- 7 -
PREMESSA
“Il carattere emergenziale attribuito all'immigrazione e il convincimento
diffuso circa la politicità di tale fenomeno sociale hanno giustificato
l'affidamento esclusivo della sua gestione agli organi esecutivi dello Stato e
all'autorità di polizia”
1
.
Il fenomeno migratorio sta assumendo negli ultimi anni un rilievo
sempre maggiore a livello politico, economico e sociale. Lo “straniero o
comunitario che sia” è oggetto di specifiche attenzioni da parte di tutta
la politica.
Gli stranieri irregolari o clandestini ed alcune etnie di cittadini
comunitari provenienti da specifici Stati (es. Romania) sono, troppo
spesso, marchiati dai toni allarmistici dei mass media, con la voglia di
renderli il capro espiatorio di “tutti i mali” che tormentano l’attuale
società italiana. Intorno all'immigrazione si muovono svariate montature
e luoghi comuni che hanno l'effetto di voler rendere omogeneo un
fenomeno in realtà molto diversificato e complesso.
Gli stranieri vengono valutati in base all’appartenenza di due
gruppi ben distinti, i “regolari” e gli “irregolari e/o clandestini”, ma non
sempre questa distinzione equivale a “onesti” e “disonesti”. Questa
suddivisione rappresenta però, di fatto, un fattore che determinerà il
loro arco vitale di permanenza nel nostro Paese e la sua conclusione,
volontaria o meno.
La Questura, come organo esecutivo dello Stato ed autorità di
polizia, ha tra i suoi compiti quello di consentire l’integrazione degli
stranieri all’interno di un contesto sociale e garantire che il loro
inserimento avvenga nel rispetto dell’ordine pubblico.
Questo lavoro, nato anche sulla base dell’esperienza personale,
intende mettere in evidenza la complessità nella gestione del fenomeno
migratorio e le mutazioni che l’Ufficio Immigrazione della Questura di
1
I. GJERGJI
, Circolari amministrative e immigrazione, Franco Angeli, 2013 - p. 9.
- 8 -
Treviso ha subìto per stare al passo con i flussi migratori ed i mutamenti
legislativi intervenuti negli anni.
In particolare, nella prima parte, dopo una breve introduzione
generale ed una definizione delle categorie di migranti, verrà fornito un
quadro storico-sociologico e normativo.
Nel primo capitolo si tratteranno le principali motivazioni storico-
sociologiche che hanno portato gli stranieri ad abbandonare il loro Paese
per giungere in Italia.
Nel secondo capitolo verranno evidenziate le mutazioni che queste
migrazioni hanno prodotto nel tessuto sociale italiano tanto da essere
considerate un fenomeno primario ed usato dai partiti politici nelle
campagne elettorali.
Nell’ultimo capitolo verranno passate in rassegna tutte le
normative nazionali e sovranazionali che hanno preso in esame il
fenomeno migratorio fino a giungere all’attuale normativa in materia di
Immigrazione contenuta nel Testo Unico delle leggi sull’immigrazione o
D. Lgs. 286/98.
Nella seconda parte il fulcro sarà rappresentato dall’organizzazione
dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Treviso.
Dopo un breve cenno all’organizzazione generale del Ministero
dell’Interno relativo alla gestione dell’immigrazione, nel primo capitolo
verrà fatta menzione dell’evoluzione prodotta dal fenomeno in
trattazione partendo dagli inizi degli anni Novanta per giungere sino a
noi, mentre nel capitolo successivo si tratterà dettagliatamente
dell’organizzazione dell’Ufficio Immigrazione delineandone il personale e
le competenze specifiche delle varie Sezioni e verrà, inoltre, dato
significativo risalto alla funzione delle Circolari Ministeriali nella gestione
dell’immigrazione.
Nell’ultimo capitolo si menzionerà il ruolo svolto da altre istituzioni
che, con le proprie reti composte da associazioni, enti privati e pubblici,
svolgono un ruolo importante per la gestione del fenomeno migratorio.
