5
Per procedere a tale verifica, si traccerà un quadro sociale e normativo
il più possibile ampio e dettagliato della famiglia, ripercorrendo le
tappe fondamentali dell’evoluzione del diritto di famiglia, con lo
scopo di verificare lo stato normativo e le aspettative sociali odierne in
merito ai conflitti familiari.
Si proseguirà con un approfondimento dell’evento critico individuale
ad oggetto del presente lavoro, ossia l’adolescenza intesa come
momento di crisi nella storia personale di genitori e di figli.
Nel prosieguo del lavoro si approfondirà la sfida rappresentata
dall’adolescenza per tutti i componenti del sistema familiare,
intendendola come una fase critica del ciclo di vita della famiglia.
Dopo queste premesse di approfondimento teorico si giungerà ad
esporre le opportunità che la mediazione offre nella prevenzione e
nella gestione della conflittualità originata, tra genitori e figli,
dall’adolescenza e si procederà all’analisi della pratica di mediazione
attraverso la discussione di un caso di mediazione tra un adolescente e
i suoi genitori.
6
2. LA FAMIGLIA DI FRONTE ALLA SFIDA DEL SUO
TEMPO: L’EVOLUZIONE DEI MODELLI NORMATIVI
2.1 Breve sguardo sulla famiglia italiana nel contesto sociale attuale
I quotidiani hanno gridato con allarme alla “morte” della famiglia, ma
nei sondaggi risulta che essa occupa i primi posti nella scala dei valori
delle nuove generazioni. Se la famiglia costituisce ancora un valore
profondamente radicato nella realtà sociale attuale, che è
contraddistinta da notevoli dosi di flessibilità e di trasformazione, può
essere interessante individuare gli elementi che caratterizzano tale
istituto rimasto per secoli uguale a se stesso.
1
La famiglia, articolazione fondamentale di ogni società, si fonda su
legami di amore, di affetto e di solidarietà e costituisce il luogo della
formazione delle nuove generazioni verso le quali ha il compito di
trasmettere cultura, valori morali e beni materiali.
Tuttavia i modelli di famiglia non costituiscono una costante nelle
diverse epoche storiche, ma evolvono e si trasformano di epoca in
epoca, subendo l’influenza del contesto sociale economico e culturale
in cui si sviluppano. Gli studi e le ricerche di antropologia culturale e
di etnologia hanno permesso di conoscere modelli di organizzazione
familiare molto diversi da quelli che caratterizzano la nostra
tradizione, dove i rapporti di parentela non sono necessariamente
coincidenti con i rapporti biologici di generazione. Nella società
1
Maculotti P., “Bresciaoggi”, Brescia, 10 aprile 1997.
7
contemporanea, con l’espressione famiglia ci si riferisce ad un gruppo
piuttosto limitato di persone: solitamente i genitori e i figli.
Si tratta della famiglia definita nucleare, perché di dimensioni ridotte,
che si contrappone alla famiglia di grandi dimensioni detta
patriarcale, la quale ha caratterizzato i secoli scorsi, fino a primi
decenni del novecento ed era composta da molte persone (familiari,
parenti, affini, persone non necessariamente legate da vincoli di
parentela e domestici).
La famiglia, assolveva ad una vasta gamma di funzioni: si occupava
del mantenimento, della cura e dell’assistenza degli anziani che
convivevano con figli e nipoti; la famiglia aveva anche funzioni
educative, infatti spesso i figli, almeno nelle famiglie appartenenti alle
categorie sociali più elevate, erano istruiti in famiglia da precettori e
assistiti da balie ed istitutrici durante la prima infanzia; la famiglia
inoltre aveva funzioni disciplinari poiché al padre era riconosciuto un
“diritto di correzione” nei confronti sia dei figli sia della moglie. La
famiglia aveva soprattutto una importante funzione economica di
produzione del lavoro e dei beni; si pensi alle grandi famiglie
coloniche, alle famiglie con grandi possedimenti terrieri o alle famiglie
di artigiani.
