Introduzione
nazionale, ha dotato il Paese di impianti tecnologicamente avanzati e differenziati ed ha,
più di tutto, portato il Paese ad una crescente coesione, estendendo il servizio anche alle
zone più disagiate.
Nel corso degli anni ’80 e ’90, ci si è prefissati altri obiettivi, indirizzati al fine di tenere
indenne l’Italia dalle crisi petrolifere che stavano mettendo in ginocchio l’economia
internazionale. Per questa via, si è provveduto ad incentivare la generazione di energia
tramite fonti rinnovabili, liberalizzandone la produzione. Si è cercato di incrementare la
presenza di altre imprese elettriche, che seppur soggette e coordinate dall’ENEL,
avrebbero, con il loro contributo, accresciuto l’“utilità generale”.
Ma gli anni ’90 sono stati teatro anche di altri interventi, che portavano in sé il seme del
rinnovamento. Mi riferisco, in particolare, alla intervenuta privatizzazione dell’ENEL,
completamente risolta per l’aspetto formale, ma a tutt’oggi in via di definizione per quello
sostanziale.
La privatizzazione di numerosi enti pubblici, tra cui l’ENEL, si è inserita in un
particolare contesto storico, scosso da innumerevoli situazioni che si è cercato di
analizzare, ma ha comportato anche molte conseguenze, sul piano politico, istituzionale,
finanziario e ideologico, delle quali si è scelto di trattare solo gli aspetti che più ineriscono
e si riverberano nel mercato elettrico, quali la diversa posizione assunta dall’ENEL S.p.A.,
Introduzione
che da riservatario ha mutato il suo titolo di presenza a concessionario, facendo intravedere
le prime avvisaglie di una liberalizzazione; e dei “poteri speciali” attribuiti al Ministro del
Tesoro, azionista unico fino al 1999 (ed ora azionista di maggioranza) e delle loro possibili
ripercussioni sul completamento della privatizzazione sostanziale dell’ENEL.
Gli obiettivi che ci si è posti con la privatizzazione sono sempre stati ambigui, anche a
fronte di un dibattito politico che ha fatto dell’ENEL il “pomo della discordia” tra le varie
voci parlamentari e i sindacati di categoria. Da una parte, già si pensava alla
liberalizzazione, e quindi privatizzare era al tempo stesso strumento necessario e atto
dovuto. Dall’altra, si opponevano la necessità di mantenere l’universalità del servizio
elettrico e la preoccupazione sulle ricadute occupazionali che la privatizzazione avrebbe
potuto comportare, perché, si sa, il privato è più efficiente e non tollera sprechi.
Esemplare nel secondo senso, è stata l’istituzione dell’“Authority” di settore, conditio
sine qua non per la privatizzazione sostanziale.
Nel corso del dibattito, intanto, veniva approvata a livello europeo la DIR. 96/92/CE,
diretta ad istituire il mercato interno dell’energia elettrica. Un vero e proprio “vento di
tempesta”, che ha portato ad accantonare la discussione sulla privatizzazione dell’ENEL,
per recepire nei termini previsti la direttiva comunitaria.
Il giorno stesso della scadenza imposta dalla direttiva, ha visto la luce il D.Lgs. 79/99,
Introduzione
c.d. Decreto Bersani, di riordino e totale riforma del mercato elettrico, di cui cercheremo di
delineare gli interventi previsti, la nuova struttura concorrenziale del mercato
dell’elettricità, il bene che ne è oggetto e i soggetti e gli operatori chiamati ad intervenirvi;
ma guarderemo anche i rischi che si presentano e le difficoltà attuative, che l’Italia deve
risolvere, e in fretta: il settore elettrico, più di altri, deve avere un assetto ben delineato e
funzionale, e non può e non deve vivere una fase transitoria a tempo indeterminato.
CAPITOLO I
IL MERCATO ELETTRICO PRIMA E DOPO LA L. 1643/1962
Le ragioni che hanno portato all’approvazione della L. 1643/1962 di nazionalizzazione
delle imprese elettriche e alla creazione dell’ENEL sono molteplici e scaturenti da varie
esigenze.
