2
In questa Carta Costituzionale, che sarà la prima dell'Italia uni-
ta, il principio del giudice naturale è contenuto nell'articolo 71 il
cui testo è il seguente: "Niuno può essere distolto dai suoi giudici
naturali. Non potranno perciò essere creati tribunali o commis-
sioni straordinarie".
Dalla lettura dell'articolo si ricava come la distrazione del
cittadino dal suo giudice naturale corrisponda solo alla creazione
di giudici straordinari.
Un problema che invece porta a diverse opinioni a riguardo è
quello della qualificazione di questo come diritto soggettivo del
cittadino o come altra posizione giuridica soggettiva.
Chi considera che l'articolo nel suo complesso non si riferi-
sca ad altro che ad una questione di mera organizzazione giudi-
ziaria e quindi non riconosce ad esso la rilevanza di diritto, lo ri-
cava sia dalla flessibilità delle norme contenute nello Statuto che
potevano essere derogate con semplice legge ordinaria sia dalla
collocazione topografica dell'articolo in esame nel capo riguar-
dante l'ordinamento giudiziario.
3
Mentre nelle precedenti Costituzioni Francesi questo principio
era sempre inserito nei titoli delle Carte che trattavano i "diritti
politici dei cittadini" o i "diritti di libertà"
3
.
A questa interpretazione riduttiva si oppone quella che non
considera sufficiente la collocazione topografica della norma nel-
la Carta Costituzionale per attribuire ad essa la qualifica di inte-
resse legittimo ma anzi facendo una ricostruzione sistematica
delle disposizioni e dei metodi interpretativi del diritto costitu-
zionale giunge a dimostrare, anche attraverso l'esame della giuri-
sprudenza dell'epoca, che in realtà era considerato come fonda-
mentale diritto del cittadino oltre che fondamento per l'organiz-
zazione giudiziaria
4
; a riprova ulteriore di ciò si giunse a sostene-
re che l'articolo 71 avesse addirittura un carattere rigido rispetto
a quello flessibile dell'intero Statuto
5
.
3
Per queste conclusioni TAORMINA, Giudice naturale e processo penale,
Roma, 1972, che a pag. 64 precisa: "L'opinione che è dato farsi sul principio
del giudice naturale nello Statuto Albertino è una delle più evanescenti".
Una simile opinione è sostenuta anche da PIZZORUSSO in Enciclopedia
giuridica Treccani, Roma, 1988, Voce: "Giudice Naturale", pag. 1, dove si
ribadisce che la portata pratica del testo normativo dell'articolo 71 fu assai
scarsa.
4
ROMBOLI, Il giudice naturale, cit., pag. 23-24.
5
Così MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di procedura civi-
le, Milano, 1923, Vol. II, 5° ed. pag. 376, secondo cui "nessun parlamento
delibererà mai la creazione di tribunali straordinari che sottraggano i cittadi-
ni dai loro giudici naturali".
4
2.I. Brevi cenni ai lavori della "Commissione Forti"
Il livello di maturazione del concetto di giudice naturale cui
era giunta la dottrina e la giurisprudenza era quello di corrispon-
denza con il divieto di istituire giudici straordinari ex post factum
e di non poter spostare la competenza di un fatto da giudicare da
un giudice competente ad un altro incompetente al momento del-
la commissione del fatto ma pur sempre giudice ordinario
6
.
I costituenti probabilmente partirono da questi punti fermi per
le loro proposte di formulazione dell'articolo 25.
Ma l'opportunità di inserire il principio del giudice naturale
nella Costituzione fu valutata prima che dall'Assemblea Costi-
tuente dalla Commissione per gli studi attinenti alla riorganizza-
zione dello Stato. Tale Commissione, detta anche "Commissione
Forti" dal nome del suo presidente, venne istituita non con la
scopo di presentare progetti di Costituzione o di leggi ma bensì
con quello di fissare i problemi che sarebbero stati successiva-
mente affrontati dall'Assemblea Costituente.
Il problema del giudice naturale venne esaminato sia nella re-
lazione
7
svolta da Astuti sui "diritti di libertà" sia, in modo più
6
Su ciò concordano ROMBOLI, Il giudice naturale, cit.; TAORMINA,
Giudice naturale, cit.; PISANI, La garanzia del "giudice naturale" nella
Costituzione Italiana, in Riv. it. dir. e proc. pen, 1961.
