2
ambito, delle autorità già esistenti, quali il Comitato degli istituti di credito
e delle società d’investimento, la Commissione bancaria e la Commissione
delle operazioni di borsa, per poi esaminare il ruolo di guida e supervisione
affidato al Ministro dell’Economia e delle Finanze e alla Banca di Francia.
Dopo l’inquadramento della legge nella realtà finanziaria francese, si
entra nel vivo dell’analisi con il secondo capitolo. Seguendo
l’impostazione proposta dal testo legislativo, si inizia, considerando la
classificazione e descrizione degli strumenti finanziari (art.1) che
costituiscono il cuore della normativa; infatti, i servizi d’investimento, sia
principali (art.4), sia accessori (art.5) trattano proprio degli strumenti di cui
sopra. La prima parte del capitolo si occupa, quindi, dell’interpretazione di
questi articoli, “pilastri” della legge in esame; sin dal primo approccio
risalta l’eccessiva propensione del legislatore alle classificazioni, sovente
non accompagnate dalle nozioni generali che avrebbero conferito maggiore
chiarezza alla materia. La seconda parte verte sull’analisi dei soggetti
autorizzati, dalle competenti autorità, a fornire i suddetti servizi, ossia le
società d’investimento e gli istituti di credito, definiti come prestatori di
servizi d’investimento. Per ottenere un tale riconoscimento è previsto il
rilascio di un’apposita autorizzazione, che prevede la preventiva verifica
del rispetto di una serie di condizioni; di ordine strategico (ottenimento
dell’approvazione del programma delle attività che il soggetto intende
svolgere); di natura giuridica (inerenti, ad esempio, alla forma giuridica,
alla sede sociale) e di ordine morale.
Il terzo capitolo offre una prospettiva europea. È necessario
soffermarsi sulle regole che disciplinano l’utilizzo del Passaporto Europeo,
in termini di riconoscimento della libera prestazione di servizi e del libero
stabilimento nel territorio della Repubblica francese, per i prestatori di
servizi autorizzati dalle autorità competenti di uno Stato membro
dell’Unione Europea; stessa possibilità è ovviamente prevista per gli
3
operatori francesi che realizzano le loro attività oltre i confini nazionali, ma
sempre nell’Europa comunitaria.
Il quarto capitolo introduce un’altra rilevante novità contenuta nel
testo legislativo in esame. L’istituzione di un’autorità professionale: il
Consiglio dei mercati finanziari. Organismo che, pur affiancando gli altri
preesistenti, occupa una posizione di rilievo per le sue competenze di
controllo, supervisione, regolamentazione dei mercati finanziari. Si
sintetizza una presentazione di quelle che sono le strutture organizzative, il
funzionamento e, naturalmente le attribuzioni di cui è titolare. Il principale
oggetto di attenzione e di cura per il neonato Consiglio sono i mercati
finanziari: regolamentati e non. Fra i primi meritano un’attenzione
specifica il Primo e il Nuovo mercato. Da non dimenticare il compito
assegnato alle società di mercato, che sovrintendono nella pratica al
corretto andamento organizzativo degli scambi e delle negoziazioni. Per
concludere il capitolo, si evidenzia una norma della nuova disciplina che
accentra nelle mani dei prestatori autorizzati la possibilità di fornire servizi
d’investimento; nasce una sorta di monopolio nell’esercizio dell’attività
finanziaria.
Il quinto ed ultimo capitolo lascia ampio risalto agli obblighi cui i
prestatori devono attenersi e ai controlli cui sono sottoposti. Per quanto
concerne il primo punto, il lavoro svolto accenna alle norme di gestione e a
quelle contabili; analisi maggiormente ampia per le regole di buona
condotta e, più in generale, per i sistemi di protezione a favore degli
investitori. In materia di controlli ed eventuali, relative sanzioni, la
competenza è distribuita tra il Consiglio dei mercati finanziari, alla
Commissione bancaria e alla Commissione delle operazioni di borsa.
4
Capitolo Primo
Introduzione generale
1. Premessa
La legge di modernizzazione delle attività finanziarie (MAF) ha
accolto nel diritto francese la direttiva n. 93/22/CEE del Consiglio del 10
maggio 1993 sui servizi d’investimento nell’ambito dei valori mobiliari
(DSI),
1
modificando profondamente l’organizzazione, il funzionamento e la
struttura della place financière di Parigi.
