6
1 DIRITTO E CONCEZIONE DELL� EGUAGLIANZA IN DWORKIN
1.1 Questioni preliminari.
La teoria filosofico - giuridica di Ronald Dworkin, nella sua scansione temporale e
nei suoi sviluppi concettuali, da Taking Rights Seriously
1
a Sovereign Virtue
2
, ha
l�ambizione di riconfigurare il modo di intendere il diritto , dato che i due momenti
dell�ontologia e dell�ermeneutica del diritto, ( ci� che il diritto � e il modo in cui esso
� interpretato dagli operatori giuridici) , non vengono pi� separati ma connessi
3
,
sicch� il diritto viene inteso come una prassi interpretativa, come �exercise in
interpretation
4
�. Questa peculiarit� della teoria del diritto di Dworkin, spiega
1
R. DWORKIN, Taking Right Seriously, Harvard University Press, Cambridge, (Mass.), 1977, (d�ora in avanti
citato con TRS). Trad. It. di F. Oriana, I diritti presi sul serio, Il Mulino, Bologna, 1982.
2
ID., Sovereign Virtue : The Theory and Practice of Equality, Cambridge, Harvard University Press, 2000 (d�ora
in avanti citato con SV).
3
Dworkin non attua la scelta meta-etica del divisionismo (che consiste nella distinzione tra i problemi di
analisi da quelli di valutazione) come invece fanno i teorici del diritto di indirizzo analitico (come ad esempio,
Bobbio, Scarpelli, Tarello).�Divisionismo� consiste, nel lessico filosofico, nell�insieme di atteggiamenti che
assumono essere importante una qualche divisione tra essere (is, Sein) e dovere (ought, Sollen) , tra ci� che �
e ci� che deve essere. Vi sono vari modi per sottolineare questa distinzione : certi modi presuppongono
impegni ontologici (la distinzione cio�, tra un mondo dell�essere e un mondo del dovere), talaltri no. Fra
questi ultimi si colloca quello di Hart, che fa uso della divisione tra essere e dovere, sottoforma di distinzione
tra discorsi aventi funzione conoscitiva e avalutativa, e insiemi di discorsi aventi funzione prescrittiva e
valutativa. Pur non negando che tali discorsi abbiano influenze e rapporti reciproci, Hart evidenzia
l�importanza della loro distinzione: un conto � analizzare il diritto vigente, configurare e risolvere problemi
teorici che da esso hanno origine, e un conto � valutare, moralmente o politicamente, quel diritto, e
prescrivere quale dovrebbe essere il suo contenuto. Cfr. P. COMANDUCCI, Su Hart, in COMANDUCCI P. -R.
GUASTINI, (a cura di) L�analisi del ragionamento giuridico, vol. II, Giappichelli, Torino, 1989, pp. 54-55. Dello
stesso parere di Hart � anche Comaducci, il quale sostiene che :�il divisionismo continua a rimanere la scelta
meta-etica pi� fruttuosa, a patto che : 1) la grande divisione tra essere e dovere venga ridotta a mera
distinzione tra due modi in cui viene usato il linguaggio; 2) la grande divisione venga intesa con moderazione,
senza aderire a tesi radicali che neghino ogni rapporto [...] tra discorsi assertivi � tipici delle scienze � e
precettivi �tipici dell�etica�[...] ; 3) si ammetta, che anche nei discorsi delle scienze, sia naturali che sociali, vi
sono scelte di valore e quindi elementi precettivi ; 4) si ammetta, che anche i discorsi dell�etica non sono solo
(e sempre) frutto di emozioni irrazionali, ma sono [...] sottoponibili a una forma di controllo (la ragionevolezza
degli argomenti addotti), pur se diversa dalle forme di controllo cui sono solitamente sottoponibili i discorsi
delle scienze�. Cfr. P. COMANDUCCI ,Contrattualismo, utilitarismo, garanzie, Giappichelli, Torino, 1984, p. 9.
MacCormick sostiene, a tal proposito, che Dworkin elabori una teoria del diritto pre-benthamita, in quanto
l�aspetto descrittivo e quello valutativo di tale teoria sono uniti tra loro in un modo inestricabile. Questo
modo di procedere comporterebbe il rifiuto della tesi giuspositivistica classica del divisionismo tra essere e
dover essere. Vedi a proposito N. MACCORMICK, Dworkin as Pre-Benthamite, in M. Cohen (ed. by), Ronald
Dworkin and Contemporary Jurisprudence, Duckworth, London, 1983, p. 183.
4
R. DWORKIN, A Matter of Principles, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1985, p. 149, (d�ora in
avanti MP). Trad. It. di E. D�Orazio, Questioni di principio, Il Saggiatore, Milano, 1990, p. 179.
7
l�accesso del filosofo americano a un circuito culturale pi� ampio di quello della
jurisprudence anglo - americana, ossia con il suo porsi entro il contesto
dell�ermeneutica filosofica continentale
5
. Dworkin rilegge in chiave profondamente
critica l�intera tradizione giuspositivistica, senza tuttavia abbracciare forme di
giusnaturalismo, ma elaborando, piuttosto, una concezione del diritto che procede
di pari passo con una teoria dell�interpretazione giuridica fortemente innovativa,
nella quale alcune acquisizioni derivanti dal law and society movement o dal law
and literaty movement vengono rielaborate in senso teoreticamente pi� pregnante
6
.
Il pensiero di Dworkin, per�, non � esente da critiche e confusioni
7
, nonostante
rimanga il fatto che il suo programma di ricerca affronti con originalit� alcuni
temi centrali del dibattito contemporaneo. Questa ambiguit� nel pensiero
dworkiniano pu� essere spiegata dal fatto che il filosofo si trova diviso tra due
culture, (quella positivistico - analitica anglo - americana, in cui si forma, e quella
filosofico - ermeneutica continentale alla quale accede) e tra l� esigenza del rigore
scientifico del teorico generale del diritto e l� esigenza del filosofo morale, che si
sforza di studiare un modello di diritto che garantisca i princ�pi e i diritti ritenuti
fondamentali. Ed � il concetto ermeneutico dell�integrit� del diritto, come un tutto
5
Sul rapporto tra il pensiero di Dworkin e la filosofia ermeneutica intesa come teoria filosofica generale, con le
sue radici storicistiche e i suoi sviluppi nella fase postheideggeriana, vedi G. ZACCARIA, Questioni di
interpretazione, Padova, Cedam, 1996, p. 197 ss. In tale saggio, Zaccaria sostiene che il pensiero giuridico di
Dworkin, pur ponendo al suo centro una teoria del diritto come interpretazione, non mostra influssi
particolarmente significativi derivanti dalle prospettive ermeneutiche dell�area europeo-continentale. Quindi,
l�autore si chiede a cosa siano dovuti gli interessi ermeneutici di Dworkin. Zaccaria tenta allora di rispondere
a questa domanda, affermando che questo possa essere dovuto principalmente : a) all�impegno filosofico di
Dworkin nel discutere le diverse versioni dell�utilitarismo ; b) all�influenza che ha avuto l�ermeneutica
filosofica nel contesto culturale americano verso gli anni Settanta grazie alle tesi decostruzioniste di Jacques
Derrida e c) per l�originale interesse, da parte di Dworkin, delle analogie intercorrenti tra interpretazione
letteraria e interpretazione giuridica, dato che nelle sue argomentazioni ha innalzato la prima a modello
della seconda. Pi� in dettaglio sull�argomento vedi il � 2.2.2.
