2
internazionalprivatistico, e cioè della legge in astratto più idonea, dal punto di
vista spaziale, a regolare la singola fattispecie.Oggi è possibile individuare tre
articolazioni diverse della localizzazione: diretta, condizionata e per
autocollegamento; tali varianti corrispondono a gradi diversi di rispetto da
parte del foro del modo di essere originario ed effettivo dei valori giuridici
stranieri richiamati.
Il metodo di riferimento all’ordinamento competente è complementare
rispetto al metodo tradizionale dei conflitti di legge ed ha, come obiettivo
fondamentale, la realizzazione di un coordinamento tra l’ordinamento del foro
e gli ordinamenti degli Stati esteri considerati in blocco. Quest’ultimo metodo
è autonomo e alternativo rispetto al metodo tradizionale ed é utilizzato in
quelle situazioni che sono particolarmente “ estranee all’ordinamento del
foro”. L’obiettivo che esso si propone è quello di evitare il sorgere il
permanere di situazioni giuridiche “claudicanti” e cioè, di situazioni esistenti
in un ordinamento e non in un altro, in cui siano ugualmente destinate a “
svolgersi” o a localizzarsi.
Il metodo del jurisdictional approach o dell’applicazione generalizzata della
lex fori, nato e diffusosi nei Paesi di common law, oggi è diventato di
crescente utilizzazione anche nei Paesi europei ed ha come obiettivo la
realizzazione dell’unità tra forum e jus. Pertanto, una volta ammessa la
competenza giurisdizionale dei giudici del foro, si avrebbe un’applicazione
automatica della lex fori a prescindere dall’intervento di qualsiasi norma di
conflitto.
L’altro metodo di coordinamento tra gli ordinamenti è il metodo delle
CONSIDERAZIONI MATERIALI che non deve essere confuso con il cd. “
diritto internazionale privato materiale” che consiste nel predisporre alle
norme uniformi ( o norme speciali ad hoc) per la regolamentazione delle
fattispecie internazionali.
Il metodo in esame è utilizzato dal legislatore in una prospettiva tendente al
raggiungimento di un risultato di carattere materiale. Infatti, nell’ambito dei
sistemi di conflitto, gli “ interessi” da tutelare possono essere di varia natura (
internazionalprivatistica o materiale); possono assumere importanza in sede di
costituzione o di applicazione di una norma di conflitto; possono rivolti ad
una determinata società o a singole parti in causa. Gli interessi presi in
considerazione riguardano solitamente le parti in causa e tendono a garantire
l’applicazione di una o più leggi applicabili in virtù della migliore conoscenza
o del contenuto elle medesime. Il metodo su detto, è stato utilizzato nel
sistema internazionalprivatistico statunitense che prevede dei sistemi di
conflitto aperti “ in generale” all’influenza delle considerazioni di carattere
materiale. La prima elaborazione dottrinale è stata del CAVERS che si
rifaceva ai “ principles of preference” e di LEFLAR , il quale ribadiva
l’applicazione della “better rule”. L’aspetto che desta maggiore attenzione è
quello relativo al funzionamento delle norme di conflitto e al meccanismo del
rinvio.
3
Le soluzioni possibili sono due: escludere il meccanismo del rinvio e quindi
applicare le sole leggi materiali richiamate, in concorso tra loro , dalla norma
di conflitto alternativa in causa, oppure ammettere il rinvio nella forma
peculiare del rinvio in favorem, che consente il richiamo ad una legge diversa
solo quando la medesima si riveli più favorevole al raggiungimento
dell’effetto richiesto. Il metodo delle considerazioni materiali ha avuto varie
articolazioni nei sistemi di conflitto europei.In Austria, dove manca un
esplicito richiamo al funzionamento del rinvio, sono sorte alcune difficoltà. In
giurisprudenza, infatti, continua il dibattito circa l’accoglimento o meno del
rinvio e sull’interpretazione dell’art.41 par. 1 dell’IPR GESETZ del 1978 che,
in materia di contratti conclusi dai consumatori , da rilievo , in mancanza di
scelta della legge applicabile, alla legge dello Stato della residenza abituale
del consumatore, se essa garantisce un “ besonderen privatrechen Schutz”.
La nuova legge tedesca di diritto internazionale privato del 1998 in virtù del
raggiungimento di obiettivi di carattere materiale, ha previsto all’art. 19 par.2
che i rapporti tra genitori e figli legittimi siano disciplinati secondo la legge
della residenza del figlio. In tal modo il legislatore ha inteso privilegiare il “
bene” del figlio e i suoi interessi, ponendoli al centro dei rapporti familiari che
lo riguardano e riconoscendo che “ l’interesse del figlio sia in effetti
sostanzialmente rivolto, più che all’applicazione di una certa legge, al
raggiungimento di un certo risultato” (art.19 par.2 EGBGB).
