5
economico del nostro paese, delle Piccole e Medie Imprese, e
soprattutto la presenza sul territorio di organizzazioni criminose
delle quali occorre dar conto in un’analisi, che tende ad essere
approfondita, del settore degli appalti pubblici: con tali realtà più
volte il legislatore italiano ha dovuto confrontarsi nel disciplinare
un settore così centrale nell’economia di un paese.
Questi fenomeni hanno spesso costituito un ostacolo ad una
legislazione moderna ed efficace che faccia propri gli obiettivi
strategici del mercato unico, particolarmente la libera circolazione
delle merci, persone e servizi.
In questo lavoro, partendo da un excursus sulle direttive di
settore emanate in ambito comunitario, passando attraverso un
esame approfondito della c.d. “direttiva unificata”, si arriva
all’esame del “caso italiano”, del quale si tenta un’analisi di
peculiarità e problematiche.
Il primo capitolo è stato dedicato all’analisi di quei principi
della disciplina comunitaria che possono porsi a fondamento
dell’intera materia degli appalti pubblici, ossia la libertà di
stabilimento, la libera prestazione dei servizi ed infine la tutela della
concorrenza, con i suoi fondamentali corollari della par condicio fra
i concorrenti e della trasparenza delle procedure di aggiudicazione.
6
L’analisi delle singole direttive è inserita nel II capitolo, sulla
base della suddivisione in settori (forniture, lavori pubblici, servizi
e settori esclusi) seguendo fondamentalmente un criterio
cronologico, partendo cioè dalla prima direttiva, la 66/683 nel
settore delle forniture, fino ad arrivare alla 78/01 riguardante i
formulari per la pubblicazione degli avvisi di gare pubbliche.
Sono state evidenziate le novità apportate ai singoli settori
dalle varie direttive evidenziando i criteri evolutivi della disciplina
stessa.
Alla direttiva unificata è dedicato l’intero capitolo III, nel
quale si è compiuta l’analisi degli istituti ritenuti più innovativi,
quali il dialogo competitivo, l’accordo quadro (già esistente prima
della direttiva 2004/18, ma profondamente innovato da questa), i
sistemi dinamici di acquisizione, le centrali di committenza ed il
sistema delle aste elettroniche.
Nel IV ed ultimo capitolo si è cercato di fare un’analisi
interpretativa di quelle che sono le peculiarità del sistema degli
appalti italiano, con un occhio alle novità, quale la fondamentale
riforma del Titolo V della Costituzione, che è necessario tener
presente nella prospettiva dei possibili futuri sviluppi del settore.
7
Obiettivo di questa tesi è evidenziare come sia ormai giunto
per l’Italia un punto di necessaria svolta, per rimanere o meno al
passo con l’ordinamento comunitario in materia in armonia con gli
Stati facenti parte dell’Unione Europea, per la definitiva adozione
di una legislazione di settore che tenga conto in primo luogo del suo
impatto economico, ma anche dei risvolti sociali ed ambientali che
ad essa si accompagnano.
8
CAPITOLO I
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA CHE
POSSONO RILEVARE IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI: LA LIBERTÀ DI
STABILIMENTO E DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI, LA PAR CONDICIO DI
CONCORRENZA FRA GLI STATI MEMBRI E LA TRASPARENZA DELLE
PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE.
1. I PRINCIPI FONDAMENTALI
La nozione di appalto è fornita, nell’ordinamento interno,
dall’art. 1655 del codice civile, ai sensi del quale l’appalto è “il
contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di
un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”.
1
Esso
rientra nella categoria dei cosiddetti “contratti d’impresa”, ossia
quei contratti stipulati nell’esercizio dell’attività economica o ad
essa strumentale. L’appaltatore, pertanto, è per lo più “un
imprenditore commerciale, individuale o collettivo, la cui attività si
sostanzia nella predisposizione e nell’organizzazione dei mezzi
1
RESCIGNO, Appalto (diritto civile) “voce” per una Enciclopedia, in Rivista
trimestrale degli appalti, 1986.