La famiglia tramite il matrimonio aveva la funzione di conservare,
accrescere e trasferire il patrimonio. La funzione economica del
matrimonio derivava dal fatto che esso non rappresentava solo
l’unione indissolubile di un uomo e di una donna, ma era caratterizzato
8
da importanti aspetti patrimoniali, disciplinati dal contratto di
matrimonio, mediante il quale era possibile stabilire l’entità dei beni
portati in dote dalla moglie e curare la loro amministrazione.
Da tutto ciò dipende il particolare rilievo attribuito alla famiglia nella
società dell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento: nella sua
funzione ineliminabile di cellula della società.
Oggi, mediante l’intervento dello Stato il quale, definendosi
assistenziale, si fa carico di diverse funzioni di assistenza (ospedali e
ricoveri), di educazione (scuola dell’obbligo), di attività sociali (asili
nido, consultori, luoghi e servizi di ricreazione), la famiglia ha
profondamente modificato il suo ruolo. Anche la funzione economica
della famiglia si è ridimensionata: normalmente infatti non si lavora
più nell’ambito della famiglia, ma il lavoro si svolge al di fuori di essa,
nelle fabbriche, negli uffici e comporta spostamenti, anche di rilevante
entità, verso i centri urbani.
Anche la funzione patrimoniale del matrimonio si è notevolmente
ridotta con l’evolversi dell’economia moderna. Inoltre il
mantenimento, l’educazione e la cura dei figli, sono gestiti
socialmente ed in forma comunitaria.
Si è parlato sempre più frequentemente, di crisi della famiglia, nel
senso che non è più necessario costituire famiglie come un tempo,
convivere per tutta la vita, creare una comunione di affetti duratura; si
vive attualmente la crisi della famiglia, la crisi di coppia, la crisi del
9
rapporto genitori-figli.
2
Il modello della famiglia tradizionale è stato
messo in discussione. Si sono verificati profondi cambiamenti che
hanno comportato la trasformazione del significato delle relazioni di
coppia, delle relazioni di filiazione e delle forme di coabitazione.
Ci si riferisce alle relazioni coniugali intese anche come unioni libere
o come matrimoni dopo un precedente divorzio, e alla relazione di
filiazione intesa anche come adozione o affidamento. L’analisi delle
tipologie familiari odierne, mette in evidenza la presenza di due
fenomeni contrapposti: da un lato si assiste ad una riduzione e
semplificazione dei ruoli che interagiscono nella famiglia (padre,
madre e figlio) e dall’altro si moltiplicano le combinazioni tra figure:
famiglie unipersonali, coppie di conviventi, famiglie caratterizzate
protrarsi dalla permanenza dei figli “giovani adulti”, famiglie
monogenitoriali, famiglie allargate; ricordiamo inoltre i fenomeni della
filiazione artificiale, derivanti dalla continua evoluzione delle nuove
tecniche di inseminazione e fecondazione assistita e la diffusione delle
coppie omosessuali.
2
Lo schema concettuale della presente trattazione è mutuato da: Bessone M., Alpa G.,
D’Angelo A., Ferrando G., Spallarossa M. R., La famiglia nel nuovo diritto. Principi
costituzionali, riforme legislative, orientamenti della giurisprudenza. Zanichelli, Bologna,
1997.
10
Il fenomeno della instabilità coniugale, che comporta una crescita
continua di separazioni
3
e divorzi
4
, e al quale è legato il fenomeno
della riduzione del tasso di natalità
5
, è connesso, da diversi punti di
vista, al diffondersi delle convivenze o unioni libere o unioni di fatto.
