6
Un timido accenno alla figura del consumatore è rintracciabile, invece, nella
Relazione, del Ministro guardasigilli, al Libro V del cod. civ. vigente dove si
legge, in riferimento all’art. 2597 c.c., che l’obbligo a contrattare dei monopolisti
con chiunque lo richieda “si impone a difesa del consumatore come necessario
temperamento della soppressione della concorrenza”6. La pregevole intuizione è
destinata però a tutelare in maniera inefficiente il consumatore, considerato ancora
come la pedina terminale del sistema e non come polo organizzato di interessi.
E’ necessario dare uno sguardo oltreoceano per rintracciare i primordi del
problema di consumer protection. E’ negli Stati Uniti d’America, difatti, che, agli
inizi del XX sec., nasce il Consumerism, un movimento sociale e politico, volto a
rivendicare il ruolo del cittadino nell’ambito dell’organizzazione di uno Stato
moderno7, frutto di una vasta protesta degli strati più poveri della popolazione
contro i continui abusi dei grandi monopolisti ed oligopolisti che imponevano alti
prezzi e qualità scadente sui generi di prima necessità8.
La “coscienza” del consumatore nasce, quindi, come rivolta collettiva, come
esigenza di tutela rivendicata da individui aggregati in gruppi o associazioni9.
L’apice di questo movimento si raggiunge nel 1962 con la dichiarazione del
presidente J.F.Kennedy che sancisce in maniera sistematica i diritti fondamentali
dei consumatori nell’ordinamento americano: il cd. Bill of Rights 10.
In quegli stessi anni la cultura consumeristica comincia a trovare terreno fertile
anche in Europa, dove iniziano a nascere disposizioni che individuano il
consumatore come soggetto passivo del sistema di produzione e di distribuzione
di massa e pertanto bisognoso di una specifica tutela11.
E’ questa la situazione che si registra in Paesi come la Francia, la Germania,
l’Inghilterra, dove sorgono associazioni private, si organizzano convegni con lo
6
VACCA’C., La composizione extragiudiziale delle controversie dei consumatori, in
Consumatori, contratti, conflittualità: diritti individuali, interessi diffusi, mezzi di tutela, Milano
2000, 249.
7
GUERINONI E., Il nuovo statuto per i rapporti impresa-consumatori: il cod. del consumo, in
PMI, 2005, 25.
8
ALPA G., Il diritto dei consumatori, Bari, 2002.
9
Risale proprio a questo periodo la prima associazione dei consumatori ancora oggi operante in
Usa e Canada: la Consumer Union.
10
La considera solo una strumentalizzazione politica ALPA G., in Introduzione al diritto dei
consumatori, op.cit., 5.
11
GUERINONI E., op.cit., 25.
7
scopo di rendere pubblica l’esigenza di una tutela adeguata di questi soggetti e
vengono istituiti i primi organismi amministrativi di controllo in favore dei
consumatori, che formano il substrato per la nascita di successive legislazioni.
L’unica eccezione è l’Italia, dove nascono associazioni con intenti coraggiosi, ma
con insufficienti mezzi, per cui il problema della tutela del consumatore rimane
affidato alle elaborazioni dottrinali, sviluppando un ampio dibattito di natura
culturale e di politica del diritto. Sono proprio gli studiosi del ramo ad intravedere
nel sistema codicistico una tutela solo indiretta e mediata del consumatore e ad
individuare la ratio di tale lacuna nel principio illuminista di uguaglianza formale
dal quale deriva un atteggiamento normativo di sostanziale neutralità nei confronti
della qualità sociale dei contraenti e di totale rispetto della sovrana volontà che
questi manifestano nel disporre della loro sfera giuridico - economica12.
