62
di partecipazione al lavoro delle donne,dei giovani e degli over
50.
I primi approcci verso una disciplina a livello comunitario in
tema di lavoro “atipico” risalgono ai primi anni ottanta attraverso
una serie di incontri e dibattiti sfociati nella Carta dei diritti
sociali fondamentali dei lavoratori approvata nel vertice di
Strasburgo del 9 dicembre 1989. In essa si afferma che la
realizzazione del mercato interno deve portare ad un
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori
comunitari attraverso lo sviluppo di nuove forme di lavoro “[…]
diverse dal contratto a tempo pieno e di durata indeterminata”
42
, e
garantire l’equo trattamento e retribuzione con forme di lavoro
analoghe.
Il Consiglio europeo straordinario di Lussemburgo
sull’occupazione tenutosi il 20 e il 21 novembre del 1997 ha visto
la partecipazione di tutti i governi e di tutte le istituzioni a favore
dell’occupazione
43
. Nasce in questa circostanza la Strategia
Europea per l’Occupazione (SEO) che si basa essenzialmente su
quattro principi fondamentali (occupazione, imprenditorialità,
adattabilità e pari opportunità) e che merita per la propria
rilevanza un approfondimento in seguito
44
.
42
Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, art. 5, Strasburgo, 9 dicembre
1989.
43
A differenza della Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori che ha visto a più riprese le
minacce di veto da parte della Gran Bretagna.
44
Cfr. paragrafo 1.3.1
63
Altro importante passo verso una disciplina comunitaria del
lavoro flessibile è la direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15
dicembre 1997
45
intesa ad attuare l’accordo quadro sul lavoro a
tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni
intercategoriali a carattere generale; in tale accordo si provvede
alla definizione di
”lavoro part-time” he, come risulta dallo stesso preambolo alla
direttiva “[…]ha avuto negli ultimi anni importanti effetti
sull’occupazione” tali da meritare un’attenzione particolare al
fine di “[…] definire un quadro generale per l’eliminazione delle
discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e per
contribuire allo sviluppo delle possibilità di lavoro a tempo
parziale,su basi che siano accettabili sia per i datori di lavoro, sia
per i lavoratori”.
In seguito la direttiva 99/70/CE relativa agli orientamenti in
materia di occupazione reca la nuova disciplina giuridica sul
lavoro a tempo determinato. Gli obiettivi espressamente dichiarati
nel preambolo alla direttiva stessa sono:
a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato
garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;
b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi
derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di
lavoro a tempo determinato.
45
Attuata in Italia dal D.Lgs. 61/2000.
64
Oltre a trovare riscontro nella progressiva previsione di nuove
ipotesi di lavoro temporaneo (“I contratti a tempo indeterminato
sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di
lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori
46
”), nel preambolo è
enfatizzata la necessità di provvedimenti per incrementare
l’intensità occupazionale della crescita attraverso “[…] la
modernizzazione dell’organizzazione del lavoro,comprese le
forme flessibili di lavoro […]” tramite “[…] un uso dei contratti
di lavoro a tempo determinato accettabile sia per i datori di lavoro
sia per i lavoratori […] in un’ottica di miglioramento della
competitività”. Nella direttiva medesima si fa anche riferimento
alla Carta comunitaria dei diritti fondamentali del lavoratore
47
, a
dimostrazione della marcata continuità del cammino comunitario
della flessibilità delle forme di lavoro sinora analizzato.
Nel 2000 è la volta del Consiglio europeo straordinario di
Lisbona (23-24 marzo) che si prefigge l’obiettivo di “rinegoziare”
la precedente strategia economica per l’occupazione alla luce del
mutato contesto macroeconomico; si afferma che “In Europa più
di 15 milioni di persone sono disoccupate, il tasso di occupazione
è eccessivamente basso ed è caratterizzato da un’insufficiente
partecipazione al mercato del lavoro di donne ed anziani
48
” e che
per il fatto che “l’Unione vanta il miglior contesto
46
Preambolo alla direttiva 99/70/CE
47
Si auspica che la realizzazione del mercato interno porti ad un miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro nella Comunità europea, soprattutto “per quanto riguarda le forme di lavoro
diverse dal lavoro a tempo indeterminato come il lavoro a tempo parziale, il lavoro interinale ed il
lavoro stagionale”.
48
Consiglio Europeo di Lisbona, 23-24 marzo 2000,Conclusioni della Presidenza, punto 4.
