7
Introduzione
Lo scopo di questo lavoro è di evidenziare i limiti della responsabilità del
vettore terrestre nel trasporto nazionale attraverso l'analisi delle esimenti che il
nostro ordinamento pone a suo favore. La tesi sarà composta da tre capitoli
suddivisi in numerosi paragrafi e ciascuno di essi analizzerà una tematica ben
precisa. Il primo effettuerà un'indagine storico-giuridica del contratto di trasporto
dal Codice Civile del 1865 fino a quello odierno del 1942, dedicando particolare
attenzione alla figura del vettore ed all'evoluzione che lo ha riguardato nel corso
dei decenni. Ritengo necessario questo approfondimento poiché grazie ad esso, a
mio parere, si potrà analizzare in maniera più chiara l’oggetto principale della tesi,
che come ho detto, si occupa dei limiti alla responsabilità del vettore.
Successivamente, il secondo capitolo sarà dedicato nello specifico l'art. 1693 del
c.c., che contiene le ipotesi di esonero della responsabilità del vettore terrestre che
vedremo, il caso fortuito, la natura e vizi delle cose o dell'imballaggio, il fatto del
mittente o del destinatario, per finire con il furto o la rapina. Inoltre, farò dei
richiami alla legge 450/85, che sancisce il risarcimento che il vettore stradale è
tenuto ad effettuare in caso di perdita ed avaria delle cose trasportate.
Infine, questo lavoro si concluderà nel suo terzo ed ultimo capitolo, con l'analisi e
l'evoluzione che ha interessato la dottrina negli ultimi decenni circa le ipotesi di
esonero dalla responsabilità da parte del vettore terrestre. Vedremo nello
specifico, l'iter che le varie corti, fino a quella Suprema, hanno seguito in merito
al furto ed la rapina, riguardo la responsabilità ex recepto, ed infine in relazione
alla limitazione del debito.
Ho ritenuto necessario scrivere questa breve introduzione, affinché chiunque si
accinga a leggere questo mio lavoro possa già avere quanto meno un'idea generale
8
sugli argomenti che esso va a trattare e su come li abbia suddivisi. A questo punto
non rimane che cominciare la vera e propria trattazione.
9
1. Sulle tematiche del diritto dei trasporti nella disciplina italiana
Ritengo di non poter cominciare a confrontarmi con l'oggetto di questa tesi
senza aver prima effettuato un'analisi generale del contratto di trasporto. La
necessità di tale digressione nasce dal fatto che solo con una pregressa
conoscenza quanto meno a grandi linee di un argomento si acquisiscano gli
strumenti necessari per poter approfondire gli ambiti più specifici di esso, che
in questo caso riguardano le limitazioni di responsabilità che il nostro
ordinamento riserva al vettore terrestre. Inoltre è necessario fare un' ulteriore
premessa circa il contenuto di questo primo capitolo. Infatti, pur basandosi
l’analisi di esso nella sua quasi totalità su quanto indicato nel codice civile del
1942, ciò non esime per i motivi di completezza indicati sopra, dall’effettuare
una pur essenziale analisi storico – giuridica del contratto di trasporto, con i
necessari riferimenti alla codificazione precedente a quella attuale. Tutto ciò
permetterà di descrivere sommariamente l'evoluzione legislativa nel campo del
trasporto, in un periodo che abbraccia i circa ottant'anni intercorsi tra la
pubblicazione del primo codice civile dell'Italia unita del 1865 e quello
odierno, emanato nel 1942 cioè poco prima della caduta del regime fascista.
Nei prossimi capitoli invece verrà mostrato il cammino che la giurisprudenza
ha fatto su questa tematica negli ultimi decenni. In tal modo questa indagine
perseguirà anche il fine del rispetto cronologico nella trattazione. Fatte queste
debite considerazioni, a questo punto non rimane che cominciare la trattazione
degli argomenti di cui sopra.