Prima di tale legge nel mercato elettrico operavano una pluralità di imprese produttrici
e/o distributrici di energia elettrica, sia pubbliche che private. Questa situazione aveva
creato una frattura sostanzialmente economica tra le varie regioni italiane
1
: la situazione
più fiorente del Nord, creava maggiore domanda di energia e, di conseguenza, vi portava
nuovi investimenti da parte delle imprese elettriche produttrici; mentre la situazione era in
termini esattamente opposti al Centro Sud
2
. In un primo momento la situazione fu
affrontata con l’emanazione di provvedimenti tampone (v. L. 457/1951, che prevedeva
agevolazioni per l’insediamento di imprese per la produzione di energia elettrica nel
Mezzogiorno).
1
F. BENVENUTI, nel suo scritto “Evoluzione giuridica del settore elettrico”, in Rassegna Giuridica
dell’Energia Elettrica, 1995, pag. 276.
2
Da taluni autori è stata espressa la preoccupazione che una situazione analoga si possa verificare oggi come
conseguenza del libero mercato europeo: si sostiene, infatti, che le imprese del nord preferiscano importare
energia elettrica da imprese operanti al confine, così ricostituendo il divario tra imprese operanti al Nord
Italia e quelle operanti nel Sud. La problematica sarà trattata in seguito.
Capitolo Primo – IL MERCATO ELETTRICO PRIMA E DOPO LA L.1643/1962
Successivamente, ormai accertata l’inadeguatezza di tali misure e in un contesto politico
che andava ricercando un nuovo assetto economico nella programmazione e nella
organizzazione centralistica dello Stato, si pervenne all’attuazione della nazionalizzazione
delle imprese elettriche, per il tramite dell’art. 43 Cost.
3
, intorno al quale si erano creati
larghi consensi politici.
Questa norma costituzionale consente <<per fini di utilità generale>> di <<riservare
originariamente o di trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, a
Enti pubblici o a comunità di lavoratori e utenti, determinate imprese che si riferiscono a
servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio che abbiano
carattere di preminente interesse generale>>. Si ritenne, pertanto, necessario un
intervento in tal senso, che permettesse allo Stato, la “gestione” di una risorsa tanto grande
per il paese
4
.
Si giunse per questa via alla legge di nazionalizzazione n° 1643 del 1962 e alla
istituzione dell’ENEL, sulla base della necessità di riservare alla gestione pubblica la
programmazione di questo settore, per mezzo dell’art. 43, Cost. si è passati ad un nuovo
modello di mercato: un monopolio non più “di fatto” (e in un certo senso “naturale”,
giacchè le imprese elettriche tendono ad accentrarsi in posizioni dominanti soprattutto per
3
Per una più ampia trattazione dell’art. 43 Cost., cfr. “Commentario Costituzionale G. BRANCA”, sub. ART.
43.
4
V. Digesto delle Discipline Pubblicistiche, alla voce “Energia elettrica nel Diritto Amministrativo”, pag. 17-
18.
Capitolo Primo – IL MERCATO ELETTRICO PRIMA E DOPO LA L.1643/1962
la disponibilità esclusiva di limitate fonti di energia), ma un monopolio “di diritto”, tutelato
dall’ordinamento e caratterizzato dalla concentrazione in un’unica impresa (nella
fattispecie pubblica) delle varie attività relative al settore e, cioè, produzione, trasporto,
importazione ed esportazione, distribuzione e vendita.
Il mezzo “tecnico-giuridico” con cui è avvenuto il passaggio da un sistema
oligopolistico ad uno monopolistico è stato, in attuazione del disposto costituzionale
l’<<espropriazione salvo indennizzo>>. Espropriazione che è stata motivata dall’esistenza
di un interesse generale che obbliga al trasferimento coattivo di un bene (in questo caso, le
preesistenti imprese produttrici e/o distributrici di energia elettrica); tuttavia, è presente
nella stessa L. 1643 una particolarità: l’art. 1, 4° c., individua i beni da espropriare per
categoria e si comporta come “dichiarazione di pubblica utilità”, che in generale è atto
riservato all’autorità amministrativa.
Per il resto, questa espropriazione opera come le equivalenti di diritto comune, secondo
una struttura trilaterale
5
: soggetto espropriante (ENEL), titolare del potere espropriativo
(attribuito al Governo) e soggetto espropriato (imprenditori esercenti le attività elencate
nell’art. 1, 1° c., L. 1643/1962). Da notare che l’espropriazione in tal caso, comporta non
solo il trasferimento coattivo dei beni, ma la perdita del diritto ad esercitare la relativa
5
V. voce Energia Elettrica, a) nazionalizzazione, sez. 2^, pag. 900, ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO,
GIUFFRE’, VOL. XIV.