Una spiegazione del calo del tasso di nuzialità
6
può essere costituita
dalla scelta, da parte di un numero sempre crescente di coppie, di non
istituzionalizzare le loro unioni. La cessazione di un vincolo
matrimoniale e l’attesa di tre anni, stabilita per legge, può indurre i
nuovi partner ad avviare una convivenza, in attesa dello scioglimento
del precedente vincolo. Oppure può indurli ad una convivenza di
3
Il dato a livello territoriale (ISTAT 1997) relativo al tasso di separazione è il seguente:
Italia 1,0 separazioni per 1000 abitanti
Nord-Ovest 1,4 separazioni per 1000 abitanti
Nord-Est 1,2 separazioni per 1000 abitanti
Centro 1,2 separazioni per 1000 abitanti
Sud 0,6 separazioni per 1000 abitanti
Isole 0,7 separazioni per 1000 abitanti
4
Il dato a livello territoriale (ISTAT 1997) relativo al tasso di divorzialità è il seguente:
Italia 0,6 divorzi per 1000 abitanti
Nord-Ovest 0,8 divorzi per 1000 abitanti
Nord-Est 0,7 divorzi per 1000 abitanti
Centro 0,6 divorzi per 1000 abitanti
Sud 0,3 divorzi per 1000 abitanti
Isole 0,3 divorzi per 1000 abitanti
5
Il dato a livello territoriale (ISTAT 1998) relativo al tasso di natalità è il seguente:
Italia 9,3 nati vivi per 1000 abitanti
Nord-Ovest 8,5 nati vivi per 1000 abitanti
Nord-Est 8,7 nati vivi per 1000 abitanti
Centro 8,3 nati vivi per 1000 abitanti
Sud 10,8 nati vivi per 1000 abitanti
Isole 10,1 nati vivi per 1000 abitanti
6
Il dato a livello territoriale (ISTAT 1996) relativo al tasso di nuzialità è il seguente:
Italia 4,9 matrimoni per 1000 abitanti
Nord-Ovest 4,6 matrimoni per 1000 abitanti
Nord-Est 4,6 matrimoni per 1000 abitanti
Centro 4,5 matrimoni per 1000 abitanti
Sud 5,4 matrimoni per 1000 abitanti
Isole 5,2 matrimoni per 1000 abitanti
11
coppia come alternativa ad un nuovo matrimonio, motivata dal timore
dei costi di un ulteriore fallimento.
La fragilità dei vincoli coniugali ha causato, inevitabilmente, un
incremento dei nuclei monogenitoriali con minori a carico. Si tratta
appunto, di quelle famiglie nelle quali un solo genitore vive con un
figlio minorenne. Il fenomeno delle famiglie monogenitoriali
comporta notevoli conseguenze sul piano della crescita e
dell’educazione dei figli; ed anche se tale fenomeno non è
riconducibile esclusivamente all’instabilità coniugale (le famiglie
monogenitoriali possono essere originate anche da una vedovanza), la
fragilità del vincolo coniugale ha indubbiamente inciso su questa
realtà.
7
Nonostante i notevoli cambiamenti non si può negare però che ancora
oggi la famiglia abbia un ruolo insostituibile: costituisce il luogo degli
affetti e dei sentimenti, il luogo dell’amore e della comunità di intenti.
In quest’ottica il legislatore del 1975 ha dato attuazione alle norme
della Costituzione, riconoscendo i diritti della famiglia come “società
naturale”(art. 29, c.1), l’uguaglianza dei coniugi e l’unità (in senso
spirituale) della famiglia, i rapporti dei genitori con i figli, la stessa
funzione del matrimonio.
7
Trasformazioni della famiglia, in Scabini E., Psicologia sociale della famiglia, Bollati
Boringhieri, Torino, 1995.
Rossi G., La famiglia multidimensionale, Vita e Pensiero, Milano, 1990.
12
La funzione storica della famiglia ha indubbiamente subito, nel tempo,
delle modificazioni, ma non si è sicuramente esaurita.
8
2.2 L’evoluzione del diritto di famiglia
9
Al fine di elaborare uno schema dei principi che caratterizzano il diritto
di famiglia é necessario ripercorrere le tappe fondamentali
dell’evoluzione della normativa sulla famiglia.
E’ importante premettere che per comprendere appieno il valore
innovativo della riforma del diritto di famiglia degli anni settanta
(legge 19 maggio 1975, n.151) occorre risalire alla codificazione del
1942 e alla introduzione della Costituzione repubblicana. I modelli
normativi di riferimento per delineare gli aspetti giuridici fondamentali
del diritto di famiglia in Italia e per suddividere in fasi la storia della
famiglia italiana, sono costituiti dalla disciplina relativa alla famiglia,
contenuta nel libro primo del codice civile del 1942 (approvato ed
entrato in vigore già nel 1939), e dai nuovi principi fondamentali
contenuti nella Carta costituzionale.