9
materiali e delle prestazioni lavorative necessarie per il compimento
dell’opera e del servizio commessogli”.
2
Anche la Pubblica Amministrazione, nella veste di
committente, è solita avvalersi dello strumento giuridico
dell’appalto, per l’espletamento delle attività cui è preposta e cui è
funzionalizzata la propria opera.
In tali circostanze, si parlerà di appalto pubblico, inteso come
mezzo utilizzato dall’amministrazione con lo scopo precipuo di
realizzare opere pubbliche o procacciarsi beni o servizi, dotandosi così
dei mezzi necessari al fine di esercitare funzioni di amministrazione
attiva, finalizzate al perseguimento dell’interesse pubblico.
L’appalto pubblico si concretizza così in funzione degli svariati
interessi coinvolti, ed è genericamente contraddistinto da quattro fasi
che lo caratterizzano: deliberazione a contrarre, conclusione (o
aggiudicazione), approvazione ed esecuzione del contratto stesso.
3
In un siffatto procedimento, è fondamentale la “determinazione
della p.a. a contrarre, e l’individuazione del contraente che offra
2
MAZZAMUTO, I contratti di produzione di beni e servizi, in Istituzioni di
diritto privato, Torino, a cura di BESSONE, 1998.
3
PRATAVIERA, Nozione di appalto pubblico nella legislazione dell'Unione
Europea, tesi svolta presso la Scuola di specializzazione in studi
sull'amministrazione pubblica, Università di Bologna relatore prof. Franco
Mastragostino.
10
migliori garanzie di affidabilità ed efficienza, a salvaguardia dei
fondamentali principi d’imparzialità e buon funzionamento
dell’amministrazione”.
4
Per quanto riguarda in particolare gli appalti di lavori pubblici
questi sono definiti “contratti a titolo oneroso conclusi tra un
imprenditore, persona fisica o giuridica, ed un’amministrazione
aggiudicatrice libera di decidere circa le modalità di
finanziamento”,
5
ed hanno per oggetto “l’esecuzione, in ipotesi
anche congiunta alla progettazione, di lavori […] o di un’opera
ovvero la sola esecuzione con qualsiasi mezzo di un’opera che
risponda alle esigenze espresse in sede di trattativa
dall’Amministrazione interessata. Ne consegue allora, che l’appalto
pubblico è assimilabile ad un contratto”.
6
Nell’ordinamento comunitario l’appalto pubblico in generale è
inteso come “un contratto concluso in forma scritta, tra un
imprenditore o fornitore o prestatore di servizi ed un ente
4
MAZZAMUTO, op. cit. pag. 843. Da sottolineare che i suddetti principi sono
di rilievo costituzionale; nell’art. 97 della Costituzione si legge infatti che “i
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.
5
LAURIA, I pubblici appalti, disciplina comunitaria e giurisprudenza
italiana, Milano, 1988; GUIZZI, manuale di diritto e politica dell’unione
Europea, Napoli, 2003.
6
PRATAVIERA, op. cit.
11
aggiudicatore, avente ad oggetto un’opera pubblica, una pubblica
fornitura o un servizio”; la nozione comunitaria di appalto
presuppone dunque il coinvolgimento di un imprenditore e di
un’amministrazione aggiudicatrice, personalità giuridiche autonome
e fra loro formalmente distinte: non si parlerà di appalto in senso
comunitario dunque, bensì di appalto “in house”,
7
ove “non sia
ravvisabile, sotto il profilo organizzativo formale, un’apprezzabile
separazione tra l’ente committente e il soggetto esecutore”.
8
La nozione di amministrazione aggiudicatrice
9
ha subito con
gli anni una evoluzione profonda, sì da pervenire, rispetto alle
prime formulazioni, ad un concetto molto esteso, anche sulla spinta
della definizione, introdotta dal legislatore comunitario con la
Direttiva 89/440, di “organismo di diritto pubblico”.