Capitolo Primo – IL MERCATO ELETTRICO PRIMA E DOPO LA L.1643/1962
attività imprenditoriale, in questo modo consolidando anche per il futuro il monopolio
legale a favore dell’ENEL.
A questi motivi ideologici e politici si aggiunsero quelli prettamente economici, in
primo luogo, lo sviluppo industriale italiano
6
. La maggiore industrializzazione e il
contestuale e progressivo abbandono delle attività agricole, aveva generato una maggiore
richiesta di energia.
La finalità di favorire lo sviluppo degli impianti e ottenere un maggior rendimento con il
minimo costo, rendeva necessaria una gestione unitaria dell’intero settore elettrico che
realizzasse un coordinamento tra utilizzazione delle risorse (a condizioni uniformi su tutto
il territorio nazionale) e un razionale approvvigionamento dalle fonti, tramite una rete
unificata che sfruttasse le economie di scala
7
. Si voleva, in sostanza, ridurre il divario tra le
varie regioni italiane tramite una razionale pianificazione e programmazione
dell’economia. Quest’obiettivo poteva essere attuato solamente con un accentramento in un
unico soggetto, controllato e diretto dallo Stato, che superasse la ricerca esclusiva del
profitto e procedesse alla produzione e distribuzione di energia in modo omogeneo e non
discriminatorio. La stessa espropriazione è stata fatta sulla base di una <<utilità generale>>
6
Non è un caso che il Nord, dove già vi operavano diverse imprese private di produzione e distribuzione di
energia, abbia subito uno sviluppo industriale massiccio e abbia incrementato il distacco dal Sud, che per
lungo tempo è rimasto estraneo al boom industriale e caratterizzato invece da un’economia agricola.
7
Le economie di scala comportano una diminuzione del costo medio di produzione all’aumentare della
dimensione degli impianti.
Capitolo Primo – IL MERCATO ELETTRICO PRIMA E DOPO LA L.1643/1962
che implica il raggiungimento della maggior quantità di benessere per il maggior numero di
individui.
Trasformatosi il mercato da oligopolio a monopolio, occorre soffermarsi sui soggetti che
vi operavano. Il riferimento a “soggetti” al plurale, nonostante si versi in una situazione di
monopolio (che in teoria esclude la presenza di più soggetti) è dovuta all’impianto della
legge di nazionalizzazione che contempla alcune “eccezioni” alla regola della riserva
esclusiva a favore del neo costituito ENEL.
1. L’ENEL COME TITOLARE DELLA RISERVA
L’ENEL, istituito dall’art. 1, L. 6 Dicembre 1962 n° 1643, è stato concepito come il
soggetto primario e dominante nel settore elettrico. A questo Ente (qualificabile come Ente
pubblico economico
8
) l’art. 1, L. cit. riserva <<il compito di esercitare nel territorio
nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto,
trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte
prodotta>>. Come si può vedere l’attività dell’Ente attiene ad ogni fase del processo
8
Persona giuridica pubblica che svolge principalmente un attività imprenditoriale in regime di diritto privato
e agisce su un piano di parità con le imprese private ma, a differenza di queste, non è soggetto a fallimento e a
procedure concorsuali. La gestione dell’E.p.e. deve rispettare il criterio della economicità. Economicità che
va intesa nel senso che, se da un lato i costi di gestione devono essere totalmente coperti dai ricavi
(escludendo quindi la vendita a prezzo politico), dall’altro l’interesse economico va contemperato con lo
sviluppo economico del Paese. v. voce ENEL, in ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO TRECCANI, pag. 3,
VOL. XII.
Capitolo Primo – IL MERCATO ELETTRICO PRIMA E DOPO LA L.1643/1962
economico (dalla produzione alla vendita), in tal modo niente rimane “fuori” dal
monopolio. Monopolio che non va visto come mero risultato di una procedura
espropriativa e accentrativa, ma come punto di approdo di un diverso modo di concepire
l’amministrazione statale attraverso una più razionale pianificazione dell’economia.
All’interno di questo monopolio, l’ENEL si è posto come riservatario del complesso
delle attività elettriche; si tratta di una riserva esclusiva che è sfociata nella naturale
conseguenza del divieto per tutti gli altri soggetti di esercitare imprenditorialmente le
attività del settore.