65
macroeconomico di tutta una generazione” e che “si è registrata
una ripresa della crescita e della creazione di posti di lavoro
49
”,
l’Unione deve assumersi l’onere di prefissarsi “un nuovo
obiettivo strategico per il nuovo decennio: diventare l’economia
basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in
grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi
e migliori posti di lavoro
50
” attraverso l’applicazione di adeguate
combinazioni di politiche macroeconomiche.
Il Consiglio di Lisbona è importantissimo nel contesto cui
facciamo riferimento nel presente lavoro in quanto esorta i paesi
partecipanti ad agire, tramite politiche sociali attive, nella
direzione dell’aumento dell’occupabilità e della riduzione delle
barriere che ostacolano l’ingresso al mercato del lavoro. In
pratica gli Stati membri vengono sollecitati a promuovere
miglioramenti qualitativi e quantitativi dell’occupazione,
favorendo l’introduzione e/o il potenziamento di forme
contrattuali di lavoro innovative e, soprattutto, flessibili.
L’obiettivo generale di queste misure consiste “[…] in base alle
statistiche disponibili, nell’accrescere il tasso di occupazione
dall’attuale media del 61% ad una percentuale che si avvicini il
più possibile al 70% entro il 2010 […] tenendo presenti le diverse
situazioni iniziali
51
”.
49
Consiglio Europeo di Lisbona, 23-24 marzo 2000,Conclusioni della Presidenza, punto 3.
50
Consiglio Europeo di Lisbona, 23-24 marzo 2000,Conclusioni della Presidenza, punto 5.
51
Consiglio Europeo di Lisbona, 23-24 marzo 2000,Conclusioni della Presidenza, punto 30.
66
Quindi:
a) piena occupabilità;
b) posti di lavoro migliori (miglioramento della qualità sul
lavoro);
c) integrazione sociale.
E proprio in questa direzione (in particolar modo perseguendo i
punti a e b) negli ultimi anni i governi dei paesi membri hanno
portato a compimento le riforme istituzionali di cui il mercato del
lavoro necessitava per una spinta vigorosa verso l’innalzamento
dell’occupazione; anche in Italia nasce da queste basi la riforma
del mercato del lavoro: se poi i risultati le hanno dato, o le
daranno, ragione è un aspetto che cercheremo di approfondire in
seguito.
1.4.1 SEO: Il futuro della strategia europea per
l’occupazione
Attualmente la Strategia europea per l’occupazione (SEO) viene
considerata uno strumento fondamentale di appoggio alla
strategia di Lisbona, sia in termini congiunturali che in
prospettiva di un’Unione allargata.
I quattro principi fondamentali sui quali essa si basa sono, come
avevamo già accennato nel paragrafo precedente:
1) occupabilità: assicurare ai giovani e ai disoccupati gli
strumenti per fronteggiare le nuove opportunità
occupazionali ed i cambiamenti repentini del mercato del
67
lavoro, prima che la loro diventi una disoccupazione di
lungo periodo (investimenti in formazione ed istruzione);
2) imprenditorialità: la creazione di nuovi e migliori posti di
lavoro presuppone un ambiente imprenditoriale piuttosto
dinamico. Solo assicurando una minore rigidità del mercato
del lavoro si potrà assistere alla creazione di nuove imprese,
allo sviluppo di quelle esistenti e alla promozione di nuove
iniziative all’interno delle imprese di grandi dimensioni;
3) adattabilità: il continuo adattamento dell’offerta di lavoro
al mutare delle caratteristiche del mercato richiede
maggiore flessibilità delle regole e un più ampio ventaglio
di schemi contrattuali per cogliere in pieno le occasioni
offerte;
4) pari opportunità: gli interventi previsti non devono
realizzare discriminazioni di sesso o svantaggiare le
persone disabili.
Quando il Consiglio di Lussemburgo sull’occupazione ha
lanciato la SEO, il suo obiettivo era ottenere progressi decisivi
entro cinque anni.
