una modificazione della propensione al risparmio (continuiamo ad essere un
Paese di formiche!). In sintesi, è necessario che mediante un processo di
trasparente informativa il grande pubblico percepisca che le obbligazioni
strutturate e in parte i prodotti finanziario-assicurativi, non sono esattamente
equivalenti ai fondi d’investimento italiani!!
CAPITOLO I
INTRODUZIONE.
IL RISPARMIO GESTITO: ANALISI DEGLI ASPETTI EVOLUTIVI
1. Il risparmio gestito
Il risparmio gestito
1
- quello delle gestioni patrimoniali, dei fondi comuni,
delle polizze vita e dei fondi pensione – è la forma di investimento più evoluta:
quella che consente alle famiglie di soddisfare i propri bisogni finanziari
(previdenza, gestione della liquidità, crescita del capitale per vari scopi) e
contemporaneamente ai mercati dei capitali di diventare efficienti allocatori di
risorse tra i vari emittenti (imprese, governi, enti locali e sopranazionali). Esso è
anche l’espressione con la quale si intende l’insieme di attività delegate relative
alla scelta finanziaria dei risparmiatori. In altre parole, se la gestione diretta
comporta scelte finanziarie in prima persona, nel risparmio gestito le decisioni in
merito alla destinazione della ricchezza verso le varie attività finanziarie vengono
prese da operatori professionisti, che non sono i proprietari diretti delle risorse
investite
2
.
Con l’espressione risparmio gestito si fa dunque riferimento alle attività di
gestione professionale collettiva del risparmio operate dai fondi comuni di
investimento mobiliare e dalle SICAV
3
, all’attività di gestione di patrimoni
mobiliari individuali (comunemente definita GPM ovvero GPF quando
l’investimento ha per oggetto quote di fondi comuni) effettuata da istituti di
credito, società di gestione e da società d’intermediazione mobiliare (SIM),
nonché alle attività di investimento per conto dei risparmiatori operate dai fondi
1
Il risparmio gestito è la quota di accantonamento personale affidata dal risparmiatore ad uno o più gestori
professionali che, nell’ambito di un mandato ricevuto, provvedono ad amministrare le risorse loro conferite.
Metelli F., Manuale del risparmio gestito – La produzione e la distribuzione dei servizi per i risparmiatori. Il
mercato, i prodotti, la telematica, Internet e la normativa, Il Sole 24 ORE, Milano, 2ª edizione 2000, pag. 35.
2
Liera M., I Fondi Comuni – Scegliere tra le varie categorie costruirsi un portafoglio in fondi valutare tutti i
costi del risparmio gestito, Il Sole 24 ORE, Milano, 2005, pag. 9.
3
Società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto
esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico di proprie azioni.
Fondi comuni di investimento e SICAV sono gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).
Art. 1 del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria.
pensione e dalle compagnie di assicurazione nell’ambito della cosiddetta
previdenza complementare.
I prodotti finanziari, ed in particolare gli strumenti finanziari
4
, sono
strumenti di investimento attraverso i quali viene realizzata la raccolta del
risparmio diffuso tra il pubblico; prodotti e strumenti sono denominati finanziari
anche perché hanno lo scopo di finanziare l’esercizio delle attività economiche
delle imprese produttrici di beni o di servizi. Quando si tratta di investimenti
collettivi, la posizione delle imprese di investimento è simile a quelle delle
banche: queste raccolgono il risparmio tra il pubblico per erogare credito alle
imprese produttrici di beni o di servizi; quelle raccolgono il risparmio tra il
pubblico per investirlo nell’acquisto di titoli di partecipazione al capitale di
rischio (azioni) ovvero di titoli di debito (obbligazioni) emessi dalle imprese
produttrici di beni o servizi. Inoltre, le banche e le imprese di investimento
compiono giuridicamente le operazioni in nome e per conto proprio, ma
economicamente nell’interesse collettivo dei clienti (quando, invece, si tratta di
investimenti individuali, l’attività di intermediazione solitamente è svolta dalle
imprese nel proprio nome, ma per conto dei singoli clienti)
5
.
La gestione del risparmio privato identifica quella parte della complessiva
attività di “asset management” avente per oggetto la definizione delle scelte di
investimento e l’ottimizzazione dei risultati di rendimento e di rischio
relativamente ai patrimoni degli investitori privati. Il presupposto è che sottostante
all’attività di gestione vi sia una “delega” delle decisioni di investimento da parte
dei risparmiatori agli intermediari finanziari operanti in veste di investitori
istituzionali. In particolare, i risparmiatori “delegano” le loro scelte finanziarie
attraverso l’affidamento dei propri patrimoni alle gestioni in monte o alle gestioni
4
Il decreto legislativo n. 58 del 24/02/1998, all’art. 1 – comma 2 – definisce come strumenti finanziari:
a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
b) le obbligazioni, i titoli di stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili nel mercato dei capitali, previsti dal codice civile;
c) le quote di fondi comuni di investimento;
d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle
precedenti lettere, e i relativi indici.
