.
VII
dell’economia pubblica, quella attuale ha attuato un mutamento di prospettiva
ponendo al centro del sistema gli interessi dell’economia e dell’impresa, allo
scopo di fornire agli attori industriali e finanziari strumenti giuridici ed
economici flessibili per agire in modo efficace nella nuova economia, non più di
dimensione meramente nazionale, bensì comunitaria ed internazionale.
Naturalmente i mutamenti hanno investito tutte le operazioni straordinarie di
riorganizzazione societaria, oltre che le fusioni.
I sistemi finanziari dei principali paesi industrializzati continuano a subire
cambiamenti strutturali di notevole portata; il mutevole contesto competitivo
induce sempre più spesso gli organi gestori ad intraprendere scelte strategiche
orientate alla ricerca dell’efficienza e al “salto dimensionale”, perseguiti
attraverso processi di crescita sia interna che esterna.
In linea con quanto avvenuto nel resto dell’Europa, il sistema societario italiano
è stato caratterizzato negli ultimi tempi da un significativo aumento del grado di
concentrazione.
La scelta di analizzare le fusioni societarie è nata proprio dalla curiosità di
approfondire un argomento di grande spessore ed interesse, cercando, al tempo
stesso, di applicarne i tratti teorici ad un’operazione straordinaria di grande
attualità e di indiscussa importanza per le ripercussioni che ne conseguono nel
contesto competitivo italiano. Obiettivo del presente lavoro è quello di cercare,
dunque, di descrivere in modo semplice ed esaustivo la disciplina fiscale delle
operazioni straordinarie in generale, e dell’operazione di fusione in particolare,
nel tentativo di cogliere i riflessi che esse hanno in tema di elusione tributaria.
A tal fine, la tesi parte da un quadro generale volto ad inquadrare correttamente
tali operazioni nell’ambito del sistema delle imposte sui redditi alla luce dei
continui interventi legislativi succedutesi nel tempo e delle posizioni che
dottrina e giurisprudenza hanno di volta in volta assunto, per poi andare a
definire, nella pratica, le dinamiche dell’operazione di fusione, fino a giungere
ad analizzare due casi pratici della giurisprudenza della Corte di Cassazione in
VIII
merito alla liceità del risparmio d’imposta che gli operatori economici possono
ottenere dalla riorganizzazione aziendale.
Il primo capitolo illustra le operazioni straordinarie di riorganizzazione
societaria da un punto di vista teorico: dopo una disamina dei principali studi
condotti in letteratura sulle motivazioni e sugli effetti delle riorganizzazioni,
evidenziando, in particolare, le prospettive che si sono delineate a seguito della
Riforma del sistema fiscale statale e della Riforma del diritto societario, la
trattazione si sofferma dapprima sui profili strategici e sulla disciplina civilistica
in materia, e successivamente sul ruolo che principi cardine quali la neutralità
fiscale, e la partecipation exemption, sono deputate a ricoprire in tale tipo di
operazione, considerata la maggiore professionalità ed esperienza che essi
presentano rispetto alle diverse categorie di soggetti coinvolti.
Il secondo capitolo ha invece lo scopo di inquadrare il fenomeno delle fusioni
societarie all’interno del contesto tributario, civilistico e macroeconomico
italiano: a tal fine, la tesi descrive caratteristiche e peculiarità delle diverse
discipline relative ai differenti ambiti che fanno capo alle fusioni ed ai
mutamenti ed alle evoluzioni che hanno interessato la normativa del nostro
Paese a partire, soprattutto, dai primi anni Novanta tentando di fornire un quadro
organico e aggiornato dell’argomento.
Il terzo capitolo si sofferma sul rapporto tra operazioni di fusione ed il
fenomeno, più ampio, dell’elusione tributaria: dopo una definizione e
contestualizzazione del termine “elusione”, si discute sulla coesistenza di norme
antielusive “specifiche” e “generali” in materia di fusioni, valutando le
potenziali operazioni “elusive” e illustrando le possibilità che il nostro
ordinamento concede al contribuente di interpellare l’Amministrazione
Finanziaria; infine, si analizza come viene affrontato il tema dell’ “esistenza di
valide ragioni economiche” nell’ambito delle operazioni straordinarie, nella
prassi, all’interno delle pronunce del Comitato consultivo per l’applicazione
delle norme antielusive in materia.