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1.1. Breve analisi storica del diritto dei trasporti prima del codice civile
del 1942
Come si è detto poco sopra, il punto di partenza di questa trattazione deve
essere necessariamente l'ormai farraginoso Codice Civile del 1865, il quale
dedicava poco spazio alla legislazione in tema di trasporti, a differenza
dell'attuale che come si vedrà nel proseguo, ha addirittura tipizzato questa
figura contrattuale. Nel vecchio testo appare ciononostante significativo l'art.
1627
il quale parlava della figura del vetturino come il “soggetto incaricato di
trasportare per terra ed acqua persone o cose”. Ma è necessario sottolineare a
testimonianza della scarso credito di cui godeva allora il trasporto, come questa
definizione non fosse altro che solo una delle tre contenute all'interno di questo
articolo. Infatti il legislatore del 1865 considerava l'opera del vetturino come
una delle “tre principali specie di locazioni di opere e d'industria”, insieme ai
prestatori d'opera ed agli imprenditori d'appalto ed a cottimo. Pertanto a questa
figura non veniva attribuita una grande rilevanza. Tuttavia un altro rimando alla
disciplina dei trasporti lo ritroviamo anche nell'art. 1631, che riguardava la
responsabilità per perdita o avaria delle cose trasportate. Ma non c'è altro nel
codice del diciannovesimo secolo che si occupi di questa materia. Per
comprendere il perché questa figura contrattuale ricevesse una così scarsa
considerazione nel codice ottocentesco è necessario analizzare almeno un paio
di fattori, e cioè: il primo, che il testo del 1865 risentiva moltissimo
dell'influenza dei codici napoleonici vecchi di oltre sessant'anni e pertanto non
idonei a regolamentare in maniera moderna la materia dei trasporti, un campo
che già allora era in continua evoluzione e che proprio in quegli anni con la
costruzione delle prime ferrovie necessitava certamente di un aggiornamento
sostanziale
1
. Il secondo aspetto riguardava invece l'arretratezza industriale che
caratterizzava il giovane Regno d'Italia a differenza degli altri stati europei in
1
BUSTI S., Contratto di trasporto terrestre, in Trattato di Diritto Civile e Commerciale, già diretto da A. Cicu,
F. Messineo, L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Giuffrè Editore, Milano 2007, p.985.
11
cui era già avvenuta una prima vera e propria industrializzazione. Pertanto, è
probabile che non fosse nemmeno percepita nella Penisola la necessità di una
moderna legislazione in tema di trasporti. Ciò non toglie comunque che una
prima grossa sterzata su questo tema si ritrova già nel Codice di Commercio del
1882, il quale appare essere maggiormente esaustivo tanto da racchiudere la
materia in un gruppo ben definito di norme composto da 28 ben articoli. Tra di
essi appare per la prima volta il termine vettore, mutato dal Codice Civile
tedesco del 1861 che sostituisce il vetturino utilizzato invece come abbiamo
visto, nel Codice Civile del 1865. Pur essendo riservato nel Codice del 1882 al
contratto di trasporto un approccio significativamente più razionale
ciononostante appaiono ancora evidenti i limiti che esso contiene. Basti
osservare la definizione che viene riservata allo stesso vettore, ancora
decisamente generica; infatti nell'art. 388 è indicato come “colui che assume in
qualunque modo di eseguire o fare eseguire i trasporti”. Nessun richiamo
viene fatto alla controparte contrattuale, evidente invece nell'attuale
legislazione. Per completezza è doveroso citare come anche in questo caso vi
sia un articolo che riguardi la responsabilità per perdita o avaria
2
della merce
trasportata che è l'art. 400
3
; altri riferimenti in merito sono presenti anche
nell’art. 403
4
. Ecco a grandi linee come veniva percepita ed intesa da parte del
nostro ordinamento questa materia fino in pratica, al giorno precedente
l'avvento della Repubblica. Una legislazione vecchia, anche se, almeno
nell'ultimo periodo non molto più antiquata di quanto non lo fossero quelle
degli altri stati. Ma che necessitava, come l'intero campo del diritto del resto, di
uno svecchiamento notevole. E così interviene la riforma dei codici che il
regime fascista stava già perpetuando dagli anni venti. Bisognerà aspettare
infatti quasi un ventennio, quando nel 1942 dopo anni di studi e di continui
cambiamenti verrà finalmente pubblicato il nuovo codice civile, che è quello
2
ASQUINI A., Il codice di commercio commentato, Utet, Torino, 1925 pp. 402-403.
