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INTRODUZIONE
La laicità dello Stato è un tema molto discusso soprattutto a seguito
dell’intensificarsi dei flussi migratori. Il multiculturalismo impone difatti
un confronto in termini di uguaglianza e di uguale libertà tra valori, modelli
culturali, stili di vita non solo diversi, ma persino contrastanti con quelli
seguiti dalla maggioranza di un popolo.
In questi tempi densi di polemiche su problemi quali il porto del velo
islamico, l’edificazione di moschee, l’affissione del crocifisso nelle aule
scolastiche, per i quali l’aspetto politico spesso prevale su quello
eminentemente giuridico, emerge l’esigenza di ripensare globalmente le
questioni al di là degli eventi del momento.
Scopo di questo scritto è quindi quello di cercare una via che permetta di
conciliare il rispetto del diritto di libertà religiosa con la tutela dei valori
fondamentali della società occidentale.
Elementi costitutivi della laicità dello stato sono l’autonomia del potere
religioso, il rispetto delle diverse religioni presenti nel suo ambito senza
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privilegiarne nessuna (neppure quella maggioritaria qualunque essa sia), il
riconoscimento della libertà religiosa nei limiti del diritto comune.
La laicità è in sostanza una forma di democrazia culturale applicata
all’ambito religioso. Come tale, essa è una qualità essenziale dello stato
democratico. Ogni attentato alla laicità è un attentato alla democrazia.
Uno Stato laico rifugge da qualsiasi mitologia ufficiale, ideologia o
religione di Stato, è imparziale rispetto alle differenti religioni e ideologie
presenti al suo interno, e garantisce l’eguaglianza giuridica di tutti i
cittadini, senza discriminarli sulla base delle loro convinzioni e fedi. Uno
Stato laico riconosce e tutela i diritti di libertà di tutti i suoi cittadini: libertà
di pensiero, di parola, di riunione, di associazione, di culto, ecc.,
compatibilmente con le proprie leggi e ordinamenti.
Le leggi di uno Stato laico non devono essere ispirate a dogmi o altre
pretese ideologiche di alcune correnti di pensiero, ma devono essere mosse
dal fine di mantenere la giustizia, la sicurezza e la coesione sociale dei suoi
cittadini.
Un ordinamento si può qualificare come laico ma, nei fatti, mortificare tale
valore dando rilevanza pratica ad un fenomeno confessionale particolare ed
incidendo sull’esercizio della libertà religiosa individuale e collettiva; come
pure in assenza di una qualifica formale, può considerare nei fatti la laicità
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come un valore effettivo e ad esso ispirare norme e comportamenti rilevanti
per l’esercizio delle libertà connesse con il fenomeno religioso.
La nostra Costituzione, a differenza di quanto accade in altri Paesi europei,
non contiene un’esplicita definizione del principio di laicità. Esso si deduce
da un’interpretazione sistematica degli articoli della Costituzione
concernenti il fattore religioso, operata dalla dottrina e, soprattutto, dalla
giurisprudenza della Corte Costituzionale che è pervenuta al suo
riconoscimento giuridico nel 1989 con la sentenza n. 203, nella quale ha
attribuito alla laicità dello Stato il valore di “principio supremo
dell’ordinamento costituzionale italiano”, in altre parole, valore di
principio avente valenza superiore a quella di altre norme di rango
costituzionale.
Questo lavoro partirà quindi da una considerazione del principio di laicità,
in quanto “principio supremo” dell’ordinamento costituzionale. Si passerà
poi all’esame dei rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose, cm
designati dal costituente; alla questione dei simboli religiosi, dal crocifisso
al velo islamico; e in seguito all’esame della laicità non come principio
meramente astratto ma che si riversi nelle concrete scelte politiche: ad
esempio diritto di famiglia, celebrazione del matrimonio e scioglimento,
carattere eterosessuale o poligamico del matrimonio, rapporti di fatto,
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procreazione medicalmente assistita, aborto, istruzione dei figli nella scuola
pubblica, abbigliamento, pratiche escissorie sulle donne, eutanasia, l’8 per
mille ecc. Questa libertà risulta ampiamente garantita dalla convenzione
europea dei diritti dell’uomo e dalle tradizioni costituzionali comuni dei
paesi membri dell’unione.
