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13 Rifiuti Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi
(non specificati altrimenti)
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente
da siti contaminati)
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate
19 Rifiuti da impianti di trattamento dei rifiuti, trattamento delle acque reflue, nonché
dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e
industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
Le tipologie di rifiuto sono identificate da un codice a 6 cifre; le prime due individuano
le attività industriali che generano il rifiuto, le seconde due il processo specifico durante
il quale viene prodotto il rifiuto nell‘ambito dell‘attività industriale generale e le ultime
due la tipologia specifica del rifiuto.
In base al decreto 152 i rifiuti sono classificato in urbani e speciali a seconda della loro
origine ed entrambe le tipologie di rifiuto possono poi essere suddivise in pericolosi o
non pericolosi.
Nell‘elenco europeo dei rifiuti, i rifiuti pericolosi sono evidenziati con un asterisco anche
se è forse più esatto dire che si identificano due tipi di rifiuti pericolosi: quelli classificati
come pericolosi in base alla loro origine e quelli che diventano pericolosi in ragione della
concentrazione di sostanze pericolose che presentano. In quest‘ultimo caso nell‘Elenco
Europeo dei rifiuti prevede le cosiddette ―voci specchio‖ una delle quali si riferisce al
rifiuto non pericoloso l‘altra che si riferisce allo stesso tipo di rifiuto che diventa
pericoloso se la concentrazione di determinate sostanze supera i limiti imposti dalla
normativa.
In base al Rapporto Rifiuti dell‘ISPRA del 2008, la produzione dei rifiuti in Italia si
attesta sui 32,5 milioni di tonnellate per i rifiuti urbani e sui 134 milioni di tonnellate
per i rifiuti speciali ; i rifiuti speciali sono quindi più del quadruplo dei rifiuti urbani ed
il loro smaltimento è regolato da precise disposizioni, specifiche per ogni tipologia di
rifiuto .
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I rifiuti sanitari rientrano nella categoria dei rifiuti speciali (d.lgs. n.152 art 184, comma
3, lettera h) e la loro gestione è regolata2 dal decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 2003 n. 254 3.
Tale regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sanitari che, come specificato nel
comma 5 dell‘articolo 1 dello stesso decreto, sono :
a) Rifiuti sanitari non pericolosi
b) Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani
c) Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo
d) Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
e) Rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento
f) Rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività
cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali;
g) Rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio
risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l‘esclusione degli
assorbenti igienici.
Il decreto stabilisce in modo dettagliato le modalità di gestione dei rifiuti sanitari e
fornisce la base per la stesura dei piani regionali ; questi, a loro volta costituiscono il
nucleo sul quale vengono emanate le linee guida predisposte da tutti gli organismi
preposti alla gestione dei rifiuti e dalle Aziende Sanitarie per la gestione dei rifiuti
sanitari prodotti nella stessa azienda.
Lo scopo del presente lavoro è quello di illustrare le modalità di gestione dei rifiuti
sanitari analizzando le particolari problematiche che lo smaltimento di tali rifiuti
presenta dal punto di vista ambientale.
Dopo aver analizzato in generale le modalità di gestione dei rifiuti sanitari a partire dal
luogo di produzione (confezionamento, movimentazione interna, stoccaggio trasporto e
destino finale) si cercherà di quantificare la produzione di tali rifiuti e verificare più in
dettaglio le procedure di smaltimento dal punto di vista della pericolosità ambientale.
2) articolo 227 comma 1, lettera b del DLgs n.152 del 2006
3) emanato in osservanza dell‘articolo 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179 (Disposizioni in materia ambientale).
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PARTE PRIMA
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CAPITOLO 1
RISCHI ASSOCIATI AI RIFIUTI SANITARI
La valutazione del rischio associato ai rifiuti sanitari ed in particolare ai rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo è importante sia per determinare l‘effettiva pericolosità di
tali rifiuti dal punto di vista della trasmissione di eventuali infezioni sia per ridurre al
minimo i rischi per gli operatori del settore.
1.1 RISCHIO INFETTIVO
Spesso i rifiuti sanitari vengono considerati infetti a prescindere dalla reale pericolosità
del rifiuto e ciò comporta sia un eccessivo livello d‘allarme che costi di trattamento e
smaltimento non giustificati .