2
Il ruolo della nuova disciplina è, indubbiamente, “rivoluzionario”
3
tanto che la giurisprudenza non ha esitato ad individuare le fondamenta di
un nuovo diritto: quello dei mercati finanziari.
4
La rilevanza del testo si
evidenzia dal punto di vista quantitativo, con le 23 pagine pubblicate nel
Journal Officiel (JO), per un totale di 100 articoli, raggruppati in sette
titoli; ma soprattutto è notevole l’impatto qualitativo della nuova disciplina.
Pur definendo un quadro generale d’applicazione, la legge ha lasciato
alle autorità competenti il compito di adattare i regolamenti esistenti alle
nuove disposizioni.
La legge di modernizzazione delle attività finanziarie disciplina sei
grandi temi: la prestazione dei servizi d’investimento (titolo I), i mercati
finanziari (titolo II), gli obblighi e il controllo dei prestatori di servizi
1
Direttiva 93/22/CEE del Consiglio Europeo, pubblicata nel Journal Officiel de la Communauté
Européenne - JOCE, n.141/27, 11 giugno 1993.
2
Il recepimento della direttiva si è realizzato con circa un anno di ritardo rispetto alle previsioni
comunitarie. Ai sensi dell’art. 31 della DSI, la trasposizione avrebbe dovuto, al più tardi, essere
realizzata il 1 luglio 1995 e le disposizioni conseguenti sarebbero dovute entrare in vigore entro
il 31 dicembre 1995. H. VAUPLANE e J.P. BORNET., Marchés financiers: le défi de la
transposition de la directive sur les services en investissements (DSI) – première partie, in
Actualités communautaires, n.7, 1996, p.83.
3
“Quello di cui stiamo discutendo è un testo dalle forti caratteristiche tecniche e strutturali”.
P. MARINI, Rapport Sénat, n.326, 1996, p.1229.
4
M. FAVÉRO, La loi de modernisation des activités financières: première partie, in Option
Finance, n.428, 1996, pp.1-4.
5
(titolo III), libero stabilimento e libera prestazione dei servizi nel territorio
degli Stati membri dell’Unione Europea (titolo IV), comunicazione
d’informazioni (titolo V), sanzioni penali (titolo VI). Il titolo VII concerne
le diverse disposizioni d’applicazione della legge.
La normativa introduce nuove definizioni nel vocabolario del sistema
borsistico francese e diventa il primo testo completo che mira a disciplinare
il delicatissimo settore dei valori mobiliari.
5
Per meglio comprendere la portata delle modificazioni introdotte, è
necessario evidenziare i sette decreti d’applicazione che hanno dato seguito
al testo normativo, adottati in data anteriore al 15 novembre dello stesso
anno:
♦ Decreto n.96-867 del 3 ottobre 1996, relativo al Conseil National du
Credit et du Titre (Consiglio Nazionale del Credito e dei Titoli - CNCT)
che apporta delle variazioni al decreto n.84-709 del 24 gennaio 1984,
adottato in applicazione della legge n.84-46 del 24 gennaio 1984,
concernente l’attività e il controllo degli istituti di credito;
6
♦ Decreto n.96-868 del 3 ottobre 1996, relativo alla formazione e
all’organizzazione del Conseil des Marchés Financiers (Consiglio dei
Mercati finanziari - CMF);
♦ Decreton.96-869 del 3 ottobre 1996, riguardante i ricorsi presentati
davanti alla corte d’appello di Parigi contro le decisioni del CMF;
♦ Decreto n.96-870 del 3 ottobre 1996, che modifica il decreto n.96-708
del 24 gennaio 1984 adottato in l’applicazione della legge n.84-46 citata;
♦ Decreto n.96-871 del 3 ottobre 1996, relativo ai provvedimenti
disciplinari adottati della “Commission des Opérations de Bourse”
(Commissione delle Operazioni di Borsa - COB) in materia di gestione
portafogli-titoli per conto terzi;
5
G. COSCAS e T. FORSCHBACH, Modernisation des activités financières, Litec, 1997, p.1.
6
Meglio conosciuta come legge bancaria (l.b.).
