Il principio di libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo: l'art. 19. 5
Capitolo secondo
del pensiero, quello confessionale
della libert che una data confessione
deve pretendere per sŁ e per i propri
fedeli e, infine, quello politico della
libert che lo Stato deve lasciare ai
propri cittadini in tema di credenze
religiose.
Si suole addirittura ripetere che
la libert religiosa, giuridicamente
intesa come «la libert garantita dallo
Stato ad ogni cittadino di scegliere e
professare la propria credenza in fatto
di religione»
1
, costituisce storicamente
la prima libert dei moderni.
Espressione con la quale si intende
dire che il complesso delle libert fa-
centi parte ormai del patrimonio comune
dell’uomo contemporaneo si viene
costituendo nel divenire della storia
dalla rivendicazione progressiva della
1
P. A. D’AVACK, Trattato di diritto
ecclesiastico italiano, Milano, 1978, p. 399.
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Capitolo secondo
libert religiosa e dal suo graduale
riconoscimento.
Nonostante tale storico primato,
la libert religiosa continua oggi ad
essere oggetto di un ampio dibattito
teorico: non vi Ł dubbio, infatti, che
il discorso su di essa sia ca-
ratterizzato, oggi piø ancora che in
passato, da ambiguit di fondo, sia per
ci che attiene al concetto stesso di
tale libert , sia per ci che riguarda
i suoi contenuti concreti. Basterebbe
pensare in proposito al divario che
tuttora esiste tra la concezione laica
e quella cattolica della libert
religiosa, come pure basterebbe pensare
alla radicale antinomia individuabile
in materia fra le concezioni
sottostanti agli ordinamenti delle
forme contemporanee dello Stato (di
democrazia pluralista o marxista, tota-
litario o autoritario).
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Capitolo secondo
In particolare si pu rilevare che
nella nostra esperienza, nella
speculazione filosofica, politica, giu-
ridica contemporanea, il problema della
libert religiosa mostra di subire un
singolare processo di ripensamento e di
riformulazione teorica di concetti, di
categorie, di configurazioni
istituzionali che si ritenevano ormai
definite.
Ma quali sono queste categorie?
Possono essere riscontrate due
principali correnti di pensiero.
La prima, di cui si Ł soliti
attribuire al Ruffini la paternit ,
nasce dalla considerazione che ca-
ratteristica propria della libert
religiosa Ł l’essere un concetto o un
principio «essenzialmente e prettamente
giuridico»
2
e che pertanto sia esigenza
2
F. RUFFINI, La libert religiosa. Storia
dell’idea, introduzione di Arturo Carlo Jemolo,
1967 (ristampa della prima edizione, Torino,
1901); Id., Corso di Diritto ecclesiastico
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Capitolo secondo
connaturata allo studio di detta li-
bert quella di muovere dalla
preliminare qualificazione di essa come
concetto giuridico, dotato di una auto-
nomia e di una specificit proprie.
Impostazione che si ritiene inoltre
identifichi e definisca la natura e la
metodologia proprie dell’approccio
giuridico alla tematica della libert
religiosa. Significative sono in pro-
posito alcune righe, oramai ben note,
del Ruffini: «La libert religiosa non
prende partito nØ per la fede nØ per la
miscredenza, nØ per l’ortodossia nØ per
l’eterodossia, ma in quella lotta senza
tregua, che fra di loro si combatte da
che l’uomo esiste, essa si pone asso-
lutamente in disparte. Non diciamo al
di sopra. PoichØ il suo intento non Ł
cos alto: non Ł, come per la fede, la
italiano. La libert religiosa come diritto
pubblico subiettivo, Torino, 1924, p. 215 ss. (I
rinvii contenuti nel presente lavoro si
riferiscono alla prima edizione).
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Capitolo secondo
salvezza oltremondana; non Ł, come per
il libero pensiero, la verit
scientifica. Il suo intento Ł subor-
dinato invece a codesti due trascen-
denti fini ed Ł assai piø modesto e
tutto quanto terreno e pratico. E sta
in creare e mantenere nella societ un
ordinamento giuridico tale che ogni
individuo possa perseguire e conseguire
a sua posta quei fini supremi, senza
che gli altri uomini, separati o
raggruppati in associazioni o chiese, o
anche impersonati in quella suprema
collettivit che Ł lo Stato, gli
possano mettere in ci il piø piccolo
impedimento o arrecare per ci il piø
tenue danno. Emerge da tutto questo che
la libert religiosa non Ł, come il
libero pensiero, un concetto o un
principio filosofico, non Ł neppure,
come la libert ecclesiastica, un
concetto o un principio teologico, ma Ł
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Capitolo secondo
un concetto o un principio es-
senzialmente e prettamente giuridico»
3
.
La seconda corrente di pensiero,
riconducibile al Guerzoni, vede nella
libert religiosa attraverso l’analisi
dell’esperienza liberal-democratica so-
stanzialmente un «valore» metagiuridi-
co. Il carattere della «giuridicit »,
come qualificazione autonoma ed
individuante il cosiddetto concetto o
principio giuridico di libert
religiosa, si sostiene, non pu non
consistere che nella sua accertata
immanenza in ordinamenti positivi
4
. Deve
trattarsi, cioŁ, di un concetto
3
F. RUFFINI, op. cit., p.217. Questa asserzione
non Ł condivisa dal Tedeschi perchØ «l’aspetto
giuridico se aggiunge indubbiamente un maggior
grado di scientificit e di verificabilit , non
deve farci dimenticare che nelle concezioni
filosofiche e teologiche e in capo ad uno
svolgimento storico, la libert religiosa trova
le sue radici e che le opzioni normative sono
anche di tipo ideologico», M. TEDESCHI, Per uno
studio del diritto di libert religiosa, in vol.
Saggi giuridici, Milano, 1990, p. 137.
4
L. GUERZONI, Libert religiosa ed esperienza
liberal-democratica, nel vol. Teoria e prassi
della libert di religione, Bologna, 1975, pp.
213 ss.
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Capitolo secondo
integralmente desumibile nei suoi ele-
menti essenziali da un contesto norma-
tivo storicamente dato o da un insieme
di siffatti contesti, senza che si
debba far ricorso per la sua indivi-
duazione ad elementi o fattori estranei
al jus positum. «Non vedo -scrive il
Guerzoni- come sia possibile in-
traprendere in materia almeno di
libert religiosa un’indagine di tal
natura intorno al diritto positivo
senza disporre preventivamente d’un
qualche criterio, di per se non
desumibile da qualche ordinamento,
idoneo a circoscrivere e ad
identificare ci che nel diritto stori-
camente vigente deve essere oggetto
d’esame... Il ricorso, quanto meno in
via preliminare, ad un valore o
principio per sua natura metagiuridico
sembra presentarsi come il presupposto
ineliminabile ai fini
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Capitolo secondo
dell’identificazione, nel contesto
normativo dato, della realt positiva
da rielaborare in termini concettuali e
categoriali.»
5
Tale tesi, dunque, so-
stiene l’impossibilit di una concet-
tualizzazione formale della libert
religiosa che si esaurisca interamente
entro il quadro degli elementi de-
sumibili dall’ordinamento positivo.
2. Limiti della definizione di
libert religiosa come concetto giuri-
dico. La rappresentazione della libert
religiosa in termini di concetto
giuridico, a nostro avviso, Ł di per se
ordinata ad una finalit pratica
evidente: quella di disporre di un
sicuro ed idoneo criterio di conoscenza
ed interpretazione del diritto
positivo
6
. Se infatti si esclude che
5
L. GUERZONI, op. cit., p.232.
6
L. GUERZONI, op. cit., p.222.
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Capitolo secondo
tale concetto possa essere desunto da
presupposti o istanze estranei agli
ordinamenti positivi, ne consegue che
l’elaborazione dello stesso si fonda
sull’assunto dell’esistenza di una
realt normativa sufficientemente
uniforme ed omogenea. Uniformit ed
omogeneit tali da consentire e
legittimare l’identificazione di quel
concetto come univoco e pertanto idoneo
ad assurgere a parametro o criterio di
conoscenza e d’interpretazione di
quella stessa realt normativa in rap-
porto alla quale viene individuato.