Il rapporto dell‘APAT ― Il sistema di contabilità dei rifiuti sanitari: un‘indagine
conoscitiva‖ del 2003, riferisce che alcuni studi dimostrano che la percentuale dei rifiuti
sanitari capace di trasmettere infezioni è compresa tra il 3 ed il 5% dei rifiuti prodotti ed
è costituita da rifiuti microbiologici, sangue e derivati, rifiuti dei laboratori di istologia
patologica, oggetti taglienti e carcasse di animali e parti anatomiche. E‘ stato inoltre
dimostrato che i rifiuti domestici contengono da 10 a 100.000 volte più microrganismi
potenzialmente infettivi rispetto ai rifiuti sanitari.
Nella tabella 1.1 vengono riportate le principali modalità di trasmissione dei germi in
una struttura sanitaria :
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Tab.1.1 Modalità di trasmissione dei germi in un struttura sanitaria (Fonte: Linee guida per la
gestione dei rifiuti prodotti dalle Aziende Sanitarie dell‘Emilia Romagna)
Nei rifiuti sanitari la presenza più comune è quella dello Staphylococcus aureus (da 2 a
10 colonie per g di rifiuto) ma si riscontra anche la presenza di Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa e Candida albicans oltre ad altri patogeni come Klebsiella,
Proteus, Enterobacter ecc..
La presenza di questi patogeni non è di per sé motivo di allarme in quanto non esistono
prove della trasmissione di agenti infettivi dai rifiuti sanitari all‘uomo tranne che nel
caso di trasmissione diretta provocata dal contatto con oggetti taglienti infetti.
Le infezioni attraverso le mucose della bocca, del naso, degli occhi o tramite il tratto
respiratorio, urinario o gastrointestinale risultano molto improbabili se vengono
rispettate le principali norme di prevenzione.
1.2 RISCHIO CHIMICO
Tale rischio è associato alla presenza di solventi, reagenti di laboratorio, liquidi di
sviluppo e fissaggio delle lastre radiografiche, farmaci e disinfettanti che possono essere
inalati o assorbiti per contatto diretto con la cute o le mucose.
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I più esposti a tale rischio sono gli operatori della sanità tuttavia il rischio può essere
minimizzato se vengono utilizzate cappe e sistemi di aspirazione e sistemi chiusi di
eliminazione dei liquidi, se si utilizzano contenitori a tenuta o impianti centralizzati per
la raccolta dei liquidi.
1.3 RISCHIO MECCANICO
Tale rischio è associato alla movimentazione dei rifiuti sia nella fase di raccolta che
durante il trasporto e lo stoccaggio .
Può essere minimizzato con l‘utilizzo di contenitori che possano essere movimentati
senza rischi di apertura o sversamento e che contengano rifiuti per un peso massimo di
10 Kg in modo da non provocare sbilanciamenti durante l‘eventuale sollevamento.
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CAPITOLO 2
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SANITARI
Il decreto 15 Luglio 2003 n.254 definisce come rifiuti sanitari i rifiuti elencati negli
allegati I e II dello stesso decreto .
Nell‘analisi che segue, si prendono in considerazione i rifiuti prodotti nelle strutture
sanitarie ed in particolare :
1) Rifiuti sanitari non pericolosi
2) Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo
3) Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
4) Rifiuti da esumazione ed estumulazione
5) Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali
6) Rifiuti sanitari assimilati agli urbani
7) Rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento
8) Rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie
Per ogni tipologia di rifiuto, si introdurrà la definizione, la modalità di raccolta e
confezionamento, la movimentazione, l‘eventuale deposito all‘interno della struttura
sanitaria e il destino finale.
Si farà riferimento alla legislazione vigente alla documentazione disponibile
sull‘argomento citata nella bibliografia prendendo in considerazione anche le linee
guida che diverse struttura sanitarie redigono in modo autonomo per la gestione dei
rifiuti prodotti all‘interno della struttura.
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2.1 RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI
Il DLgs 15 Luglio 2003 n.254 definisce come rifiuti sanitari non pericolosi tutti i rifiuti
non compresi tra i rifiuti pericolosi indicati nel decreto legislativo 15 febbraio 1997, n.