6
Il Law and Literature o Law and Humanities rappresenta un fenomeno che ha fatto la sua comparsa nel
mondo accademico nordamericano negli anni �70, ampliandosi successivamente, fino a sfociare in un grande
dibattito teorico e metodologico negli anni �80. Questo nuovo campo di ricerca si � sviluppato in posizione
critica ad uno studio puramente formalistico del diritto. Su tale movimento vedi, J.B.WHITE, The Legal
Immagination : Studies in the Nature of Legal Thought and Expression, Boston, 1973. Sugli aspetti letterari
della decisione giudiziaria, vedi B.N.CADORZO, Law and Literaure, in Yale Law Journal, 14, 1923, p. 699 ss.
Anche i realisti americani (corrente teorica molto influente fino agli anni �40), avevano puntato su un�analogia
tra il lavoro del critico d�arte e quello della dottrina giuridica. A tal proposito, vedi J.FRANK, Say It With
Music, in Harward Law Review, n. 61, 1948, p. 921 ss. Sull�analogia tra le interpretazioni giuridica e letteraria
vedi anche J. LANE, The Poetics of Legal Interpretation, in Columbia Law Review, 87,1987,p.197 ss.
L.
CAVAGLIO, Literature vs. Economics, ovvero Richard Posner e l�analisi giusletteraria, in Vita notarile, 1998,
fasc. 1 (aprile), pt. 2, pp. 492-518. P.C.KISSAM, Disturbing Images :Literature in a Jurisprudence Course,
1998, in http ://www.law.utexas.edu/lpop/etext/1sf/kissam22htm.
7
� utile sottolineare che questa critica al lavoro di Dworkin pu� essere estesa anche ad altri filosofi americani,
quali, ad esempio, Rawls e Nozick, in quanto, sottoporre ad analisi le loro opere pu� costituire �un�impresa
disperante, in quanto pullulante di incostanze terminologiche, definizioni elusive, mancanza di rigore
espressivo�, come sottolinea Comanducci. Vedi P. COMANDUCCI, Contrattualismo, utilitarismo, garanzie, cit.,
p. 5.
8
coerentemente interpretato, che rappresenta l�anello di congiunzione tra queste
diverse culture, e che offre la possibilit� di sciogliere quelle ambiguit� della teoria
di Dworkin che sono state oggetto di critiche. Detto questo, � possibile ricostruire
l�articolato e stimolante percorso del pensiero di Dworkin, lungo due tematiche
fondamentali, tra loro intrinsecamente connesse : una di teoria politica, in cui egli
si sforza di elaborare una concezione liberal
8
particolarmente attenta alle esigenze
dell�eguaglianza, e una di teoria giuridica, legata per molti versi all�ermeneutica
giuridica. Nella sua esposizione, Dworkin resta comunque fedele all�approccio
metodologico tipico della jurisprudence anglosassone, caratterizzato da una
spiccata attenzione nei confronti della pratica giuridica
9
. Esemplificando, Taking
Rights Seriously, A Matter of Principle, Law�s Empire e Freedom�s Law
10
, possono
essere considerati saggi di ispirazione teorico-generale, mentre Wath is Equality ?,
Lif�s Dominion e Sovereign Virtue
11
,
testimoniano l�interesse del filosofo americano
per i problemi di filosofia politica. La maggior parte degli autori, ammette delle
connessioni tra gli scritti dworkiniani di teoria del diritto e quelli di teoria politica
8
Dworkin si colloca all�interno del movimento liberal sviluppatosi nella cultura giuridica americana verso gli
anni �60, che si batte a favore dei diritti civili, specie delle minoranze etniche e a favore di politiche
redistributive del reddito, che avvantaggino i settori pi� poveri della societ�. I liberals, in ambito giuridico,
hanno condotto queste battaglie politiche soprattutto attraverso argomentazioni tratte da un�interpretazione
�razionale e evolutiva� della Costituzione americana e dei suoi Emendamenti (in quanto contrapposta a
un�interpretazione storica, tesa ad individuare nel documento le volont� dei padri costituenti). Grazie anche
all�apporto di Dworkin, i giuristi liberals e alcuni membri influenti della Corte Suprema, hanno elaborato la
dottrina in virt� della quale tutti i diritti costituzionalmente garantiti sono una specificazione del principio
secondo cui ciascun individuo ha diritto a un trattamento �come eguale�.
9
Vedi, ad esempio, il saggio di Dworkin : Political Judges and the Rule of Law, in Proceedings of the British
Academy, LXIV, 1978, trad. It. di P. COMANDUCCI , La politica dei giudici e il principio di legalit�, in P.
COMANDUCCI - R. GUASTINI, a cura di, L�analisi del ragionamento giuridico, vol. II, 1989, pp. 355-393 . In
esso Dworkin fa riferimento a molti casi concreti, quali il caso Charter (Charter v. Race Relations Boards,
1973, A.C. 868), il caso Dockers (Docker�s Labour Club v. Race Relations Board, 1975, A.C. 259) e altri, per
sostenere che la House of Lords nell�interpretare tali fattispecie concrete, abbia esibito un particolare
atteggiamento politico, orientato a difendere i valori costitutivi, o le strutture sociali esistenti. Bobbio, (v. N.
BOBBIO, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Edizioni di Comunit�, Milano 1965, pp. 40-46) critico verso
il metodo giuridico anglo-americano, esorta i teorici ed i filosofi del diritto a non perdere di vista l�oggetto
�reale� delle loro riflessioni. Fare teoria in vacuo, infatti, per Bobbio, porta inevitabilmente con s� il rischio di
costruire un diritto che si adatti alla propria teoria, anzich� elaborare una teoria che faccia i conti, in modo
serio, con la pratica giuridica reale.
10
R. DWORKIN, Law�s Empire, Fontana Press, London, 1986, (d�ora in avanti citato con LE).Trad. it. di L.
Caracciolo di San Vito, L�impero del diritto, Il Saggiatore, Milano, 1989 ; ID., Freedom�s Law. The Moral
Reading of the American Constitution, Oxford University Press, 1996, (d�ora in avanti, FL ; la traduzione delle
citazioni di FL che seguono � mia).
