6
Tale Convenzione nasce dalla necessità di superare le differenze, in
tema di giurisdizione civile e commerciale, presenti tra le norme
nazionali dei diversi stati membri.
Questa urgenza fu avvertita già all’epoca dell’art 293 il quale
previde l’obbligo degli stati membri di semplificare le formalità
relative al riconoscimento reciproco delle decisioni giurisdizionali.
Infatti, si provvide allora alla stesura di una convenzione di diritto
uniforme: quella che oggi è Convenzione di Bruxelles.
Successivamente l’evoluzione sociale e il bisogno di una
cooperazione sempre più stretta in tutti gli ambiti comunitari
hanno portato alla prima modifica del Trattato istitutivo della
Comunità Economica Europea attraverso la redazione dell’Atto
Unico Europeo
6
(AUE) entrato in vigore il primo luglio 1987.
Qui le attenzioni del legislatore europeo furono rivolte allo
sviluppo del mercato unico che è definito come “ uno spazio
senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione
di merci, persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni
del trattato”
7
.
Esso si occupa anche di settori quali l’ambiente, la sicurezza sul
lavoro, collaborazione nella politica estera degli Stati membri e
altro che però riguarda solo marginalmente la cooperazione in
ambito civile.
Altra tappa importante per capire l’iter formativo del regolamento
oggetto della tesi è sicuramente il Trattato di Maastricht firmato il
6
GU n. L169 del 29.06.1987.
7
Definizione contenuta nell’art. 8 A dell’ Atto Unico Europeo.
7
7 febbraio 1992. Esso nasce per rafforzare la posizione
internazionale della Comunità e per ampliare con nuove riforme i
progressi realizzati dall’Atto Unico.
Con esso è definitivamente sorpassato l’obiettivo economico
originale della Comunità e si afferma la vocazione politica.
Importanti, per quanto ci riguarda, sono due articoli:
- K1 nel quale sono indicate come questioni “di interesse
comune”, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell’Unione, “la
cooperazione in materia civile”(punto 6), essa contribuisce al
raggiungimento di uno degli obiettivi della Comunità che è quello
di sviluppare una stretta cooperazione nel settore della giustizia
(articolo b);
- K3, importante in connessione con il suddetto K1, statuisce che
il Consiglio può, su iniziativa di qualsiasi Stato membro, adottare
posizioni comuni e promuovere ogni cooperazione utile al
conseguimento degli obiettivi dell’Unione (secondo l’attuale art. 34
TUE versione consolidata il consiglio può adottare posizioni
comuni che definiscono l’orientamento dell’Unione in ordine a
questioni specifiche).
Statuisce inoltre che il Consiglio può elaborare convenzioni di cui
raccomanderà l’adozione da parte degli Stati membri
conformemente alle loro norme costituzionali nazionali; le norme
di attuazione sono adottate in seno al Consiglio stesso a
maggioranza dei due terzi delle parti contraenti e possono
contenere l’indicazione della Corte di Giustizia come organo
8
giudicante in caso di controversie per l’applicazione delle suddette
convenzioni.
Si ritiene che tale articolo insieme alle più volte menzionato art.
293 (del trattato istitutivo) sottostettero alla creazione della
convenzione adottata dal Consiglio il 28 maggio
8
1998, che
rappresentò un altro passo verso una maggiore unità giuridica in
materia civile, ma che non entrò mai in vigore in quanto venne
sostituita da regolamenti successivi.
Dobbiamo a questo punto parlare della nuova base giuridica grazie
alla quale si è evoluta la legislazione comunitaria successiva al
1998: il Trattato di Amsterdam
9
.
Esso ha apportato una rilevante innovazione nel diritto
internazionale privato e processuale, trasferendo la materia fra
quelle in cui gli organi comunitari hanno competenza normativa
diretta. Le nuove competenze sono raggruppate nel titolo IV del
Trattato, che unisce materie differenti quali visti, asilo, salvaguardia
dei diritti umani, immigrazione e cooperazione amministrativa;
rientra anche nelle competenze della comunità la cooperazione
giudiziaria in materia civile secondo quanto disposto dall’art. 61,
lett. c.(che richiama l’art. 65).