L’inadeguatezza di un tale principio, completamente incurante della sostanziale
disuguaglianza delle parti dovuta al diverso potere contrattuale, determina
l’esigenza di creare la nozione di “consumatore” quale contraente debole nel
processo di acquisto13. Ad un tanto fermento culturale non seguono, tuttavia, delle
immediate risposte legislative statali. Le prime norme in materia, infatti, vengono
emanate a livello regionale14, grazie ad un interpretazione estensiva della voce
“fiere e mercati” del previgente art. 117 cost.15, che ha consentito ai consigli
regionali e alle province autonome di disciplinare i rapporti di consumo16.
12
Così ALPA G., I contratti dei consumatori. Diritto comunitario e novellazione del cod .civ., in
Resp. civ. e prev., 1996, 1065 ss. e BIANCA C. M., Il contratto, in Diritto civile, III, Milano,
2000, 26.
13
ZENO ZENCOVICH V., voce “Consumatore (tutela del) nel diritto civile”, in Enc. giur.
Treccani,VIII, Roma, 1988, 103; ALPA G.,voce “Consumatore (protezione del) nel diritto civile”,
in Digesto, IV, Disc. priv., Sez. civ., Torino, 1988, 542 ss.
14
Tra le prime si segnalano quella della Regione Veneto, Legge Regionale 15 gennaio 1985, n. 3,
Interventi in materia di tutela dei consumatori (Boll. Uff. 18 gennaio, n. 3) e quella della Regione
Umbria, Legge Regionale 10 luglio 1987, n. 34, Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti
ed istituzione della Consulta regionale per l’utenza ed il consumo (Boll. Uff. 15 luglio 1987,
n.52). Per un analisi della legislazione regionale si rinvia a CARPANI G., La tutela del
consumatore: tendenze di legislazione regionale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1991, 559.
15
Di recente, la riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione, attuata con la legge cost. n. 3 del
2001, che ha completamente riformulato il rapporto tra poteri legislativi dello Stato e delle
Regioni, non menziona il diritto dei consumatori, per cui la materia sembra essere divenuta di
competenza statale perché appartenente all’ “ordinamento civile”, la cui disciplina è riservata allo
Stato. Tuttavia la formula “ordinamento civile” è ambigua e già precedenti sentenze della Corte
cost. avevano affermato la competenza regionale in quelle materie del diritto privato che non
incidono sugli istituti fondamentali (Corte cost. 4 luglio 1989, n. 391, in Giur. costit., 1991, I,
1792). Per un analisi dell’orientamento della Corte cost. in materia si rinvia a VITUCCI P., Il
8
Solo in seguito, la crescente sensibilità nei confronti delle esigenze dei
consumatori, si è concretizzata in numerose novità normative nazionali: alcune
“orizzontali” (disciplinanti specifici settori) e altre “verticali” (applicabili a tutti i
settori)17. E’agli inizi degli anni ‘90 che si comincia a prospettare, a livello di
legislazione statale, la possibilità di tutelare diversamente i contraenti, tenendo
conto della loro qualità soggettiva18, grazie alla spinta del diritto comunitario che
impone ai legislatori nazionali di adeguare e uniformare il proprio ordinamento
alle direttive della Comunità Europea19.
Elemento di assoluta novità è l’approccio soggettivo che caratterizza l’intervento
comunitario: si rinnega il tradizionale principio di uguaglianza formale per
arrivare ad una regola di rapporti contrattuali diversificata in virtù delle
caratteristiche soggettive delle parti coinvolte20. Si viene a creare una specifica
categoria contrattuale: i “contratti dei consumatori” 21, che vede la frantumazione
del modello unitario, basato sulla volontà, e la progressiva consolidazione di una
variegata pluralità di modelli e statuti22. Riflesso di questa nuova tendenza è
l’emanazione della direttiva 93/13/CEE in materia di clausole abusive nei contratti
stipulati con i consumatori attuata in Italia con la legge 6 febbraio 1996, n.52,
recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
diritto privato e la competenza delle Regioni in alcune sentenze della Corte costituzionale, in
Giur. costit., 1998, 1301 ss.
16
ALPA G., Il diritto dei consumatori, op.cit., 14.
17
GUERINONI E., op. cit., 26.
18
Esemplare è l’art. 121 del d.lgs. 358/93 (t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia,
pubblicato sulla Gazz. Uff. n .230 del 30 settembre 1993), il quale assicura una tutela contro gli
squilibri contrattuali in favore del cliente-consumatore che “agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale professionalmente svolta” e l’art. 4 d.lgs. n. 50 del 1992, che assicura al
consumatore il diritto di recesso nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali. Per un
approfondimento della normativa si rinvia a BELLI F.,Testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia: commento al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, II, Bologna, 2003.
19
Così ZENO ZENCOVICH V., Il diritto europeo dei contratti (verso la distinzione fra “contratti
commerciali” e “contratti dei consumatori”), in Giur. it., 1993, IV, 57. Approfondisce, inoltre,
l’influenza del diritto comunitario sul nostro ordinamento: CAPOBIANCO E., Diritto comunitario
e trasformazione del contratto, Napoli, 2003.
20
CHINE’ G., Il diritto comunitario dei contratti, in Il diritto privato dell’Unione Europea,
Trattato di diritto privato, diretto da Bessone M., a cura di Tizzano A., Torino, 2000, 217.
21
STELLA RICHTER G., Il tramonto di un mito: il diritto uguale per tutti. Dal diritto comune al
diritto dei contratti del consumatore, in Giust. civ., II, 1997, 199.
22
GALGANO F., La categoria del contratto alle soglie del terzo millennio, in Contratto e impr.,
2000, 189.
9
dell’Italia alle Comunità europee”23, che ha portato ad una novellazione del
codice, affiancando alla tutela formale codicistica, una tutela sostanziale24. Ma il
vero Bill of Rights dei consumatori nel nostro ordinamento si ha con la legge 30
luglio 1998 n. 281 recante la “Disciplina dei consumatori e degli utenti”25. A
quest’ultima, difatti, si deve la creazione di uno status di consumatore grazie al
richiamo, contenuto nell’art 2, ad una serie di “diritti fondamentali” contenuti
nella Risoluzione CEE del 1975, al riconoscimento istituzionale, politico e
giuridico delle Associazioni dei consumatori e alla creazione di un organismo
istituzionale di consultazione e promozione: il Consiglio Nazionale dei
Consumatori e degli Utenti (CNCU) il cui ruolo fondamentale è quello di
promuovere il miglioramento delle condizioni generali del consumatore26. Se
l’impulso comunitario ha stimolato la nascita e l’evoluzione dello status del
consumatore, un importante fattore che oggi determina una nuova dimensione del
“consumerismo” è la globalizzazione il cui volto giuridico è stato individuato
nella possibilità oggi riconosciuta all’autonomia privata di dischiudere frontiere in
23
BUSNELLI F. D. e MORELLO U., La direttiva 93/13 CEE del 5 aprile 1993 sulle clausole
abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in Riv. not., 1995, 369; CARBONE V., La tutela
del consumatore: le clausole abusive, in Corriere giur., 1996, 248.
24
Ai fini dell’attuazione della direttiva in Italia, le vie percorribili consistevano da un lato
nell’inserire questa normativa in una legge speciale, dall’altro nella sua introduzione nel corpo del
codice civile attraverso la tecnica della novellazione. La strada scelta è stata quest’ultima. Sulle
motivazioni che hanno determinato questa preferenza si rinvia a GATT L., Ambito soggettivo di
applicazione della disciplina, in Nuove leggi civ., 1997, 805 ss. e ALPA G., Per il recepimento
della direttiva comunitaria sui contratti dei consumatori, in Contratti, 1998, 114. Sostiene, infine,
la funzione integrativa e non sostitutiva della nuova normativa rispetto a quella codicistica ALPA
G., I contratti di massa, in Il diritto dei consumatori, op. cit, 203 ss. In giurisprudenza cfr. Giudice
di Pace Perugia, 21 marzo 2000, in Rep. Foro it., 2000, 415; Trib. Roma, 20 ottobre 1999, in Foro
it., 2000, I, 648; Giudice di pace Lamezia Terme, 5 ottobre 1999, Rep. Foro it., 2000, 418; Pret.