11
R. DWORKIN, What is Equality ? Part 1 : Equality of Welfare, In � Philosophy & Public Affairs� , 1981, 3 (d�ora
in avanti EW 1) ; ID., What is Equality ? Part 2 : Equality Of Resources, In �Philosophy & Public Affairs�, 1981,
4 ,( d�ora in avanti EW2) ; ID., What is Equality ? Part 3 : The Place of Liberty, In �Iowa Law Review�, 1987, 1
(d�ora in avanti EW3) ; ID., What is Equality ? Part 4 : Political Equality, In University of San Francisco Law
Review, 1988, 1 (d�ora in avanti EW4) ; ID., Life�s Dominion. An Argument about Abortion and Euthanasia,
London, HarperCollins Publishers, 1993, ed. it., Il Dominio della vita. Aborto, eutanasia e libert� individuale,
Milano, Comunit�, 1994 (d�ora in avanti LD).
9
12
, ma solo pochi di essi
13
notano una relazione pi� stretta, e quindi avvertono
l�esigenza di una riflessione unitaria sul suo pensiero. Per quanto mi riguarda,
reputo essenziale, al fine di comprendere la teoria del diritto di Dworkin, illustrare
brevemente anche la sua teoria politica, in quanto ritengo che il legame tra le sue
riflessioni politiche e quelle pi� propriamente giusfilosofiche e teorico generali, sia
inscindibile. Quindi, considerer�, anche se solo in via approssimativa , due temi
attorno ai quali ruota la concezione gius-politica dworkiniana : il primo riguarda il
concetto di eguaglianza ; il secondo invece concerne la comunit� liberale. L�equal
concern and respect, gioca infatti, un ruolo particolarmente importante nei
rapporti tra teoria politica e del diritto, in quanto rappresenta, specie negli hard
cases, il princ�pio di fondo delle decisioni dei giudici, ed � anche il principio in
base al quale � possibile spiegare, e giustificare, l�obbedienza dei cittadini al diritto.
Le riflessioni sulla comunit� liberale, sono invece strettamente collegate all�idea di
�comunit� di princ�pio�, e pi� in generale alla concezione del �diritto come integrit� �
. Successivamente, dopo aver ricostruito le maggiori critiche rivolte al pensiero
Dworkiniano, mi occuper� in modo approfondito della sua teoria giuridica,
seguendo a modello il suo metodo argomentativo
14
e infine mi concentrer�
sull�applicazione della teoria dworkiniana in ambito costituzionale, che, come
dimostrer� in seguito, comporta una visione ampliata della Costituzione
americana, mendiante la sua �lettura morale�.
12
Anzi, molti accusano Dworkin di occuparsi di politica del diritto piuttosto che di teoria del diritto. Vedi a
riguardo il capitolo 2�.
13
Vedi ad es. A. SCHIAVELLO, Diritto come integrit� : incubo o nobile sogno ? Saggio su Ronald Dworkin,
Giappichelli, 1998 ; S. SAGNOTTI, I diritti tra storia e morale. Riflessioni sul pensiero di Ronald Dworkin,
Giuffr�, 1998. Sagnotti scrive a proposito, �teoria generale del diritto e teoria della giustizia si mescolano
insieme, dando vita a [...] una teoria generale del diritto giusto. Infatti questo � rinvenibile dando una lettura
critica a quei saggi che possono essere definiti di teoria generale del diritto in senso stretto. Infatti, sia TRS
che LE e MP, contengono problematiche di pertinenza del teorico generale, ma le conclusioni cui Dworkin
giunge hanno l�intento di dar vita a un modello di diritto che salvaguardi l�esigenza della giustizia�.
14
Dworkin sviluppa le sue riflessioni giuridiche mediante un metodo argomentativo costituito da tre passaggi,
caratterizzati da un tipico procedimento logico-induttivo : 1) identificazione di un concetto, (in questo caso,
del concetto di diritto); 2) critica delle concezioni rifiutate ; 3) presentazione della propria concezione (diritto
come integrit�) .
10
1.2 L� equal concern and respect.
Il Princ�pio di eguaglianza costituisce il cardine della moderna civilt� giuridica e il
frutto di una lunga evoluzione storica. La �non discriminazione� tra gli esseri
umani, sia come singoli, sia in quanto gruppi sociali (minoranze etniche), �
divenuto - giustamente - imperativo etico - civile fondamentale. Tale ideale pu�
essere fatto risalire alla Rivoluzione americana e a quella francese
15
. Dworkin
costruisce tutte le sue riflessioni, di filosofia politica e giuridica, partendo proprio
da questo concetto
16
, equiparandolo al princ�pio di equal concern and respect
17
,
15
Pizzorusso indica come esempi paradigmatici di disposizioni legislative in cui viene delineato il princ�pio di
eguaglianza, a) la dichiarazione dei diritti della Virginia del 1776 ; b) il primo e il sesto articolo della
dichiarazione dei diritti dell�uomo e del cittadino del 1789. Vedi pi� in dettaglio A. PIZZORUSSO, Che cos��
l�eguaglianza, Editori Riuniti, Roma, 1983, p. 27.