2. LE IMPRESE ELETTRICHE ESONERATE DAL TRASFERIMENTO
Come in precedenza accennato, nel monopolio legale del settore elettrico che vedeva
l’ENEL come l’unico operatore, sono stati ritagliati alcuni spazi di operatività a favore di
imprese elettriche esonerate dal trasferimento all’ENEL della propria attività.
L’art. 4, L. 1643/1962 le individua nelle:
a) imprese private autoproduttrici,
b) imprese elettriche minori,
c) imprese elettriche degli Enti Locali (c.d. imprese municipalizzate).
Capitolo Primo – IL MERCATO ELETTRICO PRIMA E DOPO LA L.1643/1962
Per quanto riguarda i c.d. autoproduttori, cioè quelle imprese che producono energia per
soddisfare i bisogni interni dei cicli produttivi dell’azienda stessa, occorre distinguere due
ipotesi: imprese già esistenti alla data di nazionalizzazione e imprese di nuova costituzione,
successive a tale data. Nel primo caso, le imprese sono state esonerate dal trasferimento se,
almeno il 70% dell’energia prodotta fosse stata destinata all’autoconsumo (con l’obbligo di
rivendere all’ENEL le eccedenze e divieto assoluto di effettuare importazioni, esportazioni,
scambi e vettoriamenti). Nel secondo caso, l’attività doveva essere previamente autorizzata
dal Ministro dell’Industria, autorizzazione che poteva aversi solo per la costituzione di
nuovi impianti e per nuovi piani produttivi, con la ulteriore condizione della compatibilità
con i programmi dell’ENEL. Inoltre tutta la produzione doveva essere destinata
all’autoconsumo, cadendo il limite del 70%.
Le piccole imprese elettriche di produzione e/o distribuzione sono individuate dall’art.
4, n° 8, L. 1643 nelle imprese a carattere preminentemente artigianale che non abbiano
prodotto (o prodotto e distribuito) più di 15 milioni di Kwh annui nel biennio
immediatamente precedente la legge di nazionalizzazione. Queste imprese potevano
continuare la loro attività all’interno del settore ma era previsto il loro trasferimento
all’ENEL, nel caso in cui superassero la suddetta soglia di produzione per due anni
consecutivi.
Capitolo Primo – IL MERCATO ELETTRICO PRIMA E DOPO LA L.1643/1962
L’ultima categoria, individuata all’art. 4, n° 5, è rappresentata dalle imprese elettriche
degli Enti Locali (c.d. imprese municipalizzate). Queste imprese continuavano ad operare,
anche se in regime di concessione
9
, e quindi di soggezione nei confronti dell’ENEL.
Numerose norme di legge hanno variamente regolato l’attività della produzione elettrica
degli Enti Locali, ampliandone le possibilità in una continua evoluzione finalizzata alla
loro valorizzazione
10
(v. L. 309/1981 di modifica alla L. 1643/1962 che all’art.3, 2° c.,
attribuisce all’ENEL la possibilità di promuovere <<la costituzione di società o concorsi
con Enti Locali per l’attuazione di iniziative dirette al contenimento dei consumi energetici
e alla razionale utilizzazione delle fonti di energia, e per la realizzazione di impianti di
produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica...>>.
Il cammino verso una più ampia collaborazione con gli Enti Locali e l’attribuzione agli
stessi di maggiori autonomie è continuato a grandi passi anche in tempi successivi.
Vedremo in seguito, che oggi le imprese elettriche degli Enti Locali hanno assunto un ruolo
importante e concorrenziale nel mercato dell’energia.
9
La concessione (provvedimento Amm/vo che fa sorgere in capo ai destinatari nuovi diritti precedentemente
non posseduti neppure in astratto) era data discrezionalmente dall’ENEL sulla base di un “capitolato d’oneri”
tipizzato. Nel capitolato era disciplinata tutta la regolamentazione della concessione (in part. il canone annuo)
10
In realtà, il progetto del regime concessorio, delineato dalla L. di nazionalizzazione, non si attuò mai.
C.NARDONE, in “La concessione di esercizio di esercizio di attività elettriche”, in RASS. GIUR. ENER.
ELETTR., 1996,pag. 428, ne discute ampiamente, sottolineando la <<riluttanza delle imprese elettriche locali
a riconoscersi soggette all’autorità dell’Ente elettrico concedente>> e <<la complessità del procedimento di
concessione>> che hanno reso <<la convivenza tra ENEL e IEEL>> impiantata su situazioni di fatto.