3
BUONOCORE V., I contratti di trasporto e di viaggio, in Trattato di diritto commerciale, a cura di V.
Buonocore, Giappichelli Editore, Torino, 2003, p.161.
4
RIGUZZI M., Lezioni di diritto dei trasporti, Giappichelli Editore, Torino, 2002, p. 74.
12
adottato ancora oggi. Al suo interno sono dedicati al contratto di trasporto ben
24 articoli, contenuti nel libro quarto intitolato “Sulle obbligazioni”
5
. Il netto
cambiamento rispetto al passato in questa materia si evidenzia per cominciare
già dal diverso trattamento che questa riceverà da adesso in poi. Infatti si
ritrova la figura del contratto di trasporto inquadrata definitivamente dentro uno
schema tipico, anche se ad onore di cronaca si era già molto avvicinato a questo
risultato il vecchio Codice di Commercio del 1882, che però come si è visto,
difettava ancora sotto molti aspetti. Ad ogni modo, tornando al codice attuale, è
significativo come il legislatore sia stato lungimirante nel comprendere la
sempre maggiore importanza che questa figura contrattuale aveva assunto nel
corso dei decenni. Non si può certamente dimenticare che il primo
cinquantennio del novecento era stato caratterizzato tra le altre cose
dall'avvento di nuovi mezzi di trasporto a motore, e su tutti le automobili che
pur non avendo ancora assunto in quel momento la caratteristica di mezzo di
“massa” (cosa che avverrà di lì a pochi anni), certamente salvo i periodi dei due
conflitti mondiali, avevano cominciato a diffondersi sempre in un numero
maggiore. Non a casa la costruzione della prima autostrada del pianeta avvenne
già nel 1924 proprio in Italia. Ma le novità in campo legislativo chiaramente
non si esauriscono qui, dal momento che la disciplina contrattuale del contratto
di trasporto occupa buona parte del titolo terzo, dagli articoli 1678 al 1703, che
analizzerò però dettagliatamente nel prossimo paragrafo. A questo punto
ritengo di poter concludere qui invece questa lunga, ma doverosa, parentesi
sull'evoluzione storico - giuridica del contratto di trasporto, anteriore all'attuale
disciplina che come abbiamo visto, trova le sue origini nel ventennio fascista e
di cui parlerò nei successivi paragrafi.
5
FERRI G., Manuale di diritto commerciale, Utet Giuridica, Torino, 2006, p. 803.
13
1.2 Il contratto di trasporto nel codice civile del 1942
Dopo aver visto appena sopra l’evoluzione storico - giuridica nel campo dei
trasporti fino agli albori del Codice Civile del 1942, a questo punto non rimane
che analizzare ciò che è contenuto in merito proprio all’interno del Codice. Per
dovere di completezza, tuttavia è necessario effettuare prima un breve accenno
alle fonti normative del diritto dei trasporti, in un momento storico in cui
oltretutto non si guarda più alla singola realtà nazionale ma ad una quanto
meno europea. Pertanto di seguito verranno dedicati all’argomento due
sottocapitoli, il primo per l’appunto si occuperà delle fonti normative, il
secondo verterà sul contenuto del Codice Civile in merito al contratto di
trasporto.