16
Circa l�individuazione di un unico concetto di eguaglianza, vedi : P.COMANDUCCI, �Uguaglianza� : una
proposta neo-illuminista, Analisi e diritto, 1992, p. 89, che lo definisce �una relazione comparativa tra due o
pi� soggetti od oggetti, che possiedono almeno una caratteristica rilevante in comune� ; P. WESTEN, The
Concept of Equal Opportunity, �Ethics�, 95, 1985, p. 837-850, che, riflettendo sul concetto di equal
opportunity, sostiene che l�aggettivo equal non varia a seconda dei diversi usi che se ne fanno, quindi esso
non aggiunge nulla al sostantivo opportunity ; N. BOBBIO, voce Eguaglianza, in Enciclopedia del Novecento,
Roma, Istituto dell�Enciclopedia Italiana, 1977, vol. II, p. 355, il quale afferma che l�eguaglianza, diversamente
dalla libert�, non � una �qualit� o propriet� della persona� tant�� che affermare �X � uguale� non ha, di per s�,
alcun senso, mentre dire �X � libero� lo ha. Ci� dipende dal fatto che l�eguaglianza indica sempre una
relazione tra enti e in merito a qualcosa. Il �significato descrittivo� dell� eguaglianza presuppone quindi
sempre la risposta a due domande :�a) �eguaglianza tra chi ?� , e b) �eguaglianza in che cosa ? �. W.B.GALLIE,
Essentially Contested Concepts, Procedings of the Aristotelian Society, vol. LVI, 1956 , definisce il concetto
unico di eguaglianza come essentially contested, in quanto � passibile di diverse concezioni. Altri autori,
invece, sottolineano come sia possibile individuare pi� concetti del termine uguaglianza. Schiavello, ad
esempio, � del parere che esistano pi� concetti di eguaglianza a seconda dei contesti in cui tale termine viene
utilizzato. Infatti egli afferma che si pu� distinguere il concetto di eguaglianza in sistemi formalizzati (come
per esempio la matematica) e il concetto di eguaglianza in sistemi non formalizzati (il diritto o una teoria
politica). Nel primo caso, la parola �eguaglianza� pu� essere sostituita dalla parola �identit��, e consiste in
un� espressione assolutamente neutra. Quindi nei sistemi formalizzati il concetto di eguaglianza non �
contestato. Schiavello poi continua, sostenendo che il concetto di eguaglianza si differenzia all�interno degli
stessi sistemi non formalizzati in : 1) concetto neutro (o in senso debole) e 2) concetto valutativo (in senso
forte). Nel primo caso, essa consiste in una relazione comparativa, al fine di determinare l�appartenenza di
un elemento a una classe di eguaglianza (es. : l�appartenenza alla classe di chi ha 30 anni) . Nel secondo caso
il concetto di eguaglianza rappresenta anche un ideale , che riguarda l�ambito etico -politico, per questo
spesso si confonde con il concetto di giustizia. Per Schiavello, Il termine di eguaglianza utilizzato da Dworkin
per le sue riflessioni � il concetto di eguaglianza in sistemi non formalizzati valutato in senso forte, e
considera tale ideale esplicitato nel nostro ordinamento giuridico attraverso l� art. 3 Cost., che indica a
chiare lettere quali sono le caratteristiche che vanno prese in considerazione per trattare i cittadini in modo
eguale. Cfr. A. SCHIAVELLO, op. cit., p. 28 ss. Per una recente e originale interpretazione dell�art. 3 Cost., si
veda L. GIANFORMAGGIO, L�interpretazione della Costituzione tra applicazione di regole e argomentazione
basata sui princ�pi, in Rivista internazionale di filosofia del diritto, 62,1985. Vedi anche F. E. OPPENHEIM,
Political Concepts: A Reconstruction, Blackwell, Oxford,1981, cap. 6, tr. it., Concetti politici: una ricostruzione, Il
Mulino, Bologna 1985, il quale propone una definizione puramente descrittiva di �egualitarismo� ,
sostenendo che l�eguaglianza rimane un concetto interessante a prescindere dalle valutazioni che se ne
fanno.
17
Dworkin infatti sostiene che : �[...] L�equal concern and respect consiste nella pi� familiare idea di
eguaglianza politica. Questo presuppone che i membri di una comunit� politica godano dello stessa
considerazione e rispetto di cui godano i membri del loro governo�. Vedi R. DWORKIN, TRS, pp. 198-199.
Sul concetto di equal concern and respect analizzato da Dworkin vedi anche : ID., EW4, p. 1, in cui il filosofo
11
che, proprio per la sua genericit� � facilmente accettabile da chiunque si riconosca
nella tradizione liberale
18
. Si tratta infatti di una rielaborazione del princ�pio
liberale classico
19
che assegna un�importanza prioritaria e eguale a ciascun
individuo in quanto tale, e non considera quindi ammissibile sacrificare gli
interessi fondamentali degli individui per soddisfare interessi diversi (ad esempio,
quelli della comunit� intesa come un tutto indiviso, ovvero quelli della
maggioranza, o ancora quelli di qualche lobby
20
).
americano sottolinea il suo intento di studiare l�ideale dell�eguaglianza partendo da un princ�pio astratto
egualitario, in base al quale il governo ha il dovere di rendere la vita dei cittadini migliore, agendo quindi con
equal concern and respect verso ogni suo membro ; ID., LD, p. 130, in cui Dworkin sottolinea che la
disposizione dell�eguale protezione contenuta nel Quarto Emendamento crei un diritto costituzionale di equal
concern and respect, da cui segue che le donne sono tutelate contro certe discriminazioni basate sul sesso, se
tali discriminazioni non sono giustificate da importanti interessi dello stato ; ID., FL, pp. 7-8, in cui Dworkin
afferma che, in base ai princ�pi contenuti nel Bill of Rights, il governo debba trattare tutti gli individui con
equal concern, rispettando libert� individuali (espresse o meno nel documento costituzionale) indispensabili
a questi fini.
17
Caratteri comuni individuabili nelle nuove teorie liberali sono : 1) marcato antiutilitarismo, in quanto
l�utilitarismo � in contrasto con qualunque forma di individualismo politico, dato che non rispetta gli
individui come singoli, ma solo in quanto appartenenti a una entit� sovraindividuale. 2) La neutralit� dello
stato nella vita dei cittadini. Anche Kymlicka sostiene che una caratteristica delle teorie liberali
contemporanee sia quella di enfatizzare la neutralit�, nel senso che lo stato non dovrebbe premiare o
penalizzare particolari concezioni della �good life�, ma dovrebbe mantenere una posizione neutrale. Vedi W.
KYMLICKA, Liberal Individualism and Liberal Neutrality, in Ethics, 99, 1989, p. 833. Dato che le teorie
liberali si fondano oggi sull�eguaglianza (vedi ad esempio la teoria di Rawls) o sulla libert� (come la teoria di
Nozick), � utile rilevare come il concetto di equal concern and respect dworkiniano sia accettabile come
punto di partenza per le loro teorie solo dalle dottrine liberali basate sull�eguaglianza. Pu� essere utile inoltre
ricordare una tripartizione delle teorie liberali basate sull�eguaglianza, proposta da D.MCKERLIE, Equality
and Time, Ethics,99, 1989. Egli individua a) una concezione egualitaria che non intende disconoscere o
annullare le differenze tra le persone e che, a questo scopo, indica un�unit� di misura dell�eguaglianza,
cercando di ridurre l�ineguaglianza valutata in base a quell�unit� di misura ; b) una concezione che si
preoccupa di migliorare le condizione di vita di coloro che stanno peggio e infine c) una concezione che ritiene
opportuno distribuire una minima quantit� uguale di vantaggi o benefici. L�eguaglianza di risorse proposta da
Dworkin � assimilabile, per McKerlie, alla concezione del primo tipo.
19
Per Dworkin (vedi TRS, p.127 ) il princ�pio di equal concern and respect risalirebbe a Kant che lo esprime nella
nota formula : �agisci in modo da considerare l�umanit�, sia nella tua persona, sia nella persona di ogni altro,
sempre anche come scopo, e mai come semplice mezzo�, vedi I. KANT, Grundlegung zur Metaphysik der
Sitten, Hartknoch, Riga, 1785. Trad. it. di P. Chiodi, Fondazione della metafisica dei costumi, Laterza, Roma-
Bari, 1980, p. 61. Mill, invece, fa risalire il princ�pio di eguaglianza nell� harm principle, in base al quale si
++� giustificati a intervenire sulla libert� d�azione di un individuo solo al fine di proteggersi, e quindi per
evitare danno agli altri. Quindi non si pu� costringere un soggetto a fare o non fare qualcosa per il suo bene,
o perch� � giusto per l�opinione di qualcuno. Vedi J. S. MILL, On Liberty, Parker, London, 1859. Trad. it. di S.
