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INTRODUZIONE
Con il presente elaborato mi propongo di esporre, esaminare e commentare le
principali variazioni apportate alla disciplina del bilancio d’esercizio, che ha
recepito le ultime direttive europee in materia con il D.Lgs. 18 agosto 2015, n.
139, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015.
Tali modifiche, entrate in vigore il 1° gennaio 2016, impatteranno sulle
rappresentazioni dei bilanci delle società italiane predisposti per l’esercizio 2016
(e per comparazione anche su alcune voci di quello precedente).
Vedremo come, pur non interessando la totalità delle aziende che compongono
il tessuto economico nazionale, la direttiva europea principalmente permette:
• per le imprese di maggiori dimensioni un maggiore e migliore raffronto con
i risultati dei competitors internazionali, migliorando la possibilità di scelta
degli investitori e la conoscenza degli stakeholders;
• per quelle di dimensioni minori, ora meglio identificate, una semplificazione
delle incombenze.
Ho suddiviso il lavoro che segue in sei capitoli soffermandomi sulla normativa
relativa alla redazione del bilancio in forma ordinaria, senza approfondire quella
specifica sui bilanci consolidati.
Nella prima parte dell’elaborato ho riepilogato i mutati principi ispiratori nella
redazione del bilancio d’esercizio, nonché le principali novità così come recepite
dal nostro Organismo di Contabilità.
Dal secondo al quarto capitolo ho analizzato le modifiche apportate dalla nuova
normativa sulle voci di stato patrimoniale e di conto economico; oltre ad
evidenziare i cambiamenti della nota integrativa e chiarire l’attuale
obbligatorietà del rendiconto finanziario.
Il capitolo quinto è invece dedicato ad un approfondimento sugli strumenti
finanziari derivati, sempre più presenti negli ultimi anni nei bilanci aziendali sia
per la proposta costante degli istituti di credito, sia per una sempre maggiore
necessità aziendale di pianificazione degli esborsi finanziari, oltre che per un
maggior controllo e mitigazione dei vari rischi d’impresa.
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Partendo quindi da una panoramica sui vari strumenti derivati ad oggi presenti
sul mercato, mi soffermerò poi sulla loro applicazione nel bilancio e sull’impatto
economico della loro valutazione.
Infine, nel sesto ed ultimo capitolo, ho ritenuto meritasse ulteriore
approfondimento la nuova contabilizzazione dell’acquisto di azioni proprie,
nonché le varie finalità che possono essere soddisfatte con tali operazioni.
L’elaborato viene concluso fornendo delle prime considerazioni da un punto di
vista patrimoniale, economico e finanziario relativamente ai probabili e/o
possibili impatti sulla futura rappresentazione dei bilanci che tali modifiche
potranno portare.
Considerata comunque la novità della normativa, gli effettivi impatti della stessa
sui futuri bilanci sono ancora tutti da verificare e/o sperimentare nei prossimi
anni.
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CAPITOLO 1- Il nuovo inquadramento normativo: recepimento
della direttiva 2013/34/UE con D.Lgs. n. 139/2015
La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 26 giugno
2013, “Relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio", pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea n. 182/19 del 29 giugno 2013, rappresenta l’esito
del confronto e della consultazione attivati ormai da qualche anno dalla
Commissione europea, con l’obiettivo di sostituire le precedenti IV e VII
direttiva CEE che, con modifiche ed estensioni, risalgono di fatto all’impianto
originale del 1978 per il bilancio d’esercizio e del 1983 per quello consolidato;
e quindi ormai, per taluni aspetti, non più adeguate a riflettere le esigenze di
contabilità delle società di capitale e degli altri soggetti individuati dalla legge.
Con l’intento di migliorare la chiarezza e la comparabilità dei bilanci delle
imprese più grandi, nonché per la semplificazione di quelli delle imprese minori,
la Commissione europea già nel 2011 ha pubblicato un documento di
consultazione
1
che, ribadendo il principio “think small first” (pensare prima alle
piccole imprese) declina gli obiettivi della proposta come segue:
• ridurre/semplificare gli oneri amministrativi, soprattutto alle piccole imprese;
• aumentare chiarezza e comparabilità dei bilanci, soprattutto per le imprese
con maggiore attività transfrontaliera;
• tutelare le esigenze essenziali degli utilizzatori, mantenendo le necessarie
informazioni contabili.
Questo significa che le nuove norme in Italia interessano un’altissima
percentuale tra le società di capitali, considerando che il nostro tessuto
economico è caratterizzato da una grande quantità di piccole e piccolissime
imprese, spesso a forte connotazione familiare.