Trascorso tale periodo la Commissione europea tramite una
comunicazione (17 luglio 2002) ha passato in rassegna le
esperienze accumulate in questi cinque anni nel quadro del
“processo di Lussemburgo” sintetizzando come segue il risultato
delle riforme istituzionali nel periodo in questione:
68
“Le riforme del passato hanno aiutato ad aumentare la capacità di
recupero dell’occupazione rispetto al rallentamento economico,
ad aumentare l’occupazione di più di 10 milioni di posti di lavoro
e a ridurre la disoccupazione dal 10,1% al 7,4 (pari a circa 4
milioni di persone) e la disoccupazione di lunga durata dal 5,2%
al 3,3% nel corso del processo di Lussemburgo. Se da un lato vi
sono stati miglioramenti strutturali notevoli sui mercati del lavoro
dell’UE, dall’altro restano consistenti debolezze strutturali, che
dovranno essere affrontate con determinazione. I livelli UE di
occupazione e partecipazione rimangono insufficienti, e la
disoccupazione resta alta in diversi Stati membri, colpendo in
particolare determinate categorie, come i giovani (3 milioni di
disoccupati nel 2001), gli anziani, le donne o le persone con
svantaggi specifici. Parallelamente, si stanno manifestando delle
strozzature in determinati settori e regioni dell’Unione. La
disparità fra i sessi continua a essere sensibile, sia in termini di
occupazione che di disoccupazione, retribuzione e segregazione
settoriale e occupazionale: è ancora piuttosto lontana l’attuazione
di un efficace mainstreaming (integrazione orizzontale) delle
questioni di genere in tutti gli Stati membri”.
E’ chiaro dunque che la via intrapresa nel 1997 ha potenzialmente
spiccate probabilità di successo, anche se deve scontrarsi con
carenze strutturali che continuano a caratterizzare il mercato del
lavoro europeo. E’ compito della SEO incentivare il superamento
di tali “strozzature” attraverso gli strumenti che ad essa sono stati
69
attribuiti (le raccomandazioni annuali in materia di occupazione, i
Piani di attuazione nazionale PAN, gli indicatori).
Oltre a cercare di risolvere le menzionate carenze strutturali la
SEO dovrà anche tener conto delle nuove sfide che aspettano il
settore dell’occupazione. Le tendenze demografiche, la
globalizzazione, l’investimento nel capitale umano (centrale per
raggiungere l’obiettivo di Lisbona di diventare l’economia basata
sulla conoscenza più competitiva del mondo) sono solo alcune
delle prove che la SEO dovrà affrontare e alle quali dovrà fornire
una risposta strutturata attorno all’ambizioso obiettivo fissato a
Lisbona di ottenere il pieno impiego, la qualità sul lavoro (“posti
di lavoro migliori”) e l’integrazione sociale.
Infine, gli orientamenti futuri dovranno cercare di mantenere lo
slancio delle riforme strutturali del mercato del lavoro nel quadro
di una strategia volta a promuovere e gestire il cambiamento negli
Stati membri attuali e futuri. In conformità agli obiettivi
dell’agenda di Lisbona, gli orientamenti proposti dovranno
promuovere tre obiettivi complementari che si sosterranno a
vicenda:
1) Piena occupazione. Realizzare l’obiettivo della piena
occupazione aumentando i tassi occupazionali in direzione
degli obiettivi di Lisbona è fondamentale per la crescita
economica dell’UE. Per aumentare l’occupazione e i tassi
di partecipazione è necessaria un’ampia combinazione di
politiche con misure riguardanti sia la domanda che
70
l’offerta, ed è in questa ottica che si inseriscono i continui
richiami alla flessibilità del lavoro attraverso l’introduzione
di forme atipiche e flessibili.
2) Qualità e produttività sul lavoro: La qualità comprende la
soddisfazione per il salario percepito e le condizioni di
lavoro, la salute e sicurezza sul posto di lavoro, la
possibilità di un’organizzazione del lavoro flessibile, gli
orari e l’equilibrio tra flessibilità e sicurezza. Lo
spostamento verso posti di migliore qualità è strettamente
correlato con la transizione verso un’economia basata sulla
conoscenza (il grosso dei posti di lavoro recentemente
creati è concentrato nei settori di maggiore qualificazione e
che fanno un elevato uso della conoscenza). Infine, la
qualità è strettamente legata alla produttività e può pertanto
apportare un contributo decisivo all’aumento della
concorrenzialità nei paesi membri. E’essenziale rivolgere
tutta l’attenzione all’aumento della produttività, in
particolare mediante investimenti continui nel capitale
umano, nella tecnologia e nell’organizzazione del lavoro.
3) Coesione e mercato del lavoro inclusivo: l’accesso a un
posto di lavoro, la garanzia che vi sia la possibilità di
acquisire le competenze necessarie per entrare nel mercato
del lavoro e rimanervi e la possibilità di progredire in
termini retributivi e di qualifiche sono importantissimi
fattori di promozione dell’integrazione sociale. Vi è spesso
71
una forte dimensione regionale o locale dell’esclusione dal
mercato del lavoro. Molti Stati membri attuali e futuri
mostrano ampie disparità regionali in termini di
occupazione e disoccupazione. La SEO deve affrontare tali
disparità e sostenere la coesione economica e sociale anche
attraverso l’incentivazione di forme contrattuali a tempo
determinato o atipiche in generale.