La laicità è un libero confronto fra le idee e i valori, neutro e comune a tutti
i cittadini di ogni credo religioso o morale, che assicura la libera, civile e
pacifica convivenza di tutti i cittadini, siano essi credenti, atei, agnostici,
razionalisti, scettici o indifferenti. Costituisce una delle conquiste
irrinunciabili della civiltà umana al pari della tolleranza, dell’etica, del
rispetto dell’autonomia, della libertà, della responsabilità individuale, della
razionalità.
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CAPITOLO 1
IL PRINCIPIO SUPREMO DELLA LAICITA' DELLO STATO
SOMMARIO: 1 Il principio di laicità come principio supremo dell’ordinamento e la sua
effettiva valenza. – 2 La scelta del costituente. – 3 Accezioni e interpretazioni diverse di
laicità. Modelli a confronto. – 3.1 Il modello statunitense. – 3.2 Il modello francese. –
3.3 Il Londonistan britannico. – 3.4 La giurisprudenza della Corte Costituzionale
italiana, sentenza n. 203 del 1989 – confine tra disuguaglianza e differenza. – 4 Laicità
dell’Unione Europea. – 4.1 La nuova laicità dell’UE e la funzione del dialogo.
1 Il principio di laicità come principio supremo dell’ordinamento e la sua
effettiva valenza
I notevoli flussi migratori, che attualmente interessano, in forma
sempre più consistente, i paesi dell’Unione Europea, impongono un
confronto in termini di eguaglianza e di uguale libertà di valori, modelli
culturali, stili di vita non solo diversi, ma a volte contrastanti con quelli
seguiti dalla maggioranza di un popolo.
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All’interno del nostro ordinamento giuridico sussistono alcuni principi che
ne sono essenziali alla stessa sopravvivenza; ci riferiamo ad esempio alla
democrazia, all’uguaglianza, alla libertà, alla laicità.
La laicità è un principio supremo dell’ordinamento giuridico, non
sovvertibile e neppure modificabile nel suo contenuto essenziale per effetto
del procedimento di revisione costituzionale, a meno di un mutamento di
regime.
1
Prima della sentenza 203 del 1989 della Corte Costituzionale essa
era confinata nell’ambito della filosofia politica, ed è solo a partire da
questa sentenza che se ne dà valore di principio supremo
2
.
La laicità dello Stato è la mancanza di confessionalità e si identifica con la
negazione di una religione di Stato. La posizione dello Stato deve al
riguardo essere neutrale, nel senso che deve tener distinto il potere
temporale e statale da quello spirituale
3
. La mancanza di confessionalità
non si deve però tradurre in un’ostilità per il fenomeno religioso, che
potrebbe esser totale o parziale, e cioè riguardare alcune religioni anziché
1
N. Colaianni, La laicità tra Costituzione e globalizzazione, in Questione giustizia, 2008.
2
La Corte ha statuito, e costantemente osservato, che i principi supremi dell'ordinamento costituzionale
hanno <una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha
ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare copertura
costituzionale fornita dall'art. 7, secondo comma, della Costituzione, non si sottraggono
all'accertamento della loro conformità ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale (v. sentenze
n. 30 del 1971, n. 12 del 1972, n. 175 del 1973, n. 1 del 1977 e n. 18 del 1982), sia quando ha affermato
che la legge di esecuzione del Trattato della C.E.E. può essere assoggettata al sindacato di questa Corte
in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della
persona umana (v. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984)> (cfr. sentenza n. 1146 del 1988).
3
A. Catelani, Multiculturalismo e libertà religiosa, in Rassegna parlamentare, 2008.
12
altre, oppure tutte le religioni indifferentemente, in quanto tali. La laicità
deve avere lo scopo primario di tutelare la libertà religiosa, e non di
contrastarla. Lo Stato, proprio perché laico, deve garantire la libertà
religiosa in tutte le sue manifestazioni, e cioè nei limiti in cui il fenomeno
religioso sia lecito ai sensi di quei principi, attinenti ai diritti inviolabili
dell’uomo, che la Costituzione garantisce.
Essa è insita nel principio stesso di democrazia, cioè espressione e potere
della maggioranza ma nella tutela delle minoranze: tutela non
sopportazione del “diverso dalla maggioranza” ma accettazione della
differenza. Il riconoscimento della libertà di culto di religioni diverse dalla
cattolica, religione maggioritaria in Italia, non deve esser intesa come una
sorta di permesso paternalistico o concessione del pensiero dominante, ma
attribuzione a ciascuna religione dello stesso valore, l’una nel rispetto
dell’altra.