7
Le citazioni dei passi e delle vicende che qui di seguito saranno riportate
sono state tratte da D'ALESSIO, Alle origini della Costituzione italiana, Bo-
logna, 1979.
5
ampio, in quella di Calamandrei sulla "posizione costituzionale
del potere giudiziario nella nuova Costituzione".
Quest'ultimo fece osservare la stretta connessione esistente tra
il divieto di distogliere il cittadino dal giudice naturale ed il prin-
cipio d'irretroattività della legge, rilevando che "questo principio
mirava a garantire non solo la certezza del diritto, ma altresì l'a-
strattezza della legge, che deve disporre in vista di una generalità
di casi possibili e non ad hominem, quel divieto mira a garantire
l'imparzialità dei giudici che debbono essere istituiti in base a cri-
teri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate con-
troversie già sorte". In considerazione di tale connessione Cala-
mandrei propose che fossero inclusi nel capo riguardante i diritti
di libertà, dato il carattere di fondamentale garanzia per il cittadi-
no del principio del giudice precostituito.
In questa relazione venne fatta presente la necessità di sostitui-
re all'espressione "antiquata e tecnicamente imprecisa di giudice
naturale" quella di "giudice precostituito".
Si prospettò quindi il principio del giudice naturale come sino-
nimo di precostituzione e come diretta conseguenza che il princi-
pio significasse quindi che "colui che ha commesso il fatto debba
essere giudicato dal magistrato competente al momento in cui il
reato è stato compiuto"
8
.
8
Così SORRENTINO nella seduta del 21 febbraio 1946.
6
3.I. I lavori delle due Sottocommissioni.
La dottrina non dà molta importanza all’evoluzione dei lavori
preparatori dell’articolo 25, 1° comma, infatti, alcuni autori non
li prendono nemmeno in considerazione
9
altri li citano in modo
sommario
10
, solo un autore
11
approfondisce il problema per giun-
gere a delle conclusioni che possono essere pienamente condivi-
se.
L'Assemblea Costituente non avendo dinanzi a sé un progetto
di Costituzione
12
, nominò una Commissione con l'incarico di ela-
borarlo. La Commissione composta da 75 deputati e presieduta
dall’On. Ruini si divise a sua volta in tre Sottocommissioni di-
stinte per materia. La Prima si occupò dei diritti e doveri dei cit-
tadini, la seconda studiò l'organizzazione costituzionale dello
Stato, la terza trattò i lineamenti economico sociali della Costitu-
zione.
9
TAORMINA, Giudice naturale, cit.
10
NOBILI in, Commentario della Costituzione Branca sub art. 25 1° co.,
Bologna-Roma, 1981; DE LISO, "Naturalità e precostituzione del giudice
nell’articolo 25 della Costituzione", in Giur. cost. 1969, pag. 2677.
11
ROMBOLI, Il giudice naturale, cit., pag. 64-84.
12
Si possono trarre queste notizie storiche da “La Costituzione nella Re-
pubblica Italiana illustrata con i lavori preparatori” a cura di FALZONE,
PALERMO, COSENTINO. Milano, 1976.
7
Il progetto, predisposto da un comitato di redazione sulla ba-
se degli articoli proposti dalle tre Sottocommissioni e discussi
coordinati ed approvati in sedute plenarie dalla Commissione per
la Costituzione, fu proposto poi all’Assemblea Costituente che
dopo una discussione preliminare e generale su tutto il progetto
iniziò l’esame particolareggiato delle disposizioni generali e dei
vari titoli addivenendo poi all’approvazione definitiva.
Il principio del giudice naturale fu preso in esame sia dalla I
Sottocommissione che dalla seconda sezione della II Sottocom-
missione.
Nella I Sottocommissione il dibattito si sviluppò sulla base di
una disposizione al cui terzo comma si prevedeva che "Nessuno
può essere sottoposto se non a giudici precostituiti ed a nessun ti-
tolo e sotto nessuna denominazione può essere creata una giuri-
sdizione straordinaria.".