Magistretti, Saggio sulla libert�, Il Saggiatore, Milano, 1981, pp. 12-13.
20
�lobby� � un termine inglese che designa in politica, ogni organizzazione volta a condizionare dall�esterno le
scelte di un governo, o di un parlamento, in favore di interessi particolari.
12
Dworkin quindi identifica un concetto a suo avviso accettato da tutti
21
,
l�eguaglianza, e ne critica alcune possibili concezioni, per poi presentare e
argomentare la propria concezione del concetto de quo (eguaglianza di risorse) . Si
potrebbe dire, come afferma Schiavello, che � [...] il modo di procedere di Dworkin
ricordi quello del prestigiatore che estrae dal mazzo di carte proprio la carta scelta
dallo spettatore. Dworkin chiede : �C�� qualcuno che ha qualcosa da obiettare
contro l� equal concern and respect (come concetto) ? � . Bene, visto che nessuno ha
parlato, significa che tutti �dovete� convenire con questo e quest�altro�
22
. Nella
mia ricostruzione del pensiero politico di Dworkin seguir�, per grandi linee, il suo
stesso schema argomentativo, analizzando le critiche che questi muove a
concezioni dell�eguaglianza diverse dalla propria. Prima di fare questo, per�, �
opportuno cercare di chiarire da quale ideale egualitario astratto egli parta,
nell�elaborazione delle sue riflessioni. Dworkin distingue, a tal proposito in Taking
Rights Seriously
23
, tra trattare gli individui as equals e trattarli equally
24
.
Considerare le persone equally, significa distribuire indistintamente a tutti gli
individui le stesse risorse e opportunit�, mentre trattare le persone as equals
significa trattarle con equal concern and respect
25
. Accettando questa seconda
21
In verit�, tale unanimit� presunta, nella realt�, non esiste. Critiche a questo princ�pio astratto sono state
esposte da Nozick , per il quale �la vita non deve essere equiparata a una corsa a premi in cui � necessario
partire da un�eguale possibilit� di vittoria�, v. R.NOZICK, Anarchy, State, and Utopia, Basic Books, New York,
1974, tra. It. di E. Bona, G.Bona, Anarchia, stato e utopia, Le Monnier, Firenze, 1981, p. 250-253 ; anche
Sadurski rifiuta l�equal concern and respect, perch� sostiene si tratti di un princ�pio troppo astratto per poter
giocare un qualche ruolo nella costruzione di una teoria ; inoltre, sempre per Sadursky, l�equal concern
presuppone un intervento dello stato per alleviare le sofferenze dei pi� svantaggiati, mentre l�equal respect
rispecchia l�idea per cui lo stato deve essere neutrale nei confronti delle situazioni individuali. Per Sadursky le
due esigenze si escludono a vicenda, v. W.SADURSKY, The Right, the Good and the Jurisprude, Law and
Philosophy, 7, 1988, p. 53.
22
A. SCHIAVELLO, op. cit. p. 6.
23
Vedi R. DWORKIN, TRS, Cap. XII.
23
Schiavello cerca di distinguere queste due concezioni dell�eguaglianza proponendo un esempio : supponendo
che lo stato disponga di un numero di mele uguale al numero dei cittadini, esso le distribuisce equally se,
senza una preventiva valutazione dell�opportunit� politica, decide di darne una ciascuno. Se invece il governo
si interroga sulla distribuzione pi� opportuna e giunge alla conclusione di escludere chi supera un reddito
medio determinato, allora tratta i cittadini as equals . Quindi, in questo secondo caso, la distribuzione di
qualcosa segue una particolare concezione dell�eguaglianza. Cfr. A. SCHIAVELLO , op. cit., p. 44.
25
Dworkin , nell�enunciare tali due concezioni dell�eguaglianza, cita quanto ha sostenuto Rawls nelle sue
elaborazioni. La citazione di Rawls, tratta da A Theory of Justice, cit., � a pag. 180 di TRS. Dworkin conferma
anche nella sua ultima opera come l�eguaglianza sia l�indispensabile virt� della democrazia, e
conseguentemente, come il governo abbia il dovere di trattare tutti i cittadini as equals, ovvero con equal
concern and respect . Vedi pi� in dettaglio R. DWORKIN, Sovereign Virtue : The Theory and Practice of
Equality, cit. Per commenti all�ultima opera dworkiniana, vedi : A. RYAN, It�s Not Easy Being Equal, 2000, in
http ://partners.nytimes.com/books/00/06/18reviews/000618.18ryanlt.html ; R.A.EPSTEIN, Impractical
Equality, 2000, in http ://www.reason.com/0010/bk.re.impractical.html.
13
concezione dell�eguaglianza
26
, il filosofo americano, in Equality of Welfare Part 2,
propone due possibili teorie dell�eguaglianza distributiva, in cui � possibile trattare
le persone as equals : la prima sostiene che le persone sono considerate as equals
quando hanno un�equa distribuzione della ricchezza, mentre la seconda, afferma
che le persone sono considerate as equals quando posseggono le stesse risorse
economiche. Quest�ultima
27
rappresenta la concezione dell�eguaglianza
distributiva di Dworkin
28
.
1.3 Le concezioni dell�eguaglianza distributiva (distributional equality).
Prima di prendere in considerazione la concezione dworkiniana dell�eguaglianza
distributiva, e continuando a seguire lo schema argomentativo di Dworkin, �
opportuno considerare in via approssimativa le obiezioni principali che questi
muove alle concezioni dell�eguaglianza distributiva diverse dalla propria. Quindi,
qui di seguito, analizzer� le critiche mosse dal filosofo americano a) all�eguaglianza
di risultati ; b) all�utilitarismo ; c) all�analisi economica del diritto.
26
Si tratta di un diritto che gli individui hanno ad un�eguale considerazione e rispetto nel progetto e
nell�amministrazione delle istituzioni politiche che li governano.
27
La concezione dell�eguaglianza distributiva di Dworkin � molto simile a quella di Rawls, se si esclude il
rifiuto, da parte di Dworkin, in generale, di una teoria contrattualista e in particolare della posizione
originaria. Dworkin critica la teoria di Rawls, sostenendo che gli uomini non avrebbero necessariamente
accolto, nella posizione originaria, i due princ�pi rawlsiani, ma se anche questo fosse accaduto, non �
possibile provare in questo modo la validit� di tale princ�pi anche nella nostra societ�. Si veda in proposito R.
DWORKIN, The Original Position, University of Chicago Law Review, 534, 1973, rist. In TRS, col titolo Justice
and Rights, p.519. A.K. SEN,(Inequality Reexamined, Oxford University Press, Oxford, 1992) e W. KYMLICKA ,
(Contemporary Political Philosophy, Oxford University Press, Oxford,1990, tr. it., Introduzione alla filosofia
politica contemporanea, Feltrinelli, Milano 1996), sostengono che l�eguaglianza � un valore fondamentale per
ogni teoria politica odierna che aspira a un minimo di consenso, inclusa quella libertaria basata sui diritti.