Seguendo un ordine cronologico a questo punto dobbiamo
inserire il regolamento 1347/2000 che è la normativa abrogata dal
regolamento 2201/2003. Nasce grazie all’art. 65 del Trattato di
Amsterdam, che ne costituisce la base giuridica, il quale prevede
8
GU n. C 221/27 del 16.07.1998
9
GU n. C 340 del 10.11.1997
9
misure nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile,
ed è relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei
genitori sui figli di entrambi i coniugi.
Esso contiene le norme della Convenzione Bruxelles II, di cui
abbiamo già parlato, adottata il 28 maggio 1998 e mai entrata in
vigore. A parte le modifiche di carattere redazionale dovute
all’utilizzo di un diverso strumento, il regolamento contiene alcune
modifiche di sostanza rese necessarie per assicurare la coerenza
con un'altra normativa, reg. n. 44/2001
10
, diretta a riformare e
sostituire la prima Convenzione di Bruxelles.
Contiene infatti nell’art. 11 una nuova disciplina autonoma della
litispendenza che riprende quasi testualmente l’ art. 30 del
regolamento suddetto.
Con la normativa 1347/2000 le istituzioni dell’Unione hanno fatto
un enorme passo avanti, hanno regolamentato una materia che
addirittura non si riteneva di competenza comunitaria e non
rilevante per l’integrazione europea.
Negli anni successivi l’evoluzione di questa materia è stata rapida e
il frutto di essa si può sintetizzare nell’oggetto di questa tesi: il
regolamento 2201/2003 chiamato anche Bruxelles II bis
11
. E’
entrato in vigore il primo agosto 2004, ma si è applicato dal primo
10
Regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale. GU n. L 012 DEL 16.01.2001.
11
Sull’argomento: Uccella F., Il diritto comunitario sulle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità
genitoriale, Salerno 2005.
10
marzo 2005, salvo gli articoli 67-68-69-70 che hanno trovato
applicazione da subito.
Esso abroga il suo predecessore reg. 1347/2000
12
, ma ne lascia
quasi immutate nel contenuto, cambia solamente la numerazione,
le norme attinenti alla competenza, al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni in tema di separazione, di divorzio e
di annullamento del matrimonio. Ne amplia notevolmente la
portata applicativa con riferimento alla responsabilità dei genitori
incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da
qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale, al fine di
garantire la parità di trattamento a tutti i minori.
Innovativo in questo ambito risulta esserlo per aver introdotto il
titolo esecutivo europeo per le decisioni in materia di diritto di
visita e di ritorno del minore illecitamente sottratto, e per
considerare il minore come tale senza dare importanza al fatto che
sia figlio di entrambi i coniugi.
A tutt’oggi il reg. 2201/2003, come modificato dal reg. 2116/2004,
è la normativa che regola il settore del diritto di famiglia all’interno
del più ampio quadro del diritto comunitario e nella tesi che segue
ne verrà fatta un’analisi, soprattutto per tutto quello che riguarda la
giurisdizione.
12
GU n. L 160 del 30.06.2000.
11
C a p i t o l o 1
Genesi del Regolamento CE n. 2201/2003
1.1 Diritto Internazionale Privato e cooperazione fra Stati
Il diritto Internazionale privato è quello che direttamente ci
interessa come base per l’analisi della genesi del reg. 2201/2003.
Esso è l’insieme di norme giuridiche statali, ogni Stato ha le
proprie norme di diritto internazionale privato che sono poste
dal legislatore o elaborate dalla giurisprudenza. Ai fini della
disciplina di questo ambito occupa estrema importanza la
cooperazione a livello internazionale ed è per questo che sono
necessarie norme uniformi sovranazionali.