22.
Il riferimento al DLgs 22/97 è ovviamente superato dall‘abrogazione dello stesso decreto
che è stato sostituito dal DLgs del 23 aprile 2006 n.152 per il quale sono indicati come
pericolosi tutti i rifiuti non domestici inseriti con asterisco nell‘allegato D del decreto (
l‘allegato D contiene il Catalogo Europeo dei Rifiuti) in base agli allegati G,H,I della
parte quarta del decreto n.152/2006.
I rifiuti sanitari non pericolosi, potranno essere, in alcuni casi, assimilati ai rifiuti
urbani, come nel caso dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni a o da altre
attività cimiteriali e quindi smaltiti in osservanza dei Regolamenti Comunali che
stabiliscono le modalità del servizio di raccolta e trasporto.
I rifiuti non pericolosi non assimilabili ai rifiuti urbani vengono smaltiti in base alla
particolare tipologia di rifiuto .
In base all‘allegato 1 del DLgs 254/2003 si individuano come rifiuti non pericolosi i
rifiuti mostrato in tabella 2.1:
---------------------------------------------------------------------
2-bis Rifiuti | |
taglienti inutilizzati Aghi, siringhe, lame, |
C.E.R. 180101 o 180201|rasoi | Non pericolosi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Farmaci scaduti o di |Rifiuti sanitari che
5. Farmaci scaduti o |scarto, esclusi i |richiedono particolari
inutilizzabili C.E.R. |medicinali citotossici|sistemi di gestione.
180109 o 180208 |e citostatici |Non Pericolosi
---------------------------------------------------------------------
|Sostanze chimiche di |
|scarto, dal settore |
|sanitario e |
|veterinario o da |
|attivita' di ricerca |
|collegate, non |
|pericolose o non |
|contenenti sostanze |
|pericolose ai sensi |
6. Sostanze chimiche |dell'art. 1 della |
di scarto C.E.R. |decisione Europea |
180107 o 180206 |2001/118/CE |Non Pericolosi
Tab.2.1 DLgs 254/2003 Rifiuti non pericolosi
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Questa tipologia di rifiuti vien smaltita in modo differenziato dalle diverse strutture
sanitarie che a volte tendono ad assimilare questi di rifiuti ai rifiuti pericolosi in
particolare per quanto riguarda i farmaci scaduti che vengono comunque avviati a
termodistruzione.
2.2 RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO
INFETTIVO
I rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo sono elencati nell‘allegato 2 del DLgs
254/2003 (tabella 2.2):
=====================================================================
Denominazione |C.E.R.
=====================================================================
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di |
gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore |
sanitario o da attività di ricerca collegate.... |180108
---------------------------------------------------------------------
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di |
gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore |
veterinario o da attività di ricerca collegate.... |180207
---------------------------------------------------------------------
Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario o da |
attività di ricerca collegate, pericolose o contenenti |
sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione |
Europea 2001/118/CE.... |180106
---------------------------------------------------------------------
Sostanze chimiche di scarto, dal settore veterinario o da |
attività di ricerca collegate, pericolose o contenenti |
sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione |
Europea 2001/118/CE.... |180205
---------------------------------------------------------------------
Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici.... |180110
---------------------------------------------------------------------
Oli per circuiti idraulici contenenti PCB.... |130101
---------------------------------------------------------------------
Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati.... |130109
---------------------------------------------------------------------
Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati.... |130110
---------------------------------------------------------------------
Oli sintetici per circuiti idraulici.... |130111
---------------------------------------------------------------------
Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili.... |130112
---------------------------------------------------------------------
Altri oli per circuiti idraulici.... |130113
---------------------------------------------------------------------
Soluzioni fissative.... |090104
---------------------------------------------------------------------
Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa.... |090101
---------------------------------------------------------------------
Materiali isolanti contenenti amianto.... |170601
---------------------------------------------------------------------
Lampade fluorescenti.... |200121
---------------------------------------------------------------------
Batterie al piombo.... |160601
---------------------------------------------------------------------
Batterie al nichel-cadmio.... |160602
---------------------------------------------------------------------
Batterie contenenti mercurio.... |160603
Tab.2.2 DLgs 254/2003 Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo