5
assicura l’utilizzo della camera d’albergo nel periodo riservato,
contro il pagamento di una tariffa ridotta rispetto a quella praticata al
pubblico.
Ben presto questa figura si è articolata in così numerose
formule da non poter essere più inquadrabile nell’attuale sistema
normativo.
Il Parlamento europeo, già con la risoluzione del 13 ottobre
1998, aveva evidenziato la necessità di colmare le lacune degli
ordinamenti dei Paesi membri in materia di multiproprietà
ascrivendola ad un duplice ordine di motivi : l’armonizzazione delle
discipline e la tutela degli acquirenti.
La diffusione della multiproprietà si salda alla crescita
esponenziale della domanda di alloggi uso-vacanze.
La formula del godimento turnario si è rivelata la più
rispondente alle esigenze manifestate dai privati. Questi, piuttosto
che immobilizzare cospicue somme di denaro per l’acquisto di
immobili la cui utilizzazione spesso si riduce a brevi periodi di
vacanze, preferiscono, ad un prezzo decisamente inferiore,
diventarne comproprietari, limitando il godimento del bene a quel
6
determinato periodo dell’anno scelto all’atto della stipula del
contratto.
L’acquisto di immobili per vacanze in multiproprietà è
effettuato non soltanto dai cittadini degli Stati membri all’interno dei
rispettivi confini, ma anche in altri Paesi appartenenti all’Unione. Di
qui l’opportunità di intervenire per assicurare agli acquirenti una
tutela minimale concernente le informazioni da comunicare nella
fase precontrattuale e al momento della conclusione del contratto, e
le regole riguardanti il credito e il contenuto del contratto.
Nel nostro Paese il fenomeno non è paragonabile a quello
verificatosi in altre aree geografiche.
I dati risultanti dal mercato aggiornati al 1987, e quindi
anteriormente all’entrata in vigore della direttiva comunitaria,
indicano, infatti, che il fenomeno in Italia aveva raggiunto solo il
15% della quota francese e una percentuale decisamente
inconsistente se comparata a quella dell’esperienza statunitense.
Dal punto di vista economico, tuttavia, il fenomeno è visto con
favore : nell’interesse dell’acquirente, perché comporta un indubbio
risparmio di spesa ; nell’interesse degli operatori, perché il valore
7
complessivo di un immobile organizzato è comunque superiore alla
vendita frazionata delle singole unità.
I tipi o sottotipi di multiproprietà che si sono affermati in Italia
riguardano prevalentemente la multiproprietà immobiliare. La
sicurezza dell’acquisto di un diritto avente i contenuti della realtà, la
possibilità di fare affidamento sulla lunga durata del diritto,
l’intervento del notaio all’atto dell’acquisto, hanno invogliato i
potenziali acquirenti a privilegiare le formule di multiproprietà
immobiliare, e, pertanto, in questa direzione si è da tempo diretto il
mercato.
8
CAPITOLO PRIMO
La Direttiva 94/47 CE
9
1. La tutela dei consumatori.
In tutti gli Stati occidentali, lo status di “consumatore” è una
scoperta piuttosto recente, tipica di quelle società opulente che hanno
raggiunto stadi di capitalismo avanzato.
Tuttavia a questa scoperta non sempre, anzi quasi mai, segue
una immediata approvazione di misure legislative a sua difesa.
Al legislatore è sempre occorso un lungo periodo di tempo
prima che la sua attenzione venisse richiamata sui problemi dei
consumatori. E se economisti e sociologi rivendicano il merito di tale
sensibilizzazione, questa spetta soprattutto a quei movimenti
spontanei di consumatori che attraverso i mass-media denunziano gli
aspetti più gravi e dannosi nei quali si manifesta la strategia di
profitto dell’impresa.
Il Trattato di Maastricht, che ha trasformato la Comunità
economica nell’Unione Europea, firmato il 7.2.1992 ed entrato in
vigore l’1.11.1993, prevede un titolo apposito, l’undicesimo,
dedicato alla “protezione dei consumatori”. Con queste
disposizioni l’Unione si è attribuita competenze specifiche in
materia, in quanto “contribuisce al conseguimento di un livello
10
elevato di protezione dei consumatori” mediante misure adottate ai
sensi dell’art.100 A nel quadro della realizzazione del mercato
interno, e promuove “azioni specifiche di sostegno e di integrazione
della politica svolta dagli Stati membri al fine di tutelare la salute, gli
interessi economici dei consumatori e di garantire loro una
informazione adeguata”
1
.
Le misure comunitarie non impediscono che i singoli Stati
membri assumano iniziative di tutela più rigorose.
A differenza di altri paesi, come la Germania, la Gran
Bretagna, la Francia, la Spagna e il Portogallo, l’Italia non ha attuato
molte delle direttive comunitarie di tutela del consumatore. Tuttavia
al fine di colmare il vuoto tra la normativa interna e quella
comunitaria, e per rispondere ai numerosi richiami che la Comunità
ha rivolto al Governo italiano per questo ingiustificabile ritardo, il
Parlamento ha adottato un nuovo sistema di normazione, la c.d.
“legge comunitaria”. Dal 1989 in poi il Parlamento ha proceduto
all’approvazione di leggi annuali in cui o ha delegato il Governo alla
predisposizione di testi normativi di attuazione delle direttive del
settore o ha provveduto al recepimento delle direttive.