.
IX
Il quarto capitolo, infine, ha l’obiettivo di ripercorrere e studiare due casi
pratici di sentenze emesse dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione
Tributaria, la quale ha valutato, sulla base della normativa, della prassi e
dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, i ricorsi proposti dagli operatori
economici la cui azione era stata giudicata illecita: esso si apre con una rassegna
dei fatti oggetto di giudizio, e prosegue con l’esame delle problematiche e delle
difficoltà incontrate nel suo sviluppo. Questa parte si concentra soprattutto sulla
comprensione delle delicate questioni pragmatiche legate alla valutazione delle
operazioni all’interno del contesto societario, cercando di non tangere il
principio della libertà delle scelte gestorie, e alla determinazione finale della
sussistenza degli effettivi requisiti di legittimità, compiti che coinvolgono
molteplici soggetti, alcuni direttamente, e cioè i soggetti che fanno capo alle
imprese, alcuni indirettamente, e ci si riferisce in tal caso, in particolare, agli
stakeholders ed agli shareholders, altri in veste di advisor, quali il sopracitato
Comitato per l’applicazione delle norme antielusive, nonché le Amministrazioni
Finanziarie, gli organismi garanti e gli organi giurisprudenziali, i quali devono
cooperare affinché le fasi della fusione possano essere condotte al meglio.
L’ultimo capitolo presenta le conclusioni a cui si è giunti dopo aver ripercorso la
presente trattazione, espone le considerazioni, le critiche e gli auspici che
conseguono o che possono conseguire al termine della lettura.
.
1
CAPITOLO PRIMO
LE OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA
1. La nuova disciplina fiscale delle operazioni straordinarie.
1.1. Premessa.
Quando si parla di operazioni straordinarie si fa riferimento ad una serie
eterogenea di operazioni di vario tipo, generalmente connessi ad aspetti propri
della crescita delle imprese, che le stesse pongono in essere al di fuori della
gestione ordinaria allo scopo di:
ξ modificare la struttura o la forma giuridica dell’impresa;
ξ trasferire la titolarità dell’azienda o il controllo dell’impresa;
ξ liquidare l’azienda per poi estinguere l’impresa.
Le tipologie attraverso cui si pongono in essere le operazioni straordinarie sono
molto variegate: alcune possono riguardare la generalità delle imprese (cessione
conferimento di azienda; liquidazione ordinaria o coatta), altre solo le società
(trasformazioni, fusioni, scissioni, scambio di partecipazioni), sia in ambito
nazionale che comunitario; la maggior parte è però volontaria, talune (come il
fallimento o la liquidazione coatta amministrativa) sono obbligatorie; alcune
sono dirette (ad es. la cessione di azienda, bene di “ primo grado”), altre sono
mediate (nel senso che si realizzano attraverso la cessione delle partecipazioni,
beni di “secondo grado”).
Fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni di rami aziendali rappresentano
modalità strategiche di aumento dimensionale, quello cosiddetto «esterno»
proprio di acquisizioni in senso lato di aziende o società, che si contrappone
all’altro sentiero di crescita caratterizzato da un aumento della struttura
2
aziendale preesistente
1
. Le criticità in presenza di operazioni straordinarie sono
svariate: accanto a considerazioni e rischi propriamente gestionali e
organizzativi, si registra il sorgere di numerose problematiche connesse da un
punto di vista civilistico e fiscale nonché contabile e bilancistico.
Sotto l’aspetto puramente organizzativo, la società può essere rappresentata
come il tipo struttura legislativamente prevista e regolata, adottata dalla
compagine sociale per lo svolgimento in comune dell’attività di impresa. Lo
svolgimento dell’attività di impresa, a sua volta, è dunque condizionato dal
modello di organizzazione adottato, nel senso che quest’ultimo ne definisce non
solo limiti e confini, ma altresì le modalità di esercizio.