1.2.1 Le fonti normative nel diritto dei trasporti
Come regola vuole, anche nel diritto dei trasporti si suole suddividere le
fonti in interne ed esterne. Con le prime si indicano quelle proprie del nostro
ordinamento, con le seconde quelle di ambito comunitario. Tra quelle interne le
fonti di gran lunga più importanti sono la Costituzione e le leggi costituzionali,
ed in particolare l’art. 117 Cost. che ha subito delle radicali modifiche in
seguito alla riforma del titolo V della Costituzione avvenuto nel 2001. Infatti
prima di tale intervento legislativo, questo articolo attribuiva nei vari ambiti
competenze molto limitate alla Regioni assegnando la maggior parte di esse
allo Stato, e nel caso specifico dei trasporti queste era circoscritte solo ad alcuni
locali tassativamente indicati. Dopo il 2001 questo sistema si è praticamente
capovolto. Infatti attualmente lo Stato possiede esclusiva competenza solo su
materie espressamente indicate, mentre la maggior parte di esse sono assegnate
alle Regioni
6
. Significativamente adesso nel campo dei trasporti lo Stato non
possiede alcuna competenza esclusiva, ma solo alcune concorrenti con le
6
ANTONINI A., Corso di diritto dei trasporti, Giuffrè Editore, Milano, 2004, p. 43.
14
Regioni nell’ambito delle grandi vie di trasporto e navigazioni. Tale
ribaltamento ha sollevato numerose polemiche che non sta però a questa sede
analizzarle. Oltre all’art. 117, la nostra carta costituzionale tratta della tematica
dei trasporti anche nell’art. 16 “della libertà di circolazione all’interno ed
all’esterno del territorio dello Stato senza limitazione alcuna salvo motivi di
sanità o di sicurezza o obblighi di legge”, nonché nell’art. 41 che affronta in
maniera molto generale “la libertà di iniziativa economica”, applicabile
pertanto anche alla circolazione ed ai trasporti
7
. Dopo la Costituzione e le sue
leggi, la fonte di gran lunga più importante in tema di trasporti è sicuramente il
Codice di Navigazione, che in quest’ambito ricopre un valore paragonabile a
quello che assume il Codice Civile nel diritto comune. Scendendo nella
gerarchia delle fonti si trovano riferimenti normativi sempre meno importanti
che del resto non si discostano molto da quelli delle altre materie giuridiche.
Passando invece alle fonti esterne, cioè di matrice comunitaria, le più rilevanti
sono le convenzioni internazionali, recepite costituzionalmente e che
comportano la disapplicazione di tutte le norme interne che contrastino con
esse. Tra le altre è necessario citare almeno la Convenzione di Roma del 1980,
importante poiché regolamenta i conflitti di legge tra i singoli Stati, e quindi
anche bel campo dei trasporti; altre fonti sono i Trattati ed in generale gli atti
normativi comunitari. Il trattato di Roma, che sancì la nascita della Comunità
Economica Europea (CEE) detta le norme generali, valide per tutti i
componenti della Comunità. E’ importante dedicare ad esso un breve
approfondimento, poiché si occupa in un intero titolo, il V, proprio di
Trasporti. Di esso viene ricordato in questa sede l’art. 70 che apre proprio il
titolo quinto e che recita: “ gli Stati membri perseguono gli obiettivi del trattato
per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di
7
CASANOVA M. – BRIGNARDELLO M., Diritto dei trasporti. Infrastrutture e accesso al mercato, Giuffrè
Editore, Milano, 2004, pp. 22-23.
15
una politica comune dei trasporti”
8
. I successivi articoli, invece indicano la
necessità che si giunga ad un trattamento analogo nel campo dei trasporti tra i
vari Stati, vietando agevolazioni da parte delle singole Nazioni nei confronti dei
propri trasportatori. Fatta questa breve digressione, per concludere circa la
gerarchia delle fonti comunitarie rimangono da citare i Regolamenti, anche
questi rivolti agli Stati membri e obbligatori in ogni loro indicazione,
caratteristica che li distingue così dalle Direttive che invece vincolano circa gli
obiettivi da raggiungere ma lasciano autonomia sul come realizzarli. Sono
queste in estrema sintesi le fonti normative interne e comunitarie del diritto dei
trasporti.