6
♦ Decreto n.96-872 del 3 ottobre 1996, relativo alle formazioni
disciplinare del CMF;
♦ Decreto n.96-880 del 8 ottobre 1996, riguardante l’attività di
prestazione dei servizi d’investimento.
Questa prima lista non completa la materia. Sono state emanate, in
seguito, altre norme di notevole rilevanza fra cui il Regolamento generale
del CMF,
7
la legge n.98-546 del 2 luglio 1998
8
che ha parzialmente
modificato la MAF. Due recenti testi normativi del 1999 hanno
ulteriormente aggiornato la legge; il primo concerne prevalentemente la
protezione del pubblico risparmio
9
e l’ultima modifica, in ordine
cronologico, è recentissima, in quanto datata dicembre 1999.
10
7
Regolamento adottato tramite diversi decreti emanati tra il 1997 e il 1998. Si compone di sette
titoli: organizzazione e funzionamento del Consiglio (TITOLO I), i prestatori dei servizi
d’investimento (TITOLO II), le regole di buona condotta applicabili ai prestatori abilitati
(TITOLO III), i mercati regolamentati e i dispositivi di compensazione (TITOLO IV), le offerte
pubbliche d’acquisto (TITOLO V), la tenuta dei conti e la conservazione degli strumenti
finanziari (TITOLO VI), i controlli e le procedure disciplinari (TITOLO VII).
8
L.n.98-546 del 2 luglio 1998, riguardante l’introduzione di diverse disposizioni d’ordine
economico e finanziarie - DDOEF. La normativa citata contiene diverse norme relative
all’introduzione della moneta unica europea a partire dal 1 gennaio 1999. Autorizza la
compilazione in EURO dei documenti contabili e delle dichiarazioni fiscali. M.L. HILLION-
LÉCUYER, Loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, in Lamy droit du
financement, n.89, 1998, p.1.
9
Ln.99-532 del 25 giugno 1999, relativa al risparmio e alla sicurezza finanziaria.
10
L.n.99-1122 del 28 dicembre 1999.
7
2. Cronologia di una legge
2.1. La direttiva sui servizi d’investimento
Il cardine della disciplina è, come abbiamo accennato, la normativa
europea del 1993, direttiva ben conosciuta, dal momento che ha costituito
argomento di dibattito per la giurisprudenza molto prima dell’intervento del
legislatore francese.
Ricordiamo che la citata disciplina, intervenendo nel campo
dell’intermediazione finanziaria, dopo il settore bancario e assicurativo,
rappresenta la terza tappa nella realizzazione del grande progetto europeo
disegnato dall’Atto Unico del 1985, il cui obiettivo essenziale è quello di
unificare il mercato finanziario europeo, assicurando la libera prestazione
dei servizi e la libertà di stabilimento in tutto il territorio comunitario.
11
Il primo tentativo di dare corso al dettato della direttiva si rinviene
nella proposta di legge n° 225, conosciuta come proposta Marini, dal nome
del Senatore che diventerà poi il vero fautore e sostenitore della riforma;
proposta depositata al Senato il 16 febbraio 1995, relativa all’attività e al
controllo delle società d’investimento. Il documento contiene molte altre
innovazioni importanti:
12
1. Creazione di uno statuto unico per le società d’investimento, applicabile
alle società di borsa, di gestione dei portafogli-titoli per conto terzi e di
gestione degli organismi di collocamento collettivo in valori mobiliari -
OPCVM;
11
Dopo aver indicato, nel primo titolo, le definizioni e il suo campo di applicazione, la direttiva
tratta di seguito: l’accesso all’attività delle società di investimento (titolo II), le relazioni con i
paesi terzi (titolo III), le condizioni di esercizio dell’attività (titolo IV), il libero stabilimento e la
libera prestazione dei servizi (titolo V), e le autorità incaricate del rilascio delle autorizzazioni e
della vigilanza (titolo VI); un ultimo titolo – il titolo VII – concerne le disposizioni finali. H.
SYNVET, La directive sur les services en investissements: première lecture, in Bull. Joly
Bourse et produits financiers, n.106, 1993, p.545; H. SOUSI-ROUBI, Droit bancaire eupopéen,
in Précis Dalloz, n.543, 1995, p.269; A. ADDE, Le nouveau marché boursier européen;
application de la directive sur les services d’investissement, in Les Petites Affiches, n.5, 1996,
p.45.