In realtà,<<se la disciplina fosse stata puntualmente applicata sarebbe stato più appropriato ricostituirla in
termini di “delegazione” piuttosto che di “concessione”>>.
Capitolo Primo – IL MERCATO ELETTRICO PRIMA E DOPO LA L.1643/1962
Le ragioni di questi esoneri derivarono soprattutto dall’impianto della legge e dal modo
di operare nel settore elettrico di queste imprese. Infatti, l’accentramento in un unico
soggetto era stato voluto perché si andava cercando un assetto che permettesse di ovviare
alle deficienze produttive e distributive delle singole attività private, strutturalmente
insufficienti a garantire un’offerta adeguata a tutti gli utenti.
Per quanto riguarda la categoria degli autoproduttori, il termine stesso contiene il
concetto della produzione per il proprio consumo ed esprime la capacità di un’azienda di
“autofinanziarsi” per l’approvvigionamento energetico. Configurato un sistema elettrico
nazionale, questi soggetti, rimangono automaticamente fuori dal mercato, semplicemente
perché non vi operano; o meglio: non operano nel mercato né come utenti né come
cessionari, ma vi si affiancano per quanto riguarda l’energia prodotta in eccedenza
11
,
dovendo questa essere necessariamente reinserita nella rete nazionale per mezzo della
cessione all’ENEL.
Per le imprese minori e le aziende municipalizzate le ragioni dell’esonero dal
trasferimento sono parzialmente diverse. Le prime sopravvissero al monopolio per motivi
che possiamo latamente qualificare come “sociali” che riguardavano la natura familiare o
artigianale delle loro attività. Tra l’altro, a fronte di questo, l’esonero riguardava solo le
11
Un’eccedenza è fatto naturale e inevitabile, giacché non è possibile far coincidere esattamente l’energia
producibile e quella consumabile.
Capitolo Primo – IL MERCATO ELETTRICO PRIMA E DOPO LA L.1643/1962
imprese esistenti al momento della nazionalizzazione e non si estendeva alle possibili
nuove imprese.
Le imprese elettriche degli Enti locali (c.d. municipalizzate) invece potevano continuare
a produrre energia in regime di concessione, ottenibile sulla base di una disciplina alquanto
complessa e condizionata dall’Ente nazionale. I rapporti tra ENEL e imprese
municipalizzate sono sempre stati tesi; in alcune occasioni si giunse ad appositi accordi di
zona per un più razionale servizio nella distribuzione, ma nella maggior parte dei casi le
imprese municipalizzate hanno sempre operato fuori dalla disciplina specifica,
disattendendone i contenuti.
L’aver analizzato, a grandi linee e in un’ottica retrospettiva, il mercato prima e dopo la
legge di nazionalizzazione porta ad alcune considerazioni conclusive. In primo luogo
abbiamo visto che il passaggio a due tipi di mercato che si pongono ex ante e ex post la L.
1643 (il primo sostanzialmente oligopolistico, seppur segnato da situazioni di dominio da
parte di alcune imprese, del tutto naturale in un settore come quello energetico
caratterizzato dalla determinatezza delle fonti; e il secondo, di monopolio “legale” con la
costituzione di un Ente Nazionale cui sono state riservate in via esclusiva tutte le attività
del settore) è stato determinato da motivazioni politiche ed economiche. Le prime di
diverso approccio e concezione dell’attività dello Stato, in un ottica di generale
Capitolo Primo – IL MERCATO ELETTRICO PRIMA E DOPO LA L.1643/1962
collettivizzazione
12
e pianificazione economica; le seconde hanno consentito uno sviluppo
economico ed industriale uniforme, un approvvigionamento razionale dalle fonti di energia
e, soprattutto, superato le differenziazioni regionali all’interno del Paese.
In secondo luogo, la presunta frammentazione del mercato, suddiviso tra Ente Nazionale
e altre imprese produttrici di energia, è solo apparente: queste imprese seppur esonerate dal
trasferimento, in realtà si trovavano in posizione di non concorrenzialità con l’Ente
riservatario, anzi ne erano in soggezione e obbligate al coordinamento.
12
Al termine si riconducono le nozioni di statalizzazione, nazionalizzazione, regionalizzazione,
munipalizzazione, a seconda del soggetto riservatario dell’attività di impresa.