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CAPITOLO II
L’INGREDIENTE PRIMARIO: il Regolamento (UE) n.
775/2018
2.1. La definizione di ingrediente primario
L’articolo 26 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, al paragrafo 3,
come già accennato, prevede tra i casi di indicazione obbligatoria
dell’origine dell’alimento, l’informazione in etichetta del Paese di origine o
luogo di provenienza dell’ingrediente primario, quando questo è diverso dal
Paese di origine o luogo di provenienza dichiarato per l’alimento.
L’attuazione di tale disposizione viene affidata ad atti esecutivi della
Commissione, il cui termine era stato fissato entro il 31 dicembre 2013,
termine che non è stato rispettato. Dopo la risoluzione del Parlamento
europeo del maggio 2016
66
, quest’ultimo ha richiamato la Commissione ad
adempiere alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011, in
particolare: “adottare, entro il 13 dicembre 2013, gli atti di esecuzioni
necessari alla corretta applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 1169/2011 affinché le autorità nazionali possano
comminare le corrispondenti sanzioni
67
.” Successivamente alla
sollecitazione del Parlamento europeo, la Commissione ha provveduto a
presentare il 4 gennaio 2018 una proposta di regolamento
68
e il 28 maggio
2018 è stato adottato il Regolamento (UE) n. 775/2018 della Commissione,
in relazione all’indicazione dell’origine o provenienza dell’ingrediente
66
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine
o del luogo di provenienza di taluni alimenti (2016/2583(RSP).
67
Punto 32 della citata Risoluzione del Parlamento Europeo del 12 maggio 2016.
68
Brussels, SAntE/11425/2016
41
primario
69
, e operativo dal 1° aprile 2020
70
. La Commissione, in una
Comunicazione emanata nel 2020, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione
all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26, par. 3, del Regolamento
(UE) n. 1169/2011
71
.
All’articolo 2, par. 2, lettera q) del Regolamento (UE) n. 1169/2011,
viene indicato cosa si intende per ingrediente primario, ossia: “l’ingrediente
o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale
alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale
alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è
richiesta un’indicazione quantitativa.” Il concetto di ingrediente primario
ruota attorno a due alternative definizioni, la prima, in termini di quantità,
ossia, che rappresenta più del 50% dell’alimento, ad esempio, la farina
all’interno di un biscotto. La seconda, in termini di qualità, e vale a dire che
il consumatore associa abitualmente alla denominazione dell’alimento
quell’ingrediente, quindi, per il consumatore è un ingrediente caratterizzante
o qualificante dell’alimento, ad esempio, possono essere le uova all’interno
della pasta fresca.
Queste eccezioni portano a diverse incertezze, poiché sono alternative,
ma in realtà possono interferire tra di loro, perché l’ingrediente
quantitativamente più significativo non è detto che sia quello qualificante per
il consumatore. Per il consumatore, magari, potrebbe essere caratterizzante
un ingrediente, che, in realtà, è presente in una percentuale minima; oppure
potrebbero esserci più ingredienti primari. È complicato, quindi, stabilire
qual è l’ingrediente primario, quello più presente quantitativamente o quello
69
Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018, recante modalità di
applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (uE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le
norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un
alimento.
70
ALBISINNI F., “L’origine dei prodotti alimentari e la Corte di giustizia: un’irrisolta incertezza”, in
Rivista di diritto alimentare, 2020, fasc. 3, pp. 56-57.
71
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 (2020/C 32/01) del 31.01.2020
42
più caratterizzante, perché potrebbero esserci dei casi in cui entrambi i criteri
potrebbero operare, però l’uno esclude l’altro
72
. Sono gli operatori del settore
alimentare responsabili di fornire questa informazione laddove sia
necessario.
Nel par. 3 della già citata Comunicazione della Commissione vengono
effettuati alcuni chiarimenti riguardo l’identificazione dell’ingrediente
primario. Al par. 3.1. si chiarisce che gli operatori del settore alimentare, nel
fornire l’informazione riguardo all’ingrediente o agli ingredienti primari di
un alimento, dovrebbero considerare vari elementi, vale a dire, oltre alla
composizione quantitativa dell’alimento, anche la sua natura e le sue
caratteristiche specifiche e la presentazione complessiva dell’etichetta.
Devono tenere presente anche percezione e aspettative dei consumatori
riguardo alle informazioni fornite sull’alimento e probabilità di influenzare
le scelte di acquisto, al fine di evitare di indurre in errore i consumatori.
Nel sottoparagrafo successivo
73
viene chiarito che è possibile che un
alimento contenga più ingredienti primari poiché, nella definizione di cui
all’art. 2, par. 2, lettera q), del Regolamento (UE) n. 1169/2011, si fa
riferimento all’espressione “un ingrediente o più ingredienti”; di
conseguenza, è possibile la presenza di più ingredienti primari in un
alimento. Viene, inoltre, specificato che qualora l’osa indentifichi più
ingredienti primari, è necessario indicare il Paese di origine o il luogo di
provenienza di tutti questi ingredienti primari.