In proposito significativa in tal senso la pronuncia della Corte
di Giustizia, in data 20 settembre 1998,
10
con la quale è stata data
alla nozione di “amministrazione aggiudicatrice” una
interpretazione funzionale: la Corte ha precisato infatti in tal caso
7
Per la trattazione specifica si rinvia al capitolo III
8
SALVATORE, Diritto comunitario degli appalti pubblici, Milano, 2003.
9
Sul punto si richiama SANTORO, Glossario italocomunitario dei soggetti
aggiudicatori degli appalti pubblici in Riv. It. Dir. Pubbl. com., 1999 e CHITI
L’organismo di diritto pubblico e la nozione comunitaria di pubblica
amministrazione, Bologna, 2000.
10
Causa C 31/87, Gebroeders Beentjes BV c/ Stato dei Paesi Bassi in Raccolta,
1988, pag. 04635.
12
che “la finalità della direttiva, consistente nella effettiva attuazione
della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in
materia di appalti di lavori pubblici, sarebbe infatti compromessa se
l'applicazione del regime della direttiva dovesse essere esclusa per
il solo fatto che un appalto di lavori pubblici è stato aggiudicato da
un ente che, pur essendo stato creato per svolgere funzioni
attribuitegli dalla legge, non rientra formalmente
nell'amministrazione statale.
Di conseguenza, si deve ritenere che un organismo le cui
funzioni e la cui composizione sono, come nella fattispecie,
contemplate dalla legge e che dipende dalla pubblica
amministrazione per quanto riguarda la nomina dei suoi membri, la
garanzia degli obblighi derivanti dai suoi atti e il finanziamento
degli appalti ch’esso ha il compito di aggiudicare, rientri nella
nozione di Stato ai sensi della summenzionata disposizione, anche
se formalmente non fa parte dello Stato.”
11
Con tale sentenza dunque, in relazione alla nozione di
amministrazione aggiudicatrice, vengono riprese le tre
caratteristiche del concetto di “organismo di diritto pubblico”, come
sempre sono state delineate dalla giurisprudenza comunitaria e cioè:
11
Punti 11 e 12 della motivazione
13
la personalità giuridica, il perseguimento di interessi di carattere non
industriale e commerciale e la prevalenza di finanziamento pubblico.
Importanti appaiono in proposito anche due sentenze del 17
dicembre 1998
12
ove la Corte di Giustizia ha definito amministrazione
aggiudicatrice un’entità come il Coillte Teoranta (Ufficio delle Foreste
– Irlanda) in quanto autorità pubblica i cui appalti di forniture sono
soggetti al controllo, seppure indiretto, dello Stato.
Infatti la Corte di Giustizia in tal caso ha stabilito che “Una
tale entità, che è dotata di personalità giuridica e non aggiudica
appalti pubblici per conto dello Stato o di un ente locale, non può
essere considerata come lo Stato o un ente pubblico territoriale, ma
costituisce un ente equivalente a persone giuridiche di diritto
pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, lett. b), e
dell'allegato I, punto VI (Irlanda), della direttiva 77/62, in quanto lo
Stato può esercitare un controllo sull'aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture quanto meno indirettamente”.
Dopo questo breve cenno alla nozione d’amministrazione
aggiudicatrice, aspetto soggettivo dell’appalto pubblico, un cenno
anche all’aspetto oggettivo, la stessa definizione cioè di “appalto
12
Cause C 306/97 in Raccolta, 1998, pag. 1-08761, e C 353/96, in Raccolta,
1998, pag. 1-08565.
14
pubblico” che ha finito per comprendere qualsiasi contratto di
rilevanza pubblica, che risulti caratterizzato sia per i soggetti
protagonisti che per l’oggetto in questione; quanto a quest’ultimo
aspetto deve evidenziarsi che la normativa comunitaria ha distinto
gli appalti pubblici a seconda della prestazione richiesta dal
committente, e quindi gli stessi restano ripartiti fra appalti di lavori,
appalti di forniture ed appalti di servizi; determinati settori, in
quanto non rientranti in questa disciplina, sono stati definiti invece
come “settori esclusi”.