Nell’ordinamento svizzero, la norma generale di conflitto in materia di
determinazione della filiazione è l’art.68 IPRG che dà competenza alla legge
della residenza abituale del figlio. L’art.69 par.1 IPRG dispone che, la
competenza prevista dall’art. 68 è determinata con riguardo al momento della
nascita del figlio, ma fa salva la possibilità che, per le azioni di accertamento
giudiziale o di annullamento della filiazione si dia rilievo alla legge della
residenza al momento dell’introduzione dell’azione, se un interesse
prevalente del figlio lo richieda.
Nell’ordinamento francese non vi è un orientamento uniforme circa
l’accoglimento o meno del rinvio, infatti, alcuni come Hage-Chahine sono
favorevoli all’accoglimento in alcuni casi e non in altri; autori come il Foyer,
invece, optano per una soluzione unitaria, conforme all’orientamento seguito
dalla giurisprudenza e contrario al rinvio.La giurisprudenza francese in varie
decisioni ha escluso l’applicazione del rinvio riguardo all’art.311-14 Code
Civi , considerandola una norma di conflitto strutturalmente neutra e
tradizionale. Un medesimo orientamento contrario al rinvio è stato accolto
recentemente con riguardo all’art.311-17 Code Civile cioè alla norma di
conflitto chiaramente alternativa operante in materia di riconoscimento di
figlio naturale.Anche con riferimento al rilievo attribuito alla volontà delle
parti, gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza della Corte
Suprema hanno ribadito la precedente impostazione, accogliendo
l’orientamento favorevole alla necessaria applicazione d’ufficio da parte del
giudice delle norme di conflitto “ à finalité matérielle”.
4
La legge 218/95 ha allineato il nostro sistema di diritto internazionale privato
a quello degli altri Paesi europei, risollevando il nostro Stato da una sorta di
“isolamento normativo e scientifico”, nel quale appariva confinato e ha
modificato il sistema introducendo alcune disposizioni che operano in base al
METODO MATERIALE di risoluzione dei conflitti. Tale metodo ,attraverso
un collegamento in partenza alternativo o solo sussidiario di più leggi, si
propone di favorire il raggiungimento di uno specifico effetto di carattere
sostanziale. La nuova legge ha realizzato le esigenze di armonia
internazionale delle soluzioni e il principio di uniformità delle soluzioni
concretizzantesi nell’intento , dei vari ordinamenti, di risolvere
uniformemente i conflitti di legge al fine di soddisfare l’esigenza che ogni
singola fattispecie possa ricevere dovunque la stessa disciplina in seguito
all’applicazione della medesima legge o di più leggi almeno materialmente
simili. Questa era, ed è ancor oggi, l’opinione più volte ribadita da Pagano il
quale riprende il pensiero manciniano che proponeva di giungere ad una
codificazione internazionale e che nel 1865 dovette scontrarsi con i tempi non
ancora maturi.Nella nuova legge il legislatore ha abbandonato i postulati
positivistici basati sull’esclusività ed universalità dell’ordinamento, ispirati
alla dottrina di Kelsen, a favore della concezione istituzionistica facente capo
a Santi Romano. Espressione di questo cambiamento di prospettiva è la nuova
legge di riforma del sistema italiano i diritto internazionale privato e
processuale. Si pensi all’art. 7, 1°comma della L.218/95 che ha sostituito l’art.
3 c.p.c. e prevede che, nel caso in cui sia eccepita la previa pendenza
all’estero della medesima lite, successivamente introdotta i Italia, il giudice
italiano può sospendere il giudizio se ritiene che il provvedimento straniero
sia suscettibile di produrre effetti in Italia . Inoltre dispone che il processo
possa essere riassunto , su istanza della parte interessata , nei casi in cui il
giudice abbia declinato la propria giurisdizione o il provvedimento straniero
non sia stato in concreto riconosciuto.Con questa nuova disposizione il
legislatore ha eliminato le ambiguità che si erano verificate in passato quando
operavano l’art.3 c.p.c. combinato disposto con l’l’t. 797 n. 6 c.p.c.
Un’altra novità è rappresentata dalla cittadinanza che non figura più quale
titolo generale di giurisdizione ma come criterio speciale nei casi stabiliti
dalla legge come nell’art. 32 e negli articoli 22, 2°comma, 37, 40, 44 e 50.