1
G. Alpa, Il diritto dei consumatori, Ed. Laterza 1999
11
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia della
Comunità, avallata dall’orientamento della Corte costituzionale, le
direttive che istituiscono diritti in capo ai singoli, e quindi anche ai
consumatori, si ritengono immediatamente operanti, sicché le norme
interne in contrasto con esse non sono applicabili dal giudice
chiamato a risolvere controversie a cui sarebbero applicabili i
principi introdotti dalle direttive. Tuttavia, in caso di lesione di diritti
soggettivi garantiti dalle direttive, al cittadino è riconosciuto il diritto
di azione in giudizio nei confronti dello Stato inadempiente, al fine di
ottenere il risarcimento del danno
2
.
In sintonia con i programmi comunitari a tutela degli interessi
economici dei consumatori si pone la direttiva comunitaria del 26
ottobre 1994, n.47
3
, emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio
dell’Unione Europea, concernente “la tutela dell’acquirente per
taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di
godimento a tempo parziale di beni immobili.”
La direttiva n.94/47/CE prende le mosse dal rilievo che, nelle
legislazioni degli Stati membri dell’Unione, si era constatata una
2
G. Alpa e M. Bessone, La “Carta Europea” dei consumatori, in “Riv. Soc.”, 1974
G.Alpa e M. Bessone, Il consumatore e l’Europa, Padova 1980.
3
Pubblicata in G.U.C.E. n. 280/83, del 29 ottobre 1994.
12
grande disparità in materia di contratti relativi all’acquisizione di
diritti di godimento a tempo parziale su beni immobili e che la natura
giuridica dei diritti che formavano oggetto delle tipologie contrattuali
prese in esame dalla direttiva risultavano notevolmente difformi da
Stato a Stato, tanto da creare ostacoli al buon funzionamento del
mercato comunitario.
Le motivazioni che indussero gli organismi europei ad
emanare la direttiva, oggi recepita dal legislatore italiano, possono
individuarsi sia nella volontà di non ingerirsi nelle singole
legislazioni nazionali sia in quella di tutelare gli interessi economici
di quei consumatori interessati all’acquisizione di un diritto di
godimento a tempo parziale di uno o più beni immobili.
Il legislatore comunitario è intervenuto unicamente sulle
disposizioni concernenti gli aspetti delle “transazioni contrattuali”
connesse con “l’informazione sugli elementi costitutivi del contratto
e le modalità di trasmissione di tale informazione” e con “le
procedure e le modalità di risoluzione e di recesso”. Per contro ha
lasciato ai singoli Stati il compito della “determinazione della natura
giuridica dei diritti che formano oggetto dei contratti” contemplati
13
dalla direttiva, nonché quello della regolamentazione di tutti gli altri
aspetti comunque connessi a tali contratti.
Lo spirito della direttiva va ricercato nell’intento di attribuire
una particolare tutela alla categoria dei “contratti dei consumatori”,
caratterizzati dalla posizione di contraente disorganizzato, inerte e
quindi debole di colui che stipula il contratto per scopi privati non
professionali, ed al quale vengono riconosciuti certi diritti e facoltà a
fronte di determinati oneri ed obblighi posti a carico della sola
controparte, l’attività della quale può si definirsi “professionale”
4
.
La direttiva comunitaria, pur rappresentando una tutela
minima, era destinata ad avere grande rilevanza nel nostro Paese,
atteso che, a differenza di quanto avvenuto in altri Stati, costituiva la
prima regolamentazione del fenomeno della multiproprietà. Sono,
invece, andate deluse le speranze di coloro che avevano auspicato
che il legislatore italiano, in sede di recepimento, intervenisse nella
“determinazione della natura giuridica dei diritti” che formavano
oggetto dei contratti contemplati nella direttiva comunitaria
5
. Infatti è
solo qualificando il diritto spettante all’acquirente che è possibile
4
Tassoni, Trasparenza e ”jus poenitendi” nella direttiva 94/47/CE in tema di acquisti in
multiproprietà, in Contratti, 1995, p.98
5
Caselli, Quale legge per la multiproprietà ?, in Arch. Locazioni, 1997, p.185 ;
Fabozzi e Grimani, Multiproprietà usufrutto nuda proprietà, Roma, 1998, p.41
14
predisporre concretamente le relative difese nei confronti del
venditore e dei terzi.
La direttiva n.94/47/CE, regolando i contratti di acquisto di
diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili, è destinata a
porsi sullo stesso piano delle altre fonti di natura comunitaria
attinenti alla disciplina generale del contratto, indipendentemente dal
tipo di operazione economica.
La tutela negoziale prevista dalla direttiva in esame deve ,
quindi, integrarsi con la ulteriore tutela offerta dall’altra direttiva
n.93/13/CE del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei
contratti conclusi con i consumatori
6
, con “ la conseguenza che
quando le clausole alterano l’equilibrio giuridico delle prestazioni
delle parti possono essere dichiarate abusive”
7
.
6
Alpa, Le clausole abusive nei contratti dei consumatori, in Corr.giur., 1993, p.635 ;
7
Ditta, La direttiva 94/47/CE sulla multiproprietà, in Vita not., 1995, p.1039.