13
In particolare può essere qui precisato che, come definito nelle
direttive 93/37
14
e 93/38,
15
l’appalto di lavori, certamente quello più
conosciuto e usato, è un contratto a titolo oneroso concluso per
iscritto tra un’amministrazione aggiudicatrice ed un imprenditore,
avente ad oggetto la realizzazione o congiuntamente la
progettazione e l’esecuzione di lavori relativi ad una delle attività
elencate nell’allegato II della direttiva 93/37 o di un’opera che
soddisfi un interesse pubblico prevalente. Secondo il dettato della
direttiva 93/38 inoltre, gli appalti di lavori possono anche
comprendere la realizzazione di lavori di edilizia o di genio civile
13
Di questi settori si darà conto più dettagliatamente nel capitolo seguente.
14
In GUCE n. L 199 del 9 agosto 1993.
15
In GUCE n. L 199 del 9 agosto 1993.
15
(di cui all’allegato XI della suddetta direttiva), nonché forniture e
servizi necessari all’esecuzione.
L’appalto di forniture invece, la cui definizione è
contenuta nella direttiva 93/36,
16
e successivamente ribadita
nella direttiva 93/38, si concretizza nella fattispecie di un
contratto, anch’esso a titolo oneroso, per la consegna,
17
anche a
carattere periodico o continuativo, di prodotti, nonché per le
operazioni di posa e d’installazione, servizi necessari a rendere
utilizzabili i prodotti.
L’appalto di servizi infine, consiste in un facere, nella
prestazione cioè di un’attività, avente oggetto comunque diverso da
quello rientrante negli appalti di lavori e forniture. Il concetto
comunitario di servizio è quindi riferito ad una vasta serie di
attività,
18
tra loro assai eterogenee, a differenza di quello che accade
nelle altre due tipologie di appalto; le disposizioni comunitarie cioè,
senza fornire la definizione di “servizio”, si limitano ad individuare
16
In GUCE n. L 199 del 9 agosto 1993.
17
“Acquisto, leasing, locazione, acquisto a riscatto con o senza opzione per
l’acquisto di prodotti”, come disciplinato nella direttiva 93/36.
18
Secondo il disposto dell’articolo 50 comma 1 del Trattato CE, “sono
considerate come servizi, le prestazioni fornite normalmente dietro
retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera
circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. I servizi comprendono in
particolare: attività di carattere industriale; attività di carattere commerciale;
attività artigiane; attività delle libere professioni.”
16
una categoria residuale cui ricorrere ogni qualvolta ci si trovi
innanzi a contratti d’appalto non esplicitamente elencati nell’art. 1
della Direttiva specifica dei servizi 92/50.