Laicità è separazione tra religione, morale e diritto. Ciò che distingue la
laicità, come modello di vita civile di una società, è che la separazione fra
le sfere religiosa, morale e giuridica viene elevata a principio organizzativo
primario, col riconoscimento di un’autonomia decisionale “sovrana” alla
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società civile, attraverso i suoi rappresentanti, nella determinazione e
nell’applicazione concreta delle regole del vivere comune.
4
Questo è un principio che differenzia nettamente la società occidentale
moderna rispetto, per esempio, al mondo islamico, dove vi è un
collegamento inscindibile fra la rivelazione coranica, la Charî ’a, e il
Qânûn, legge positiva.
Il principio di laicità storicamente e costituzionalmente affermatasi nel
nostro ordinamento, si caratterizza per le note di equidistanza e
imparzialità. Se “equidistanza” rimanda a un concetto di neutralità, per dir
così, passiva, di pari indifferenza, “imparzialità” può sì esser intesa nello
stesso senso ma anche come pari attenzione
5
, partecipazione attiva.
Laicità è quindi separatismo dello Stato dalla religione, ma non solo, è
anche riconoscimento pieno e rispettoso della dignità dell’altro e, quindi,
della salvaguardia della sua diversità culturale, religiosa e morale. Il
carattere separatistico è perciò legato necessariamente a quello del
riconoscimento, senza del quale la laicità rimane cieca alle differenze,
correndo il rischio di rafforzare la posizione dominante.
6
Bisogna
riconoscere il pieno valore delle differenze e garantirle, senza però
4
V. Ferrari, Alcune tesi sulla laicità, in Iustizia, 2009.
5
A. Cerri, L’eguaglianza, Laterza, Roma - Bari, 2005.
6
N. Colaianni, Eguaglianza e diversità culturali e religiose, 2006, società editrice il Mulino, Bologna.
14
assumerne alcuna in proprio, questa è la posizione assunta in materia,
anche dalla nostra Corte Costituzionale.
La laicità non può prescindere dal separatismo, ma allo stesso tempo è
essenziale non ritenerla sinonimo di separatismo perché ciò vorrebbe dire
piena indifferenza dello Stato rispetto al fenomeno religioso, come avviene
ad esempio in Francia. È invece necessario un intervento dello stato al fine
di rendere effettivamente egualitarie tutte le religioni, nel limite del
possibile e lecito, e garantire a tutti gli uomini il libero esercizio del proprio
culto e la libera manifestazione del proprio pensiero in generale, e della
propria religione nello specifico.
“ Ritengo, in maniera del tutto aperta al dibattito, alla riflessione ed anche
alla critica, che il principio di laicità vada inteso come libertà dello Stato
nella religione e come libertà della religione nello Stato sia sotto il profilo
istituzionale delle chiese sia sotto il profilo personale dei cittadini. Lo stato
e le chiese sono ordini distinti, separati e, pur tuttavia, conviventi ed
operanti nello stesso tessuto sociale che è anche, se vi sono credenti, di tipo
religioso. Trattasi dunque di una laicità che non potrà esser intesa come
libertà dello Stato dalla religione, cioè totale indifferenza dello Stato nei
confronti della religione, ma come obbligo di salvaguardare sia la libertà
religiosa (considerata in tutte le sue forme e manifestazioni) sia il diritto di
15
autodeterminazione, in tale campo, dello stato, delle chiese, della
persona.
7
”
2 La scelta del costituente
La nostra Costituzione, a differenza di quella francese e turca, ma in
linea con la maggior parte delle Costituzioni europee, non definisce
espressamente “laica” la Repubblica democratica, né fa alcun riferimento
alla laicità dell’ordinamento.
Peraltro solo a partire dagli anni settanta del novecento, con le leggi sul
divorzio e sull’aborto e con gli esiti dei relativi referendum, si ebbero chiari
segnali del cambiamento in atto nella società italiana, a favore dalla laicità.
L’esplicita abrogazione dell’art. 1 del Trattato – che ancora sanciva la
religione cattolica come religione di Stato – in sede di modifica dei Patti
Lateranensi e la stipula delle prime intese portano la Corte Costituzionale a
ricavare espressamente dal dettato costituzionale il principio supremo della
laicità dello Stato.
L’esperienza giuridica l’ha quindi, a poco a poco portato in evidenza,
attraverso un’interpretazione sistematica degli articoli della Costituzione
concernenti il fattore religioso operata dalla dottrina e, soprattutto, dalla
7
Cit. Isabella Loiodice, in Laicità ed eticità dell’azione pubblica, Libertà della persona e sfera pubblica,
2008, Cacucci Editore, Bari.