- 9 -
PARTE I
LA GESTIONE DELL’IMMIGRAZIONE
ASPETTO STORICO-SOCIOLOGICO E NORMATIVO
INTRODUZIONE
La normativa italiana relativa al fenomeno migratorio è cambiata,
di volta in volta, con il mutare delle realtà che facevano ingresso nel
territorio ma anche con l’aumentare di quel senso di disagio che i nostri
connazionali provano nel coesistere con queste realtà.
Ci si riferisce, ad esempio, al cambiamento di abitudini degli italiani
per una sensazione di paura che credono di provare per colpa degli
immigrati.
I cambiamenti normativi tesi a ricercare soluzioni adeguate e
funzionali alle esigenze sociali e politiche hanno spesso tratto origine dai
decreti legge e hanno avuto conseguenze profonde anche all'interno
delle nostre Istituzioni principali; basti pensare al Governo italiano che,
non solo, come si vedrà, ha dato spinte notevoli per l’emanazione di
normative che andassero a garantire giuridicamente il fenomeno
(vedremo che quasi tutte sono frutto di decreti sia per la specificità
dell’argomento che per l’esigenza di fronteggiare delle situazioni di
emergenza che il normale iter legislativo non potrebbe fare con la
velocità necessaria), ma ha pure modificato quelli che sono sempre
stati gli indirizzi politico-governativi nazionali: dapprima, a partire dal
1991 con la creazione del Ministero per gli italiani all'estero e
l’immigrazione, retto dal Ministro senza portafogli BONIVER
2
; poi, dal
2
Margherita BONIVER è nata a Roma il 11.03.1938, laureata in Relazioni Internazionali
nel 1973 ha fondato la sezione italiana di Amnesty International che ha presieduto sino al
1980. Nel 1991 è stata Ministro per gli italiani all'estero ed immigrazione nel governo
- 10 -
1993, con il trasferimento di alcune competenze relative al fenomeno
migratorio dal Ministero dell’Interno al Ministero degli Affari Sociali,
poi denominato della Solidarietà Sociale, per arrivare, nel Governo del
Presidente del Consiglio LETTA, al Ministero dell’Integrazione
3
retto
dal Ministro Kashetu KYENGE detta Cécile
4
.
La normativa ha sempre più delineato differenze di trattamento
categorizzando i soggetti interessati al fenomeno, ovvero:
1) i cittadini comunitari;
2) i cittadini stranieri (distinti sulla base del possesso del permesso
di soggiorno tra “regolari”, “irregolari” e/o clandestini);
3) gli apolidi;
4) coloro che beneficiano di specifiche tutele (ovvero il diritto d' asilo
e lo status di rifugiato)
5
;
a cui corrispondono diritti e doveri ben diversi.
Particolare interessante è riconoscere chiaramente le distinzioni
imposte dallo stesso potere statale nei confronti dello straniero
“regolare”, “irregolare”, “clandestino”, perché questa rubricazione,
imposta al migrante come fosse mercanzia, ha tuttavia pesanti
conseguenze per lo straniero sul piano giuridico, sociale, economico,
politico e culturale.
Se la distinzione tra regolare ed irregolare e/o clandestino ci
appare abbastanza scontata (il primo è colui che risiede regolarmente
nel territorio italiano mentre il secondo, lo dice la parola stessa, non
Andreotti VII ed un anno dopo è stata ministro per il Turismo e lo spettacolo nel governo
Amato I.
Fonte http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=BONIVER+Margherita
3
Nell’ultimo Governo, nato alla fine di febbraio 2014, il Ministero dell’Integrazione
Sociale non è stato rinnovato, forse per la necessità di rivolgere completamente gli
sforzi dell’Esecutivo verso il risanamento economico della Nazione.
4
Kashetu KYENGE detta Cécile, originaria della Repubblica Democratica del Congo.
