattiloscritto, giustifica lo “scandalo” prodotto dall’introduzione di tali nuovi organismi
proprio in base a tale funzione di garanzia di un diritto fondamentale. Lo stesso a. in Democrazia e
autorità indipendenti, op. cit. sostiene in generale la tesi che per la tutela della concorrenza,
ovvero per la “determinazione autoritativa delle parità delle armi fra i contendenti” nel mercato, è
necessario l’utilizzo dello strumento delle autorità indipendenti.
28
MORBIDELLI, op. cit., p. 201 ; tuttavia vedi F. MERUSI, Democrazia ed autorità
indipendenti, op. cit., p. 25 in effetti l’A. non individua nella Costituzione la base della
“democrazia economica”, in quanto anzi l’art. 41 comma 3 prevedeva una concezione
dell’intervento dello stato nell’economia affatto diverso, basato sul sistema della programmazione
e degli enti pubblici. Si sarebbe trattata di una vera “rottura costituzionale” nella concezione
dell’economia, con l’affermazione del diritto di iniziativa economica dei privati e
conseguentemente, della necessità di stabilire la parità delle armi degli operatori nell’accesso al
mercato. Tale “rottura” sarebbe stata possibile grazie alla forza dirompente, prevista dalla stessa
costituzione all’art. 10, dell’introduzione della concezione comunitaria del mercato .
29
Artt. 3, 4 e 6 del Trattato CE; P. LAZZARA, Autorità indipendenti e discrezionalità, Padova,
2001, pp. 39-40.
15
un’azione amministrativa
30
( intesa nel senso di ponderazione di interessi in
vista del perseguimento di un superiore interesse pubblico) e quali
caratteristiche, in particolare dal punto di vista procedurale, tale azione, se
possibile, debba avere.
30
E’ la domanda fondamentale che si pone M. RAMAJOLI, Attività amministrativa e disciplina
antitrust, Milano, 1998, p. 17.