8
Bessone M., Alpa G., D’Angelo A., Ferrando G., Spallarossa M. R., La famiglia nel
nuovo diritto. Principi costituzionali, riforme legislative, orientamenti della
giurisprudenza. Zanichelli, Bologna, 1997.
9
Lo schema concettuale della presente trattazione è mutuato da Bessone M., Alpa G.,
D’Angelo A., Ferrando G., Spallarossa M.R., La famiglia nel nuovo diritto, Zanichelli,
Bologna, 1997.
Piotti M., Cosa ne è della famiglia? Oltre il diritto verso scelte consapevoli, Provincia di
Brescia - Commissione Pari Opportunità, Brescia, 1997.
13
Il codice offre un’immagine di famiglia “autoritaria”, alla quale si
sommano i forti condizionamenti derivanti dall’ideologia fascista. La
Costituzione, invece, considera la famiglia come una “formazione
sociale” nella quale si svolge la personalità dei singoli, e proclama i
principi di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, insieme ai diritti
fondamentali dei figli.
Per cogliere il significato autentico delle disposizioni della Carta
costituzionale, le quali ricevono piena attuazione nel campo della
famiglia a distanza di circa trent’anni dalla loro emanazione, é
comunque opportuno evidenziare le caratteristiche della famiglia del
codice del 1942 (1939).
2.2.1 Dalla famiglia del Code Napoléon alla famiglia del Codice civile
italiano del 1942
La disciplina del codice civile italiano del 1942 non si differenziava di
molto da quella del previgente codice unitario italiano del 1865 e si
ricollegava al modello di famiglia del Codice Napoleone del 1804,
assunto come modello ispiratore.
Nella società francese post rivoluzionaria si consolidò un modello di
famiglia caratterizzato da una “forte struttura di comando”, un modello
di “forte famiglia nel forte Stato”.
L’orientamento del Codice Napoleone del 1804 emerge chiaramente
dalle norme relative ai rapporti familiari. Sostanzialmente la direzione
della famiglia spettava al marito, mentre la moglie aveva un ruolo
14
vicario (art. 213: “Il marito deve protezione alla moglie; la moglie
obbedienza al marito”, art.214: “la moglie é obbligata ad abitare con il
marito, o a seguirlo ovunque egli ritenga opportuno fissare la sua
residenza: il marito é obbligato a tenerla con sè e a fornirle tutto quanto
é necessario per i bisogni della vita, in proporzione alle sue sostanze e
alle sue condizioni”). Il codice attribuiva al marito una ampia gamma
di prerogative nei confronti della moglie designate con l’espressione
“puissance maritale”. Anche in campo patrimoniale si riscontrava una
posizione di inferiorità della moglie nei confronti del marito. Ci si
riferisce all’istituto della “autorisation maritale”, alla quale la moglie
si trovava soggetta senza avere la possibilità di disporre dei beni
acquistati dopo matrimonio e di quelli portati in dote (art. 217: “La
moglie, anche in regime di separazione dei beni, non potrà fare
donazioni, alienare, ipotecare, compiere acquisti a titolo gratuito od
oneroso senza la partecipazione del marito o senza il suo consenso per
iscritto”; art.1421: “Il marito amministra da solo i beni della
comunione; li può vendere, alienare, ipotecare senza il consenso della
moglie”; art. 1428: “Il marito ha l’amministrazione di tutti i beni
personali della moglie; può esercitare autonomamente tutte le azioni
immobiliari e possessorie di cui é titolare la moglie”).
Le prescrizioni di diritto sostanziale fin qui descritte, erano
accompagnate da disposizioni relative al campo processuale (art. 215:
“La moglie non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del marito
anche se eserciti pubblicamente un’attività commerciale o sia in regime
15
di separazione dei beni.”). Questa regola subiva una sola eccezione
(art.216: “L’autorizzazione del marito non é necessaria quando la
moglie sia sottoposta a giudizio in materia criminale o di polizia”).
Il modello del Codice Napoleone caratterizzato da una “forte famiglia
in un forte Stato” si rifletteva, inevitabilmente, sui rapporti con i figli.