Taluni ritengono che il concetto
giuridico di libert religiosa riassuma
in sØ queste caratteristiche e so-
stengono quindi che esso possa essere
validamente impiegato ai fini
dell’interpretazione e qualificazione
degli ordinamenti giuridici, in
relazione ai quali si assume che la
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Capitolo secondo
libert religiosa si sia storicamente
concretizzata in un assetto normativo
riconoscibile come istituzionalmente
unitario ed omogeneo.
Tale impostazione, che muove dal
postulato dell’esistenza di una plu-
ralit di ordinamenti positivi a
legislazione uniforme in tema di
libert religiosa e dalla conseguente
identificabilit di quest’ultima come
concetto giuridico, non ci convince,
giacchØ, come sostiene il Guerzoni, pu
«risultare di fatto fuorviante rispetto
alla finalit stessa che si vuole per-
seguire, cioŁ la conoscenza e
l’interpretazione dell’ordinamento
giuridico»
7
. In questo modo, infatti, si
rischia di predeterminare l’inter-
pretazione del diritto positivo, in-
canalandola entro schemi apriori-
sticamente definiti. In altri termini,
7
L. GUERZONI, op. cit., p.222.
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Capitolo secondo
assumendo che caratteristica precipua
della libert religiosa sia l’essere un
concetto giuridico (autonomo, univoco
ed universale), ne consegue che quel
concetto rappresenta uno strumento
adeguato per conoscere, interpretare e
qualificare l’ordinamento positivo. Il
che ci pare una evidente forzatura.
La riprova della validit di tale
critica si evince dagli innumerevoli
aspetti e fattori che identificano e
differenziano, a volte anche profonda-
mente, le soluzioni normative adottate
nei diversi ordinamenti in materia di
libert religiosa. Si pensi ad esempio
alla stessa collocazione nella ge-
rarchia delle fonti ed alla portata
delle statuizioni concernenti il rico-
noscimento di un diritto di libert in
materia di religione, alla disciplina
specifica per quanto attiene alla
previsione di guarentigie e di limiti
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Capitolo secondo
particolari, alla normativa adottata
nei confronti di entit collettive
nelle quali si concretizza la dimen-
sione sociale delle credenze in materia
religiosa, al regime giuridico relativo
al modo di rapportarsi dello Stato alle
confessioni religiose. Si osservi che
non si tratta di varianti tecniche o
specificazioni secondarie di un
concetto giuridico in sØ univoco ed
unitario di libert religiosa. Insomma
sembra legittimo chiedersi, come so-
stiene il Guerzoni, se tale concetto
non sia eccessivamente riduttivo, se
non finisca per trascendere piø che
descrivere ed interpretare l’esperienza
storica e normativa in esame, se,
infine, non occorra ripensarne le
premesse
8
. In tale contesto quindi la
norma in sØ rappresenta un elemento
parziale, insufficiente, talvolta anche
8
L. GUERZONI, op. cit., p.225.
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Capitolo secondo
ingannevole, di conoscenza e di valu-
tazione pur nella prospettiva di una
disamina sotto il profilo strettamente
giuridico. La libert religiosa,
dunque, «non Ł un problema solo
giuridico ma anche storico e filosofico
di tale rilevanza da non consentire che
questi piani di indagine vengano del
tutto dimenticati o esaminati a parte,
quasi che il diritto di libert fosse
un qualcosa di piø del principio di
libert o che la sua classica configu-
razione come diritto pubblico
subiettivo potesse prescindere da una
valutazione della libert religiosa
come concetto o come valore,
dimenticando che da tali matrici e su
tali presupposti il diritto era sorto»
9
.
9
M. TEDESCHI, Per uno studio della libert
religiosa, cit., p. 136.