Bologna, 20 gennaio 1998, in Foro it., 1998, I, 652.
25
PERLINGIERI P., La tutela del consumatore nella Costituzione e nel trattato di Amsterdam, in
Il diritto dei consumi, a cura di Perlingieri P. e Caterini E., Rende, 2005, 15. Per un
approfondimento dell’iter della tutela dei consumatori, culminata nell’emanazione della legge
281/1998, è interessante leggere la motivazione di una sentenza inedita, pronunciata da Giud. pace
Firenze, 5 febbraio 2003, secondo la quale “i consumatori e gli utenti di servizi pubblici e privati
sono divenuti titolari di posizioni giuridiche soggettive garantite a livello comunitario e non più
esclusivamente nazionale, tutelabili con nuove e più efficaci azioni giurisdizionali, potendo far
valere dinanzi ai giudici nazionali, secondo l’orientamento prevalente della Corte di Giustizia, i
diritti specifici e incondizionati riconosciuti loro dal diritto comunitario. Per un approfondimento
cfr. CARICATO C., Azione inibitoria, in Repertorio di giurisprudenza sulle clausole vessatorie
nei contratti dei consumatori, a cura di Alpa, Milano, 2004, 44.
26
Sul punto cfr. MARIANI M. e ROMITO D., La nuova disciplina dei diritti dei consumatori e
degli utenti: commento alla legge 30 luglio 1998, n. 281, Firenze, 2002. COLAGRANDE R.,
Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, in Nuove leggi civ., 1998, 700; ALPA G., La
legge sui diritti dei consumatori, in Corriere giur., 1998, 998.
10
passato insuperabili27 e, a livello sovranazionale, nella rinascita della lex
mercatoria28. La globalizzazione si associa poi alla diffusione capillare delle
nuove tecnologie la quale impone agli operatori del diritto una rimodulazione dei
tradizionali rapporti tra contratto e mercato29. La rivoluzione telematica, ha creato
una nuova figura di consumatore indicato come cyber-consumatore30.
Risultato di un alchimia giuridica tra principi antichi del diritto e nuova tecnologia
dell’informazione, il cyber-consumatore ricopre un diverso ruolo, all’interno della
ricollocazione sequenziale dei processi produttivi, e richiede, pertanto, una tutela
più appropriata, basata principalmente sull’informazione e sul diritto di recesso.
Il tradizionale dogma della volontà, che aveva caratterizzato il diritto dei contratti,
sembra essere sostituito dal nuovo “dogma dell’informazione”31.
La nascita di queste nuove esigenze ha portato, all’interno del nostro ordinamento,
all’emanazione del d.lgs. 9 aprile 2003 n.70 “Attuazione della direttiva
2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio
elettronico”32, del d.lgs. 19 agosto 2005 n.190 “Attuazione della direttiva
27
GALGANO F., Prefazione a Il contratto telematico, a cura di Ricciuto V. e Zorzi N., in Tratt.
dir. comm. e dir. pubbl . econ., diretto da Galgano, Padova, 2002.
28
PATTI S., Diritto privato e codificazioni europee, Milano, 2004, 186 ss. Per una riflessione
sulla nuova lex mercatoria si rinvia a MARRELLA, La nuova lex mercatoria. Principi Unidroit ed
usi dei contratti del commercio internazionale, in Tratt. dir. comm. e dir. pubb. econ., XXX,
diretto da Galgano, op. cit.
29
Cfr. BALLARINO T., Internet nel mondo della legge, Padova, 1998; DI CIOMMO F., Internet
e crisi del diritto privato tra globalizzazione, dematerializzazione e anonimato virtuale, in Riv.
critica dir. privato, 2003, 117; SCORZA G., Il diritto dei consumatori e della concorrenza in
internet: pubblicità, privacy, contratti, concorrenza e proprietà intellettuale nel cyberspazio,
Padova, 2006.