Contrari a questa prospettiva sono invece Frankfurt (vedi H.FRANKFURT, Equality as a Moral Ideal, in
�Ethics�, 98,1987, pp. 21-43, ristampato in H. FRANKFURT, The Importance of What we Care About,
Cambridge University Press, Cambridge, 1988), Raz, (vedi J. RAZ, The Morality of Freedom, Clarendon Press,
Oxford. Raz, 1986, cap. 9) e Parfit ( vedi D. PARFIT, Equality or Priority? The Lindley Lecture, 1991,
University of Kansas, Lawrence, tr. it., Eguaglianza o priorit�?, in �Ragion Pratica�, 5,1995, pp. 173-221. Pur
essendo �egualitari� nel senso tradizionale del termine, essi sostengono infatti, che non sia l�eguaglianza a
motivare la redistribuzione dei beni dagli avvantaggiati agli svantaggiati; ci� che conta, per questi autori, � la
condizione di una persona in senso assoluto e non la sua condizione in relazione a quella degli altri. Per
Frankfurt, il valore fondamentale per una teoria politica detta �egualitaria� � in realt� �la sufficienza�. Per
Raz, l�atteggiamento egualitario deriva non tanto dal valore dell�eguaglianza di per s�, quanto dal fatto che i
principi morali fondamentali sono tutti di natura �saziabili� e �decrescenti�. Per una critica specificamente a
Raz, vedi T.M. WILKINSON, Raz on Equality, in �Imprints�, 3, 1988-9, pp. 132-55.
28
� l�eguaglianza distributiva che in quest�ambito dell�argomentazione dworkiniana rileva. Essa regola,
attraverso varie teorie, e in base a un criterio di parit�, le posizioni distributive (delle risorse e delle
opportunit�) delle persone. Vi sono anche teorie dell�eguaglianza politica (dette di non-distributional equality) ,
che si occupano dei problemi di natura politica intercorrenti tra gli individui o tra gruppi di essi, quali i
governanti e i governati, oltre che della natura stessa di tali rapporti (ad esempio riguardante l�eguale diritto
di voto all�interno di una societ�).
14
1.3.1 L�eguaglianza di risultati.
Tale concezione dell�eguaglianza distributiva
29
si basa sulla massimizzazione del
benessere e nega che sia possibile trattare i cittadini con equal concern and respect
senza prendere posizione sulle scelte di vita delle persone. Le principali critiche
mosse da Dworkin a questa teoria possono essere cos� schematizzate : 1) � difficile
valutare attraverso un�analisi del welfare il benessere di persone diverse
30
; 2)
mancano ragioni teoriche che permettano di inserire la disincentivazione dei gusti
costosi delle persone in una teoria compiuta
31
; 4) mancano ragioni per tutelare
una vita soddisfacente ai portatori di handicaps
32
.
29
R.DWORKIN, EW1, p. 185 ; R. DWORKIN, MP , p.186. In tali saggi, Dworkin respinge l�ideale di eguaglianza
di benessere come interpretazione del �trattamento da eguali�.
30
Anche Rawls, con la sua �giustizia come equit�� rifiuta l�eguaglianza di risultati per questo motivo. Rawls
ipotizza che il benessere di ciascun individuo si fondi sui beni primari (diritti e libert� fondamentali, reddito e
ricchezza, ecc.) I princ�pi di giustizia (accettati da tutti i cittadini e riconosciuti dalle istituzioni politiche della
societ� ben ordinata) devono assicurare una quota equa ( in quanto ai meno avvantaggiati va una
distribuzione diseguale) tali beni sociali a tutti gli individui. I beni primari di Rawls corrispondono in buona
sostanza alle risorse dworkiniane. Vedi J. RAWLS, A Theory of Justice, Cambridge, The Belknap Press of
Harward University Press, 1971. Ed . It., Una teoria della giustizia, Feltrinelli, Milano, 1982, p. 91 ss. Per una
critica al pensiero di Rawls vedi I.M.YOUNG, Justice and the Politics of Difference, Princeton, Princeton U.P.,
1990, trad. It. di A. Bottini, Le politiche della differenza, Milano, Feltrinelli, 1996.
31
Questa concezione dell�eguaglianza infatti, presuppone che chi abbia gusti costosi necessiti di un
quantitativo di risorse maggiore rispetto agli altri per raggiungere lo stesso livello di benessere degli altri. Un
sostenitore di questa forma di eguaglianza potrebbe rispondere a questa obiezione affermando che � possibile
escogitare alcuni meccanismi per disincentivare i gusti costosi. Ma Dworkin, a questo punto si domanda con
quale giustificazione si possibile fare ci�. E l�eguaglianza di risultati non offre risposte convincenti a questa
domanda. Vedi R. DWORKIN, EW1 p. 235.
32
Il regime dell�eguaglianza di benessere non � efficace per Dworkin al fine di compensare con risorse
supplementari le persone gravemente handicappate, dato che esso non impone alcun tetto alla
compensazione, che va fissato dalla politica dell�egoismo incrinato dalla compassione - politica che elargisce
meno di quanto offrirebbe qualsiasi ipotesi sostenibile di mercato assicurativo. Ivi, p. 238. Quindi il limite di
tale concezione dell�eguaglianza distributiva � quello di valutare la distribuzione della ricchezza equa tra le
persone, senza prendere in considerazione la soddisfazione che questa comporta.
15
1.3.2 L�utilitarismo.
Dworkin critica tale teoria nel saggio Reverse Discrimination, contenuto in Taking
Rights Seriously
33
. Anche questa teoria, per Dworkin, come fa il positivismo
giuridico, rifiuta l�idea che i diritti politici possano preesistere ai diritti giuridici, e
quindi rifiuta l�idea che i cittadini possano legittimamente far valere una decisione
legislativa basata su un dato motivo a meno che tale decisione non serva per il
benessere generale
34
. Quindi, essa consiste in una teoria basata sui fini, e il fine
del benessere collettivo medio dei membri di una data collettivit� giustifica le
decisioni politiche. I diritti, quindi, risultano essere qui strumentali rispetto agli
obiettivi politici. Dworkin, nella sua critica all�utilitarismo, sostiene inoltre che non
� una filosofia neutrale, perch�, nel conteggio delle preferenze degli individui,
considera anche le preferenze esterne, cio� quelle riguardanti il benessere altrui.
Infatti la neutralit� di questa corrente filosofica � �di facciata� e questo avviene
quando sono calpestati i diritti fondamentali degli individui per assecondare la
volont� della maggioranza, non assegnando quindi a tutti i soggetti una dignit�
analoga. Hart critica Dworkin a tal proposito, affermando che l�esempio delle
preferenze esterne non costituisce un caso di doppio conteggio. Ci sarebbe per Hart
doppio conteggio e quindi violazione del princ�pio utilitaristico che tutti devono
contare uno e nessuno pi� di uno, se ad esempio, il voto dei bianchi valesse il
doppio rispetto a quello dei neri. Ma, sostiene sempre Hart, il caso delle preferenze
esterne � differente da quest�ultimo. Per Hart non � il doppio conteggio la causa
del fatto che una minoranza non venga trattata con equal concern and respect
35
.