Altra importante innovazione è quella riguardante l’accoglimento del rinvio e
in particolare la figura del rinvio in favorem. La legge 218/95 è frutto di un
lungo iter legislativo iniziato dieci anni prima ed elaborato in base al progetto
di una Commissione appositamente istituita dal Ministero di Grazia e
Giustizia.Nel Disegno di legge n. 1192 del 29 aprile 1993 il rinvio era escluso
e non vi erano disposizioni che accoglievano in via generale delle deroghe a
tale esclusione, fatta eccezione per quanto stabilito all’art. 54 par. 3 in materia
di contratti. In tal modo il Progetto di Legge si basava sul principio
dell’uguaglianza materiale della lex fori e delle leggi straniere, in maniera
uguale al vigente sistema.Inoltre il disegno di legge distingueva tre categorie
5
facenti capo al metodo materiale dei conflitti di legge: la categoria delle
considerazioni materiali in senso ampio, quella delle considerazioni in senso
stretto e le disposizioni appartenenti alla terza categoria che , attraverso la
previsione di un collegamento alternativo o successivo di più leggi,si
prefiggevano di applicare la legge più favorevole al raggiungimento di un
determinato effetto di carattere materiale.
La formulazione finale della legge 218/95 è differente rispetto all’originario
Disegno di legge , infatti, le norme di conflitto italiane non sono facoltative
ma obbligatorie; inoltre la legge accoglie il rinvio ed in particolare il rinvio
altrove ( espressione della flessibilità e dell’apertura del sistema ai valori
giuridici stranieri).L’altra caratteristica è data dal fatto che essa accoglie tutti e
quattro i metodi di coordinamento tra gli ordinamenti e contiene numerose
disposizioni che consentono alle parti, a prescindere dalla materia dei
contratti, il potere di designare la legge applicabile.
L’applicazione del metodo delle considerazioni materiali dei conflitti di
leggi opera a pieno nella materia della filiazione , avendo riguardo al
contenuto e agli interessi che le leggi intendono materialmente
conseguire. Mentre in passato l’intera materia era regolata dall’art. 17 delle
disp. prel. cod. civ. che aveva ad oggetto tanto la costituzione del rapporto di
filiazione, quanto l’accertamento dello stesso ed il rapporto tra genitori e figli;
oggi il legislatore ha inteso realizzare una “ specializzazione delle norme di
conflitto”. In conformità a tali obiettivi la disposizione dell’art. 17 è stata
sostituita da ben cinque norme che regolano in modo autonomo gli effetti del
rapporto di filiazione e differenziano la filiazione in : legittima, legittimata e
naturale. L’obiettivo della specializzazione è dato dal tentativo di raggiungere
delle soluzioni complete capaci di tenere presenti i caratteri specifici dei
diversi tipi di filiazione, fornendo un’adeguata regolamentazione degli stessi.
La norma di conflitto può dare rilievo a due tipi di interessi: l’interesse del
diritto interno ad ostacolare o a favorire un istituto e l’interesse del diritto
interno a proteggere una delle parti del rapporto. Nel primo caso lo strumento
impiegato è quello che prevede un collegamento cumulativo di leggi, ovvero
successivo o alternativo; nel secondo caso , si ricorre all’applicazione della
legge personale del soggetto sulla base dell’esistenza di un vantaggio che
derivi alle parti, dall’applicazione del diritto del proprio ambiente sociale.
Secondo la Carella nella disciplina della legge 218/95 in materia di filiazione,
entrambi i metodi di considerazione degli interessi materiali trovano
applicazione, anzi si intrecciano e coesistono, come è dimostrato negli
articoli 33, 1°e 2°comma, 34, 1°comma e 35, 1°comma. In essi si evince
come il legislatore si sia ispirato al principio del favor filiationis il quale tende
a fare in modo che al figlio sia attribuito uno status, possibilmente quello di
figlio legittimo.Inoltre si realizza l’intento di protezione del figlio dal
momento che la sua legge nazionale è il criterio principale, da applicare in
prima battuta e da escludere solo se non è in grado di consentire il
raggiungimento del risultato voluto. In tal caso si ricorre ad un concorso
6
successivo di criteri di collegamento. Nonostante la previsione di norme atte a
realizzare i principi del favor flii e del favor filiationis, non mancano di
verificarsi situazioni particolari in quanto, a volte, la previsione di più leggi
applicabili, rende difficile l’individuazione della legge che deve
effettivamente applicarsi. A riguardo, è interessante sottolineare che , sebbene
gli articoli 33, 34 e 35 richiamino l’applicazione di più leggi al fine di
garantire la realizzazione di un risultato di carattere materiale non includono
la lex fori. Ciò è sintomatico del fatto che il legislatore non abbia voluto
parificare la situazione interna a quella transnazionale prevedendo, anzi, una
diversità di trattamento tra l’una e l’altra. Tale diversità è stata giustificata dal
fatto della mancata trasponibilità del favor veritatis , nel diritto internazionale
privato, per inconciliabilità con il favor validitatis e con il favor
contestationis.