In effetti il concetto di riorganizzazione societaria non è un concetto stabile in
sé, ma è mutevole e variabile specie sotto il profilo quantitativo, soprattutto se lo
si considera all’interno del contesto tributario, non essendo costante nei diversi
ordinamenti il numero di operazioni che vengono in esso comprese, ed altresì
risulta essere autonomo rispetto alle categorie componibili mediante i criteri
messi a disposizione da altre discipline dove esso sovente compare, come il
diritto commerciale
2
.
Per quanto concerne la legislazione italiana, in essa si rinvengono
essenzialmente due differenti concetti di riorganizzazione.
Il primo si ricava dal testo unico delle imposte sui redditi, considerando il quale
possono essere qualificate come riorganizzazioni soltanto la trasformazione, la
fusione e la scissione.
Il secondo si desume invece dal d.lgs. 544/1992, con il quale è stata data
attuazione alla direttiva CEE 434/1990, relativa al regime comune da applicare a
talune operazioni societarie coinvolgenti società di Paesi membri diversi. Questo
documento riserva un regime ispirato al modello della riorganizzazione, oltre
1
Sull’argomento, SCIPIONE , La nuova disciplina delle operazioni straordinarie,Torino, Utet,
2006, p. 110.
2
In tal senso ZIZZO, Le riorganizzazioni societarie nelle imposte sui redditi, Milano, Giuffrè
Editore, 1996, pp.1-23.
.
3
che alla fusione e alla scissione
3
, anche al conferimento in una società, da parte
di un'altra società, di una azienda o di un ramo d’azienda, nonché alla permuta o
al conferimento di azioni o quote tramite cui una società acquisisce azioni o
quote di un'altra società, le quali, da sole , in combinazione con le azioni o
quote già possedute, gli assicurano il controllo della partecipata in cambio di
proprie azioni o quote (ed eventualmente di un conguaglio in denaro non
superiore al 10% del valore nominale di queste ultime azioni o quote).
Emerge, con tutta evidenza, la specificità del modello dell’integrazione di
società in forza del quale si possono rinegoziare complessivamente le condizioni
economiche, organizzative e funzionali: in sostanza gli aspetti strategici
rapportati al mercato in cui si collocherà l’impresa. In tale contesto nulla si
oppone a che, in base ad una valutazione di opportunità, risulti appropriato
procedere ad una riqualificazione in senso proprio o viceversa dissolutivo del
complesso dei beni organizzati funzionalmente alle programmate finalità
perseguite dalla società.
1.2. Breve excursus nella recente evoluzione normativa delle operazioni
straordinarie.
Sul finire degli anni Novanta una serie di interventi legislativi aveva condotto ad
un assetto normativo relativo alle operazioni straordinarie, all’insegna del
“regime speciale”.Tale impianto normativo è stato poi modificato per effetto
della riforma del diritto societario operata con il D.lg. 17.1.2003, n.6, in
attuazione della L. delega 3.10.2001, n.366.
3
L’omissione della trasformazione non sorprende, né deve essere intesa come un intento rivolto
agli Stati membri a trattare questa operazione in modo difforme da quelle nominate. Il fatto è
che la direttiva si occupa soltanto di vicende che toccano nello stesso tempo più Stati membri, il
che può accadere in quelle operazioni nelle quali devono necessariamente essere implicate più
società, mentre la trasformazione interessa una sola società.
4
La novella è entrata in vigore il 1.1.2004 per dar modo agli operatori di
adeguarsi alle nuove regole ed altresì per consentire al Governo di predisporre
ed emanare decreti correttivi o integrativi, soprattutto al fine di realizzare il
necessario coordinamento con le leggi vigenti, in particolare con la disciplina
speciale sulle società quotate oggi contenuta nel Testo unico della finanza (d.lg.
24.2.1998, n.58).
La l. delega 366/2001, nata dopo un lunghissimo periodo di gestazione
sull’impronta della vecchia Commissione Mirone, ha consentito di innovare
profondamente taluni principi giuridici nell’intento dichiarato di snellire e
semplificare le modalità funzionali delle strutture giuridiche aziendali.