Il diritto internazionale privato ha a che fare con problematiche
giuridiche riguardanti cittadini stranieri, rispetto allo Stato a cui
appartengono le norme, e situazioni rilevanti a livello giuridico
sviluppatesi nello Stato che deve applicare la legge.
Le norme del diritto sopra detto utilizzano il criterio della scelta
di legge, che va a disciplinare il caso specifico, in questo modo si
risolve un potenziale conflitto di leggi: quella dello Stato e tutte
quelle che potrebbero disciplinare il caso.
Questi conflitti di legge non riguardano solo il giudice, ma
sempre più spesso interessano l’operato di notai e pubblici
ufficiali (o figure affini negli altri Stati diversi dall’Italia), questo
perché la società va evolvendosi verso una tipologia sempre più
12
multietnica, e i legami familiari interessano sempre più i
professionisti di alcuni settori.
Esistono dei fatti e dei rapporti per i quali è necessaria una
disciplina particolare, dovuta all’estraneità che essi hanno rispetto
alla vita dello Stato nel cui territorio si manifestano.
Il legislatore fa un ragionamento particolare: una volta che ha
rinunciato ad applicare la propria legge perché troppo distante
dalla fattispecie, ricerca il criterio più adatto per individuare la
legge competente fra tutte quelle che potrebbero essere prese in
considerazione.
Queste problematiche si riflettono poi in ambito internazionale,
ed un aiuto a risolverle è stato attuato attraverso la conclusione di
trattati internazionali alcuni dei quali dettano norme di diritto
uniforme che incidono sul diritto interno degli stati aderenti
sostituendolo oppure modificandolo per regolare quelle
fattispecie che hanno il carattere dell’internazionalità.
Vi sono poi trattati che toccano materie come il diritto
internazionale privato e processuale, altri pongono norme di
conflitto uniforme ed altri ancora regolano le condizioni che
permettono ad alcune sentenze di essere riconosciute ed avere
efficacia in altri stati contraenti.
Si evince da ciò che il diritto internazionale pubblico supporta lo
svilupparsi del diritto internazionale privato, e anche processuale,
che nel tempo ha acquistato e continua ad acquistare sempre più
importanza.
13
Testimonianza di questo è anche l’importante fenomeno di
produzione di norme di diritto internazionale privato da parte di
enti che affiancano gli Stati nella vita di relazione internazionale.
Tali organizzazioni internazionali svolgono funzioni di stimolo e
di preparazione di atti nei confronti degli Stati, alcune di esse
hanno come finalità, statuita nel loro Trattato costitutivo, proprio
la promozione e l’organizzazione della normativa sopra indicata
13
.
Alcuni enti hanno poi competenze maggiori che permettono
loro, attraverso i propri organi interni, di produrre norme per
l’unificazione del diritto materiale e del diritto internazionale
privato degli Stati membri: è sicuramente questo il caso dell’
Unione Europea.
Sembra chiara a questo punto la motivazione che ha portato alla
stipula dei Trattati istitutivi della CECA (Parigi 1951), della CEE
(Roma 1957) e dell’ EURATOM: il bisogno di cooperazione tra
gli stati in vista della creazione di un mercato unico prima e di
un’ unificazione normativa in tutti gli ambiti a seguire.
Per la prosecuzione della nostra analisi dobbiamo occuparci del
Trattato di Roma del 1957 precisamente dell’articolo che oggi ha
la numerazione 293 (n. 220 testo originale) come dal testo
ratificato in vigore a tutt’oggi. Esso è la base di partenza
attraverso la quale la cooperazione internazionale si sposta dal
piano prettamente commerciale cercando timidamente di
trasporsi in quello privato, chiaramente in maniera molto
13
Ne sono esempi: la Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato e l’Istituto internazionale per
l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT).
14
generica e marginale ma sicuramente utile per iniziare il lungo
cammino verso l’unificazione normativa degli Stati membri che
ancora oggi è in atto.