1
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Ridurre al minimo indispensabile gli oneri
normativi che gravano sulle PMI – Adeguare la normativa dell’UE alle esigenze delle microimprese, COM (2011) 803)
definitivo, Bruxelles, 23.11.2011
http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/8fc228fe50daa42bc12576900058cada/2d39c34d6f0017c8c125795d00
605634/$FILE/COM2011_0803_IT.pdf
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Il recepimento in Italia della direttiva 2013/34/UE, avvenuto con il D.Lgs. 18
agosto 2015 n. 139 in materia di “Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa
ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune
tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione
delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina
del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli
altri soggetti individuati dalla legge.”, ha di fatto provveduto a:
• integrare e modificare il codice civile ed il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 in
materia di “Attuazione delle Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in
materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1,
comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69”, per allineare le disposizioni in
Italia in materia di bilancio d’esercizio e consolidato a quelle della direttiva
comunitaria;
• apportare modifiche ad altri provvedimenti legislativi atti a coordinarne o
adeguarne il contenuto alle descrizioni della direttiva:
D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173 in materia di “Attuazione della direttiva
91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di
assicurazione” – relativamente alle imprese di assicurazione;
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di "Attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE" – relativamente alla revisione legale dei
conti;
D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 in materia di "Esercizio delle opzioni
previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di
principi contabili internazionali" – relativamente all’applicazione ai
soggetti tenuti a redigere il bilancio individuale e/o consolidato secondo
i principi IAS/IFRS.
Tali disposizioni, entrate in vigore a partire dall’esercizio 2016, interessano
essenzialmente i bilanci delle seguenti società che non applicano gli IFRS:
• società per azioni;
• società in accomandita per azioni;
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• società a responsabilità limitata;
• società di persone solo nel caso in cui abbiano come soci illimitatamente
responsabili le società di capitali di cui sopra.
Da evidenziare comunque che il nuovo decreto ha impattato indirettamente
anche sui bilanci 2015 che, seppur approvati e depositati in base alla normativa
precedente, necessitano di ulteriore riclassificazione per poterli comparare con
quelli 2016.
Appare inoltre opportuno adattare il piano dei conti alle esigenze della nuova
normativa, ad esempio relativamente alle nuove disposizioni in materia di
strumenti derivati a fair value, alla valutazione dei titoli ed a quella di crediti e
debiti determinati col metodo del costo ammortizzato.
Una delle principali novità della direttiva 34/2013 e D.Lgs. 139/2015 riguarda
la suddivisione in categorie delle imprese obbligate alla redazione del bilancio
d’esercizio.
La normativa riconosce, ai fini della redazione del bilancio, le micro-imprese
(art. 2435-ter c.c. – bilancio delle micro-imprese), le cosiddette “piccole
imprese” quali le società rientranti nei parametri cui all’art. 2435-bis c.c. –
bilancio in forma abbreviata e le imprese medio-grandi (Tancioni V. nota
Operativa n. 3/2016, pg. 3)
2
.
I parametri sono riassunti nella figura 1.1:
2
Tancioni V., Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio di Giuliomaria, Il nuovo
bilancio di esercizio (D.Lgs. 139/2015): Aspetti generali, Nota Operativa n. 3/2016.
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Figura 1.1
Fonte: rielaborazione personale da Tancioni V., Fondazione Accademia Romana di Ragioneria
Giorgio di Giuliomaria, Il nuovo bilancio di esercizio (D.Lgs. 139/2015): Aspetti generali, Nota
Operativa n. 3/2016 pg. 3.
Per questioni semplificative, secondo il nuovo art. 2435-ter c.c. (inserito dall’art.
6, comma 13, D.Lgs. 139/2015), per le micro-imprese non vi è obbligo:
• di redazione del rendiconto finanziario (art. 2425-ter c.c.) richiesto
obbligatoriamente per la redazione del bilancio delle società medio-grandi (art.
2423 c.c., comma 1);
• di redazione della nota integrativa, se in calce allo stato patrimoniale sono
riportate le informazioni previste dall’art. 2427 c.c., comma 1, n. 9 (l'importo
complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non
risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie
reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e
simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate,
nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono
distintamente indicati) e n. 16 (l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e
dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci,
cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le
principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o
oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di
garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria);
• di redigere la relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale
risultino le informazioni richieste dall’art. 2428 c.c., ai numeri 3 (il numero e il
valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società