Dworkin risponde alle obiezioni di Hart, sostenendo che questi confonde voti e
preferenze e propone un esempio : mentre se voto A non posso votare anche B, se
ho la preferenza A nulla osta che abbia anche la preferenza B. Quindi avere una
preferenza non significa rinunciare ad altre
36
.
33
Ivi, TRS, pp. 223-239.
34
Dworkin, nella critica all�utilitarismo, sostiene che esso �potrebbe provvedere al diritto di libert� di parola
nell�ipotesi che la generale accettazione di tale diritto da parte delle corti e delle altre istituzioni politiche
promuova la pi� alta utilit� media della comunit� �. Ivi, TRS, p. 95.
35
H.L.A. HART, Tra utilit� e diritti, In Sociologia del diritto, VI, 1979, pp. 1-22.
36
Vedi R. DWORKIN, MP, pp. 365-372.
16
1.3.3 L�analisi economica del diritto.
I maggiori esponenti di questa teoria
37
sono rappresentati da Posner, Coase
38
e
Calabresi
39
. Essa � oggetto di critica da parte di Dworkin, le cui osservazioni sono
rivolte principalmente alle tesi di Richard Posner. Quest�ultimo, giudice federale
dal 1981, � convinto che negli hard cases non ci pu� essere risposta corretta,
intesa come mancanza di disaccordo tra specialisti ragionevoli
40
. I giudici in tali
casi devono, per Posner, conseguire un risultato ragionevole sul piano concreto,
pi� che ineccepibile sul piano della dimostrabilit� logica ; comunque, l�obbligo
giudiziale di decidere in ogni caso la controversia in tempi brevi costringe a rendere
rapidamente determinato anche quando non lo �, in modo che non esistono mai
dei �casi semplici� o dei �casi difficili�, ma sempre dei casi da risolvere
41
, nell�ottica
della massimizzazione della ricchezza. Dworkin critica le affermazioni di Posner
nel saggio Why Efficiency ?
42
, sostenendo che negli hard cases, i giudici non
37
L�analisi economica � definita neo-utilitarismo, in quanto essa si basa, come l�utilitarismo, sulla ricerca di una
massimizzazione aggregativa di qualcosa. La differenza sta nel fatto che, mentre l�utilitarismo si preoccupa di
massimizzare il piacere (l�utilit�), sommando le soddisfazioni individuali astratte , l�analisi economica vuole
massimizzare la ricchezza, intesa come somma delle preferenze concrete, registrate attraverso il mercato
.Vedi R.A.POSNER, The Value of Wealth : a Comment on Dworkin and Kronman, in Journal of Legal Studies,
9, 1980, p. 243. Va sottolineato che, con �massimizzazione della ricchezza� , il neo-utilitarismo intende
qualcosa di diverso dall� �Ottimo Paretiano�, per il quale un assetto distributivo X � migliore di un assetto
distributivo Y, se in X la situazione di qualche soggetto migliora senza peggiorare quella di nessun altro. Vedi
V. PARETO, Manuale di economia politica, con una introduzione alla scienza sociale, Societ� Editrice Libraria,
Milano, 1906, p. 235. Questa concezione � stata poi modificata da Kaldor e Hicks, i quali hanno definito la
�massimizzazione della ricchezza� come quella situazione in cui l�ammontare di ricchezza che viene prodotta,
� quantomeno sufficiente a compensare le perdite di coloro che stanno peggio rispetto alla situazione
precedente. Tale accezione di massimizzazione di ricchezza � accolta, per grandi linee dalla scuola economica
del diritto.
38
Coase, con il suo teorema, assegna un ruolo cruciale al mercato, che rappresenta il mezzo pi� efficiente e
pi� giusto per la distribuzione delle risorse. I diritti individuali sono diritti contro lo stato e contro la
coercizione privata, dato che sono intesi come diritti a che non sia turbato l�orientamento razionale del
mercato. Questo teorema � per� valido solo in un mercato ideale, e non in uno reale, viziato dai transaction
coasts, che vanno eliminati dai giudici. Vedi R. H. COASE, The Problem of Social Cost, in Journal of Law and
Economics, 3, 1960. Trad. di G. Alpa, I costi sociali, in G. ALPA, F. PULITINI, S. RODOT�, F. ROMANI (a cura
di), Interpretazione giuridica e analisi economica, Giuffr�, Milano, 1982, pp. 21-27.
39
Calabresi distingue l�analisi economica del diritto sviluppatasi negli Stati Uniti intorno agli anni �20, limitata
ad alcune branche del diritto, come le leggi anti-trust che presentano un legame con l�economia, dalla nuova
analisi economica del diritto, nata sempre negli Stati Uniti intorno agli anni �60 e che si propone di istaurare
tra diritto e economia un legame pi� stretto e meno circoscritto. Vedi G. CALABRESI, Prefazione di G.Alpa, F.
Pulitini, S. Rodot�, F. Romani (a cura di), Interpretazione giuridica e analisi economica, Giuffr�, Milano,
1982,pp.VII-XI.
40
Vedi E. RAKOWSKI, Posner�s Pragmatism, in Harvard Law Review, 104, 1991, p. 1681
41
R. POSNER, The Problems of Jurisprudence, Harvard University Press, Cambridge, (Mass.), London, 1990, p.
26.
42
ora contenuto in MP, pp. 267-289.
17
dovrebbero tendere alla massimizzazione della ricchezza, in quanto la
massimizzazione del benessere sociale non comporta necessariamente un
vantaggio per ogni singolo individuo
43
. Infatti, la valutazione del benessere � una
questione particolarmente complessa che non pu� essere rilevata mediante una
superficiale analisi del welfare
44
.
1.3.4 L�eguaglianza di mezzi.
Tenter� ora di analizzare la concezione dell�eguaglianza distributiva dworkiniana,
che si fonda su un�equa ripartizione delle risorse
45
. Al fine di argomentare questa
teoria, Dworkin si serve di un esempio : egli immagina un gruppo di naufraghi che
vengono sbattuti dalle onde su un�isola deserta, ricca di risorse. Egli presuppone
anche che tutti i naufraghi accettino il princ�pio che nessuno di loro ha diritto pi�
43
Si ha, per l�analisi economica del diritto, la massimizzazione della ricchezza, quando tutte le risorse sociali
sono state distribuite in modo che la somma di tutte le preferenze individuali sia la pi� alta possibile.