La nozione di strumento finanziario va a sostituire la precedente di “valore mobiliare” che rappresentava il
termine di riferimento della disciplina delle attività di intermediazione mobiliare, introdotta in Italia con la
legge n. 1/1991. A differenza del “valore mobiliare”, la nozione di strumento finanziario è “chiusa” , un
elenco preciso la cui portata è da considerare tassativa salvo quanto disposto dall’art. 18 – comma 5 – TUF
che riconosce al Ministero dell’economia e delle finanze il potere di integrare l’elencazione, individuando
nuove categorie “al fine di tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento
stabilite dalle autorità comunitarie”.
Annunziata F., La disciplina del mercato mobiliare, G.Giappichelli Editore, Torino, 2004, pagg. 70 e segg.
5
Auletta G., Salanitro N., Diritto Commerciale, Giuffrè Editore, Milano, 13ª edizione, 2001, pagg. 516 e
segg.
individuali oppure tramite la sottoscrizione di fondi pensione o di contratti
assicurativi vita a prevalente contenuto finanziario. La “delega” alle gestioni in
monte conduce alle fattispecie dei fondi comuni di investimento mobiliare o delle
società di investimento a capitale variabile, ossia a due tipologie di organismi di
investimento collettivo del risparmio caratterizzate da processi produttivi nei quali
il risparmio è “collettivizzato” per beneficiare dei vantaggi della diversificazione
dei portafogli e delle economie di scala. La “delega” alle gestioni individuali porta
alla costruzione di portafogli personalizzati in base al profilo di rischio e di
rendimento dei singoli investitori, ovviamente con un grado di personalizzazione
più o meno intenso in funzione dell’ampiezza e della natura del mandato
sottostante. La “delega” sottesa alla sottoscrizione di fondi pensione e di contratti
assicurativi vita con prevalente contenuto finanziario implica il mandato a gestire
attività investite nel lungo termine con finalità di performance economica ma
soprattutto di copertura previdenziale e assicurativa.
6
Dal punto di vista normativo, l’intero universo del risparmio gestito, salva
la rilevante eccezione dei prodotti “previdenziali” (fondi pensione e polizze
assicurative vita)
7
è oggi disciplinato dal TUIF (Testo Unico delle disposizioni in
materia di Intermediazione Finanziaria, decreto legislativo n. 58 del 24/02/1998) e
dai relativi regolamenti attuativi emanati dalla Consob e dalla Banca d’Italia. In
passato le gestioni individuali erano assoggettate agli articoli del codice civile
relativi al mandato ed alla legge bancaria, mentre quelle collettive sono state per
decenni sconosciute al nostro ordinamento. Successivamente, a partire dalla legge
23 marzo 1983, n. 77 relativa ai fondi comuni aperti, una serie di provvedimenti
ad hoc ha accompagnato l’introduzione dei nuovi strumenti finanziari, dando
luogo ad una disorganicità cui il Testo Unico ha cercato di porre rimedio.
Tuttavia, come anticipato, lo sviluppo della legislazione nazionale in materia di
risparmio gestito segue anche l’evoluzione della normativa comunitaria e gli
orientamenti che si vanno manifestando a livello europeo. Il settore della gestione
del risparmio privato, dunque, proprio in quanto caratterizzato da ottime
prospettive di crescita del valore aggiunto e da completa adattabilità agli sviluppi
tecnologici, continuerà ad evolvere con grande intensità e rapidità e ciò imporrà
6
Fabrizi P.L., La gestione del risparmio privato: profili concettuali e orientamenti strategici, in Fabrizi P.L.
(a cura di), La gestione del risparmio privato. Strategie, performance, distribuzione e comunicazione,
Bancaria Editrice, Roma, 2000, pag. 11.
7
Con il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è stato riformato il sistema di previdenza complementare
italiano.
l’adozione da parte degli intermediari finanziari a esso interessati, prime fra tutte
le banche, di strategie chiare e coerenti.