L’attuazione della delega ha realmente fornito ai giuristi, agli economisti e, in
generale a tutti gli operatori interessati, un ampia gamma di soluzioni che
permettono di «plasmare», qualora ne sorga la contingente esigenza lo
strumento societario conformandolo ed adattandolo alle effettive esigenze
dimensionali dell’impresa, senza, per questo, penalizzare i riaffermati principi
della tutela dell’interesse dei creditori e dell’integrità del patrimonio sociale.
I D.lg. delegati 5/2003 e 6/2003 sono quindi intervenuti a dare effettiva
attuazione alla riforma
4
. Dopo un primo periodo di start-up, nel corso del quale
sarebbero potute affiorare lacune più o meno ampie delle novità introdotte, il
legislatore ha provveduto, come inizialmente annunciato, all’emanazione di due
decreti correttivi. Dopo il D.lg. 37 del 6.2.2004, è intervenuto da ultimo il D.lg.
28.12.2004, n. 310, che ha posto fine alla fase sperimentale della riforma
societaria.
Occorre subito dire che i nuovi decreti hanno eliminato alcune evidenti sviste
contenute nel D.lg. 6/2003 e hanno introdotto ulteriori precisazioni, evitando
così il protrarsi di dubbi e delle negative conseguenze che ad essi conseguono.
4
In materia, GALGANO, Diritto civile e commerciale, Cedam, Padova, 2006, rileva: “Il primo è
intervenuto sulla normativa procedimentale; il secondo ha sostanzialmente rivoluzionato le
disposizioni di diritto societario, creando due modelli di società per azioni e avvicinando
notevolmente il profilo della società a responsabilità limitata a quelle personali”.
.
5
Si è fin qui precisato che le operazioni straordinarie possono rappresentare, nella
vita societaria, un passaggio fisiologico, attraverso il quale le società adattano le
proprie strutture organizzative a condizioni mutate (ad esempio di mercato)
rispetto a quelle di origine.
In tal senso il segno distintivo della riforma è, coerentemente con i lavori
preparatori, quello della semplificazione e dell’aumento delle possibilità per le
società e per i loro soci di scegliersi l’assetto organizzativo più confacente ai
loro interessi.
Il motivo che sottende alla scelta della forma e del mezzo utilizzato per porre in
essere una qualsiasi operazione societaria di carattere straordinario sembra non
interessare al legislatore, tanto che si può affermare che di per sé tali operazioni
siano neutre rispetto agli scopi di volta in volta perseguiti dai privati.
Questo principio di fondo ha comportato l’eliminazione o l’attenuazione di
divieti, non imposti dalla disciplina comunitaria, che nel sistema previgente
erano espliciti o impliciti e, contemporaneamente, ha permesso un tendenziale
rafforzamento del grado di trasparenza delle società e in particolare di alcuni
strumenti a disposizione delle minoranze.
1.3. Le operazioni straordinarie nella Legge delega per la riforma del
sistema fiscale statale.
Due sono i principi e i criteri direttivi espressivi, in materia di operazioni
straordinarie, dalla Legge delega per la riforma del sistema fiscale statale [( art.
4 , comma 1, lett. m) L.80/2003]:
da un lato l’abolizione dell’imposta sostitutiva del 19% di cui al D.Lgs.
358/1997, che è stata ritenuta non giustificabile dopo l’introduzione della c.d.
patrecipation exemption e la riduzione dell’aliquota IRES dal 34% al 33%, tanto
più che si prestava agli arbitraggi fiscali;
6
dall’altro il mantenimento e il rafforzamento dei regimi di neutralità fiscale con
conseguente esclusione della possibilità di convertire in valori fiscalmente
riconosciuti i disavanzi (derivanti da operazioni di fusione e scissione) e altresì
di dare riconoscimento fiscale ai costi sostenuti (ad esempio nell’acquisto previo
di una partecipazione in una società per assumerne il comando e poi
incorporarla, ma anche in relazione all’acquisto diretto di un’azienda).
Altre novità derivano poi dalla Riforma del diritto societario.