12
G. DROUOT, Directive sur les services d’investissement: les marchés financiers, in Lamy
droit du financement, n.67, 1996, pp.1-3.
8
2. Riforma delle autorità di mercato: l’innovazione principale risiede nella
creazione del CMF che, raccoglie l’eredità del Consiglio delle Borse Valori
(Conseil des Bourses des Valeurs - CBV) e del Consiglio dei mercati a
termine (Conseil des marchés à terme - CMT). Il CMF riprende, inoltre, le
attribuzioni del Consiglio d’OPCVM, poi soppresso. Secondo la proposta,
il CMF è competente al rilascio delle autorizzazioni e alla
regolamentazione delle società d’investimento. La COB è ribattezzata
Consiglio Superiore del Risparmio Pubblico e dell’Investimento (Conseil
Superieur d’Épargne Publique et d’Investissement), per diventare, poi,
l’autorità guida dei mercati finanziari. Operando in qualità d’organismo
indipendente, si colloca abbastanza vicino ai mercati per poterli conoscere
e monitorare in maniera precisa, ma allo stesso tempo sufficientemente
lontano per assicurare l’indipendenza del suo giudizio;
3. Mercati regolamentati: sono quelli che le autorità competenti
decideranno di dichiarare tali. Nessuna definizione è fornita in questa sede.
Si ritiene indispensabile lasciare alla valutazione dell’autorità la lista dei
mercati regolamentati, considerando l’andamento economico e in stretta
collaborazione con gli operatori del settore;
4. Categorie degli strumenti finanziari: anche la proposta Marini riprende
quanto indicato a tale proposito dalla direttiva. Sono individuate due
categorie di strumenti finanziari:
q? Valori mobiliari rappresentati da vari tipi di azioni e obbligazioni;
q? Gli strumenti del mercato monetario costituiti da titoli di credito
negoziabili, che rimangono sotto la supervisione della Banca di Francia,
sino a quando il CMF non diventa operativo a tutti gli effetti.
13
13
M.L. HILLION-LÉCUYER, Directive sur les services d’investissement: transposition en
droit français?, in Lamy droit du financement, n.60, 1996, pp.1-2.
9
2.2. Tappa intermedia: la legge n.96-109 del 14 febbraio
1996
14
L’applicazione vera e propria della norma comunitaria si è, di fatto,
realizzata in due tempi. Dapprima, è stata votata la legge n.96-109 del 14
febbraio 1996, riguardante le relazioni finanziarie con l’estero per quel che
concerne gli investimenti stranieri in Francia, normativa che ha solamente
un obiettivo temporaneo e di breve periodo, nell’attesa di una totale e
completa trasposizione del dettato della direttiva. Il suo compito essenziale
è quello di preparare le condizioni e le basi per la successiva riforma.
15
Gli investimenti effettuati nel territorio della Repubblica francese da
parte di soggetti stranieri non sono più sottoposti ad autorizzazione
preventiva rilasciata dalle autorità competenti, ma beneficiano di una totale
libertà caratterizzata esclusivamente da un obbligo di comunicazione,
mentre la disciplina previgente resta applicabile in alcuni settori
“sensibili”.
16
Sono individuabili quattro “situazioni-tipo”:
a) Regime della comunicazione amministrativa
La disciplina di diritto comune degli investimenti diretti in Francia, si basa
su una semplice comunicazione da realizzarsi nel momento in cui
l’investimento è realizzato, e da inviarsi al Ministro delle Finanze.
17
b) Regime della dispensa
14
I testi del 14 febbraio 1996 (L.n.96-109; D.n.96-117) modificano la regolamentazione degli
investimenti diretti, al fine di favorire la partecipazione straniera nelle società francesi, e
favorire un rilancio dell’occupazione. G. DROUOT, Liberté des relations financières avec les
pays tiers, in Lamy droit du financement, n.62, 1996, pp.1-2;
15
ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS, Rapport ANSA, n.2828,
1996; ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS, Rapport ANSA,
n.2778, 1995.
16
D.n.96-117, art.1, 4° comma, precisa i casi d’investimenti “diretti” in Francia regolati dalla
presente disciplina.