Giunge in Italia nel 1983 dove si laurea in medicina e chirurgia all'Università Cattolica di
Roma. Il 25 Febbraio 2013 è stata eletta alla Camera dei deputati -XVII legislatura-
divenendo poi Ministra per l'Integrazione nella medesima legislatura. (Fonte
http://www.integrazione.gov.it/ministro/biografia.aspx)
5
E. GROSSO, Straniero (status dello), a cura di S. CASSESE, Dizionario di diritto
pubblico, Giuffrè, Milano, 2006 pp. 5787 ss.
- 11 -
risiede in maniera regolare) la differenza tra irregolarità e clandestinità
viene fornita dall’art. 13 comma 2 lettera a) e lettera b) dell’attuale
Testo Unico delle leggi sull’immigrazione, ovvero il D. Lgs. 286/98
completo nelle sue modifiche ed integrazioni, inerente l’espulsione dello
straniero, che così recita:
“L'espulsione è disposta dal Prefetto, caso per caso, quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera;
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della
comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis (comunicazione di
rapporto di lavoro da effettuare alla Prefettura), o senza avere
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il
ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di
soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto
da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo“.
Sulla base del citato articolo la distinzione tra clandestinità ed
irregolarità è questa: la prima concerne il tentativo del migrante di
entrare in un Paese diverso dal proprio eludendo i controlli di polizia alle
frontiere o con documenti falsi, la seconda riguarda invece la condizione
dello straniero che, dopo aver fatto regolarmente ingresso nel territorio
italiano, non è più in grado di ottenere un titolo autorizzativo che gli
consenta di risiedere regolarmente sul territorio nazionale.
Le categorie di migrante “regolare” ed “irregolare” risultano
inoltre interscambiabili: uno straniero che si trova sul territorio
nazionale può da un giorno all' altro passare dalla condizione di
regolarità, con tutti i diritti acquisiti da tale ruolo, ad una di irregolarità,
per esempio a seguito della perdita del lavoro, con conseguenze anche
dal punto di vista giuridico oltre che amministrativo, ed un cittadino che
parte dalla posizione di irregolare può trovarsi ad essere regolare
- 12 -
soltanto producendo una semplicissima domanda, come avviene nel
caso delle sanatorie.
Risulta di notevole importanza inoltre chiarire fin da principio che,
diversamente da quanto abitualmente si pensi, anche per effetto dei
media, la maggior parte degli “irregolari” non sbarca sulle nostre coste
ammassata a bordo di imbarcazioni di fortuna o varca i confini rinchiusa
dentro intercapedini ricavate nei camion. Il grosso dell’ immigrazione
“irregolare” è costituito, piuttosto, da coloro che permangono nel
territorio nazionale anche dopo la scadenza del regolare titolo di
soggiorno, ottenuto solitamente per motivi di lavoro o di turismo,
particolarmente dopo che a seguito di accordi internazionali moltissimi
cittadini stranieri hanno avuto la possibilità di entrare nel nostro Paese
per turismo, senza dover richiedere alcun visto ma presentando il solo
passaporto di nuova realizzazione (biometrico)
6
.
Questa modalità di ingresso permette agli stranieri di essere in
qualche modo invisibili alle autorità italiane e per l’effetto di tale
condizione sottrarsi facilmente all’obbligo di rientro nel Paese di origine
nei termini previsti dalla normativa.
6
La peculiarità del passaporto biometrico è semplicemente quella di contenere,
memorizzate in un chip, oltre ad informazioni standard come i dati anagrafici, anche
ulteriori informazioni di natura biometrica; in particolare i passaporti biometrici attuali
contengono informazioni quali il volto, l’iride o l’impronta digitale del titolare. Questo
chip viene “letto” durante le varie operazioni di controllo documentale. L’ente
internazionale preposto a definire quali informazioni e con quali modalità vadano
memorizzate all’interno di questo chip è l’International Civil Aviation Organization. Per
motivi di sicurezza e di privacy queste informazioni sono
memorizzate nel chip in maniera cifrata ed il protocollo per la lettura di queste
informazioni è tale da evitare di tracciare lo spostamento di una persona.
Fonte: http://1minuto.info/passaporto-biometrico-2/