1.2.2. La lettera di vettura
Un breve cenno merita anche in questa trattazione quella che viene definita
la lettera di vettura, che come si vedrà nel prossimo paragrafo viene
specificamente richiamata nell’art. 1684 dell’attuale Codice Civile. Essa trae
origine dalla ormai vetusta Convenzione sul contratto di trasporto
internazionale stradale di merce, abbreviata in CMR
9
sottoscritta a Ginevra nel
1956 e che ha subito alcune modifiche nel 1978. In questa sede verranno fatti
alcuni brevi riferimenti ad essa, dettati più dal dovere di completezza che da
altro, dal momento che questa si riferisce certamente ai trasporti terrestri, ma
effettuati su scala internazionale, e pertanto ciò non è particolarmente rilevante
per l’oggetto di questo studio. Chiarito questo punto, ecco una rapida carrellata
della CMR, che come detto: “si applica a ogni contratto per il trasporto a
titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal
domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della
merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto sono situati in
8
CASANOVA M. – BRIGNARDELLO M., Diritto dei trasporti. Infrastrutture e accesso al mercato, Giuffrè, 2004
pp. 34-35.
9
DUPOLINO P., Delle obbligazioni – Dei singoli contratti, in La giurisprudenza sul codice civile coordinata con
la dottrina, a cura di C. Ruperto, Giuffrè Editorre, Milano, 2005, p. 5064.
16
due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione.” (art.1).
Significativo appare inoltre l’ art. 5 che si occupa della lettera di vettura, “che
deve essere compilata in tre esemplari originali, firmati dal mittente e dal
vettore, le firme possono essere stampate o apposte mediante i bolli del
mittente o del vettore, qualora la legislazione del Paese nel quale la lettera di
vettura è compilata lo consenta. Il primo esemplare viene consegnato al
mittente, il secondo accompagna la merce e il terzo è trattenuto dal
vettore“(art. 5 comma 1). Il successivo comma invece prevede che “in caso di
trasporto su diversi veicoli, il mittente o il vettore hanno il diritto di esigere un
numero di lettere di vettura corrispondente al numero dei veicoli utilizzati o dei
diversi generi o partite di merci” (art. 5 comma 2). L’art. 6 invece, ne indica il
contenuto. Questi articoli a cui si è accennato fanno riferimento ai primi tre
capitoli della Convenzione. Si diceva sopra della lettera di vettura, su cui si
esprime anche lo stesso Codice Civile nell’art. 1684 secondo cui: “su richiesta
del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria
sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate nell'articolo precedente e le
condizioni convenute per il trasporto. Su richiesta del mittente, il vettore deve
rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o,
se non gli è stata rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le
stesse indicazioni….”
10
Pertanto l’art. 1684 va letto in concerto con la CMR che
ne regolamenta gli aspetti più generali. Infine, tornando alla Convenzione, ne
sono stati mostrati gli aspetti fondamentali contenuti nei primi tre capitoli. Su
quanto indicato nei successivi in questa sede ne verrà un semplice
riferimento
11
. Infatti essi regolamentano le ipotesi di responsabilità del vettore
(capitolo IV), reclami e azioni (capitolo V), trasporti da parte di vettori
successivi (VI), nullità (VII) e disposizioni finali (VIII), che appaiono poco
significativi per l’oggetto di questo studio dal momento che molte di siffatte
10
CAMPOBASSO G. F., Diritto commerciale: Contratti, Titoli di credito, Procedure concorsuali, Utet, Torino,
2001, p.55.