Tra i vari problemi fu affrontato quello dell'opportunità di im-
piegare la formula "giudici precostituiti" anziché quella più tradi-
zionale di "giudici naturali" e l'on. Basso precisò, rispondendo al-
l'on. Togliatti che chiedeva di tornare alla seconda, che "precosti-
tuito" aveva lo stesso significato di quello che nelle precedenti
costituzioni intendevano con "naturale" solo che la prima espres-
sione "era preferibile in quanto non si voleva dire che i giudici
dovevano essere naturali in quanto posti come tali dalla natura,
8
ma sono quei giudici creati in forza dalla legge prima che il reato
fosse commesso"
13
.
Da segnalare l'intervento dell'on. Dossetti che, in risposta al-
l'On. Mancini che voleva sostituire la parola "giudici" con "giuri-
sdizioni" affermò che "il concetto di giudice precostituito, cioè
della persona componente l'organo giudicante, porta all'indivi-
duazione dell'organo giudicante stesso e quindi alla giurisdizione.
La proposta Mancini verrebbe a limitare la precostituzione sol-
tanto al tipo di giurisdizione e non alla composizione dell'organo
giudiziario". Questa proposta venne respinta. Va fatto inoltre no-
tare come questa problematica, e cioè la riferibilità del principio
del giudice naturale solo all'organo giudicante o anche ai singoli
magistrati che lo compongono, sarà quella che creerà i maggiori
problemi per individuare la ratio garantistica del principio in e-
same
14
.
Si giunse infine all'approvazione di un testo del seguente teno-
re: "Nessuno può essere sottoposto se non a giudici precostituiti
nell'ordinamento della Repubblica. Per nessun titolo e sotto nes-
suna denominazione possono essere create giurisdizioni straordi-
narie
15
.".
13
Atti Ass. Cost., I Sottocommissione, vol. VI, pag. 364.
14
Vedi capitolo III.
15
Questi dati si possono trovare sia in Atti Assemblea Costituente. I Sotto-
commissione, Vol. II, che in ROMBOLI, Il giudice naturale, cit., pag. 74.
9
Ma a seguito di una richiesta di alcuni membri che erano ri-
masti assenti si riformulò la proposta in: "Nessuno può essere
sottoposto se non a giudici precostituiti a norma di legge. Per
nessun titolo e sotto nessuna denominazione possono essere crea-
te giurisdizioni straordinarie.".
I lavori nell'ambito della II Sottocommissione furono più brevi
e meno articolati, la proposta dei relatori sul punto era di questo
tenore: "Nessuno può essere sottratto alla competenza del giudice
che già si trova precostituito per legge al momento in cui avviene
il fatto da giudicare: non potranno perciò, neanche per legge, es-
sere istituiti tribunali straordinari per giudicare sui fatti già avve-
nuti".
Lo stesso Calamandrei sostenne che si trattava di una riformu-
lazione dell'art. 71 dello statuto Albertino rispetto al quale era
stata preferita l'espressione "giudice precostituito" rispetto a quel-
la di "giudice naturale" "perché si potrebbe dubitare che esistano
dei giudici artificiali".
La disposizione definitiva fu approvata con questa stesura:
"Nessuno può essere sottratto al giudice precostituito per legge al
momento del fatto. Non potranno perciò essere istituiti, neppure
per legge, tribunali straordinari per giudicare su fatti già avvenu-
ti.".
Appare chiaro come l'opera delle due Sottocommissioni sia
stata di fatto molto omogenea sulla preferenza del termine "pre-
costituito " a quello "naturale".
10
Ma quando le disposizioni così formulate passarono per la ste-
sura definitiva al Comitato di redazione, il quale aveva il compito
di coordinare i vari progetti elaborati dalle singole Sottocommis-
sioni, furono in parte anche sostanzialmente modificati
16
,tanto
che ricomparve il termine "naturale" accanto a "giudice precosti-
tuito" e fu soppresso ogni riferimento al divieto di istituire tribu-
nali straordinari. Incerte sono le motivazioni di queste scelte po-
ste in essere dal Comitato dei "diciotto", scelte che hanno poi in-
fluenzato in maniera decisiva la formulazione definitiva dell'arti-
colo 25.