19
Circa la nozione di appalto di lavoro pubblico o pubblica
fornitura corre l’obbligo di precisare che la giurisprudenza
comunitaria ha appuntato l’attenzione soprattutto sull’ambito
19
In GUCE n. L 209 del 24 luglio 1992. Art. 1: “Ai fini della presente direttiva
s’intendono per:
a) appalti pubblici di servizi, i contratti a titolo oneroso stipulati in forma
scritta tra un prestatore di servizi ed un’amministrazione aggiudicatrice,
ad esclusione:
I) degli appalti pubblici di forniture ai sensi dell’art. 1, lettera a) della
direttiva 77/62/CEE e degli appalti di lavori pubblici ai sensi dell’art. 1,
lettera a) della direttiva 71/305/CEE;
II) degli appalti pubblici che vengono aggiudicati nei settori menzionati
agli articoli 2, 7, 8, 9 della direttiva 90/531/CEE e degli appalti che
ottemperano alle condizioni dell’art. 6, paragrafo 2 della stessa
direttiva;
III) dei contratti aventi per oggetto l’acquisizione o la locazione,
qualunque siano le relative modalità finanziarie, di terreni, edifici
esistenti o altri immobili, o riguardanti comunque diritti inerenti a tali
beni immobiliari;
tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi parallelamente, preventivamente o
successivamente al contratto di acquisizione o di affitto, qualunque ne sia la forma,
rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva;
IV) dei contratti aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione
o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei
contratti concernenti il tempo di trasmissione;
V) dei contratti aventi per oggetto servizi di telefonia, telex, radiofonia,
radioavviso e radiocomunicazioni via satellite;
VI) dei contratti aventi per oggetto servizi d’arbitrato – di conciliazione;
VII) dei contratti per servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto,
alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari,
nonché dei contratti per i servizi forniti da banche centrali;
VIII) degli appalti di lavori;
IX) dei contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui
risultati appartengono all’amministrazione aggiudicatrice, perché li usi
nell’esercizio delle sue attività, purché la prestazione del servizio sia
interamente retribuita da tale amministrazione;”
17
soggettivo della nozione piuttosto che sull’ambito oggettivo;
significativa in merito la sentenza in data 15 gennaio 1998:
20
“[…]
si deve constatare anzitutto che l'art. 1, lett. a), della direttiva
21
non
distingue tra gli appalti pubblici di lavori aggiudicati da
un’amministrazione aggiudicatrice per adempiere il suo compito di
soddisfare bisogni di interesse generale e quelli che non hanno
alcun rapporto con tale compito.
La mancanza di una distinzione del genere si spiega con la
finalità della direttiva 93/37, che mira ad escludere il rischio che gli
offerenti o candidati nazionali siano preferiti nell'attribuzione di
appalti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.
Infine, un’interpretazione dell'art. 1, lett. b), secondo comma,
primo trattino, della direttiva 93/37 secondo la quale la sua applicazione
varia in base alla parte relativa, più o meno ampia, dell'attività esercitata
per soddisfare bisogni aventi carattere non industriale o commerciale
sarebbe in contrasto col principio della certezza del diritto, il quale
esige che una norma comunitaria sia chiara e che la sua applicazione sia
prevedibile per tutti gli interessati.”
20
Punti 32, 33, 34 e 35 della sentenza in causa C 44/96, Mannesmann
Anlagenbau Austria AG e a. c/ Strohal Rotationsdruck GesmbH in Raccolta,
1998, pag. 1-00073.
21
La Direttiva in questione è la 93/37
18
Prosegue il Giudice comunitario che, ove un ente, che sia
considerato organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, lett. b),
secondo comma, della direttiva 93/37 e, pertanto, amministrazione
aggiudicatrice ai sensi del primo comma di tale disposizione, ne
consegue che “gli appalti di lavori aggiudicati da tale ente,
indipendentemente dalla loro natura, vanno considerati appalti
pubblici di lavori ai sensi dell'art. 1, lett. a), della detta direttiva.”
Ugualmente attenta all’ambito soggettivo della nozione di
appalto pubblico anche la recentissima sentenza del 13 gennaio
2005: “Secondo le definizioni di cui all’art. 1, lett. a), delle direttive
93/36 e 93/37, un appalto pubblico di forniture o di lavori
presuppone l’esistenza di un contratto a titolo oneroso concluso per
iscritto fra, da una parte, un fornitore o un imprenditore e, dall’altra,
un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi degli artt. 1, lett. b),
delle dette direttive, e avente ad oggetto l’acquisto di prodotti o
l’esecuzione di un certo tipo di lavori.
Conformemente all’art. 1, lett. a), della direttiva 93/36,
basta, in linea di principio, che il contratto sia stato stipulato, da
una parte, da un ente locale e, dall’altra, da una persona
giuridicamente distinta da quest’ultimo. Può avvenire
diversamente solo nel caso in cui, nel contempo, l’ente locale