17
La mancata comunicazione è punita con un’ammenda prevista dal D.n.89-938 del 29
dicembre 1989, art.13 bis modificato. I dati da comunicare sono precisati dal D.n.96-117, art.5,
1° comma.
10
Alcune operazioni sono dispensate dall’obbligo di comunicazione e sono,
quindi, totalmente libere. Si tratta, normalmente, di ristrutturazioni di
gruppi insediati in Francia, ma controllati da società estere.
18
c)Regime derogatorio: l’autorizzazione preventiva
L’autorizzazione preventiva ad investire capitali stranieri in Francia deve
essere rilasciata dal Ministro delle Finanze, quando si tratta d’investimenti
che:
q? hanno conseguenze sull’esercizio dell’autorità pubblica;
q? rischiano di avere ripercussioni sull’ordine, la sanità o la sicurezza
pubblica;
q? appartengono alle attività di difesa nazionale;
19
Nel silenzio dell’Amministrazione, trascorso un mese dal ricevimento della
comunicazione, l’autorizzazione si ritiene concessa.
20
c) Regime particolare del rendiconto delle operazioni
Sono liberi da vincoli gli investimenti francesi all’estero. Solamente quelli
di ammontare eccedente i cinque milioni di franchi,
21
devono formare
oggetto di un rendiconto da depositarsi presso la banca centrale nei venti
giorni successivi
22
Sono sostanzialmente duplici le ragioni che hanno guidato l’operato
del legislatore francese. La prima è da ricondurre al ritardo con il quale il
18
D. cit., art.13 individua un ricco elenco di operazioni “dispensate” dall’obbligo di
comunicazione: la creazione di società e di succursali; l’estensione dell’attività di una società o
di una succursale esistente; l’incremento di partecipazioni di una società francese sotto il
controllo di un investitore estero; gli investimenti “diretti” realizzati tra società appartenenti allo
stesso gruppo; le operazioni relative a prestiti, consolidamento o perdita di crediti; sovvenzioni
concesse, ad una società francese sotto controllo estero, da parte dello suo stesso controllante;
investimenti effettuati da imprese esercitanti un’attività immobiliare, oltre alla costruzione di
immobili destinati alla vendita o alla locazione; gli investimenti di imprese artigiane, del
commercio al dettaglio, di ristorazione, alberghiere; le acquisioni di terreni agricoli.
19
Ricerca, produzione o commercio di armi, di munizioni, di polveri o sostanze esplosive
destinate a fini militari o materiali da guerra. L.n.96-109, art.1, che ha modificato la l. n.66-1008
del 28 dicembre 1966, art.5.
20
D.n.117-96, art.5, 4° comma.
21
L’equivalente di circa un miliardo e mezzo di lire italiane.
22
Gli artt.7 e 8 (D. cit.) precisano la natura delle operazioni che devono essere incluse nel
rendiconto e le modalità di compilazione del documento.
11
Parlamento è intervenuto.
23
La legge n.96-109 ha rappresentato, quindi, un
adeguamento parziale ed ha svolto la funzione, non eccessivamente
onorevole, di provvedimento tappabuchi. In secondo luogo, va
indubbiamente ricordato che, con il recepimento della DSI, è intervenuta la
volontà di riorganizzare le istituzioni e gli organismi di tutela del mercato
finanziario francese;
24
riforma che ha suscitato numerose perplessità e che
ha dilatato enormemente nel tempo i lavori parlamentari.
2.3. I complessi lavori parlamentari
Sono trascorsi circa tre anni tra la Direttiva 93/22/CEE e il voto della
legge che ne realizza l’introduzione nel diritto francese. Gli Stati membri
avrebbero dovuto adottare, al più tardi il 1 luglio 1995, le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle
disposizioni risultanti dalla direttiva.
La Francia non è stato tuttavia l’ultimo paese europeo a recepire la
normativa in ritardo rispetto al calendario previsto: la Commissione
Europea ha inviato, il 1 luglio 1996, una sollecitazione, motivata dalla
mancata applicazione o trasposizione parziale, ai governi di alcuni Stati
comunitari quali: Belgio, Germania, Spagna, Italia, Lussemburgo e
Portogallo.