La disciplina delle operazioni straordinarie (sia nazionali che intracomunitarie)
che prima era contenuta:
* negli artt. 122-125 del “vecchio” T.U.II.RR. ( ma anche nell’art. 54 sulle
plusvalenze)
* negli artt. 1-6 del D.Lgs. 358/1997,
* negli artt. 1-4 del D.Lgs. 544/1992,
a seguito del D.Lgs. 344/2003 è ora collocata nel Titolo III (Disposizioni
comuni) del T.U., nei capi III, IV e V (artt. Da 170 a 183).
È opportuno, tra l’altro, richiamare la differenza tra la data di “entrata in vigore
della riforma” e data di “sua efficacia” nei confronti dei soggetti passivi: in base
all’art. 4 comma 1, 1° periodo del D.Lgs. 344/2003, la riforma IRES “entra in
vigore il 1° gennaio 2004”, ma la maggior parte delle disposizioni contenute
negli articoli precedenti [art. 1(modifiche al Testo Unico delle imposte sui
redditi), art. 2(norme di coordinamento) commi 3 e 4 nonché l’art. 3
(abrogazioni) commi 1 e 3] “hanno effetto per i periodi di imposta che hanno
inizio a decorrere da tale data” (art. 4, comma 1, 2° periodo). Tuttavia l’art. 3,
comma 2 del D.Lgs. 344/2003 stabilisce l’abrogazione degli artt. 1-6 del D.Lgs.
358/1997 “con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati nonché alle
operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003”,
mentre l’art. 4, comma 1 lettera a) stabilisce, in deroga alla disposizione appena
richiamata, che “resta ferma l’applicazione dell’art. 6, comma 2 del D.Lgs.
358/1997 [affrancamento gratuito del disavanzo da annullamento],
.
7
relativamente alle operazioni di fusione e scissione deliberate dalle assemblee
delle società partecipanti fino al 30 aprile 2004”.
Ne deriva che:
per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, la nuova IRES
si è applicata a partire dal periodo di imposta 2004;
per i soggetti con esercizio “sfalsato”, ossia non coincidente, l’IRES si è
applicata, a seconda dei casi, dal 1° aprile, dal 1° luglio, dal 1° ottobre 2004 (per
il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003 si applicano quindi le regole
del “vecchio” T.U.II.RR.);
il disavanzo da fusione(/scissione) non può più essere affrancato a pagamento
(mediante il versamento dell’imposta sostitutiva del 19%), in relazione alle
operazioni che si sono perfezionate con il deposito dell’atto pressi il Registro
delle imprese a partire dal 1° gennaio 2004, indipendentemente dall’esercizio
sociale;
ma può essere affrancato gratuitamente se conseguito su operazioni deliberate
fino al 30 aprile 2004.
Si è realizzata in tal modo una non voluta anomalia per i soggetti con periodo di
imposta “ a cavallo”, per effetto della quale è venuta a mancare la continuità
legislativa pur in presenza di norme equivalenti del “nuovo” e del “vecchio”
T.U.II.RR.: ad esempio, qualora una SPA con periodo d’imposta 1° luglio- 30
giugno avesse ceduto partecipazioni di controllo in altra società, e fosse emersa
una plusvalenza, sarebbe accaduto che:
entro il 31.12.2003, avrebbe potuto pagare l’imposta sostitutiva del 19%;
dall’1.01.2004 AL 30.06.2004, non avrebbe potuto usufruire né dell’imposta
sostitutiva del 19% né del nuovo istituto dell’esenzione;
dall’1.07.2004 avrebbe potuto optare, se fossero sussistiti i requisiti richiesti, per
la partecipation exemption.
L’impatto delle novità, che si traduce in una riscrittura del Testo Unico delle
imposte sui redditi, non riguarda tanto le regole ordinarie di determinazione
8
della base imponibile delle imprese, quanto piuttosto la fiscalità delle operazioni
meno ricorrenti.
Dal punto di vista tributario c’era da ricondurre in un solo corpo normativo più
di una disposizione sparsa qua e là. Questo risultato è stato raggiunto con i capi
III e IV del titolo III del nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi, che ha
chiamato a raccolta tutte le operazioni straordinarie, incluse quelle prima
disciplinate da leggi speciali.