30Sul punto cfr. BOCCHINI F., Diritto dei consumatori e nuove tecnologie, Torino, 2003; ALPA
G., Cyberspazio. Problemi giuridici connessi allo sviluppo di internet, in Nuova giur. civ., 1998,
385; CASSANO G. e CIMINO I. P., Contratto via internet e tutela della parte debole: commento
al G.d.P. Partanna 15/02, in Contratti, 2002.
31
La prima indicazione che emerge dalle “nuove” normative rinvia, difatti, ad un dato
agevolmente osservabile: la disciplina dell’informazione presenta una maggiore e più dettagliata
articolazione rispetto a quanto previsto nel codice civile. La necessità di interventi correttivi delle
disparità di posizioni contrattuali, attuata introducendo precisi obblighi di informazione, agevola la
corretta formazione della volontà contrattuale; il perseguimento di questo risultato, infatti non può
prescindere dalla acquisizione da parte del contraente debole della conoscenza esatta della
contrattazione in itinere. Si attribuisce, così al consumatore un maggiore potere contrattuale, in
quanto viene eliminata l’eventualità che il professionista speculi sui vuoti informativi. In tal senso
GRECO F., Profili del contratto del consumatore, in Studium iuris, 2007, 302.
32
Sul d.lgs. n. 70 del 2003, per una prima panoramica cfr. DELFINI, Il d.lgs. n. 70 del 2003 di
attuazione della direttiva 2000/31/Ce sul commercio elettronico, in Contratti, 2003, 612 ss; ID.,
Commento al d.lgs. n. 70 del 2003, in Il codice del consumo, a cura di Cuffaro, 2006; SICA,
Recepita la direttiva sul commercio elettronico, in Corriere giur., 2003, 1247 ss.; BERNARDI G.,
11
2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai
consumatori”33 e del d.lgs. 6 settembre 2005 “Codice del consumo, a norma
dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” che ha riordinato e armonizzato
la previgente disciplina posta a tutela del consumatore, occupandosi anche di
queste innovazioni intervenute in materia.
1.2. COSTITUZIONE EUROPEA E DIRITTO DEI CONSUMATORI IN
AMBITO EUROPEO.
Con il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, firmato a Roma il 29
ottobre 2004, si garantisce finalmente una piena tutela dei diritti fondamentali del
consumatore, confermando un trend che aveva caratterizzato anche i precedenti
atti comunitari34. Da una veloce carrellata dei vari Trattati, infatti si evince che, se
il Trattato di Roma del 1957, istitutivo della Comunità (Economica) Europea e
finalizzato alla creazione di uno “spazio economico unico” fra gli Stati aderenti,
Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell’informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno, in Nuove leggi civ.,
2003, 1267; TOSI E., Commercio elettronico e servizi della società dell’informazione: le regole
giuridiche del mercato interno e comunitario. Commento al d.lgs. 2003 n. 70, Milano, 2003;
COMANDE’ G., Al via l’attuazione della direttiva sul commercio elettronico, ma serve un
maggior coordinamento, in Danno e resp., 2003, 809 ss; GENTILI, Il Codice del consumo e i
rapporti on-line, in Diritto dell’internet, 2005, 545.
33
DE CRISTOFARO G., Contratti aventi ad oggetto “servizi finanziari stipulati a distanza e
tutela del consumatore: il d.lgs. 19 agosto 2005, n.190, di recepimento della direttiva
2002/65/CE”, in Studium iuris, 2006, 265 e 385 ss.; DRAETTA U., La protezione dei consumatori
e i servizi finanziari forniti a distanza: la legge italiana in attuazione della direttiva comunitaria,
in Dir. comm. internaz., 2005, 465.