2. L’evoluzione normativa
La legge n. 77 del 23 marzo 1983 (“Istituzione dei fondi comuni
d’investimento mobiliare”) disciplinò un fenomeno che, di fatto aveva avuto la
sua prima, timida apparizione nel nostro Paese (attraverso i fondi atipici e quelli di
diritto lussemburghese) e favorì l’accesso di larghe masse di risparmiatori alla
proprietà azionaria
8
, contribuendo a determinare un consistente aumento della
numerosità e dei settori di appartenenza dei titoli quotati alla Borsa valori. Essa
sanciva l’esclusività dell’oggetto sociale delle società di gestione, limitandolo al
fondo comune di investimento mobiliare aperto
9
.
In seguito, verso la metà degli anni ’90 in Italia, vengono introdotte le
SICAV (società di investimento a capitale variabile), sono strumenti di
investimento nella maggior parte dei casi di diritto estero (in genere si prediligono
quelle di diritto lussemburghese e irlandese); sono molto utilizzate nella
costruzione delle gpf, gestioni patrimoniali in fondi. Nascono in Francia, dove
godono della stessa celebrità di cui godono nel Belpaese i tradizionali fondi
comuni di investimento. In estrema sintesi, possiamo affermare che la differenza
tra i due tipi di società risiede nella circostanza che mentre quelle di gestione dei
fondi emettono “quote”, le SICAV emettono “azioni” e possono variare il proprio
capitale sociale senza ricorrere a specifica delibera dell’assemblea dei soci.
In Italia la norma introduttiva è il decreto legislativo n. 84 del 25 gennaio
1992, che ha recepito due Direttive comunitarie in materia, la direttiva n. 85/611
e la 88/220
10
, emanate per armonizzare la disciplina che regola gli organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) negli Stati membri
11
.
8
“La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme (…) favorisce l’accesso del risparmio
popolare (…) al diretto ed indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese”. Cost.,
art. 47.
9
Si crea un nesso inscindibile tra tipo di gestore e tipo di prodotto (fondo) che è stato completamente
superato solo dal Testo Unico della Finanza.
10
SanPaolo Imi, Centro di Formazione, Finanza – Il mondo del risparmio, Torino, 2000, pag. 58.
11
Dalla Direttiva n. 85/611/CEE ne discendono gli artt. 41 e 42 TUF che disciplinano l’operatività all’estero
delle società di gestione del risparmio e, simmetricamente, l’offerta in Italia delle quote di fondi comuni
stranieri. La Direttiva pre-detta stabilisce le condizioni alle quali è ammessa l’offerta transfrontaliera delle
quote di OICVM in ambito comunitario, e dalle quali deriva la distinzione tra organismi di investimento
collettivo “armonizzati” (ossia, rientranti nel campo di applicazione della Direttiva stessa), e “non
Con la legge n. 1 del 2 gennaio 1991 veniva istituita una nuova figura di
intermediario, quella delle società di intermediazione mobiliare (SIM) alle quali
era riservata l’attività di intermediazione mobiliare. Pertanto, era compresa la
gestione individuale di patrimoni mobiliari (art. 1 – comma 1 – lettera c) ma non
quella collettiva, che restava quindi appannaggio esclusivo delle società di
gestione di fondi comuni e delle SICAV
12
.
Intensa ma disorganica la produzione normativa successiva:
con D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, modificato dalla Legge 8 agosto 1995,
n. 335 sono stati introdotti i fondi pensione;
con la Legge 14 agosto 1993, n. 344 sono stati istituiti i fondi comuni di
investimento mobiliari chiusi;
con la Legge 25 gennaio 1994, n. 86, sono stati disciplinati i fondi
immobiliari chiusi;
il D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 174, ha ridefinito la disciplina dell’esercizio
dell’attività assicurativa ramo vita, materia di derivazione comunitaria: Direttiva
n. 96 del 1992.
L’evoluzione del quadro normativo è un fattore importante dello scenario
di riferimento, tuttavia, le principali innovazioni provengono in particolare
dall’entrata in vigore del Testo unico della finanza (1° luglio 1998) e dalla
deliberazione del Regolamento sulla prestazione dei servizi di investimento e dei
servizi accessori del 30 settembre 1997 adottato ai sensi degli artt. 18, comma 1;
33, commi 2 e 5; 25, commi 2 e 3, del D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. In ultima
analisi, i provvedimenti di rango secondario recano norme di attuazione delle
previsioni del TUF e rappresentano nel loro insieme un completamento della
normativa primaria, della quale, pertanto, hanno seguito e seguono l’evoluzione.
Precisamente, il D.M. 24 maggio 1999, n. 228, come successivamente modificato
ed integrato dal D.M. 31 gennaio 2003, n. 47, contiene le norme per la
determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di
investimento.
armonizzati”: i primi, rientranti nell’ambito dei principi del mutuo riconoscimento; i secondi, invece, esclusi.