Gli interventi dedicati alle «ristrutturazioni d’azienda» confermano che, con la
riforma, molte particolarità delle operazioni straordinarie sono venute meno, ed
esse per certi versi si sono «normalizzate».
Dal nuovo impianto emerge con tutta evidenza come il diritto tributario abbia
preso sempre più fortemente coscienza, negli ultimi anni, di una serie di
«autonomie» tipiche delle problematiche fiscali rispetto a quelle civilistiche, di
concetti come la continuità o la discontinuità dei valori fiscali, e dei rapporti
della tassazione di un soggetto con la deduzione di un altro.
Ciononostante, dopo il venir meno dei regimi fiscali «speciali», le operazioni
straordinarie restano pur sempre straordinarie, nel senso di essere estranee alla
quotidiana gestione delle imprese e delle società. La consistenza di tali
argomentazioni impone, quindi, di considerare nel modo più armonico possibile
queste operazioni nell’ambito del più generale sistema fiscale. Tuttavia da più
parti è emersa la critica su come la riforma delle tributaria abbia inciso in minor
misura sul regime di fusioni e di scissioni di quanto fosse per certi versi
auspicabile. D’altro canto occorre tener ben presente che la direttiva CEE
23.7.1990, n. 434 (dettata per le operazioni rilevanti da un punto di vista
comunitario, ma imprescindibile punto di riferimento anche per le operazioni
meramente interne), che consente ristretti margini di modifiche ai singoli Stati,
era già stata ampiamente recepita dal legislatore italiano.
La materia ha conosciuto, soprattutto negli anni più recenti, diversi interventi
del legislatore, nella linea di una sempre minore ingerenza, al fine per lo più di
.
9
contrastare la concorrenza di altri Paesi in grado di attrarre sedi di società
italiane ed estere anche per l’estrema semplificazione del complesso di
procedure concerneneti in generale le riorganizzazioni aziendali.
1.4. Il principio della «neutralità fiscale».
È altresì opportuno chiarire un aspetto che importa la filosofia sottesa a tali
operazioni che, come noto, vengono guardate in un’ottica di tendenziale
neutralità fiscale, benché non sempre il significato e la portata di questa formula
vengono definiti in maniera coincidente
5
.
Le modifiche apportate dal D.lg. 344/2003 attuano quanto previsto dalla L.
delega 80/2003, che all’art. 4, 1°c., lett. m, stabilisce le caratteristiche principali
della disciplina in argomento: l’abrogazione dell’imposta sostitutiva sulle
operazioni di riorganizzazione (di cui al d. lg. 358/1997) e il mantenimento del
regime di neutralità delle stesse ( già previsto dalla normativa precedente). In
virtù di esso si considerano tali operazioni non idonee di per sé a generare
plusvalenze o minusvalenze tassabili.
Ciò che maggiormente rileva dall’analisi della disciplina tributaria è
rappresentato dalla circostanza che simili operazioni, che riguardano la
riorganizzazione societaria sotto il profili soggettivo, pur realizzando vicende
traslative di beni, non possono però ritenersi tali da generare componenti
positive o negative di reddito. Tale impostazione non sta a significare che vi sia
sempre e comunque una rilevanza sul piano reddituale di questa tipologia di
operazioni, giacché vi possono essere situazioni in cui la modifica delle
caratteristiche del soggetto può comportare mutamenti del regime fiscale.
Tendenziale neutralità che può scorgersi anche per le operazioni di
riorganizzazione in ambito comunitario. Basti pensare al D.lg. n. 544/1992
5
Cfr. ZIZZO, Le riorganizzazioni societarie nelle imposte sui redditi, Giuffrè Editore, Milano,
1996, ss. 19.
10
attuativo della direttiva comunitaria 90/434, che appunto è ispirato a tale
criterio.