34
Offre un’ analisi delle origini e dello sviluppo dell’integrazione europea STROZZI G., Diritto
dell'Unione Europea: dal trattato di Roma alla costituzione europea, Torino, 2005.
Sull’evoluzione della normativa comunitaria a tutela del consumatore, inoltre, si rinvia a
GAMBINI M., Il nuovo statuto del consumatore europeo: tecniche di tutela del contraente debole,
in Giur. merito, 2004, 2605 ss. e, in giurisprudenza, al Trib. Palermo, 17 dicembre 1999, in
Corriere giur., 2000, 3, 348, con nota di CARBONE, e in Foro it., 2000, I, 451 con nota di
PALMIERI e NIGRO, la quale ricorda i principali interventi normativi a difesa del consumatore.
Infine, per un commento della Costituzione europea, cfr. PASSAGLIA P., Il trattato che adotta
una costituzione per l’Europa, in Foro it., 2005, 1; PACIOTTI E., La costituzione europea: luci e
ombre, Roma, 2003; LUCARELLI A. e PATRONI GRIFFI A.,Studi sulla costituzione europea:
percorsi e ipotesi, prefazione di G. Napolitano, Napoli, 2003 (Quaderni della Rassegna di diritto
pubblico europeo). Con essa si è sostanzialmente concluso quell’articolato processo, cominciato il
15 dicembre 2001 con l’approvazione della cd. “Dichiarazione di Laeken”, che istituiva la
Convenzione sul futuro dell’Europa. Il testo finale si presenta molto diverso da quello predisposto
dalla Convenzione e strutturalmente composto da 448 artt., introdotti da un preambolo, suddivisi
nelle quattro parti di cui lo stesso si compone. Per maggiori approfondimenti si rinvia a
SALAMONE L., La ratifica del Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa.
12
sembra tutelare soprattutto gli interessi delle imprese35, riservando solo una
pavida tutela indiretta al consumatore, già nella “Carta europea di protezione dei
consumatori” del 1973, l’intenzione di attuare una politica comunitaria di
protezione ed informazione di questi soggetti trova riconoscimento in virtù della
presenza di ben cinque categorie di diritti fondamentali, che avrebbero costituito,
di lì a poco, principi irrinunciabili per l’emanazione di numerose norme
comunitarie in materia36. E’ proprio in questi anni, infatti, che comincia a
registrarsi un’intensa legislazione di carattere specifico della CEE e, con la
Risoluzione sui diritti dei consumatori approvata nel 1975 (“GUCE”, C 92/1 del
25 aprile 1975), vengono riordinate in un modello armonico tutte le iniziative a
tutela del consumatore. Con il successivo Atto Unico Europeo del 1987, che ha
modificato e integrato il Trattato di Roma, è stato introdotto il nuovo art. 100 A, a
norma del quale la Commissione europea, nel riavvicinamento delle disposizioni
legislative degli Stati membri, è tenuta a proporre misure di tutela del
consumatore basandosi su “un livello di protezione elevato”37.
Una posizione ancora più di rilievo ai consumatori è riconosciuta nel 1992 con il
Trattato di Maastrich, a cui è dovuta la trasformazione della Comunità Europea in
Unione Europea, che dedica alla protezione di questi soggetti economici un
apposito titolo, l’undicesimo, e con il quale l’Unione ha inaugurato ufficialmente
la nuova politica di intervento, attribuendosi specifiche competenze in materia38.
La politica di consumer protection è stata “costituzionalizzata” a livello europeo
ed è diventato uno degli obiettivi generali della comunità, come si evince dall’art.
3 (lett. s.)39. Degni di nota, in questi anni, sono anche i cd. piani triennali che la
Commissione CEE inizia a elaborare con lo scopo principale di incidere in
maniera rilevante sulle politiche degli Stati membri nei settori riguardanti la tutela
del consumatore, al fine di raggiungere una effettiva armonizzazione delle varie
35
Così CAPOBIANCO E., Prime riflessioni sulla tutela del consumatore nella Costituzione
europea, in Contratto e costituzione in Europa, a cura di G. VETTORI, Padova, 2005, 183 ss.