16
Cosi ROMBOLI, Il giudice naturale, cit., pag. 74.
11
4.I. I lavori dell'Adunanza plenaria.
A questo punto il testo così elaborato fu presentato all'Assem-
blea Costituente nella quale vennero proposti due emendamenti
al progetto in esame.
Con un primo l'on. Bellavista chiese la soppressione della for-
mula "precostituito per legge" in quanto ritenuta tale da presen-
tarsi ad equivoci, infatti osservò: "Tizio commette un determinato
reato, e, a rigore giuridico, il suo giudice naturale è quello del
luogo dove egli commise il delitto. Ma qui sembra che possa,
successivamente alla commissione del reato, essergli precostitui-
to un altro giudice. Noi dovremmo eliminare ogni possibilità di
equivoco, che bari e truffi sulle competenze e si risolva quindi in
una lustra, in un tradimento della finalità della che la norma stes-
sa si propone. Onde io raccomando l'eliminazione."
17
.
Con un secondo l'On. Riccio invece chiedendo la soppressione
dell'aggettivo naturale provocò questo chiarimento da parte del-
l'On. Tupini, presidente della I Sottocommissione: "La Commis-
sione è contraria e si propone di mantenere il concetto di giudice
naturale appunto per dare al cittadino la certezza del giudice che
lo deve giudicare
18
".
17
Atti Ass. Cost. vol. I, pag. 687.
18
Atti Assemblea Costituente pag. 2875.
12
E' proprio prendendo spunto da questa affermazione, molto
generica e senza un preciso significato tecnico giuridico, che la
dottrina sosterrà le tesi più disparate sulla portata dell'espressione
giudice naturale.
Da questa breve analisi si può concludere che ai Costituenti
riuniti nell'Adunanza plenaria non era affatto chiara la differenza
tra il termine "naturale" e "precostituito" e si può dire che l'enun-
ciazione definitiva avvenne quasi inconsapevolmente e senza la
necessaria chiarezza che sembrava essere invece presente nella
proposta fatta dai membri della I Sottocommissione
19
.
Per rendere ancora più evidente questa conclusione si può ci-
tare uno scambio d'opinioni tra l'On. Cevelotto e l'On. Mastro-
janni. A questo che chiedeva spiegazioni sul concetto di giudici
precostituiti quello rispose che si intendevano precostituiti prima
del commesso reato e l'On. Mastrojanni asserì allora che in tal
caso non erano che i giudici naturali.
Da questo fatto nasce la necessità che l'opera interpretativa
dell'articolo in esame avvenga in rapporto alle altre norme costi-
tuzionali e a quelle dell'ordinamento, senza potersi servire dei la-
vori preparatori per sostenere ora l'una ora l'altra tesi.
19
Cosi anche ROMBOLI, Il giudice naturale, cit., pag. 82. Si può trovare in
Atti Assemblea Costituente I Sottocommissione, Vol. II, pag. 363.
13
CAPITOLO II
EVOLUZIONE E APPLICAZIONE DEL
PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE
1.II. La riduzione del principio al divieto di istituire
giudici straordinari.
In un primo periodo, e precisamente dall'entrata in vigore
della Costituzione alla sentenza della Corte Costituzionale n°88
del 1962, il principio del giudice naturale conobbe una fase di di-
sinteresse da parte di dottrina e di giurisprudenza. Infatti, gli au-
tori che se ne occuparono non rilevarono quelle difficoltà di in-
terpretazione che, come vedremo negli anni successivi saranno
oggetto di un ampio dibattito dottrinale.
Alcuni autori iniziano ad analizzare il problema mettendo in
collegamento l'articolo 25, 1° comma e l'articolo 102 della Costi-
tuzione e affermano che i due articoli, sebbene siano posti l'uno
tra le norme concernenti i rapporti civili contenute nel titolo pri-
mo parte prima della Costituzione dedicato ai "Diritti e doveri dei
cittadini" mentre l'altro è compreso tra le norme concernenti l'or-
dinamento giudiziario contenute nel titolo quarto parte seconda
dedicata all'ordinamento della Repubblica, sono complementari e
posti in maniera consequenziale.