In precedenza la normativa tributaria disciplinava in modo differenziato le
operazioni straordinarie introducendo specifiche agevolazioni, spesso di
carattere temporaneo, con la conseguenza che l’imprenditore tendeva a
privilegiare alcuni negozi giuridici rispetto ad altri non secondo logiche di
carattere economico, ma cercando di utilizzare lo strumento fiscalmente più
agevole.
In tal senso, con la riforma, alcune esperienze sono state opportunamente
recepite e codificate. Il riferimento è, ad esempio, alle c.d. «operazioni creative»
poste in essere con finalità prevalentemente elusive, che hanno imposto al
legislatore tributario di intervenire nel corso dell’ultimo decennio, soprattutto in
materia di fusioni.
Successivamente, con il D.lg. 358/1997, si è cercato di modificare tale
situazione per fare sì che nelle operazioni di riorganizzazione aziendale,
fondamentali per lo sviluppo del tessuto economico per aumentare la
competitività delle imprese italiane anche sui mercati internazionali, potesse
essere adottato lo strumento giuridico più idoneo per conseguire l’obiettivo
aziendale prefigurato.
In particolare proprio la rottura del legame intercorrente tra tassazione delle
società e tassazione di soci ha avuto inevitabili riflessi in materia di operazioni
straordinarie
6
.
Sicché, ad esempio, l’incorporazione senza con cambio non rappresenta più lo
strumento per «far collassare», come si diceva in gergo anglo-italiano, il costo
fiscale delle partecipazioni sull’azienda della società incorporata. Da tali
pratiche emergevano esigenze di dual diligences e di garanzie collaterali, a
6
Sicché, ad esempio, con la normativa attuale, creare, attraverso le scissioni, contenitori
societari destinati ad essere ceduti a terzi è un comportamento meni appetibile, dal momento che
l’acquirente non potrà recuperare fiscalmente il prezzo pagato.
.
11
lunga scadenza, che per l’azienda potevano essere attenuate in futuro. Nel nuovo
scenario, la convenienza degli acquirenti è per l’acquisto dell’azienda, il che
(incidentalmente) limita anche i rischi che ci si assume, acquisendo le società,
per le passività potenziali latenti in queste ultime.
La novità di più forte impatto è l’abolizione dell’imposta sostitutiva sulle
operazioni di riorganizzazione delle attività produttive, introdotta dal D.lg.
358/1997, nell’ambito della cosiddetta Riforma Visco. In passato, alla neutralità
fiscale propria di alcune operazioni, quali le trasformazioni, le fusioni, e le
scissioni, si era affiancato un regime di imposizione sostitutiva delle imposte
dirette, da applicarsi alle altre operazioni di riorganizzazione aziendale, colpite
con aliquote ridotte rispetto a quelle ordinarie che gravano sulle plusvalenze
patrimoniali normalmente ricomprese nel reddito di impresa. Dal 1.1.2004 ( data
di entrata in vigore del D.lg. 244/2003) tale quadro di riferimento è mutato. In
termini più espliciti, viene meno quel regime speciale riservato a tali operazioni,
che vengono definitivamente poste fuori tassazione in presenza di determinati
presupposti.
Il regime di neutralità si erge sulla c.d. “continuazione di valori” tra i soggetti
partecipanti a fusioni e scissioni: il soggetto acquirente deve assumere, quale
valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto
dall’azienda acquisita e il soggetto cessionario deve subentrare nella posizione
di quello acquirente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda
stessa
7
.
7
Questo aspetto è colto da GALLO, il quale sostiene che l’uso del termine «neutralità» può
essere condiviso solo se con esso «si vuole evidenziare la ricordata assenza, nelle operazioni di
fusione, di fenomeni successori o di scambio…», mentre non sembra «il più appropriato se per
«neutralità» si intende l’assoluta indinoneità dell’operazione a generare, sempre e comunque,
sia profitti che perdite in capo alla società incorporante. In altre parole non ritengo che
dall’assunto della neutralità derivino, tout court la non iscrivibilità nel conto dei profitti e delle
perdite delle eventuali poste di «avanzo» o di «disavanzo» di fusione…», in Spunti
controcorrente sul regime fiscale dell’avanzo e del disavanzo di fusione, in Giur. Comm., 1987,
I, 858.