Potrebbe meravigliare il ritardo con cui l’organo legislativo francese
è intervenuto. Trattandosi di un testo tecnico, mirante a realizzare
l’armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per arrivare al mutuo
riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo prudenziale,
che permettono la concessione di una licenza unica valida in tutta l’Europa
23
Ritardo, disapprovato dallo stesso Governo francese, ma determinato dalla complessità degli
obiettivi perseguiti e dalle difficoltà che hanno caratterizzato questa trasposizione. T.
BONNEAU, A propos d’une réforme qui s’est fait attendre!, in T. BONNEAU (a cura di),
Modernisation des activités financières, GLN Joly, 1996, p.2.
24
Non si tratta, quindi, di una semplice legge di trasposizione. E’ necessario rivedere le regole
operative che contraddistinguono l’attività dei soggetti autorizzati ad intervenire nei mercati
finanziari. T. BONNEAU, op. cit., pp.2-3.
12
comunitaria e l’applicazione del principio del home country control, ossia
la vigilanza prudenziale realizzata dalle autorità competenti del paese di
origine.
In Francia, a dispetto delle previsioni, il dibattito parlamentare ha
largamente superato la pura e semplice trasposizione di un testo tecnico,
dal momento che il Senato ha voluto trasformarlo in una legge “completa”
che disciplinasse in modo preciso ed esauriente il mercato finanziario.
25
L’esame dei lavori preparatori, effettuati tra il primo rapporto del
Senatore Marini e il voto della legge in esame, ha determinato diversi
interventi sia al Senato sia all’Assemblée Nationale (la Camera dei
Deputati). E’ possibile focalizzare l’attenzione su tre fasi che hanno
contraddistinto questo periodo preliminare, che ha preso corpo durante i
primi mesi del 1996.
IL progetto di legge originale (n.157) è stato, in un primo momento,
presentato al Senato accompagnato dal citato Rapporto Marini (n.254) e
dal parere (n.264) della Commissione legislativa, presieduta da Charles
Jolibois; discusso il 13 e 14 marzo. Il documento adottato in quella data, è
sottoposto all’esame della Camera, insieme al rapporto del Deputato Jegou
della Commissione Finanza, poi, modificato in data 17 aprile e rinviato
nuovamente al Senato. Il 2 maggio, inizia così la seconda fase, il Senato
discute e approva, con ulteriori varianti, il testo che continuerà il suo
travagliato iter alla Camera, corredato da un nuovo intervento di Jegou.
Si apre la terza e ultima sessione di lavori. Nuova discussione in
Senato, ennesimo rapporto Marini, questa volta in qualità di Presidente
della Commissione Bicamerale (18 giugno). Tre giorni dopo l’iter
legislativo si conclude positivamente.
25
P. MARINI,, Rapp. cit., p.9.
13
3. L’organizzazione delle attività finanziarie in Francia
Per meglio elaborare ed interpretare l’analisi di una disciplina del
calibro della riforma di modernizzazione delle attività finanziarie, è
indispensabile proporre un breve schema, riguardante gli organismi e le
autorità che rivestono un ruolo, più o meno essenziale, nell’applicazione
della disciplina in esame. Si tratta essenzialmente di autorità già operanti a
pieno titolo nel campo bancario e altri organismi di tutela; l’unica autorità
creata ex-novo è il Consiglio dei mercati finanziari, come si è
precedentemente accennato, al quale sono attribuite le competenze di
maggior rilievo in materia finanziaria (infra, 4.1).
3.1. Estensione del ruolo delle autorità bancarie
Dopo la legge del 2 luglio 1996, le autorità competenti in materia
bancaria hanno assistito all’ampliamento delle loro competenze al campo
finanziario, dato che le funzioni di cui sono titolari riguardano, da quel
momento, anche le società d’investimento (infra, 2.5). Le trasformazioni
introdotte dalla nuova disciplina comportano, non solo il cambiamento di
denominazione per questi organismi, ma soprattutto un riassetto, sebbene
solo parziale, dell’organizzazione e funzionamento.
In questa sede, lo studio si concentrerà sulle novità individuate dalla
riforma, senza entrare nello studio dei dettagli.