Come già per le imprese di investimento, occorre distinguere tra l’operatività all’estero delle SGR italiane, e
l’offerta in Italia di quote di fondi esteri.
Annunziata F., La disciplina del mercato mobiliare, G.Giappichelli Editore, Torino, 2004, pag. 193.
12
La gestione collettiva del risparmio è preclusa alla SIM, alle banche e agli altri soggetti che – a vario titolo
– operano nei mercati finanziari.
2.1 Il Testo Unico della Finanza
In ambito nazionale, la disciplina in materia di gestione collettiva del
risparmio si articola in un testo fondamentale, il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,
testo unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria (di seguito,
“TUF”) e in una serie di provvedimenti di rango secondario emanati, in
attuazione del TUF, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, della
Banca d’Italia e della Consob, nelle materie di rispettiva competenza. Il quadro
regolamentare italiano evolve anch’esso, come quello comunitario, in modo
continuativo, da un lato in ragione delle esigenze di innovazione che si vanno
manifestando nel mondo dell’industria, dall’altro lato al fine di seguire lo
sviluppo della normativa emanata a livello europeo.
Il TUF ha rappresentato il punto di svolta per gli OICR italiani. Per mezzo
del TUF è stata, infatti, veicolata nel nostro ordinamento una serie di importanti
novità tra cui, in primo luogo, l’introduzione della società di gestione (art. 34
Testo Unico) quale nuova figura di gestore caratterizzata dalla polivalenza delle
attività gestorie esercitabili
13
. Il successivo ampliamento del novero delle attività
che una Sgr può svolgere ha comportato l’esigenza di modelli organizzativi più
flessibili, in base ai quali, da un lato, due diverse Sgr possono ripartire ab origine
tra di loro le funzioni afferenti l’attività di promozione e quelle concernenti
l’attività di gestione e, dall’altro lato, una Sgr può affidare specifiche scelte di
investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni
14
.
Il Testo Unico della finanza è stato redatto in un’ottica di
razionalizzazione legislativa, realizzando, dove possibile, una legislazione
semplice, per principi e con la finalità di allocazione dei poteri. Il ricorso alla
delegificazione, infatti, permette di calibrare gli interventi di normativa
secondaria in funzione del tipo di attività svolte e, al contempo, garantisce la
flessibilità della disciplina tale per cui rimane assicurato il rapido adeguamento
alle mutevoli esigenze del comparto finanziario
15
.
Attraverso il Testo Unico si compie il completamento del processo
normativo del sistema finanziario italiano, che intende rivalutare il ruolo dei
13
Inoltre, all’art. 33, comma 2, Testo Unico, si legge:”Le società di gestione del risparmio possono: prestare
il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; istituire e gestire fondi
pensione; svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d’Italia, sentita la Consob”.
14
Assogestioni, Guida italiana al risparmio gestito, Fact Book 2006, Milano, pag. 56, www.assogestioni.it
15
Draghi M., La riforma dei mercati mobiliari e il testo unico della finanza, in Bancaria, n. 7-8, 1997, pag. 2.
mercati nell’allocazione del risparmio e di quello degli intermediari. L’attenzione
ricade soprattutto sul comparto del risparmio gestito
16
, da qualche tempo
interessato da una concorrenza nazionale e non.
Nell’ordinamento previgente le gestioni in monte e quelle individuali
richiedevano l’intervento di distinti operatori: Sim, banche e società fiduciarie,
per le gestioni individuali; mentre gli Organismi di investimento collettivo del
risparmio (fondi comuni aperti e chiusi, Sicav) erano abilitati per quelle in monte.
Inoltre, la gamma dei prodotti era ristretta da una disciplina di legge che fissava
analiticamente i vari aspetti di gestione del portafoglio, facendo anche degli
Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) un “numero chiuso”:
essi, dunque, potevano essere introdotti solo con apposite leggi. Il Testo Unico,
invece, scioglie questi vincoli
17
.
Di diritto, Sgr sono diventate tutte le società di gestione dei fondi comuni.
Le Sim, le banche e le società fiduciarie continueranno a poter prestare in via
diretta il solo servizio di gestione individuale. Inizialmente, alle Sgr era stato fatto
divieto di prestare altri servizi di investimento, oltre a quelli che offrono in via
esclusiva, per limitare i conflitti di interesse tra gestore e gestito
18
.
Inoltre, si osserva che la scelta di accentrare le due forme di risparmio
gestito consente di superare il fenomeno diffuso delle gestioni solo formalmente
personalizzate e valorizza i tratti che distinguono un servizio dall’altro.