Inoltre, vengono date risposte anche ad altre domande inerenti
all’ingrediente primario, ossia non è detto che un alimento debba
necessariamente avere un ingrediente primario. Ed è anche possibile che un
ingrediente composto sia anche un ingrediente primario, in questo caso, è
72
COSTATO L., BORGHI P., RIZZIOLI S., PAGANIZZA V., SALVI L., Compendio di diritto alimentare,
cit., pp. 217-218.
73
Par. 3.2. della Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 (2020/C 32/01) del 31.01.2020
43
necessario che l’osa fornisca un elevato livello di informazioni, tenuto conto
della natura dell’alimento e delle aspettative del consumatore; ad esempio,
in caso di ingredienti primari composti a base di carni, l’indicazione fornita
sarà riferita alla provenienza della materia prima della carne anziché
dell’origine, intesa come luogo di ultima trasformazione di tali prodotti
74
.
Un’altra precisazione è che non sono ammesse deroghe all’obbligo di
indicare il Paese di origine o luogo di provenienza anche per quegli
ingredienti primari che sono, notoriamente, reperibili solo al di fuori del
territorio UE.
2.2. Casi di eccezione alla dichiarazione del Paese d'origine o del luogo
di provenienza dell'ingrediente primario
Il Regolamento (UE) n. 775/2018 prevede diverse ipotesi di eccezione
all’indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza dell’ingrediente
primario, quindi, non è sempre obbligatorio fornire questa informazione e
sono previste delle deroghe a favore dei riferimenti geografici contenuti
nell’informazione commerciale, di seguito menzionati.
Nel considerando n. 6; e nell’art. 1, par. 2 del regolamento, si trova il
primo caso di eccezionalità, ossia, le “indicazioni del paese d’origine o del
luogo di provenienza di un alimento che fanno parte delle denominazioni di
prodotto protette in quanto indicazioni geografiche” e vengono elencati una
serie di regolamenti relativi a:
- i liquori e le bevande spiritose
75
;
74
DONGO D., Origine ingrediente primario, Reg. Ue 2018/775, Linee guida della Commissione europea,
in Rivista nazionale di Apicoltura, 2020, p. 27.
75
REGOLAMENTO (UE) 2019/787 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile
2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande
spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri
prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso
dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE)
n. 110/2008
44
- i prodotti DOP, IGP e STG
76
, poiché le regole dei disciplinari
esauriscono ogni obbligo;
- i prodotti di organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli
77
;
- i vini aromatizzati
78
;
- i prodotti biologici
79
, indicazione aggiunta dalla
Comunicazione della Commissione del 2020
80
.
Sono comprese, sempre nel considerando n. 6, le indicazioni geografiche che
sono protette da accordi internazionali, come i trattati CETA e JEFTA, UE-
Singapore, UE-Mercosour.
Al considerando n. 7, e all’art. 1, par. 2 del regolamento, è possibile
trovare un’altra deroga, ossia le indicazioni del paese d’origine o del luogo
di provenienza di un alimento, anche nel caso in cui contengano suggestioni
o evocazioni, all’interno dei marchi d’impresa registrati. I marchi che non
sono registrati, invece, sono esclusi dalla deroga.
Un’importante deroga è riferita a “denominazioni usuali e generiche
contenenti termini geografici che indicano letteralmente l’origine, ma la cui
interpretazione comune non è un’indicazione dell’origine o del luogo di
provenienza dell’alimento
81
”. Spesso si trovano riferimenti geografici nella
denominazione dell’alimento che però comunemente non viene interpretato
come indicazioni di origine, ad esempio, salsa Worchester o pesto alla
76
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
77
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE)
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671)
78
Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni
geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del
Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).
79
REGOLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30
maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
80
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE sull’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 (2020/C 32/01)
81
Considerando n. 8 e art. 1 par. 1 del Reg. n. 775/2018
45
genovese, sono espressioni per indicare un tipo di alimento prodotto in un
certo modo e con certe caratteristiche, ma è comunemente risaputo dai
consumatori che non si tratta di un’indicazione geografica.
Al considerando n. 9 è presente un’ulteriore deroga, ossia i marchi di
identificazione che accompagnano un alimento, conformemente al
regolamento che stabilisce norme in materia di igiene per gli alimenti che
hanno origine animale
82
, non dovrebbero essere considerati un’indicazione
del Paese di origine o luogo di provenienza.
Altri casi particolari riguardano l’indicazione obbligatoria in etichetta
del nome o ragione sociale e l’indirizzo dell’osa responsabile delle
informazioni al consumatore e la sede dello stabilimento. Per quanto
riguarda il primo caso, non qualificandosi come indicazione geografica non
è sottoposta all’applicazione del Regolamento (UE) n. 775/2018; tuttavia, la
Commissione chiarisce che l’evidenza di richiami geografici in forma visiva
o di testo, pure se associata al nome o indirizzo, possa venire considerata
ingannevole. Sul secondo caso menzionato, la sede dello stabilimento di
produzione o di confezionamento, è una questione ancora aperta, ma, si
qualificherebbe come informazione volontaria ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1169/2011 e di conseguenza scatterebbe l’obbligo di indicare
l’origine dell’ingrediente primario
83
.
82
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce
norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55)
83
DONGO D., Origine ingrediente primario, Reg. Ue 2018/775, Linee guida della Commissione europea,
cit., p. 25-27; DONGO D., Origine ingrediente primario sui prodotti IGP, in
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