36
PERLINGIERI P.,op. cit., 11 ss.
37
VACCA’ C., op. cit., 245.
38
CURTI GIALDINO C., Il Trattato di Maastricht sull'Unione europea: genesi, struttura,
contenuto, processo di ratifica, Roma, 1993 (Studi e documenti della Rivista di diritto europeo).
39
TRIPODI E. M., Diritto dei consumatori e Codice del Consumo, postille al d.lgs. n. 206 /2005,
in Disciplina comm., 2005, 781.
13
legislazioni40. Da questi piani sono poi seguite svariate direttive che hanno
causato notevoli stravolgimenti nei sistemi giuridici degli Stati membri, primo fra
tutti il nostro Paese dove il Parlamento è stato costretto a riconoscere l’esistenza
del fenomeno “consumerista” mediante il recepimento di esse41.
In questa fase un ruolo fondamentale è stato svolto anche dalla Corte di Giustizia
che ha inaugurato quell’indirizzo interpretativo in base al quale le direttive
dettagliate, che istituiscono dei diritti ai singoli soggetti, sono immediatamente
operanti a livello verticale, ossia nei rapporti tra singolo e Stato42, invece a livello
orizzontale, ossia nei rapporti tra i privati, è riconosciuto al cittadino il diritto di
agire in giudizio, nei confronti dello Stato inadempiente, per ottenere il
risarcimento dei danni43.
Ma la vera svolta si ha nel 1997 con il Trattato di Amsterdam, il quale nel primo
comma dell’art. 153, oltre a confermare l’elevato livello di protezione quale
obiettivo esplicito dell’U.E., sottolinea l’importanza di un comportamento
propulsivo della Comunità, che rendesse effettiva la tutela dei diritti e degli
interessi dei consumatori.
Di maggior spessore è la clausola “orizzontale”, contenuta nel secondo comma del
suddetto articolo, che obbliga le istituzioni Europee a considerare la tutela dei
consumatori nella definizione e attuazione di tutte le politiche comunitarie44,
40
Per un analisi più approfondita dei piani triennali si rinvia a ALPA G, Il diritto dei consumatori,
op. cit., 42 ss.
41
Fra le varie si ricordano: Disciplina dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali (d.lgs.
15/1/1992 n.52, attuativo della direttiva 85/577/CEE) dei contratti conclusi dagli investitori
(d.lgs.24/2/1998 n.58 in recepimento della direttiva 90/314/CEE) dei contratti a distanza
(d.lgs.22/5/99 n.185, attuazione della direttiva 97/7/CEE).
42
Così la nota sentenza Marshall (Corte di Giustizia, 26 febbraio 1986 n. C-152/84, in Raccolta
1986, 723) e Faccini Dori (Corte di Giustizia 14 luglio 1994, n. C- 91/92, in Foro it., 1995, IV, 38,
con nota di DANIELE). Una svolta in materia, tuttavia, sembra giungere da una recente sentenza
della Corte di Giustizia, Grande sezione, 5 ottobre 2004, cause riunite da C- 397 a C- 403/01 con
nota di CONTI R., in Corriere giur., 2005, 185 ss. che, superando la communis opinio per cui le
direttive self-executing possono trovare spazio solo nei rapporti tra Stato e cittadino, ne statuisce
l’efficacia diretta anche nei rapporti tra i cittadini.
43
Cfr. Corte di Giustizia, 19 novembre 1991 C-6/90, in Raccolta, 1991, I, 5357, la quale afferma
per la prima volta che “il privato cittadino che abbia subito danni a causa del mancato recepimento
di una direttiva Cee ha diritto al risarcimento da parte dello Stato membro della comunità
europea”.
44
ROSSI CARLEO L., La codificazione di settore: il codice del consumo, in Rass. dir. civ., 2005,
887.