Secondo questa teoria, gli individui hanno particolari diritti che vengono persi volontariamente dai soggetti
attraverso una transazione volontaria. Vedi R. DWORKIN, Is Wealth a value ? , in http ://www.
stuo.hoops.livedoor.com/wealthdwalkin.htlm.
44
Dello stesso parere di Dworkin � Sen, il quale afferma ad esempio che il fattore di sopportazione della
sofferenza pu� difficilmente venire in superficie attraverso un�analisi del welfare e se questo come altri simili
fattori vengono trascurati, si producono situazioni di grande ingiustizia (A.K. SEN , Resources, Values and
Development, Basil Blackwell Publishers, Oxford,1984 . Trad. It., Risorse, valori e sviluppo, Boringhieri,
Torino, 1992, p. 124).
45
La tesi di Dworkin sull�eguaglianza di risorse � stata ampiamente discussa. Tra i contributi pi� noti, vi sono
E. RAKOWSKI, Equal Justice, Clarendon Press, Oxford, 1991, che presenta una difesa dettagliata
dell�eguaglianza di risorse sensibile anche a questioni di responsabilit�, e J. E. ROEMER, Equality of
Resources Implies Equality of Welfare, in �Journal of Economics�, 101, 1986, pp. 751-84 che sostiene invece
un teorema per cui l�eguaglianza di risorse implica l�eguaglianza di benessere, a meno che la prima non venga
definita in modo incoerente. T. M. SCANLON, Equality of Resources and Equality of Welfare: A Forced
Marriage?, in �Ethics�, 97, 1986, pp. 111-18, critica gli assiomi nella prova di Roemer, sostenendo che alcuni
di essi sarebbero accettati solo da un welfarista, e non da un sostenitore di eguaglianza di risorse. Per una
discussione pi� recente e pi� vicina alla prospettiva di Arneson, vedi J. E. ROEMER, Theories of Distributive
Justice, Harvard University Press, Cambridge Mass., 1996, capp. 7-8. Diversi lavori si sono concentrati sul
meccanismo dell�asta in Dworkin : H. VARIAN, Dworkin on Equality of Resources, in �Economics and
Philosophy�, 1, 1985, pp. 110-25, stabilisce dei legami tra il saggio di Dworkin nel presente volume e i lavori
degli economisti su temi affini, analizzando in particolare il �test dell�invidia�, e lo schema assicurativo. M.
COHEN CHRISTOFIDIS, Talent, Slavery and Envy, in Burley, 2001,( in corso di pubblicazione), discute il
problema della �schiavit� dei dotati� in Dworkin, criticando lo schema assicurativo e difendendo l�idea di
includere le doti nell�asta. W. KYMLICKA, Liberalism, Community and Culture, Oxford University Press,
Oxford, 1989, cap. 9, argomenta a favore dell�inclusione del bene di �appartenenza culturale� nello schema
assicurativo dworkiniano, in modo da giustificare l�assegnazione di diritti speciali ai membri delle culture di
minoranza. Per una critica libertaria all�uso dell�asta, vedi J. NARVESON, On Dworkinian Equality, in �Social
Philosophy and Policy�, 1, 1983, pp. 1-23. Vedi anche I. CARTER, L�idea di eguaglianza, Feltrinelli, Milano,
2001, p. 94 ss.; A. SCHIAVELLO, L�isola che non c�e�. Una critica alla concezione dell�eguaglianza di Ronald
Dworkin, in Ragion Pratica, 16, di prossima pubblicazione.
18
degli altri alle risorse dell�isola e che, anzi, la totalit� delle risorse debba essere
divisa egualmente (equally) tra tutti loro attraverso un�asta egualitaria. Infine egli
sottolinea che i naufraghi, all�unanimit�, accettino il cosiddetto �test dell�invidia�
(envy test) come strumento per stabilire se la distribuzione di risorse sia stata equa
o meno. Secondo questo test, una distribuzione di risorse non � equa se, dopo che
tutte le risorse sono state distribuite, vi � anche un solo naufrago che preferirebbe
la parte di risorse assegnata a qualche altro naufrago
46
. Si decide, anche per
questa ragione, di distribuire le risorse attraverso un�asta che terminer� solamente
quando ci sar� un solo naufrago (ogni naufrago ha lo stesso potere d�acquisto)
disposto a comprare un determinato lotto a un determinato prezzo
47
. La teoria
dworkiniana dell� equality of resources prevede un processo di acquisizione iniziale
delle risorse, e un processo di redistribuzione o trasferimento delle risorse, col
nascere e lo svilupparsi dello scambio e della produzione
48
.
46
L�invidia, utilizzata come strumento, nella teoria dell�eguaglianza delle risorse, � una delle passioni umane
pi� radicate e universali, chiaramente visibile gi� nei bambini in tenera et�
.
Infatti, la pi� lieve parvenza di
una diversit� di trattamento a favore di un altro bambino � subito notata e provoca risentimento. Tali
osservazioni possono essere per� trasportate anche nel mondo degli adulti. Prendendo in considerazione un
esempio citato da Bertrand Russell, � possibile comprendere come attraverso l�invidia si possa raggiungere la
democrazia. Russell ricorda che : � [...] Quando una delle nostre donne di servizio rimase incinta , e noi
dicemmo che non doveva pi� trasportare oggetti pesanti, il risultato immediato fu che nessuna delle altre
volle pi� trasportare pesi�. B. RUSSELL, La conquista della felicit�, Longanesi & C., Milano, 1969, p. 68.
Questo filosofo vede nell�invidia un sentimento negativo causato dal termine di paragone che fa l�invidioso
nei confronti degli altri. Quindi , l�invidia � intesa come una forma del vizio, in parte morale e in parte
intellettuale, che consiste nel non vedere mai le cose in se stesse, ma solo in rapporto alle altre. Inoltre, tale
sentimento negativo � connesso alla competizione, dato che noi non invidiamo una fortuna quando � cos�
ingente che � inutile sperare di poterla mai raggiungere. Russell sostiene che le dottrine egualitarie della
democrazia abbiano enormemente esteso l�invidia, ma questo vizio deve essere sopportato per giungere a un
pi� giusto sistema sociale. La giustizia che per� per Russell deriva dall�invidia � della peggior specie, in
quanto consiste nel diminuire i privilegi del fortunato, piuttosto che nell�accrescere quelli dello sfortunato.
Concludendo, se per Dworkin l�envy test, o meglio l�invidia, ha la funzione di permettere un�equa
distribuzione delle risorse tra gli individui, al fine di garantire l�equal concern and respect, per Russell essa �
vista come un vizio che porta a una giustizia non auspicabile.
47
Questa situazione immaginaria proposta da Dworkin ricorda la teoria dell�eguaglianza liberale di Ackerman,
v. B.A. ACKERMAN, Social Justice in the Liberal State, Yale University Press, New Haven, 1980, Trad. It. di S.
Sabattini, La giustizia sociale nello stato liberale, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 42 ss.
48
R. DWORKIN, EW2, p. 283 ss.