Trattandosi di autorità che assicurano la tutela dell’insieme delle
attività finanziarie, il Consiglio nazionale del credito (Conseil National du
Crédit - CNC) diventa Consiglio nazionale del credito e dell’attività in titoli
(Conseil National du Crédit et du Titre - CNCT). Apre le porte ai
rappresentanti delle società d’investimento. Come in passato, non dispone
di personalità giuridica; resta essenzialmente un organismo di natura
consultiva, che oltre alle condizioni di funzionamento del sistema bancario,
si occupa ugualmente di quello finanziario.
14
Allo stesso modo, il Comitato della regolamentazione bancaria
(Comité de la Réglementation Bancaire) diventa Comitato della
regolamentazione bancaria e finanziaria (Comité de la Réglementation
Bancaire et Financière - CRBF). Anche in tale comitato si considera la
rappresentanza delle società suddette; comprende ugualmente il Presidente
della COB, quello del CMF e un rappresentante della società
d’investimento quando si esaminano le prescrizioni d’ordine generale
relative ai prestatori di servizi.
26
Il ruolo svolto dal CRBF è assai rilevante:
♦ Fissa i coefficienti di liquidità, di solvibilità e d’equilibrio della struttura
finanziaria dei prestatori dei servizi d’investimento;
♦ Determina le regole in materia d’organizzazione contabile, procedure
interne, meccanismi di controllo e di sicurezza in campo informatico;
♦ Stabilisce l’ammontare di capitale necessario per l’esercizio dell’attività
esaminata.
Per quanto concerne la tutela “individuale” degli operatori finanziari,
il Comitato degli istituti di credito (Comité des établissements de crédit -
CEI) si trasforma in Comitato degli istituti di credito e delle società
d’investimento (Comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement – CECEI); suo è il compito di assumere le decisioni o
concedere le autorizzazioni relative alle deroghe previste dalle disposizioni
legislative e regolamentari applicabili alle banche, ad eccezione di quelle su
cui è competente la Commissione bancaria.
27
La Commissione bancaria (Commission bancaire – CB) non vede
mutare la sua denominazione; mentre i suoi poteri sono estesi a tutti i
26
L.n.96-597, art.30, 3° comma.
27
L. cit., art.31. Il CECEI, inoltre, rilascia l’autorizzazione d’inizio attività alle società
d’investimento. La presidenza del CECEI spetta di diritto al Governatore della Banca di
Francia, il quale siede al vertice anche della Commissione bancaria. Ne sono membri il direttore
del Tesoro, sei componenti, con un incarico triennale, nominati con decreto ministeriale, il o i
presidenti delle autorità che hanno approvato il programma d’attività del soggetto interessato.
15
prestatori di servizi, comprese le società d’investimento, almeno per quel
che concerne le norme di gestione.
28
In definitiva, nei rapporti con le società d’investimento, i differenti
organismi intervengono globalmente seguendo le indicazioni legislative,
abbastanza precise, anche se indubbiamente complesse, realizzando un
sistema fortemente articolato:
♦ Il CMF determina le condizioni d’esercizio dell’attività, fissando le
regole di buona condotta, i criteri organizzativi, etc. Si pronuncia sui
programmi d’attività;
♦ Il CRBF definisce le norme di gestione da rispettare, soprattutto quelle
di dettaglio;
♦ Il CECEI rilascia le autorizzazioni alle società d’investimento;
♦ La CB si assicura che le società d’investimento rispettino gli obblighi
cui sono soggetti.
29
3.2. Altri organismi di tutela
E’ opportuno, per conferire maggiore chiarezza al testo normativo in
esame, non ignorare la posizione, occupata in ambito finanziario,
rispettivamente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal vertice
del sistema bancario francese: la Banca di Francia.
3.2.1. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Conserva, anche dopo la riforma, la veste d’organo di tutela, la cui
“forte” presenza si manifesta in svariate circostanze:
♦ Potere di nomina: è il ministro che designa tutti i membri del CMF
senza eccezioni;
30
28
In materia di regole di buona condotta, è competente il CMF (infra, 5..3).
29
L. GASTINEL e M. BERNARD, Les marchés boursiers dans le monde, Montchrestien, 1996,
pp. 23-24.
30
Non ha avuto seguito la proposta di far eleggere alcuni dei componenti dallo stesso Consiglio,
con esclusione per il presidente.