Il favor validitatis è proprio della forma degli atti e presuppone la
competenza di almeno due leggi richiamate alternativamente in vista del
raggiungimento della validità formale dell’atto. Tale principio già implicito
nell’art.26 delle disp. Prel. Cod. civ. , è stato rielaborato e fatto proprio dal
legislatore del 1995.
Il favor contestationis acquista rilevanza nell’art.33, 3°comma , in cui si
stabilisce che quando lo stato di figlio legittimo è acquisito sulla base della
legge dei genitori, esso “ non può essere contestato che alla stregua di tale
legge”. Questa norma è da intendersi nel senso che è necessario che la
contestazione sia fondata sulla base della legge in virtù della quale ha avuto
luogo l’acquisizione dello stato di figlio legittimo. In tal modo non viene
meno l’applicazione del favor filiationis e si esclude il dépeçage che si
sarebbe verificato se la parte protetta avesse potuto avvalersi , a seconda della
questione posta, dell’una o dell’altra legge.Il nostro sistema, inoltre, pur
adottando il criterio del favor filiationis , in funzione dell’interesse
prevalente del minore, non contiene una norma relativa al consenso dello
stesso come invece avviene in altri Stati quali ad esempio in Germania.Tutto
ciò ha creato delle dispute dottrinali tra coloro i quali ritengono che in caso di
contrasto tra due leggi ( una che richiede il consenso del minore e l’altra che
lo neghi), debba applicarsi la prima anche se impedisce la costituzione del
rapporto, e altri giuristi di diritto internazionale privato i quali ribadiscono la
necessità di procedere comunque al riconoscimento, in vista dell’interesse
superiore del minore. Un altro problema che crea un circolo vizioso tra ius
soli e ius sanguinis, è quello riguardante la cittadinanza del figlio ai fini del
funzionamento del criterio di collegamento impiegato.
L’art.34 riguardo alla legittimazione per susseguente matrimonio e a quella
derivante da un provvedimento giurisdizionale o amministrativo , non è , nella
sua formulazione, molto chiaro. Infatti, la disposizione indichi come criteri di
collegamento la legge nazionale del figlio al momento della legittimazione o
la legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento, non chiarisce
se suddetti criteri siano successivi o alternativi.
7
Altre difficoltà interpretative sorgono in relazione al 1°comma dell’art. 34,
perché non distingue tra accertamento e contestazione della legittimazione.
Questa è una situazione che ha dato luogo a varie interpretazioni dottrinali,
che impone al giudice di specificare la legge da applicare per l’accertamento
della legittimazione.
Anche il disposto dell’art. 35, 1°comma, è poco chiaro perché indica le
condizioni per il riconoscimento di figlio naturale, senza però indicare a quale
disposizione debba ricondursi la filiazione naturale dichiarata giudizialmente.
Pertanto, per alcuni, tale situazione rientrerebbe nell’ambito dell’art. 33,
1°comma, per altri come la Carella, la situazione rimarrebbe nell’ambito
di operatività dell’art. 35, che sarebbe suscettibile di applicazione
estensiva. Dei problemi analoghi si verificano con riferimento alla legge
applicabile alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. La
Campiglio ritiene che si ricadrebbe nell’ambito dell’art. 35, 1°comma,
Picone riporta la situazione nell’ottica di operatività dell’art. 33,
1°comma.
In materia di responsabilità per fatto illecito e responsabilità extracontrattuale
per danno da prodotto (artt. 62 e 63). , il legislatore accanto al criterio del
locus commissi delicti, ha dimostrato un particolare favor verso la teoria
dell’azione e dell’ubiquità ( o del cumulo elettivo). Espressione di tale
orientamento di favore verso i danneggiato è la concessione ( al soggetto leso)
, di optare per il luogo di avvenimento del fatto causale. L’art. 62, 2°comma
deroga al principio della lex loci actus, e nel caso in cui i soggetti coinvolti
siano tutti cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge
di tale Stato. La disposizione é stata ritenuta restrittiva e non in linea con la
tendenza dei sistemi giuridici degli altri Stati. Così come è particolare il
rapporto tra il diritto applicabile in base alla norma alla norma di conflitto e le
norme di comportamento e di sicurezza vigenti nel Paese in cui si è verificata
l’azione o l’omissione del preteso responsabile. Il nostro Stato non prevede
norme autolimitative che tengano conto degli standards locali di condotta e il
loro inserimento sarebbe auspicabile.