Il codice del 1804 attribuiva al padre (e in misura molto inferiore alla
madre) una serie di poteri, di prerogative e di diritti rispetto al figlio, i
quali sono stati definiti in termini di “puissance paternelle” (art. 374:
“Il figlio non può abbandonare la casa paterna, senza il permesso del
padre, tranne che nel caso di arruolamento volontario dopo i 18 anni
compiuti”). Molto incisivi risultavano i poteri connessi al diritto di
correzione del padre sul figlio (art. 375: “Il padre che avrà gravi motivi
di lamentela intorno al comportamento del figlio, disporrà dei seguenti
mezzi di correzione; art. 376: “Se il figlio é di età inferiore ai 16 anni,
il padre potrà farlo tenere in stato di detenzione per un periodo non
superiore ad un mese; a tal fine, su sua domanda, il presidente del
tribunale dovrà emettere ordine di arresto”; art. 377: “Dopo il
compimento dei 16 anni e fino alla maggior età o all’emancipazione, il
padre potrà soltanto richiedere la detenzione del figlio per un periodo
non superiore ai sei mesi; egli si rivolgerà al presidente del tribunale
che, dopo essersi consultato con il procuratore del Re, emetterà o
rifiuterà l’ordine di arresto, e potrà, nel primo caso, abbreviare il
periodo di detenzione richiesto dal padre”).
16
In un codice caratterizzato da un modello di “famiglia forte”, ispirato
da valori di autorità, non poteva mancare un netto sfavore nei confronti
della prole illegittima. Tale sfavore veniva espresso nel divieto di
ricerca della paternità naturale (art. 340: “La ricerca della paternità é
vietata. In caso di ratto allorché l’epoca di questo coincida con quella
del concepimento, l’autore del ratto potrà, su domanda delle parti
interessate, essere dichiarato père de l’enfant”).
Il Codice Napoleone, immediato antecedente del primo codice unitario
italiano del 1865, costituisce il modello ispiratore di quest’ultimo.
Anche se viene conservata la linea “autoritaria” il codice del 1865
presenta alcune soluzioni più avanzate in senso liberale rispetto al
Codice Napoleone nell’ambito del diritto di famiglia. Si riscontra
l’attuazione dell’affermazione del “principio separatista”, prerogativa
della politica cavouriana della “libera Chiesa in libero Stato”,
l’introduzione dell’istituto del matrimonio civile (con l’esclusione
dell’istituto del divorzio). Viene inoltre mantenuta la separazione dei
coniugi, in caso di convivenza diventata impossibile, ma si assicura una
posizione di privilegio al marito (art. 150: “La separazione può essere
domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, e per
causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi. Non é ammessa
l’azione di separazione per l’adulterio del marito, se non quando egli
mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, oppure
concorrano circostanze tali che il fatto costituisca ingiuria grave alla
moglie”). Anche se al marito viene riconosciuto un ruolo di supremazia
17
rispetto alla moglie si riscontra una lieve attenuazione del rigore che
caratterizzava il modello francese della puissance maritale (art. 130: “Il
matrimonio impone ai coniugi l’obbligazione reciproca della
coabitazione, della fedeltà e dell’assistenza; art. 131: “Il marito é capo
della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il
cognome ed é obbligata ad accompagnarlo ovunque egli creda
opportuno di fissare la sua residenza”); al marito é attribuita la
direzione della famiglia (art. 132: “Il marito ha il dovere di proteggere
la moglie, di tenerla presso di sè e somministrarle tutto ciò che é
necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze. La
moglie deve contribuire al mantenimento del marito se questi non ha
mezzi sufficienti”). In sostanza emerge ancora un’immagine della
donna che é tenuta a dare obbedienza e rispetto al marito, in cambio di
protezione morale e materiale.
Per ciò che riguarda i rapporti patrimoniali tra i coniugi, si riscontra
l’istituto della “autorizzazione maritale”, alla quale è subordinata ogni
attività di acquisto ed alienazione da parte della moglie (art. 134: “La
moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca,
contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi in sicurtà, nè
transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza
l’autorizzazione del marito. Il marito può con atto pubblico dare alla
moglie l’autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei detti atti,
salvo a lui il diritto di revocarla”).