Vi è un’ulteriore e interessante opportunità aperta dal Testo Unico: la
dissociazione tra promozione e gestione dei fondi per le gestioni in monte. Infatti,
si rimette all’autonomia organizzativa degli intermediari l’eventuale separazione
delle attività di promozione e di quelle di gestione: queste, quindi, potranno
essere affidate a distinte società. Il sistema di delega globale e il connesso
riassetto di funzioni trova applicazione non solo per l’asset management dei fondi
16
D’Arcangelis S., Definitiva la nuova disciplina dell’intermediazione finanziaria, in Amministrazione &
Finanza, n. 8, 1998, pagg. 50 e segg.
17
Si osserva nella Guida italiana al risparmio gestito di Assogestioni per l’anno 2006 che il numero di
società di gestione del risparmio che offrono fondi comuni aperti, promosse da intermediari italiani ed esteri,
ammonta a fine 2005 a 180 unità: di queste 85 sono domiciliate in Italia. I prodotti complessivamente offerti
sono oltre 3.000, di cui circa 1.200 di diritto italiano. Durante l’anno si è assistito all’ingresso sul mercato di
24 nuove società di gestione (di cui 20 estere) mentre il numero di prodotti censiti si è incrementato di 367
unità. Tra i nuovi operatori, 18 offrono fondi aperti di tipo “tradizionale”, 5 società hanno istituito fondi
hedge mentre 3 gestori hanno iniziato ad offrire anche fondi riservati.
Assogestioni, Guida italiana al risparmio gestito, Fact Book 2006, Milano, pag. 21, www.assogestioni.it
18
Successivamente, nel contesto comunitario, la direttiva 85/611/CEE è stata modificata dalle direttive
2001/107/CE e 2001/108/CE. In particolare, la prima ha ulteriormente ampliato le possibilità operative ed
organizzative riconosciute alle Sgr.
comuni ma anche per le gestioni di Sicav e per i medesimi portafogli individuali;
in questo ultimo caso, però, con limiti operativi molto più contenuti.
In questo schema legislativo, quindi, viene normalizzata la possibilità che
il gestore deleghi a terzi l’incarico; l’autorizzazione del cliente assumerà una
funzione informativa. In questo caso, chi ricorre a tale schema offrirà il prodotto
quale gestione delegata, e come tale accettabile o rifiutabile dal cliente, ma da
questo non modificabile. Dalle considerazioni precedenti emergono impatti
rilevanti sugli assetti di settore. Si assisterà al fenomeno della disintegrazione
dell’attività di gestione; ci saranno, quindi, operatori che si schiereranno sul
fronte delle soluzioni integrate, con l’obiettivo di conseguire economie di scala,
pur permanendo il rispetto del principio di diretta responsabilità dell’interlocutore
verso il cliente investitore. Ma ci saranno anche operatori che gestiranno la sola
relazione con il cliente; la differenziazione, in questo caso, sarà da ricercare nella
qualità del servizio prestato, riconducibile alla capacità di ascolto del cliente, alla
consulenza idonea a soddisfare i bisogni e alle modalità di erogazione. Tuttavia,
la centralizzazione della gestione non potrà spingersi sino alla confusione delle
due offerte di gestione, individuale e collettiva; dovrà, infatti, essere mantenuta la
distinzione funzionale delle due tipologie di offerta. Ciò deve essere
salvaguardato nello stesso interesse del mercato e della sua capacità competitiva.
In conclusione, si afferma che: nelle gestioni individuali offerte dalle banche
minori può prospettarsi il mantenimento delle attuali soglie di ingresso
19
, mentre,
per quanto concerne le banche di medio-grande dimensione si può prevedere un
graduale innalzamento delle stesse, che impone anche un upgrading nel target di
riferimento. Ancora una volta, i mercati di sbocco e l’area geografica di
insediamento richiederanno agli intermediari di sviluppare un’efficace attività di
segmentazione del mercato. In passato, le due categorie di banche si sono
posizionate su tipologie di offerta differenti tra loro; mentre le banche minori si
sono specializzate nell’offerta di Gpm, quelle maggiori hanno sviluppato, per
numerosità e gamma, l’offerta di fondi comuni di investimento mobiliare. In
futuro, ciò potenzialmente può cambiare; il settore si polarizzerà sempre più tra
produttori e distributori, permettendo di meglio adeguare le proposte di offerta al
proprio mercato di riferimento.
19
Al presente basse se si considera il grado di personalizzazione che dovrebbe caratterizzare tale servizio.