La Corte di giustizia Europea sebbene si sia pronunciata più volte, non si è
ancora espressa in merito alla pluralità di fatti generatori verificatisi in Stati
diversi. Queste problematiche ancora aperte sono espressione di come il
sistema di diritto internazionale privato, sebbene sia stato riformato, in
maniera da renderlo più efficiente rispetto al passato, non sia tuttavia indenne
da imperfezioni che devono essere ancora risolte.
La legge 218/95 prevede, inoltre, il limite dell’ordine pubblico e le norme
di applicazione necessaria quali limiti classici universalmente accolti. Esse
sono espressione di come il legislatore pur accogliendo le istanze
internazionalprivatistiche e l’apertura verso gli ordinamenti stranieri, non
rinunci alla propria autonomia interna.
E’ compito dei giudici applicare le norme straniere quando esse sono tali da
garantire il raggiungimento di risultati di giustizia materiale e ricorrere
8
all’applicazione dei suddetti limiti solo nei casi di extrema ratio. L’eccezione
di ordine pubblico è uno strumento che deve essere utilizzato dai giudici
in maniera cauta, al fine di evitare un abuso che comporterebbe una
regressione al precedente sistema.
Il ricorso al metodo delle considerazioni materiali ha, anche, degli aspetti
positivi che hanno permesso alla legge di riforma di disciplinare in maniera
più dettagliata, rispetto al passato, determinate situazioni giuridiche. Un
esempio è dato dalle norme che disciplinano la forma degli atti. Mentre in
passato tale materia era regolata dall’art.26 disp, prel. cod. civ. che era una
norma generale,la legge 218/95 contiene delle norme specifiche in relazione
ai vari istituti (artt. 28 e 48).L’art. 26 delle disp. prel. cod. civ. era una norma
generale che operava indipendentemente dalla natura del rapporto. Il
legislatore del 1995 ha innovato la materia e ha previsto l’operatività del
principio del favor validitatis. In tal modo il metodo delle considerazioni
materiali è stato utilizzato per salvare la validità formale dell’atto.
Anche in materia di responsabilità per fatto illecito e di responsabilità
extracontrattuale per danno da prodotto, la legge di riforma ha apportato delle
innovazioni che sono espressione della tendenza a soddisfare dei risultati di
carattere materiale.
Nell’ art. 62 della L. 218/95, il legislatore assoggetta la responsabilità alla “
legge dello Stato in cui si è verificato l’evento” e concede al danneggiato, la
possibilità di “ chiedere l’applicazione della legge dello Stato in cui si è
verificato l’evento”. In tale prospettiva il legislatore condivide la teoria
dell’evento e si allinea , anche, con la posizione della giurisprudenza tedesca
che accoglie la teoria dell’ubiquità o del cumulo elettivo.
Inoltre, l’art. 63 della legge di riforma persegue obiettivi di giustizia
materiale e favorisce il contemperamento tra gli opposti interessi, quello
del produttore da un lato e quello dell’acquirente dall’altro.
Il legislatore ha affidato un ruolo importante al giudice al fine di permettere il
perseguimento di un risultato di carattere materiale. In generale in materia di
giurisdizione trova applicazione l’art. 11, in base al quale, il giudice è tenuto a
rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione.
Nell’ambito dell’oggetto che a noi interessa, è opportuno rilevare l’art. 14,
1°comma, il quale stabilisce che “l’accertamento della legge straniera è
compiuto d’ufficio dal giudice” e prosegue con l’indicazione dei mezzi di
cui egli può avvalersi. A questo punto si aggiunge la possibilità che le parti
collaborino con il giudice attraverso i normali mezzi di prova. Tutto ciò è
espressione del principio iura novit curia.
E’ compito del legislatore e della giurisprudenza cercare di colmare le lacune
e gli spiragli che la nostra legge di riforma lascia aperti per tentare di
raggiungere quella tanto agognata “armonia internazionale” a cui si ispirava
Mancini e garantire, ancor di più, il raggiungimento di obiettivi di giustizia
materiale sempre nel rispetto della dignità e dei diritti dell’individuo.